Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 839 del 2018 - Pag. 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 839 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 11.09.47, rappresentata e difesa dall'avv. MARTINO ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante – E
, P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LAGHI ROBERTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellata –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata.
Con atto di citazione depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Castrovillari in data 24.03.2016 ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
allegando che: Controparte_1
- L'attore è proprietario di un terreno agricolo sito in località Fillirose nel Comune di Saracena, su cui vengono dallo stesso realizzate produzioni agricole;
- In data 27.12.2012 la fauna selvatica e, precisamente, i cinghiali hanno distrutto una parte della recinzione realizzata dall'odierno istante con pali di legno e rete metallica a difesa di un appezzamento del suo terreno agricolo nonché il raccolto di mais e fagioli coltivati presenti sullo stesso appezzamento, provocando danni quantificati complessivamente in € 1.190,00, per come accertato e documentato con la relazione di perizia tecnica del 20.02.2015 a firma del dott. ; Persona_1
- Il terreno dell'odierno istante ricade nell'area di competenza della
[...]
Controparte_1
- Ad oggi detta azienda non ha ancora provveduto a risarcire l'odierno istante dei danni dallo stesso subiti;
- Ogni richiesta inoltrata, da ultimo con raccomandata a/r del 4.12.2014 da parte del procuratore dell'attore, non ha sortito alcun effetto;
- La neppure ha Controparte_1 aderito all'invito alla stipulazione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. D.L. n. 132/2014.
Ciò posto, ha concluso chiedendo al Giudice di Pace di Parte_1
Castrovillari di:
a. Condannare la Controparte_1 al pagamento in favore di , della complessiva Parte_1 somma di € 1.190,00 a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subiti per le motivazioni in premessa dedotte o di quell'altra maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia dall'espletanda istruttoria oltre gli interessi come per legge dalla loro maturazione fino all'effettivo soddisfo. b. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 4.04.2016, si è costituita in giudizio l Controparte_1 allegando che:
- L'atto introduttivo è nullo per difetto degli elementi costitutivi essenziali e per assoluta genericità;
- In subordine si eccepisce l'inammissibilità per carenza di condizioni, dei presupposti e dei requisiti di legge e, comunque la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, nonché la propria carenza di legittimazione passiva e, più subordinatamente, l'infondatezza della domanda avversa, il cui contenuto si impugna e contesta in ogni sua parte e in ogni assunto in fatto e in diritto unitamente a tutta la documentazione ex adverso prodotta;
- L'attore ha posto in essere un'azione risarcitoria totalmente speculare e coincidente con altre due tentando, al di là della legittimazione passiva dei convenuti che si contesta, di ottenere la triplicazione del risarcimento del medesimo asserito pregiudizio;
- Nel giudizio iscritto al n. 99/2015 R.G. definito con sentenza del dott. Orenga, l'attore asseriva che in data 23.12.2013 la fauna selvatica avrebbe divelto parte della sua recinzione e danneggiato le coltivazioni di mais e di fagioli. A corredo dell'istanza risarcitoria ha depositato la relazione del dott. che precisava di aver Persona_1 effettuato il sopralluogo nel luglio 2014 e che lo stato dei luoghi si presentava diverso rispetto a quanto raffigurato nelle fotografie, sulle quali il perito aveva costruito la sua relazione, perizia peraltro su danni di oltre 7 mesi prima;
- Con atto di citazione datato 28.12.2015 e notificato in data 4.01.2016, l'attore, con atto di citazione di contenuto identico con il quale si chiedeva per le medesime ragioni di cui alla presente controversia il risarcimento di € 1.670,60 – asseriva che in data 8.01.2013, la fauna selvatica avesse divelto parte della sua recinzione e danneggiato le coltivazioni di mais e fagioli ed i tubi per l'irrigazione. Ha convenuto in questo caso l
[...]
A corredo dell'istanza risarcitoria, ha Controparte_2 depositato perizia del dott. , datata 20.02.2015 (ossia oltre due anni dopo Persona_1 il danno e relativamente ad un evento precedente rispetto a quello in cui ha già periziato i danni);
- Con il presente atto di citazione datato anch'esso 28.12.2015 e notificato in data 4.01.2016 l'attore ha chiesto per le medesime ragioni il risarcimento di € 1.190,00, asserendo che in data 27.12.2012 la fauna selvatica avesse divelto parte della sua recinzione e danneggiato le coltivazioni di mais e di fagioli. Ha convenuto in giudizio l'odierna convenuta. A corredo dell'istanza ha depositato perizia del dott.
