Sentenza 8 luglio 2024
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10364 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10364/2025REG.PROV.COLL.
N. 07519/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7519 del 2024, proposto dal Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
la società Franca Villa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi e Alberto Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
della Regione Toscana e del Comune di Villafranca in Lunigiana, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza T.a.r. Toscana, sez. II, 8 luglio 2024 n.844, che ha accolto il ricorso n. 1229/2023 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti, concernenti l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato “Franca Villa” della potenza di 5,5 MW e le opere e infrastrutture connesse, da realizzarsi in Comune di Villafranca in Lunigiana (MC) in via Statale della Cisa, località Chiesaccia – Fornoli, sul terreno distinto al relativo catasto al foglio 26, mappali 268, 283, 284, 295, 296, 298, 303, 313, 315-322, 346, 372, 592, 594, 599, 600. 602, 604, 610, 612, 617, 618, 620, 622, di cui alla procedura abilitativa semplificata- PAS 27 giugno 2023 prot. 4427 presentata dalla Franca Villa S.r.l. al predetto Comune:
a) del provvedimento 22 agosto 2023 prot. n.5680, conosciuto in data non precisata, con cui il Responsabile del Servizio lavori pubblici e governo del territorio del predetto Comune ha ordinato di non effettuare l’intervento;
b) della nota 31 luglio 2023 prot. n.52311 con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara ha qualificato come non idonee le aree interessate dal progetto;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Franca Villa S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. ES AT SA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellata, impresa attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, intende realizzare tramite procedura abilitativa semplificata- PAS un impianto fotovoltaico della potenza di 5.5 MW in Comune di Villafranca in Lunigiana, in località Chiesaccia della frazione di Fornoli, su terreni di sua proprietà che si trovano in via Statale della Cisa, nelle vicinanze della chiesa di S. Maria Assunta di Groppofosco, nota localmente appunto come “ la Chiesaccia ”, e distinti al relativo catasto al foglio 26, mappali 268, 283, 284, 295, 296, 298, 303, 313, 315-322, 346, 372, 592, 594, 599, 600. 602, 604, 610, 612, 617, 618, 620, 622 (cfr. doc. 3 Comune in I grado, relazione tecnica, per le caratteristiche dell’impianto, e doc. 3 ricorso I grado, ove la relazione storico artistica sulla “ Chiesaccia ”). Si controverte della possibilità di utilizzare a questo scopo i terreni in questione, e segnatamente della possibilità che essi possano essere classificati come “ aree idonee ” ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d. lgs. 8 novembre 2021 n.199.
2. Per chiarezza, va riassunta la normativa rilevante.
2.1 L’art. 6 del d. lgs. 3 marzo 2011 n.28 – vigente all’epoca dei fatti ed ora abrogato, ma trasfuso nel testo unico d. lgs. 25 novembre 2024 n.190- prevede in generale per realizzare qualsiasi impianto “ alimentato da energia rinnovabile ” la procedura abilitativa semplificata di cui si è detto e in particolare al comma 2 prevede che “ Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete… ”.
2.2 Secondo il successivo comma 5, qualora il progetto richieda “ atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ”, e in tal caso il termine di trenta giorni è sospeso sino alla definizione della relativa istruttoria. Nel caso di specie, come si vedrà, atti di assenso ulteriori non ne erano richiesti; l’amministrazione comunale ha però ugualmente ritenuto di interpellare la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente, per verificare l’effettiva assenza di vincoli.
2.3 Entro il termine di trenta giorni di cui al citato comma 2, o entro il termine prorogato dall’istruttoria di cui al comma 5, il Comune, ai sensi del comma 4, ove riscontri “ l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento ”; se però il Comune non procede in tal senso “ l’attività di costruzione deve ritenersi assentita ”. Secondo la più recente giurisprudenza di questo Consiglio- per tutte, sez. IV 2 maggio 2024 n.3990- si tratta di istituto analogo alla segnalazione certificata di inizio attività- SCIA, in cui l’attività del privato è liberalizzata, ma ove manchi dei requisiti di legge può subire entro un breve termine un’inibitoria, come avvenuto nella specie.
