Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/06/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione presidenziale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Andrea
Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3168 dell'anno 2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
15/05/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Gaccione;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona dell'l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto CP_1
Ferrato;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante, premesso che il Tribunale di Cosenza- sezione Lavoro, con decreto del 10/10/2024, non comunicato, ha disposto a suo carico il pagamento del compenso liquidato in favore del ctu nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al numero 2191/2023 R.G.L. dalla stessa promosso, deduce l'erroneità del provvedimento per violazione dell'art. 152 disp. att. cpc, non avendo il Tribunale ritenuto valida ed efficace né la dichiarazione ai fini del riconoscimento dell'esenzione delle spese di lite contenuta in ricorso, poiché non sottoscritta dalla parte, né la dichiarazione sostituiva di certificazione versata in atti, poiché afferente ai redditi conseguiti nell'anno 2021 e non nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio.
In particolare, la ricorrente deduce che l'unica dichiarazione fiscale alla quale poteva farsi riferimento era quella presentata nell'anno 2022 per i redditi conseguiti nell'anno solare 2021,
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Deduce, inoltre, che, ai fini dell'esonero dalle spese di lite, non è necessaria la specifica indicazione dell'entità del reddito del nucleo familiare e che, in ogni caso, il decreto contrasta con il principio di cui all'art. 421 c.p.c., a mente del quale il giudice del lavoro “indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate, assegnando un termine per provvedervi”.
Su tali basi chiede: “Accertare, ritenere e dichiarare, l'illegittimità del decreto impugnato nella parte in cui lo stesso dispone in ordine alla liquidazione del compenso professionale del CTU
a carico della IG.ra , anziché all' , essendo la ricorrente nei limiti di legge Parte_1 CP_1 di cui all'art. 152 delle disp. att. cpc, ritenendo la validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione versata in atti valida ed efficace ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto di esenzione delle spese di lite, nella causa avente ad oggetto riconoscimento stato di handicap grave L. 104/92 art. 3 comma 3, iscritta al n. 2191/2023 RGAL del Tribunale di
Cosenza, sezione lavoro, e, per l'effetto, ed in riforma del decreto opposto, liquidare, a carico dell' il compenso professionale del CTU, con ogni conseguente statuizione”. CP_1
CP_ L' resiste al ricorso.
Il ricorso merita accoglimento.
Ai sensi del'art. 152 disp att. cpc, “Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali
o assistenziali la parte soccombente, … non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e
77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente.”
Reputa il Tribunale che il raccordo tra la prima parte della norma (che individua le condizioni reddituali necessarie per accedere al beneficio) e la seconda parte della stessa consenta di pervenire alla conclusione che, ai fini dell'esenzione dall'onere delle spese processuali, il pagina 2 di 3 riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio debba essere inteso come avente ad oggetto l'anno di imposta cui afferisce l'ultima dichiarazione fiscale effettivamente presentata o per la quale fosse comunque scaduto il termine di presentazione.
Oggetto di autocertificazione deve essere infatti la sussistenza delle “condizioni indicate nel presente articolo”, ossia la percezione di un determinato reddito imponibile ai fini IRPEF
“risultante dall'ultima dichiarazione”.
Pertanto, considerato che il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. è stato proposto nel mese di giugno 2023 e che il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, per l'anno 2022, scadeva, ai sensi dell'art. 2 del DPR N.322/1998, il 30 novembre 2023, la dichiarazione in oggetto deve ritenersi efficace, in quanto concernente i redditi percepiti nel 2021, anno di imposta al quale afferisce l'”ultima dichiarazione” presentata.
In riforma del provvedimento impugnato, le spese di ctu in esso liquidate devono essere dunque poste a carico dell' . CP_1
La obiettiva controvertibilità della questione, rispetto alla quale non constano precedenti di legittimità in termini, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
CP_
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, pone a carico dell' il pagamento del compenso del ctu liquidato con decreto del 10.10.24 nel proc. n. 2191/2023 R.G.L.;
- compensa le spese processuali.
Cosenza, 31.5.2025 Il giudice dott. Andrea Palma
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