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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 03/08/2023 al n. 1459/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in San Donà di Piave (VE), via Gorizia n. 1, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Riccardo Mazzon e Barbara Longato ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Vanzan n. 15/4, San Dona' di Piave, come da procura in calce all'atto di citazione
-attrice-
CONTRO
pagina 1 di 18 (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
10.03.1948, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Francesco Alessandro
Magni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Caio Mario n. 27,
Roma, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuto-
avente per oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.),
trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 09.01.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
IN VIA PRELIMINARE:
• accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, la nullità del
emesso dal Collegio Arbitrale composto da: Avv. Marco CP_2
Ticozzi (Presidente), Avv. Ivan Randazzo e Avv. Stefano Rossi comunicato via
pec il 01.06.2023;
NEL MERITO:
• accertato e dichiarato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, che
[...]
Parte_1
◦ risarciva i danni subiti dalla signora in esecuzione dell'atto di Parte_2
transazione 03.02.2022 sottoscritto a seguito dell'ordinanza 28.01.2022 emessa
a conclusione del procedimento ex art. 702bis c.p.c. Tribunale di Venezia N.
RG: 4037/2019 per un totale di € 47.601,00=;
pagina 2 di 18 ◦ sosteneva le spese di CTP e le spese legali per il procedimento di accertamento
tecnico preventivo e per il procedimento ex art. 702 bis cpc e ciò per un totale di
€ 20.626,39=
◦sosterà le spese per il pagamento della tassa di registro;
e ciò per un totale di €
68.227,39= oltre la tassa di registrazione dell'ordinanza 28.01.2022 Tribunale
di Venezia;
• accertato e dichiarato che unico responsabile dei danni subiti dalla signora
è il dott. ; Parte_2 CP_1
• per l'effetto, condannare il dott. a manlevare CP_1 [...]
in persona del Presidente del C.d.A. e Parte_1
Rappresentante legale dott. , ex art. 9 del contratto di lavoro Controparte_3
autonomo libero professionale datato 11.01.2017 e/o ex artt. 1299 e 2055 c.c. di
quanto quest'ultima è stata condannata a pagare alla signora Parte_3
, in conseguenza dei fatti per cui è causa, nonché delle spese di CTP e delle
[...]
spese legali per il procedimento di accertamento tecnico preventivo e per il
procedimento ex art. 702 bis cpc e ciò per un totale di € 68.227,39= oltre la
tassa di registrazione dell'ordinanza 28.01.2022 Tribunale di Venezia e degli
interessi legali dal dovuto al saldo;
• spese, compensi, comprese I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al 15%,
rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al CTU e al CTP giuste note, del
presente procedimento e del procedimento di arbitrato, tasse di registrazione,
interamente rifusi.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:
pagina 3 di 18 Piaccia al Collegio adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattese e previi i necessari accertamenti:
A) in via principale e dirimente: respingere l'impugnazione proposta dalla
[...]
perché inammissibile e infondata. Con Parte_1
vittoria di spese, competenze e onorari di lite;
B) in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento in tutto o in parte
dell'impugnazione: ai sensi dell'art. 830 co. 2 c.p.c., respingere tutte le
domande proposte nei confronti del dott. perché inammissibili, CP_1
improcedibili anche per decadenza, nulle e, comunque, del tutto infondate in
fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nelle premesse e negli atti del
procedimento arbitrale da intendersi qui integralmente richiamati.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Con riserva di ogni ulteriore diritto ed azione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 01.08.2023 Parte_1
impugnava il lodo arbitrale reso in data 1 giugno 2023 dal Collegio composto dall'avv. Marco Ticozzi, dall'avv. Ivan Randazzo e dall'avv. Stefano Rossi che l'aveva dichiarata decaduta dalle domande di manleva formulate nei confronti del dott. , medico anestesista con cui aveva stipulato un contratto CP_1
autonomo libero professionale.
Il procedimento arbitrale definito con il lodo impugnato era stato proposto a seguito della conclusione del giudizio nr. 7671/2018 R.G. avanti il Tribunale di
Venezia che con ordinanza del 28.01.2022, pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis pagina 4 di 18 c.p.c., aveva condannato la al risarcimento del danno subito da Parte_1
ed alle spese di lite e di C.T.P. della parte ricorrente. Parte_3
Il Collegio arbitrale con la pronuncia impugnata aveva accertato la violazione dell'art. 13 della legge n. 24/17 in quanto la non aveva Parte_1
tempestivamente avvisato il medico del giudizio promosso nei suoi confronti e non gli aveva neppure comunicato le trattative avviate con la controparte che avevano portato, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza decisoria del
Tribunale di Venezia, alla transazione sottoscritta in data 3.2.2022.
1.2 L'impugnante ha chiesto, previa declaratoria di nullità del lodo, che CP_1
venga condannato, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 del contratto di
[...]
lavoro autonomo libero professionale dd. 11.01.2017, ai sensi degli artt. 1299 e
2055 c.c. a tenerla manlevata da tutte le somme che ha dovuto sborsare a seguito del citato giudizio e della successiva transazione (quindi: danni, spese di lite anche del procedimento per A.T.P, spese di C.T.P., tassa di registro) sul presupposto che l'impugnato è l'unico responsabile dei danni subiti dalla a seguito dell'intervento chirurgico cui la paziente si è sottoposta in Parte_2
data 24.4.2017 presso la sua struttura.
1.3 Con il primo motivo, intitolato “NULLITÀ DEL LODO AI SENSI
DELL'ART. 829 NN. 5 E 11 C.P.C. "PER ASSOLUTA IMPOSSIBILITÀ DI
RICOSTRUIRE L'ITER LOGICO E GIURIDICO SOTTOSTANTE LA
DECISIONE, PER INESISTENZA O MERA APPARENZA DELLA
MOTIVAZIONE STESSA E PER DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE SUL
CARATTERE IMPERATIVO DELLA LEGGE GELLI-BIANCO; NULLITA' DEL
LODO PER CONTRARITA' ALL'ORDINE PUBBLICO EX ART. 829, COMMA
pagina 5 di 18 3, C.P.C”, ha eccepito la mancanza di motivazione nonché la violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento configuranti ordine pubblico (principio di autonomia contrattuale, principio di ragionevolezza della legge, artt. 2, 3 e 32
Cost, art. 12 preleggi).
