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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 9955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9955 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 19193/2022 R.G. il 24.3.2022 e vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Parte_1 Parte_2
Lampiasi, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
e
Cont
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Alessandro Bernardi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 8.3.2022, i sigg.ri Parte_1
e riassumevano la domanda, già spiegata in via riconvenzionale nel giudizio Parte_2
n. R.G. 44654/2021 instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Roma (ed avente ad oggetto
Co l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6210/2021 del 19.2.2021), chiedendo condannarsi la .
[...]
al risarcimento in loro favore del danno, patrimoniale e non patrimoniale, riveniente CP_2
dall'inadempimento contrattuale della predetta e quantificato nel complessivo importo di €
Cont 12.000,00, oltre agli accessori di legge;
si costituiva in giudizio la in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, che, nel contestare la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie,
veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte convenuta e, precisate le conclusioni all'udienza del 29.1.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda che perviene alla presente decisione, proposta in via riconvenzionale dagli odierni attori nel procedimento n. R.G. 44654/2021 instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Roma (ed avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6210/2021 del 19.2.2021) e separata da quella principale in ragione della incompetenza per valore del giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, pur traendo origine dalla situazione giuridica posta a fondamento della domanda monitoria e della relativa opposizione (ovvero il credito azionato dalla società opposta e l'eccezione ex art. 1460 c.c. formulata da parte opponente), presenta un contenuto più ampio rispetto all'eccezione di inadempimento formulata in sede di opposizione a
Co decreto ingiuntivo e postula la concorrente responsabilità risarcitoria della . (di natura CP_3
contrattuale ed extracontrattuale) in ordine al pregiudizio derivato agli odierni attori dal suo inadempimento contrattuale e quantificato in complessivi € 12.000,00 sia in ordine al danno patrimoniale da mancato guadagno che a quello non patrimoniale riveniente dal danno alla salute asseritamente subito a causa del ritardo nella installazione degli infissi presso l'appartamento sito in Roma, alla via Menofilo, n. 37/A.
Occorre premettere che la responsabilità risarcitoria della odierna opposta, trovando origine e fondamento nel rapporto negoziale intercorso con i committenti attori per l'installazione degli infissi presso l'immobile di loro proprietà, ha natura strettamente contrattuale in riferimento al pregiudizio patrimoniale da mancato guadagno, mentre può assumere anche valenza di responsabilità extra contractum in riferimento al lamentato danno alla salute, che sarebbe derivato ai due committenti dal ritardato montaggio degli infissi, dal momento che, secondo i principi espressi dalla S.C. in fattispecie di compravendita, ma analogicamente assimilabile alla presente “…in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da
inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità
extracontrattuale del venditore stesso ma solo qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia
leso interessi di quest'ultimo che siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di
diritti assoluti…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 16654 del 6.7.2017).
La domanda, come confusamente proposta da parte attrice ed in assenza della compiuta allegazione dei fatti costitutivi sui quali dovrebbe trovare fondamento (quali, ad esempio, la specifica descrizione dei lamentati pregiudizi nei loro effetti pratici e concreti, la analitica individuazione del necessario nesso di causalità tra i danni genericamente lamentati ed il dedotto inadempimento contrattuale della controparte e la compiuta indicazione dei verosimili parametri di concreta liquidazione dei danni lamentati), risulta palesemente infondata e, come tale,
meritevole di integrale rigetto.
Senza in questa sede soffermarsi sulla disamina della sussistenza del credito azionato dalla
Cont in via monitoria (oggetto del giudizio di opposizione pendente dinanzi al Giudice di CP_3
Pace) ed in ossequio al principio della ragione più liquida, si rileva che la domanda risarcitoria,
come genericamente formulata da parte attrice, è totalmente carente di valida e compiuta dimostrazione sia della reale e concreta sussistenza dei lamentati pregiudizi che della specifica dimostrazione del necessario nesso eziologico tra il lamentato inadempimento della controparte e gli asseriti pregiudizi che ne sarebbero derivati.