[...]
datata 20.02.2015 (ossia oltre 2 anni dopo il danno e relativamente ad un evento Per_1 precedente rispetto a quello in cui ha già periziato i danni);
- Dalla scansione temporale degli atti giudiziari e peritali emergono delle perplessità. Ci si chiede come abbia fatto il CTP a periziare a ritroso dei danni, atteso che gli stessi dovrebbero essere evidentemente ricompresi nelle perizie più recenti, riferite ai sinistri più recenti;
- In particolare, il tecnico fa una prima perizia nel luglio 2014 per danni asseritamente accaduti il 23.12.2013 ed ammette in sede testimoniale di aver periziato le fotografie R.G. n. 839 del 2018 - Pag. 3 di 13
presentate dall'istante, avendo fatto un sopralluogo solo 7 mesi dopo in cui ha riscontrato un diverso stato dei luoghi.
- Lo stesso fa, poi, una seconda perizia nel 20.2.15 per danni asseritamente accaduti l'8.01.2013, cioè precedentemente all'evento per cui è stato avviato il primo giudizio di cui sopra, ormai concluso con sentenza.
- È dunque impossibile, stante anche l'identità e coincidenza dei danni denunziati dal
, che il dott. abbia potuto identificarli e distinguerli da quelli successivi Pt_1 Per_1 del 23.12.2013, atteso peraltro che la perizia è stata redatta oltre2 anni dopo.
- Il dott. fa una terza perizia sempre nel 20.2.15 per danni asseritamente accaduti Per_1 il 27.12.2012, cioè ancora precedentemente rispetto agli eventi per cui è stato avviato il primo e il secondo giudizio. È quindi impossibile che abbia potuto identificarli e distinguerli da quelli successivi del 23.12.2013 e dell'8.01.2013, atteso che peraltro la perizia è stata redatta oltre due anni dopo.
- Peraltro, le ultime due perizie del dott. , quella di cui al presente giudizio e Per_1 quella di cui al giudizio pendente contro l' recano la medesima data del CP_2
20.02.2015, con la conseguenza che è impossibile, stante l'identità dei danni denunziati, che con esse il perito abbia potuto accertare due diversi eventi pregiudizievoli accaduti oltre due anni prima.
- Alla luce di ciò, dal punto di vista giuridico è certo che la richiesta a ritroso di danni antecedenti debba essere assorbita in quella più recente – da ritenersi onnicomprensiva anche alla luce dell'identità di petitum; è altrettanto evidente che da un lato siamo innanzi ad accertamenti pseudo-peritali inattendibili e, dall'altro, che trattasi di una mera manovra speculativa condotta dall'istante, priva di ogni fondatezza e di ogni credibilità.
- Alla luce di ciò l'atto di citazione di cui al presente giudizio è indeterminato e generico, non contenendo la specificazione analitica dei fatti di causa.
- La dinamica dell'accaduto si presenta assolutamente indeterminata, stante anche l'identità di petitum e causa petendi con le altre domande, non a caso infatti controparte ha omesso una descrizione dettagliata degli eventi, limitandosi a un'esposizione di massima che tralascia ogni particolare, anche per ciò che concerne l'identificazione precisa del danno e la sua distinzione da quelli successivi denunziati con azioni giudiziarie precedenti innanzi al medesimo Ufficio Giudiziario.
- Tanto considerato la deducente espressamente impugna e contesta la descrizione dei fatti e degli accadimenti forniti da controparte che avrebbero determinato i pretesi danni in capo all'attore.
- Peraltro, non si comprende in alcun modo quale potrebbe essere la responsabilità della deducente convenuta, né è stata fornita alcuna prova di supporto di quanto ex adverso assunto.
- Con riferimento all'an debeatur, se ne rileva l'insussistenza essendo stati i danni assorbiti nel preteso sinistro successivo e convogliati nell'unitaria pretesa risarcitoria (che pure si contesta fermamente in ordine alla sua fondatezza).
- Si contesta il quantum debeatur e la richiesta risarcitoria avanzata, priva di qualsivoglia riscontro probatorio, oltre che sproporzionata rispetto alla reale entità del pregiudizio. Tanto premesso, ha Controparte_1 chiesto al Giudice di Pace di Castrovillari l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Dichiarare la nullità ovvero l'inammissibilità della domanda e, comunque, la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, ovvero la carenza di legittimazione passiva della deducente convenuta. b. In subordine rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto.
c. Con vittoria di spese e competenze di lite. Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di sei testimoni, con la sentenza n. 1227/17, pubblicata in data 17.10.2017 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 310/2016 R.G. il Giudice R.G. n. 839 del 2018 - Pag. 4 di 13
di Pace di ha così stabilito: “definitivamente pronunciando, rigetta la domanda CP_2 proposta da e lo condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
” che vengono liquidate in euro 671,00 per Controparte_1 compenso e euro 97,59 per spese, oltre accessori di legge”.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 20.03.2018 l'appellante proposto appello avverso la prefata Parte_1 sentenza, per i seguenti motivi:
- La sentenza è ingiusta ed erronea per violazione di legge per errata valutazione dell'attività istruttoria espletata sulla domanda formulata;
- Si impugna la parte della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che, pur essendo stato provato il danneggiamento lamentato dall'attore, odierno appellante, non vi sarebbero prove sufficienti per affermare che sia stato causato dai cinghiali, in quanto dall'istruttoria non sarebbe emersa la presenza dei cinghiali;
Tes_
- Il giudice ha rilevato che il teste dott. ha dichiarato di non aver visto cinghiali o impronte sui terreni del;
che il teste Dott. non ha constatato direttamente e Pt_1 Per_1 nell'immediatezza la presenza dei cinghiali e il descritto danneggiamento avendo redatto la relazione del 20.02.2015, in base a quanto riferito dall'attore e alle foto dallo stesso fornite, non essendosi recato sui luoghi di causa in data 27.12.2012 ed intervenendo sui luoghi di causa dopo un anno e mezzo per cui la sua relazione non sarebbe sufficiente a provare il danno lamentato dall'attore;
- Si impugna altresì la parte della sentenza in cui il giudice ha rigettato la domanda in quanto l'attore non avrebbe assolto l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nonché quella relativa al pagamento delle spese di lite, liquidando tra l'altro la somma di € 97,59 per spese.
