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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12877/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:03 sono presenti l'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' e l'avv. per CP_1
l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:33 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12877 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
Controparte_2
-convenuta contumace - oggetto: opposizione a comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
- annulla il preavviso d'iscrizione ipotecaria impugnata limitatamente ai titoli esecutivi dedotti in giudizio;
- condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida complessivamente in € 3.000,00, disponendone la condanna dell'A.D.E.R. in misura dell'80% (pari ad € 2.400,00) e dell' CP_1
2 nella misura del 20%, (pari ad € 600,00) ciascuna oltre spese generali, CPA
e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/09/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_3
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202400004079/000 notificata in data 8.08.2024 limitatamente ai carichi di ruolo di cui agli avvisi di addebito: n.
29620110012208076, n. 59620160000541734, n. 59620160005211243, n.
59620160008961466, n.59620160008961567, n. 59620170002745615, n.
59620170005508523, n. 59620180001065328, n. 59620180004225510, n.
59620180005559652 e n. 59620190001110591, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dei titoli esecutivi, violazione dell'art. 50 del DPR n.
602/1973 e intercorsa prescrizione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto , contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_1
chiedendone il rigetto.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l'agente della riscossione che pertanto rimaneva contumace.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione formulata dall' di CP_1
inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire ex art. 100
C.p.c., atteso che ciò che è impugnato principalmente nel presente giudizio
è un preavviso d'iscrizione ipotecaria e non già gli estratti di ruolo, in sé atto idoneo a incidere immediatamente nella sfera economico-patrimoniale del ricorrente;
osservando che la contestuale impugnazione degli estratti di
3 ruolo è subordinata e funzionale alla domanda svolta.
Va, ancora preliminarmente, rigettata l'eccezione formulata dalla parte ricorrente, sulla violazione dell' art. n. 50 del DPR n. 602/1973 atteso che, la nullità per omessa notificazione dell'intimazione di pagamento attiene alla fase espropriativa e non già alla fase relativa al preavviso dell'iscrizione ipotecaria o all'iscrizione stessa, da intendersi quale strumento a garanzia del credito, non necessariamente finalizzata all'espropriazione immobiliare, né parte di essa, né atto propedeutico necessario all'esecuzione (cfr.: Cass.
Ord. del 18/06/2020 n. 11817; Cass. Sent 06/12/2016 n. 24905; Cass. Sent del 11/11/2016 n. 23035).
Ciò premesso, avuto riguardo l'eccezione di omessa degli avvisi d'addebito notifica si osserva:
l'avviso d'addebito n. 59620180005559652, non riporta alcuna data di consegna nell'avviso di ricevimento, non potendo quindi considerarlo ritualmente consegnato;
per l'avviso d'addebito n. 59620190001110591, non è versato in atti né copia dell'avviso né alcuna prova della notifica.
Per questi due ultimi titoli esecutivi deve quindi essere accolta l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti.
L'avviso d'addebito n. 59620160000541734, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 15.4.2016, con naturale decorso del termine di prescrizione in data:15.4.2021 ;
l'avviso d'addebito n. 59620160005211243, risulta consegnato a mezzo a mezzo servizio postale in data 26.10.2016 con naturale decorso del termine di prescrizione in data:26.10.2021;
l'avviso d'addebito n. 59620160008961466, risulta consegnato a mezzo a mezzo servizio postale in data 13.1.2017 con naturale decorso del termine di prescrizione in data:13.1.2022;
l'avviso d'addebito n.59620160008961567, risulta consegnato a mezzo a
4 mezzo servizio postale in data 13.1.2017 con naturale decorso del termine di prescrizione in data:13.1.2022;
l'avviso d'addebito n. 59620170002745615, risulta consegnato a mezzo a mezzo servizio postale in data 3.10.2017 con naturale decorso del termine di prescrizione in data:3.10.2022;
l'avviso d'addebito n. 59620170005508523, risulta consegnato a mezzo a mezzo servizio postale in data 6.11.2017 con naturale decorso del termine di prescrizione in data:6.11.2022;
l'avviso d'addebito n. 59620180001065328, risulta consegnato a mezzo a mezzo servizio postale in data 2.7.2018 con naturale decorso del termine di prescrizione in data:2.7.2023;
l'avviso d'addebito n. 59620180004225510, risulta consegnato a mezzo a mezzo servizio postale in data 1.8.2018 con naturale decorso del termine di prescrizione in data:1.8.2023;
Tenendo conto della mancata costituzione in giudizio dell'A.D.E.R. e, pertanto della non presenza di atti interruttivi notificati al ricorrente medio tempore, anche tenendo conto della sospensione di 311 giorni (essendo i termini ultimi di prescrizione posteriori al 30.12.2020) disposta dalla legislazione dettata in occasione della emergenza da Sars-Cov2 (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020
(decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art.
22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto
Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99) ,
a fronte della notifica del preavviso d'iscrizione ipotecaria in data 11.9.2024, va accolta l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente, decorsa prima della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, venendo a maturare la prescrizione dell'ultimo atto notificato (ava n.
59620180004225510) in data 7.6.2024.
Il ricorso va quindi accolto, con le conseguenti statuizioni sulle spese di
5 lite, determinate e attribuite in percentuale differenziata (cfr. Cass. ord. n.
25244/2024).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 26/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12877/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:03 sono presenti l'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' e l'avv. per CP_1
l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:33 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12877 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
Controparte_2
-convenuta contumace - oggetto: opposizione a comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
- annulla il preavviso d'iscrizione ipotecaria impugnata limitatamente ai titoli esecutivi dedotti in giudizio;
- condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida complessivamente in € 3.000,00, disponendone la condanna dell'A.D.E.R. in misura dell'80% (pari ad € 2.400,00) e dell' CP_1
2 nella misura del 20%, (pari ad € 600,00) ciascuna oltre spese generali, CPA
e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/09/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_3
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202400004079/000 notificata in data 8.08.2024 limitatamente ai carichi di ruolo di cui agli avvisi di addebito: n.
29620110012208076, n. 59620160000541734, n. 59620160005211243, n.
59620160008961466, n.59620160008961567, n. 59620170002745615, n.
59620170005508523, n. 59620180001065328, n. 59620180004225510, n.
59620180005559652 e n. 59620190001110591, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dei titoli esecutivi, violazione dell'art. 50 del DPR n.
602/1973 e intercorsa prescrizione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto , contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_1
chiedendone il rigetto.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l'agente della riscossione che pertanto rimaneva contumace.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione formulata dall' di CP_1
inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire ex art. 100
C.p.c., atteso che ciò che è impugnato principalmente nel presente giudizio
è un preavviso d'iscrizione ipotecaria e non già gli estratti di ruolo, in sé atto idoneo a incidere immediatamente nella sfera economico-patrimoniale del ricorrente;
osservando che la contestuale impugnazione degli estratti di
3 ruolo è subordinata e funzionale alla domanda svolta.
Va, ancora preliminarmente, rigettata l'eccezione formulata dalla parte ricorrente, sulla violazione dell' art. n. 50 del DPR n. 602/1973 atteso che, la nullità per omessa notificazione dell'intimazione di pagamento attiene alla fase espropriativa e non già alla fase relativa al preavviso dell'iscrizione ipotecaria o all'iscrizione stessa, da intendersi quale strumento a garanzia del credito, non necessariamente finalizzata all'espropriazione immobiliare, né parte di essa, né atto propedeutico necessario all'esecuzione (cfr.: Cass.
Ord. del 18/06/2020 n. 11817; Cass. Sent 06/12/2016 n. 24905; Cass. Sent del 11/11/2016 n. 23035).
Ciò premesso, avuto riguardo l'eccezione di omessa degli avvisi d'addebito notifica si osserva:
l'avviso d'addebito n. 59620180005559652, non riporta alcuna data di consegna nell'avviso di ricevimento, non potendo quindi considerarlo ritualmente consegnato;
per l'avviso d'addebito n. 59620190001110591, non è versato in atti né copia dell'avviso né alcuna prova della notifica.
Per questi due ultimi titoli esecutivi deve quindi essere accolta l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti.
L'avviso d'addebito n. 59620160000541734, risulta consegnato a mezzo servizio postale in data 15.4.2016, con naturale decorso del termine di prescrizione in data:15.4.2021 ;
l'avviso d'addebito n. 59620160005211243, risulta consegnato a mezzo a mezzo servizio postale in data 26.10.2016 con naturale decorso del termine di prescrizione in data:26.10.2021;
l'avviso d'addebito n. 59620160008961466, risulta consegnato a mezzo a mezzo servizio postale in data 13.1.2017 con naturale decorso del termine di prescrizione in data:13.1.2022;
l'avviso d'addebito n.59620160008961567, risulta consegnato a mezzo a
4 mezzo servizio postale in data 13.1.2017 con naturale decorso del termine di prescrizione in data:13.1.2022;
l'avviso d'addebito n. 59620170002745615, risulta consegnato a mezzo a mezzo servizio postale in data 3.10.2017 con naturale decorso del termine di prescrizione in data:3.10.2022;
l'avviso d'addebito n. 59620170005508523, risulta consegnato a mezzo a mezzo servizio postale in data 6.11.2017 con naturale decorso del termine di prescrizione in data:6.11.2022;
l'avviso d'addebito n. 59620180001065328, risulta consegnato a mezzo a mezzo servizio postale in data 2.7.2018 con naturale decorso del termine di prescrizione in data:2.7.2023;
l'avviso d'addebito n. 59620180004225510, risulta consegnato a mezzo a mezzo servizio postale in data 1.8.2018 con naturale decorso del termine di prescrizione in data:1.8.2023;
Tenendo conto della mancata costituzione in giudizio dell'A.D.E.R. e, pertanto della non presenza di atti interruttivi notificati al ricorrente medio tempore, anche tenendo conto della sospensione di 311 giorni (essendo i termini ultimi di prescrizione posteriori al 30.12.2020) disposta dalla legislazione dettata in occasione della emergenza da Sars-Cov2 (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020
(decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art.
22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto
Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99) ,
a fronte della notifica del preavviso d'iscrizione ipotecaria in data 11.9.2024, va accolta l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente, decorsa prima della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, venendo a maturare la prescrizione dell'ultimo atto notificato (ava n.
59620180004225510) in data 7.6.2024.
Il ricorso va quindi accolto, con le conseguenti statuizioni sulle spese di
5 lite, determinate e attribuite in percentuale differenziata (cfr. Cass. ord. n.
25244/2024).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 26/05/2025
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