Decreto cautelare 13 agosto 2024
Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Ordinanza collegiale 9 giugno 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03916/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3916 del 2024, proposto da -OMISSIS- in proprio e nella qualità di tutore di C.N., rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 107 - LI 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GU Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il riconoscimento
previa adozione delle misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a.:
1) del diritto di -OMISSIS- -OMISSIS- a ricevere dal SSN, per il tramite dell’ASL, il trattamento riabilitativo ABA in regime domiciliare o semiresidenziale per almeno 12 ore di intervento settimanale nel contesto naturale (casa), come evidenziato nella CTU a firma del dott. -OMISSIS- (specialista in Psichiatria), esperita nell’ambito del procedimento di V. G. n. r. g. -OMISSIS- pendente presso il Tribunale civile di Nola, G. T. dott.ssa -OMISSIS-, depositata in data 21.10.2022, come integrata dal Progetto del 29.06.2024 a firma della dott.ssa-OMISSIS- (Psicologa – Psicoterapeuta, Analista del comportamento BCBA presso l’UOSM Terzigno afferente l’ASL LI 3 Sud);
2) gradatamente per il riconoscimento del diritto del ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità, al ristoro per equivalente monetario dei costi a sostenersi per l’esecuzione del predetto programma riabilitativo nella misura di € 1.400,00 (millequattrocento) ogni quattro settimane, giusta preventivo della menzionata dott.ssa-OMISSIS-; servizi (sia nell’ipotesi di erogazione in forma specifica che indiretta) da modularsi in ragione dell’evoluzione della persona ed oggetto di periodiche rivalutazioni che consentano di modificarne i contenuti ed i contesti, l’intensità e la durata e comunque per un arco temporale non inferiore a sei mesi da rivalutare nel tempo;
3) in ogni caso per la declaratoria di illegittimità dell’omissione provvedimentale dell’amministrazione sulla specifica richiesta di erogazione del trattamento ABA richiesto da parte dell’interessato -OMISSIS-, n. q., con istanza del 12.06.2024;
nonché, in via residuale e subordinata:
4) per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza del ricorrente del 12.06.2024 e non conclusosi nel termine di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 107 - LI 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa SA EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, in proprio e nella qualità di tutore legale della figlia affetta da disturbo dello spettro autistico, ha chiesto il riconoscimento del diritto della predetta figlia a ricevere dal SSN per il tramite dell’ASL il trattamento riabilitativo ABA in regime domiciliare o semiresidenziale per almeno 12 ore di intervento settimanale nel contesto naturale (casa), come evidenziato dalla documentazione allegata all’istanza presentata dal ricorrente medesimo in data 12.06.2024, alla quale l’Amministrazione non ha dato riscontro.
Espone in fatto che:
- con ricorso proposto in data 29.10.2021 nell’ambito del procedimento tutelare pendente presso il Tribunale di Nola, sezione VG, avente n. r. g. -OMISSIS- il ricorrente richiedeva l’attivazione di un servizio ABA (Applied Behaviour Analysis, Analisi del Comportamento Applicata) domiciliare a favore della figlia interdetta ed a cura dell’ASL LI 2 Nord;
- il G. T., allo scopo di accertare l’indispensabilità e l’appropriatezza del richiesto trattamento, nominava CTU il dott. -OMISSIS-, specialista in psichiatria, che, in data 21.10.2022, depositava CTU nella quale formulava la seguente conclusione: “ L’intervento psicoeducativo di prima scelta, secondo le Linee Guida stilate dall’American Psychiatric Association (APA), l’Evidence Based Medicine e le Linee guida redatte dall’Istituto Superiore di Sanità (2011) è da ritenersi la Terapia Cognitivo Comportamentale in particolare il metodo ABA (Applied Behaviour Analysis), da applicarsi in sede residenziale o domiciliare, laddove le condizioni economiche, socio ambientali ed organizzative lo consentano ”;
- l’odierno ricorrente in data 21.07.2023 proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Nola, sezione Lavoro, avente n. r. g. -OMISSIS-, per il rimborso delle spese necessarie ed urgenti per la salute della figlia interdetta e per la mancata somministrazione della terapia prescritta;
- con la sentenza n. -OMISSIS-, resa in data 02.05.2024, il G. U. declinava la propria giurisdizione a favore del Tribunale amministrativo;
- con istanza trasmessa a mezzo pec in data 12.06.2024 il ricorrente richiedeva all’Amministrazione resistente la disponibilità ad erogare per la figlia interdetta un trattamento di Terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA, direttamente oppure per il tramite di centri riabilitativi privati accreditati, ovvero a procedere al rimborso delle spese a sostenersi per il suddetto trattamento;
- detta istanza non riceveva alcun riscontro.
A sostegno del diritto della interdetta all’ottenimento del prescritto trattamento ABA e del ricorrente, in proprio, al ristoro per equivalente monetario dei costi sostenuti e a sostenersi per l’esecuzione del predetto programma riabilitativo, il ricorrente medesimo ha articolato i seguenti motivi di diritto:
Violazione di legge (Violazione degli articoli 32, 2, 3 Cost.; Convenzione ONU. sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva in Italia con la L. n. 18 del 2009; D.Lgs. n. 502 del 1992; L. n. 134 del 2015; D.P.C.M. del 12 gennaio 2017; art. 3 L. n. 134 del 2015; art. 27 D.P.C.M. del 12 gennaio 2017; Violazione della normativa sui LEA; Eccesso di potere.
1. Violazione di legge (Violazione degli articoli 32, 2, 3 Cost.; Convenzione ONU. sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva in Italia con la L. n. 18 del 2009).
2. Violazione del D. Lgs. n. 502 del 1992.
3. Violazione della L. n. 134 del 2015 – violazione delle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento di adulti con disturbo dello spettro autistico dell’ISS, come recepite dall’art. 2 L. 134/2015
4. Violazione di legge: art. 3 L. n. 134 del 2015, art. 27 e art. 60 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017.
5. Violazione della normativa sui LEA.
6. Eccesso di potere (travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità).
In via residuale e subordinata Violazione dell’art. 2 L. 241/1990.
Il comportamento dell’Amministrazione sarebbe illegittimo in quanto avrebbe violato le disposizioni rubricate e il diritto della richiedente cura ad ottenere, in via diretta o indiretta, il trattamento ABA che era stato riconosciuto necessario dal consulente tecnico nominato in sede di giudizio tutelare e che, tuttavia, l’Amministrazione resistente non aveva soddisfatto.
Inoltre, il silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza presentata dal ricorrente il 12.06.2024 sarebbe illegittimo, perché formatosi in violazione dell’art. 2 L. 241/1990, il quale stabilisce che – in ogni caso – il procedimento debba concludersi entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
2. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.
3. Con decreto n.-OMISSIS- è stato ordinato all’intimata A.S.L. di riscontrare con urgenza l’istanza del ricorrente.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta cautelare.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stato ordinato all’Amministrazione di depositare documentati chiarimenti in merito alle azioni intraprese a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 12.06.2024 per il diritto della richiedente cura al predetto trattamento.
6. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va accolto limitatamente alla illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del privato del 12.06.2024.
2. Il ricorrente, invero, in proprio e nella qualità di tutore della figlia disabile, si duole del mancato riconoscimento a quest’ultima del trattamento ABA nella misura richiesta, direttamente oppure per il tramite di centri riabilitativi accreditati, ovvero con il rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per il suddetto trattamento, richiesto all’Amministrazione resistente con istanza del 12.06.2024, rimasta inevasa.
Il ricorrente basa la propria richiesta sugli esiti della CTU disposta e depositata nel procedimento tutelare presso il Tribunale di Nola, sezione VG, avente n. r. g. -OMISSIS- che affermava: “ L’intervento psicoeducativo di prima scelta, secondo le Linee Guida stilate dall’American Psychiatric Association (APA), l’Evidence Based Medicine e le Linee guida redatte dall’Istituto Superiore di Sanità (2011) è da ritenersi la Terapia Cognitivo Comportamentale in particolare il metodo ABA (Applied Behaviour Analysis), da applicarsi in sede residenziale o domiciliare, laddove le condizioni economiche, socio ambientali ed organizzative lo consentano ”. Avendo l’Asl LI 2 rappresentato, in seguito alla notifica del verbale di udienza del 23.11.2022, di aver contattato – senza esito - circa ventidue strutture accreditate al fine delle cure domiciliari per la minore e di aver anche relazionato circa l’opportunità dell’adozione del metodo Aba in soggetto adulto (all. 11, ric.), il ricorrente ha proceduto in autonomia a contattare il P.O. “Villa dei Fiori” di Acerra che ha stilato in progetto di 10 ore settimanali. Il costo dell’intervento è stato quantificato in € 1.400,00 al mese, come da preventivo della dott.ssa -OMISSIS- (all. 4 ric).
Il ricorrente, pertanto, con il presente ricorso ha chiesto, in via principale, di accertarsi il diritto della disabile all’attribuzione del trattamento ABA, in via diretta o indiretta, il rimborso delle spese sostenute, nelle more, dalla famiglia per le cure e, in subordine, l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata in data 12.06.2024 con cui il ricorrente medesimo chiedeva, per la figlia, l’attivazione del predetto metodo ABA.
3. Le domande proposte in via principale dal ricorrente non possono essere accolte.
3.1. Deve sottolinearsi, infatti, che la giurisprudenza è pacifica nel qualificare il metodo ABA come prestazione socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, ricompresa nei LEA. Tuttavia, tale riconoscimento non determina l'insorgenza di un diritto soggettivo perfetto all'erogazione del trattamento nella misura indicata dal privato, essendo la definizione quantitativa e qualitativa del piano rimessa alla discrezionalità tecnica dell'ASL. La scelta finale sulla tipologia, intensità e durata della terapia spetta all'esclusiva competenza dell'equipe multidisciplinare dell'ASL, che la esercita mediante una valutazione tecnico-scientifica del caso specifico. Si tratta di un'attività connotata da discrezionalità tecnica, il cui sindacato giurisdizionale è limitato ai soli profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o palese difetto di istruttoria.
3.2 Nel caso di specie, come evidenziato, il ricorrente, sulla base di una CTU disposta nel diverso procedimento tutelare e nelle more dell’individuazione della disponibilità di una struttura accreditata, ha formulato istanza all’Amministrazione resistente di erogare il trattamento Aba per 10 ore settimanali “come da preventivo emesso dal P.O. “Villa dei Fiori” di Acerra.
Tuttavia il riconoscimento della natura giuridica del metodo ABA quale prestazione sanitaria o comunque socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria ricompresa nei LEA non determina il riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo perfetto all’erogazione del predetto trattamento da parte delle AA.SS.LL a carico del SSR nella misura indicata, sulla base di certificazione proveniente da strutture specializzate pubbliche e/o private, senza il riconoscimento, da parte dell’amministrazione, della competenza e dell’appropriatezza della prestazione. Tale riscontro, infatti, è demandato alla valutazione dell’Amministrazione medesima, da svolgersi sulla base di una valutazione che è rimessa alla discrezionalità di natura tecnica riservata alle AA.SS.LL. nell’ambito degli strumenti giuridici appositamente predisposti al fine da parte della regolamentazione in materia.
La scelta finale della terapia da erogarsi nei confronti del singolo paziente spetta all’esclusiva competenza dell’ASL e implica l’attivazione delle relative strutture sanitarie, secondo schemi di valutazione tecnico-scientifica del caso specifico, essendo il diritto alla miglior prestazione in materia conformato dalla legge e il percorso socio-sanitario delineato nella pertinente regolamentazione nazionale e regionale nella materia.
In particolare, la ASL, attraverso le proprie strutture, deve stabilire la durata e la frequenza degli interventi terapeutici sulla base di oggettivi riscontri normativi e/o scientifici – adattati alla peculiarità del caso clinico – che attengono al corretto svolgimento del protocollo previsto nella normativa nazionale e regionale al riguardo (cfr. Tar Roma, sex. III quater, 15.04.2025, n. 7432)
4. Alla luce di quanto esposto, dunque, non possono accogliersi le domande formulate in via principale dal ricorrente relative alla somministrazione del trattamento ABA in via diretta o indiretta e al rimborso delle spese sostenute per le cure somministrate tramite P.O. scelto dal privato, in quanto le considerazioni del consulente tecnico d’ufficio depositate nel giudizio tutelare RG.-OMISSIS- non sono idonee a fondare il diritto soggettivo della richiedente al trattamento richiesto. A tal fine, infatti, è necessaria, come detto, l’attività dell’Asl che, attraverso le proprie strutture, individui il trattamento e le migliori modalità di somministrazione dello stesso, con riferimento alla situazione concreta e peculiare del soggetto a cui il trattamento si riferisce. In mancanza, non può riconoscersi il diritto del richiedente ad ottenere le cure richieste né, conseguentemente, il diritto al rimborso delle spese anticipate per la somministrazione del predetto trattamento in struttura privata scelta del richiedente medesimo.
5. Premesso quanto sopra, tuttavia, se da un lato compete alla Asl stabilire il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, dall’altro sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico dall’Azienda sanitaria e ad essere curato attraverso un percorso terapeutico preventivamente individuato in un progetto individuale, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del SSR.
Sotto questo aspetto, l’Asl, destinataria dell’istanza del ricorrente di erogare il trattamento alla figlia in maniera diretta o indiretta e di rimborsarlo delle spese già effettuate al riguardo, non ha attivato il relativo procedimento, rimanendo inerte anche a seguito dell’ordinanza n. -OMISSIS- di questo giudice con cui le venivano richiesti documentati chiarimenti in merito alle azioni intraprese per il diritto della richiedente cura al predetto trattamento. Il comportamento dell’amministrazione, che rimanga inerte sull’istanza del privato, in violazione dell’art. 2, l. 241/90 che impone l’adozione di un provvedimento espresso a conclusione del procedimento, frustra le aspettative legittime dell’istante e giustifica il ricorso in oggetto, posto che, nel caso di specie (introduzione nel piano terapeutico del trattamento ABA) viene in rilievo un’attività valutativa discrezionale della pubblica amministrazione, non vertendosi in ipotesi di attività vincolata.
6. Tanto premesso, dunque, il Collegio accoglie la domanda del ricorrente posta in via subordinata e dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del ricorrente medesimo del 12.06.2024, con obbligo dell’amministrazione medesima di concludere il procedimento in maniera espressa entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il dirigente a capo della direzione regionale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dotato di idonea competenza tecnica, affinché provveda in sostituzione della Autorità intimata.
Il commissario assumerà le funzioni, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, con la adozione degli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa della intimata Autorità.
Al riguardo, si precisa che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, LI, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;”
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- rigetta le domande poste in via principale, volte al riconoscimento del diritto alla somministratone della terapia Aba come da piano elaborato dal P.O. “Villa dei Fiori di “Acerra, e del rimborso delle spese sopportate autonomamente per la somministrazione della terapia come da preventivo allegato in atti;
- accoglie la domanda posta in via subordinata di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del ricorrente del 12.06.2024. Per l’effetto, ordina all’Amministrazione di provvedere in maniera espressa, sulla domanda presentata dal ricorrente, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina, per il caso di perdurante inerzia della intimata Amministrazione, il commissario ad acta nella persona del dirigente a capo della direzione regionale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dotato di idonea competenza tecnica, affinché provveda al compimento degli atti necessari alla esecuzione della presente sentenza;
Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - LI ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrete, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00, oltre oneri di legge, e rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GU RE Di LI, Presidente
SA EF, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA EF | GU RE Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.