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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/09/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 24/09/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di RI Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 24/09/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
ANT ui studio ha eletto domicilio ricorrente e in persona del sindaco in carica, CP_1 rapp ocato SCARANO LORENZO, nel cui studio ha eletto domicilio resistente oggetto: indennità di amministrazione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ordinario e contestuale istanza cautelare depositati il 19/12/2021, in riassunzione del ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, parte ricorrente ata ha dedotto: di essere dipendente sin dal 30.6.1 el CP_1 con la qualifica di custode presso la Pretura di e
[...] CP_1
o ininterrottamente il proprio servizio anche funzioni di centralinista e commesso;
che con deliberazione della Giunta Municipale del 21.11.1997 n. 550 e suc va determinazione dirigenziale n. 858 del 31.12.1997, il Comune di gli riconosceva a far data dal 1.1.1994 CP_1
l'indennità di amministra ai sensi della L. 221/1998; che, a decorrere dal 1999 a seguito della soppressione delle Pretur tinuava a svolgere le funzioni di custode presso il Giudice di Pace di che dal CP_1
1999 e fino alla data di chiusura degli uffici del Giud i Pace, avvenuta il 28.10.2014, garantiva la custodia dei locali, collaborando, durante l'orario di apertura degli stessi, con la cancelleria e svolgendo le funzioni proprie degli addetti al personale di c data dal 16.3.2015, il Segretario Generale del con CP_1 disposizione di servizio del 12.3.2015, prot. sua temporanea destinazione presso l'Ufficio di Segreteria con espletamento dell'attività lavorativa dal lunedì al venerdì, nel rispetto degli orari stabiliti per gli uffici comunali;
che dal 16.3.2015, sino ad oggi egli continuava a garantire la custodia degli Uffici del Giudice di Pace e che fino a dicembre 2020 garantiva anche stodia degli archivi presenti presso la sede del Giudice di Pace di che in data 23.12.2018 gli CP_1 veniva consegnata la busta el me gennaio 2018 dal cui esame constatava che il Comune di aveva provveduto a trattenere la somma CP_1 di € 302,52 corrispondente a ennità di amministrazione senza alcuna nicazione scritta, pervenuta solo in data 30.1.2018; che il
, con determinazione del responsabile del servizio n. 185 CP_1 CP_1 eterminava sione della suddetta indennità di cui all'art. 34 CCNL comparto e con successiva determinazione del CP_2 responsabile di servizio l 06.05.2021, disponeva nei suoi confronti il recupero degli emolumenti retributivi indebitamente percepiti da novembre 2014 a dicembre 2017, di indennità di amministrazione ex art. 34 CCNL comparto , per un importo CP_3 pari ad € 11.495,76 con corrispondente riduzio ponibile CPDEL ed IRPEF. Nello specifico parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità della suddetta determinazione e della conseguente richiesta di recupero delle somme indebitamente percepite per i seguenti motivi:
1. illegittimità del recupero ex tunc in assenza di formale revoca del beneficio;
2. violazione degli artt. 3 e 7 L. 241/1990 per difetto di motivazione, istruttoria,
2 sviamento di potere e mancata comunicazione di avvio del procedimento;
3. Violazione di legge in relazione all'art. 2033 c.c. trattandosi di indennità percepita in buona fede ed al principio di legittimo affidamento sancito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU;
errato calcolo delle somme indebitamente erogate, ricadenti nel periodo da novembre a dicembre 2017, per avere, dopo la chiusura del Giudice di Pace di - CP_1 intervenuta in data 28.10.2014 - sino al 15.3.2025, continuato a sv e le proprie mansioni di custode;
l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell'Amministrazione alla ripetizione dell'indebito. Tutto ciò premesso il ricorrente ha concluso per l'annullamento e/o disapplicazione della Determinazio del 6.5.2021. Costituitosi in giudizio, il ha diffusamente CP_1 contestato gli avversi assunti, co igetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Nello specifico, ha eccepito la doverosità del recupero in base all'art. 2033 c.c., l'insussistenza dei presupposti per l'indennità dal 2015 e l'irrilevanza delle eccezioni formali, trattandosi di atto gestionale di micro-organizzazione sottratto alla L. 241/1990. Rigettata l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora, istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Devono preliminarmente essere disattese le eccezioni di violazione di legge per omesso avviso dell'avvio del procedimento e difetto di motivazione ex artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, per violazione di legge in relazione all'art. 2033 cc, per violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU. La suprema Corte con sentenza n. 23419/2023 ha precisato che il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente è infatti atto di natura privatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e non costituisce atto di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Peraltro, già la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. (Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903).
