Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1347/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. CIANO LUIGI e Controparte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in VIA GIOBERTI 77 71100 FOGGIA presso avv. CIANO LUIGI;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. MATTEO Controparte_2 C.F._2
NICOLA e con elezione di domicilio in VIA DON G. GENTILI 7 FANO, presso e nello studio dell'avv. MATTEO NICOLA;
CONVENUTO opposto e per essa quale procuratore la rapp. to e difeso dagli CP_3 Controparte_4
avv. Renato e Tommaso Brualdi
Convenuto opposto
Controparte_5
convenuto contumace
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI pagina 1 di 10
accertarsi che il signor e la società (e per essa la procuratrice Controparte_2 Controparte_3
hanno fatto luogo al pignoramento dell'immobile di proprietà della Controparte_4
signora descritto in narrativa in assenza di un titolo esecutivo e dato ulteriore impulso Parte_1
alla stessa (procedure nn.150/2021 e 32/2022);
- condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei gravi danni provocati a quantificarsi in prosieguo in uno a rivalutazione ed interessi;
- condannarsi infine gli stessi al pagamento delle spese competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario (ed il signor anche ai danni per Controparte_2
responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c.)
Parte convenuta : CP_3
dichiarare inammissibili, in quanto irrituali e tardive, le note difensive e la produzione documentale effettuata da parte attrice in data 26.03.2024 e in data 27.03.2024 (in relazione alle quali nulla è stato dedotto in udienza), tenuto anche conto che l'anzidetto documento prodotto in data
27.03.2024 non risulta nemmeno versato agli atti dell'esecuzione forzata;
respingere altresì l'istanza di produzione documentale formulata da parte attrice all'udienza del
27.03.2024 in quanto relativa a documento (comparsa dell'avv. Matteo depositata nell'esecuzione forzata) mai versato agli atti della presente causa e pertanto non esaminabile;
pagina 2 di 10 ove ritenuta tempestiva e/o ammissibile, dichiarare comunque priva di efficacia probatoria la produzione documentale effettuata da parte attrice in data 27.03.2024 (notifica all'avv. Matteo del ricorso in opposizione e decreto di fissazione udienza dinanzi a Giudice dell'esecuzione), in quanto trattasi di mere stampe/scansioni di messaggi pec (anziché dei file .msg o .eml) inidonee a comprovare la notifica;
sempre ove ritenuta tempestiva e/o ammissibile dichiarare la predetta notifica a mezzo pec
(depositata nella presente causa il 27.03.2024 in semplice formato pdf) inesistente, nulla e comunque inefficace in quanto effettuata da difensore privo di procura giacché quella in atti è stata rilasciata da un soggetto (Eurotrans soc coop Arl) diverso rispetto all'opponente; anche in ragione di quanto sopra, nonché in considerazione del fatto che l'opponente, non comprovando la notifica entro il termine perentorio assegnato, non ha reso possibile celebrare la fase sommaria dinanzi al Giudice dell'Esecuzione (Cass. Civ. 25170/2018), dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dall'esecutata con ricorso depositato in sede di esecuzione immobiliare in data 25.05.2022 e ridepositato in data 28.05.2022,
con particolare riferimento a ogni eccezione concernente la validità della procedura esecutiva n.
150/2021 RGE Tribunale di Pesaro per difetto di titolo esecutivo in favore del creditore procedente
; Controparte_2
nel merito, in via principale,
-accertare che i contratti di mutuo fondiario stipulati con atto a rogito Dott. Persona_1
Notaio in Fano, rep. 72171 / racc. 14014, del 19.06.2007, munito di formula esecutiva apposta il
5.07.2007 e con atto a rogito Dott. Notaio in Fano, rep. 29958 / racc. 7344, del Persona_2
20.11.2009, munito di formula esecutiva apposta il 9.12.2009, dedotti con l'atto di precetto di CP_3
notificato a il 22.11.2021, costituiscono valido titolo esecutivo per la somma
[...] Parte_1
precettata;
-dichiarare la correttezza dell'importo precettato e per l'effetto respingere l'opposizione avversaria;
-in ogni caso, respingere, in quanto inammissibile e/o infondata, l'opposizione avversaria, con vittoria di spese.