2.4 Infine, il comma 9 bis dell’art. 6 in esame prevede, con riferimento specifico agli impianti fotovoltaici, il limite massimo di potenza entro il quale la PAS è esperibile, limite nella specie pacificamente rispettato. Va evidenziato, sempre per chiarezza, come questa norma nazionale abbia superato la norma corrispondente dell’art. 16 bis comma 4 della l.r. Toscana 24 febbraio 2005 n.39, pur citata nel modulo della PAS (cfr. doc. 2 Comune in I grado), che prevedeva limiti di potenza inferiori a quelli dell’impianto per cui è causa.
2.5 La possibilità di realizzare un impianto di generazione di energia da fonte rinnovabile su un dato terreno è poi disciplinata dal citato d. lgs. 199/2021, nel senso che ora si riassume.
2.6 Come è noto, il d. lgs. 199/2021 costituisce attuazione della direttiva europea 11 dicembre 2018 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e all’art. 20 contiene appunto la “ Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ”.
2.7 In sintesi estrema, questo art. 20 prevede al comma 1 prima parte che “ Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali … sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8 ”; nel prosieguo del comma 1 e al comma 3, l’art. 20 prevede poi una serie di criteri che questi decreti devono rispettare; prevede ancora al comma 4 che “ entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee ” in questione.
2.8 Nelle more dell’individuazione fatta sulla base dei decreti e delle leggi regionali di cui si è detto, lo stesso art. 20 prevede al comma 7 che le aree non incluse fra quelle idonee non possano, per ciò solo, essere considerate non idonee dalle varie amministrazioni competenti, in sede di pianificazione del territorio o di autorizzazione di singoli impianti; prevede infine al comma 8 una lista di aree fin da subito considerate idonee.
2.9 Nel caso di specie, rilevano alcune specifiche previsioni di questo comma 8, che si riportano
2.9.1 La lettera b) del comma 8 classifica anzitutto come idonee “ le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”.
2.9.2 La successiva lettera c bis ) del comma considera poi idonei “ i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali ”.
2.9.3 Infine, la lettera c quater ) prevede che “ fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c- bis ) e c- ter ), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici… ”.
3. Ciò posto, si espongono, per quanto di rilievo, i fatti di causa, non controversi quanto al dato storico.
3.1 I terreni in questione erano stati a suo tempo occupati dal 2015 come deposito e lavorazione di inerti provenienti dallo scavo della galleria del Grotto sulla linea ferroviaria Pontremolese, ma successivamente recuperati. La circostanza, dichiarata nella relazione tecnica alla PAS (doc. 3 Comune in I grado, cit), è stata ulteriormente illustrata (cfr. memoria ricorrente appellata 25 ottobre 2024, pp. 2 e ss.) in corso di causa: l’originario decreto di valutazione di impatto ambientale – VIA positiva dell’opera, decreto 28 gennaio 2002 n.6922 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio indica espressamente fra le prescrizioni cui era condizionata la valutazione favorevole il recupero a fine lavori delle aree utilizzate appunto come discarica degli inerti provenienti dagli scavi, evidenziando la necessità di “ procedere preliminarmente alla verifica di situazioni d’inquinamento del suolo ed alla eventuale necessità di bonifiche da attuarsi ai sensi del d. lgs. 22/97 e del D.M. 471/99 ”, ovvero delle norme in quel momento vigenti in materia (doc. 7 ricorso in I grado, pp.12-13 del decreto e 15-16 del file). Risulta poi (doc. 14 ricorso in I grado) che un “ progetto di intervento per il ripristino dell’ex area di cantiere ” sia stato approvato con determinazione 23 ottobre 2015 n.3211 del Dirigente del Settore ambiente, energia e difesa del suolo della Provincia di Massa Carrara.
3.2 Si deve ritenere che il recupero in questione abbia poi effettivamente avuto luogo e sia stato completato, dato che la società, con ricorso T.a.r. Toscana n.68/2016 R.G., aveva a suo tempo convenuto in giudizio il committente e gli appaltatori del cantiere sostenendo il contrario e impugnando in particolare l’accertamento di ottemperanza alle prescrizioni del decreto VIA: con sentenza sez. I 27 ottobre 2021 n.1339, non impugnata e quindi passata in giudicato, il T.a.r. aveva respinto la domanda, ritenendo quindi che le prescrizioni stesse fossero state rispettate.
3.3 Ciò posto, è accaduto che con atto 21 marzo 2023 prot. n.2187 (cit. nel doc. 15 Comune in I grado, provvedimento di inibitoria impugnato), quindi di poco anteriore alla presentazione della PAS, la Soprintendenza delle Province di Lucca e Massa Carrara ha comunicato ai rispettivi proprietari del sedime – non coincidente, lo si ribadisce, con i terreni della ricorrente appellata- l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 42/2004 della Chiesaccia, ovvero della chiesetta di S. Maria Assunta di Groppofosco, che risale al XII secolo e assieme ad un “ ospitale ” ad essa annesso costituiva, in sintesi estrema, un punto di sosta e riposo per i pellegrini in transito sulla via Francigena. Per quanto qui rileva, questa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 14 comma 4 del d.lgs. 42/2004 “ comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo ”, ovvero fa sì che gli effetti della dichiarazione di interesse culturale che intervenga all’esito del procedimento retroagiscano al momento in cui l’avvio è stato comunicato.
3.4 Successivamente, con atto 27 giugno 2023 prot. 4427 (doc. 2 Comune in I grado, cfr. per gli estremi il doc. 15 Comune in I grado, cit.), la ricorrente appellata ha presentato la PAS, dichiarando la situazione dei terreni di cui si è detto.
3.5 Con il provvedimento 22 agosto 2023 prot. n.5680 qui impugnato (doc. 15 Comune in I grado, cit.), il Comune ha viceversa ordinato di non effettuare l’intervento richiesto, motivando con rifermento ad un parere 31 luglio 2023 prot. n.52311 della Soprintendenza, richiesto come si è detto per verificare l’esistenza di vincoli sull’area, parere del quale riporta il contenuto. Va precisato che nel fascicolo non si rinviene il parere 31 luglio 2023 in questione, ma (doc. 3 ricorso in I grado, che è rubricato espressamente come “ atto impugnato ”; doc. 12 Comune in I grado e doc. 24 ricorso in I grado) una diversa nota della stessa Soprintendenza, atto 8 agosto 2023 prot. n.9381, che peraltro, a semplice lettura, ha gli stessi contenuti del parere citato nell’atto inibitorio. Sulla motivazione di quest’ultimo non vi è quindi dubbio alcuno.
3.6 Ciò posto, appunto in motivazione, il provvedimento inibitorio 22 agosto 2023 ricorda le vicende dell’imposizione del vincolo sulla Chiesaccia, rileva che i terreni della ricorrente appellata, destinati al progetto, si trovano nella fascia di rispetto del bene vincolato così come definita dal sopra riportato art. 20 comma 8 lettera c quater ) del d. lgs. 199/2021 (fatto storico incontestato), ritiene l’area inidonea ai sensi di questa stessa norma e quindi per ciò solo ordina di non effettuare l’intervento.
4. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha accolto il ricorso proposto dalla società contro questo provvedimento, con la motivazione che ora si riassume.
4.1 Il T.a.r. ha ritenuto fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, centrato sulla violazione dell’art. 20 comma 8 lettere b) e c quater ) del d. lgs. 199/2021.
4.2 Come premessa logica, il T.a.r. ha ritenuto che i terreni in questione si debbano qualificare come “ aree dei siti oggetto di bonifica ” ai sensi dell’art. 20 comma 8 lettera b) del d. lgs. 199/2021 (motivazione, p. 7 in fine), sulla base del loro utilizzo per il cantiere ferroviario di cui si è detto e del conseguente loro recupero. Sul punto, ha motivato in base alle già ricordate (v. sopra § 3.1) prescrizioni del decreto VIA 6922/2002 e all’approvazione 23 ottobre 2015 del progetto di ripristino da parte della Provincia (motivazione, p. 7).
4.3 Sul punto, il T.a.r. ha ritenuto che il rinvio fatto dall’art. 20 comma 8 lettera b) alle disposizioni del d. lgs. 152/2006 “ non può che essere inteso come rinvio mobile alla disciplina delle bonifiche e degli interventi individuali di ripristino ambientali vigenti ratione temporis” (motivazione, p. 7 sesto rigo dal basso) e quindi vada riferito anche “ ai procedimenti di bonifica e ripristino ambientali che trovano la loro fonte direttamente nell’art. 6 della L. 349/1986, nel DPCM 377/1988 o nel d. lgs 22/1997, richiamati nel succitato decreto di VIA n. 6922/2002 ” (motivazione, p. 7 in fine) dal momento che la logica della norma è quella di riutilizzare “ siti già compromessi da trasformazioni antropiche… rispetto ai quali la vocazione del territorio risulta segnata e l’interesse culturale e paesaggistico si rivela, giocoforza, recessivo ” (motivazione, p. 6 quarto paragrafo).
4.4 Ciò premesso, il T.a.r. ha ritenuto che l’inciso contenuto nella lettera c quater ) del comma 8 dell’art. 20, “ fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c bis ) e c ter ) ” vada interpretato nel senso per cui le aree ricomprese nella fascia di rispetto, definita dalla stessa norma, “ dei beni sottoposti a tutela ai sensi ” del d. lgs. 42/2004 siano inidonee in tanto in quanto non rientrino di per sé nella previsione delle citate lettere a), b), c), c bis ) e c ter ) del comma stesso. Di conseguenza, ha ritenuto idonee le aree per cui è causa, a suo avviso rientranti di per sé nella previsione della lettera b).
4.5 Sul punto, il T.a.r. ha richiamato la logica sottesa alle previsioni di queste ultime lettere, quella già ricordata di riuso di aree in qualche modo compromesse, ed ha osservato (motivazione, p. 6 in fine) che “ Ritenere quindi che, per combinato disposto con le altre lettere, la lettera c quater ) abbia introdotto, in un’eterogenesi dei fini, una nuova limitazione fino ad allora inesistente, significherebbe frustrare la ratio della norma d’incentivazione delle energie rinnovabili ”.
4.6 Di conseguenza, il T.a.r. ha assorbito il secondo motivo di ricorso, centrato sulla presunta incostituzionalità dell’art. 20 comma 8 lettera c quater ), ove interpretato nel senso condiviso dall’amministrazione.
5. Contro questa sentenza, ha proposto impugnazione il Ministero della cultura, con appello che contiene due motivi, come segue.
5.1 Con il primo di essi, deduce violazione del più volte citato art. 20 comma 8 lettere b) e c quater) del d. lgs. 199/2021, sotto due distinti profili.
5.1.1 In primo luogo (§ 1.1. del motivo), l’amministrazione appellante nega che i terreni in questione si possano qualificare come “ aree dei siti oggetto di bonifica ” ai sensi della lettera b), per due ragioni.
5.1.1.1 Anzitutto, a dire dell’amministrazione, la lettera b) si potrebbe riferire soltanto ad un sito “ in condizioni di degrado ambientale che necessita di un intervento atto ad eliminare le sostanze inquinanti ” (appello, p. 5 nono rigo dal basso), ciò che non si potrebbe affermare per i terreni per i quali è causa, i quali costituirebbero “ una ex cava completamente rinaturalizzata in quanto già oggetto di un intervento di ripristino ambientale ” e non “ un’area compromessa dal punto di vista ambientale ” (appello, p 5 settimo rigo dal basso). Ciò risulterebbe dalle fotografie del sito, che non raffigurerebbero appunto un’area compromessa (all. 1 all’appello) e dalla documentazione catastale ed urbanistica (all. ti 2 e 3 all’appello), che la qualificano come agricola.
5.1.1.2 Inoltre, sempre a dire dell’amministrazione, rileverebbero ai sensi della lettera b) solo le aree sottoposte a bonifica in applicazione del d. lgs. 152/2006 e non eventualmente in base alle norme previgenti, dato che il rinvio operato dalla norma al d. lgs. 152/2006 si dovrebbe intendere come fisso.
5.1.2 L’amministrazione appellante (§ 1.2 del motivo) sostiene poi quanto già affermato nel provvedimento amministrativo impugnato, ovvero in sintesi che la lettera c quater ) costituirebbe “ un controlimite al favor normativo accordato alle energie rinnovabili ” (appello, p. 9 in fine), sì che tutte le aree comprese nelle fasce di rispetto previste dalla norma sarebbero inidonee, anche se in astratto rientranti nelle lettere precedentemente citate.
5.2 Con il secondo motivo di appello, l’amministrazione deduce infine violazione degli artt. 3 e 14 del d. lgs. 42/2004, nel senso che “ a prescindere dall’individuazione di un’area idonea, si autorizzerebbe l’installazione di un impianto a ridosso del bene culturale “ La Chiesaccia ”. Ciò contrasterebbe con la ratio sottesa al provvedimento di dichiarazione d’interesse culturale che è stata del tutto elusa dal primo giudice ” (appello, p. 13).
6. La società ha resistito con atto 15 ottobre e memoria 25 ottobre 2024, con cui ha chiesto che l’appello sia respinto ed ha altresì riproposto il motivo di ricorso assorbito in I grado, nei termini che seguono.
6.1 In primo luogo, la società ha difeso le motivazioni della sentenza impugnata ed evidenziato (memoria 25 ottobre 2024 p. 10 § 2.8) che “ dalle visure catastali e da un certificato di destinazione urbanistica non è possibile in alcun modo ricavare se un terreno è stato oggetto di operazioni di bonifica in quanto in esse, ove non sia un’area urbanizzata ci si limita a classificarne la morfologia agricola ”.
6.2 Ha poi aggiunto (memoria citata, p. 12 § 3.3) che i terreni per cui è causa rientrerebbero comunque anche nella previsione di cui all’art. 20 comma 8 lettera c bis ), in quanto area già a disposizione del gruppo Ferrovie dello Stato per realizzarvi l’infrastruttura ferroviaria di cui si è detto.
6.3 Inoltre, la società ha sostenuto che, quand’anche i terreni si dovessero ritenere aree non idonee ai sensi dell’art. 20 comma 8 lettera c quater ), ciò non basterebbe a motivare il provvedimento di inibitoria, dal momento che sarebbe comunque necessaria una valutazione caso per caso, pacificamente omessa.
6.4 Sul secondo motivo di appello, la società ha poi osservato che nella specie il vincolo storico artistico imposto sulla Chiesaccia non prevede una fascia di rispetto ai sensi dell’art. 45 del d. lgs. 42/2004, e che non è possibile ravvisarla surrettiziamente.
6.5 La società ha infine riproposto il motivo assorbito di cui sopra, con cui deduce l’incostituzionalità della norma.
7. Con memoria 12 agosto 2025, la società ha ribadito le proprie tesi.
8. All’esito della pubblica udienza del giorno 2 ottobre 2025, la Sezione ritiene che l’appello sia infondato e vada respinto, per le ragioni di seguito esposte.
9. È infondato il primo motivo dedotto, che in sintesi pone la questione dell’idoneità o non idoneità delle aree interessate, ovvero della loro qualificazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 d. lgs. 199/2021.
9.1 In ordine logico, occorre verificare se le aree in questione rientrino in alcuna delle categorie che nella lettera c quater ) del comma 8 sono fatte salve da “ quanto previsto alle lettere a), b), c), c bis ) e c ter ) ”, e segnatamente nella previsione della lettera b), che allude ai siti sottoposti a bonifica, ovvero nella previsione della lettera c bis ), che allude ad aree già a disposizione del gruppo Ferrovie. Solo nel caso di risposta affermativa a questo interrogativo, infatti, si pone il problema, affrontato dal Giudice di I grado, del rapporto fra questa previsione e quella generale della lettera c quater ).
9.2 Ad avviso di questo Giudice, la risposta deve essere negativa, e quindi la questione suddetta non si pone, dato che, come si vedrà, le aree in questione in realtà non rientrano né nella previsione della lettera b) né in quella della lettera c bis ).
9.3 Sul primo punto, questo Giudice di appello astrattamente concorda con l’interpretazione fatta propria dal Giudice di I grado, secondo la quale le “ aree dei siti oggetto di bonifica ” sono quelle sottoposte a questo procedimento in base ad una qualunque delle norme che, nel corso del tempo, lo hanno disciplinato nel nostro ordinamento. In altre parole, il rinvio alle norme sulla bonifica previste dal “ Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ” si intende riferito anche alle aree che sono state oggetto di bonifica in base a norme previgenti, fra le quali rientrano anzitutto quelle del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del regolamento attuativo d.P.R. 25 ottobre 1999 n.471 indicate come applicabili nel caso di specie dal decreto VIA 28 gennaio 2002 n.6922 (doc. 7 ricorso I grado, cit.) di cui si è detto sopra al § 3.1.
9.4 Ritenere diversamente significherebbe infatti arrivare alla non ammissibile conseguenza di trattare in modo diverso situazioni di fatto uguali, ovvero rispettivamente di consentire ovvero non consentire l’installazione di impianti FER su aree ugualmente compromesse sotto il profilo ambientale per il sol fatto che la loro bonifica si è svolta in momenti in cui erano vigenti norme formalmente diverse.
9.5 Nel caso di specie, però, va escluso in linea di fatto che i terreni per cui è causa costituiscano aree di un sito oggetto di bonifica. Infatti, ad attenta lettura del già citato decreto VIA 6922/2002 (doc. 7 ricorso I grado, cit. pp. 15-16 del file) si riscontra che esso non impone la bonifica puramente e semplicemente, ma la configura soltanto come “ eventuale ”, all’esito della prescritta “ verifica di situazioni d’inquinamento del suolo ”, volta all’evidenza ad accertare se della bonifica stessa vi fosse o no necessità. Nel caso di specie, questa necessità non vi è stata, dato che il terreno è stato restituito previo semplice ripristino come dalla citata determina 23 ottobre 2015 della Provincia (doc. 14 ricorso I grado, cit.).
9.6 Sul secondo punto, le aree in questione nemmeno si possono considerare “ nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie ” ai sensi della lettera c bis ), perché come è pacifico questa disponibilità c’è stata in passato, ma ora è venuta meno, perché le aree stesse sono state restituite alla ricorrente appellata.
9.7 Se ne deve concludere che le aree in questione sono disciplinate unicamente dalla lettera c quater ) e alla stregua di essa sono inidonee, in quanto, come è pacifico, rientrano nella fascia di rispetto prevista dalla norma per gli impianti fotovoltaici, di cinquecento metri dal bene culturale costituito dalla Chiesaccia più volte nominata. Le conseguenze non sono però quelle ritenute dall’amministrazione appellante, che ne deduce l’impossibilità di realizzarvi l’impianto.
9.8 Sul punto, la giurisprudenza, anche costituzionale, ha infatti ritenuto che la inidoneità di un’area non si possa tradurre “ in un divieto assoluto stabilito a priori” di localizzarvi un impianto del tipo di quello per cui è causa, ma equivalga semplicemente a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto stesso può essere ugualmente autorizzata, purchè “ sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata ”: così C. cost. 28 luglio 2025 n.134 nonché, nella giurisprudenza della Sezione, la sentenza 19 agosto 2025, n.7085 (v. anche, sempre nella giurisprudenza della Sezione, la sentenza 21 luglio 2025, n. 6434, §§ 12.2, 12.3 e § 13 in particolare).
È, quindi, del tutto logico, da un lato, che un’idonea istruttoria vada compiuta comunque, perché è il presupposto di qualsiasi decisione, e, dall’altro, che anche in caso di decisione di segno negativo se ne debbano adeguatamente motivare le ragioni in rapporto agli esiti dell’istruttoria stessa.
9.9 Nel caso di specie ciò non è avvenuto, perché il provvedimento inibitorio 22 agosto 2023 qui impugnato motiva esclusivamente (cfr. doc. 15 Comune in I grado, cit.), così come si è detto, in base alla non idoneità normativa dell’area, e quindi si deve ritenere correttamente annullato, ancorché per la diversa motivazione sin qui esposta.
10. È infondato e va respinto anche il secondo motivo di appello, centrato sul dato materiale della vicinanza dell’impianto alla Chiesaccia.
10.1 Come correttamente ricordato dalla parte appellata, infatti, l’amministrazione della Cultura la quale ritenga non solo di dover tutelare un dato bene culturale, ma anche di evitare che “ ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro ”, ciò che in astratto può accadere ove nelle immediate vicinanze si realizzino interventi in qualche modo impattanti, ha a disposizione uno specifico rimedio, ovvero può imporre ulteriori vincoli di tutela indiretta ai sensi degli artt. 44 e 45 del d.lgs. 42/2004.
10.2 Poiché ciò nella specie non è accaduto, non è consentito all’amministrazione di raggiungere lo stesso risultato in via surrettizia, ciò che accadrebbe qualora il motivo fosse accolto.
11. La reiezione dell’appello comporta improcedibilità del motivo riproposto, perché la questione di legittimità costituzionale da esso prospettata non è rilevante, non ponendosi più, come si è visto, la questione interpretativa concernente l’inciso della lettera c quater ).
12. La novità e complessità delle questioni decise, sulle quali non si registra ancora un orientamento giurisprudenziale consolidato, è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.7519/2024 R.G.), lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI AR, Presidente
ES AT SA, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AT SA | UI AR |
IL SEGRETARIO