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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/05/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3153/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente Beatrice SICCARDI Consigliere rel. Anna FERRARI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3153/2022 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CAPPUCCINI, 4 MILANO presso lo studio dell'avv. CALABRESE GIULIO
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA SAN. VITTORE N. 40 MILANO presso lo studio dell'avv. FUMAGALLI ALBERTO APPELLATA E CONTRO
Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
1 OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 3062/2022 del Tribunale di Milano pubblicata in data 7/4/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, richiamate le domande, eccezioni ed istanze tutte già formulate nel giudizio di primo grado da intendersi qui ritrascritte, anche per gli effetti cui all'art. 346 c.p.c.: riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 3062/2022 decisa il 6.4.2022, pubblicata il 7.4.2022 e non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 59170/2018 davanti al Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, Giudice Dott.ssa Anna Giorgia Carbone per tutti i motivi di cui in atti, e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, estromettere dal Parte_2 giudizio stante il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa;
in via principale, respingere e disattendere integralmente le domande tutte formulate da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 mandando le conchiudenti assolte da ogni Parte_2 avversaria pretesa, ragione o conclusione;
in via subordinata, accertare che Pt_1 non è tenuta a pagare a gli interessi
[...] Controparte_1 sull'importo in linea capitale di Euro 1.466.224,63 dal pagamento di tale importo effettuato da in favore di fino Controparte_1 Parte_1 alla data della domanda giudiziale di restituzione dello stesso (14.12.2018);in ogni caso, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] di spese e compensi di entrambi i gradi giudizio, Controparte_3 oltre spese generali, c.p.a. e IVA, come per legge. Con ogni più ampia riserva di svolgere ogni ulteriore consentita istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria. Senza accettazione del contraddittorio sulle avversarie domande”. per parte appellata : Voglia la Corte di Appello, Controparte_4 rigettare l'impugnazione proposta dalle appellanti e confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca della pronuncia di primo grado condannare a pagare a l'importo di Euro 1.625.522,16 comprensivo Parte_1 CP_5 di interessi al 30.9.18 oltre interessi al tasso pari alla media trimestrale dell'Euribor a tre mesi + 5 punti percentuali sull'importo di Euro 1.529.187,37 dall'1.10.2018 al saldo, ovvero il diverso importo ritenuto dovuto;
condannare a pagare a , in via solidale con Parte_2 CP_5 Parte_1
l'importo di Euro 1.466.224,63 oltre interessi dalla domanda al saldo;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse Parte_2 condebitrice solidale ex art. 2560 c.c. con per il pagamento del credito, e
[...] Parte_1 ferma la domanda di condanna della stessa formulata in via principale, Parte_1 dichiarare inefficace nei confronti di ex art. 2901 c.c. l'atto rep. 54166 racc. CP_6
2 24915 del Notaio riguardante il conferimento del ramo d'azienda in Persona_1
e/o l'attribuzione gratuita agli altri soci della quota Parte_2 eccedente quella a loro spettante proporzionalmente in funzione del conferimento in denaro da loro compiuto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio promosso da Controparte_4
(già e di seguito ) nei confronti di Controparte_1 CP_5 Parte_1
(già ), di e dei contumaci e Parte_1 Parte_2 AR
, soci di tale ultima società, accoglieva la domanda di parte attrice e Controparte_2 definiva il contenzioso, così statuendo:
“ In accoglimento della domanda attorea condanna (già ) a Parte_1 Parte_1 pagare a l'importo di Euro 1.625.522,16 comprensivo di interessi al 30.9.18 CP_5 oltre interessi al tasso pari alla media trimestrale dell'Euribor a tre mesi + 5 punti percentuali sull'importo di Euro 1.529.187,37 dall'1.10.2018 al saldo;
2. condanna a pagare a , in via solidale con Parte_2 CP_5 Parte_1
l'importo di Euro 1.466.224,63 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3. condanna in solido fra loro, a pagare le Controparte_3 spese di lite che liquida in complessivi € 19.713,00 (di cui € 18.000,00 per compenso professionale ed € 1.713,00 a titolo di contributo unificato e marca da bollo, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
I fatti da cui è sorto il contenzioso, così come ricostruiti dal Giudice di primo grado, non sono stati contestati dalle parti e possono essere sono così sintetizzati:
- aveva stipulato con la in data 22.6.2009 un contratto di CP_5 Parte_1 factoring avente ad oggetto la cessione pro solvendo di crediti;
- il contratto prevedeva che il pagamento del corrispettivo della cessione sarebbe avvenuto al momento dell'incasso da parte del debitore, salva la possibilità per il Factor di effettuarne l'anticipazione;
- il medesimo accordo disponeva all'art. 9 lett. b) che: “in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti .. il Fornitore quale garante della solvenza del debitore .. sarà tenuto a restituire al Factor a semplice richiesta quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo oltre gli interessi maturati sino alla data di restituzione e spese”;
- a garanzia degli obblighi di pagamento dei debiti di verso , i Parte_1 CP_5 soci e le società e prestavano Controparte_2 Controparte_8 Controparte_9 fideiussione solidale;
3 - in forza del predetto contratto di factoring, la cedeva a i Parte_1 CP_5 crediti, già sorti e che sarebbero sorti, in relazione al contratto di appalto n. OA15000031 da essa stipulato con Co.Si.Ge. RL;
- la cessione veniva comunicata e accettata dal debitore ceduto;
- la segnalava di aver emesso le fatture nn. 62/2015, 67/2015, 72/2015, Parte_1
73/2015, 81/2015, 1/2016, ricevendo da l'anticipazione del corrispettivo;
CP_5
- la debitrice ceduta non garantiva il saldo delle fatture, contestandone la debenza e depositava istanza di ammissione al concordato preventivo.
