Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5633
CASS
Sentenza 8 giugno 1999

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L'ammissibilità della denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto "in iudicando" è circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 n.3 cod. proc. civ.. Tale denuncia, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5633
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5633
    Data del deposito : 8 giugno 1999

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