- L'impugnazione verte sulla ricostruzione dei fatti operata dal giudice in primo grado e sulla mancanza degli elementi fondanti su cui questa ricostruzione si fonda e, conseguentemente, sulla mancanza assoluta di valutazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze istruttorie e di tutta la produzione documentale fornita dall'attore, attuale appellante, da cui risulta in modo chiaro che i danni per cui è causa sono stati prodotti dai cinghiali e che il terreno di ove si sono verificati i suddetti danni rientra nell'area di competenze Pt_1 della Controparte_1
- Dall'esatta valutazione delle risultanze istruttorie, la domanda sarebbe risultata fondata sia in fatto che in diritto e provata, con conseguente condanna per la convenuta al pagamento delle spese di lite;
- Il giudice è incorso in un macroscopico errore nel rigettare la domanda attorea e nel condannare l'attore al pagamento delle spese di lite;
- La ricostruzione dei fatti operata dal Giudice e gli elementi fattuali su cui si fonda sono inesatti e si discostano dalla realtà dei fatti di causa per come emersi dall'istruttoria espletata.
- Invero, il teste ha confermato le circostanze di fatto dalla n° 1 alla n° 4 Testimone_2 quest'ultima concernente proprio i danni causati dai cinghiali in data 27.12.2012 ad un parte della recinzione realizzata dal con pali di legno e rete Parte_1 metallica a difesa del suo appezzamento di terreno nonché al raccolto di mais e fagioli per come alle foto di parte attrice che vengono mostrate. Conferma altresì che c'erano le tracce dei cinghiali, visibili, del resto, anche nelle foto allegate alla perizia di parte attrice che sono state mostrate al teste e da lui riconosciute;
- la presenza dei cinghiali la si ricava anche dal modo, tipico di questi animali, in cui si sono introdotti nell'appezzamento di terreno del , avendo scavato al di sotto della Pt_1 recinzione posta a tutela delle produzioni agricole per come è ben visibile dalle foto allegate alla relazione del Dott. ; Per_1 R.G. n. 839 del 2018 - Pag. 5 di 13
- La presenza dei cinghiali viene acclarata anche dall'azienda appellata, atteso che nel suo profilo facebook vengono pubblicate le foto dei cinghiali uccisi dai cacciatori che praticano questo tipo di caccia nella sua area;
- I cinghiali, come tutta la fauna selvatica, sono animali che temono gli uomini per cui è pressoché impossibile immortalarli fotografandoli nel preciso momento in cui invadono i terreni dei privati distruggendo le colture ivi presenti e le opere realizzate a tutela delle stesse;
- Il teste attendibile in quanto indifferente rispetto alle parti, ha dichiarato “io Tes_2 sono intervenuto sui luoghi di causa poiché il 27. 12. 12 mi ha chiamato il mio amico
e ho constatato i danni al recinto e alle colture, come da foto che Parte_1 mi vengono mostrate” e di aver visto i danneggiamenti nel 2012;
- Ciò viene confermato anche dal teste , intervenuto proprio il giorno in cui Testimone_3 si sono verificati i danni che ha confermato la circostanza n. 4 concernente i danni causati dai cinghiali, riconoscendo le foto allegate, i danni e le orme lasciate dai cinghiali;
- Anche il teste ha confermato le circostanze da n. 1 a n. 8 e, quindi, anche la Persona_1
n.
4. Il teste ha inoltre confermato la relazione di perizia tecnica del 20/02/015 a sua firma, acquisita agli atti, che, contrariamente a quanto ritiene il Giudice di primo grado, è da ritenersi una valida prova della sussistenza dei danni subiti dall'attore, attuale appellante;
- L'an dei danni occorsi è stato confermato anche dagli altri testi di parte attrice Tes_2
e , i quali hanno entrambi confermato la circostanza n° 4 essendo
[...] Testimone_3 entrambi intervenuti, per come sopra precisato, proprio il giorno in cui si sono verificati i danni per cui è causa e, precisamente, il 27.12.2012;
- Al contrario la testimonianza di è generica, lacunosa e contraddittoria, Testimone_4 dato che, sebbene riferisca che secondo lui la zona non sarebbe vocata al cinghiale, ciò è smentito dalla stessa azienda appellata che fa della caccia al cinghiale la sua principale attrazione per i cacciatori, per come è ben visibile consultando il suo profilo facebook nel quale vengono pubblicate le foto di cinghiali uccisi nella sua area dai cacciatori;
- Anche il resto della sua deposizione è contraddittorio e lacunoso, pregiudicandone l'attendibilità per come già contestato nelle note difensive autorizzate del 18.09.2017 del primo grado di giudizio.