Secondo impugnante il Collegio avrebbe dovuto fare applicazione della clausola di manleva contenuta nell'art. 9 del contratto stipulato con il professionista anche se il fatto dannoso si era verificato successivamente all'entra in vigore della legge , erroneamente qualificata dagli arbitri come norma CP_4
imperativa. Ha, infatti, osservato che il legislatore ha sancito espressamente la natura imperativa delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge n. 24/17,
riguardanti il rapporto paziente/struttura, con ciò implicitamente escludendo di poter attribuire analoga natura ad altre previsioni tra cui quelle contenute nell'art. 9 che regolamenta la manleva nei confronti dell'esercente la professione medica.
Inoltre, l'azione proposta avrebbe dovuto essere accolta in quanto l'impugnato
(che ricopriva l'incarico di anestesista) è l'unico responsabile dei danni subiti dalla paziente per le ragioni meglio indicate alle pagg. 20 e ss. dell'atto di citazione.
1.4 Con il secondo motivo, intitolato “NULLITÀ DEL LODO AI SENSI
DELL'ART. 829 NN. 5 E 11 C.P.C. "PER ASSOLUTA IMPOSSIBILITÀ DI
RICOSTRUIRE L'ITER LOGICO E GIURIDICO SOTTOSTANTE LA
DECISIONE, PER INESISTENZA O MERA APPARENZA DELLA
MOTIVAZIONE STESSA E PER DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE SULLA
AZIONE DI RIVALSA DI CUI ALLA LEGGE;
NULLITA' DEL CP_4
LODO PER CONTRARITA' ALL'ORDINE PUBBLICO EX ART. 829, COMMA
pagina 6 di 18 3, C.P.C.”, ha eccepito la mancanza di motivazione sulle questioni trattate con quel mezzo, ha ribadito alcune contestazioni formulate con il primo motivo ed ha comunque contestato nel merito la decisione di dichiarala decaduta.
La decisione di non ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 13 della legge n.
24/17 per l'esperimento dell'azione di manleva secondo la è, infatti, Parte_1
erronea in quanto il convenuto e la sua assicurazione erano stati ripetutamente invitati da essa impugnante a partecipare al procedimento ex art. 702 bis c.p.c.,
senza neppure rispondere alle diverse sollecitazioni a tal fine loro rivolte.
Ulteriormente, ha evidenziato che nel caso di specie con la danneggiata non era stata avviata alcuna trattativa, quest'ultima da intendersi sussistente solo nelle ipotesi (invito a mediare, invito alla negoziazione assistita, proposta secca di concludere un contratto di transazione ex art. 1965 c.c. cui abbia fatto seguito una controproposta del debitore) indicate in un articolo, a firma del consigliere di cassazione dott. Marco Rossetti, trascritto alle pagg. 28 e 29 del suo atto.
Ha chiesto, in subordine, per l'ipotesi in cui l'interpretazione estensiva del concetto di trattativa, implicitamente fatta propria dal Collegio arbitrale, fosse ritenuta corretta da questa Corte, che venga sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13 della predetta legge (che disciplina le condizioni di ammissibilità dell'azione di rivalsa).
Nella parte finale del motivo ha criticato la decisione di limitare la responsabilità
del medico alla colpa grave, peraltro esclusa dagli arbitri senza alcuna motivazione, mentre avrebbe dovuto essere applicato l'art. 2236 c.c. che limita la responsabilità del professionista nei soli casi di imperizia e non anche alle ipotesi
– ricorrenti nel caso di specie – di negligenza o imperizia.
pagina 7 di 18 1.5 Si è costituito il dott. che ha chiesto dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi l'impugnazione, instando in subordine per il riconoscimento di una responsabilità paritaria, e non già esclusiva, ai sensi degli artt. 1298,
comma 2, e 2055, comma 3, c.c. così come riconosciuto dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 29001/2021. Ha altresì eccepito che l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. non fa stato nei suoi confronti, non avendo egli partecipato al giudizio conclusosi con quel provvedimento, e che la transazione conclusa dalla Casa con la non gli è opponibile ai sensi dell'art. 9, Pt_1 Parte_2
comma 4, della legge Gelli-Bianco.
1.6 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del C.I.
del 19.10.2023
*****
2. Risulta preliminarmente opportuno ricordare che la clausola arbitrale, in forza della quale la ha convenuto il dott. è contenuta nel contratto Parte_1 CP_1
stipulato in data 11.01.2017 e, quindi, alla controversia in esame si applica l'art. 829 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006. Pertanto, in mancanza di specifica previsione, può essere invocata, oltre alla violazione del terzo comma,
solo una delle ipotesi previste dal comma 1 della citata disposizione del codice di rito.
*****
pagina 8 di 18 3. La doglianza inerente l'assenza di motivazione, che riguarda le questioni trattate con entrambi i motivi, è smentita dalla stessa proposizione del gravame.
Invero, l'impugnante ha richiamato i punti del lodo nei quali il Collegio arbitrale ha, sia pure in alcuni casi succintamente, deciso le questioni rilevanti ai fini della controversia, al fine di contestarne la fondatezza.
Dalla lettura del provvedimento impugnato si evincono senza incertezze il ragionamento seguito ed i motivi conseguentemente posti a fondamento della decisione, sussistendo solo un'esigenza di chiarire alcuni passaggi argomentativi nei termini che si andranno ad esporre.
*****
4. Circa la denunciata violazione dell'ordine pubblico, si osserva che (cfr. Cass.
sez. 1, sentenza n. 8718 del 03/04/2024) il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative. (Nella specie, la S.C., ha affermato che non integrava una violazione dell'ordine pubblico quella pronuncia arbitrale che, con riferimento ad un contratto di appalto del servizio pubblico di manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione comunale, aveva dichiarato la nullità
della clausola di adeguamento del canone per violazione degli artt. 7 e 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi semplicemente di norme imperative).
In senso conforme Cass. sez. 1, ordinanza n. 27615 del 21/09/2022 ha escluso che la decisione arbitrale possa essere impugnata per violazione del divieto del pagina 9 di 18 patto commissorio, poiché il disposto dell'art. 2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento,
ma è posto a tutela del patrimonio del contraente, tant'è che lo stesso legislatore ha previsto casi in cui tale divieto non si applica ex art. 6 del d.lgs. n. 170 del
2004.
Risulta evidente nel caso di specie che la pronuncia degli arbitri non ha violato alcuna norma fondamentale dettata a tutela di interessi generali e non derogabili,
essendo stata in realtà eccepita una violazione di legge da parte del Collegio che,
in buona sostanza, avrebbe attribuito natura imperativa anche alle disposizioni dell'art. 9 della legge Gelli-Bianco.
Il gravame è, pertanto, inammissibile, fermo restando che la decisione degli arbitri risulta fondata su significativi elementi testuali. Invero, l'art. 9, comma 1,
della legge n. 24/17 stabilisce che “L'azione di rivalsa nei confronti
dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo
o colpa grave.” L'utilizzo dell'avverbio “solo”, come già evidenziato dagli arbitri, è un chiaro indice della cogenza della norma e l'espressa indicazione della natura imperativa dell'art. 7 non esclude che analoga natura possa essere attribuita ad altre disposizioni della medesima legge in presenza di chiari indici testuali.
L'affermazione secondo cui l'art. 9 si applicherebbe unicamente all'azione di rivalsa esercitata dall'assicurazione e non anche all'azione di recupero ex art. 1228 c.c. promossa dalla struttura sanitaria non ha alcun appiglio testuale ed è
anzi incompatibile con quanto prevede, ad esempio, il comma 6 dell'art. 9,
secondo cui “In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato
pagina 10 di 18 nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti
dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la
misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di
assicurazione (…)”. La distinzione tra l'ipotesi della rivalsa e quella della surroga dell'assicurazione lascia chiaramente intendere, visti i soggetti cui si riferisce la parte iniziale di quel comma, che il legislatore si è voluto riferire con il primo termine proprio all'azione ex art. 1228 c.c. esercitata dalla struttura sanitaria.
Peraltro, qualora l'interpretazione del dato normativo data dal Collegio arbitrale non venisse ritenuta fondata, ne conseguirebbe al più una violazione, oltre che delle norme della legge speciale, dell'art. 1372 c.c. secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti. Si sarebbe in altri termini in presenza di una violazione di legge che, non essendo contemplata nella clausola arbitrale come motivo di impugnazione, non potrebbe essere fatta valere innanzi a questa Corte.
Vi è poi da dire che l'attrice fonda il suo motivo anche sull'anteriorità della clausola rispetto all'entrata in vigore della legge n. 24/17 quando, invece;
risulta dirimente, come già evidenziato dagli Arbitri, che l'evento dannoso si sia verificato successivamente a tale momento. In senso conforme a quanto osservato, sia pure incidentalmente, si ricorda Cass. Sez. 3, sentenza n. 28811
del 08/11/2019: “ (..) Or bene, a prescindere da qualsiasi considerazione circa
il significato da attribuirsi alla arcana formula contenuta nell'art. 3 d.l. 158/12,
quel che rileva nel presente giudizio è che tanto il decreto in esame, quanto la
successiva I. 24/17, in assenza di norme ad hoc non possono avere efficacia
retroattiva.
pagina 11 di 18 Esse, pertanto, conformemente all'art. 11 delle disp. prel. cod. civ., nella parte
in cui disciplinano i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della
diligenza s'applicano solo ai fatti verificatisi successivamente alla loro entrata
in vigore.”
*****
5.1 Con il secondo motivo l'impugnante ha fatto valere una violazione dell'art. 13 della legge in quanto il Collegio l'avrebbe erroneamente CP_4
dichiarata decaduta dall'azione di rivalsa.
Risulta dirimente anche in tal caso la circostanza che non è stato violato alcun principio di ordine pubblico nel senso sopra indicato, ma che sarebbe stata al più
commessa una violazione di legge, come tale non censurabile ex art. 829 c.p.c.,
che comunque va esclusa sulla base delle seguenti considerazioni:
a) l'art. 13 riferisce l'obbligo di comunicazione all'esercente la professione medica al giudizio promosso dal danneggiato nei suoi confronti e, quindi, alla causa di merito;
b) il procedimento per A.T.P. non è equiparabile ad un giudizio, avendo lo scopo non già di definire questioni con efficacia di giudicato, ma di svolgere accertamenti di natura tecnica incompatibili con la durata del giudizio di cognizione ordinaria;
c) la diversità tra le due “procedure” risulta costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della decisione su diverse questioni che sono state poste alla sua attenzione. Così:
i) Cass. sez. 3, ordinanza n. 30854 del 06/11/2023: le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali pagina 12 di 18 sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate;
ii) Cass. sez. 2 , ordinanza n. 21535 del 07/10/2020: l'accertamento tecnico preventivo – in una controversia ex art. 445-bis c.p.c. - è un atto d'istruzione preventiva di natura non contenziosa, con la conseguenza che la liquidazione del compenso professionale va effettuata secondo i parametri previsti per i procedimenti afferenti all'istruzione preventiva, anziché in base ai criteri dettati per i giudizi ordinari o sommari davanti al tribunale;
c) la decadenza è impedita solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge,
che nel caso di specie è la comunicazione dell'instaurazione del giudizio che deve, all'evidenza, essere tempestiva (10 giorni secondo l'iniziale previsione normativa, che è stata modificata allungando il termine a 45 giorni) così da consentire al professionista la costituzione entro il termine previsto dal Codice
di rito per evitare le decadenze processuali (nel caso di specie la struttura sanitaria ha ricevuto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 30.12.2019 ed ha comunicato al dott. l'instaurazione del giudizio solamente in data CP_1
26.11.2020);
d) irrilevanti, a fronte della mancanza di tempestiva comunicazione dell'azione giudiziaria, sono le deduzioni in ordine all'assenza di trattative da comunicare;
in ogni caso, anche volendo accogliere l'interpretazione restrittiva del dato normativo riportata alle pagg. 28 e 29 dell'atto di citazione, non vi è dubbio che la stipula dell'atto transattivo presupponga lo scambio di proposta e pagina 13 di 18 controproposta indicato nel citato articolo di dottrina (precisa il Collegio che,
anche volendo ritenere che una transazione possa essere conclusa in altro modo,
sarebbe stato onere dell'impugnante, in quanto parte più vicina alla prova,
dimostrare l'assenza della “proposta secca” e della “controproposta” menzionate nel citato articolo);
e) una trattativa effettiva con la danneggiata, per quanto minima, è stata, invece,
verosimilmente svolta posto che le parti hanno convenuto il pagamento in favore della di un importo minore rispetto a quello cui la Casa di cura era Parte_2
stata condannata con l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. (la stessa appellante ha evidenziato che, a fronte di Euro 52.175,88 da corrispondere in base all'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c., è stato pattuito il versamento di Euro
47.601,00).
5.2 La nozione di trattativa di cui all'art. 13, se si accoglie l'interpretazione dell'attrice, non dà adito ad alcun dubbio di legittimità costituzionale.
La prospettata questione di legittimità costituzionale è del tutto incomprensibile nella parte in cui è riferita alla comunicazione dell'avvio dell'azione giudiziaria nei confronti della struttura, non risultando, inoltre, neppure pertinente rispetto al caso di specie dal momento che la tardiva comunicazione della causa promossa dalla è dipesa da una negligenza della stessa Casa di cura (derubricata Parte_2
a “disguido dovuto al periodo natalizio”) che, come confessato con l'atto di citazione, solo in data 01.10.2010 si è accorta dell'invio della pec contenente il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. effettuato in data 30.12.2019 dalla paziente.
5.3 Anche volendo considerare i principi espressi dall'art. 2236 c.c. come norme di ordine pubblico nel senso sopra indicato (ciò che si nega), la doglianza della pagina 14 di 18 è priva di pregio in quanto la norma in questione è al più rilevante Parte_1
nel caso di azione promossa dal danneggiato direttamente nei confronti del medico il quale risponde (ma solo ai sensi dell'art. 2043 c.c. per quanto previsto dall'art. 7, comma 3) anche per colpa lieve.
La lettera dell'art. 9 non lascia alcuno dubbio sul fatto che il legislatore abbia voluto stabilire, sia pure limitatamente al rapporto “interno”, una significativa limitazione di responsabilità del medico. Costituisce conferma di tale scelta di politica legislativa l'art. 10, comma 3, in base al quale il sanitario “ Al fine di
garantire efficacia alle azioni di cui all' articolo 9 e all' articolo 12, comma 3 (..)
provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di
assicurazione per colpa grave.”
Tale scelta rientra nella discrezionalità del legislatore cui spetta, sia pure con il limite della manifesta irragionevolezza, la scelta dei criteri di allocazione della responsabilità.
Tale scelta non appare manifestamente irragionevole innanzitutto in quanto,
come già evidenziato nel lodo, alla base del particolare regime di responsabilità
previsto per i sanitari vi è anche la volontà di non incentivare condotte di c.d.
medicina difensiva, che si traducono in ultima analisi in un inutile dispendio di risorse e in taluni casi possono persino rallentare il percorso curativo, facendo perdere tempo prezioso in accertamenti e terapie che potevano essere evitati già
sulla base dell'iniziale diagnosi.
Inoltre, gli effetti della diversità tra regime di responsabilità della struttura verso il paziente (esteso alla colpa lieve) e regime dell'azione di rivalsa (limitata alla colpa grave, oltre al dolo) vengono neutralizzati dalla stipula di idonee polizze pagina 15 di 18 assicurative imposta dall'art. 10, comma 1, alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.
5.4 Circa, infine, la decisione degli arbitri di qualificare come non grave la colpa del sanitario, osserva il Collegio che si tratta di accertamento di merito insindacabile da parte di questa autorità giudiziaria. Si veda in tal senso Cass.
sez. 1, sentenza n. 21802 del 11/10/2006: l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, ex art. 829 c.p.c., comma 2, non è consentita per questioni che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri e che comunque riguardano direttamente il merito della controversia, in quanto, essendo la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto "in iudicando" ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, la denuncia stessa deve essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, ma non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione (Cass. 8 giugno
1999, n. 5633), o del non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie
(Cass. 5 novembre 1999, n. 12314).
In ogni caso l'impugnante non ha allegato le circostanze in fatto che dovrebbero comprovare la negligenza o l'imprudenza inescusabile, dovuta alla mancanza di elementari cautele, che avrebbe caratterizzato l'operato del dott. ciò che CP_1
sarebbe stato fondamentale anche in considerazione del fatto che nel giudizio introdotto dalla l'odierna attrice si era difesa deducendo l'assenza di Parte_2
qualunque responsabilità del medico convenuto.
pagina 16 di 18 *****
4.1 L'impugnazione va dichiarata inammissibile e la che aveva Parte_1
chiesto di essere manlevata per la somma di Euro 68.227,39, va condannata alla rifusione delle spese di lite del convenuto, liquidate secondo i parametri delle cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00, esclusa la fase istruttoria, in Euro 9.991,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
4.2 Stante l'inammissibilità dell'impugnazione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,
[...]
comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di avverso il lodo Parte_1 CP_1
arbitrale pronunciato in Mestre-Venezia in data 01.06.2023, la dichiara inammissibile e:
- condanna e a rifondere le spese del Parte_1 Parte_1
grado di , che liquida in Euro 9.991,00 per compenso oltre a IVA, CP_1
CPA come per legge e spese generali al 15%,
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
e di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 Parte_1
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 18 febbraio 2025
pagina 17 di 18 Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 03/08/2023 al n. 1459/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in San Donà di Piave (VE), via Gorizia n. 1, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Riccardo Mazzon e Barbara Longato ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Vanzan n. 15/4, San Dona' di Piave, come da procura in calce all'atto di citazione
-attrice-
CONTRO
pagina 1 di 18 (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
10.03.1948, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Francesco Alessandro
Magni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Caio Mario n. 27,
Roma, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuto-
avente per oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.),
trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 09.01.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
IN VIA PRELIMINARE:
• accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, la nullità del
emesso dal Collegio Arbitrale composto da: Avv. Marco CP_2
Ticozzi (Presidente), Avv. Ivan Randazzo e Avv. Stefano Rossi comunicato via
pec il 01.06.2023;
NEL MERITO:
• accertato e dichiarato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, che
[...]
Parte_1
◦ risarciva i danni subiti dalla signora in esecuzione dell'atto di Parte_2
transazione 03.02.2022 sottoscritto a seguito dell'ordinanza 28.01.2022 emessa
a conclusione del procedimento ex art. 702bis c.p.c. Tribunale di Venezia N.
RG: 4037/2019 per un totale di € 47.601,00=;
pagina 2 di 18 ◦ sosteneva le spese di CTP e le spese legali per il procedimento di accertamento
tecnico preventivo e per il procedimento ex art. 702 bis cpc e ciò per un totale di
€ 20.626,39=
◦sosterà le spese per il pagamento della tassa di registro;
e ciò per un totale di €
68.227,39= oltre la tassa di registrazione dell'ordinanza 28.01.2022 Tribunale
di Venezia;
• accertato e dichiarato che unico responsabile dei danni subiti dalla signora
è il dott. ; Parte_2 CP_1
• per l'effetto, condannare il dott. a manlevare CP_1 [...]
in persona del Presidente del C.d.A. e Parte_1
Rappresentante legale dott. , ex art. 9 del contratto di lavoro Controparte_3
autonomo libero professionale datato 11.01.2017 e/o ex artt. 1299 e 2055 c.c. di
quanto quest'ultima è stata condannata a pagare alla signora Parte_3
, in conseguenza dei fatti per cui è causa, nonché delle spese di CTP e delle
[...]
spese legali per il procedimento di accertamento tecnico preventivo e per il
procedimento ex art. 702 bis cpc e ciò per un totale di € 68.227,39= oltre la
tassa di registrazione dell'ordinanza 28.01.2022 Tribunale di Venezia e degli
interessi legali dal dovuto al saldo;
• spese, compensi, comprese I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al 15%,
rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al CTU e al CTP giuste note, del
presente procedimento e del procedimento di arbitrato, tasse di registrazione,
interamente rifusi.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:
pagina 3 di 18 Piaccia al Collegio adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattese e previi i necessari accertamenti:
A) in via principale e dirimente: respingere l'impugnazione proposta dalla
[...]
perché inammissibile e infondata. Con Parte_1
vittoria di spese, competenze e onorari di lite;
B) in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento in tutto o in parte
dell'impugnazione: ai sensi dell'art. 830 co. 2 c.p.c., respingere tutte le
domande proposte nei confronti del dott. perché inammissibili, CP_1
improcedibili anche per decadenza, nulle e, comunque, del tutto infondate in
fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nelle premesse e negli atti del
procedimento arbitrale da intendersi qui integralmente richiamati.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Con riserva di ogni ulteriore diritto ed azione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 01.08.2023 Parte_1
impugnava il lodo arbitrale reso in data 1 giugno 2023 dal Collegio composto dall'avv. Marco Ticozzi, dall'avv. Ivan Randazzo e dall'avv. Stefano Rossi che l'aveva dichiarata decaduta dalle domande di manleva formulate nei confronti del dott. , medico anestesista con cui aveva stipulato un contratto CP_1
autonomo libero professionale.
Il procedimento arbitrale definito con il lodo impugnato era stato proposto a seguito della conclusione del giudizio nr. 7671/2018 R.G. avanti il Tribunale di
Venezia che con ordinanza del 28.01.2022, pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis pagina 4 di 18 c.p.c., aveva condannato la al risarcimento del danno subito da Parte_1
ed alle spese di lite e di C.T.P. della parte ricorrente. Parte_3
Il Collegio arbitrale con la pronuncia impugnata aveva accertato la violazione dell'art. 13 della legge n. 24/17 in quanto la non aveva Parte_1
tempestivamente avvisato il medico del giudizio promosso nei suoi confronti e non gli aveva neppure comunicato le trattative avviate con la controparte che avevano portato, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza decisoria del
Tribunale di Venezia, alla transazione sottoscritta in data 3.2.2022.
1.2 L'impugnante ha chiesto, previa declaratoria di nullità del lodo, che CP_1
venga condannato, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 del contratto di
[...]
lavoro autonomo libero professionale dd. 11.01.2017, ai sensi degli artt. 1299 e
2055 c.c. a tenerla manlevata da tutte le somme che ha dovuto sborsare a seguito del citato giudizio e della successiva transazione (quindi: danni, spese di lite anche del procedimento per A.T.P, spese di C.T.P., tassa di registro) sul presupposto che l'impugnato è l'unico responsabile dei danni subiti dalla a seguito dell'intervento chirurgico cui la paziente si è sottoposta in Parte_2
data 24.4.2017 presso la sua struttura.
1.3 Con il primo motivo, intitolato “NULLITÀ DEL LODO AI SENSI
DELL'ART. 829 NN. 5 E 11 C.P.C. "PER ASSOLUTA IMPOSSIBILITÀ DI
RICOSTRUIRE L'ITER LOGICO E GIURIDICO SOTTOSTANTE LA
DECISIONE, PER INESISTENZA O MERA APPARENZA DELLA
MOTIVAZIONE STESSA E PER DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE SUL
CARATTERE IMPERATIVO DELLA LEGGE GELLI-BIANCO; NULLITA' DEL
LODO PER CONTRARITA' ALL'ORDINE PUBBLICO EX ART. 829, COMMA
pagina 5 di 18 3, C.P.C”, ha eccepito la mancanza di motivazione nonché la violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento configuranti ordine pubblico (principio di autonomia contrattuale, principio di ragionevolezza della legge, artt. 2, 3 e 32
Cost, art. 12 preleggi).
Secondo impugnante il Collegio avrebbe dovuto fare applicazione della clausola di manleva contenuta nell'art. 9 del contratto stipulato con il professionista anche se il fatto dannoso si era verificato successivamente all'entra in vigore della legge , erroneamente qualificata dagli arbitri come norma CP_4
imperativa. Ha, infatti, osservato che il legislatore ha sancito espressamente la natura imperativa delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge n. 24/17,
riguardanti il rapporto paziente/struttura, con ciò implicitamente escludendo di poter attribuire analoga natura ad altre previsioni tra cui quelle contenute nell'art. 9 che regolamenta la manleva nei confronti dell'esercente la professione medica.
Inoltre, l'azione proposta avrebbe dovuto essere accolta in quanto l'impugnato
(che ricopriva l'incarico di anestesista) è l'unico responsabile dei danni subiti dalla paziente per le ragioni meglio indicate alle pagg. 20 e ss. dell'atto di citazione.
1.4 Con il secondo motivo, intitolato “NULLITÀ DEL LODO AI SENSI
DELL'ART. 829 NN. 5 E 11 C.P.C. "PER ASSOLUTA IMPOSSIBILITÀ DI
RICOSTRUIRE L'ITER LOGICO E GIURIDICO SOTTOSTANTE LA
DECISIONE, PER INESISTENZA O MERA APPARENZA DELLA
MOTIVAZIONE STESSA E PER DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE SULLA
AZIONE DI RIVALSA DI CUI ALLA LEGGE;
NULLITA' DEL CP_4
LODO PER CONTRARITA' ALL'ORDINE PUBBLICO EX ART. 829, COMMA
pagina 6 di 18 3, C.P.C.”, ha eccepito la mancanza di motivazione sulle questioni trattate con quel mezzo, ha ribadito alcune contestazioni formulate con il primo motivo ed ha comunque contestato nel merito la decisione di dichiarala decaduta.
La decisione di non ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 13 della legge n.
24/17 per l'esperimento dell'azione di manleva secondo la è, infatti, Parte_1
erronea in quanto il convenuto e la sua assicurazione erano stati ripetutamente invitati da essa impugnante a partecipare al procedimento ex art. 702 bis c.p.c.,
senza neppure rispondere alle diverse sollecitazioni a tal fine loro rivolte.
Ulteriormente, ha evidenziato che nel caso di specie con la danneggiata non era stata avviata alcuna trattativa, quest'ultima da intendersi sussistente solo nelle ipotesi (invito a mediare, invito alla negoziazione assistita, proposta secca di concludere un contratto di transazione ex art. 1965 c.c. cui abbia fatto seguito una controproposta del debitore) indicate in un articolo, a firma del consigliere di cassazione dott. Marco Rossetti, trascritto alle pagg. 28 e 29 del suo atto.
Ha chiesto, in subordine, per l'ipotesi in cui l'interpretazione estensiva del concetto di trattativa, implicitamente fatta propria dal Collegio arbitrale, fosse ritenuta corretta da questa Corte, che venga sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13 della predetta legge (che disciplina le condizioni di ammissibilità dell'azione di rivalsa).
Nella parte finale del motivo ha criticato la decisione di limitare la responsabilità
del medico alla colpa grave, peraltro esclusa dagli arbitri senza alcuna motivazione, mentre avrebbe dovuto essere applicato l'art. 2236 c.c. che limita la responsabilità del professionista nei soli casi di imperizia e non anche alle ipotesi
– ricorrenti nel caso di specie – di negligenza o imperizia.
pagina 7 di 18 1.5 Si è costituito il dott. che ha chiesto dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi l'impugnazione, instando in subordine per il riconoscimento di una responsabilità paritaria, e non già esclusiva, ai sensi degli artt. 1298,
comma 2, e 2055, comma 3, c.c. così come riconosciuto dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 29001/2021. Ha altresì eccepito che l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. non fa stato nei suoi confronti, non avendo egli partecipato al giudizio conclusosi con quel provvedimento, e che la transazione conclusa dalla Casa con la non gli è opponibile ai sensi dell'art. 9, Pt_1 Parte_2
comma 4, della legge Gelli-Bianco.
1.6 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del C.I.
del 19.10.2023
*****
2. Risulta preliminarmente opportuno ricordare che la clausola arbitrale, in forza della quale la ha convenuto il dott. è contenuta nel contratto Parte_1 CP_1
stipulato in data 11.01.2017 e, quindi, alla controversia in esame si applica l'art. 829 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006. Pertanto, in mancanza di specifica previsione, può essere invocata, oltre alla violazione del terzo comma,
solo una delle ipotesi previste dal comma 1 della citata disposizione del codice di rito.
*****
pagina 8 di 18 3. La doglianza inerente l'assenza di motivazione, che riguarda le questioni trattate con entrambi i motivi, è smentita dalla stessa proposizione del gravame.
Invero, l'impugnante ha richiamato i punti del lodo nei quali il Collegio arbitrale ha, sia pure in alcuni casi succintamente, deciso le questioni rilevanti ai fini della controversia, al fine di contestarne la fondatezza.
Dalla lettura del provvedimento impugnato si evincono senza incertezze il ragionamento seguito ed i motivi conseguentemente posti a fondamento della decisione, sussistendo solo un'esigenza di chiarire alcuni passaggi argomentativi nei termini che si andranno ad esporre.
*****
4. Circa la denunciata violazione dell'ordine pubblico, si osserva che (cfr. Cass.
sez. 1, sentenza n. 8718 del 03/04/2024) il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative. (Nella specie, la S.C., ha affermato che non integrava una violazione dell'ordine pubblico quella pronuncia arbitrale che, con riferimento ad un contratto di appalto del servizio pubblico di manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione comunale, aveva dichiarato la nullità
della clausola di adeguamento del canone per violazione degli artt. 7 e 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi semplicemente di norme imperative).
In senso conforme Cass. sez. 1, ordinanza n. 27615 del 21/09/2022 ha escluso che la decisione arbitrale possa essere impugnata per violazione del divieto del pagina 9 di 18 patto commissorio, poiché il disposto dell'art. 2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento,
ma è posto a tutela del patrimonio del contraente, tant'è che lo stesso legislatore ha previsto casi in cui tale divieto non si applica ex art. 6 del d.lgs. n. 170 del
2004.
Risulta evidente nel caso di specie che la pronuncia degli arbitri non ha violato alcuna norma fondamentale dettata a tutela di interessi generali e non derogabili,
essendo stata in realtà eccepita una violazione di legge da parte del Collegio che,
in buona sostanza, avrebbe attribuito natura imperativa anche alle disposizioni dell'art. 9 della legge Gelli-Bianco.
Il gravame è, pertanto, inammissibile, fermo restando che la decisione degli arbitri risulta fondata su significativi elementi testuali. Invero, l'art. 9, comma 1,
della legge n. 24/17 stabilisce che “L'azione di rivalsa nei confronti
dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo
o colpa grave.” L'utilizzo dell'avverbio “solo”, come già evidenziato dagli arbitri, è un chiaro indice della cogenza della norma e l'espressa indicazione della natura imperativa dell'art. 7 non esclude che analoga natura possa essere attribuita ad altre disposizioni della medesima legge in presenza di chiari indici testuali.
L'affermazione secondo cui l'art. 9 si applicherebbe unicamente all'azione di rivalsa esercitata dall'assicurazione e non anche all'azione di recupero ex art. 1228 c.c. promossa dalla struttura sanitaria non ha alcun appiglio testuale ed è
anzi incompatibile con quanto prevede, ad esempio, il comma 6 dell'art. 9,
secondo cui “In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato
pagina 10 di 18 nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti
dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la
misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di
assicurazione (…)”. La distinzione tra l'ipotesi della rivalsa e quella della surroga dell'assicurazione lascia chiaramente intendere, visti i soggetti cui si riferisce la parte iniziale di quel comma, che il legislatore si è voluto riferire con il primo termine proprio all'azione ex art. 1228 c.c. esercitata dalla struttura sanitaria.
Peraltro, qualora l'interpretazione del dato normativo data dal Collegio arbitrale non venisse ritenuta fondata, ne conseguirebbe al più una violazione, oltre che delle norme della legge speciale, dell'art. 1372 c.c. secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti. Si sarebbe in altri termini in presenza di una violazione di legge che, non essendo contemplata nella clausola arbitrale come motivo di impugnazione, non potrebbe essere fatta valere innanzi a questa Corte.
Vi è poi da dire che l'attrice fonda il suo motivo anche sull'anteriorità della clausola rispetto all'entrata in vigore della legge n. 24/17 quando, invece;
risulta dirimente, come già evidenziato dagli Arbitri, che l'evento dannoso si sia verificato successivamente a tale momento. In senso conforme a quanto osservato, sia pure incidentalmente, si ricorda Cass. Sez. 3, sentenza n. 28811
del 08/11/2019: “ (..) Or bene, a prescindere da qualsiasi considerazione circa
il significato da attribuirsi alla arcana formula contenuta nell'art. 3 d.l. 158/12,
quel che rileva nel presente giudizio è che tanto il decreto in esame, quanto la
successiva I. 24/17, in assenza di norme ad hoc non possono avere efficacia
retroattiva.
pagina 11 di 18 Esse, pertanto, conformemente all'art. 11 delle disp. prel. cod. civ., nella parte
in cui disciplinano i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della
diligenza s'applicano solo ai fatti verificatisi successivamente alla loro entrata
in vigore.”
*****
5.1 Con il secondo motivo l'impugnante ha fatto valere una violazione dell'art. 13 della legge in quanto il Collegio l'avrebbe erroneamente CP_4
dichiarata decaduta dall'azione di rivalsa.
Risulta dirimente anche in tal caso la circostanza che non è stato violato alcun principio di ordine pubblico nel senso sopra indicato, ma che sarebbe stata al più
commessa una violazione di legge, come tale non censurabile ex art. 829 c.p.c.,
che comunque va esclusa sulla base delle seguenti considerazioni:
a) l'art. 13 riferisce l'obbligo di comunicazione all'esercente la professione medica al giudizio promosso dal danneggiato nei suoi confronti e, quindi, alla causa di merito;
b) il procedimento per A.T.P. non è equiparabile ad un giudizio, avendo lo scopo non già di definire questioni con efficacia di giudicato, ma di svolgere accertamenti di natura tecnica incompatibili con la durata del giudizio di cognizione ordinaria;
c) la diversità tra le due “procedure” risulta costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della decisione su diverse questioni che sono state poste alla sua attenzione. Così:
i) Cass. sez. 3, ordinanza n. 30854 del 06/11/2023: le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali pagina 12 di 18 sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate;
ii) Cass. sez. 2 , ordinanza n. 21535 del 07/10/2020: l'accertamento tecnico preventivo – in una controversia ex art. 445-bis c.p.c. - è un atto d'istruzione preventiva di natura non contenziosa, con la conseguenza che la liquidazione del compenso professionale va effettuata secondo i parametri previsti per i procedimenti afferenti all'istruzione preventiva, anziché in base ai criteri dettati per i giudizi ordinari o sommari davanti al tribunale;
c) la decadenza è impedita solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge,
che nel caso di specie è la comunicazione dell'instaurazione del giudizio che deve, all'evidenza, essere tempestiva (10 giorni secondo l'iniziale previsione normativa, che è stata modificata allungando il termine a 45 giorni) così da consentire al professionista la costituzione entro il termine previsto dal Codice
di rito per evitare le decadenze processuali (nel caso di specie la struttura sanitaria ha ricevuto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 30.12.2019 ed ha comunicato al dott. l'instaurazione del giudizio solamente in data CP_1
26.11.2020);
d) irrilevanti, a fronte della mancanza di tempestiva comunicazione dell'azione giudiziaria, sono le deduzioni in ordine all'assenza di trattative da comunicare;
in ogni caso, anche volendo accogliere l'interpretazione restrittiva del dato normativo riportata alle pagg. 28 e 29 dell'atto di citazione, non vi è dubbio che la stipula dell'atto transattivo presupponga lo scambio di proposta e pagina 13 di 18 controproposta indicato nel citato articolo di dottrina (precisa il Collegio che,
anche volendo ritenere che una transazione possa essere conclusa in altro modo,
sarebbe stato onere dell'impugnante, in quanto parte più vicina alla prova,
dimostrare l'assenza della “proposta secca” e della “controproposta” menzionate nel citato articolo);
e) una trattativa effettiva con la danneggiata, per quanto minima, è stata, invece,
verosimilmente svolta posto che le parti hanno convenuto il pagamento in favore della di un importo minore rispetto a quello cui la Casa di cura era Parte_2
stata condannata con l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. (la stessa appellante ha evidenziato che, a fronte di Euro 52.175,88 da corrispondere in base all'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c., è stato pattuito il versamento di Euro
47.601,00).
5.2 La nozione di trattativa di cui all'art. 13, se si accoglie l'interpretazione dell'attrice, non dà adito ad alcun dubbio di legittimità costituzionale.
La prospettata questione di legittimità costituzionale è del tutto incomprensibile nella parte in cui è riferita alla comunicazione dell'avvio dell'azione giudiziaria nei confronti della struttura, non risultando, inoltre, neppure pertinente rispetto al caso di specie dal momento che la tardiva comunicazione della causa promossa dalla è dipesa da una negligenza della stessa Casa di cura (derubricata Parte_2
a “disguido dovuto al periodo natalizio”) che, come confessato con l'atto di citazione, solo in data 01.10.2010 si è accorta dell'invio della pec contenente il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. effettuato in data 30.12.2019 dalla paziente.
5.3 Anche volendo considerare i principi espressi dall'art. 2236 c.c. come norme di ordine pubblico nel senso sopra indicato (ciò che si nega), la doglianza della pagina 14 di 18 è priva di pregio in quanto la norma in questione è al più rilevante Parte_1
nel caso di azione promossa dal danneggiato direttamente nei confronti del medico il quale risponde (ma solo ai sensi dell'art. 2043 c.c. per quanto previsto dall'art. 7, comma 3) anche per colpa lieve.
La lettera dell'art. 9 non lascia alcuno dubbio sul fatto che il legislatore abbia voluto stabilire, sia pure limitatamente al rapporto “interno”, una significativa limitazione di responsabilità del medico. Costituisce conferma di tale scelta di politica legislativa l'art. 10, comma 3, in base al quale il sanitario “ Al fine di
garantire efficacia alle azioni di cui all' articolo 9 e all' articolo 12, comma 3 (..)
provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di
assicurazione per colpa grave.”
Tale scelta rientra nella discrezionalità del legislatore cui spetta, sia pure con il limite della manifesta irragionevolezza, la scelta dei criteri di allocazione della responsabilità.
Tale scelta non appare manifestamente irragionevole innanzitutto in quanto,
come già evidenziato nel lodo, alla base del particolare regime di responsabilità
previsto per i sanitari vi è anche la volontà di non incentivare condotte di c.d.
medicina difensiva, che si traducono in ultima analisi in un inutile dispendio di risorse e in taluni casi possono persino rallentare il percorso curativo, facendo perdere tempo prezioso in accertamenti e terapie che potevano essere evitati già
sulla base dell'iniziale diagnosi.
Inoltre, gli effetti della diversità tra regime di responsabilità della struttura verso il paziente (esteso alla colpa lieve) e regime dell'azione di rivalsa (limitata alla colpa grave, oltre al dolo) vengono neutralizzati dalla stipula di idonee polizze pagina 15 di 18 assicurative imposta dall'art. 10, comma 1, alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.
5.4 Circa, infine, la decisione degli arbitri di qualificare come non grave la colpa del sanitario, osserva il Collegio che si tratta di accertamento di merito insindacabile da parte di questa autorità giudiziaria. Si veda in tal senso Cass.
sez. 1, sentenza n. 21802 del 11/10/2006: l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, ex art. 829 c.p.c., comma 2, non è consentita per questioni che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri e che comunque riguardano direttamente il merito della controversia, in quanto, essendo la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto "in iudicando" ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, la denuncia stessa deve essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, ma non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione (Cass. 8 giugno
1999, n. 5633), o del non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie
(Cass. 5 novembre 1999, n. 12314).
In ogni caso l'impugnante non ha allegato le circostanze in fatto che dovrebbero comprovare la negligenza o l'imprudenza inescusabile, dovuta alla mancanza di elementari cautele, che avrebbe caratterizzato l'operato del dott. ciò che CP_1
sarebbe stato fondamentale anche in considerazione del fatto che nel giudizio introdotto dalla l'odierna attrice si era difesa deducendo l'assenza di Parte_2
qualunque responsabilità del medico convenuto.
pagina 16 di 18 *****
4.1 L'impugnazione va dichiarata inammissibile e la che aveva Parte_1
chiesto di essere manlevata per la somma di Euro 68.227,39, va condannata alla rifusione delle spese di lite del convenuto, liquidate secondo i parametri delle cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00, esclusa la fase istruttoria, in Euro 9.991,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
4.2 Stante l'inammissibilità dell'impugnazione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,
[...]
comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di avverso il lodo Parte_1 CP_1
arbitrale pronunciato in Mestre-Venezia in data 01.06.2023, la dichiara inammissibile e:
- condanna e a rifondere le spese del Parte_1 Parte_1
grado di , che liquida in Euro 9.991,00 per compenso oltre a IVA, CP_1
CPA come per legge e spese generali al 15%,
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
e di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 Parte_1
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 18 febbraio 2025
pagina 17 di 18 Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 18 di 18