Secondo la prospettazione difensiva attorea, dall'inadempimento (ovvero dal ritardo) della
Cont nel montaggio degli infissi sarebbe derivata una duplice categoria di danni, di cui CP_2
la prima di carattere patrimoniale riveniente dal mancato guadagno derivato dalla impossibilità
di destinare l'immobile di via Menofilo, n. 37/A ad attività di bed & breackfast per il periodo dicembre 2018 – giugno 2019, con il conseguente mancato introito dei canoni di locazione che ne sarebbero derivati e la seconda di natura non patrimoniale, riveniente dal danno alla salute che entrambi gli attori avrebbero subito a causa ed in conseguenza del ritardato montaggio degli infissi. Sotto il primo profilo, si rileva come la prospettazione difensiva attorea circa la destinazione dell'immobile in questione ad attività di bed & breackfast risulti totalmente carente di qualsivoglia spunto probatorio che possa consentire l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata sul punto;
aldilà delle apodittiche affermazioni degli stessi attori circa la loro intenzione di adibire l'immobile ad un'attività di tal genere proprio per la stagione 2018/2019, non si rinviene agli atti del presente giudizio il benché minimo spunto probatorio idoneo a dimostrare l'effettività di una simile circostanza: è in atti, in allegato sub 17 all'atto di citazione, la polizza assicurativa della in vigore dal 26.11.2018 al 25.11.2019 e relativa all'immobile di via Controparte_4
Menofilo, n. 37/A, da cui si evince la tipologia dei rischi assicurati e l'ammontare del relativo premio, ma non risulta in alcun modo possibile dedurre la destinazione dell'immobile alla asserita attività di cui dovrebbe essere correlato il lamentato pregiudizio;
al contrario, Parte_3
nella descrizione della “ubicazione rischio assicurato” l'immobile di via Menofilo, n. 37/A viene descritto come “tipo dimora abituale…tipologia di utilizzo proprietario…”, senza alcun riferimento ad ipotetiche e nebulose attività commerciali cui lo stesso sarebbe stato destinato.
Nemmeno la generica capitolazione istruttoria di parte attrice, limitata alla dimostrazione dell'inadempimento e del ritardo della società opposta nella fornitura e nel montaggio degli infissi, sarebbe stata in grado di dimostrare compiutamente la circostanza della effettiva destinazione dell'immobile allo svolgimento di attività lucrativa, non contenendo alcuno specifico e dettagliato accenno sul punto;
e del resto, appare sintomatico della palese infondatezza di tale capo di domanda il mancato deposito, da parte degli attori, di documentazione idonea a dimostrare l'effettiva destinazione commerciale dell'immobile (attraverso, ad esempio, il deposito delle relative autorizzazioni amministrative, ecc.) e la produzione, quale unico spunto documentale di riferimento, di una polizza assicurativa che, aldilà della generica copertura offerta, non contempla in alcun modo tale tipologia di utilizzo.
Palesemente infondato il capo di domanda risarcitoria avente ad oggetto il ristoro di singolari danni alla salute che, stranamente, entrambi gli attori avrebbero riportato, con sintomi pressoché identici e tra loro sovrapponibili (in forma di ansia generalizzata, anedonia, insonnia,
e addirittura depressione) in conseguenza della situazione (francamente bagatellare) del ritardato montaggio degli infissi nell'appartamento di loro proprietà; risulta oggettivamente inverosimile e non credibile che un semplice contrasto, con la correlata litigiosità insorta con la controparte ed i lamentati pregiudizi economici (peraltro, di modestissima entità), in ordine al montaggio degli infissi possa ingenerare in soggetti sani addirittura un disturbo depressivo con ripercussioni di rilevante portata sulla loro vita sociale e familiare, come attestato dalle relazioni mediche in atti in maniera pressoché identica per entrambi gli attori;
appare poi francamente inverosimile che il medesimo fenomeno di modestissima entità (ritardato montaggio di infissi)
abbia potuto ingenerare in entrambi gli attori la medesima grave patologia, caratterizzata da sintomi praticamente identici, quasi che le reazioni soggettive ad una situazione di stress possa essere vissuta in maniera identica, o comunque molto simile, da entrambi i soggetti e comportare a loro carico le stesse conseguente invalidanti.
Nella palese inverosimiglianza di una simile prospettazione e nella limitata valenza delle certificazioni e relazioni mediche in atti quali semplici allegazioni difensive, prive di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 16552 del 6.8.2015), risulta chiaramente esplorativa ed inammissibile la richiesta di CTU medico-legale per l'accertamento (peraltro a distanza di circa 6 anni dai fatti bagatellari che dovrebbero costituirne la causa) del fantomatico danno alla salute di cui, in questa sede, viene chiesto il ristoro.
La assoluta carenza di allegazione e di prova che connota entrambi i capi della domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio assorbe e supera la questione dell'asserito
Co inadempimento contrattuale della . (questione oggetto del giudizio di opposizione a CP_3
decreto ingiuntivo), inadempimento che, anche laddove ipoteticamente sussistente, non sarebbe stato comunque foriero dei pregiudizi lamentati in questa sede, in difetto di prova sia del danno che della sussistenza del necessario nesso eziologico tra il pregiudizio ed i censurati comportamenti della società convenuta (ritardato montaggio degli infissi), da cui lo stesso sarebbe derivato.
Dalle considerazioni che precedono discende l'integrale rigetto della domanda.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico di parte attrice, in ragione della sua piena soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con atto di citazione notificato in data 8.3.2022, nei
[...] Parte_2
Cont confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra CP_2
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
---
2) condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 30.6.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi