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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2960/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to PECORARO Parte_1
VALERIA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, rappresentati e Controparte_1
difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dal dirigente dott. MINELLA
MIMI', dal dott. e dalla dott.ssa ALFANO CONSIGLIA Controparte_2
SERENA, elettivamente domiciliati presso l Controparte_3
, giusta mandato in atti
[...]
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 31.05.2024 la ricorrente esponeva di aver presentato all' , domanda di Parte_2
aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, per la provincia di e i profili di assistente CP_3
amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico, indicando di aver conseguito il titolo di accesso richiesto e di aver prestato servizio civile per un anno. Rappresentava che l'Istituto destinatario della domanda le aveva attribuito i punteggi come da allegato in atti, senza però valutare correttamente quello inerente il servizio civile svolto. Deduceva l'illegittimità della valutazione del servizio civile prestato non in costanza di rapporto di impiego e calcolato in misura nettamente inferiore rispetto al servizio prestato in costanza di rapporto lavorativo ed affermava l'equiparazione del servizio civile al servizio di leva ai fini del riconoscimento del punteggio pieno, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego, nonché
l'illegittimità dell'azione amministrativa compiuta in violazione della tutela della posizione lavorativa del cittadino.
Per i suesposti motivi la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio civile prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni); - accertare
e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio civile svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e
d'istituto di III fascia di interesse;
- ordinare all'amministrazione resistente
l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva, seppur tardivamente, il Controparte_1
deducendo di non aver riconosciuto il punteggio preteso in aderenza ai decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie di istituto che -in analogia anche per il personale ATA- richiedono l'espletamento del servizio militare in costanza di nomina ai fini della piena equiparazione con il servizio prestato nelle scuole. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Nelle note di trattazione scritta la parte ricorrente dichiarava il venir meno dell'interesse alla domanda alla quale rinunciava, tenuto conto dell'aggiornamento della nuova graduatoria 2024/2027, chiedendo la compensazione delle spese processuali.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.04.2025, decideva la causa come da sentenza.
In punto di diritto, giova rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, cosi come precisata in Sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'Onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, essendo venuto meno l'interesse della parte ricorrente alla naturale definizione del giudizio per le ragioni sopra evidenziate, può essere dunque dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali, stante la novità della questione di diritto oggetto di domanda.
PQM
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 04.04.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino