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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 438/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Elena POMERO (c.f. , che lo C.F._2
rappresenta e difende per procura in atti;
e
), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio legale l'Avv. Fiammetta ROSSO (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._4
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE oggetto: Separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in Isasca (CN) il 12/07/2003, optando per il regime di separazione dei beni (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 2003);
- che dal matrimonio sono nati i figli , a Pinerolo (TO) 19/07/2006, e Persona_1 Per_2
a Savigliano (CN) 24/01/2011;
[...] - che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.
12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 24/02/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso Per_2
l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto, nonché condivisibili condizioni di mantenimento per il figlio , Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
Cuneo (CN) e , nata il 24/08/1972 a Barge (CN); Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 24/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 438/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Elena POMERO (c.f. , che lo C.F._2
rappresenta e difende per procura in atti;
e
), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio legale l'Avv. Fiammetta ROSSO (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._4
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE oggetto: Separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in Isasca (CN) il 12/07/2003, optando per il regime di separazione dei beni (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 2003);
- che dal matrimonio sono nati i figli , a Pinerolo (TO) 19/07/2006, e Persona_1 Per_2
a Savigliano (CN) 24/01/2011;
[...] - che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.
12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 24/02/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso Per_2
l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto, nonché condivisibili condizioni di mantenimento per il figlio , Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
Cuneo (CN) e , nata il 24/08/1972 a Barge (CN); Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 24/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi