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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 14015/2024 promosso da: con il patrocinio dell'avv. Barbara Moressa e dell'avv. Parte_1
Raffaella Villa, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Marina Meola e dell'avv. Giovanna Gerbaudo, in CP virtù di procura speciale in atti;
resistente
e nei confronti di
con il patrocinio dell'avv. Barbara Moressa e dell'avv. Raffaella Villa, in virtù CP_2 di procura speciale in atti;
intervenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, parte resistente e parte intervenuta: come da verbale d'udienza del 6.3.2025
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3360/2020 del 28.09.2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso depositato il 01/08/2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al contributo al mantenimento per la figlia a carico del padre, instando per un aumento dello stesso nella misura di E 600 al mese, CP_2 oltre al 50% delle spese straordinarie e l'integrale assegno unico.
Con memoria difensiva depositata in data 16.01.2025 si costituiva in giudizio CP
, opponendosi alle domande formulate da parte ricorrente e chiedendo disporsi in via
[...] riconvenzionale la revoca del contributo al mantenimento della figlia o, in subordine, la CP_2 conferma dell'importo di E 400 al mese, da corrispondersi direttamente alla figlia . CP_2
Interveniva, altresì, in giudizio, con comparsa depositata in data 28.01.2025, la figlia delle parti, , instando per l'integrale accoglimento delle conclusioni assunte dalla CP_2 ricorrente.
All'udienza del 6.03.2025 avanti al Giudice Relatore tutte le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. All'esito le stesse raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa ed all'esito disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti, riservando di riferire al Collegio per la decisione.
***
Vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 3360/2020, così provvede:
DISPONE che il padre, sig. , continui a contribuire al mantenimento della figlia CP
fino al raggiungimento della sua indipendenza economica mediante il versamento direttamente CP_2 nelle mani della stessa della somma mensile di euro 500,00, entro il 20 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino;
detto contributo decorre già a far data dal mese di marzo 2025;
CONFERMA, nel resto, le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 3360/2020 del 28.09.2020;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 14015/2024 promosso da: con il patrocinio dell'avv. Barbara Moressa e dell'avv. Parte_1
Raffaella Villa, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Marina Meola e dell'avv. Giovanna Gerbaudo, in CP virtù di procura speciale in atti;
resistente
e nei confronti di
con il patrocinio dell'avv. Barbara Moressa e dell'avv. Raffaella Villa, in virtù CP_2 di procura speciale in atti;
intervenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, parte resistente e parte intervenuta: come da verbale d'udienza del 6.3.2025
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3360/2020 del 28.09.2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso depositato il 01/08/2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al contributo al mantenimento per la figlia a carico del padre, instando per un aumento dello stesso nella misura di E 600 al mese, CP_2 oltre al 50% delle spese straordinarie e l'integrale assegno unico.
Con memoria difensiva depositata in data 16.01.2025 si costituiva in giudizio CP
, opponendosi alle domande formulate da parte ricorrente e chiedendo disporsi in via
[...] riconvenzionale la revoca del contributo al mantenimento della figlia o, in subordine, la CP_2 conferma dell'importo di E 400 al mese, da corrispondersi direttamente alla figlia . CP_2
Interveniva, altresì, in giudizio, con comparsa depositata in data 28.01.2025, la figlia delle parti, , instando per l'integrale accoglimento delle conclusioni assunte dalla CP_2 ricorrente.
All'udienza del 6.03.2025 avanti al Giudice Relatore tutte le parti comparivano personalmente e, alla presenza dei rispettivi difensori, venivano sentite. All'esito le stesse raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa ed all'esito disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti, riservando di riferire al Collegio per la decisione.
***
Vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 3360/2020, così provvede:
DISPONE che il padre, sig. , continui a contribuire al mantenimento della figlia CP
fino al raggiungimento della sua indipendenza economica mediante il versamento direttamente CP_2 nelle mani della stessa della somma mensile di euro 500,00, entro il 20 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino;
detto contributo decorre già a far data dal mese di marzo 2025;
CONFERMA, nel resto, le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 3360/2020 del 28.09.2020;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento