Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2024, proposto da:
MU OR IC, rappresentato e difeso dall'avvocata Daniela Agnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Brescia, Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza – I Sezione) n. reg. 1319 catg. 11.E/P.A.S./2023/tt del 16.11.2023, notificato al ricorrente in pari data, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal sig. IC in data 01.08.2022, finalizzata a ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), ai fini della prestazione di servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di scommessa per conto della EY Malta Limited, all'interno dei locali siti in Brescia (BS), Via della Volta 6F;
- del medesimo decreto del Questore della Provincia di Brescia nella parte in cui ha ordinato l'immediata cessazione dell'attività di trasmissione dati svolta dal ricorrente nei locali siti in Brescia (BS), Via della Volta 6F;
- del precedente provvedimento del Questore della Provincia di Brescia, Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza – I Sezione prot. n. 0054360 – Reg. 1455/Catg. 11. E/P.A.S. del 27.09.2023, con il quale si indicava quale motivo ostativo al rilascio della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. richiesta dal sig. IC, la mancanza di concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prevista per l'attività di raccolta scommesse, all'interno dei locali;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la dichiarazione del 19 gennaio 2026, depositata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa RA RC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2024 e depositato in data 24 gennaio 2026 il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Brescia, notificato in data 16 novembre 2023 con il quale è stata respinta l'istanza presentata dallo stesso al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) relativa alla prestazione di servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di scommessa per conto della EY Malta Limited, all'interno dei locali siti in Brescia (BS), Via della Volta 6F.
2. Sempre con il ricorso sono stati impugnati il decreto del Questore di Brescia con il quale è stata ordinata l’immediata cessazione dell’attività di trasmissione dati svolta dal ricorrente nonché il preavviso di rigetto nel quale venivano indicati i motivi ostativi al fine del rilascio dell’autorizzazione richiesta la mancata concessione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli prevista per l’attività di raccolta scommesse.
3. Le censure formulate nel ricorso possono così sintetizzarsi:
a) l’amministrazione avrebbe violato il diritto di difesa del ricorrente non avendo accolto la richiesta di audizione formulata dallo stesso nelle proprie osservazioni al preavviso di diniego, senza motivare sulle ragioni della mancata audizione;
b) il provvedimento di diniego con il quale il Questore aveva escluso di poter disapplicare l’art. 88 TULPS era stato adottato sulla base di disposizioni che, seppur vigenti, contrasterebbero con i principi di matrice eurounitaria di cui agli artt. 49 e 56 TFUE.
Erano intervenute sentenze della Corte di Giustizia UE che avevano sancito la legittimità del modus operandi di EY Ltd ed alle vincolanti pronunce della Corte si era uniformata la giurisprudenza nazionale.
La giurisprudenza italiana avrebbe ritenuto che la mancanza di concessione italiana in capo a EY Ltd non dipenderebbe da una sua scelta o colpa, ma da specifiche discriminazioni poste in essere in suo danno da pregresse misure legislative, regolamentari e amministrative interne.
Alla luce della giurisprudenza europea e nazionale il mancato ottenimento della concessione in materia di scommesse da parte di EY Ltd sarebbe la conseguenza del contrasto tra il diritto interno e gli artt. 49 e 56 TFUE.
Il procedimento amministrativo diretto al rilascio della licenza ex art. 88 TULPS nella parte in cui subordina il conseguimento di tale titolo autorizzatorio al previo rilascio della concessione ministeriale in capo al bookmaker sarebbe affetto dai medesimi vizi propri della relativa normativa nazionale, risultando così affetto da illegittimità eurounitaria derivata.
L’ art. 88 TULPS dovrebbe, pertanto essere disapplicato proprio nella parte in cui subordina il rilascio della licenza di P.S. al preventivo ottenimento della concessione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli da parte della società preponente;
c) il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 644 L. 190 del 2014.
3. Il Ministero dell’Interno, costituitosi inizialmente con atto di costituzione meramente formale, in vista dell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, ha depositato memoria e un documento (il preavviso di diniego doc. 1 Ministero).
Nella memoria viene chiesto il rigetto del ricorso.
4. Nella memoria che il ricorrente, a propria volta, ha depositato in vista dell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 viene, tra l’altro, richiamata l’ordinanza n. 695 del 2025 con cui il C.G.A.R.S. ha sospeso il giudizio con rinvio degli atti alla Corte di Giustizia UE.
In tale ordinanza di rinvio viene chiesto alla Corte di pronunciarsi al fine di conoscere se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE ostino “ ad una normativa nazionale come quella di cui all’art. 88 TULPS che, al fine di soddisfare esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica riconducibili alle deroghe previste dagli artt. 51 e 52 TFUE…………e comunque per soddisfare motivi imperativi di interesse generale………. subordina lo svolgimento dell’attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi a centri di trasmissione (CTD) dati in possesso di una licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore, condizionando il rilascio e l’efficacia di tale licenza all’esistenza di una concessione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate delle Dogane e dei Monopoli in favore del bookmaker avente sede in altro Stato europeo per il quale il centro trasmissione dati (CTD) svolge la propria attività in regime di affiliazione sulla base di un contratto di ricevitoria ”.
Sempre nella memoria, in considerazione dell’intervenuto rinvio alla Corte UE da parte del C.G.A.R.S. viene chiesto di sospendere il giudizio in attesa della risoluzione della questione pregiudiziale sollevata o di annullare il provvedimento impugnato o, in subordine, disporre la sospensione della causa, sollevando o integrando davanti alla Corte di Giustizia EU ai sensi dell’art. 267 TFUE la questione interpretativa secondo quanto indicato in altro punto della memoria.
5. Successivamente, il ricorrente, in vista dell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, in data 19 gennaio 2026 ha depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
In particolare, il ricorrente dichiara di aver cessato l’attività imprenditoriale e lavorativa di cui al ricorso e di essersi trasferito all’estero.
Tale dichiarazione è stata notificata al Ministero resistente sempre in data 19 gennaio 2026.
6. A questo proposito, occorre ricordare che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 84 comma 3 c.p.a., l’atto di rinuncia, se depositato fuori udienza, deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, onde consentire a quelle che hanno interesse alla prosecuzione del giudizio di opporvisi.
7. Nel caso di specie la notifica dell’atto di rinuncia è certamente intervenuta senza rispettare il termine sopra indicato, non potendo pertanto addivenirsi ad una pronuncia di estinzione del ricorso.
8. L’atto di rinuncia, peraltro, è certamente atto da cui può desumersi, ai sensi del comma 4 dell’art. 84 c.p.a. la sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente alla decisione del ricorso nel merito.
Le spese del presente grado di giudizio
9. Con riguardo, invece, alle spese del presente grado di giudizio va considerata sia la definizione in rito che la particolarità e la complessità delle questioni oggetto della presente controversia.
Sempre a tali fini, va considerato lo stesso rinvio pregiudiziale posto in essere, nell’ambito di una controversia analoga, da parte del C.G.A.R.S., in disparte ogni considerazione sulla configurabilità o meno delle eccezioni individuate dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza c.d. Cilfit del 6 ottobre 1982, causa 283/81, e, più recentemente, nella sentenza c.d. Consorzio Italian Management/Catania Multiservizi 6 ottobre 2021, causa561/19.
10. Pertanto, per le ragioni sopra illustrate, può essere disposta l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DR, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
RA RC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RC | MA DR |
IL SEGRETARIO