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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2385 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2385 /2024 vertente tra: TRA
con l'avv. MORSELLI PAOLO;
Parte_1
- RICORRENTE E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 7/1/2025, il procuratore di parte ricorrente han concluso come in atti, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 25/07/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio per chi o lo scioglimento CP_1 del loro matrimonio, contratto a GONZAGA il 22/08/2013. Il resistente, convenuto con notifica del verbale di udienza presidenziale perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito.
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l.898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al presidente del tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione. Devono essere, quindi, disposte le formalità di legge.
2. Provvedimenti accessori I provvedimenti accessori richiesti dalla ricorrente possono essere concessi. L'irreperibilità del resistente, presumibilmente all'estero, costituisce un grave fattore di ostacolo all'esercizio condiviso della genitorialità. L' inoltre, non comparendo non ha fornito alcuna prova di aver CP_1 ottemperato all'obbligo di concorrere al mantenimento della prole, il che impone di presumere che lo stesso si sia reso inadempiente. L'incremento dell'importo di mantenimento si giustifica, invece, con l'incremento di età della prole rispetto all'epoca della separazione, nonché con l'assoluta assenza del padre.
3. Spese Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Pakistan il 22/08/2013 (Comune di
[...] CP_1
, at rie C, anno 2018);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GONZAGA per quanto di competenza;
-affida la prole in via esclusiva alla ricorrente, che assumerà anche le decisioni di maggiore importanza sull'educazione e la salute;
-dispone che eventuali incontri tra il padre e la minore avvengano liberamente, previo accordo con la madre;
-pone a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia con il versamento mensile della somma di € 300 rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo locale;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 7/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente Lorenzo Meoli Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2385 /2024 vertente tra: TRA
con l'avv. MORSELLI PAOLO;
Parte_1
- RICORRENTE E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 7/1/2025, il procuratore di parte ricorrente han concluso come in atti, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 25/07/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio per chi o lo scioglimento CP_1 del loro matrimonio, contratto a GONZAGA il 22/08/2013. Il resistente, convenuto con notifica del verbale di udienza presidenziale perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito.
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l.898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al presidente del tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione. Devono essere, quindi, disposte le formalità di legge.
2. Provvedimenti accessori I provvedimenti accessori richiesti dalla ricorrente possono essere concessi. L'irreperibilità del resistente, presumibilmente all'estero, costituisce un grave fattore di ostacolo all'esercizio condiviso della genitorialità. L' inoltre, non comparendo non ha fornito alcuna prova di aver CP_1 ottemperato all'obbligo di concorrere al mantenimento della prole, il che impone di presumere che lo stesso si sia reso inadempiente. L'incremento dell'importo di mantenimento si giustifica, invece, con l'incremento di età della prole rispetto all'epoca della separazione, nonché con l'assoluta assenza del padre.
3. Spese Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Pakistan il 22/08/2013 (Comune di
[...] CP_1
, at rie C, anno 2018);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GONZAGA per quanto di competenza;
-affida la prole in via esclusiva alla ricorrente, che assumerà anche le decisioni di maggiore importanza sull'educazione e la salute;
-dispone che eventuali incontri tra il padre e la minore avvengano liberamente, previo accordo con la madre;
-pone a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia con il versamento mensile della somma di € 300 rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo locale;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 7/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente Lorenzo Meoli Francesco Parisoli