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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6073 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Petrachi, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(nato il [...], a [...] - GERMANIA), contumace;
Controparte_1
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (scioglimento matrimonio).
All'udienza dell'11 settembre la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 3.9.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.9.2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito civile con il 12.12.2023 in Ugento (LE); che i coniugi vivevano Controparte_1 presso l'abitazione della ricorrente, sita in Ugento, insieme ai minori ed nati da un Per_1 Per_2 precedente matrimonio della ricorrente (così come dichiarato all'udienza di comparizione del 14.11.2024); che l'unione coniugale, inizialmente serena, era entrata in crisi a causa delle frequentazioni poco raccomandabili del convenuto, dedito al consumo di alcolici e superalcolici;
che, nonostante l'aiuto offerto della moglie, il convenuto aveva perseverato nei suoi atteggiamenti, arrivando a porre in essere condotte violente e minacce di morte;
che in data 6.6.2024 aveva sporto denuncia contro il coniuge, a carico del quale era stata posta in essere la misura di custodia carceraria, e che, pertanto, il convenuto era detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale, e con l'adozione di provvedimenti indifferibili (non specificati) di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c., prevendendo, altresì, che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento, in quanto entrambi titolari di adeguati redditi propri. Ha chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
, pur ritualmente citato (a mani proprie) per l'udienza di prima comparizione Controparte_1 delle parti del 14.11.2024, è rimasto contumace.
Con nota pervenuta il 3.10.2024 il P.M. ha trasmesso gli atti relativi al procedimento n. 4732/2024
R.G.N.R..
All'udienza del 14.11.2024 è stata ascoltata la ricorrente, comparsa personalmente, che ha confermato il contenuto del ricorso.
Su richiesta di parte ricorrente, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il
20.1.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza dell'11.9.2025, infine, nel corso della quale la ricorrente ha reso precisazioni in ordine alla propria situazione lavorativa ed economico-patrimoniale, il difensore della parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi con sentenza definitiva lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori statuizioni e la
Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che non abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, il disinteresse per le sorti del matrimonio manifestato dal convenuto, neppure costituitosi nel presente giudizio, e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, in mancanza di prole
(all'udienza di comparizione dell'11.9.2025, infatti, la ricorrente ha confermato che dal matrimonio con il convenuto non erano nati figli e di vivere sola con i due figli nati dal precedente matrimonio) e di domande in tal senso da parte della ricorrente. La natura necessitata del presente giudizio ai fini della pronuncia sullo status e la non opposizione del convenuto, non costituitosi, giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 22.9.2024 da Pt_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ugento (LE) il 12.12.2023 tra Parte_1
e , iscritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 20 Parte I anno 2023; Controparte_1
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19.9.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore