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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/06/2024, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in persona del
G.O.T. Avv. Quinto Franchina, in funzione di giudice monocratico,
all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. tenuta il 17 giugno 2024
mediante trattazione scritta;
lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla sola parte opponente;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 912/2023 R.G. promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo C.F._2
Tomaselli;
contro
(C.F. ), nella persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Cristina Pepe.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8/2023 emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria.
1 Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.4.2024. Tali conclusioni sono qui richiamate e da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. che prevede la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per quanto riguarda lo svolgimento del processo, si rinvia agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
La sentenza è motivata "concisamente" secondo il disposto ex art. 118
disp. att. c.p.c., conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (cfr., Cassazione, sentenza 13 febbraio 2023, n.
4300; Cassazione, sezione unite, sentenza 11.4.2021 n. 5698).
Pertanto, eventuali questioni non trattate non vanno ritenute come omesse, potendo risultare assorbite o superate per incompatibilità
logico-giuridica con il decisum del giudicante.
Con atto del 24.2.2023 e premesso di Parte_1 Parte_2
essere comproprietari di locali adibiti a magazzino ricadenti nel di , hanno proposto opposizione - Controparte_1 Controparte_2
chiedendo la revoca - avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in favore del sopra CP_1
indicato dell'importo di € 7.330,61 “per il mancato pagamento
dell'importo di euro 7.330,61 per spese ordinarie e spese
2 straordinarie, ripartizione delle spese effettuate ed inserite nel
verbale di assemblea del 02.05.22, ripartizione avvenuta su quote millesimali errate nei coefficenti”.
Il si è costituito con comparsa del 30.6.2023, Controparte_1
contestando l'assunto di controparte e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
****
Si da atto che è stato esperito il procedimento obbligatorio di mediazione con esito negativo per mancata partecipazione degli odierni opponenti.
Gli opponenti hanno posto a fondamento del loro atto di opposizione la presunta attribuzione errata nella redazione delle tabelle millesimali dei coefficienti ai magazzini di loro proprietà.
Così come formulata la contestazione appare generica e priva di adeguato riscontro documentale, sicché anche la richiesta di C.T.U.
appare inammissibile, configurandosi come esplorativa.
Al contrario, va ritenuta adeguata la produzione documentale della parte opposta (relazione tecnica del calcolo delle tabelle millesimali del approvate con delibera del 27.6.2008) dalle Controparte_1
quali risulta che gli immobili degli opponenti sono stati qualificati come magazzini e con l'attribuzione dei relativi coefficienti.
Quanto alla giurisprudenza richiamata dalle parti, le Sezioni Unite
con sentenza n. 9839 del 14.4.2021, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nel
3 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione
di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione
assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di
tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento
contenuta nell'atto di citazione in opposizione – ai sensi dell'art. 1137,
secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto e non in
via di eccezione”.
Nella fattispecie, la delibera posta a fondamento della domanda di ingiunzione è del 2.5.2022. Va rilevato che tale delibera non è stata prodotta dalla parte opponente. Né gli opponenti hanno specificato se hanno partecipato o meno all'assemblea condominiale del 2.5.2022 o se tale delibera è stata notificata o meno ai condomini eventualmente assenti. Quello che è certo è che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è del 24.2.2023, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dal sopra citato articolo.
Sotto questo aspetto, pertanto, la domanda degli opponenti, oltre che infondata va ritenuta inammissibile.
Ne consegue che l'opposizione è rigettata, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 8/2023 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria in favore del opposto. CP_1
L'art. 96, 3° comma, c.p.c., invocato dal è Controparte_1
certamente finalizzato a prevenire l'abuso del processo e a punire
4 comportamenti diretti ad un uso pretestuoso e dilatorio,
pregiudizievoli per la controparte (cfr., Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 22405/2018). Così come proposta e sostenuta,
effettivamente la domanda degli opponenti, che nemmeno hanno ritenuto di partecipare al procedimento di mediazione, si configura come abuso della “potestas agendi”. Questo Giudice ritiene pertanto di condannare ex art. 96, 3° comma, c.p.c. gli opponenti al pagamento della somma equitativamente determinata in € 300,00 in favore della parte opposta.
La decisione è assorbente rispetto a ogni altra questione posta dalle parti.
Le spese di lite si liquidano, come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 e tenendo conto della ridotta attività processuale.
P.Q.M
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, nella persona del
G.O.T. Avv. Quinto Franchina, in funzione di giudice monocratico,
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione respinta e disattesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 8/2023 emesso dal Tribunale
di Reggio Calabria in favore del opposto, dichiarandolo CP_1
definitivamente esecutivo;
5 2) condanna la parte opponente ex art. 96, 3° comma, c.p.c. al pagamento della somma equitativamente determinata in € 300,00 in favore della parte opposta;
3) condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre
I.V.A. e C.P.A., come per legge, rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Così deciso in Reggio Calabria in data 17 giugno 2024.
IL G.O.T.
Quinto Franchina
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