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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI IC, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- MANCATO RIMBORS IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il Rag. Difensore_1 chiede l'estinzione del procedimento per rinuncia del ricorrente. Resistente/Appellato: La difensore_2 per ADE prende atto della richiesta di controparte e non si oppone alla rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Enna, avverso il silenzio – rifiuto che l'Ufficio ha serbato nei confronti delle istanze presentate nel 2023 e nel 2024 al fine di ottenere il rimborso di maggiori imposte indebitamente trattenute dal datore di lavoro per complessivi euro 3.156,50. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate per esporre con diffusa ed articolata argomentazione l'infondatezza del ricorso, in particolare per evidenziare che a fronte della ricostruzione delle annualità di servizio sulla base dei dati disponibili, il ricorrente stesso non sarebbe stato in grado di fornire alcun elemento di prova a sostegno del preteso rimborso, per cui il ricorso sarebbe da respingere con condanna del soccombente al pagamento delle spese.
Successivamente, parte ricorrente ha depositato la sentenza d'appello n. 7223/2025 del 24 ottobre 2025, nonché le certificazioni n. 1792756972-000001 e n.17193557021-00001 presentate dall'Associazione_1 in data 24/11/2025 ed il prospetto rilasciato dallo stesso ente datoriale, che riporta tutti gli acconti erogati per il
TFR e le imposte trattenute. Nel corso dell'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
da parte sua, il Rappresentante dell'Ufficio ne ha preso atto, accettando la rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto esposto in narrativa, considerato il sopravvenuto venire meno dell'interesse al giudizio e alla definizione dello stesso mediante pronuncia nel merito, stante la rinuncia al ricorso da parte dell'attore, accettata da parte resistente, il Collegio non può che darvi corso come da dispositivo anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Nulla per le spese Così deciso in Enna il 16 gennaio 2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI IC, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- MANCATO RIMBORS IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il Rag. Difensore_1 chiede l'estinzione del procedimento per rinuncia del ricorrente. Resistente/Appellato: La difensore_2 per ADE prende atto della richiesta di controparte e non si oppone alla rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Enna, avverso il silenzio – rifiuto che l'Ufficio ha serbato nei confronti delle istanze presentate nel 2023 e nel 2024 al fine di ottenere il rimborso di maggiori imposte indebitamente trattenute dal datore di lavoro per complessivi euro 3.156,50. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate per esporre con diffusa ed articolata argomentazione l'infondatezza del ricorso, in particolare per evidenziare che a fronte della ricostruzione delle annualità di servizio sulla base dei dati disponibili, il ricorrente stesso non sarebbe stato in grado di fornire alcun elemento di prova a sostegno del preteso rimborso, per cui il ricorso sarebbe da respingere con condanna del soccombente al pagamento delle spese.
Successivamente, parte ricorrente ha depositato la sentenza d'appello n. 7223/2025 del 24 ottobre 2025, nonché le certificazioni n. 1792756972-000001 e n.17193557021-00001 presentate dall'Associazione_1 in data 24/11/2025 ed il prospetto rilasciato dallo stesso ente datoriale, che riporta tutti gli acconti erogati per il
TFR e le imposte trattenute. Nel corso dell'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
da parte sua, il Rappresentante dell'Ufficio ne ha preso atto, accettando la rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto esposto in narrativa, considerato il sopravvenuto venire meno dell'interesse al giudizio e alla definizione dello stesso mediante pronuncia nel merito, stante la rinuncia al ricorso da parte dell'attore, accettata da parte resistente, il Collegio non può che darvi corso come da dispositivo anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Nulla per le spese Così deciso in Enna il 16 gennaio 2026