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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1460/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, EL
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1202/2021 depositato il 25/02/2021
proposto da
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1780/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 30/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520189000217815000 REGISTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'Appellante riferisce di avere depositato nel fasciolo telematico un' istanza di rinvio al fine di verificare l'avvenuta conclusione della procedura di adesione promossa dal coobligato Sig. Nominativo_1.
SI prende atto dell'istanza depositata e non si oppone, in subordine insiste nel rigetto dell'appello.
La Corte pone in riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Resistente_1” impugnò, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, intimazione di pagamento di € 17.098,27 notificatale dalla SI
Sicilia s.p.a. in relazione a pregressa cartella di pagamento di debito fondato su avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per compravendita di terreno.
L'Agente della riscossione si costituì.
Il Giudice adìto ha accolto il ricorso.
La SI Sicilia s.p.a. ha proposto appello.
Si è costituita la Società appellata.
Con nota depositata addì 28 gennaio 2026 l'Appellata ha chiesto il rinvio della trattazione dell'appello, adducendo il fatto che bensì il coobbligato per il debito ha aderito alla definizione agevolata ex art. 1, commi
186-198, della legge n. 197/2022, ma l'incertezza che vengano da lui pagate tutte le rate (fino al 2028) induce la Società a mantenere in vita il giudizio fintantoché non si avrà certezza dell'intero assolvimento del debito.
L'appellante Agente della SI ha dichiarato in udienza di non opporsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina l'istanza di rinvio della trattazione del giudizio e la disattende.
Il Collegio preliminarmente constata – grazie ai documenti depositati addì 28 gennaio 2026 dalla Società appellata – che realmente il coobbligato Nominativo_1 ha presentato domanda di definizione agevolata contemplata dai commi 186-198 dell'Art. 1 della legge n. 197/2022 in relazione all'avviso di rettifica e liquidazione n. 2007IT001771000, ch'è quello stesso posto a base della cartella di pagamento e dell'intimazione oggetto del presente giudizio.
Il comma 197 dell'art. 1 della citata legge n. 197/2022 dispone che si estingue il giudizio avente ad oggetto un debito fiscale per il quale è intervenuta la domanda di definizione agevolata ed è stata pagata la prima delle rate in cui sia stato articolata dal Contribuente la soluzione del debito stesso. Sicché il differimento della definizione del giudizio, quale chiesto dall'appellata Società, finirebbe col violare la citata norma, qualora venisse disposto.
Pertanto, la Corte non può che riconoscere la sussistenza delle condizioni di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 1202/2021 r.g., lo dichiara estinto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022; compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Il EL Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
CINTIOLI FULVIO, EL
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1202/2021 depositato il 25/02/2021
proposto da
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1780/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 30/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520189000217815000 REGISTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'Appellante riferisce di avere depositato nel fasciolo telematico un' istanza di rinvio al fine di verificare l'avvenuta conclusione della procedura di adesione promossa dal coobligato Sig. Nominativo_1.
SI prende atto dell'istanza depositata e non si oppone, in subordine insiste nel rigetto dell'appello.
La Corte pone in riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Resistente_1” impugnò, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, intimazione di pagamento di € 17.098,27 notificatale dalla SI
Sicilia s.p.a. in relazione a pregressa cartella di pagamento di debito fondato su avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per compravendita di terreno.
L'Agente della riscossione si costituì.
Il Giudice adìto ha accolto il ricorso.
La SI Sicilia s.p.a. ha proposto appello.
Si è costituita la Società appellata.
Con nota depositata addì 28 gennaio 2026 l'Appellata ha chiesto il rinvio della trattazione dell'appello, adducendo il fatto che bensì il coobbligato per il debito ha aderito alla definizione agevolata ex art. 1, commi
186-198, della legge n. 197/2022, ma l'incertezza che vengano da lui pagate tutte le rate (fino al 2028) induce la Società a mantenere in vita il giudizio fintantoché non si avrà certezza dell'intero assolvimento del debito.
L'appellante Agente della SI ha dichiarato in udienza di non opporsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina l'istanza di rinvio della trattazione del giudizio e la disattende.
Il Collegio preliminarmente constata – grazie ai documenti depositati addì 28 gennaio 2026 dalla Società appellata – che realmente il coobbligato Nominativo_1 ha presentato domanda di definizione agevolata contemplata dai commi 186-198 dell'Art. 1 della legge n. 197/2022 in relazione all'avviso di rettifica e liquidazione n. 2007IT001771000, ch'è quello stesso posto a base della cartella di pagamento e dell'intimazione oggetto del presente giudizio.
Il comma 197 dell'art. 1 della citata legge n. 197/2022 dispone che si estingue il giudizio avente ad oggetto un debito fiscale per il quale è intervenuta la domanda di definizione agevolata ed è stata pagata la prima delle rate in cui sia stato articolata dal Contribuente la soluzione del debito stesso. Sicché il differimento della definizione del giudizio, quale chiesto dall'appellata Società, finirebbe col violare la citata norma, qualora venisse disposto.
Pertanto, la Corte non può che riconoscere la sussistenza delle condizioni di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 1202/2021 r.g., lo dichiara estinto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022; compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Il EL Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Luigi Petrucci