TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/01/2026, n. 14
TAR
Decreto cautelare 13 agosto 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 9 giugno 2025
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TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Diritto al trattamento ABA

    Il diritto al trattamento ABA è riconosciuto come prestazione socio-sanitaria ricompresa nei LEA, ma la definizione quantitativa e qualitativa del piano terapeutico è rimessa alla discrezionalità tecnica dell'ASL. La CTU del procedimento tutelare non è sufficiente a fondare un diritto soggettivo perfetto all'erogazione del trattamento nella misura indicata dal privato.

  • Rigettato
    Ristoro per equivalente monetario

    Non potendo accogliere la domanda principale di erogazione del trattamento ABA, non può essere accolta neanche la domanda di rimborso delle spese anticipate dal privato per un trattamento scelto autonomamente.

  • Accolto
    Illegittimità dell'omissione provvedimentale

    L'ASL non ha attivato il procedimento relativo all'istanza del ricorrente, rimanendo inerte anche a seguito di ordinanza giudiziale che richiedeva chiarimenti. Tale comportamento viola l'obbligo di provvedere espressamente entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

  • Accolto
    Illegittimità del silenzio dell'amministrazione

    L'amministrazione è rimasta inerte sull'istanza del privato, violando l'art. 2 della L. 241/1990 che impone l'adozione di un provvedimento espresso. Il Tribunale ordina all'Amministrazione di provvedere in maniera espressa entro 30 giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 14
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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