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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3452 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertent e
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michela Venturi, presso il cui studio in Pisa (PI), via Cavour n. 57, elettivamente domicilia;
E
(CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Daniela Trentacapilli, presso il cui studio in Pisa (PI), via Cavour n. 57, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi “la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 25.11.2024, ed Parte_1 [...] anno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio concordat ario cel ebrato in Calcinaia (PI) in data 25.02.2006 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 2, Parte 2, serie A – anno 2006.
Pagina 1 di 3 Nell'udienza del 20 marzo 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno concluso come da ricorso congiunto per la cessazione degli effett i civili del matrimonio concordatario .
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata. Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata pronunciat a dal Tribunal e di Pisa in data 18.09.2014, con sentenza n. 1240/2014 ,
e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottam ente da oltre 6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del
Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine al la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spiritual e non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che
è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio è nata la figlia in data 18.07.2006, Persona_1 hanno chiesto che il Tribunale adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“-disporre a carico dei genitori l'onere di provvedere al mantenimento diretto della figlia
nei tempi di frequentazione presso ciascun genitore tenuto conto che allo stato: Per_1
è maggiorenne, ma non indipendente economicamente, essendo impegnata nello Per_1 studio (frequenta la V Classe dell'Istituto alberghiero di Massa Carrara, ) e Persona_2 trascorre il suo tempo equamente sia con il padre che con la madre;
-disporre a carico dei genitori l'onere di contribuire in pari misura alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di (sanitarie non coperte da SSN, scolastiche – libri, tasse, Per_1 trasporti, mensa, corsi di studio di specializzazione) previo accordo e documentate;
-disporre la reciproca indipendenza economica dei coniugi, e la rinuncia reciproca a qualsivoglia pretesa economica”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civi li del matrimonio concordatari o celebrato in Calcinaia (PI) in data 25.02.2006 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 2, Parte 2, serie A – anno
2006;
Tra:
Pagina 2 di 3 CF: ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(CF: , nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
2) DISPONE che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia disciplinata alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sent enza, in copia autentica, venga trasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.04.2025 .
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori
Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3452 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertent e
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michela Venturi, presso il cui studio in Pisa (PI), via Cavour n. 57, elettivamente domicilia;
E
(CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Daniela Trentacapilli, presso il cui studio in Pisa (PI), via Cavour n. 57, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi “la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 25.11.2024, ed Parte_1 [...] anno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio concordat ario cel ebrato in Calcinaia (PI) in data 25.02.2006 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 2, Parte 2, serie A – anno 2006.
Pagina 1 di 3 Nell'udienza del 20 marzo 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno concluso come da ricorso congiunto per la cessazione degli effett i civili del matrimonio concordatario .
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata. Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata pronunciat a dal Tribunal e di Pisa in data 18.09.2014, con sentenza n. 1240/2014 ,
e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottam ente da oltre 6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del
Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine al la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spiritual e non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che
è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio è nata la figlia in data 18.07.2006, Persona_1 hanno chiesto che il Tribunale adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“-disporre a carico dei genitori l'onere di provvedere al mantenimento diretto della figlia
nei tempi di frequentazione presso ciascun genitore tenuto conto che allo stato: Per_1
è maggiorenne, ma non indipendente economicamente, essendo impegnata nello Per_1 studio (frequenta la V Classe dell'Istituto alberghiero di Massa Carrara, ) e Persona_2 trascorre il suo tempo equamente sia con il padre che con la madre;
-disporre a carico dei genitori l'onere di contribuire in pari misura alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di (sanitarie non coperte da SSN, scolastiche – libri, tasse, Per_1 trasporti, mensa, corsi di studio di specializzazione) previo accordo e documentate;
-disporre la reciproca indipendenza economica dei coniugi, e la rinuncia reciproca a qualsivoglia pretesa economica”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civi li del matrimonio concordatari o celebrato in Calcinaia (PI) in data 25.02.2006 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 2, Parte 2, serie A – anno
2006;
Tra:
Pagina 2 di 3 CF: ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(CF: , nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
2) DISPONE che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia disciplinata alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sent enza, in copia autentica, venga trasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.04.2025 .
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori
Pagina 3 di 3