Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
L'ammissibilità della denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto "in iudicando" è circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 n.3 cod. proc. civ.. Tale denuncia, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5633 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Dr. Renato Sgroi Presidente
Dr. Vincenzo Ferro Consigliere
Dr. Maria Gabriella Luccioli "
Dr. Giulio Graziadei rel. "
Dr. Fabrizio Forte "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da S.p.a. CN, in persona del legale rappresentante dott. arch. Antonio NO, elettivamente domiciliata in Roma, corso Rinascimento n. 24, presso l'avv. Raffaele Scarnati, che, con l'avv. Giancarlo Faletti, la difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino, già Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Torino, in persona del presidente Giorgio Ardito, elettivamente domiciliata in Roma, via della Mercede n. 52, presso l'avv. Mario Menghini, che, con il prof. avv. Giuseppe Di Chio, la difende per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1511 del 20 settembre/ 11 dicembre 1996, notificata il 18 marzo 1997;
sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Scarnati, per la ricorrente;
l'avv. Menghini, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Alessandro Carnevali il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.a. CN nel gennaio 1996 ha citato dinanzi alla Corte d'appello di Torino l'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino (già Istituto autonomo per le case popolari); ha chiesto che si dichiarasse la nullità di lodo arbitrale del 26 aprile 1995, con cui erano stati determinati i suoi residui crediti derivanti da tre contratti stipulati negli anni 1986-1988 ed aventi ad oggetto l'effettuazione di "servizi d'ingegneria e di supporto tecnico e specialistico per opere edili ed impiantistiche". La Corte d'appello, con sentenza del 20 settembre/ 11 dicembre 1996, ha ritenuto inammissibile la domanda "per infondatezza ed assoluta genericità dei motivi".
Esaminando le sette censure mosse dalla CN al lodo, la Corte di Torino ha fra l'altro osservato:
- che la prima, rivolta a criticare la pronuncia con cui gli Arbitri si erano dichiarati incompetenti per compensi riferibili a prestazioni professionali svolte dall'arch. Antonio NO in proprio (non dalla Società rappresentata dal medesimo NO), non evidenziava contraddittorietà tra parti del dispositivo, ne inesistenza della motivazione, e poi, quando adduceva vizio di ultrapetizione, restava oscura e non comprensibile;
- che la seconda, con la quale si opponevano errori di diritto in ordine al diniego di compensi aggiuntivi o danni per ingiustificata sospensione degli incarichi (artt. 10 e 18 della legge 2 marzo 1949 n. 143), prendeva le mosse da fatti diversi da quelli ritenuti degli Arbitri;
- che la terza deduceva vizi di contraddittorietà intrinseca del lodo, senza individuare i punti del dispositivo che l'avrebbero evidenziata;
- che la quarta, diretta a contestare l'affermazione di nullità parziale dei contratti, resa dagli Arbitri per violazione dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 ove i contratti medesimi avevano affidato ad una società di capitali compiti di direzione di lavori riservati ai professionisti iscritti all'albo, si esauriva in richiami di giurisprudenza, di atti amministrativi, di direttive comunitarie e di accordi internazionali, circa i limiti dell'operatività di detta norma, senza indicare quali fatti, acclarati dagli Arbitri stessi, potessero giustificare nella concreta vicenda l'inapplicabilità del divieto posto dal suddetto art. 2;
- che la quinta, con la quale si sosteneva che la CN si era legittimamente sostituita al NO nell'espletamento di alcuni dei compiti affidati dall'Agenzia, e comunque si era mantenuta nei limiti delle attribuzioni delle società d'ingegneria, denunciava contraddittorietà della motivazione arbitrale, non riconducibile nelle previsioni dell'art. 829 cod. proc. civ., e mancava d'individuare le situazioni di fatto che avrebbero evidenziato errori di diritto;
- che la sesta, riguardante la reiezione della pretesa subordinata d'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., parimenti mirava ad una non consentita revisione dei fatti in base ai quali gli Arbitri avevano ritenuto la nullità dei patti negoziali inerenti al conferimento alla Società di attività di pertinenza esclusiva di professionista iscritto all'albo;
- che la settima, in tema di decorrenza degli interessi sulle somme dovute dall'Agenzia, tendeva a rimettere in discussione l'interpretazione della clausole relative a tale decorrenza, senza addurre l'inosservanza di norme di ermeneutica contrattuale. La Società CN, con ricorso notificato il 15 maggio 1997, ha chiesto la cassazione della sentenza d'appello sulla scorta di otto motivi.
