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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 139/2021, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025, tra:
- (C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
ANTONIO D'AURIA (C.F.: ), (C.F.: C.F._2 Parte_2
) e (C.F.: , con i quali C.F._3 Parte_3 C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avvocato
Pasquale Mellone
- ricorrente-
e
1 - (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, in sostituzione del precedente procuratore posto in quiescenza (avvocato Ciro Maria Valanzuolo), dall'avvocato Paola Parente (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.F._5
Napoli alla via Santa Lucia n° 81 presso l'Avvocatura Regionale
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_1
con il quale ha premesso:
[...]
- di condurre in fitto un fondo agricolo sito nel Comune di San Marzano sul RN (Sa), riportato in catasto al foglio 6, p.lla 329 (mq 160) e p.lla 583 (mq 5.100);
- che tale fondo è coltivato a cipolla;
- che in data 11.10.2015 il Rio Mannara e il Rio Sguazzatorio hanno rotto gli argini spondali ed hanno riversato tutto il loro carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali quello di essa ricorrente, che è stato invaso da acque putride e materiale melmoso, subendo danni alle colture, al terreno e all'impianto irriguo.
Ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni CP_1
subiti, ivi inclusi quelli morali per asserita violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro.
…
Si è costituita in giudizio la , la quale ha sollevato l'eccezione di carenza Controparte_1
di legittimazione attiva e, nel merito, ha contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che entrambi gli alvei in oggetto non sono corsi d'acqua naturale, bensì artificiali, costruiti per non incrementare la portata dell'alveo e del fiume Controparte_2
RN; ha, quindi, asserito che la responsabilità della loro manutenzione fosse di competenza esclusiva del;
ha eccepito, altresì, la Controparte_3
genericità della richiesta risarcitoria, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, evidenziando il mancato deposito delle scritture contabili e del quaderno di campagna, richiesti ex lege per le aziende agricole produttrici;
ha, infine, dedotto la violazione dell'obbligo di rispetto delle distanze delle coltivazioni dall'argine.
…
2 Ammessa la prova per testi ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.10.2023.
In particolare, parte ricorrente ha concluso nel modo che segue:
“Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della CP_1
nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella
[...]
persona del suo L.R.P.T. – a pagare alla ricorrente i danni subiti, per la perdita delle colture di cipolle danneggiate e di tutti i danni al terreno ed annessi, nella misura che riterrà in Sua
Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP dott. nei Persona_1
suoi elaborati versati in atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (11 ottobre 2015) fino all'effettivo soddisfo”.
Invece, parte resistente ha così concluso:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
per essere competenti altri enti;
Controparte_1
2) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt 1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande”.
Successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
La circostanza che la ricorrente conduca il fondo sito in San Marzano sul RN (Sa), riportato in catasto al foglio 6, p.lla 329 e p.lla 583, è comprovata non solo dal contratto di affitto dell'11.08.2014, allegato alla consulenza tecnica di parte, ma anche dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che il fondo per cui è causa veniva coltivato dall'odierna ricorrente.
3 La circostanza che in data 11 ottobre 2015 il Rio Mannara e il Rio Sguazzatorio siano esondati, allagando i terreni circostanti, ivi compreso quello della ricorrente, è dimostrata dalle dichiarazioni dei testi escussi, (un coltivatore che frequenta i luoghi di Testimone_1
causa) e (l'agronomo che ha redatto anche la consulenza di parte), i Persona_1
quali hanno anche precisato che il terreno de quo era adibito, al momento del fatto, a coltivazione di cipolle, e che, a seguito dell'inondazione, dette colture sono andate distrutte, con danni anche al sistema di irrigazione.
In particolare, il teste ha affermato: “il terreno era coltivato a cipolle ed è stato inondato;
Tes_1
dopo circa 10/15 giorni ho visto che il raccolto era completamente marcito…per diversi mesi non è stato possibile coltivare nulla;
successivamente ho visto che il terreno è stato ripristinato”.
Il teste ha, dal canto suo, dichiarato: “il terreno era interamente allagato. Era Per_1
coltivato a cipolle. Dopo circa dieci giorni sono tornato sui luoghi di causa e ho riscontrato che la coltura era interamente marcita. Anche l'impianto irriguo è stato danneggiato…il terreno ha necessitato di una serie di operazioni di ripristino che non ho seguito direttamente, ma, nel corso dei giorni successivi, passando nei pressi dei luoghi di causa, ho visto che sono stati effettuati dei lavori”.
Inoltre, allegate alla perizia di parte, si rinvengono fotografie che mostrano, per l'appunto, un terreno interamente ricoperto da acqua e fango.
I detti testi, inoltre, hanno riferito che i letti dei due canali si presentavano ricoperti di vegetazione spontanea e di detriti.
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che, in data 11.10.2015, il fondo agricolo della ricorrente si è allagato in conseguenza dell'esondazione dei corsi d'acqua de quibus, venendo invaso da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco, al terreno ed all'impianto irriguo.
…
L'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del Rio Sguazzatoio (o Sguazzatorio) e del
Rio Mannara è (anche) la . Controparte_1
Nei primi anni del XIX secolo, nell'ambito delle grandi opere di sistemazione operate dai l fine di risolvere la problematica della bonifica e della sanificazione della piana del CP_4
4 RN, fu prevista la realizzazione di canalizzazioni a destra ed a sinistra del corso principale, al fine di intercettare le acque della piana e di convogliarle in un unico recapito: il risultato di tale sistemazione è attualmente visibile nei due controfossi realizzati alla destra e alla sinistra del fiume RN (Controfosso destro e Controfosso sinistro, quest'ultimo chiamato anche, per l'appunto, Rio Mannara), che sono collegati alla fitta rete di bonifica del medio RN e che recapitano le acque nel corso principale, a valle del centro di Scafati.
Prima dell'immissione nel fiume RN i due controfossi vanno a confluire in un unico colatore, denominato Rio Sguazzatoio.
Orbene, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica: tale circostanza fa sì che sui canali di bonifica certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse non escludono, bensì si aggiungono a quelle della (nel senso di una concorrente CP_1
responsabilità di e nel caso di compresenza, nel comprensorio, di corsi CP_3 CP_1
d'acqua naturali e artificiali, che vanno a costituire tutt'insieme una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente AN (Regione
Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi
d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il , che lo utilizza come elemento integrativo irriguo CP_3
dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la quale titolare della proprietà demaniale – rectius, CP_1
quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; nel senso di una corresponsabilità di e CP_1
nel caso di opere artificiali destinate a raccogliere le acque naturali ricadenti nel CP_3
5 comprensorio, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 305/16: “Il consorzio di bonifica è il soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di un corso
d'acqua che costituisca elemento integrante di canali e sia irreggimentato con opere artificiali, destinate a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di competenza, in funzione di bonifica del comprensorio;
tuttavia, la competenza del di bonifica non esclude una CP_3
solidale responsabilità della per la mancata delimitazione delle acque dell'intero CP_1
comprensorio e per l'omessa custodia delle stesse e dell'alveo torrentizio, che abbia comportato una maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua”; cfr. ancora, nel senso di una corresponsabilità tra e pur in presenza di una delega CP_1 CP_3
della prima a favore del secondo, Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
A conferma di quanto testé detto circa la sussistenza sui canali per cui è causa di poteri di gestione e di custodia da parte della va evidenziato che parte ricorrente ha CP_1
prodotto, per ambedue i canali in oggetto, decreti dirigenziali con i quali era la a CP_1
disporre per essi.
Per quanto attiene, poi, ad una eventuale responsabilità della ricorrente per insistenza dell'attività agricola all'interno della cosiddetta fascia di rispetto (pure eccepita dalla
) va osservato che tale circostanza non risulta in alcun modo dimostrata. CP_1
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904 (a norma del quale: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”) costituisce norma inderogabile, riguardando preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi ed a non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni
6 (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 17784 del 30/07/2009: “In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto, in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione della citata disposizione legislativa inderogabile.