- in via subordinata, salvo gravame,
-nel denegato caso di accoglimento delle contestazioni avversarie relative all'entità del credito, dichiarare il precetto valido per la diversa maggiore o minor somma che risulterà di giustizia;
pagina 3 di 10 -nel denegato caso in cui si ritenesse che i mutui azionati da non costituiscano titolo CP_3 esecutivo, dichiarare comunque ammissibile e legittima l'azione esperita da da CP_3
qualificarsi come intervento nella procedura esecutiva n. 150/2021 RGE promossa da _2
;
[...]
-in ogni caso, accertata l'insussistenza di un danno ingiusto derivante dall'espropriazione dell'immobile, ovvero per effetto di compensazione tra eventuali e denegati crediti restitutori o risarcitori dell'opponente col maggior credito di azionato in sede esecutiva, ovvero per CP_3
qualsivoglia altra ragione di giustizia, respingere la domanda risarcitoria avversaria.
Parte opposta : Controparte_2
In via preliminare: confermare l'inammissibilità dell'opposizione promossa dall'esecutata con ricorso depositato in data 25.05.22 e ridepositato in data 28.05.22 già dichiarata dal G.E. dell'esecuzione e, per l'effetto dichiarare l'inammissibilità anche in questa sede, con riferimento alle eccezioni circa la validità della procedura esecutiva n.150/21 RGE Tribunale di Pesaro;
Nel merito;
rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per gli effetti condannare la sig.ra alla refusione delle spese di lite oltra alla condanna ai sensi dell'art.96, Parte_1
1°co. c.p.c. a titolo di responsabilità processuale aggravata, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
Motivi della decisione
Con citazione la attrice deduceva che con atto di pignoramento IC Matteo aveva intimato il pagamento di euro 7007,17 alla in forza di assegni bancari;
con altro atto la Controparte_1
società procedeva a pignoramento per la somma di 230.370,82 oltre interessi, in forza di due CP_3
contratti di mutuo intercorsi con la ex Banca delle Marche;
con successivo atto spiegava intervento la per un credito di 60.123,36 euro. Avverso tali esecuzioni la debitrice CP_5 Controparte_6
proponeva opposizione.
Il G.E. riuniva le opposizioni e respingeva le istanze di sospensione e di qui la presente causa di merito. Deduceva l'attrice che gli assegni a fondamento della prima esecuzione erano postdatati e quindi non valevano come titoli esecutivi.
pagina 4 di 10 Quanto ai mutui, essi erano mutui condizionati e quindi erano nulli, in violazione dell'art. 117 co. 6
TUB; non era poi individuato il piano di ammortamento né erano determinati gli interessi. Infine i tassi avevano una portata usuraria. Concludeva come in epigrafe.
Si costituivano e la contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_3 dell'opposizione.
La causa veniva trattenuta in decisione il 22.1.25.
L'opposizione è risultata infondata e va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Quanto alla opposizione afferente la posizione di , si osserva che essa è inammissibile Controparte_2
come già osservato dal G.E. il 2.11.22; l'opposizione depositata il 25.5.22 e riproposta il 28.5.22 era inammissibile;
il ricorso ex art. 615 cpc infatti non è stato notificato alle parti opposte nel termine assegnato con decreto del 6.6.22 del G.E. in ragione di un disguido tecnico (sic).
(Cass. Ordinanza n. 41747 del 28/12/2021 ) In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la legge non prevede l'obbligo della cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il giudice dell'esecuzione ha fissato davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, sicché, ove venga lasciato scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, il ricorrente incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza poter invocare la rimessione in termini;
invero, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 197 del 1998), la periodica verifica dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge la comunicazione alle parti, non costituisce un "onere eccedente la normale diligenza", atteso che essa può essere agevolmente effettuata mediante consultazione informatica con accesso "da remoto" ai registri di cancelleria.
