Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 8336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8336 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08336/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04512/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4512 del 2025, proposto da IS De Angelis, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 927/2024 pubblicata il 04.05.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 2750/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO Di EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:
- con sentenza n. 927/2024, pubblicata il 4 maggio 2024, il Tribunale di Torre Annunziata- Sezione Lavoro accertava il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti - prevista dall’art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 – per il servizio prestato nell’anno scolastico 2019/2020 e, pertanto, condannava il Ministero al pagamento in suo favore dell’importo di € 1.081,90, oltre accessori come per legge a decorrere dalla data di notifica dell’atto introduttivo (6 settembre 2023) e fino al soddisfo;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 9 settembre 2024 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, l’interessato ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, eventualmente anche mediante la nomina di un commissario ad acta e la condanna, in caso di prolungata inerzia della p.a., al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett e) cod. proc. amm.
Si è costituito solo formalmente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato effettiva esecuzione al dettato giudiziale.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, assegnando alla parte ricorrente la somma di cui al titolo esecutivo oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento:
-delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre la restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versta, nonché accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- delle penalità di mora secondo quanto precisato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NC MO, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IO Di EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di EN | NC MO |
IL SEGRETARIO