- Ha errato il Giudice di primo grado laddove ha osservato che nella relazione del perito il terreno per cui è causa è distinto al catasto al foglio di mappa n° 47 p.lle n° 50 - 53 mentre nella scrittura privata acquisita agli atti il terreno non sarebbe rintracciato al catasto.
- Tale circostanza è peraltro priva di rilevanza giuridica dato che è stato pienamente provato sia a mezzo testi che documentalmente con la scrittura privata del 27.07.2001 che il terreno ove si è verificato il danno di proprietà dell'odierno appellante, per cui la domanda è fondata anche sotto l'aspetto della legittimazione attiva.
- L'appellante ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico avendo pienamente provato i fatti dallo stesso dedotti a fondamento della sua domanda.
- È stato pienamente provato sia l'an che il quantum della domanda, nonché che i danni sono stati causati dai cinghiali e la legittimazione attiva ad agire e quella passiva dell'azienda convenuta, per cui la domanda deve essere accolta.
- Erra altresì il giudice di pace di primo grado laddove condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, atteso che la domanda attorea, dall'istruttoria espletata è risultata pienamente fondata e provata, liquidando, tra l'altro, in favore dell'azienda convenuta la somma di € 97,59 per spese di cui non è dato sapere la tipologia e che in ogni caso si ritengono non giustificate né giustificabili vista anche la posizione processuale della stessa convenuta;
- La statuizione più giusta e conseguenziale avrebbe dovuto comportare l'accoglimento della domanda avanzata dall'odierno appellante con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite;
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- Detta ricostruzione determina la violazione di legge da parte del giudice di primo grado per l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- Ove il giudice avesse esaminato con la giusta attenzione le risultanze istruttorie, la domanda avrebbe dovuto essere accolta;
- Il giudice avrebbe pertanto dovuto riconoscere la responsabilità dell'azienda appellata per i danni occorsi con condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti e al pagamento delle spese di giudizio.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1
a. In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1227/17 emessa dal Giudice di Pace di in data 10.10.2017, depositata in Cancelleria in data CP_2
17.10.2017 e mai notificata al procuratore costituito, accogliere la domanda avanzata da in quanto in toto fondata sia in fatto che in Parte_1 diritto e provata con qualsiasi statuizione e, conseguentemente, condannare l'
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, odierno appellante, della complessiva somma di € 1.190,00 a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subiti e Parte_1 causati dalla fauna selvatica e, precisamente, dai cinghiali o di quell'altra maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia oltre gli interessi come per legge dalla loro maturazione fino all'effettivo soddisfo e disattendere tutte le domande, istanze ed eccezioni sollevate dall'odierna appellata dinanzi al Giudice di primo grado rigettandole per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. b. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 4.04.2018 si è costituita in giudizio la parte appellata Controparte_1 deducendo che:
- Ripercorsi i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, si eccepisce preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto, per carenza delle condizioni, dei presupposti e dei requisiti di legge ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c., in quanto dalla lettura dell'atto d'appello emerge con chiarezza che l'appellante non abbia minimamente rispettato le innovazioni imposte dagli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.
- In particolare, in via preliminare l'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c. in quanto solo formalmente la parte mostra di volersi adeguare alla vigente normativa in ordine all'impostazione dell'atto d'appello, ma nella sostanza la viola integralmente.
- Non sono indicate le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto né tantomeno e per conseguenza può essere enucleata la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata ex art. 342, n. 2 c.p.c.
- L'appellante, dopo aver inserito nell'atto una rubrica dal titolo “modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” si spende caoticamente per l'intero libello introduttivo, omettendo finanche l'indicazione dei motivi, a ripercorrere l'istruttoria di prime cure, asserendo che avrebbe dovuto essere intesa diversamente da come interpretata dal Giudice di Pace, ma non dice per quale ordini di ragioni.