3 In tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 8; Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500). Né trovano applicazione le garanzie procedimentali proprie dell'attività autoritativa, trattandosi di atto di gestione del rapporto di lavoro in cui la P.A. agisce con i poteri del datore privato ai sensi degli artt. artt. 5 e 63 d.lgs. 165/2001 (Cass. S.U. n. 3052/2019). È stato anche affermato, prima ancora della decisione della Corte cost. n. 8 del 2023, che, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate;
di conseguenza, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere, in quanto quest'ultima rileva, sotto il profilo soggettivo, soltanto in ordine alla restituzione dei frutti e degli interessi (cfr. già Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2011, n. 6278; Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043; si veda anche Cass. S.U. n. 26724/2009; Cass. 20 febbraio 2017, n. 4323; Cass. n. 24180/2022). Pertanto, la P.A. non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo temperamento costituito, come detto, dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totale determinato dalla relativa sommatoria (v., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2118; id. 15 ottobre 2003, n. 6291). In relazione alla rilevanza della buona fede del percettore di somme non dovute al fine di escluderne il recupero, la Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2023 ha escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. rispetto all'art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU, nella parte in cui ha omesso di prevedere l'irripetibilità dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza. Invero, secondo l'art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU
“ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni” e la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale
4 paradigma la tutela dell'affidamento legittimo (“legitimate expectation”), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto (“hope”). Invero, la Corte costituzionale ha evidenziato che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, non determina l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. rispetto al menzionato parametro convenzionale. Tra i rimedi che l'ordinamento appronta a tutela del legittimo affidamento, la Corte ha richiamato: - il dovere del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto;
- l'inesigibilità temporanea o parziale della prestazione in presenza di particolari condizioni personali del debitore, correlate a diritti inviolabili, che attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria dell'indebito e funge da causa esimente del debitore quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto. Infine, la Corte ha rilevato come la sproporzione dell'interferenza nell'affidamento legittimo tutelato dall'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU sia esclusa dalla possibilità riconosciuta al soggetto percettore di accedere alla tutela risarcitoria nei confronti dell'ente a cui sia imputabile l'indebita erogazione della prestazione, in presenza dei presupposti per farne valere una responsabilità precontrattuale;
in tal modo l'ordinamento nazionale consente di addebitare all'ente pubblico la responsabilità per la commissione dell'errore nell'erogazione della prestazione indebita. Disattese le predette eccezioni preliminari, nel merito il ricorso risulta infondato. È pacif incontestato che parte ricorrente è dipendente del Comune di dal 30/06/1986 c alifica di custode e attività CP_1 lavorativa sv resso la Pretura di e che con deliberazione della CP_1
Giunta Municipale del 2 1997 550 e successiva determina dirigenziale il Comune di gli era stata riconosciuta l'indennità di CP_1 amministrazione ex art. 34 1/1998 con decorrenza dall' /1994. Con deliberazione del 10/12/1997 n. 569 il comune di affi CP_1 al ricorrente l'incarico di Custode dell'Ufficio del Giudice d e di CP_1 con concessione dell'uso dell'abitazione in cui stabiliva la pr residenza e svolgendo anche attività proprie degli addetti al personale di cancelleria. Asserisce il ricorrente che nel periodo de quo, lo stesso oltre a svolgere attività di custodia degli uffici del giudice di Pace, occupandosi dell'apertura e della chiusura degli stessi, svolgesse anche attività di cancelleria, occupandosi tra l'altro di curare le relazioni con gli utenti,
5 effettuare fotocopie, prenotare e curare il rilascio della formula esecutiva delle sentenze, annotare le udienze civili e penali sui registri, curare l'archivio civile e penale, rinnovare l'inventario. Deduce inoltre l'istante di avere continuato a svolgere le predette attività anche dopo la chiusura degli uffici del Giudice di pace, intervenuta data 28.10.2014, relazionandosi con il personale dell'Ufficio giudice di pace di RI, continuando a percepire la Con predetta ind à di amministrazione. È inoltre incontestato, in quanto dedotto dal ricorrente ne e proprie note autorizzate che con pro mento del 16/03/2015 il è Pt_1 stato adibito preso il Comune di nell'Ufficio di afferen a CP_1 polizia municipale con mansioni re al profilo di inquadramento A del CCNL Regioni Enti Locali, con espletamento dell'attività lavorativa dal lunedì al venerdì, nel rispetto degli orari stabiliti per gli uffici comunali e fino a dicembre 2020 ha garantito anch ustodia degli archivi presenti presso la sede del Giudice di Pace di e come dallo CP_1 stesso ricorrente Il ricorrente rivendica pertanto il proprio diritto all'indennità di azione di cui al Contratto Collettivo Nazionale di comparto (cd “indennità giudiziaria”) spettante ai magistrati ex art. 3 della CP_2
1981 ed estesa ai dipendenti degli Uffici Giudiziari dalla L. n. 221/1988, nonché al personale delle magistrature speciali dalla L. n. 51/1989. Deduce la parte ricorrente che, svolgendo attività proprie del personale di cancelleria presso il Giudice di pace di RI, oltre a quelle di custode degli uffici, proprio in ragione delle funzioni svolte, ha diritto al pagamento di tale indennità, a prescindere dal fatto che egli non appartenga ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Tale indennità, riconosciuta e corrisposta dal Comune al ricorrente con delibera n. 550 del 21/11/97 con decorrenza 01/01/1994, è stata dapprima sospesa con delibera n. 185 del 21/02/2018 e successivamente il comune con delibera n. 569 del 06/05/2021 ha chiesto la restituzione di quanto indebitamente percepito dal Novembre 2014 a dicembre 2017. Ebbene, occorre rilevare che dall'istruttoria espletata emerge che parte ricorrente, anche dopo la chiusura degli Uffici del Giudice di pace, ha continuat ità afferenti gli uffici giudiziaria. Il teste ha confermato di essersi rivolto al ricorrente Testimone_1 per il reperi icolo, precisando che “… … avevo necessità di ritirare il fascicolo di parteed estrarre copia dei verbali di caus;
ricordo che i fascicoli e archiviati dove si trovavano gli ex Uffici UNEP della Pretura di;
mi ricorso che per tale incombenza mi CP_1 recai personalmente negl indisi o meglio Giudice di Pace di RI … … contattai il Sig. e prev puntamento telefonico, Pt_1 andai negli Uffici dell'ex. Giud ace di a ritirare ilò fascicolo CP_1
6 di parte ed il sig. mi fece le copie di alcuni verbali di udienza, con Pt_1 la opiatrice trovava nell'Ufficio dell'ex UNEP della Pretura di lla stanza attigua erano archiviati i fascicoli del giudice di CP_1 pa;
non ricordo se si trattasse del 2 o 2014 però posso dire CP_1 che gli cio del Giudice di Pace di erano stati già chiusi CP_ definitivamente … …”. Dello stesso tenore le deposizioni di e Testimone_2 Tes_3
.
[...] particolare ha dichiarato di avere contattato il Testimone_2 su autorizz i pace di RI per recuperare il Pt_1 di una causa di cui era difensore. ha confermato che spesso, negli anni 2018, 2019 e 2020, Tes_3 in q liario si è r nel periodo di cui è causa presso i locali dell'ex Giudice di Pace di per oli richiesti dagli CP_1 avvocati e contattava telefon ente invitandolo a farsi Parte_1 trovare presso i suddetti locali p care la postazione in cui i fascico collocati. ha inoltre precisato: “… … il fatto Tes_3 che il sig. prelevass fascicoli richiesti con urgenza Pt_1 rappresentava ordo tra me e lui per non mettere a disposizione le auto di servi …”. Anche funzionario giudiziario presso il giudice Controparte_5 di pace di B 0, ha confermato che dal 2015 al 2020 ha contattato più volte il per informarlo che lo stesso o altro Pt_1 nale si sarebbero reca so gli ex Uffici del Giudice di Pace di nventario degli arredi ed apparecchiature del CP_1 invitandolo a farsi trovare sul luogo per Parte_2 ici e che durante il sopralluogo e la redazione dell'inventario il ha c rmazioni al ricorrente CP_5 su edi di à del sia quelli di proprietà CP_3 del Il teste ha precisat se non ricordo male CP_1 ciò , no ricordo se era periodo di Covid … …”. Pertanto dall'istruttoria ge che anche dopo la chiusura degli uffici del giudice di pace di il ricorrente ha continuato a svolgere CP_1 funzioni afferenti ad attività ancelleria, e non solo di custodia dei locali come dedotto da parte resistente. Occorre tuttavia valutare se, a fronte della predetta attività, il ricorrente avesse diritto all'indennità di amministrazione di cu è causa. Ebbene, sul punto la Corte di Cassazione con sentenze n. 19916/2016 e 20049/2016, ha precisato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore distaccato presso gli uffici proveniente da un'amministrazione di comparto diverso dai CP_2
(nella specie, un Comune) non spetta l'i di ammini prevista dall'art. 34 del c.c.n.l. comparto per i lavoratori del CP_2
Ministero della Giustizia e, successivamen t. 28 del c.c.n.l. del
7 16 febbraio 1999, in quanto il trattamento economico dei lavoratori distaccati, riservato dall'art. 71 del d.lgs. n. 165 del 2001 alla contrattazione collettiva, va individuato con riferimento alla contrattazione collettiva propria dell'ente distaccante, con cui non viene meno il rapporto di lavoro, non venendo il lavoratore distaccato inquadrato nell'amministrazione di destinazione”. Tale orientamento è stato confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione del 18 luglio 2017 n. 17742, con cui ha statuito che al personale degli enti locali comandato presso il giudice di pace non spetti l'indennità di amministrazione prevista per i soli dipendenti del ministero della Giustizia, in quanto al ministero spetta esclusivamente il rimborso del salario fondamentale. La Corte ha precisato che è irrilevante la natura delle volti dai lavoratori dipendenti di enti diversi dal Parte_2
e ivi distaccati, o comandati, ai fini del ricon
[...] di amministrazione, essendo la stessa correlata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del ministero della Giustizia, diversa e distinta, per effetto della disciplina legale e contrattuale, da quella del personale proveniente da enti diversi. Secondo la Corte ai sensi dell'articolo 70, comma 12, del Dlgs 165/01 spetta al ministero che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'onere relativo al solo trattamento economico fondamentale. Inoltre in ogni caso il dipendente comandato o distaccato, non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro con l'ente distaccato non viene meno, né muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale. Detto orientamento è stato confermato in toto da un recente arresto giurisprudenziale, le cui parti salienti vengono di seguito riportate: “è irrilevante la natura delle olti dai lavoratori dipendenti di enti diversi dal ed ivi distaccati, o Parte_2 comandati, ai fini del ricono i amministrazione, prevista dall' arto ministeri per i lavoratori dipendenti del e, successivamente, dall'art. 28 Parte_2 del CCNL del denn posizione ordinamentale dei dipendenti del Parte_2 diversa e distinta, per effetto della disciplin quella del personale proveniente da enti diversi, che ha uno stato giuridico ed economico totalmente diverso, in ragione della fonte della sua regolazione, legale e/o contrattuale, non ammettendosi alcuna contaminazione tra i trattamenti economici previsti da eventuali diverse discipline negoziali di settore, come è desumibile anche dal fatto che l'art.
8 73 commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come successivamente modificato, ed oggi corrispondente per contenuto all'art. 70 del D. Lgs.165/2001, pone, al comma 12, a carico dell'ente che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'onere relativo al solo trattamento economico fondamentale;
… …” (Cass., Ord. Sez. L n.7849/2025). Applicando i sopra richiamati principi al caso di specie, si deve il riconoscimento dell'indennità di amministrazione a carico del CP_1 tutte le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato, non potendosi tenere in considerazione, stanti le preclusioni e le decadenze di cui al rito del lavoro ai sensi degli artt. 416 e ss. c.p.c., le nuove istanze e richieste avanzate solo con le note conclusive depositate in data 25.07.2025. Le spese di lite anche con riferimento all'istanza cautelare, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di RI, in funzione di Giudice del te pronunzian posto da
[...] ei confronti di n persona de Pt_1 CP_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese legali liquidate in € 3.000,00, oltre iva cap e accessori come per legge. RI, 24.09.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di RI Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 24/09/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
ANT ui studio ha eletto domicilio ricorrente e in persona del sindaco in carica, CP_1 rapp ocato SCARANO LORENZO, nel cui studio ha eletto domicilio resistente oggetto: indennità di amministrazione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ordinario e contestuale istanza cautelare depositati il 19/12/2021, in riassunzione del ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, parte ricorrente ata ha dedotto: di essere dipendente sin dal 30.6.1 el CP_1 con la qualifica di custode presso la Pretura di e
[...] CP_1
o ininterrottamente il proprio servizio anche funzioni di centralinista e commesso;
che con deliberazione della Giunta Municipale del 21.11.1997 n. 550 e suc va determinazione dirigenziale n. 858 del 31.12.1997, il Comune di gli riconosceva a far data dal 1.1.1994 CP_1
l'indennità di amministra ai sensi della L. 221/1998; che, a decorrere dal 1999 a seguito della soppressione delle Pretur tinuava a svolgere le funzioni di custode presso il Giudice di Pace di che dal CP_1
1999 e fino alla data di chiusura degli uffici del Giud i Pace, avvenuta il 28.10.2014, garantiva la custodia dei locali, collaborando, durante l'orario di apertura degli stessi, con la cancelleria e svolgendo le funzioni proprie degli addetti al personale di c data dal 16.3.2015, il Segretario Generale del con CP_1 disposizione di servizio del 12.3.2015, prot. sua temporanea destinazione presso l'Ufficio di Segreteria con espletamento dell'attività lavorativa dal lunedì al venerdì, nel rispetto degli orari stabiliti per gli uffici comunali;
che dal 16.3.2015, sino ad oggi egli continuava a garantire la custodia degli Uffici del Giudice di Pace e che fino a dicembre 2020 garantiva anche stodia degli archivi presenti presso la sede del Giudice di Pace di che in data 23.12.2018 gli CP_1 veniva consegnata la busta el me gennaio 2018 dal cui esame constatava che il Comune di aveva provveduto a trattenere la somma CP_1 di € 302,52 corrispondente a ennità di amministrazione senza alcuna nicazione scritta, pervenuta solo in data 30.1.2018; che il
, con determinazione del responsabile del servizio n. 185 CP_1 CP_1 eterminava sione della suddetta indennità di cui all'art. 34 CCNL comparto e con successiva determinazione del CP_2 responsabile di servizio l 06.05.2021, disponeva nei suoi confronti il recupero degli emolumenti retributivi indebitamente percepiti da novembre 2014 a dicembre 2017, di indennità di amministrazione ex art. 34 CCNL comparto , per un importo CP_3 pari ad € 11.495,76 con corrispondente riduzio ponibile CPDEL ed IRPEF. Nello specifico parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità della suddetta determinazione e della conseguente richiesta di recupero delle somme indebitamente percepite per i seguenti motivi:
1. illegittimità del recupero ex tunc in assenza di formale revoca del beneficio;
2. violazione degli artt. 3 e 7 L. 241/1990 per difetto di motivazione, istruttoria,
2 sviamento di potere e mancata comunicazione di avvio del procedimento;
3. Violazione di legge in relazione all'art. 2033 c.c. trattandosi di indennità percepita in buona fede ed al principio di legittimo affidamento sancito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU;
errato calcolo delle somme indebitamente erogate, ricadenti nel periodo da novembre a dicembre 2017, per avere, dopo la chiusura del Giudice di Pace di - CP_1 intervenuta in data 28.10.2014 - sino al 15.3.2025, continuato a sv e le proprie mansioni di custode;
l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell'Amministrazione alla ripetizione dell'indebito. Tutto ciò premesso il ricorrente ha concluso per l'annullamento e/o disapplicazione della Determinazio del 6.5.2021. Costituitosi in giudizio, il ha diffusamente CP_1 contestato gli avversi assunti, co igetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Nello specifico, ha eccepito la doverosità del recupero in base all'art. 2033 c.c., l'insussistenza dei presupposti per l'indennità dal 2015 e l'irrilevanza delle eccezioni formali, trattandosi di atto gestionale di micro-organizzazione sottratto alla L. 241/1990. Rigettata l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora, istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Devono preliminarmente essere disattese le eccezioni di violazione di legge per omesso avviso dell'avvio del procedimento e difetto di motivazione ex artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, per violazione di legge in relazione all'art. 2033 cc, per violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU. La suprema Corte con sentenza n. 23419/2023 ha precisato che il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente è infatti atto di natura privatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e non costituisce atto di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Peraltro, già la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. (Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903).
3 In tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 8; Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500). Né trovano applicazione le garanzie procedimentali proprie dell'attività autoritativa, trattandosi di atto di gestione del rapporto di lavoro in cui la P.A. agisce con i poteri del datore privato ai sensi degli artt. artt. 5 e 63 d.lgs. 165/2001 (Cass. S.U. n. 3052/2019). È stato anche affermato, prima ancora della decisione della Corte cost. n. 8 del 2023, che, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate;
di conseguenza, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere, in quanto quest'ultima rileva, sotto il profilo soggettivo, soltanto in ordine alla restituzione dei frutti e degli interessi (cfr. già Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2011, n. 6278; Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043; si veda anche Cass. S.U. n. 26724/2009; Cass. 20 febbraio 2017, n. 4323; Cass. n. 24180/2022). Pertanto, la P.A. non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo temperamento costituito, come detto, dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totale determinato dalla relativa sommatoria (v., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2118; id. 15 ottobre 2003, n. 6291). In relazione alla rilevanza della buona fede del percettore di somme non dovute al fine di escluderne il recupero, la Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2023 ha escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. rispetto all'art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU, nella parte in cui ha omesso di prevedere l'irripetibilità dell'indebito retributivo e previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza. Invero, secondo l'art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU
“ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni” e la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale
4 paradigma la tutela dell'affidamento legittimo (“legitimate expectation”), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto (“hope”). Invero, la Corte costituzionale ha evidenziato che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, non determina l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. rispetto al menzionato parametro convenzionale. Tra i rimedi che l'ordinamento appronta a tutela del legittimo affidamento, la Corte ha richiamato: - il dovere del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto;
- l'inesigibilità temporanea o parziale della prestazione in presenza di particolari condizioni personali del debitore, correlate a diritti inviolabili, che attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria dell'indebito e funge da causa esimente del debitore quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto. Infine, la Corte ha rilevato come la sproporzione dell'interferenza nell'affidamento legittimo tutelato dall'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU sia esclusa dalla possibilità riconosciuta al soggetto percettore di accedere alla tutela risarcitoria nei confronti dell'ente a cui sia imputabile l'indebita erogazione della prestazione, in presenza dei presupposti per farne valere una responsabilità precontrattuale;
in tal modo l'ordinamento nazionale consente di addebitare all'ente pubblico la responsabilità per la commissione dell'errore nell'erogazione della prestazione indebita. Disattese le predette eccezioni preliminari, nel merito il ricorso risulta infondato. È pacif incontestato che parte ricorrente è dipendente del Comune di dal 30/06/1986 c alifica di custode e attività CP_1 lavorativa sv resso la Pretura di e che con deliberazione della CP_1
Giunta Municipale del 2 1997 550 e successiva determina dirigenziale il Comune di gli era stata riconosciuta l'indennità di CP_1 amministrazione ex art. 34 1/1998 con decorrenza dall' /1994. Con deliberazione del 10/12/1997 n. 569 il comune di affi CP_1 al ricorrente l'incarico di Custode dell'Ufficio del Giudice d e di CP_1 con concessione dell'uso dell'abitazione in cui stabiliva la pr residenza e svolgendo anche attività proprie degli addetti al personale di cancelleria. Asserisce il ricorrente che nel periodo de quo, lo stesso oltre a svolgere attività di custodia degli uffici del giudice di Pace, occupandosi dell'apertura e della chiusura degli stessi, svolgesse anche attività di cancelleria, occupandosi tra l'altro di curare le relazioni con gli utenti,
5 effettuare fotocopie, prenotare e curare il rilascio della formula esecutiva delle sentenze, annotare le udienze civili e penali sui registri, curare l'archivio civile e penale, rinnovare l'inventario. Deduce inoltre l'istante di avere continuato a svolgere le predette attività anche dopo la chiusura degli uffici del Giudice di pace, intervenuta data 28.10.2014, relazionandosi con il personale dell'Ufficio giudice di pace di RI, continuando a percepire la Con predetta ind à di amministrazione. È inoltre incontestato, in quanto dedotto dal ricorrente ne e proprie note autorizzate che con pro mento del 16/03/2015 il è Pt_1 stato adibito preso il Comune di nell'Ufficio di afferen a CP_1 polizia municipale con mansioni re al profilo di inquadramento A del CCNL Regioni Enti Locali, con espletamento dell'attività lavorativa dal lunedì al venerdì, nel rispetto degli orari stabiliti per gli uffici comunali e fino a dicembre 2020 ha garantito anch ustodia degli archivi presenti presso la sede del Giudice di Pace di e come dallo CP_1 stesso ricorrente Il ricorrente rivendica pertanto il proprio diritto all'indennità di azione di cui al Contratto Collettivo Nazionale di comparto (cd “indennità giudiziaria”) spettante ai magistrati ex art. 3 della CP_2
1981 ed estesa ai dipendenti degli Uffici Giudiziari dalla L. n. 221/1988, nonché al personale delle magistrature speciali dalla L. n. 51/1989. Deduce la parte ricorrente che, svolgendo attività proprie del personale di cancelleria presso il Giudice di pace di RI, oltre a quelle di custode degli uffici, proprio in ragione delle funzioni svolte, ha diritto al pagamento di tale indennità, a prescindere dal fatto che egli non appartenga ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Tale indennità, riconosciuta e corrisposta dal Comune al ricorrente con delibera n. 550 del 21/11/97 con decorrenza 01/01/1994, è stata dapprima sospesa con delibera n. 185 del 21/02/2018 e successivamente il comune con delibera n. 569 del 06/05/2021 ha chiesto la restituzione di quanto indebitamente percepito dal Novembre 2014 a dicembre 2017. Ebbene, occorre rilevare che dall'istruttoria espletata emerge che parte ricorrente, anche dopo la chiusura degli Uffici del Giudice di pace, ha continuat ità afferenti gli uffici giudiziaria. Il teste ha confermato di essersi rivolto al ricorrente Testimone_1 per il reperi icolo, precisando che “… … avevo necessità di ritirare il fascicolo di parteed estrarre copia dei verbali di caus;
ricordo che i fascicoli e archiviati dove si trovavano gli ex Uffici UNEP della Pretura di;
mi ricorso che per tale incombenza mi CP_1 recai personalmente negl indisi o meglio Giudice di Pace di RI … … contattai il Sig. e prev puntamento telefonico, Pt_1 andai negli Uffici dell'ex. Giud ace di a ritirare ilò fascicolo CP_1
6 di parte ed il sig. mi fece le copie di alcuni verbali di udienza, con Pt_1 la opiatrice trovava nell'Ufficio dell'ex UNEP della Pretura di lla stanza attigua erano archiviati i fascicoli del giudice di CP_1 pa;
non ricordo se si trattasse del 2 o 2014 però posso dire CP_1 che gli cio del Giudice di Pace di erano stati già chiusi CP_ definitivamente … …”. Dello stesso tenore le deposizioni di e Testimone_2 Tes_3
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[...] particolare ha dichiarato di avere contattato il Testimone_2 su autorizz i pace di RI per recuperare il Pt_1 di una causa di cui era difensore. ha confermato che spesso, negli anni 2018, 2019 e 2020, Tes_3 in q liario si è r nel periodo di cui è causa presso i locali dell'ex Giudice di Pace di per oli richiesti dagli CP_1 avvocati e contattava telefon ente invitandolo a farsi Parte_1 trovare presso i suddetti locali p care la postazione in cui i fascico collocati. ha inoltre precisato: “… … il fatto Tes_3 che il sig. prelevass fascicoli richiesti con urgenza Pt_1 rappresentava ordo tra me e lui per non mettere a disposizione le auto di servi …”. Anche funzionario giudiziario presso il giudice Controparte_5 di pace di B 0, ha confermato che dal 2015 al 2020 ha contattato più volte il per informarlo che lo stesso o altro Pt_1 nale si sarebbero reca so gli ex Uffici del Giudice di Pace di nventario degli arredi ed apparecchiature del CP_1 invitandolo a farsi trovare sul luogo per Parte_2 ici e che durante il sopralluogo e la redazione dell'inventario il ha c rmazioni al ricorrente CP_5 su edi di à del sia quelli di proprietà CP_3 del Il teste ha precisat se non ricordo male CP_1 ciò , no ricordo se era periodo di Covid … …”. Pertanto dall'istruttoria ge che anche dopo la chiusura degli uffici del giudice di pace di il ricorrente ha continuato a svolgere CP_1 funzioni afferenti ad attività ancelleria, e non solo di custodia dei locali come dedotto da parte resistente. Occorre tuttavia valutare se, a fronte della predetta attività, il ricorrente avesse diritto all'indennità di amministrazione di cu è causa. Ebbene, sul punto la Corte di Cassazione con sentenze n. 19916/2016 e 20049/2016, ha precisato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore distaccato presso gli uffici proveniente da un'amministrazione di comparto diverso dai CP_2
(nella specie, un Comune) non spetta l'i di ammini prevista dall'art. 34 del c.c.n.l. comparto per i lavoratori del CP_2
Ministero della Giustizia e, successivamen t. 28 del c.c.n.l. del
7 16 febbraio 1999, in quanto il trattamento economico dei lavoratori distaccati, riservato dall'art. 71 del d.lgs. n. 165 del 2001 alla contrattazione collettiva, va individuato con riferimento alla contrattazione collettiva propria dell'ente distaccante, con cui non viene meno il rapporto di lavoro, non venendo il lavoratore distaccato inquadrato nell'amministrazione di destinazione”. Tale orientamento è stato confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione del 18 luglio 2017 n. 17742, con cui ha statuito che al personale degli enti locali comandato presso il giudice di pace non spetti l'indennità di amministrazione prevista per i soli dipendenti del ministero della Giustizia, in quanto al ministero spetta esclusivamente il rimborso del salario fondamentale. La Corte ha precisato che è irrilevante la natura delle volti dai lavoratori dipendenti di enti diversi dal Parte_2
e ivi distaccati, o comandati, ai fini del ricon
[...] di amministrazione, essendo la stessa correlata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del ministero della Giustizia, diversa e distinta, per effetto della disciplina legale e contrattuale, da quella del personale proveniente da enti diversi. Secondo la Corte ai sensi dell'articolo 70, comma 12, del Dlgs 165/01 spetta al ministero che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'onere relativo al solo trattamento economico fondamentale. Inoltre in ogni caso il dipendente comandato o distaccato, non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro con l'ente distaccato non viene meno, né muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale. Detto orientamento è stato confermato in toto da un recente arresto giurisprudenziale, le cui parti salienti vengono di seguito riportate: “è irrilevante la natura delle olti dai lavoratori dipendenti di enti diversi dal ed ivi distaccati, o Parte_2 comandati, ai fini del ricono i amministrazione, prevista dall' arto ministeri per i lavoratori dipendenti del e, successivamente, dall'art. 28 Parte_2 del CCNL del denn posizione ordinamentale dei dipendenti del Parte_2 diversa e distinta, per effetto della disciplin quella del personale proveniente da enti diversi, che ha uno stato giuridico ed economico totalmente diverso, in ragione della fonte della sua regolazione, legale e/o contrattuale, non ammettendosi alcuna contaminazione tra i trattamenti economici previsti da eventuali diverse discipline negoziali di settore, come è desumibile anche dal fatto che l'art.
8 73 commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come successivamente modificato, ed oggi corrispondente per contenuto all'art. 70 del D. Lgs.165/2001, pone, al comma 12, a carico dell'ente che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'onere relativo al solo trattamento economico fondamentale;
… …” (Cass., Ord. Sez. L n.7849/2025). Applicando i sopra richiamati principi al caso di specie, si deve il riconoscimento dell'indennità di amministrazione a carico del CP_1 tutte le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato, non potendosi tenere in considerazione, stanti le preclusioni e le decadenze di cui al rito del lavoro ai sensi degli artt. 416 e ss. c.p.c., le nuove istanze e richieste avanzate solo con le note conclusive depositate in data 25.07.2025. Le spese di lite anche con riferimento all'istanza cautelare, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di RI, in funzione di Giudice del te pronunzian posto da
[...] ei confronti di n persona de Pt_1 CP_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese legali liquidate in € 3.000,00, oltre iva cap e accessori come per legge. RI, 24.09.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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