Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Sezione - Volontaria riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere. ha pronunciato il seguente
DECRETO nella proc. n. 232 / 2024 R.VG. promossa da rapp. e dif. dall' Parte_1
AVVOCATURA DELLO STATO di GENOVA presso la cui sede in Genova è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE RECLAMANTE nei confronti di rapp. e dif. dall'avv.to FRANCIOLI ISABELLA presso il cui studio Controparte_1
è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE RESISTENTE
e Con l'intervento del Procuratore Generale
CONCLUSIONI delle PARTI
Parte reclamante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- in via principale: in accoglimento del primo motivo di reclamo, accertare la sussistenza della causa ostativa prevista dal comma secondo dell'art. 282 CCII, escludendo la debitrice dal beneficio dell'esdebitazione,con ogni conseguente effetto di legge;
in via subordinata: in accoglimento del secondo motivo di reclamo, riformare il decreto impugnato disponendo l'esclusione del debito portato dalla cartella n. 04820110021688956 dalle somme oggetto di esdebitazione
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Parte reclamata
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: rigettare il ricorso ex adverso formulato perché infondato in fatto ed in diritto,vinte le spese
Fatto e diritto
Con decreto del 26.09.2025 il Tribunale di Genova dichiarava l'esdebitazione di CP_1
ex art. 282 cc.ii..
[...]
Avverso il predetto decreto proponeva reclamo l' ex art. 124 cc.ii. Parte_2 deducendo l'esistenza della colpa grave nell'assunzione del debito nei confronti dell'Erario da parte della che aveva omesso la regolarizzazione dei lavori dipendenti per un ammontare CP_1 pari ad € 1450.000 ( circa la metà del sovraindebitamento totale).
Instaurato il contraddittorio era fissata udienza per la discussione al 27.03.2025,ove la causa era trattenuta in decisione.
1. Sul RECLAMO
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Si legge nella relazione del gestore della crisi:
“Le cause del sovraindebitamento sono attribuite prevalentemente ai seguenti fattori:
- La signora è stata socia e amministratrice della società 'Il regno della pizza di Fiorillo CP_1
e Argiolas SNC', costituita nel 2000 e cessata nel 2006, la cui attività prevalente risultava essere
“pizzeria da asporto, gastronomia e vendita al dettaglio di generi alimentari” (All.to 41).
L'attività sopra menzionata è stata sottoposta, nel 2005, ad accertamento da parte dell'ispettorato del lavoro per l'impiego di lavoro dipendente non risultante dai libri obbligatori;
al termine dell'accertamento di cui sopra, è stata comminata una sanzione pari a circa euro 47.500,00 notificata anche alla sig.ra quale socia illimitatamente responsabile. Il tentativo di ripianare detta posizione debitoria ha generato ulteriori debiti prevalentemente nei confronti del fisco ed altri enti amministrativi, così come risulta anche dai ruoli emessi a partire da detto periodo;
in seguito, l'aggravarsi della posizione debitoria ha costretto la ricorrente ad indebitarsi anche nei confronti dei fornitori.”
E' quindi evidente che i debiti sono stati generati dalla condotta illegittima della debitrice che ha omesso gli obblighi di denuncia e contribuzione nei confronti dei dipendenti.
Tale condotta, è sintomatica quanto meno della colpa grave nella causazione del debito nei confronti dell'Erario che costituisce una delle cause ostative al riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione.
2 In particolare, l'art. 282 CCII esclude l'operatività della esdebitazione di diritto per quei soggetti che abbiano causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019 (c.d. Direttiva Insolvency), all'art. 23, con riferimento all'imprenditore, ammette che gli stati membri possano mantenere o introdurre:
“disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l'imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova.”
Peraltro “… in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico si applica la sanzione amministrativa pecuniaria” ( Articolo 3, comma tre, decreto legge 12 del 2002) e “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (Cass. Sez. 2, 10/08/2023, n. 24386, Rv. 668804 - 02).
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. La comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è necessaria ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione anche nei confronti di Prefetture, DRL, DPL, INPS, INAIL e degli altri enti e istituti previdenziali interessati. Il mancato rispetto della procedura di comunicazione determina l'applicazione delle sanzioni previste per l'impiego di lavoratori “in nero” ovvero di lavoratori subordinati senza, appunto, preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Certamente un imprenditore che non ottempera a tale obbligo opera con “colpa grave” in assenza di prova contraria, non fornita né dedotta nel caso in esame. Ciò posto si deve dare atto sussistenza della causa ostativa prevista dal comma secondo dell'art. 282 CCII, escludendo la debitrice dal beneficio dell'esdebitazione, con ogni conseguente effetto di legge.
2. sulle spese del reclamo
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di CP_1
Esse sono liquidate secondo i valori medi del decreto 55/2014 e succ. mod. in ragione del valore dello scaglione. E precisamente: valore indeterminato basso ( inf. 26.000,00).
1.Studio controversia: € 1134,00=
2. Fase introduttiva : € 921,00=
3. Fase trattazione: € 1.843,00= 3 3. Fase decisionale: € 1.911,00=totale per compensi avvocato:€ 3.966,00=
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del reclamo revoca il decreto del Tribunale impugnato e accerta la sussistenza della causa ostativa prevista dal comma secondo dell'art. 282 CCII, escludendo la debitrice dal beneficio dell'esdebitazione;
2) dichiara e tenuta e condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte reclamante che liquida in € 3.966,00= per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in camera di consiglio in Genova alli 16/04/2025
Il Presidente est. dott.ssa Rosella Silvestri
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