- Difetta pertanto l'analitica indicazione delle modifiche richieste, delle ragioni di supporto, nonché della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ne deriva pertanto l'inammissibilità dell'appello, da doversi dichiarare a seguito dell'udienza filtro, di cui si chiede la fissazione. R.G. n. 839 del 2018 - Pag. 7 di 13
- Ancora in via preliminare si eccepisce l'inammissibilità del proposto appello ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis, 1 co. c.p.c., secondo cui l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
- L'appello avverso consiste nella pedissequa riproposizione delle argomentazioni del primo grado e non sono enucleabili i capi della decisione che si vogliono impugnare, né tanto meno articolati i motivi d'appello. L'appellante non formula motivi d'appello. In subordine, l'appellante sembra nella sostanza esaurire il proprio gravame in un'interpretazione dell'istruttoria opposta a quella effettuata dal Giudice di primo grado. L'appellante imposta la propria valutazione esclusivamente in punto di fatto, tuttavia, non ripropone le richieste istruttorie formulate in primo grado, precludendosi ogni facoltà istruttoria.
- L'appellante risulterebbe in ogni caso soccombente anche in questa sede di gravame per mancato assolvimento dell'onere probatorio e, pertanto, l'appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis c.p.c. e deve essere dichiarato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c.
- Si dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio rispetto a ogni argomentazione di merito sollevata e proposta con riguardo a ciò dall'appellante.
- Ancora in via preliminare l'appello è inammissibile in quanto non provvede ad alcuna censura specifica alla sentenza di primo grado limitandosi alla mera riproposizione senza rilievo critico, di prospettazioni già formulate nel giudizio di prime cure, né sono state richiamate le parti del provvedimento impugnato o l'esplicita rilevanza delle argomentazioni svolte in funzione della riforma invocata.
- Non è dato riscontrare alcun motivo d'appello specificatamente finalizzato alla censura di un capo della decisione impugnata.
- In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse esaminare il merito del giudizio, occorre rilevare la radicale infondatezza dell'atto avversario, il gravame è destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto e chiaramente smentito dalle acquisizioni ottenute in primo grado.
- La pronuncia resa è dunque corretta e merita di essere confermata.
- In questa sede si reiterano le eccezioni inerenti all'inammissibilità dell'azione per carenza delle condizioni, dei presupposti e dei requisiti di legge e, comunque, alla carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, nonché alla propria carenza di legittimazione passiva.
- La parte appellante pone in essere un'azione risarcitoria totalmente speculare e coincidente con altre due, tentando di ottenere una triplicazione del risarcimento del medesimo asserito pregiudizio.
- Nel giudizio iscritto al n. 99/2015 R.G. definito con sentenza, oggetto d'appello iscritto al n. 1678/2016 R.G. dinanzi a questo Tribunale, l'attore ha domandato il risarcimento della somma di € 1.130,00 per danni cagionati da cinghiali in data 23.12.2013 asserendo che avrebbe divelto parte della sua recinzione e danneggiato le coltivazioni di mais e fagioli.
- A corredo della sua istanza ha depositato la relazione del dott. , che precisava Persona_1 di aver effettuato il sopralluogo nel luglio 2014, ma lo stato dei luoghi si presentava diverso rispetto a quanto raffigurato nelle fotografie;
peraltro la perizia è stata effettuata oltre 7 mesi prima.
- Con atto di citazione datato 28.12.2015 e notificato in data 4.01.2016, iscritto al n. 309/2016
R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari, l'attore, con atto di citazione di contenuto identico con il quale si chiedeva per le medesime ragioni di cui alla presente controversia il risarcimento di € 1.670,60 – asseriva che in data 8.01.2013, la fauna selvatica avesse divelto parte della sua recinzione e danneggiato le coltivazioni di mais e fagioli ed i tubi per l'irrigazione. Ha convenuto in questo caso l' CS1 di Controparte_2 R.G. n. 839 del 2018 - Pag. 8 di 13
Castrovillari. A corredo dell'istanza risarcitoria, ha depositato perizia del dott.
[...]
, datata 20.02.2015 (ossia due oltre due anni dopo il danno e relativamente ad un Per_1 evento precedente rispetto a quello in cui ha già periziato i danni).
- Con l'atto di citazione che ha originato il giudizio di primo grado n. 310/2016 R.G. conclusosi con la sentenza oggi impugnata, l'attore ha chiesto per le medesime ragioni il risarcimento di € 1.190,00, asserendo che in data 27.12.2012 la fauna selvatica avesse divelto parte della sua recinzione e danneggiato le coltivazioni di mais e di fagioli. Ha convenuto in giudizio l'odierna appellata. A corredo dell'istanza ha depositato perizia del dott. datata 20.02.2015 (ossia oltre 2 anni dopo il danno e relativamente ad Persona_1 un evento precedente rispetto a quello in cui ha già periziato i danni).
- Dalla scansione temporale degli atti giudiziari e peritali emergono delle perplessità che si risolvono nell'infondatezza della proposta azione.
- In particolare, il tecnico fa una prima perizia nel luglio 2014 per danni asseritamente accaduti il 23.12.2013 ed ammette in sede testimoniale di aver periziato le fotografie presentate dall'istante, avendo fatto un sopralluogo solo 7 mesi dopo in occasione del quale ha riscontrato un diverso stato dei luoghi.
- Lo stesso fa poi una seconda perizia per danni asseritamente accaduti l'8.01.2013, cioè precedentemente all'evento per cui è stato avviato il primo giudizio di cui sopra, ormai concluso con sentenza ed è impossibile che
- È dunque impossibile, stante anche l'identità e coincidenza dei danni denunziati dal
, che il dott. abbia potuto identificarli e distinguerli da quelli successivi del Pt_1 Per_1 23.12.2013, stante l'identità e coincidenza dei danni denunciati, atteso peraltro che la perizia è stata redatta oltre 2 anni dopo.
- Il dott. fa una terza perizia sempre nel 2015 per danni asseritamente accaduti il Per_1
27.12.2012, cioè ancora precedentemente rispetto agli eventi per cui è stato avviato il primo e il secondo giudizio. È quindi impossibile che abbia potuto identificarli e distinguerli da quelli successivi del 23.12.2013 e dell'8.01.2013, atteso che peraltro la perizia è stata redatta oltre due anni dopo.
- Peraltro, le ultime due perizie del dott. , quella di cui al presente giudizio e quella di Per_1 cui al giudizio contro l' recano la medesima data del 20.02.2015, con la conseguenza CP_2 che è impossibile, stante l'identità dei danni denunziati, che con esse il perito abbia potuto accertare due diversi eventi pregiudizievoli accaduti oltre due anni prima.
- Alla luce di ciò da un lato la richiesta a ritroso dei danni antecedente deve essere assorbita in quella più recente e dall'altro lato siamo innanzi ad accertamenti pseudo-peritali inattendibili.
- Tanto precisato, l'appello è improcedibile/inammissibile per non avere l'appellante rispettato la procedura stabilita dall'art. 7, 2 co. Regolamento delle aziende faunistico- venatorie della Regione Calabria, che prevede, in caso di disaccordo sulla quantificazione del danno, l'intervento della Guardia Forestale in funzione di arbitro. Il vizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non si contesta in via incidentale, stante la sentenza di rigetto della domanda emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari, sicché non sussisterebbe interesse alla promozione della censura. Quest'ultima deve intendersi quale eccezione e/o argomentazione difensiva al proposto giudizio d'appello, nonché alla stessa domanda di primo grado.
- Ciò considerato, si evidenzia come la norma invocata, stabilisce testualmente che l'accertamento dei danni causati alle produzioni agricole, all'interno delle aziende faunistico-venatorie “viene effettuato dal personale incaricato dal concessionario, d'intesa con il proprietario e/o conduttore del fondo;
in caso di disaccordo nell'accertamento della quantità dei danni, interviene la stazione locale della Guardia Forestale che svolge le funzioni di arbitro”. R.G. n. 839 del 2018 - Pag. 9 di 13
- L'appellante avrebbe dovuto notiziare di quanto asseritamente accaduto il personale incaricato dalla ai fini della quantificazione del presunto danno e, in caso Controparte_1 di disaccordo, avrebbe dovuto invocare l'intervento della Guardia Forestale con funzioni di arbitro, non già adire immediatamente la giurisdizione. Pertanto, la domanda è improcedibile.
- Del pari sussiste carenza di legittimazione attiva dell'appellante, non avendo provato la sua qualità di proprietario ovvero di possessore del terreno sul quale sarebbe occorso il sinistro. Il diritto di proprietà deve essere provato mediante atto pubblico o sulla scorta di intervenuto acquisto per usucapione. In questo caso non si è dimostrato minimamente il proprio titolo, né tantomeno il suo possesso.
- L'azienda appellata è altresì carente di legittimazione passiva, in quanto può ritenersi responsabile solo dei danni cagionati dalla selvaggina allevata dalla stessa e non anche di quella selvatica presente sul territorio dell'azienda, rispetto alla quale ricorre la responsabilità del soggetto proprietario deputato alla gestione. Sulle aziende faunistico- venatorie rientrano esclusivamente i compiti connessi allo svolgimento di attività di natura venatoria e cinofila e non già di gestione della fauna selvatica e di protezione delle proprietà ricadenti nel comprensorio.
- La legittimazione passiva per i giudizi risarcitori inerenti a danni arrecati a fauna selvatica è dell'Amministrazione Provinciale, in quanto Ente a cui sono affidati i poteri di amministrazione del territorio e della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a volgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tale attività derivino.
- Nel merito, l'appello e la domanda avanzata in primo grado sono infondati e la sentenza resa in primo grado è corretta.
- La dinamica dell'accaduto per come prospettata dall'appellante è generica;
la parte non ha descritto i fatti e le ragioni della censura averso la sentenza, limitandosi ad un'esposizione di massima priva di particolari, anche per ciò che concerne l'identificazione precisa del danno e la sua distinzione da quelli successivi denunziati con azioni giudiziarie precedenti.
- Non si comprende infatti in alcun modo quale sia la responsabilità dell'appellata nella causazione dei danni né è stata fornita prova a supporto di quanto assunto, come rilevato nella sentenza gravata.
- Insussistente è l'an debeatur, essendo i danni assorbiti nel preteso sinistro successivo e convogliati nell'unitaria pretesa risarcitoria.
- Tanto si evince dalle deposizioni dei testi escussi e segnatamente dalle dichiarazioni di e . Testimone_5 Tes_6 Testimone_4
- Inoltre, il teste dott. , consulente tecnico di parte dell'attore, ha confermato di Persona_1 aver redatto di aver redatto il proprio elaborato peritale sulla base di mere riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, non essendo stato testimone dei pretesi accadimenti dedotti da controparte.
- Dalle dichiarazioni dei testi emergono elementi fattuali inconfutabili che comprovano la corretta valutazione resa dal Giudice di Pace di Castrovillari in merito all'inadempimento dell'onere della prova da parte dell'appellante e precisamente:
o Al momento del sopralluogo il terreno agricolo si presentava incolto e comunque privo di frutti.
o L'accesso al fondo era sempre possibile per assenza di una recinzione completa, integra e adeguata.
o Al momento del sopralluogo non c'erano tracce del transito dei cinghiali sui luoghi di causa.
o La zona interessata non è luogo di normale transito o di caccia al cinghiale.
- Tali circostanze rendono evidente l'assenza di qualsivoglia forma di responsabilità in capo all'azienda per i fatti asseritamente verificatisi. R.G. n. 839 del 2018 - Pag. 10 di 13
- Non c'è prova del danno, né è sicuro che i pretesi danni si riferiscano ai cinghiali.
- L'azienda faunistico-venatoria, ad ogni modo, ha competenze relative all'attività di caccia che si svolge nei comprensori di appartenenza e quindi di controllo delle stesse e della selvaggina mentre sono in essere le battute. Non può ritenersi che incombano sulla predetta azienda obblighi di controllo permanente della fauna selvatica e delle proprietà private rientranti nella zona di competenza. Si dovrebbe viceversa assumere l'esistenza di una responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. per i danni cagionati da animali. L'azienda tuttavia non è proprietaria degli animali, né è deputata alla gestione.
- Per contro la responsabilità dell'azienda potrebbe assumersi solo per dolo o colpa ex art. 2043 c.c., ma tale norma non potrebbe trovare riscontro nel caso che ci occupa.
- L'appellata, infatti, non avrebbe potuto assumere alcuna misura preventiva circa le incursioni notturne di cinghiali non avvenute sicuramente nel corso di battute di caccia. Ciò sia perché non rientra nelle sue finalità istituzionali e non è dotata di personale dipendente, sia in quanto non può assumersi un dovere di controllo continuativo non solo della fauna selvatica ma anche delle proprietà di privati ivi insistenti.
- Per contro l'appellante, conscio della massiccia presenza di cinghiali nella zona in cui ricadrebbe il suo asserito terreno, avrebbe dovuto adottare misure idonee ad impedire le incursioni di fauna selvatica nel suo fondo e, quindi, idonee a proteggere il raccolto di mais, con una recinzione più solida o con sua elettrificazione.
- Sovviene in questo caso la norma di cui all'art. 1227, 2 co. c.c.. Ciò posto, ha chiesto Controparte_1
a questo Tribunale di:
a. Prendere atto della dichiarazione di non accettazione del contraddittorio. b. In via preliminare, dichiarare con ordinanza, previa fissazione dell'udienza ex art. 348 ter c.p.c. l'inammissibilità dell'avverso appello. c. In subordine dichiarare in sentenza l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e per l'effetto il passaggio in giudicato della impugnata sentenza n. 1227/2017 del Giudice di Pace di CP_2 d. Più subordinatamente rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza appellata. e. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n. 310/2016 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari ed in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte tempestivamente depositate dalle parti – le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
3. Ammissibilità dell'appello proposto. L'appello proposto da rispetta le indicazioni contenute Parte_1 nell'art. 342 c.p.c., perché sono motivati e recano l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris R.G. n. 839 del 2018 - Pag. 11 di 13
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
4. L'appello e il giudicato interno.
4.1. Si premette, poi, che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sent.
S.U. n. 7940 del 2019).
Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
4.2. Sotto altro profilo, il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016).
5. Integrazione motivazione.
Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 4889 del 2016).
6. Ragione più liquida.
In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre
2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ). L'applicazione del principio in esame nel caso di specie consente di ritenere assorbita ogni eccezione riproposta dalla parte appellata ex art. 346 c.p.c.
6. Nel merito. R.G. n. 839 del 2018 - Pag. 12 di 13
L'appellante si duole della erronea valutazione delle risultanze istruttorie operate dal giudice di prime cure. L'appello, sotto tale profilo, è infondato e non può essere accolto. 6.1. Invero, pur ammettendo la sussistenza della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio in capo alla parte appellata nonché – nella ipotesi più favorevole al – la Pt_1 sussunzione del fatto nell'art. 2052 c.c., anche in tal caso sarà a carico del preteso danneggiato allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico. Siffatto onere potrà ritenersi soddisfatto allorché sia stata dimostrata la dinamica del sinistro, nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 (v. sul punto Cass. Civ. n. 13848 del 2020, con chiaro intento nomofilattico).
6.2. Infatti, a sostegno della propria domanda in primo grado, l'attore ha prodotto una consulenza tecnica di parte, la quale costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Peraltro, nel caso di specie, la relazione è stata effettuata sulla base di quanto riferito dall'attore e delle produzioni fotografiche sottoposte al consulente di parte dall'attore stesso. Infatti, lo stesso c.t.p. dichiara di non aver svolto il sopralluogo nell'immediatezza dell'evento, ma di essersi recato sui luoghi di causa un anno e mezzo dopo (v. deposizione del alla udienza del 5.10.16). Tes_7
Le fotografie depositate non recano alcuna data, per cui è impossibile ricondurle univocamente all'evento lesivo dedotto del dicembre del 2012 (vieppiù in presenza di ulteriori eventi lesivi di cui l'attore ha invocato tutela anche giurisdizionale, di poco successivi sotto il profilo temporale), né mostrano segni o tracce univocamente riconducibili al cinghiale. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infatti, dalle fotografie prodotte non emerge alcuna orma univocamente riferibile al cinghiale.
Allo stesso modo, alcun serio apporto probatorio forniscono le deposizioni testimoniali rese.
Invero, , consulente di parte attrice, dichiara “sono intervenuto circa dopo un Testimone_8 anno e mezzo, sui luoghi di causa, dopo il presunto danno. Non ho visto pertanto i cinghiali effettuare il danno” per poi aggiungere che “in merito alla circostanza n. 4 io rispondo in base a quanto mi ha riferito parte attrice e alle foto che mi ha fornito allegate alla relazione. Io nel 2012 non sono andato sui luoghi di causa”.
, teste di parte attrice in primo grado, è inattendibile. Infatti, sotto il profilo Testimone_2 soggettivo, è amico del;
sotto il profilo oggettivo, poi, ferma la circostanza riferita di non Pt_1 aver visto i cinghiali, cade in evidente contraddizione, laddove dapprima afferma “so che nel terreno per cui è causa veniva praticata la caccia” per poi aggiungere “preciso che nel terreno per cui è causa, cioè quello di non veniva praticata la caccia ma solo nella zona circostante” Pt_1 ed, infine, dichiarare che “come ho già detto il terreno rientra nelle zone di caccia, era recintato ma non so se sul terreno si faceva la caccia”. Si tratta di contraddizioni evidenti che minano l'attendibilità del teste. Allo stesso modo, , fratello dell'attore, precisa che “io sono intervenuto il Testimone_3 giorno e non ho visto i cinghiali danneggiare recinto e coltivazioni”. 6.3. Ne consegue che – anche nella prospettiva interpretativa più favorevole all'appellante – non vi è prova che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico. Ne consegue che, tecnicamente, non è stata raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta dell'animale selvatico e l'evento dannoso lamentato, tale da inferire che il danneggiamento lamentato sia stato causato dai cinghiali, secondo la dinamica descritta dall'attore in primo grado. 6.4. Ne consegue che l'appello – sotto tale profilo - deve essere rigettato, con conferma della sentenza del giudice di prime cure.
7. Il regime delle spese.
7.1. Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e R.G. n. 839 del 2018 - Pag. 13 di 13
ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso
Cass. civ. n. 18837 del 2010).
Nel caso di specie, nel corpo della motivazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, l'odierno appellante formula uno specifico motivo di impugnazione relativo al capo sulle spese, laddove il giudice di prime cure ha liquidato le spese di lite, determinando la misura degli esborsi vivi in euro 97,59. Tale motivo di appello è fondato e deve essere accolto, dal momento che le spese documentate (v. fascicolo I grado parte odierna appellata) ammontano ad euro 5,95 in luogo dei
97,59 disposti in sentenza.
7.2. Di contro, alcun motivo di gravame è stato formulato in relazione alla determinazione dei compensi, con l'effetto che, sotto tale profilo, la sentenza deve essere integralmente confermata. 7.3. L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite, con esclusivo riferimento al presente grado di giudizio, tenuto conto che, in sede di appello, la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto con esclusivo riferimento al capo sulle spese e, in RIFORMA della SENTENZA appellata n. 1227 del 2017 del Giudice di Pace di depositata in Cancelleria in data 17.10.17, CONDANNA l'appellante CP_2
al pagamento in favore dell'appellato delle spese di giudizio – relative Parte_1 al primo grado - che si liquidano in € 5,95 per esborsi vivi in luogo dei € 97,59 disposti dal giudice di prime cure, confermando la restante parte della statuizione relativa alla determinazione dei compensi in € 671,00, oltre accessori di legge;
B. RIGETTA gli altri motivi di appello e, per l'effetto, CONFERMA, quanto agli altri capi, la sentenza del giudice di prime cure, per le ragioni esposte in parte motiva;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
D. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia