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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Paola Di Lorenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 673/2024 tra le seguenti parti:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, Via Beaumont n. 23, presso lo studio dell'Avv. Silvia
Lorenzino e dell'Avv. Pierluigi Mostratisi che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
Attrice
Contro
, C.F. nato il [...] a [...], P_ C.F._2 elettivamente domiciliato in Torino (TO), corso Francia 81, presso lo studio dell'Avv. Federica Del Malvò che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuto
Conclusioni
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza e eccezione,
IN VIA PRINCIPALE
Accertato che gli atti di disposizione patrimoniale per cui è causa determinano un credito attoreo nei confronti del convenuto per le causali di cui in premessa dichiarare tenuto e condannare alla restituzione a favore dell'attrice della complessiva somma di P_ €25.000,00 o altra veriore accertanda in corso di causa oltre agli interessi di legge dal momento del versamento al saldo.
IN VIA DI SUBORDINE visto l'art. 2041 c.c., dichiarare tenuto e condannare al pagamento – a titolo P_ di arricchimento senza causa - a favore dell'attrice della complessiva somma di euro 25.000,00 o altra veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi di legge dal dal momento del versamento al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge”.
Per il convenuto: “Voglia Codesto Giudice
-respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione,
-nel merito in principalità, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice alla luce delle
considerazioni contenute in atti;
-in via istruttoria, (i) ammettere i capi di prova formulati nella II memoria ex art. 171 ter
c.p.c. del 31.07.2024; (ii) nonché ordinare ex art. 210 e 213 c.p.c. alla sig.ra o ai _1 terzi detentori la produzione di tutta la documentazione bancaria / economica / fiscale atta
a confermare le circostanze in atti riferite, istanza già formulata nella comparsa di costituzione e risposta;
- in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite, in distrazione, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla luce delle osservazioni in atti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva questo Tribunale per Parte_1 sentire condannato alla restituzione della complessiva somma di € 25.000,00, P_ oltre interessi di legge dal versamento al saldo.
In particolare, la sosteneva di aver intrattenuto con l' , tra l'aprile 2019 _1 P_ ed il luglio 2021, un rapporto di affettuosa amicizia, mai sfociato in una convivenza e, pertanto, privo della significatività tale da configurare un'unione di fatto. L'attrice sosteneva di aver versato all'odierno convenuto, nel luglio 2019, su espressa richiesta di quest'ultimo, la somma complessiva di € 25.000,00; precisava, altresì, che la dazione era operata nell'esclusivo interesse dell' , per consentirgli di far fronte alle difficoltà economiche P_ nelle quali egli versava all'epoca, e che l'odierno convenuto si era impegnato a restituire le somme percepite, una volta incassato il prezzo della vendita di un immobile di sua proprietà.
Escludendo altresì di aver inteso realizzare un atto di liberalità, e asserendo il carattere sproporzionato, rispetto alle proprie condizioni economiche, della dazione, in quanto tale incompatibile con una donazione di modico valore ex art. 783 c.c., la _1 chiedeva la condanna del percipiente alla restituzione delle somme corrisposte all' . P_
Si costituiva tempestivamente l , contestando integralmente la ricostruzione dei P_ fatti quale svolta dalla difesa di parte attrice. Sostiene l'odierno convenuto che il legame intrattenuto con la avesse la _1 natura di una vera e propria relazione sentimentale, sfociata in una convivenza protrattasi dall'aprile 2019 sino alla fine della frequentazione, nel settembre 2021. Secondo la narrativa svolta dal convenuto, nel corso della relazione intervenivano tra le parti i plurimi scambi di denaro e di prestazioni meglio dettagliati in atti, naturale svolgimento di un progetto di vita all'epoca dei fatti condiviso dalle parti dell'unione, e successivamente sfumato. L' P_ afferma che nelle more della relazione la coppia avrebbe avuto notizia della vendita di un immobile sito in Cisano sul Neva, in Via Pineta, e che egli avrebbe deciso di acquistarlo quale seconda casa;
la , all'epoca ospite a titolo gratuito dell' , consapevole del _1 P_ fatto che quest'ultimo avrebbe, di lì a poco, intrapreso la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attrice, avrebbe deciso, mossa da gratitudine verso l'allora compagno, di versare l'anticipo per la citata abitazione di Cisano Sul Neva.
Affermando, da una parte, l'agiatezza delle condizioni economiche dell'odierna attrice, dotata di impatto modesto sulle finanze della;
dall'altra, l'insussistenza delle _1 problematiche economiche prospettate dalla difesa di parte avversaria (cfr. Doc. 16 ), P_
l sosteneva il proprio diritto a trattenere le somme percepite, in quanto fondate sulla P_ solidarietà e sui doveri morali gravanti sulle parti di una unione. Affermando il carattere pretestuoso della presente iniziativa giudiziaria, chiedeva altresì la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ritenute irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa era trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta all'udienza del 25.3.2025.
*****************
La domanda è fondata, e deve essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affrontato la questione del fondamento causale degli spostamenti patrimoniali tra le parti di una relazione affettiva, nel corso della stessa, qualora detto legame non fosse mai stato formalizzato in alcuna delle vesti giuridiche previste dal vigente ordinamento civile. Ancora di recente, la Cassazione ha affermato che
“Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034
c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza;
del resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia” (Cass. civile sez. I, 02/01/2025, n. 28). È oramai pacifico, pertanto, che una formazione sociale quale la convivenza di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 2 Cost. ancorché non formalizzata in un vincolo coniugale né in alcuna delle forme previste dall'ordinamento, fornisca adeguata giustificazione degli spostamenti di ricchezza, consentendo di qualificare gli stessi in termini di adempimento di quei doveri di natura morale e sociale, che vengono a costituirsi su ciascuna delle parti dell'unione nei confronti dell'altra. Tali spostamenti di ricchezza, che la giurisprudenza prevalente riconduce nell'alveo delle obbligazioni naturali, ex art. 2034 c.c., trovano il proprio presupposto necessario in un consolidato rapporto affettivo, dal quale soltanto possono insorgere quei doveri di solidarietà e reciproca assistenza fra i partner.
Come precisato dalla migliore dottrina, che l'art. 118 disp. Att. c.p.c. impedisce di citare, la giustificazione causale di detti trasferimenti di ricchezza incontra, tuttavia, un primo limite “funzionale”, nella destinazione dell'esborso alla soddisfazione delle esigenze connesse al normale svolgimento della vita di coppia;
ed è altresì soggetto a una valutazione di tipo quantitativo, alla luce dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle spese sostenute, per cui “non può prescindersi, nell'esaminare la ricorrenza o meno di un adempimento effettuato in virtù di doveri sociali e morali, dall'ambiente socio economico cui appartengono le parti, nonché da un esame della concreta situazione in cui i pretesi adempimenti risultano effettuati. […] Il discrimine fra l'adempimento dei doveri sociali e morali, quale può individuarsi in qualsiasi contributo fra conviventi, destinato al "menage" quotidiano ovvero espressione, come nella specie, della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo, e l'atto di liberalità va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare. Tale requisito, unanimemente riconosciuto dalla dottrina in relazione alle cc.dd. obbligazioni naturali in generale, è stato ribadito da questa Corte proprio con riferimento all'adempimento di doveri morali e sociali nella convivenza more uxorio (cfr. la citata Cass. n. 3713 del 2003)”. (Cass. civile sez. I, 22/01/2014, n. 1277, parte motiva).
Con particolare riferimento alla dazione di denaro volta all'acquisto di un immobile, peraltro, la Cassazione ha chiarito che, una volta accertato che l'esborso sostenuto da uno dei partner fosse rivolto al solo scopo di conseguire la casa “familiare”, e dunque fosse funzionale, nelle previsioni dell'impoverito, all'acquisto di un bene comune, quest'ultimo ha diritto al rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva dell'altro, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gravando sull'arricchito “l'onere di provare che il pagamento fosse avvenuto per una causale (ad es.
a titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà tra i conviventi), tale da non legittimare alcuna pretesa restitutoria” (Cass. civile sez. II, 03/10/2019, n. 24721).
Nonostante le opposte rappresentazioni delle vicende di fatto, dalla documentazione agli atti è possibile concludere nel senso dell'esistenza di una relazione affettiva giuridicamente rilevante, tra le parti dell'odierno giudizio: in tal senso, infatti, depongono il Verbale di consegna dell'immobile sito in IL RO (doc. 3 ), nel quale sono P_ indicati “conduttori” entrambe le parti del presente giudizio;
l'ammissione, da parte dell'attrice, che l abbia curato i lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà della P_ medesima;
la circostanza, anch'essa esposta dalla difesa di parte che i due condividessero il tetto durante la pandemia (cfr. Memoria I , pag. 2: “Neppure corrisponde al vero che _1 il convenuto abbia dato corso alla ristrutturazione straordinaria dell'immobile di proprietà dell'attrice, trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria. Sul punto il documento 4 di ctp non prova nulla, così come la circostanza che le parti abbiano partecipato insieme a riunioni conviviali. L'unico periodo in cui il convenuto si trovava presso l'abitazione dell'attrice in Roletto era nel marzo 2020, causa le restrizioni imposte dalla pandemia Covid”).
Non sussiste, tuttavia, il necessario requisito dell'attinenza della dazione, rispetto alle ordinarie esigenze delle parti dell'unione: come ammesso dalla stessa difesa di parte convenuta, l'esborso pari a € 25.000,00 complessivi, era effettuato allo scopo dichiarato di consentire all' l'acquisto di un immobile destinato a seconda casa dell'odierno P_ convenuto (Costituzione , pag. 3: “Il sig. ha deciso di comprarla quale seconda P_ P_ casa ed ha, perciò, bloccato la proposta di vendita pubblicizzata per il tramite dell'Agente immobiliare di Alassio, SI.ra ); immobile, appunto, che sarebbe stato Testimone_1 intestato al solo (cfr. doc. 7 ), e nel quale non risulta che le parti abbiano mai P_ _1 convissuto. Non sussistono, pertanto, i presupposti per sussumere nella fattispecie dell'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. il pagamento delle somme pacificamente corrisposte dalla all' a mezzo di bonifico postale, per € 5.000,00, e mediante _1 P_ consegna assegno postale non trasferibile, per € 20.000,00.
Neppure sussistono gli elementi costitutivi della donazione, titolo implicitamente evocato dal convenuto nel ragionare della dazione in termini di “regalia” (cfr. Memoria II ex art. 171 ter c.p. Apollo).
Va anzitutto escluso che, nella fattispecie di cui in causa, ricorra una ipotesi di donazione cd. indiretta dell'immobile: come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo” (Cass. civile sez. II, 12/06/2024, n. 16329): la , infatti, ha erogato all' meno della metà del costo _1 P_ complessivo del bene, pari a € 59.000,00 (cfr. doc. 7 , Atto notarile, art. 6). _1
L'assenza della forma solenne, inoltre, priverebbe la donazione di uno dei requisiti imposti dalla legge a pena di nullità, ai sensi dell'art. 782 c.c.; la possibilità di qualificare l'attribuzione in termini di donazione di modico valore, ai sensi dell'art. 783 c.c., è invece preclusa dalla violazione del criterio oggettivo, che presiede il relativo apprezzamento da parte del giudice. Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, “Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (Cass. civile sez. II, 17/02/2020, n. 3858). Un esborso, pari a € 25.000,00, non è suscettibile di essere sorretto, sotto il profilo causale, da un atto privo della forma solenne, che l'ordinamento vuole a sostegno di una ragione giustificatrice particolarmente debole, qual è l'animus donandi che animerebbe l'impoverito.
Per i motivi suesposti la domanda di deve essere accolta e Parte_1 P_ deve essere condannato alla restituzione di € 25.000,00, oltre interessi di legge dal versamento al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, detratta la fase istruttoria non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. ACCOGLIE la domanda proposta da avverso , per l'effetto; Parte_1 P_
2. CONDANNA alla restituzione, in favore di , di € 25.000,00 P_ Parte_1 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
3. CONDANNA alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di P_ _1
, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
[...] come per legge.
Savona, 17.4.2025 Il Giudice
Paola Di Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Paola Di Lorenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 673/2024 tra le seguenti parti:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, Via Beaumont n. 23, presso lo studio dell'Avv. Silvia
Lorenzino e dell'Avv. Pierluigi Mostratisi che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
Attrice
Contro
, C.F. nato il [...] a [...], P_ C.F._2 elettivamente domiciliato in Torino (TO), corso Francia 81, presso lo studio dell'Avv. Federica Del Malvò che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuto
Conclusioni
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza e eccezione,
IN VIA PRINCIPALE
Accertato che gli atti di disposizione patrimoniale per cui è causa determinano un credito attoreo nei confronti del convenuto per le causali di cui in premessa dichiarare tenuto e condannare alla restituzione a favore dell'attrice della complessiva somma di P_ €25.000,00 o altra veriore accertanda in corso di causa oltre agli interessi di legge dal momento del versamento al saldo.
IN VIA DI SUBORDINE visto l'art. 2041 c.c., dichiarare tenuto e condannare al pagamento – a titolo P_ di arricchimento senza causa - a favore dell'attrice della complessiva somma di euro 25.000,00 o altra veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi di legge dal dal momento del versamento al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge”.
Per il convenuto: “Voglia Codesto Giudice
-respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione,
-nel merito in principalità, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice alla luce delle
considerazioni contenute in atti;
-in via istruttoria, (i) ammettere i capi di prova formulati nella II memoria ex art. 171 ter
c.p.c. del 31.07.2024; (ii) nonché ordinare ex art. 210 e 213 c.p.c. alla sig.ra o ai _1 terzi detentori la produzione di tutta la documentazione bancaria / economica / fiscale atta
a confermare le circostanze in atti riferite, istanza già formulata nella comparsa di costituzione e risposta;
- in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite, in distrazione, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla luce delle osservazioni in atti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva questo Tribunale per Parte_1 sentire condannato alla restituzione della complessiva somma di € 25.000,00, P_ oltre interessi di legge dal versamento al saldo.
In particolare, la sosteneva di aver intrattenuto con l' , tra l'aprile 2019 _1 P_ ed il luglio 2021, un rapporto di affettuosa amicizia, mai sfociato in una convivenza e, pertanto, privo della significatività tale da configurare un'unione di fatto. L'attrice sosteneva di aver versato all'odierno convenuto, nel luglio 2019, su espressa richiesta di quest'ultimo, la somma complessiva di € 25.000,00; precisava, altresì, che la dazione era operata nell'esclusivo interesse dell' , per consentirgli di far fronte alle difficoltà economiche P_ nelle quali egli versava all'epoca, e che l'odierno convenuto si era impegnato a restituire le somme percepite, una volta incassato il prezzo della vendita di un immobile di sua proprietà.
Escludendo altresì di aver inteso realizzare un atto di liberalità, e asserendo il carattere sproporzionato, rispetto alle proprie condizioni economiche, della dazione, in quanto tale incompatibile con una donazione di modico valore ex art. 783 c.c., la _1 chiedeva la condanna del percipiente alla restituzione delle somme corrisposte all' . P_
Si costituiva tempestivamente l , contestando integralmente la ricostruzione dei P_ fatti quale svolta dalla difesa di parte attrice. Sostiene l'odierno convenuto che il legame intrattenuto con la avesse la _1 natura di una vera e propria relazione sentimentale, sfociata in una convivenza protrattasi dall'aprile 2019 sino alla fine della frequentazione, nel settembre 2021. Secondo la narrativa svolta dal convenuto, nel corso della relazione intervenivano tra le parti i plurimi scambi di denaro e di prestazioni meglio dettagliati in atti, naturale svolgimento di un progetto di vita all'epoca dei fatti condiviso dalle parti dell'unione, e successivamente sfumato. L' P_ afferma che nelle more della relazione la coppia avrebbe avuto notizia della vendita di un immobile sito in Cisano sul Neva, in Via Pineta, e che egli avrebbe deciso di acquistarlo quale seconda casa;
la , all'epoca ospite a titolo gratuito dell' , consapevole del _1 P_ fatto che quest'ultimo avrebbe, di lì a poco, intrapreso la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attrice, avrebbe deciso, mossa da gratitudine verso l'allora compagno, di versare l'anticipo per la citata abitazione di Cisano Sul Neva.
Affermando, da una parte, l'agiatezza delle condizioni economiche dell'odierna attrice, dotata di impatto modesto sulle finanze della;
dall'altra, l'insussistenza delle _1 problematiche economiche prospettate dalla difesa di parte avversaria (cfr. Doc. 16 ), P_
l sosteneva il proprio diritto a trattenere le somme percepite, in quanto fondate sulla P_ solidarietà e sui doveri morali gravanti sulle parti di una unione. Affermando il carattere pretestuoso della presente iniziativa giudiziaria, chiedeva altresì la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ritenute irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa era trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta all'udienza del 25.3.2025.
*****************
La domanda è fondata, e deve essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affrontato la questione del fondamento causale degli spostamenti patrimoniali tra le parti di una relazione affettiva, nel corso della stessa, qualora detto legame non fosse mai stato formalizzato in alcuna delle vesti giuridiche previste dal vigente ordinamento civile. Ancora di recente, la Cassazione ha affermato che
“Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034
c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza;
del resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia” (Cass. civile sez. I, 02/01/2025, n. 28). È oramai pacifico, pertanto, che una formazione sociale quale la convivenza di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 2 Cost. ancorché non formalizzata in un vincolo coniugale né in alcuna delle forme previste dall'ordinamento, fornisca adeguata giustificazione degli spostamenti di ricchezza, consentendo di qualificare gli stessi in termini di adempimento di quei doveri di natura morale e sociale, che vengono a costituirsi su ciascuna delle parti dell'unione nei confronti dell'altra. Tali spostamenti di ricchezza, che la giurisprudenza prevalente riconduce nell'alveo delle obbligazioni naturali, ex art. 2034 c.c., trovano il proprio presupposto necessario in un consolidato rapporto affettivo, dal quale soltanto possono insorgere quei doveri di solidarietà e reciproca assistenza fra i partner.
Come precisato dalla migliore dottrina, che l'art. 118 disp. Att. c.p.c. impedisce di citare, la giustificazione causale di detti trasferimenti di ricchezza incontra, tuttavia, un primo limite “funzionale”, nella destinazione dell'esborso alla soddisfazione delle esigenze connesse al normale svolgimento della vita di coppia;
ed è altresì soggetto a una valutazione di tipo quantitativo, alla luce dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle spese sostenute, per cui “non può prescindersi, nell'esaminare la ricorrenza o meno di un adempimento effettuato in virtù di doveri sociali e morali, dall'ambiente socio economico cui appartengono le parti, nonché da un esame della concreta situazione in cui i pretesi adempimenti risultano effettuati. […] Il discrimine fra l'adempimento dei doveri sociali e morali, quale può individuarsi in qualsiasi contributo fra conviventi, destinato al "menage" quotidiano ovvero espressione, come nella specie, della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo, e l'atto di liberalità va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare. Tale requisito, unanimemente riconosciuto dalla dottrina in relazione alle cc.dd. obbligazioni naturali in generale, è stato ribadito da questa Corte proprio con riferimento all'adempimento di doveri morali e sociali nella convivenza more uxorio (cfr. la citata Cass. n. 3713 del 2003)”. (Cass. civile sez. I, 22/01/2014, n. 1277, parte motiva).
Con particolare riferimento alla dazione di denaro volta all'acquisto di un immobile, peraltro, la Cassazione ha chiarito che, una volta accertato che l'esborso sostenuto da uno dei partner fosse rivolto al solo scopo di conseguire la casa “familiare”, e dunque fosse funzionale, nelle previsioni dell'impoverito, all'acquisto di un bene comune, quest'ultimo ha diritto al rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva dell'altro, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gravando sull'arricchito “l'onere di provare che il pagamento fosse avvenuto per una causale (ad es.
a titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà tra i conviventi), tale da non legittimare alcuna pretesa restitutoria” (Cass. civile sez. II, 03/10/2019, n. 24721).
Nonostante le opposte rappresentazioni delle vicende di fatto, dalla documentazione agli atti è possibile concludere nel senso dell'esistenza di una relazione affettiva giuridicamente rilevante, tra le parti dell'odierno giudizio: in tal senso, infatti, depongono il Verbale di consegna dell'immobile sito in IL RO (doc. 3 ), nel quale sono P_ indicati “conduttori” entrambe le parti del presente giudizio;
l'ammissione, da parte dell'attrice, che l abbia curato i lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà della P_ medesima;
la circostanza, anch'essa esposta dalla difesa di parte che i due condividessero il tetto durante la pandemia (cfr. Memoria I , pag. 2: “Neppure corrisponde al vero che _1 il convenuto abbia dato corso alla ristrutturazione straordinaria dell'immobile di proprietà dell'attrice, trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria. Sul punto il documento 4 di ctp non prova nulla, così come la circostanza che le parti abbiano partecipato insieme a riunioni conviviali. L'unico periodo in cui il convenuto si trovava presso l'abitazione dell'attrice in Roletto era nel marzo 2020, causa le restrizioni imposte dalla pandemia Covid”).
Non sussiste, tuttavia, il necessario requisito dell'attinenza della dazione, rispetto alle ordinarie esigenze delle parti dell'unione: come ammesso dalla stessa difesa di parte convenuta, l'esborso pari a € 25.000,00 complessivi, era effettuato allo scopo dichiarato di consentire all' l'acquisto di un immobile destinato a seconda casa dell'odierno P_ convenuto (Costituzione , pag. 3: “Il sig. ha deciso di comprarla quale seconda P_ P_ casa ed ha, perciò, bloccato la proposta di vendita pubblicizzata per il tramite dell'Agente immobiliare di Alassio, SI.ra ); immobile, appunto, che sarebbe stato Testimone_1 intestato al solo (cfr. doc. 7 ), e nel quale non risulta che le parti abbiano mai P_ _1 convissuto. Non sussistono, pertanto, i presupposti per sussumere nella fattispecie dell'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. il pagamento delle somme pacificamente corrisposte dalla all' a mezzo di bonifico postale, per € 5.000,00, e mediante _1 P_ consegna assegno postale non trasferibile, per € 20.000,00.
Neppure sussistono gli elementi costitutivi della donazione, titolo implicitamente evocato dal convenuto nel ragionare della dazione in termini di “regalia” (cfr. Memoria II ex art. 171 ter c.p. Apollo).
Va anzitutto escluso che, nella fattispecie di cui in causa, ricorra una ipotesi di donazione cd. indiretta dell'immobile: come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo” (Cass. civile sez. II, 12/06/2024, n. 16329): la , infatti, ha erogato all' meno della metà del costo _1 P_ complessivo del bene, pari a € 59.000,00 (cfr. doc. 7 , Atto notarile, art. 6). _1
L'assenza della forma solenne, inoltre, priverebbe la donazione di uno dei requisiti imposti dalla legge a pena di nullità, ai sensi dell'art. 782 c.c.; la possibilità di qualificare l'attribuzione in termini di donazione di modico valore, ai sensi dell'art. 783 c.c., è invece preclusa dalla violazione del criterio oggettivo, che presiede il relativo apprezzamento da parte del giudice. Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, “Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (Cass. civile sez. II, 17/02/2020, n. 3858). Un esborso, pari a € 25.000,00, non è suscettibile di essere sorretto, sotto il profilo causale, da un atto privo della forma solenne, che l'ordinamento vuole a sostegno di una ragione giustificatrice particolarmente debole, qual è l'animus donandi che animerebbe l'impoverito.
Per i motivi suesposti la domanda di deve essere accolta e Parte_1 P_ deve essere condannato alla restituzione di € 25.000,00, oltre interessi di legge dal versamento al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, detratta la fase istruttoria non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. ACCOGLIE la domanda proposta da avverso , per l'effetto; Parte_1 P_
2. CONDANNA alla restituzione, in favore di , di € 25.000,00 P_ Parte_1 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
3. CONDANNA alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di P_ _1
, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
[...] come per legge.
Savona, 17.4.2025 Il Giudice
Paola Di Lorenzo