Articolo 96 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 95Articolo 110 bis
Versione
1 gennaio 2004
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Versione
19 settembre 2018
Art. 96. (( (Trattamento di dati relativi a studenti). )) (( 1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonche' le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le universita' statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalita' e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalita'.
2. Resta ferma la disposizione di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 , sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati. ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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