- aveva inviato, senza successo, un invito a saldare il debito in data 17 luglio CP_5
2018, aveva intimato il versamento della predetta somma alla ed escusso la Parte_1 garanzia, senza ottenere alcun pagamento.
- le garanti e con atto notarile del 24.7.2018, avevano Pt_1 Controparte_9 conferito il ramo d'azienda, comprensivo dei beni immobili, in una società di nuova costituzione ( i cui soci erano e la moglie, Controparte_10 Controparte_2
ed altra società ad essi riferibile), senza menzionare il debito verso Controparte_2
al chiaro fine di sottrarre i beni immobili all'azione esecutiva della società di CP_5 factoring;
- con atto del 30.10.2018 a ministero del Notaio , Persona_2 [...]
e la moglie avevano costituito la società _2 Controparte_2 Parte_2 di cui avevano conferito il ramo d'azienda “avente ad oggetto l'attività di
[...] costruzione e impiantistica”.
Instaurato il contraddittorio, si erano costituite la e la Parte_1 Parte_2
[...
concludendo per il rigetto della domanda di . CP_5
Le società convenute con difese sostanzialmente sovrapponili, seppur articolate in atti difensivi distinti, avevano imputato a una condotta negligente per essersi CP_5 limitata ad anticipare la somma concordata, senza avviare iniziative per la realizzazione del credito nei confronti del debitore deceduto, asseritamente in contrasto con gli obblighi di gestione del credito assunti contrattualmente. In tesi, non solo sarebbe venuta meno la garanzia della solvenza ai sensi dell'articolo
1267, comma 2, cod. civ., ma contestavano a di avere assunto una condotta CP_5 abusiva, per avere concesso il credito pur nella consapevolezza della situazione di insolvenza in cui versava Co.Si.Ge. RL e che la responsabilità potesse essere estesa in via solidale a non risultando il debito verso Parte_2 CP_5 menzionato nelle scritture contabili. Risulta documentato che Co.Si.Ge. RL, quale debitore ceduto, non adempiva ai pagamenti nei confronti di e che aveva instaurato un giudizio avanti al CP_5
Tribunale di Roma (RG n. 40784/2016), in cui aveva contestato la debenza delle somme oggetto delle fatture e parallelamente aveva depositato istanze di ammissione concordato preventivo.
4 Come emerge dagli atti la debitrice ceduta veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il Giudice di primo grado ha incentrato la decisione su tre questioni controverse, che così ha descritto:
1. la sussistenza o meno della garanzia della solvenza del debitore che, secondo la prospettazione della convenuta – sarebbe venuta meno ai Controparte_11 sensi dell'art. 1267, II comma c.c. a causa della condotta negligente posta in essere da
che non avrebbe instaurato iniziative giudiziali e stragiudiziali nei confronti del CP_5 debitore ceduto Parte_3
2. La condotta abusiva di che avrebbe azionato plurimi giudizi a danno dei CP_5 convenuti;
3. La responsabilità solidale di ai sensi dell'art. 2560, II Parte_2 comma c.c. in qualità di conferitaria del ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di costruzione e impiantistica, tenuta a rispondere per effetto del conferimento del ramo di azienda del debito ceduto relativo al contratto di factoring .
Le società e hanno interposto appello, affidando il Parte_1 Controparte_1 gravame ai seguenti motivi:
1. nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la cessazione della garanzia della solvenza di Co.Si.Ge. RL, per avere il Tribunale di Milano erroneamente ritenuta la non operatività dell'art. 1267 comma II cod. civ., pur in assenza di un'eccezione da parte di e, comunque, per non avere CP_5 sottoposto alle parti la questione rilevata d'ufficio, per non avere il Giudice di primo grado applicato correttamente i principi di correttezza e buona fede in relazione alla condotta assunta dall'appellata;
2. nullità della sentenza impugnata, con violazione dell'art. 112 cpc, per avere il Giudice di primo grado previsto la condanna al pagamento degli interessi non prevedendo l'art. 4 della l. n. 52/1991, che disciplina la garanzia della solvenza presente nei contratti di factoring il riconoscimento di interessi in caso di insolvenza del debitore ceduto, con conseguente nullità dell'art. 9 nella parte in cui alla lett. b) del contratto di Factoring prevede il pagamento degli interessi maturati alla data della restituzione e spese;
3. erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la responsabilità solidale di ex art. 2560 cod. civ. Parte_2
si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello. CP_5
5 Integrato il contraddittorio ex art. 331 cpc nei confronti di e Controparte_2 _2
, ne veniva dichiarata la contumacia in ragione della mancata costituzione.
[...]
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo riguarda la parte della sentenza impugnata in cui il Giudice di primo grado ha affermato:“ L'esame della documentazione contrattuale in atti evidenzia che in caso di pagamento anticipato del corrispettivo, come avvenuto nel caso in esame, circostanza pacifica e incontestata, se il debitore si rende inadempiente “il fornitore quale garante della solvenza del debitore sarà tenuto anche per i crediti non ancora scaduti a restituire al factor, a semplice richiesta, quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre agli interessi maturati sino alla data della restituzione e spese …Il factor è in ogni caso esonerato dall'osservanza del disposto del II comma dell'art. 1267 c.c.”…..In ogni caso di inadempimento del fornitore il factor avrà la facoltà di agire anche contemporaneamente nei confronti sia del fornitore sia del debitore e dei loro coobbligati e/o garanti per il recupero di quanto dovutogli e intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna ivi compresa la stipula di transazioni con il debitore con rinuncia del fornitore a sollevare eccezioni al riguardo.”( art. 9 lett. b) condizioni generali del contratto di factoring doc. 2 fascicolo attoreo) Alla luce di tali previsioni contrattuali, essendo stato prevista la garanzia della solvenza del debitore ceduto a carico del cedente (c.d. cessione dei crediti pro solvendo), il factor ha diritto di agire nei confronti del cedente in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto;
in particolare, secondo quanto contrattualmente previsto, il factor ha diritto di agire nei confronti del cedente per ottenere la restituzione delle somme ad esso anticipate, oltre interessi e spese. E questo è quanto ha fatto nel presente giudizio l'odierna attrice in una situazione nella quale il mancato pagamento alla scadenza dei crediti ceduti da parte dei debitore ceduto è pacifica ed incontestata. Le parti nel contratto hanno voluto esonerare il factor dall'obbligo legale di esercitare diligentemente il credito in quanto hanno espressamente esonerato il factor
“dall'osservanza del disposto dell'art. 1267 II comma c.c.” che impone al cessionario il diligente esercizio delle azioni a tutela del crediti nei confronti del debitore ceduto. D'altro canto, non trovando applicazione l'art. 1267, II comma c.c., si deve anche escludere che la negligenza del factor nell'agire nei confronti del debitore ceduto CP_1 comporti la perdita da parte della della garanzia della solvenza del debitore a carico del cedente.
6 Inoltre, dall'esame del contratto di factoring non emerge che il factor avesse assunto l'impegno a gestire il credito mediante azioni di recupero nei confronti del debitore ceduto in luogo del cedente, infatti l'art. 9 delle condizioni generali del contratto di factoring riconosce in capo al factor “la facoltà di agire anche contemporaneamente nei confronti del fornitore, del debitore ceduto e dei garanti”. Peraltro, dalla documentazione prodotta emerge che abbia comunicato in CP_5 data 16.1.2017 diffida ad adempiere a Co.Si.Ge. (doc. n. 22) e, a seguito di chiamata in causa nel giudizio introdotto da innanzi al Tribunale di Roma RG Parte_1
40784/2016 si sia costituita chiedendo autorizzazione a chiamare in causa Co.Si.Ge nei cui confronti svolgeva domanda di accertamento di essere l'unica titolare del credito di cui alle fatture emesse da nei confronti di CO RL con conseguente Parte_1 condanna della debitrice ceduta a pagare ad l'importo di € 5.085.568,25 oltre CP_5 agli interessi di mora ( docc. n. 21 e 23 fascicolo attoreo memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.). Tale condotta, pertanto, non può essere ritenuta in contrasto con i principi di correttezza e buona fede dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1375 c.c., ma al contrario volta a tutelare le ragioni del cessionario nei confronti del debitore ceduto. Peraltro, come esaminato poc'anzi, l'art. 9 delle condizioni generali riconosce al factor
“ la facoltà di agire anche contemporaneamente nei confronti sia del fornitore sia del debitore e dei loro coobbligati e/o garanti per il recupero di quanto dovutogli..” e nel CP_1 caso in esame legittimamente ha intrapreso a tutela dei propri diritti sia il procedimento monitorio nei confronti dei fideiussori di Sigg. Parte_1 _2
e , odierni contumaci, che la domanda di condanna al
[...] Controparte_2 pagamento svolta nei confronti del debitore ceduto a seguito di costituzione nel giudizio RG 40784/2016 pendente innanzi al Tribunale di Roma, oltre alle azioni di revocatoria ordinaria nei confronti di Controparte_13 [...]
, RG 13597/2019. Non si ravvisa un abuso del processo _2 Controparte_2 atteso che i diversi procedimenti hanno ad oggetto la tutela di differenti diritti della società di factoring, pertanto anche tale doglianza sollevata da parte convenuta deve essere ritenuta infondata.”1.
La Corte condivide quanto osservato e concluso dal Tribunale di Milano. Con ampia motivazione, muovendo da una corretta interpretazione del contratto di
, il Giudice di primo grado ha escluso: Parte_4
- che sussistesse un obbligo di di agire nei confronti del debitore ceduto ex CP_5 art. 1267 comma II cod. civ. in ragione della deroga voluta dalle parti all'art. 9 delle condizioni generali del contratto per cui è causa;
- che l'esame della documentazione prodotta evidenziasse che, in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo e a fronte dell'inadempimento del debitore, il fornitore doveva restituire al a semplice richiesta, quanto ricevuto a titolo di pagamento CP_14 anticipato oltre interessi e, in definitiva, che gli accordi raggiunti indicavano la facoltà del Factor, in deroga all'art. 1267 comma 2 cod. civ. di agire nei confronti del cedente in ipotesi di mancato pagamento da parte del debitore ceduto;
- che tale interpretazione della volontà delle parti non consentiva di ritenere accertata una condotta negligente del nell'agire nei confronti del debitore ceduto né che CP_14 quest'ultimo fosse stato chiamato a gestire il credito mediante azioni di recupero nei confronti del debitore ceduto in luogo del cedente. La Corte ritiene che i passaggi logici della motivazione della sentenza impugnata non siano superabili dal motivo in esame, ben potendo la disposizione invocata (art.1267 comma 2 cod. civ.) essere derogata per volontà dei contraenti. L'ulteriore questione introdotta sempre nell'ambito del primo motivo, relativamente alle mancate indagini sulla solvibilità del debitore, risulta dedotta genericamente.
Con riguardo al secondo motivo è solo il caso di evidenziare che i chiari accordi raggiunti dalle parti, e mai messi in discussione dalle appellanti, prevedevano l'obbligo per il cedente, che aveva ricevuto l'anticipazione delle somme, di restituirle unitamente agli interessi. Previsione nella piena disponibilità delle parti e in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità 2.
Anche il terzo motivo è infondato. Risultano pacifiche le seguenti circostanze:
- che la aveva conferito a il ramo d'azienda Parte_1 Parte_2 avente ad oggetto l'attività di costruzione ed impiantistica e che tale ramo riguardava l'attività di costruzione per cui è causa;
- che il credito azionato ha riguardato quello specifico ramo dell'azienda oggetto di operazione societaria e conferimento in data 30/6/2018, con debito nei confronti di riportato nella relazione di stima. CP_5
Le argomentazioni difensive circa la non anteriorità del debito, rispetto al conferimento, e la mancata annotazione nelle scritture contabili della beneficiaria, non hanno alcun rilievo in difetto di adeguata documentazione, di segno contrario, idonea a comprovare quanto eccepito e dedotto e che le appellanti avevano l'onere di fornire. Il debito, come già osservato, risultava dalla relazione di stima e dal bilancio 31/12/2017 della cedente , ove era annotato, fra i debiti verso altri finanziatori, una Parte_1 posta passiva che comprendeva la posizione IFITALIA. Conclusivamente, la Corte non può che confermare che ha assolto all'onere CP_5 della prova, come doveva, e che il Tribunale di Milano non è incorso in alcuna violazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova. Nell'infondatezza dei motivi di appello, ora esaminati, risultano assorbite tutte le ulteriori questioni dedotte, in via principale e in via subordinata, dalle parti. La sentenza impugnata deve trovare conferma.
All'esito del giudizio consegue la condanna delle società appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da , nella misura liquidata in CP_5 dispositivo. La liquidazione viene operata sulla base dello scaglione ex DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia, applicati i parametri medi per tutte le fasi esclusa quella istruttoria non tenutasi e, infine, valutate le questioni di diritto affrontate e la difesa assicurata. La mancata costituzione degli altri appellati, rimasti contumaci, esime la Corte da ogni ulteriore valutazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da già Parte_1 Parte_5
[... avverso la sentenza n. 3062/2022 del Tribunale di Milano che, per l'effetto, conferma;
2. condanna già in via fra loro Parte_1 Parte_5 solidale, al pagamento in favore di delle spese di Controparte_4 lite del presente giudizio, che liquida in € 24.064,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. nulla sulle spese di lite nel rapporto fra gli appellati e Controparte_2 _2
e le altre parti.
[...]
Così deciso in Milano il 10/10/2024
Il Presidente estensore Serena Baccolini
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentenza impugnata pag. 4 e ss.
7 2 Per l'obbligo di restituzione esteso alle commissioni e interessi cfr. Cass. sez. I civ. n. 16850/2017.
