Sentenza breve 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 14/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00554/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
previa adozione di idonee misure cautelari,
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza presentata dal ricorrente il -OMISSIS- di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142/2015;
- dell’obbligo della P.A. di provvedere sulla richiesta di accoglienza presentata dal ricorrente con conseguente condanna dell’Amministrazione medesima a pronunciarsi sulla fondatezza della predetta istanza e a disporre l’immediato accesso del ricorrente medesimo al sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, è entrato in Italia il -OMISSIS- e ha chiesto in data -OMISSIS-, tramite la Questura di -OMISSIS-, di essere inserito nel sistema di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale disciplinato dal d.lgs. n. 142/2015, dichiarandosi in stato di indigenza.
2. La Prefettura di -OMISSIS- non ha riscontrato l’istanza, nonostante la diffida trasmessa dal difensore del ricorrente il 6 febbraio 2025 e la convocazione disposta dalla Questura per le operazioni di foto- segnalamento.
3. Con ricorso depositato in data 11 marzo 2025, il ricorrente, lamentando il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, ha chiesto al Tribunale, previa adozione di idonee misure cautelari, di dichiarare l’illegittimità della condotta omissiva dell’Amministrazione medesima e di ordinare a quest’ultima di provvedere sull’istanza, disponendo immediatamente il proprio ingresso nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
4. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
5. Con istanza di passaggio in decisione della causa, depositata il 4 aprile 2025, il difensore del ricorrente ha dichiarato che la Prefettura di -OMISSIS- ha inserito il ricorrente in un Centro di accoglienza, concludendo affinché il Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere e chiedendo, altresì, la liquidazione dei compensi professionali a seguito dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto n. 38 del 18 marzo 2025 della competente Commissione.
6. Alla camera di consiglio del 9 aprile 2025 la causa è passata in decisione, previo avviso in ordine alla possibile decisione della controversia in forma semplificata.
7. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste.
8. Nel merito, il Collegio non può che prendere atto del sopravvenuto provvedimento di ammissione del ricorrente al sistema di accoglienza ex d.lgs. n. 142/2015, come dichiarato dal difensore del ricorrente medesimo nell’istanza di passaggio in decisione della causa, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
9. Non vi è da pronunciare sulle spese di giudizio in quanto il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 38 del 18 marzo 2025 della competente Commissione e, secondo la giurisprudenza ( ex multis , Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2024, n. 5834), nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ossia con istanza rivolta al giudice del procedimento.
Invece, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata in data 4 aprile 2025 dall’avvocato Giovanni Barbariol, per l’attività svolta a favore del ricorrente a titolo di patrocinio a spese dello Stato, il Collegio osserva che - tenuto conto della semplicità e della serialità del contenzioso, dell’immediatezza della pronuncia - l’istanza può essere accolta e, per l’effetto, al difensore del ricorrente, che ha già patrocinato cause analoghe ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 116/2025), può essere liquidato l’importo richiesto, pari ad € 1.500,00, già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
Quanto all’istanza del difensore della ricorrente di distrazione delle spese e degli onorari a favore di se stesso, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., occorre solo precisare – sulla scorta dell’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità – come detta istanza non costituisca una rinuncia implicita al beneficio del patrocinio a spese dello Stato al quale sia stato ammesso l’assistito, «attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese – l’uno volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa e l’altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam – con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio» (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8561).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Liquida in favore dell’avvocato Giovanni Barbariol, in ragione dell’ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato, la somma richiesta di € 1.500,00, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.