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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/09/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere relatore
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n° 827 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
c.f. – Partita Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Galvani
appellante
contro
– P.I. in persona del Controparte_1 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. P. Fabio Cosentino
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo, n. 731-2024, pubblicata in data 28.06.2024.
All'udienza del 24 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni della parte appellante:
“-in via principale: accogliere l'appello de quo e quindi annullare e riformare la sentenza del Tribunale civile di Teramo – GOT Dott.ssa Patrizia Carota n. 731/2024 pubblicata in data 28/06/2024 resa nel giudizio n.r.g. 2748/2017, notificata in data
31/07/2024, e per l'effetto, accertare e dichiarare l'indebito pagamento effettuato da
a favore della , già Parte_1 Controparte_1 [...]
, della somma di € 731.646,82, e per Controparte_2
l'effetto condannare quest'ultima ex art. 2033 c.c. alla ripetizione - restituzione della suddetta somma di € 731.646,82, o della diversa maggiore o minore somma, a favore di
oltre interessi dal giorno dell'indebito pagamento, oppure dall'odierna Parte_1 domanda, sino al saldo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa da parte della
, già Controparte_1 Controparte_2
, della somma di € 731.646,82 a danno della e per
[...] Parte_1
l'effetto condannare , già Controparte_1 [...]
, a indennizzare ex art. 2041 c.c. la Controparte_2 [...] della relativa diminuzione patrimoniale pari ad € 731.646,82, o della diversa Pt_1 maggiore o minore somma, oltre rivalutazione anche ex art. 1224 c.c. ed interessi legali da allora sino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Conclusioni dell'appellata:
pag. 2/11 “che la Corte di Appello di L'Aquila rigetti l'appello proposto da con atto Pt_1 notificato il 26.09.24, perché inammissibile od infondato nel merito e, per l'effetto, confermi integralmente la Sentenza del Tribunale di Teramo n. 731/24. Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio”.
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 731/2024, pubblicata in data 28 giugno
2024, il Tribunale di Teramo rigettava la domanda proposta dalla Parte_1 volta ad accertare l'indebito pagamento dalla stessa effettuato in favore della
, della somma di € Controparte_2
731.646,82 o, in via subordinata, ad accertare l'arricchimento senza causa conseguito dalla società convenuta per pari importo, in ogni caso con condanna di quest'ultima alla restituzione della somma, oltre rivalutazione anche ex art. 1224 c.c. ed interessi legali.
1.1 Il giudice evidenziava:
- che tra le parti era intercorso un rapporto commerciale di convenzionamento che Part prevedeva la fornitura di carburanti da parte di alla e la successiva CP_2 rivendita al pubblico da parte di quest'ultima attraverso gli impianti di distribuzione di carburanti, con pagamento di provvigioni maturate e dovute alla concessionaria, previa presentazione di fattura, contratto cessato in mancanza di rinnovo alla data del
31.1.2017;
- a seguito di atto di pignoramento presso terzi promosso dall'Ing. nei confronti Per_1 della società notificato a in qualità di terzo, quest'ultima aveva reso CP_2 Parte_1 la propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c. all'udienza del 08/10/2009, innanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ancona - n. 1061/2009 R.G.E. -, in cui affermava che Part
“il debito verso è fino a fine settembre 2009 pari a circa € 35.000 più CP_2
Iva”;
- che successivamente il giudizio era stato sospeso dal giudice dell'esecuzione con provvedimento pubblicato il 30/12/2009, in ragione dell'ordinanza assunta dal pag. 3/11 Tribunale di Teramo -Sezione di Giulianova, di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale detta procedura esecutiva era stata avanzata;
- che nelle more la parte attrice aveva continuato regolarmente a pagare alla le CP_2 provvigioni a quest'ultima spettanti, in virtù dell'accordo contrattuale in essere, e che nel luglio del 2015, a seguito della riassunzione del procedimento sospeso e della richiesta formulata dal creditore procedente, Ing. di fissazione dell'udienza e Per_1 comparizione dei terzi pignorati (ed Amministrazione Autonoma dei Parte_1
Monopoli di Stato), “per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c in relazione a tutte le somme pignorate con il vincolo di indisponibilità delle stesse a far data dalla notifica del pignoramento ai terzi, e comunque per l'espletamento di tutti i successivi incombenti ivi compresa l'assegnazione del credito pignorato e la liquidazione delle spese della procedura esecutiva”, aveva reso dichiarazione negativa ai sensi Parte_1 dell'art. 547 c.p.c., in relazione a quella che era la situazione debitoria - creditoria nei confronti della avendo alla data del 15/07/2015 eseguito tutti i pagamenti in CP_2 favore della società; su detta dichiarazione negativa, in quanto contestata, il creditore procedente aveva chiesto instaurarsi il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, davanti al Tribunale di Ancona, all'esito del quale il giudice dell'esecuzione, con ordinanze rese in data 09/08/2016, aveva accertato l'esistenza del debito di €
1.057.803,78 di in favore della contestualmente assegnando Parte_1 Controparte_2 al creditore procedente, in pagamento del credito, la complessiva somma di €
708.434,95 oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%) IVA e CAP, ordinando ad l'immediato pagamento della somma. Parte_1
1.2 Tanto evidenziato in fatto, il giudice del Tribunale di Teramo, dopo aver astrattamente premesso che nella fattispecie dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. il presupposto sancito dal legislatore prescinde dall'eventuale errore del solvens, facendo leva esclusivamente sulla sussistenza di un “pagamento non dovuto”, respingeva tuttavia la domanda in ragione del rilevato comportamento negligente tenuto da parte di in pendenza della procedura di esecuzione, laddove aveva “con autonoma non Parte_1 giustificata decisione di non procedere più ad accantonare e custodire gli importi pignorati”, in dispregio della previsione contenuta nell'art. 546 c.p.c. in forza della pag. 4/11 quale doveva ritenersi permanere il vincolo impresso alle somme nonostante la sospensione della procedura esecutiva ex art. 623 c.p.c. a seguito di sospensione cosiddetta esterna del titolo esecutivo.
1.3 Riteneva il primo giudice altresì da rigettare la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., in ragione della natura sussidiaria dell'azione, in presenza nel caso di specie di azione tipica così come esercitata da in via principale Parte_1 ed il cui rigetto non era dipeso da inesistenza del titolo.
1.4 La condanna alle spese di lite seguiva la soccombenza.
2 L'appello. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello per Parte_1
i motivi di seguito indicati.
2.1 “Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. - Violazione ed errata valutazione della situazione di fatto e dei presupposti di diritto - Illogicità
- Contraddittorietà - Ingiustizia manifesta – Infondatezza”.
Con tale motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, pur dopo aver affermato in astratto che il diritto di ripetere quanto indebitamente pagato dal solvens prescinde del tutto dall'errore di quest'ultimo, a seguito del quale il pagamento
è stato effettuato, e dalla sua eventuale scusabilità, essendo sufficiente l'inesistenza originaria o, come nel caso di specie, sopravvenuta di una legittima causa solvendi, prevedendo l'art. 2033 c.c. che per la ripetizione dell'indebito oggettivo sia necessario un pagamento oggettivamente non dovuto, tuttavia aveva sorprendentemente rigettato la domanda proprio in ragione dell'“errore del solvens”, circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'azione di indebito oggettivo.
2.2 “Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. - Violazione ed errata valutazione della situazione di fatto e dei presupposti di diritto - Illogicità –
Infondatezza”.
Con tale motivo di appello nel censurare la sentenza in relazione al rigetto Parte_1 dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ripropone la domanda in via subordinata, in quanto avente carattere sussidiario e diretta ad eliminare gli effetti della pag. 5/11 ingiustificata locupletazione di una parte in danno dell'altra, evidente nel caso di specie in quanto aveva da un lato provveduto nel corso degli anni dal 2009 al 2015 a Parte_1 pagare le provvigioni in favore della indebitamente in quanto il rapporto CP_2 contrattuale di convenzionamento doveva ritenersi sospeso quanto ai relativi pagamenti, in forza dell'atto di pignoramento presso terzi dell'agosto del 2009, Part provvedendo comunque poi a versare la somma di € 731.646,82, che stata costretta a corrispondere, in qualità di terzo, all'Ing. nell'ambito della procedura Per_1 esecutiva innanzi al Tribunale di Ancona n. 1061/2009, per un credito da questi vantato nei confronti di Controparte_2
2.3 “Violazione ed errata applicazione dell'art. 91 c.p.c.”.
Conseguentemente l'appellante invoca la riforma della sentenza anche nella parte in cui la parte attrice era stata condannata alla refusione delle spese di lite.
3. Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame perché ritenuto non conforme ai dettami ex art. 342 c.p.c. e contestandone nel merito la fondatezza.
4. Motivi della decisione.
4.1. Preliminare alla disamina del merito della causa s'impone il vaglio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla appellata.
Questa Corte rileva come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/2017), seppur con riferimento al testo vigente anteriormente alla recente riforma cosiddetta
Cartabia, abbia enunciato il seguente principio: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
pag. 6/11 critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
In una successiva pronuncia la Corte di Cassazione (ord. n. 7675/2019) ha ulteriormente specificato che: “non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame l'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice di appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicenda processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”, e in un recente arresto ha ribadito: “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cass. Civ. n. 5114/2022).
Tornando al caso di specie, dal tenore generale del proposto gravame l'appellante è stato in grado di fornire a questa Corte elementi, articolati in distinti motivi di gravame, idonei a far comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata, permettendo anche alla controparte di predisporre adeguata difesa in relazione ai dedotti motivi di appello,
e ciò anche alla luce della modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dalla recente riforma
Cartabia.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
4.2 Nel merito, col primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, pur dopo aver affermato in astratto che il diritto di ripetere quanto pag. 7/11 indebitamente pagato dal solvens prescinde del tutto dall'errore di quest'ultimo,
a seguito del quale il pagamento sia stato effettuato, e dalla sua eventuale scusabilità, essendo sufficiente l'inesistenza originaria o sopravvenuta, come nel caso di specie, di una legittima causa solvendi, non prevedendo l'art. 2033
c.c. che per la ripetizione dell'indebito oggettivo sia necessario in chi paga il concorso di un errore, tuttavia avrebbe poi rigettato la domanda proprio in ragione dell' “errore del solvens”.
Il motivo è fondato.
4.2.1 Non è oggetto di contestazione tra le parti, ed emerge del resto dalla documentazione acquisita in atti, la ricostruzione storica dei fatti così come allegata dall'attrice a fondamento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex Parte_1 art. 2033 c.c..
Risulta, dunque, accertato che: tra le parti era intercorso un rapporto commerciale di convenzionamento, che prevedeva la fornitura di carburanti da parte di alla Parte_1
e la successiva rivendita al pubblico da parte di quest'ultima attraverso Controparte_2 gli impianti di distribuzione di carburanti, con pagamento di provvigioni maturate e dovute alla concessionaria, previa presentazione di fattura da parte di quest'ultima, contratto cessato in mancanza di rinnovo alla data del 31.1.2017; a seguito di atto di pignoramento presso terzi promosso dall'Ing. nei confronti della Per_1 Parte_2
e notificato in data 28/08/2009, in qualità di terzo, aveva reso la propria Parte_1 dichiarazione ex art. 547 c.p.c. all'udienza del 08/10/2009 innanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ancona - n. 1061/2009 R.G.E. -, affermando che “il Part debito erso è fino a fine settembre 2009 pari a circa € 35.000 più Iva”, e CP_2 successivamente il giudizio era stato sospeso dal giudice dell'esecuzione con provvedimento pubblicato il 30/12/2009, in ragione dell'ordinanza assunta dal
Tribunale di Teramo -Sezione di Giulianova, di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale detta procedura esecutiva era stata avanzata;
nelle more la parte attrice aveva continuato regolarmente a pagare alla le provvigioni a CP_2 quest'ultima spettanti in virtù dell'accordo contrattuale in essere e nel luglio del 2015, a pag. 8/11 seguito della riassunzione del procedimento sospeso, aveva reso dichiarazione Parte_1 negativa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., in relazione a quella che era la situazione debitoria nei confronti della avendo alla data del 15/07/2015 eseguito tutti i pagamenti CP_2 in favore della società; su detta dichiarazione negativa, in quanto contestata, il creditore procedente aveva chiesto instaurarsi il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., all'esito del quale il giudice dell'esecuzione, con ordinanze rese in data 09/08/2016, aveva accertato l'esistenza del debito di € 1.057.803,78 di
[...] in favore della contestualmente assegnando al creditore Pt_1 Controparte_2 procedente la complessiva somma di € 708.434,95 oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%) IVA e CAP, ordinando ad l'immediato pagamento. Parte_1
4.2.2. Prevede l'art. 2033 c.c. in tema di “Indebito oggettivo” che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.. “, laddove il carattere non dovuto della prestazione indica che è mancata la causa solvendi. Diversamente dall'art. 1145 del codice del 1865, l'art. 2033 c.c., significativamente, non fa alcun riferimento al requisito dell'errore; solo in materia di indebito soggettivo l'art. 2036 c.c.
l'errore mantiene la sua rilevanza, consentendo di distinguere la fattispecie da quella dell'adempimento del terzo, disciplinata dall'art. 1180 c.c.
4.2.3. In tale ottica occorre esaminare i fatti accertati: incontestata la circostanza che dopo la sospensione, con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 30.12.2009, del procedimento di pignoramento presso terzi (r.g.e. n. 1061/2009) intrapreso dal Per_1 abbia continuato per sei anni a pagare regolarmente alla le Parte_1 Controparte_2 provvigioni ad essa spettanti in forza dell'accordo contrattuale in essere fino al luglio del 2015, allorquando l'odierna appellante è venuta a conoscenza della riassunzione del procedimento sospeso, diviene irrilevante, come evidenziato dal giudice di primo grado,
l'errore in cui è incorsa che, quale terza pignorata, avrebbe potuto e dovuto Parte_1 accantonare le somme relative al credito nel frattempo maturato da e ciò in CP_2 forza del vincolo pignoratizio impresso.
Come evidenziato dalla Corte di legittimità (Cass. civ. sent. del 17/10/2019 n.
26285) “qualora il pignoramento sia stato nel frattempo già eseguito, gli atti esecutivi
pag. 9/11 posti in essere fino a quel momento conserveranno i propri effetti, trovando applicazione quanto disposto dall'art. 626 cod. proc. civ. Consegue che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avrà un effetto protettivo dall'azione esecutiva per i beni dell'opponente non ancora aggrediti dal creditore, ma relativamente a quelli già pignorati i suoi effetti non differiranno, nella sostanza, dalla sospensione ex art. 624 cod. proc. civ.: i beni staggiti resteranno soggetti al vincolo di indisponibilità, ma non potranno compiersi ulteriori atti esecutivi”.
Quindi, il creditore in executivis, il cui processo è sospeso, non potrà compiere ulteriori atti esecutivi, né potrà aggredire ulteriori beni del debitore, ma quelli già pignorati, sui quali è calato il vincolo di indisponibilità, non potranno essere liberati, né dal debitore, né dal terzo pignorato.
E tuttavia, la circostanza dell'avvenuto soddisfacimento del credito di da CP_2
Part parte di nelle more della sospensione, non avendo in alcun modo pregiudicato le ragioni del terzo pignorante - nell'interesse del quale era stato eseguito il pignoramento ed al quale tale pagamento non avrebbe potuto essere opposto-, avendo Parte_1 all'esito del procedimento esecutivo integralmente corrisposto all'Ing. l'importo Per_1 ad esso spettante -pari ad euro 708.434,95 oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%) IVA e CAP-, neppure può assurgere a condotta negligente in ipotesi rilevante quale elemento impeditivo del concretizzarsi della fattispecie dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che, come evidenziato, prescinde da connotazioni di tipo soggettivo.
Parte appellante, dunque, fondatamente ha allegato come rilevante nei fatti la circostanza che il protratto versamento delle provvigioni a nonostante il Controparte_2 vincolo di accantonamento e custodia impresso agli importi pretesi dal terzo pignorante, non ha pregiudicato in alcun modo quest'ultimo, che ha visto soddisfatto il proprio credito, né ha pregiudicato la il cui debito nei confronti dell'Ing. Controparte_2
è stato di conseguenza estinto, unicamente determinando l'effetto improprio, in Per_1 quanto privo di causa, della duplicazione del pagamento da parte di in favore Parte_1 di nella misura in cui lo stesso è stato effettuato anche in forma diretta, Controparte_2
pag. 10/11 oltre che attraverso il pagamento in favore del creditore di attore in Controparte_2 esecuzione.
5. L'appello deve ritenersi pertanto fondato, con rilievo assorbente in ordine al secondo motivo di gravame proposto.
6. Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'appellata, con esclusione della fase istruttoria relativa al presente grado, in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 731- Parte_1
2024, resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata il 28.06.2024, nei confronti di
[...]
, in persona del legale rappresentante, così provvede: Controparte_1
• in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna la alla restituzione Controparte_1 in favore di della somma di € 731.646,82, oltre interessi dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
• condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio liquidandole per il primo grado in euro 14.598,00 per compensi e in euro
1713,00 per esborsi, e per il secondo grado in euro 9256,00 per compensi ed euro 2556,00 per esborsi, per entrambi i gradi oltre al 15% di rimborso forfettario e I.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 26 settembre 2025
Consigliere rel.
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
pag. 11/11