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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/12/2024, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2290/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2290/2024 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e
, nata a [...] Parte_1
(GERMANIA) il 09/10/1980, entrambi assistiti e difesi dall'avv. DE CRISTOFORO MANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, e Controparte_1 [...]
esponevano che in data 25/06/2004 avevano Parte_1
contratto matrimonio con rito civile, in FRIEDRICHSHAFEN (GERMANIA).
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 28.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28.11.2024); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati con promessa di portarsi reciproco rispetto;
2) i coniugi scelgono per l'affidamento del figlio la modalità dell'affido condiviso paritario con collocamento alternato, mantenimento diretto nei periodi di rispettiva permanenza e doppia residenza del minore presso le abitazioni dei genitori;
3) il figlio trascorrerà alternativamente una settimana col padre ed una con la madre, con ogni più ampio diritto di visita di ciascun genitore nel periodo in cui il minore sarà con l'atro genitore, previo accordo e nel rispetto delle esigenze scolastiche e degli impegni extrascolastici del minore.
Su richiesta del figlio, al fine di garantire il rispetto delle volontà e delle esigenze dello stesso, qualora egli ne evidenzi la volontà, la calendarizzazione alternata e convenuta potrà subire modifiche saltuarie previo accordo dei genitori;
4)il figlio, durante il periodo estivo, in conformità con quanto previsto nel punto n. 2 del presente atto, trascorrerà periodi di tempo uguali e alternati, previo accordo dei genitori e con un preavviso di almeno 10 giorni, mentre, in riferimento al periodo natalizio, trascorrerà, seguendo il principio di alternanza annuale, i giorni 24, 25, e
26 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro; sempre alternativamente, la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma con quest'ultima, mentre con il padre, il giorno del suo compleanno e la festa del papà;
pagina 3 di 5 5) entrambi i genitori avranno comunque il diritto di far visita al figlio anche durante la permanenza presso l'altro coniuge, previo concordato appuntamento il giorno prima e potranno, nel reciproco rispetto, concordare orari e pernottamenti diversi da quelli quivi previsti, giustificati da motivi lavorativi o di salute, o secondo il volere del figlio stesso;
6) i genitori convengono per quanto riguarda le spese ordinarie, che ognuno provvederà col mantenimento diretto nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé, mentre per quanto riguarda le spese mediche, scolastiche e straordinarie che si renderanno necessarie, il Sig. contribuirà nella misura del 70% e la Controparte_1
Sig.ra nelle misura del 30%, che dovranno essere rimborsate entro Parte_1
10 (dieci) giorni dall'esborso, previa esibizione del relativo documento fiscale al genitore che le ha anticipate. Qualora la singola spesa straordinaria comporti l'esborso di una somma superiore ad Euro 200,00 (Euro duecento,00), la stessa dovrà essere preventivamente concordata con l'altro genitore pena l'impossibilità di rimborso di spettanza;
7) i separandi si concedono sin d'ora nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e alla iscrizione sulla figlia;
8) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto non rivendicano alcun assegno di mantenimento;
9) la parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto economico patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 4 di 5 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28.11.2024);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2290/2024 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e
, nata a [...] Parte_1
(GERMANIA) il 09/10/1980, entrambi assistiti e difesi dall'avv. DE CRISTOFORO MANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, e Controparte_1 [...]
esponevano che in data 25/06/2004 avevano Parte_1
contratto matrimonio con rito civile, in FRIEDRICHSHAFEN (GERMANIA).
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 28.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28.11.2024); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati con promessa di portarsi reciproco rispetto;
2) i coniugi scelgono per l'affidamento del figlio la modalità dell'affido condiviso paritario con collocamento alternato, mantenimento diretto nei periodi di rispettiva permanenza e doppia residenza del minore presso le abitazioni dei genitori;
3) il figlio trascorrerà alternativamente una settimana col padre ed una con la madre, con ogni più ampio diritto di visita di ciascun genitore nel periodo in cui il minore sarà con l'atro genitore, previo accordo e nel rispetto delle esigenze scolastiche e degli impegni extrascolastici del minore.
Su richiesta del figlio, al fine di garantire il rispetto delle volontà e delle esigenze dello stesso, qualora egli ne evidenzi la volontà, la calendarizzazione alternata e convenuta potrà subire modifiche saltuarie previo accordo dei genitori;
4)il figlio, durante il periodo estivo, in conformità con quanto previsto nel punto n. 2 del presente atto, trascorrerà periodi di tempo uguali e alternati, previo accordo dei genitori e con un preavviso di almeno 10 giorni, mentre, in riferimento al periodo natalizio, trascorrerà, seguendo il principio di alternanza annuale, i giorni 24, 25, e
26 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro; sempre alternativamente, la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma con quest'ultima, mentre con il padre, il giorno del suo compleanno e la festa del papà;
pagina 3 di 5 5) entrambi i genitori avranno comunque il diritto di far visita al figlio anche durante la permanenza presso l'altro coniuge, previo concordato appuntamento il giorno prima e potranno, nel reciproco rispetto, concordare orari e pernottamenti diversi da quelli quivi previsti, giustificati da motivi lavorativi o di salute, o secondo il volere del figlio stesso;
6) i genitori convengono per quanto riguarda le spese ordinarie, che ognuno provvederà col mantenimento diretto nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé, mentre per quanto riguarda le spese mediche, scolastiche e straordinarie che si renderanno necessarie, il Sig. contribuirà nella misura del 70% e la Controparte_1
Sig.ra nelle misura del 30%, che dovranno essere rimborsate entro Parte_1
10 (dieci) giorni dall'esborso, previa esibizione del relativo documento fiscale al genitore che le ha anticipate. Qualora la singola spesa straordinaria comporti l'esborso di una somma superiore ad Euro 200,00 (Euro duecento,00), la stessa dovrà essere preventivamente concordata con l'altro genitore pena l'impossibilità di rimborso di spettanza;
7) i separandi si concedono sin d'ora nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e alla iscrizione sulla figlia;
8) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto non rivendicano alcun assegno di mantenimento;
9) la parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto economico patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 4 di 5 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28.11.2024);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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