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente Beatrice SICCARDI Consigliere rel. Anna FERRARI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3153/2022 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CAPPUCCINI, 4 MILANO presso lo studio dell'avv. CALABRESE GIULIO
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA SAN. VITTORE N. 40 MILANO presso lo studio dell'avv. FUMAGALLI ALBERTO APPELLATA E CONTRO
Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
1 OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 3062/2022 del Tribunale di Milano pubblicata in data 7/4/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, richiamate le domande, eccezioni ed istanze tutte già formulate nel giudizio di primo grado da intendersi qui ritrascritte, anche per gli effetti cui all'art. 346 c.p.c.: riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 3062/2022 decisa il 6.4.2022, pubblicata il 7.4.2022 e non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 59170/2018 davanti al Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, Giudice Dott.ssa Anna Giorgia Carbone per tutti i motivi di cui in atti, e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, estromettere dal Parte_2 giudizio stante il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa;
in via principale, respingere e disattendere integralmente le domande tutte formulate da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 mandando le conchiudenti assolte da ogni Parte_2 avversaria pretesa, ragione o conclusione;
in via subordinata, accertare che Pt_1 non è tenuta a pagare a gli interessi
[...] Controparte_1 sull'importo in linea capitale di Euro 1.466.224,63 dal pagamento di tale importo effettuato da in favore di fino Controparte_1 Parte_1 alla data della domanda giudiziale di restituzione dello stesso (14.12.2018);in ogni caso, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] di spese e compensi di entrambi i gradi giudizio, Controparte_3 oltre spese generali, c.p.a. e IVA, come per legge. Con ogni più ampia riserva di svolgere ogni ulteriore consentita istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria. Senza accettazione del contraddittorio sulle avversarie domande”. per parte appellata : Voglia la Corte di Appello, Controparte_4 rigettare l'impugnazione proposta dalle appellanti e confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca della pronuncia di primo grado condannare a pagare a l'importo di Euro 1.625.522,16 comprensivo Parte_1 CP_5 di interessi al 30.9.18 oltre interessi al tasso pari alla media trimestrale dell'Euribor a tre mesi + 5 punti percentuali sull'importo di Euro 1.529.187,37 dall'1.10.2018 al saldo, ovvero il diverso importo ritenuto dovuto;
condannare a pagare a , in via solidale con Parte_2 CP_5 Parte_1
l'importo di Euro 1.466.224,63 oltre interessi dalla domanda al saldo;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse Parte_2 condebitrice solidale ex art. 2560 c.c. con per il pagamento del credito, e
[...] Parte_1 ferma la domanda di condanna della stessa formulata in via principale, Parte_1 dichiarare inefficace nei confronti di ex art. 2901 c.c. l'atto rep. 54166 racc. CP_6
2 24915 del Notaio riguardante il conferimento del ramo d'azienda in Persona_1
e/o l'attribuzione gratuita agli altri soci della quota Parte_2 eccedente quella a loro spettante proporzionalmente in funzione del conferimento in denaro da loro compiuto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio promosso da Controparte_4
(già e di seguito ) nei confronti di Controparte_1 CP_5 Parte_1
(già ), di e dei contumaci e Parte_1 Parte_2 AR
, soci di tale ultima società, accoglieva la domanda di parte attrice e Controparte_2 definiva il contenzioso, così statuendo:
“ In accoglimento della domanda attorea condanna (già ) a Parte_1 Parte_1 pagare a l'importo di Euro 1.625.522,16 comprensivo di interessi al 30.9.18 CP_5 oltre interessi al tasso pari alla media trimestrale dell'Euribor a tre mesi + 5 punti percentuali sull'importo di Euro 1.529.187,37 dall'1.10.2018 al saldo;
2. condanna a pagare a , in via solidale con Parte_2 CP_5 Parte_1
l'importo di Euro 1.466.224,63 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3. condanna in solido fra loro, a pagare le Controparte_3 spese di lite che liquida in complessivi € 19.713,00 (di cui € 18.000,00 per compenso professionale ed € 1.713,00 a titolo di contributo unificato e marca da bollo, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
I fatti da cui è sorto il contenzioso, così come ricostruiti dal Giudice di primo grado, non sono stati contestati dalle parti e possono essere sono così sintetizzati:
- aveva stipulato con la in data 22.6.2009 un contratto di CP_5 Parte_1 factoring avente ad oggetto la cessione pro solvendo di crediti;
- il contratto prevedeva che il pagamento del corrispettivo della cessione sarebbe avvenuto al momento dell'incasso da parte del debitore, salva la possibilità per il Factor di effettuarne l'anticipazione;
- il medesimo accordo disponeva all'art. 9 lett. b) che: “in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti .. il Fornitore quale garante della solvenza del debitore .. sarà tenuto a restituire al Factor a semplice richiesta quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo oltre gli interessi maturati sino alla data di restituzione e spese”;
- a garanzia degli obblighi di pagamento dei debiti di verso , i Parte_1 CP_5 soci e le società e prestavano Controparte_2 Controparte_8 Controparte_9 fideiussione solidale;
3 - in forza del predetto contratto di factoring, la cedeva a i Parte_1 CP_5 crediti, già sorti e che sarebbero sorti, in relazione al contratto di appalto n. OA15000031 da essa stipulato con Co.Si.Ge. RL;
- la cessione veniva comunicata e accettata dal debitore ceduto;
- la segnalava di aver emesso le fatture nn. 62/2015, 67/2015, 72/2015, Parte_1
73/2015, 81/2015, 1/2016, ricevendo da l'anticipazione del corrispettivo;
CP_5
- la debitrice ceduta non garantiva il saldo delle fatture, contestandone la debenza e depositava istanza di ammissione al concordato preventivo.
- aveva inviato, senza successo, un invito a saldare il debito in data 17 luglio CP_5
2018, aveva intimato il versamento della predetta somma alla ed escusso la Parte_1 garanzia, senza ottenere alcun pagamento.
- le garanti e con atto notarile del 24.7.2018, avevano Pt_1 Controparte_9 conferito il ramo d'azienda, comprensivo dei beni immobili, in una società di nuova costituzione ( i cui soci erano e la moglie, Controparte_10 Controparte_2
ed altra società ad essi riferibile), senza menzionare il debito verso Controparte_2
al chiaro fine di sottrarre i beni immobili all'azione esecutiva della società di CP_5 factoring;
- con atto del 30.10.2018 a ministero del Notaio , Persona_2 [...]
e la moglie avevano costituito la società _2 Controparte_2 Parte_2 di cui avevano conferito il ramo d'azienda “avente ad oggetto l'attività di
[...] costruzione e impiantistica”.
Instaurato il contraddittorio, si erano costituite la e la Parte_1 Parte_2
[...
concludendo per il rigetto della domanda di . CP_5
Le società convenute con difese sostanzialmente sovrapponili, seppur articolate in atti difensivi distinti, avevano imputato a una condotta negligente per essersi CP_5 limitata ad anticipare la somma concordata, senza avviare iniziative per la realizzazione del credito nei confronti del debitore deceduto, asseritamente in contrasto con gli obblighi di gestione del credito assunti contrattualmente. In tesi, non solo sarebbe venuta meno la garanzia della solvenza ai sensi dell'articolo
1267, comma 2, cod. civ., ma contestavano a di avere assunto una condotta CP_5 abusiva, per avere concesso il credito pur nella consapevolezza della situazione di insolvenza in cui versava Co.Si.Ge. RL e che la responsabilità potesse essere estesa in via solidale a non risultando il debito verso Parte_2 CP_5 menzionato nelle scritture contabili. Risulta documentato che Co.Si.Ge. RL, quale debitore ceduto, non adempiva ai pagamenti nei confronti di e che aveva instaurato un giudizio avanti al CP_5
Tribunale di Roma (RG n. 40784/2016), in cui aveva contestato la debenza delle somme oggetto delle fatture e parallelamente aveva depositato istanze di ammissione concordato preventivo.
4 Come emerge dagli atti la debitrice ceduta veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il Giudice di primo grado ha incentrato la decisione su tre questioni controverse, che così ha descritto:
1. la sussistenza o meno della garanzia della solvenza del debitore che, secondo la prospettazione della convenuta – sarebbe venuta meno ai Controparte_11 sensi dell'art. 1267, II comma c.c. a causa della condotta negligente posta in essere da
che non avrebbe instaurato iniziative giudiziali e stragiudiziali nei confronti del CP_5 debitore ceduto Parte_3
2. La condotta abusiva di che avrebbe azionato plurimi giudizi a danno dei CP_5 convenuti;
3. La responsabilità solidale di ai sensi dell'art. 2560, II Parte_2 comma c.c. in qualità di conferitaria del ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di costruzione e impiantistica, tenuta a rispondere per effetto del conferimento del ramo di azienda del debito ceduto relativo al contratto di factoring .
Le società e hanno interposto appello, affidando il Parte_1 Controparte_1 gravame ai seguenti motivi:
1. nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la cessazione della garanzia della solvenza di Co.Si.Ge. RL, per avere il Tribunale di Milano erroneamente ritenuta la non operatività dell'art. 1267 comma II cod. civ., pur in assenza di un'eccezione da parte di e, comunque, per non avere CP_5 sottoposto alle parti la questione rilevata d'ufficio, per non avere il Giudice di primo grado applicato correttamente i principi di correttezza e buona fede in relazione alla condotta assunta dall'appellata;
2. nullità della sentenza impugnata, con violazione dell'art. 112 cpc, per avere il Giudice di primo grado previsto la condanna al pagamento degli interessi non prevedendo l'art. 4 della l. n. 52/1991, che disciplina la garanzia della solvenza presente nei contratti di factoring il riconoscimento di interessi in caso di insolvenza del debitore ceduto, con conseguente nullità dell'art. 9 nella parte in cui alla lett. b) del contratto di Factoring prevede il pagamento degli interessi maturati alla data della restituzione e spese;
3. erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la responsabilità solidale di ex art. 2560 cod. civ. Parte_2
si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello. CP_5
5 Integrato il contraddittorio ex art. 331 cpc nei confronti di e Controparte_2 _2
, ne veniva dichiarata la contumacia in ragione della mancata costituzione.
[...]
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo riguarda la parte della sentenza impugnata in cui il Giudice di primo grado ha affermato:“ L'esame della documentazione contrattuale in atti evidenzia che in caso di pagamento anticipato del corrispettivo, come avvenuto nel caso in esame, circostanza pacifica e incontestata, se il debitore si rende inadempiente “il fornitore quale garante della solvenza del debitore sarà tenuto anche per i crediti non ancora scaduti a restituire al factor, a semplice richiesta, quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre agli interessi maturati sino alla data della restituzione e spese …Il factor è in ogni caso esonerato dall'osservanza del disposto del II comma dell'art. 1267 c.c.”…..In ogni caso di inadempimento del fornitore il factor avrà la facoltà di agire anche contemporaneamente nei confronti sia del fornitore sia del debitore e dei loro coobbligati e/o garanti per il recupero di quanto dovutogli e intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna ivi compresa la stipula di transazioni con il debitore con rinuncia del fornitore a sollevare eccezioni al riguardo.”( art. 9 lett. b) condizioni generali del contratto di factoring doc. 2 fascicolo attoreo) Alla luce di tali previsioni contrattuali, essendo stato prevista la garanzia della solvenza del debitore ceduto a carico del cedente (c.d. cessione dei crediti pro solvendo), il factor ha diritto di agire nei confronti del cedente in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto;
in particolare, secondo quanto contrattualmente previsto, il factor ha diritto di agire nei confronti del cedente per ottenere la restituzione delle somme ad esso anticipate, oltre interessi e spese. E questo è quanto ha fatto nel presente giudizio l'odierna attrice in una situazione nella quale il mancato pagamento alla scadenza dei crediti ceduti da parte dei debitore ceduto è pacifica ed incontestata. Le parti nel contratto hanno voluto esonerare il factor dall'obbligo legale di esercitare diligentemente il credito in quanto hanno espressamente esonerato il factor
“dall'osservanza del disposto dell'art. 1267 II comma c.c.” che impone al cessionario il diligente esercizio delle azioni a tutela del crediti nei confronti del debitore ceduto. D'altro canto, non trovando applicazione l'art. 1267, II comma c.c., si deve anche escludere che la negligenza del factor nell'agire nei confronti del debitore ceduto CP_1 comporti la perdita da parte della della garanzia della solvenza del debitore a carico del cedente.
6 Inoltre, dall'esame del contratto di factoring non emerge che il factor avesse assunto l'impegno a gestire il credito mediante azioni di recupero nei confronti del debitore ceduto in luogo del cedente, infatti l'art. 9 delle condizioni generali del contratto di factoring riconosce in capo al factor “la facoltà di agire anche contemporaneamente nei confronti del fornitore, del debitore ceduto e dei garanti”. Peraltro, dalla documentazione prodotta emerge che abbia comunicato in CP_5 data 16.1.2017 diffida ad adempiere a Co.Si.Ge. (doc. n. 22) e, a seguito di chiamata in causa nel giudizio introdotto da innanzi al Tribunale di Roma RG Parte_1
40784/2016 si sia costituita chiedendo autorizzazione a chiamare in causa Co.Si.Ge nei cui confronti svolgeva domanda di accertamento di essere l'unica titolare del credito di cui alle fatture emesse da nei confronti di CO RL con conseguente Parte_1 condanna della debitrice ceduta a pagare ad l'importo di € 5.085.568,25 oltre CP_5 agli interessi di mora ( docc. n. 21 e 23 fascicolo attoreo memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.). Tale condotta, pertanto, non può essere ritenuta in contrasto con i principi di correttezza e buona fede dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1375 c.c., ma al contrario volta a tutelare le ragioni del cessionario nei confronti del debitore ceduto. Peraltro, come esaminato poc'anzi, l'art. 9 delle condizioni generali riconosce al factor
“ la facoltà di agire anche contemporaneamente nei confronti sia del fornitore sia del debitore e dei loro coobbligati e/o garanti per il recupero di quanto dovutogli..” e nel CP_1 caso in esame legittimamente ha intrapreso a tutela dei propri diritti sia il procedimento monitorio nei confronti dei fideiussori di Sigg. Parte_1 _2
e , odierni contumaci, che la domanda di condanna al
[...] Controparte_2 pagamento svolta nei confronti del debitore ceduto a seguito di costituzione nel giudizio RG 40784/2016 pendente innanzi al Tribunale di Roma, oltre alle azioni di revocatoria ordinaria nei confronti di Controparte_13 [...]
, RG 13597/2019. Non si ravvisa un abuso del processo _2 Controparte_2 atteso che i diversi procedimenti hanno ad oggetto la tutela di differenti diritti della società di factoring, pertanto anche tale doglianza sollevata da parte convenuta deve essere ritenuta infondata.”1.
La Corte condivide quanto osservato e concluso dal Tribunale di Milano. Con ampia motivazione, muovendo da una corretta interpretazione del contratto di
, il Giudice di primo grado ha escluso: Parte_4
- che sussistesse un obbligo di di agire nei confronti del debitore ceduto ex CP_5 art. 1267 comma II cod. civ. in ragione della deroga voluta dalle parti all'art. 9 delle condizioni generali del contratto per cui è causa;
- che l'esame della documentazione prodotta evidenziasse che, in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo e a fronte dell'inadempimento del debitore, il fornitore doveva restituire al a semplice richiesta, quanto ricevuto a titolo di pagamento CP_14 anticipato oltre interessi e, in definitiva, che gli accordi raggiunti indicavano la facoltà del Factor, in deroga all'art. 1267 comma 2 cod. civ. di agire nei confronti del cedente in ipotesi di mancato pagamento da parte del debitore ceduto;
- che tale interpretazione della volontà delle parti non consentiva di ritenere accertata una condotta negligente del nell'agire nei confronti del debitore ceduto né che CP_14 quest'ultimo fosse stato chiamato a gestire il credito mediante azioni di recupero nei confronti del debitore ceduto in luogo del cedente. La Corte ritiene che i passaggi logici della motivazione della sentenza impugnata non siano superabili dal motivo in esame, ben potendo la disposizione invocata (art.1267 comma 2 cod. civ.) essere derogata per volontà dei contraenti. L'ulteriore questione introdotta sempre nell'ambito del primo motivo, relativamente alle mancate indagini sulla solvibilità del debitore, risulta dedotta genericamente.
Con riguardo al secondo motivo è solo il caso di evidenziare che i chiari accordi raggiunti dalle parti, e mai messi in discussione dalle appellanti, prevedevano l'obbligo per il cedente, che aveva ricevuto l'anticipazione delle somme, di restituirle unitamente agli interessi. Previsione nella piena disponibilità delle parti e in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità 2.
Anche il terzo motivo è infondato. Risultano pacifiche le seguenti circostanze:
- che la aveva conferito a il ramo d'azienda Parte_1 Parte_2 avente ad oggetto l'attività di costruzione ed impiantistica e che tale ramo riguardava l'attività di costruzione per cui è causa;
- che il credito azionato ha riguardato quello specifico ramo dell'azienda oggetto di operazione societaria e conferimento in data 30/6/2018, con debito nei confronti di riportato nella relazione di stima. CP_5
Le argomentazioni difensive circa la non anteriorità del debito, rispetto al conferimento, e la mancata annotazione nelle scritture contabili della beneficiaria, non hanno alcun rilievo in difetto di adeguata documentazione, di segno contrario, idonea a comprovare quanto eccepito e dedotto e che le appellanti avevano l'onere di fornire. Il debito, come già osservato, risultava dalla relazione di stima e dal bilancio 31/12/2017 della cedente , ove era annotato, fra i debiti verso altri finanziatori, una Parte_1 posta passiva che comprendeva la posizione IFITALIA. Conclusivamente, la Corte non può che confermare che ha assolto all'onere CP_5 della prova, come doveva, e che il Tribunale di Milano non è incorso in alcuna violazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova. Nell'infondatezza dei motivi di appello, ora esaminati, risultano assorbite tutte le ulteriori questioni dedotte, in via principale e in via subordinata, dalle parti. La sentenza impugnata deve trovare conferma.
All'esito del giudizio consegue la condanna delle società appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da , nella misura liquidata in CP_5 dispositivo. La liquidazione viene operata sulla base dello scaglione ex DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia, applicati i parametri medi per tutte le fasi esclusa quella istruttoria non tenutasi e, infine, valutate le questioni di diritto affrontate e la difesa assicurata. La mancata costituzione degli altri appellati, rimasti contumaci, esime la Corte da ogni ulteriore valutazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da già Parte_1 Parte_5
[... avverso la sentenza n. 3062/2022 del Tribunale di Milano che, per l'effetto, conferma;
2. condanna già in via fra loro Parte_1 Parte_5 solidale, al pagamento in favore di delle spese di Controparte_4 lite del presente giudizio, che liquida in € 24.064,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. nulla sulle spese di lite nel rapporto fra gli appellati e Controparte_2 _2
e le altre parti.
[...]
Così deciso in Milano il 10/10/2024
Il Presidente estensore Serena Baccolini
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentenza impugnata pag. 4 e ss.
7 2 Per l'obbligo di restituzione esteso alle commissioni e interessi cfr. Cass. sez. I civ. n. 16850/2017.
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