Nella specie, tuttavia, la si è limitata ad una asserzione generica ed astratta, senza CP_1
fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte della ricorrente del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde (cfr. Cass., sez. 3, n° 23148 del 31/10/2014: “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art.
1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte”).
…
In quanto custode dei corsi d'acqua per cui è processo la è responsabile, ai sensi CP_1
degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dalla ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e
7 dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, ed è anzi emersa, dalle dichiarazione dei testi, una responsabilità omissiva della nella manutenzione dei canali, che si trovavano, CP_1
al momento del fatto, in pessimo stato manutentivo.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico del fondo della ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso
(esondazione, in data 11.10.2015, del Rio Mannara e del Rio Sguazzatorio, con conseguente allagamento del fondo agricolo de quo, che veniva invaso da melma e rifiuti, subendo danni al terreno e alle coltivazioni ivi esistenti);
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta , in quanto custode dei corsi CP_1
d'acqua de quibus, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'agronomo , consulente tecnico Persona_1
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne
8 conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle colture di cipolla;
ha inoltre operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante (rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno).
Andando nello specifico, il consulente ha calcolato un danno complessivo pari ad €
35.294,40 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno alle colture di cipolla € 18.750,00(€ 13.500,00 per cipolla su mq.
5.000 prezzo medio di vendita di 2,70 €/mq, € 5.250,00 per mancata coltura succedanea su mq.
5.000 prezzo medio di vendita 1,05 €/mq);
- danno ai terreni € 16.554,40 (ripulitura della superficie da detriti vari € 7.200,00, ripristino quote superficiali € 3.700,00, ripristino fertilità € 3.150,00, ripristino impianto di irrigazione €
2.494,40).
In particolare, per quanto riguarda la voce di danno relativa alla perdita delle colture presenti all'epoca dell'evento il consulente tecnico di parte ha calcolato le suesposte somme considerando la resa media a metro quadrato ed il prezzo medio di vendita, detratti i costi non sostenuti.
Ebbene, la cifra indicata dal consulente tecnico non può essere riconosciuta integralmente in quanto non vi è prova che l'intera superficie considerata fosse effettivamente destinata alle coltivazioni indicate.
9 Ed invero, le dichiarazioni dei testi sono piuttosto generiche in quanto, se da un lato confermano che in seguito all'evento esondativo le colture in atto andarono distrutte, al contempo esse non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo all'estensione di tali colture.
Né è stata prodotta documentazione che, a rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni ricavate dalla ricorrente negli anni precedenti all'evento nonché dell'ammontare dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita;
nemmeno sono stati prodotti documenti comprovanti l'acquisto delle piantine asseritamente andate distrutte.
Allo stesso modo non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi (calcolati in perizia sulla base dei prezziari ufficiali) sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonché gli effettivi costi sostenuti per la riparazione dell'impianto irriguo, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate e che l'impianto irriguo sia stato riparato.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che il fondo della ricorrente abbia subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che hanno cagionato la perdita/distruzione del raccolto ed hanno inoltre comportato la necessità di esborsi per la loro asportazione e trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia) nonché che hanno anche comportato, sia sulla base dell'id quod plerumque accidit sia sulla base di quanto hanno riferito i testi, la necessità di bonificare e concimare il terreno e di sostituire/riparare l'impianto irriguo.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in euro 5.500,00 per mancato guadagno a seguito dei danni subiti dalle coltivazioni ed in euro 6.500,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti, per ripristinarne la fertilità e per sostituire/riparare l'impianto irriguo: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza (tenuto conto che dal corredo fotografico in atti emerge indubbiamente la presenza di coltivazioni di significativa
10 estensione), da queste ultime interamente detratte le somme indicate a titolo di mancata coltura succedanea.
Nulla può infatti essere riconosciuto a tale titolo.