Non veniva avanzata istanza di rimessione in termini e quindi ex Cass. 11291/2020 l'opponente incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione; ergo anche il giudizio riassunto dinanzi a questo Giudice del merito va ritenuto inammissibile, altrimenti implicando una rimessione in termini indebita.
Con riferimento poi alla produzione documentale effettuata da parte attrice in data 27.03.2024, consistente nell'asserita notifica a mezzo PEC nei confronti dell'avv. Matteo del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione udienza dinanzi a Giudice dell'esecuzione (al fine di comprovarne l'ammissibilità), va detto che essa è comunque priva di ogni efficacia probatoria in quanto trattasi di pagina 5 di 10 documento analogico inidoneo a comprovare l'effettiva notifica a mezzo PEC, dovendo questa essere dimostrata attraverso la produzione delle vere e proprie ricevute di accettazione da parte del sistema e di avvenuta consegna in formato “.msg o .eml” ovvero attraverso i cd. nativi digitali.
Va peraltro considerato che in tale documentazione risulta una procura rilasciata dalla in CP_1
qualità di amministratore unico della Eurotrans e non come in proprio e quindi procura CP_1 nulla con conseguente nullità dell'opposizione.
Con riferimento alla presunta inidoneità dei due contratti di mutuo, del 2007 e del 2009, cd. condizionati, a fungere da titoli esecutivi in quanto privi della caratteristica della realità, essa va smentita. Invero il mutuatario ha dichiarato di ricevere dalla banca ..a titolo di mutuo la somma di
200.000 euro mediante accredito di pari importo. .effettuato in suo favore dalla banca così rilasciandone ampia quietanza (art. 1 contratto del 2007) e poi di volere costituire la somma come sopra accreditatale in deposito cauzionale infruttifero (art. 2 contratto) a garanzia dell'adempimento di una serie di obblighi.
Analoga dichiarazione era resa nel contratto del 2009 in relazione alla somma di 20.000,00 euro.
Le somme quindi date a prestito uscivano in concreto dal patrimonio della banca per finire in capo al mutuatario che poi le ha depositate in un conto infruttifero in attesa dello svincolo a determinate condizioni. Secondo logica se non vi fosse stata la consegna del denaro il debitore non avrebbe potuto costituire un deposito vincolato. La cd. traditio quindi si è per certo avuta e quindi la piena idoneità del titolo.
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della "traditio", nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo. Nel predetto paradigma contrattuale rientra pertanto anche il caso in cui la somma mutuata sia depositata su di un libretto fruttifero di risparmio al portatore, contestualmente costituito in pegno a favore del mutuante a garanzia di una fidejussione da quest'ultimo prestata a beneficio del mutuatario per l'erogazione di un finanziamento in valuta estera da parte di banca estera, poiché detta somma, pur non essendo mai entrata nella disponibilità materiale del mutuatario, è comunque uscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del mutuatario pagina 6 di 10 (Sentenza n. 6686 del 15/07/1994) . “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari (Cass. civ., 22/03/2022, n.9229).
Gli adempimenti poi richiesti al mutuatario per svincolare le somme costituite in deposito cauzionale non costituiscono condizione sospensiva della efficacia e anzi nel contratto vi è una clausola risolutiva azionabile dalla banca (art. 2 contratto). In altre parole l'obbligazione di restituzione delle somme secondo il piano di ammortamento sorgeva subito (contratto di mutuo di giugno 2007 e la data di inizio prestito è il 30.6.07 per 361 rate, come da allegato C del contratto di mutuo in atti nel fascicolo dell'esecuzione; l'articolo 4 in particolare degli atti notarili prevede che l'ammortamento avrebbe avuto inizio, per il primo mutuo già dal giorno 30 giugno 2007 con scadenza della prima rata il giorno 31
luglio 2007 e obbligo di pagare gli interessi di preammortamento dalla data di stipula al 30 giugno 2007;
per il secondo mutuo già dal giorno 30 novembre con scadenza della prima rata il 31 dicembre 2009 e obbligo di pagare gli interessi di preammortamento dalla data della stipula sino al 30 novembre 2009 ;
lettera della opponente dell'8.1.2010 da cui emerge che le rate in parte sono state pagate)
Questa situazione di fatto è quindi difforme da quella esaminata dalla recente -e peraltro isolata-
Cassazione 12007/2024 ove invece non sussisteva una attuale obbligazione di restituzione di somme di denaro perchè il deposito teneva ferma la somma mutuata sino alla costituzione di idonea garanzia ipotecaria sull'immobile (condizione sospensiva).
Nel caso in esame invece il titolo esecutivo costituito dal mutuo sussiste, in quanto il contratto determina sin dalla sua stipula la maturazione degli interessi sulla somma mutuata e l'esigibilità delle rate;
è irrilevante stabilire poi se le condizioni si sono avverate entro i 30 giorni indicati in contratto perchè l'opponente non ha dedotto che la banca abbia azionato la clausola risolutiva:.. .
pagina 7 di 10
pagina 8 di 10 .. (art.2 contratto mutuo).
Il deposito cauzionale non ha qui in alcun modo l'effetto di rendere le rate del mutuo inesigibili o di determinare una sospensione del piano di ammortamento in attesa dell'adempimento, da parte della mutuataria, degli ulteriori oneri connessi. La restituzione delle somme in sostanza non è subordinata o condizionata allo svincolo del deposito cauzionale, evento che non incide in alcun modo sulla decorrenza delle rate e sulla maturazione degli interessi.
Solo in caso di inadempimento entro i 30 gg. la banca poteva prelevare la somma data in deposito alla stessa avvalendosi della clausola risolutiva (ma se il depositante adempiva la somma rimaneva nella sua disponibilità); solo se il depositante non adempiva e la banca si avvaleva della clausola risolutiva, la somma era incamerata dalla banca e veniva meno il titolo esecutivo.
In altre parole alla data della stipula del contratto il mutuatario aveva certo la piena disponibilità della somma mutuata.
I rilievi in tema di anatocismo e di usurarietà dei tassi sono del tutto generici e quindi non vengono presi in considerazione;
peraltro , si osserva per inciso, vi sarebbe una carenza di interesse sul punto ad agire atteso che la è rimasta creditrice, dopo la aggiudicazione,di una notevole a somma di titolo CP_3
di capitale ancora da restituire e quindi dolersi degli interessi dovuti è condotta priva di interesse giuridico.
Le note difensive di parte attrice del 26.3.24 e l'allegato documento (contenente una richiesta di ordine di esibizione) sono irrituali, come eccepito dalla parte convenuta e non vengono presi in CP_3
considerazione; peraltro in sede di udienza, il 27.3.24, non si è neppure dichiarato il loro deposito da parte del difensore.
La comparsa dell'avv. Matteo del 7.7.22 poi, che parte opponente chiedeva di depositare all'udienza del 27.3.24 non viene ammessa, in quanto deposito tardivo: andava se del caso depositata nei termini istruttori di cui all'art. 171 ter cpc ( a ritroso rispetto al 27.3.24).
pagina 9 di 10 Quanto alla domanda di cui all'art. 96 cpc articolata da parte opposta , essa, Controparte_2
impregiudicata la valutazione della temerarietà dell'azione, si respinge non essendo stata data la prova del pregiudizio sofferto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione proposta da Controparte_1
Condanna a rimborsare alla parte e e per essa quale Controparte_1 Controparte_2 CP_3
procuratore la le spese di lite, che si liquidano rispettivamente Controparte_4
in 2600 di cui € 900,00 per la fase di studio, euro 700 per la fase introduttiva, euro 1000 per la fase di trattazione , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario e euro 6700,00 di cui euro 2000,00 per la fase di studio, euro 1200 per la fase introduttiva e euro 2000,00 per la fase di trattazione , euro 1500 per la fase decisoria, oltre iva, cap e rimb. sp.gen.
Cosi' deciso in data 27.1.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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