L'Agenzia, replicando con controricorso, ha sostenuto la inammissibilità e comunque infondatezza dell'impugnazione. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CN, con il primo motivo del ricorso, ricorda che l'impugnazione per nullità del lodo è ammessa per denunciare errori di diritto commessi dagli arbitri, compresi quelli che integrino violazione delle norme sull'interpretazione e qualificazione del contratto, ed anche per far valere vizi di contraddittorietà della relativa pronuncia, ove si concretizzino in un conflitto logico di gravità tale da precludere la ricostruzione delle ragioni del decidere e da evidenziare sostanziale assenza della motivazione;
ciò posto, riassume sinteticamente le sette censure a suo tempo avanzate con la citazione introduttiva del giudizio, e chiede che questa Corte ne apprezzi il contenuto, pervenendo al riconoscimento della loro specificità e riconducibilità nell'ambito delle previsioni dell'art. 829 cod. proc. civ.. Il motivo è infondato.
La Corte di Torino, quando ha ritenuto che le critiche mosse alla pronuncia arbitrale fossero inconsistenti per la mancanza del supporto esplicativo necessario all'identificabilità di alcuna delle situazioni di nullità elencate dalla citata norma, non ha mancato di analizzare le singole doglianze e di esprimere le ragioni del proprio apprezzamento di genericità.
Tale convincimento, riguardando l'interpretazione della domanda e della portata delle tesi con essa sviluppate, esprime un giudizio di merito, il quale non può essere messo in discussione con la sollecitazione di una diretta lettura dell'atto processuale, consentita soltanto nella diversa ipotesi in cui si adducano omissioni di pronuncia (v., ex pluribus, Cass. n. 1988 del 18 febbraio 1993). Lo scrutinio degli altri motivi del ricorso richiede preliminarmente alcune osservazioni sui limiti dell'impugnazione per nullità del lodo.
Tale impugnazione non può mirare ad una rivalutazione dei fatti, nemmeno in via di controllo sull'adeguatezza e congruità dello iter argomentativo seguito dagli arbitri.
Il principio, espresso da consolidata giurisprudenza (v. Cass.n. 7205 del 5 agosto 1997, n. 4881 del 18 maggio 1994, n. 2177 del 22
febbraio 1993, n. 2807 del 21 marzo 1987), e del resto non contestato dalla ricorrente, discende dalle disposizioni dell'art. 829 primo comma nn. 4 e 5 cod. proc. civ., le quali consentono l'impugnazione in discorso per difetto di motivazione solo se si tratti di radicale assenza di sostegno logico della pronuncia arbitrale, e poi conferiscono effetto invalidante al vizio di contraddittorietà del dispositivo, non anche alle eventuali contraddizioni che sussistano all'interno della motivazione stessa.
La devoluzione in via esclusiva agli arbitri della ricostruzione in fatto del rapporto controverso, in linea con la scelta operata dalle parti con il compromesso, si riverbera poi sui confini entro i quali, in base al secondo comma del predetto art. 829 cod. proc. civ., può essere denunciata la nullità del lodo per inosservanza di regole di diritto in iudicando, ed inoltre sui requisiti occorrenti per conferire specificità alla relativa deduzione. Tale denuncia, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, e quindi circoscritta in ambito analogo a quello della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art.360 n. 3 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 5370 del 16 giugno 1997),
postula l'allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a quegli elementi, di modo che non è proponibile in collegamento con la deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo in esito al riscontro dell'omesso od inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo;
la denuncia medesima, inoltre, per ottemperare all'onere della specificazione delle ragioni dell'impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri, ma esige un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi.
Queste premesse portano a negare fondamento a tutte le ulteriori critiche mosse dalla Società alla Corte di Torino.
Con la prima parte del secondo motivo del ricorso si insiste nell'affermare che la pronuncia arbitrale, in punto d'identificazione del soggetto che l'Agenzia aveva incaricato delle prestazioni in discussione, è affetta da contraddizioni logiche, e si addebita alla Corte d'appello di non avere vagliato il relativo assunto. La doglianza va disattesa, perché le pretese contraddizioni afferiscono all'insindacabile convincimento espresso dagli Arbitri in ordine al contenuto dei contratti.
La seconda parte dello stesso motivo è rivolta a contestare la pronuncia impugnata quando ha ritenuto "oscura" la deduzione di ultrapetizione.
A detto rilievo si oppone un'enunciazione di chiarezza della deduzione stessa, come formulata alla pagina n. 26 della citazione (sotto il profilo della sua riferibilità alla mancanza di eccezioni dell'Agenzia sul difetto di competenza degli Arbitri per alcuni dei crediti fatti valere in causa), ma non si offre la doverosa specificazione di quali passi dell'atto introduttivo del giudizio di nullità rendessero esplicito l'inserimento dell'indicata tesi nella pregressa fase processuale.
Parimenti affetto da genericità è il terzo motivo del ricorso, con cui si denuncia il mancato esame delle critiche mosse al lodo con riguardo alla reiezione della pretesa di maggiori compensi in applicazione delle disposizioni degli artt. 10 e 18 della legge n.143 del 1949, essendo assente ogni richiamo in ordine all'effettivo contenuto del lodo, e non essendo di conseguenza consentito di stabilire quali fatti, accertati in sede arbitrale, avrebbero dovuto indurre la Corte d'appello a ritenere applicabili dette norme. Il quarto motivo, inerente al mancato riconoscimento di compensi per opere non collaudate, non va oltre la riproposizione della tesi della presenza di un conflitto logico nella motivazione della pronuncia arbitrale, e dunque pone una problematica esorbitante, come si è detto, dai limiti fissati dall'art. 829 cod. proc. civ.. Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso la CN rinnova l'assunto dell'errore del Collegio arbitrale, ove ha escluso la validità dei contratti in questione nelle parti in cui conferivano a società d'ingegneria incarichi di direzione di lavori ed altre incombenze di tipo strettamente professionale, e comunque ove ha negato la debenza per tali incarichi d'indennizzo ex art. 2041 cod. civ.. Dopo aver ricordato le osservazione svolte con la citazione introduttiva del giudizio di nullità, nel senso che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale avrebbe circoscritto il divieto di cui all'art. 2 della legge n. 1815 del 1939, permettendo di attribuire anche ad enti societari attività di progettazione e di programmazione urbanistica, con le connesse prestazioni tecniche ed amministrative, e dopo aver rilevato che tale evoluzione è stata recepita dalla legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109, nonché dal d.lg. 17 marzo 1995 n. 157 (attuativo della Direttiva CEE n. 90/50 del 18 giugno 1992), la ricorrente fa carico agli Arbitri, e poi alla Corte di Torino, di aver trascurato dette considerazioni, di non aver colto in valore determinante degli atti con cui l'Agenzia aveva conferito i relativi incarichi, di non aver esaminato le complessive risultanze di causa, di non aver tenuto conto che una società d'ingegneria può assumere anche l'impegno di svolgere attività normalmente proprie dell'ingegnere o dell'architetto, quando provveda ad avvalersi per la loro effettiva esecuzione di professionisti iscritti all'albo, e che in ogni caso tali attività non ricadono nella sanzione di nullità di cui all'art. 2231 cod. civ.. Anche questi motivi sono da respingere.
La CN, pur svolgendo un'accurata analisi degli sviluppi dell'ordinamento sul riconoscimento di cittadinanza alle società d'ingegneria e sugli atti alle stesse delegabili, non ha fornito alla Corte d'appello (e nemmeno in questa sede) riferimenti al caso concreto ed al dati di fatto ritenuti provati dagli Arbitri, cosi precludendo al Giudice dell'impugnazione per nullità la possibilità di riscontrare l'influenza nella specie delle regole di diritto invocate (stante l'inammissibilità di un riesame di merito). La necessità di detti riferimenti è del resto confermata dal rilievo che la ricorrente non ha sostenuto (nè sostiene) che le società d'ingegneria siano abilitate a svolgere attività di direzione di lavori (reclamandone il corrispettivo), od altre prestazioni riservate al professionista, ma ha soltanto asserito un ampliamento delle relative attribuzioni, al di là delle iniziali previsioni della citata legge del 1939; la pertinenza della deduzione, quale ragione di nullità del lodo, non poteva prescindere dalla puntuale indicazione di quali atti della CN gli Arbitri avrebbero dovuto effettivamente ricondurre in detta ambito "allargato" delle competenze delle società d'ingegneria, restandosi altrimenti sul piano di asserzioni astratte, non idonee ad evidenziare motivi d'invalidità del lodo.
L'ottavo motivo del ricorso attiene agli interessi ed al maggior danno di cui all'art. 1224 cod. civ.. La ricorrente rileva che il Collegio arbitrale ha erroneamente richiesto, per la costituzione in mora dell'Agenzia, la presentazione di fatture, quando invece era da ritenersi sufficiente la comunicazione di esse, sulla scorta di una corretta interpretazione delle clausole negoziali;
critica poi la Corte d'appello per non aver colto nella denuncia di tale errore una deduzione di violazione di legge, introducibile nel giudizio d'impugnazione per nullità. Il motivo è infondato.
La Società non contesta l'esistenza di accordi inter partes, sulle modalità occorrenti al fine di rendere esigibili i propri crediti, ne' mette in dubbio l'attitudine dei relativi patti (in quanto inerenti a posizioni disponibili) a prevalere sul regime legale della mora debendi.
Ne deriva che la Corte di Torino avrebbe potuto e dovuto affrontare la suddetta questione solo a fronte di critiche che investissero l'operato degli Arbitri sotto il profilo dell'inosservanza delle norme che presiedono all'interpretazione del contratto;
critiche la cui presenza nell'atto d'impugnazione non viene dedotta con la censura in esame.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le peculiarità della vicenda e la natura dei quesiti definiti rendono equa l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999