Il consulente di parte si è limitato ad affermare in consulenza che “successivamente all'allagamento, per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione del fondo in discorso che durò parecchie settimane, stante anche
l'alto grado di nocività dei liquami fuoriusciti, pertanto, medio tempore, la ricorrente non potette esercitare il diritto alla coltivazione del fondo dalla stessa posseduto…il tempo impiegato per le attività finalizzate al ripristino, sottraendo il suolo all'uso agricolo produttivo
e da reddito, abroga di fatto l'appronto del ciclo produttivo succedaneo”, ma non sono state allegate o provate specifiche ragioni tecnico-agrarie atte a dimostrare che la corretta esecuzione degli interventi di ripristino indicati in perizia non garantisse al terreno la possibilità di fornire una successiva immediata produzione delle coltivazioni in atto.
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata nel ricorso introduttivo, essa è da intendersi abbandonata, atteso che in sede di precisazione delle conclusioni è stato chiesto il risarcimento del solo danno patrimoniale.
…
In conclusione, l'entità del risarcimento complessivamente spettante alla ricorrente risulta pari ad euro 12.000,00.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (11.10.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato
11 dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Non vi sono, infine, ragioni ostative a che venga accolta la richiesta della ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente, e con Controparte_1
12 distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi Pt_2 Parte_3
antistatari (laddove il terzo difensore, avvocato Antonio D'Auria, ha in sede di precisazione delle conclusioni espressamente dichiarato di rinunciare, a favore degli altri due codifensori, alla quota di distrazione a se spettante), della somma di euro 132,00 per spese vive (euro
264,00 : 2) e di euro 1900,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro
600,00; fase istruttoria: euro 1.200,00; fase decisionale: euro 1.200,00 = euro 3.800,00 : 2
- euro 1.900,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 12.000,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dall'11.10.2015 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dall'11.10.2015
e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara compensate tra le parti, al 50%, le spese del presente giudizio e, per il resto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, a favore della ricorrente e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in Pt_2 Parte_3
euro 132,00 per spese vive ed in euro 1.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
13 - dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.07.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
14
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 139/2021, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025, tra:
- (C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
ANTONIO D'AURIA (C.F.: ), (C.F.: C.F._2 Parte_2
) e (C.F.: , con i quali C.F._3 Parte_3 C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avvocato
Pasquale Mellone
- ricorrente-
e
1 - (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, in sostituzione del precedente procuratore posto in quiescenza (avvocato Ciro Maria Valanzuolo), dall'avvocato Paola Parente (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.F._5
Napoli alla via Santa Lucia n° 81 presso l'Avvocatura Regionale
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_1
con il quale ha premesso:
[...]
- di condurre in fitto un fondo agricolo sito nel Comune di San Marzano sul RN (Sa), riportato in catasto al foglio 6, p.lla 329 (mq 160) e p.lla 583 (mq 5.100);
- che tale fondo è coltivato a cipolla;
- che in data 11.10.2015 il Rio Mannara e il Rio Sguazzatorio hanno rotto gli argini spondali ed hanno riversato tutto il loro carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali quello di essa ricorrente, che è stato invaso da acque putride e materiale melmoso, subendo danni alle colture, al terreno e all'impianto irriguo.
Ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni CP_1
subiti, ivi inclusi quelli morali per asserita violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro.
…
Si è costituita in giudizio la , la quale ha sollevato l'eccezione di carenza Controparte_1
di legittimazione attiva e, nel merito, ha contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che entrambi gli alvei in oggetto non sono corsi d'acqua naturale, bensì artificiali, costruiti per non incrementare la portata dell'alveo e del fiume Controparte_2
RN; ha, quindi, asserito che la responsabilità della loro manutenzione fosse di competenza esclusiva del;
ha eccepito, altresì, la Controparte_3
genericità della richiesta risarcitoria, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, evidenziando il mancato deposito delle scritture contabili e del quaderno di campagna, richiesti ex lege per le aziende agricole produttrici;
ha, infine, dedotto la violazione dell'obbligo di rispetto delle distanze delle coltivazioni dall'argine.
…
2 Ammessa la prova per testi ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.10.2023.
In particolare, parte ricorrente ha concluso nel modo che segue:
“Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della CP_1
nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella
[...]
persona del suo L.R.P.T. – a pagare alla ricorrente i danni subiti, per la perdita delle colture di cipolle danneggiate e di tutti i danni al terreno ed annessi, nella misura che riterrà in Sua
Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP dott. nei Persona_1
suoi elaborati versati in atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (11 ottobre 2015) fino all'effettivo soddisfo”.
Invece, parte resistente ha così concluso:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
per essere competenti altri enti;
Controparte_1
2) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt 1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande”.
Successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
La circostanza che la ricorrente conduca il fondo sito in San Marzano sul RN (Sa), riportato in catasto al foglio 6, p.lla 329 e p.lla 583, è comprovata non solo dal contratto di affitto dell'11.08.2014, allegato alla consulenza tecnica di parte, ma anche dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che il fondo per cui è causa veniva coltivato dall'odierna ricorrente.
3 La circostanza che in data 11 ottobre 2015 il Rio Mannara e il Rio Sguazzatorio siano esondati, allagando i terreni circostanti, ivi compreso quello della ricorrente, è dimostrata dalle dichiarazioni dei testi escussi, (un coltivatore che frequenta i luoghi di Testimone_1
causa) e (l'agronomo che ha redatto anche la consulenza di parte), i Persona_1
quali hanno anche precisato che il terreno de quo era adibito, al momento del fatto, a coltivazione di cipolle, e che, a seguito dell'inondazione, dette colture sono andate distrutte, con danni anche al sistema di irrigazione.
In particolare, il teste ha affermato: “il terreno era coltivato a cipolle ed è stato inondato;
Tes_1
dopo circa 10/15 giorni ho visto che il raccolto era completamente marcito…per diversi mesi non è stato possibile coltivare nulla;
successivamente ho visto che il terreno è stato ripristinato”.
Il teste ha, dal canto suo, dichiarato: “il terreno era interamente allagato. Era Per_1
coltivato a cipolle. Dopo circa dieci giorni sono tornato sui luoghi di causa e ho riscontrato che la coltura era interamente marcita. Anche l'impianto irriguo è stato danneggiato…il terreno ha necessitato di una serie di operazioni di ripristino che non ho seguito direttamente, ma, nel corso dei giorni successivi, passando nei pressi dei luoghi di causa, ho visto che sono stati effettuati dei lavori”.
Inoltre, allegate alla perizia di parte, si rinvengono fotografie che mostrano, per l'appunto, un terreno interamente ricoperto da acqua e fango.
I detti testi, inoltre, hanno riferito che i letti dei due canali si presentavano ricoperti di vegetazione spontanea e di detriti.
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che, in data 11.10.2015, il fondo agricolo della ricorrente si è allagato in conseguenza dell'esondazione dei corsi d'acqua de quibus, venendo invaso da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco, al terreno ed all'impianto irriguo.
…
L'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del Rio Sguazzatoio (o Sguazzatorio) e del
Rio Mannara è (anche) la . Controparte_1
Nei primi anni del XIX secolo, nell'ambito delle grandi opere di sistemazione operate dai l fine di risolvere la problematica della bonifica e della sanificazione della piana del CP_4
4 RN, fu prevista la realizzazione di canalizzazioni a destra ed a sinistra del corso principale, al fine di intercettare le acque della piana e di convogliarle in un unico recapito: il risultato di tale sistemazione è attualmente visibile nei due controfossi realizzati alla destra e alla sinistra del fiume RN (Controfosso destro e Controfosso sinistro, quest'ultimo chiamato anche, per l'appunto, Rio Mannara), che sono collegati alla fitta rete di bonifica del medio RN e che recapitano le acque nel corso principale, a valle del centro di Scafati.
Prima dell'immissione nel fiume RN i due controfossi vanno a confluire in un unico colatore, denominato Rio Sguazzatoio.
Orbene, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica: tale circostanza fa sì che sui canali di bonifica certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse non escludono, bensì si aggiungono a quelle della (nel senso di una concorrente CP_1
responsabilità di e nel caso di compresenza, nel comprensorio, di corsi CP_3 CP_1
d'acqua naturali e artificiali, che vanno a costituire tutt'insieme una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente AN (Regione
Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi
d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il , che lo utilizza come elemento integrativo irriguo CP_3
dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la quale titolare della proprietà demaniale – rectius, CP_1
quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; nel senso di una corresponsabilità di e CP_1
nel caso di opere artificiali destinate a raccogliere le acque naturali ricadenti nel CP_3
5 comprensorio, cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 305/16: “Il consorzio di bonifica è il soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di un corso
d'acqua che costituisca elemento integrante di canali e sia irreggimentato con opere artificiali, destinate a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di competenza, in funzione di bonifica del comprensorio;
tuttavia, la competenza del di bonifica non esclude una CP_3
solidale responsabilità della per la mancata delimitazione delle acque dell'intero CP_1
comprensorio e per l'omessa custodia delle stesse e dell'alveo torrentizio, che abbia comportato una maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua”; cfr. ancora, nel senso di una corresponsabilità tra e pur in presenza di una delega CP_1 CP_3
della prima a favore del secondo, Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
A conferma di quanto testé detto circa la sussistenza sui canali per cui è causa di poteri di gestione e di custodia da parte della va evidenziato che parte ricorrente ha CP_1
prodotto, per ambedue i canali in oggetto, decreti dirigenziali con i quali era la a CP_1
disporre per essi.
Per quanto attiene, poi, ad una eventuale responsabilità della ricorrente per insistenza dell'attività agricola all'interno della cosiddetta fascia di rispetto (pure eccepita dalla
) va osservato che tale circostanza non risulta in alcun modo dimostrata. CP_1
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904 (a norma del quale: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”) costituisce norma inderogabile, riguardando preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi ed a non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni
6 (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 17784 del 30/07/2009: “In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto, in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione della citata disposizione legislativa inderogabile.
Nella specie, tuttavia, la si è limitata ad una asserzione generica ed astratta, senza CP_1
fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte della ricorrente del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde (cfr. Cass., sez. 3, n° 23148 del 31/10/2014: “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art.
1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte”).
…
In quanto custode dei corsi d'acqua per cui è processo la è responsabile, ai sensi CP_1
degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dalla ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e
7 dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, ed è anzi emersa, dalle dichiarazione dei testi, una responsabilità omissiva della nella manutenzione dei canali, che si trovavano, CP_1
al momento del fatto, in pessimo stato manutentivo.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico del fondo della ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso
(esondazione, in data 11.10.2015, del Rio Mannara e del Rio Sguazzatorio, con conseguente allagamento del fondo agricolo de quo, che veniva invaso da melma e rifiuti, subendo danni al terreno e alle coltivazioni ivi esistenti);
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta , in quanto custode dei corsi CP_1
d'acqua de quibus, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'agronomo , consulente tecnico Persona_1
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne
8 conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle colture di cipolla;
ha inoltre operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante (rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno).
Andando nello specifico, il consulente ha calcolato un danno complessivo pari ad €
35.294,40 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno alle colture di cipolla € 18.750,00(€ 13.500,00 per cipolla su mq.
5.000 prezzo medio di vendita di 2,70 €/mq, € 5.250,00 per mancata coltura succedanea su mq.
5.000 prezzo medio di vendita 1,05 €/mq);
- danno ai terreni € 16.554,40 (ripulitura della superficie da detriti vari € 7.200,00, ripristino quote superficiali € 3.700,00, ripristino fertilità € 3.150,00, ripristino impianto di irrigazione €
2.494,40).
In particolare, per quanto riguarda la voce di danno relativa alla perdita delle colture presenti all'epoca dell'evento il consulente tecnico di parte ha calcolato le suesposte somme considerando la resa media a metro quadrato ed il prezzo medio di vendita, detratti i costi non sostenuti.
Ebbene, la cifra indicata dal consulente tecnico non può essere riconosciuta integralmente in quanto non vi è prova che l'intera superficie considerata fosse effettivamente destinata alle coltivazioni indicate.
9 Ed invero, le dichiarazioni dei testi sono piuttosto generiche in quanto, se da un lato confermano che in seguito all'evento esondativo le colture in atto andarono distrutte, al contempo esse non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo all'estensione di tali colture.
Né è stata prodotta documentazione che, a rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni ricavate dalla ricorrente negli anni precedenti all'evento nonché dell'ammontare dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita;
nemmeno sono stati prodotti documenti comprovanti l'acquisto delle piantine asseritamente andate distrutte.
Allo stesso modo non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi (calcolati in perizia sulla base dei prezziari ufficiali) sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonché gli effettivi costi sostenuti per la riparazione dell'impianto irriguo, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate e che l'impianto irriguo sia stato riparato.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che il fondo della ricorrente abbia subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che hanno cagionato la perdita/distruzione del raccolto ed hanno inoltre comportato la necessità di esborsi per la loro asportazione e trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia) nonché che hanno anche comportato, sia sulla base dell'id quod plerumque accidit sia sulla base di quanto hanno riferito i testi, la necessità di bonificare e concimare il terreno e di sostituire/riparare l'impianto irriguo.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in euro 5.500,00 per mancato guadagno a seguito dei danni subiti dalle coltivazioni ed in euro 6.500,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti, per ripristinarne la fertilità e per sostituire/riparare l'impianto irriguo: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza (tenuto conto che dal corredo fotografico in atti emerge indubbiamente la presenza di coltivazioni di significativa
10 estensione), da queste ultime interamente detratte le somme indicate a titolo di mancata coltura succedanea.
Nulla può infatti essere riconosciuto a tale titolo.
Il consulente di parte si è limitato ad affermare in consulenza che “successivamente all'allagamento, per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione del fondo in discorso che durò parecchie settimane, stante anche
l'alto grado di nocività dei liquami fuoriusciti, pertanto, medio tempore, la ricorrente non potette esercitare il diritto alla coltivazione del fondo dalla stessa posseduto…il tempo impiegato per le attività finalizzate al ripristino, sottraendo il suolo all'uso agricolo produttivo
e da reddito, abroga di fatto l'appronto del ciclo produttivo succedaneo”, ma non sono state allegate o provate specifiche ragioni tecnico-agrarie atte a dimostrare che la corretta esecuzione degli interventi di ripristino indicati in perizia non garantisse al terreno la possibilità di fornire una successiva immediata produzione delle coltivazioni in atto.
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata nel ricorso introduttivo, essa è da intendersi abbandonata, atteso che in sede di precisazione delle conclusioni è stato chiesto il risarcimento del solo danno patrimoniale.
…
In conclusione, l'entità del risarcimento complessivamente spettante alla ricorrente risulta pari ad euro 12.000,00.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (11.10.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato
11 dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Non vi sono, infine, ragioni ostative a che venga accolta la richiesta della ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente, e con Controparte_1
12 distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi Pt_2 Parte_3
antistatari (laddove il terzo difensore, avvocato Antonio D'Auria, ha in sede di precisazione delle conclusioni espressamente dichiarato di rinunciare, a favore degli altri due codifensori, alla quota di distrazione a se spettante), della somma di euro 132,00 per spese vive (euro
264,00 : 2) e di euro 1900,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro
600,00; fase istruttoria: euro 1.200,00; fase decisionale: euro 1.200,00 = euro 3.800,00 : 2
- euro 1.900,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 12.000,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dall'11.10.2015 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dall'11.10.2015
e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara compensate tra le parti, al 50%, le spese del presente giudizio e, per il resto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, a favore della ricorrente e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in Pt_2 Parte_3
euro 132,00 per spese vive ed in euro 1.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
13 - dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.07.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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