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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Luisa Poppi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1832/2024 promosso da
, nato il [...] in [...] - C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Tresignana - località Formignana, in via Luigi Pirandello n. 5 Copparo, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalia La Barbera del foro di ER (pec ), Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Via Argine Ducale n. 12 in ER
(FE)
APPELLANTE
CONTRO
, nata il [...] in [...] – C.F. e residente in CP_1 C.F._2
Copparo (FE) in Via Goito n. 10 – interno 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Ferroni del Foro di
ER (pec elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2
difensore in Via Cosmè Tura n. 4 in ER (FE)
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1087/2024 di cui al n. rg. 1118/2024 del Tribunale di
ER, emessa in data 30/10/2024 e depositata in cancelleria in data 6/11/2024
pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Il Tribunale di ER, con la sentenza n. 1087/2024 emessa in data 30.10.2024 e pubblicata in data
6.11.2024, ha rigettato il ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. con il quale in data Parte_1
1 giugno 2024 aveva chiesto la modifica delle condizioni di divorzio concordate con l'ex coniuge di cui alla sentenza n. 238/2016 pubblicata il 10.3.2016 nel procedimento di divorzio congiunto recante
R.G. n. 3788/2015, domandando la revoca o, in subordine, la riduzione del contributo di mantenimento di euro 200,00 a favore del figlio ormai venticinquenne nato il [...], nonché la riduzione Per_1
del contributo di mantenimento di euro 200,00 a favore della IA pure divenuta maggiorenne , Per_2 nata l'[...].
Il ricorrente adduceva l'intervenuta autosufficienza del primogenito in quanto egli prestava attività stagionale nel settore turistico che gli consentiva di accedere alla NASPI ed era ormai verosimilmente al termine della carriera universitaria, della quale peraltro non aveva mai informato il padre.
Quanto alla ragazza, pur non autosufficiente, era ormai anch'essa maggiorenne, ma spettava ad entrambi i genitori mantenerla e, dopo aver affermato che le proprie condizioni economiche non erano variate, chiedeva che la ex moglie dimostrasse le sue effettive capacità, invocando una proporzionale riduzione dell'importo versato.
, costituendosi, si opponeva alle domande del ricorrente e deducendo, quanto alla CP_1
pretesa revoca del mantenimento del primogenito, che quest'ultimo dall'età di sedici anni aveva prestato attività lavorativa stagionale come animatore presso centri estivi al solo fine di pagarsi le spese di istruzione considerato che il padre non contribuiva a tali spese. Deduceva che , diplomatosi Per_1
nel 2018 presso l'ITI a ER, sezione d'informatica, negli anni successivi aveva frequentato corsi di specializzazione nella materia di “comunicazione e multimedia” e si era iscritto, sempre a proprie spese, nell'anno 2020 alla facoltà triennale di Comunicazione e Multimedia dell'Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane ove era in procinto di sostenere la prova finale, precisando che il ragazzo aveva un contratto di lavoro a tempo determinato stagionale (da maggio 2024 a settembre
2024) con retribuzione mensile lorda di 1.809,39 (lordi annui 8.140,00), che non consentiva di ritenere raggiunta l'indipendenza economica.
Chiedeva inoltre il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto per la secondogenita, stante l'assenza di sopravvenute circostanze rispetto all'epoca del provvedimento emesso all'esito del giudizio di divorzio, evidenziando da un lato che il quantum debeatur era stato pagina 2 di 13 quantificato dalle parti in proporzione ai propri redditi e, dall'altro, che nessuna modifica migliorativa era occorsa alle proprie condizioni economiche. Proprio per questo, tenuto conto del tempo trascorso dall'epoca del divorzio e dell'età dei figli (all'epoca rispettivamente di 16 e 10 anni e oggi 25 e 18
anni), e del fatto che allora aveva solo dieci anni, proponeva a sua volta domanda Per_2
riconvenzionale chiedendo la revisione dell'assegno di mantenimento per la ragazza, in ragione del miglioramento delle condizioni economiche paterne il quale, per sua stessa ammissione, ha acquistato un immobile che ha accresciuto le sue consistenze patrimoniali.
Lamentava inoltre che il ricorrente, pur non essendo collocatario dei figli, aveva sempre percepito, con indebito arricchimento, gli assegni familiari, per cui la corresponsione di euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento per i figli non ha mai comportato per controparte alcun sacrificio economico.
Domandava al riguardo che venisse ordinata, ex art. 210 c.p.c., al sig. ovvero direttamente Pt_1
all'INPS l'esibizione delle buste paga relative al periodo compreso fra il 2012 e il 2021 e chiedeva comunque la condanna di a corrisponderle tali somme. Pt_1
*
Il Tribunale di ER ha rigettato entrambe le domande del ricorrente e ha accolto la domanda riconvenzionale di aumento del contributo al mantenimento della IA spiegata dalla Per_2 CP_1
dichiarando inammissibili le restanti e compensando, in ragione della metà, le spese del procedimento e dichiarando tenuto il corrispondere alla resistente a restante metà delle spese di Pt_1 CP_1
lite liquidate in euro 1.453,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
A fondamento della decisione il Tribunale, quanto al primogenito , ha affermato che il lavoro da Per_1 quest'ultimo svolto nei mesi estivi come animatore nei villaggi turistici non risulta pertinente al relativo percorso di studi, trattandosi di un mero espediente per procacciarsi risorse da destinare al proprio futuro, in difetto di un aiuto economico da parte del padre che pure sarebbe tenuto a contribuire, in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie e la retribuzione percepita è assolutamente inadeguata a garantirgli effettiva indipendenza. Muovendo da tali presupposti di fatto, ha concluso per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica.
Quanto alla richiesta di diminuzione del contributo paterno al mantenimento a favore della secondogenita il Tribunale ha evidenziato che la domanda si fondi sulla sola asserita Per_2
impossibilità di conoscere la situazione reddituale e patrimoniale della ex coniuge. Segnatamente, il pagina 3 di 13 ricorrente non ha dedotto alcun peggioramento della propria situazione reddituale ed economica in generale rispetto al tempo del divorzio, né di contro un miglioramento di quella della controparte, rimettendo al Tribunale l'onere di espletare indagini sugli effettivi redditi ed eventuali patrimoni della
Ha, dunque, rigettato la domanda in difetto di un'allegazione puntuale da parte del ricorrente CP_1
delle sopravvenienze che giustificherebbero la diminuzione del contributo di mantenimento cui egli è tenuto ed in ragione, altresì, della natura palesemente esplorativa della relativa richiesta istruttoria. Ha poi escluso l'applicabilità del secondo comma dell'art. 473 bis 12 c.p.c., in quanto la produzione documentale è ivi prevista in presenza di figli minori (e non è questo il caso) ovvero in presenza di domande di contributo economico che, nella fattispecie in esame, sono state formulate dal solo ricorrente.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall' tenuto conto dell'età della CP_1 secondogenita, aumentata rispetto all'epoca del divorzio, ha innalzato il contributo in euro 300,00, giustificando tale valutazione sulla base delle sole accresciute esigenze economiche di , di per sé Per_2
idonee a giustificare da sole un congruo aumento del contributo paterno, non essendo state provate dalle parti sopravvenienze reddituali o patrimoniali personali tali da incidere sulla valutazione del quantum di mantenimento ex art. 337 ter c.c.
Da ultimo, ha dichiarato l'inammissibilità delle domande dell' di restituzione delle somme che la CP_1
stessa ha asserito essere state indebitamente percepite dal ricorrente a titolo di assegno unico e di conseguente risarcimento del danno.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello ex art. 473 bis.30 c.p.c. Pt_1
affidando l'impugnazione a tre ordini di motivi.
[...]
Con il primo motivo ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 337 septies
c.c., 210 c.p.c. e 473 bis.12 c.p.c. lamentando che il Tribunale non avrebbe valorizzato alcune circostanze fattuali decisive. In particolare, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del decorso di un significativo lasso temporale tra il conseguimento del diploma e l'iscrizione all'università; del fatto che non avrebbe informato il padre dell'andamento universitario e che avrebbe rinviato il conseguimento del titolo di laurea al 2025 per dare priorità al lavoro stagionale, attività lavorativa che nell'ultimo anno ha comportato un corrispettivo annuo di euro 8.140,00 lordi, oltre alla
NASPI. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che dalle stesse deduzioni di controparte è emerso che il figlio sta valutando se frequentare o meno la magistrale, circostanza che dilaterebbe ulteriormente il conseguimento del titolo definitivo e la ricerca di un lavoro confacente alle proprie aspirazioni.
Ha altresì aggiunto che l'omesso ordine a controparte di depositare gli estratti conto bancari dell'ultimo pagina 4 di 13 triennio e l'omesso accertamento della situazione reddituale del figlio in ragione del mancato ordine all'INPS di depositare la documentazione inerente la percezione della NASPI, non consente di ritenere provato che il reddito percepito dal figlio non è idoneo ad assicurargli l'autosufficienza economica.
Con il secondo motivo ha censurato l'accoglimento della domanda riconvenzionale, avendo il
Tribunale accolto la domanda di controparte esclusivamente sulla presunzione di accresciute esigenze della IA , che nel frattempo ha peraltro abbandonato la scuola superiore all'ultimo anno, Per_2
prescindendo del tutto dal dato patrimoniale e reddituale, non avendo controparte prodotto documentazione della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria aggiornata, comprensiva degli estratti conto o conto titoli intestati o cointestati e ciò ha privato l'appellato di esercitare compiutamente il diritto di difesa a parità di condizioni. Ha lamentato che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'art. 473 bis.18 cpc che impone alle parti il dovere di leale collaborazione in ordine alle proprie condizioni economiche e che l'incompleta o inesatta produzione è valutabile ai sensi degli artt. 116, 92 e 96 cpc. e ha chiesto quindi la revoca delle statuizioni del Tribunale in punto di domanda riconvenzionale della convenuta.
Con il terzo motivo ha censurato la liquidazione delle spese di lite, in particolare la compensazione solo parziale delle stesse, eccependo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 473 bis. 18 in relazione agli artt. 96 e 92 c.p.c. Segnatamente ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il comportamento processuale di controparte, contrario al dovere di leale collaborazione e erroneamente avrebbe compensato le stesse soltanto per metà.
2.1 - Si è costituita la resistente in data 6.4.2025, eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza impugnata. Più precisamente, nel merito del primo motivo di appello ha ribadito che il figlio Per_1
non ha conseguito l'indipendenza economica in quanto assunto con contratto a tempo determinato e percettore di una retribuzione annua lorda di euro 8.140,00, aggiungendo che dagli estratti conto versati in atti si evincerebbe che alcuna indennità mensile di disoccupazione sia stata percepita.
Quanto al secondo motivo di appello ha evidenziato che la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli presuppone un'accertata sopravvenuta modifica delle condizioni economiche delle parti. Sotto tale profilo ha evidenziato che lo stesso appellante ha riferito che la propria situazione reddituale è rimasta invariata, benché l'acquisto dell'immobile abbia comportato un miglioramento della situazione patrimoniale.
Ha ribadito che è invece rimasta invariata la propria situazione economico reddituale, in quanto percepisce i medesimi redditi di circa euro 8.000,00 annui lordi;
ha risparmi in denaro iure hereditatis acquisiti nel 2011 e quindi in epoca antecedente alla separazione ed al divorzio;
è cointestataria di titoli pagina 5 di 13 e libretti della madre e del fratello ove sono depositati soltanto risparmi e pensioni della genitrice, cointestazioni parimenti antecedenti al divorzio e, comunque, tali beni non le apparterrebbero in ragione di sottesi accordi privati. Il Tribunale, quindi, correttamente avrebbe accolto la domanda riconvenzionale in ragione delle mutate esigenze della IA . Per_2
In relazione al terzo motivo di appello ha insistito nella irrilevanza della documentazione richiesta, come tale non dovuta, ribadendo la natura esplorativa della domanda ed evidenziando che il comportamento processuale sia stato ineccepibile e, dunque, scevra da vizi sarebbe sul punto la pronuncia adottata.
2.2 – In data 17.4.2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato memoria di replica ex art. 473bis.32. comma secondo c.p.c.
2.3 – All'udienza dell'8.5.2025 i difensori delle parti si sono riportati integralmente alle deduzioni di cui agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'appellata ha dichiarato che il proprio reddito quale collaboratrice nell'impresa del fratello è di circa euro 8.000,00 annui. Quanto alla IA ha dichiarato che la stessa si è ritirata quest'anno dalla scuola per Per_2
problemi con i compagni e che sta seguendo un percorso psicologico. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – L'appello va respinto, essendo le argomentazioni della decisione impugnata sostanzialmente condivisibili.
Vale la pena preliminarmente di richiamare i principi consolidati espressi dalla giurisprudenza in materia modifica delle condizioni di separazione, divorzio e di mantenimento della prole minorenne o maggiorenne ma non autosufficiente. Al riguardo è convincimento della Suprema Corte, condiviso da questa Corte di Appello che Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare
l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (Cass.
Sez. I, Ord. 30.6.2021, n 18608; 15.7.2024, n. 19388).
pagina 6 di 13 Merita inoltre di essere allo stesso tempo ricordato che in tema di assegno di mantenimento del figlio
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. Sez. I, Ord, 29.4.2022, n 13664)
Tanto premesso va osservato che nel caso di specie i coniugi all'epoca del divorzio (marzo 2016) hanno concordemente stabilito che i figli (allora rispettivamente di sedici e dieci anni, essendo nato Il
22 luglio 1999 ed il 16 febbraio 2006) rimanessero a vivere con la madre nella casa familiare, a Per_2 lei assegnata, e che il padre contribuisse al loro mantenimento corrispondendo a quest'ultima un importo di 200 euro per ciascuno.
Dalla documentazione prodotta, interpretata alla luce dei principi testè rammentati, non può dirsi che il complessivo assetto economico delle parti risulti oggi significativamente mutato a favore della CP_1 rispetto all'epoca della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al punto da far ritenere venuto meno l'obbligo di mantenimento in capo al padre.
4- In primo luogo non può infatti dirsi ancora venuto meno l'obbligo del di contribuire al Pt_1
mantenimento del figlio venticinquenne , sotto molteplici profili. Per_1
E' pacifico che il primogenito, dopo aver conseguito il diploma di maturità nel 2018, si è iscritto dapprima ad un corso di graphic & web design e nel 2020 ad un corso di laurea triennale, con recente completamento degli studi universitari (cfr. verbale udienza 8.5.2025), e che nelle more ha stipulato un contratto di lavoro stagionale con retribuzione mensile lorda di euro 1.809,39, che pure ha sottoscritto per la presente stagione.
Tuttavia va anche ricordato che l'obbligo di mantenimento della prole non cessa con il compimento della maggiore età, bensì quando questi conseguono l'autosufficienza economica, sempre che non versino in colpa per non essersi messi in condizione di conseguire un titolo di studio o procurarsi un guadagno mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa ovvero per averla ingiustificatamente rifiutata. Tale principio trova riscontro nella previsione di cui all'art. 337 septies c.c. in base al quale “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Vero è che la Suprema Corte è da ultimo addivenuta ad un orientamento più rigoroso, ponendo a carico del richiedente (o comunque a colui che si oppone alla revoca dell'assegno) l'onere di dimostrare l'autosufficienza: si è comunque ribadita la necessità di contemperare tale obbligo di autoresponsabilità
pagina 7 di 13 con quello del diritto al raggiungimento delle aspirazioni e al mantenimento, pur nei limiti di tempi ragionevoli e del fattivo impegno.
Si è detto infatti che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata. (v. Cass.
121223/2024; 26875/2023).
Ciò detto, va certamente valorizzato l'impegno profuso da , sin da giovanissimo, nella ricerca e Per_1 nell'espletamento di un'attività lavorativa, il che dimostra la volontà del ragazzo di reperire risorse economiche per contribuire, per quanto possibile, ai propri bisogni. Ed invero, sebbene l'occupazione stagionale reperita non sia confacente alle aspirazioni ed alle materie di interesse del ragazzo – multimedia e comunicazione – , la retribuzione percepita, ha consentito al medesimo di coltivare e concludere in tempo ragionevole il proprio percorso formativo.
Tale ragionamento non confligge con il noto indirizzo invocato da parte appellante secondo cui anche lo svolgimento di attività a tempo determinato può essere sintomatico della capacità lavorativa, in quanto, pur nell'ambito di tale orientamento, è stato chiarito che “non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale)
o dalla ridotta misura della retribuzione” ( Cass. 8892/2024, n.8892; Cass. 40282/2021).
Quest'ultimo principio si attaglia alla fattispecie in esame.
Da un lato infatti dagli atti emerge che si è attivato fin dal giovanissimo per reperire un lavoro Per_1
pagina 8 di 13 estivo che gli consentisse di provvedere agli studi: si osserva al riguardo che l'appellante non ha contestato la circostanza sottolineata a pag 5 della decisione impugnata, e cioè che le spese scolastiche sono state sostenute da con i proventi del lavoro come animatore nei mesi estivi per procacciarsi Per_1
risorse da destinare al proprio futuro, in difetto di un aiuto economico da parte del padre che pure sarebbe tenuto a contribuire in ragione del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Né è contestato che il giovane abbia frequentato e sostenuto gli esami con profitto, e che il fatto che il ragazzo non sia riuscito a laurearsi perfettamente nei tempi previsti per il percorso universitario è comprensibile, in considerazione proprio per l'impegno lavorativo estivo.
E' vero che nel corso del giudizio ha conseguito la laurea. Per_1
Senonché occorre evidenziare, da un lato, che è notorio che non vi sia una correlazione immediata tra il conseguimento del titolo ed il reperimento di un'occupazione lavorativa;
dall'altro, che occorre concedere al giovane tempo di spendere il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, avendo per l'appunto appena completato con successo ed impegno il percorso di studi universitari intrapreso presso la facoltà triennale.
Applicati i suddetti principi al caso di specie, considerata l'inadeguatezza dell'occupazione reperita in relazione alle aspirazioni ed alla formazione acquisita, evidentemente non conforme al titolo di studi conseguito, l'instabilità del rapporto di lavoro e l'entità della retribuzione, devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in punto di mancato raggiungimento dell'autonomia economica in capo a . Per_1
Né vale poi ad escludere l'obbligo di mantenimento l'eventuale fruizione della Naspi, trattandosi di un sussidio pubblico temporaneo collegato ad una situazione di necessità derivante dalla disoccupazione, e non una condizione sintomatica di autonomia, sicchè la sua eventuale percezione (sempre temporanea), non varrebbe a sostenere l'indipendenza economica del figlio venticinquenne, dovendosi ritenere conforme ai principi sopra esposti la permanenza dell'obbligo di mantenimento in capo al padre per un periodo di tempo adeguato per consentire al laureato venticinquenne di reperire un'occupazione confacente, periodo che - a titolo meramente indicativo, in questa sede - può prospettarsi in circa sei mesi, impregiudicata la necessità dell'interessato di attivarsi fattivamente.
Va in ogni caso osservato che, come si dirà per , anche per quanto riguarda il primogenito le Per_2
esigenze dell'età devono ritenersi aumentate nel corso degli otto anni trascorsi dall'epoca della sentenza di divorzio, e l'importo invero assai contenuto di duecento euro posto a carico del padre quale contributo al suo mantenimento non appare eccessivo e sproporzionato pur considerando gli importi percepiti dal ragazzo, con i quali proprio a tali aumentate esigenze (e soprattutto a quelle di studio) sta facendo fronte.
pagina 9 di 13 5 – Quanto, da ultimo, all'eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 473 bis. 12 c.p.c. va da un lato condivisa la scelta del Tribunale di non dar seguito alla richiesta esplorativa del ricorrente di disporre indagini di polizia tributaria relative alla posizione economico reddituale e patrimoniale di con riguardo a un ipotetico miglioramento delle condizioni della stessa, per la verità CP_1
neppure specificamente affermato e a sostegno del quale non è stato offerto alcun elemento da parte di
Pt_1
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, il ha spiegato domanda di contributo Pt_1
economico (di revoca e riduzione degli assegni di mantenimento a favore dei figli) omettendo tuttavia di addurre sopravvenienze di fatti nuovi;
di contro la domanda riconvenzionale spiegata dall' è CP_1
fondata sulle accresciute esigenze della IA, notoriamente legate alla crescita della stessa e, a riprova della propria immutata condizione economica, la stessa ha prodotto le dichiarazioni dei redditi 2021-
2022-2023 la quale presta attività lavorativa in qualità di coadiuvante familiare presso l'impresa individuale del fratello (doc. 6, 7 e 8 comparsa di costituzione) e gli estratti conto del CP_2
periodo 30.6.2022-30.6.2024 (doc. 11). Deve pertanto concludersi per la natura esplorativa della domanda istruttoria formulata dall'appellante, non essendo fondata su alcuna allegazione puntuale.
Come noto, infatti, il potere del Giudice di disporre indagini tributarie non può certo sopperire alla carenza di allegazioni, prima ancora che probatoria, della parte onerata, per le ragioni sopra esposte (rispetto all'assetto congiuntamente pattuito in sede di divorzio, non ha per l'appunto nemmeno allegato un fatto modificativo delle condizioni economiche delle parti: un peggioramento della propria situazione economica o un miglioramento della situazione di controparte rispetto all'epoca di emissione della sentenza di divorzio). Come noto, non può ottenersi la modifica delle condizioni di divorzio in virtù di situazioni verificatesi prima della formazione del giudicato, potendo essere riviste le condizioni fissate nel provvedimento impugnato, ma solo per dare rilievo alle sopravvenienze. Tale principio di diritto trova oggi conferma nella previsione di cui all'art. 429 bis. 30 cpc secondo il quale “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
*
6 - Quanto alla seconda censura, parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione per aver accolto la domanda riconvenzionale esclusivamente sulla base delle generiche crescenti esigenze della IA, senza alcuno scrutinio della situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i coniugi.
Neppure tale doglianza è meritevole di accoglimento.
Questa Corte intende dare continuità al principio di diritto in base al quale le esigenze della prole pagina 10 di 13 aumentano in funzione del progredire degli anni, essendo le esigenze dei figli notoriamente legate alla crescita ed allo sviluppo della personalità in svariati ambiti e non abbisognano di specifica dimostrazione (così Cass. civ. n. 8927 del 04/06/12; Cass. Civile, Sez. I, 14/07/2011, n. 15566; Cass. civ. Sez. I Sent., 21/06/2011, n. 13630).
Inoltre, il non è stato in grado d'indicare - ed anzi al riguardo nulla ha dedotto – in ordine ad Pt_1
elementi sopravvenuti rispetto al provvedimento del 2016 di cui ha invocato la revisione, limitandosi a lamentare l'omesso espletamento di indagini in ordine alla situazione economico – patrimoniale della
CP_1
Vero è che, trattandosi di diritti patrimoniali anche quest'ultima aveva l'onere di produrre tutta la documentazione economico reddituale (dovere processuale che non riguarda soltanto le questioni relative ai figli minorenni) e così, oltre che le dichiarazioni dei redditi e gli estratti dei depositi e conti bancari solo a lei intestati (e che rivelano redditi invariati, per un massimo di euro 8000 annui quale collaboratrice dell'impresa familiare del fratello, oltre che modestissime giacenze), anche quelli cointestati con la madre. Peraltro tale mancata produzione comporta la violazione del dovere di collaborazione, di cui il Tribunale ha effettivamente tenuto conto, valutando soltanto le accresciute esigenze della IA (la quale ha compiuto 19 anni in corso di causa e che all'epoca della Per_2
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti aveva soltanto dieci anni), senza per questo valorizzare una rinnovata comparazione fra i redditi paterni e i minimi redditi materni
(8.000 euro annui pari a circa 700 euro mensili), e parimenti ha considerato tale violazione dei doveri processuali procedendo alla parziale compensazione delle spese di lite.
Nel merito ben può presumersi del resto che gli oneri ordinari di mantenimento di una ragazza maggiorenne (comprensivi di vitto, alloggio, abbigliamento) superino l'importo di complessivo di 600 euro (e così che la madre convivente sia tenuta a sostenere ordinariamente – per parte sua, spese per complessivi 300 euro almeno, alla pari del padre).
La mancanza di prova degli eventuali risparmi della non può essere valutata alla stregua di una Pt_2
non contestazione di entità non indicate dalla controparte, mentre semmai giustifica - come correttamente ha fatto il Tribunale – che non si sia dato rilievo al fatto che il nonostante gli Pt_1
oneri di mantenimento, è stato in grado di acquistare un immobile insieme all'attuale moglie, che costituisce la sua attuale residenza, per il quale paga un rateo di mutuo (verosimilmente ripartito con la consorte) di circa 439,00 euro, pressochè equivalente – per l'intero - al canone di locazione i precedenza corrisposto per l'alloggio (dapprima 400 euro poi 420 euro mensili), ma acquisendo un ulteriore bene al proprio patrimonio, fermo restando che dalla documentazione fiscale correttamente depositata (Mod 730) risulta che egli continua a percepire un reddito lordo di circa € 30.000,00 annui pagina 11 di 13 (doc. 4, 5 e 6) che, detratte l'imposta netta e le addizionali comunali e regionali gli assicurano un'entrata netta di circa 2.000 euro mensili.
E' appena il caso di osservare, poi, che il recente ritiro dalla scuola di (la quale ha avuto problemi Per_2
con i compagni e sta seguendo un percorso psicologico, come riferito all'udienza odierna) non fa venir meno l'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento, fin tanto che non saranno chiarite le ragioni di ciò, con ogni necessaria valutazione delle condizioni personali e relazionali della ragazza e della possibilità di una sua ripresa degli studi o circa l'opportunità del suo avvio nel mondo del lavoro.
In definitiva, anche il secondo motivo d'appello deve essere respinto.
7 – Con il terzo motivo il lamenta una compensazione solo per metà delle spese di lite per Pt_1
erronea applicazione dell'art. 473 bis. 18 c.p.c., in relazione agli artt. 116, 92 e 96 c.p.c., avendo controparte depositato soltanto parzialmente la documentazione di cui all'art. 473 bis. 12 c.p.c., comportamento di cui il Collegio non avrebbe tenuto conto in sede di regolazione delle spese di lite.
Sul punto ci si limita a rilevare che è costante l'orientamento della Corte di cassazione per cui
“la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi. Pertanto,
è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in quale misura debba darsi luogo alla compensazione” (ex multis Corte di cassazione, Sentenza n. 8522/2024 del 28.3.2024).
Nel caso di specie appare condivisibile la regolamentazione operata dal Tribunale, tenuto conto della prevalente soccombenza del alla luce del rigetto delle domande di revoca e riduzione del Pt_1
contributo al mantenimento dei due figli proposta dal ricorrente, dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno per (pur contenuto a 300 euro) e della declaratoria di Per_2
inammissibilità della sola domanda riconvenzionale di restituzione somme di parte Pt_2
8 – Nel presente grado, invece, il rigetto dell'appello impone l'applicazione del principio della soccombenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 con riguardo al valore di euro ex art. 13 c.p.c. (euro 400 per 24 mensilità, valore 9.600,00 euro), dell'assenza di attività istruttoria, della ridotta attività per la fase decisoria (stante l'assenza di difese conclusive scritte), oltre accessori di legge.
9- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di ER n. 1087/2024 emessa in data 30 ottobre 2024 e pubblicata in data 6 novembre
2024;
- condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi € 3.473,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile dell'8.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Luisa Poppi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1832/2024 promosso da
, nato il [...] in [...] - C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Tresignana - località Formignana, in via Luigi Pirandello n. 5 Copparo, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalia La Barbera del foro di ER (pec ), Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Via Argine Ducale n. 12 in ER
(FE)
APPELLANTE
CONTRO
, nata il [...] in [...] – C.F. e residente in CP_1 C.F._2
Copparo (FE) in Via Goito n. 10 – interno 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Ferroni del Foro di
ER (pec elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2
difensore in Via Cosmè Tura n. 4 in ER (FE)
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1087/2024 di cui al n. rg. 1118/2024 del Tribunale di
ER, emessa in data 30/10/2024 e depositata in cancelleria in data 6/11/2024
pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Il Tribunale di ER, con la sentenza n. 1087/2024 emessa in data 30.10.2024 e pubblicata in data
6.11.2024, ha rigettato il ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. con il quale in data Parte_1
1 giugno 2024 aveva chiesto la modifica delle condizioni di divorzio concordate con l'ex coniuge di cui alla sentenza n. 238/2016 pubblicata il 10.3.2016 nel procedimento di divorzio congiunto recante
R.G. n. 3788/2015, domandando la revoca o, in subordine, la riduzione del contributo di mantenimento di euro 200,00 a favore del figlio ormai venticinquenne nato il [...], nonché la riduzione Per_1
del contributo di mantenimento di euro 200,00 a favore della IA pure divenuta maggiorenne , Per_2 nata l'[...].
Il ricorrente adduceva l'intervenuta autosufficienza del primogenito in quanto egli prestava attività stagionale nel settore turistico che gli consentiva di accedere alla NASPI ed era ormai verosimilmente al termine della carriera universitaria, della quale peraltro non aveva mai informato il padre.
Quanto alla ragazza, pur non autosufficiente, era ormai anch'essa maggiorenne, ma spettava ad entrambi i genitori mantenerla e, dopo aver affermato che le proprie condizioni economiche non erano variate, chiedeva che la ex moglie dimostrasse le sue effettive capacità, invocando una proporzionale riduzione dell'importo versato.
, costituendosi, si opponeva alle domande del ricorrente e deducendo, quanto alla CP_1
pretesa revoca del mantenimento del primogenito, che quest'ultimo dall'età di sedici anni aveva prestato attività lavorativa stagionale come animatore presso centri estivi al solo fine di pagarsi le spese di istruzione considerato che il padre non contribuiva a tali spese. Deduceva che , diplomatosi Per_1
nel 2018 presso l'ITI a ER, sezione d'informatica, negli anni successivi aveva frequentato corsi di specializzazione nella materia di “comunicazione e multimedia” e si era iscritto, sempre a proprie spese, nell'anno 2020 alla facoltà triennale di Comunicazione e Multimedia dell'Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane ove era in procinto di sostenere la prova finale, precisando che il ragazzo aveva un contratto di lavoro a tempo determinato stagionale (da maggio 2024 a settembre
2024) con retribuzione mensile lorda di 1.809,39 (lordi annui 8.140,00), che non consentiva di ritenere raggiunta l'indipendenza economica.
Chiedeva inoltre il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto per la secondogenita, stante l'assenza di sopravvenute circostanze rispetto all'epoca del provvedimento emesso all'esito del giudizio di divorzio, evidenziando da un lato che il quantum debeatur era stato pagina 2 di 13 quantificato dalle parti in proporzione ai propri redditi e, dall'altro, che nessuna modifica migliorativa era occorsa alle proprie condizioni economiche. Proprio per questo, tenuto conto del tempo trascorso dall'epoca del divorzio e dell'età dei figli (all'epoca rispettivamente di 16 e 10 anni e oggi 25 e 18
anni), e del fatto che allora aveva solo dieci anni, proponeva a sua volta domanda Per_2
riconvenzionale chiedendo la revisione dell'assegno di mantenimento per la ragazza, in ragione del miglioramento delle condizioni economiche paterne il quale, per sua stessa ammissione, ha acquistato un immobile che ha accresciuto le sue consistenze patrimoniali.
Lamentava inoltre che il ricorrente, pur non essendo collocatario dei figli, aveva sempre percepito, con indebito arricchimento, gli assegni familiari, per cui la corresponsione di euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento per i figli non ha mai comportato per controparte alcun sacrificio economico.
Domandava al riguardo che venisse ordinata, ex art. 210 c.p.c., al sig. ovvero direttamente Pt_1
all'INPS l'esibizione delle buste paga relative al periodo compreso fra il 2012 e il 2021 e chiedeva comunque la condanna di a corrisponderle tali somme. Pt_1
*
Il Tribunale di ER ha rigettato entrambe le domande del ricorrente e ha accolto la domanda riconvenzionale di aumento del contributo al mantenimento della IA spiegata dalla Per_2 CP_1
dichiarando inammissibili le restanti e compensando, in ragione della metà, le spese del procedimento e dichiarando tenuto il corrispondere alla resistente a restante metà delle spese di Pt_1 CP_1
lite liquidate in euro 1.453,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
A fondamento della decisione il Tribunale, quanto al primogenito , ha affermato che il lavoro da Per_1 quest'ultimo svolto nei mesi estivi come animatore nei villaggi turistici non risulta pertinente al relativo percorso di studi, trattandosi di un mero espediente per procacciarsi risorse da destinare al proprio futuro, in difetto di un aiuto economico da parte del padre che pure sarebbe tenuto a contribuire, in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie e la retribuzione percepita è assolutamente inadeguata a garantirgli effettiva indipendenza. Muovendo da tali presupposti di fatto, ha concluso per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica.
Quanto alla richiesta di diminuzione del contributo paterno al mantenimento a favore della secondogenita il Tribunale ha evidenziato che la domanda si fondi sulla sola asserita Per_2
impossibilità di conoscere la situazione reddituale e patrimoniale della ex coniuge. Segnatamente, il pagina 3 di 13 ricorrente non ha dedotto alcun peggioramento della propria situazione reddituale ed economica in generale rispetto al tempo del divorzio, né di contro un miglioramento di quella della controparte, rimettendo al Tribunale l'onere di espletare indagini sugli effettivi redditi ed eventuali patrimoni della
Ha, dunque, rigettato la domanda in difetto di un'allegazione puntuale da parte del ricorrente CP_1
delle sopravvenienze che giustificherebbero la diminuzione del contributo di mantenimento cui egli è tenuto ed in ragione, altresì, della natura palesemente esplorativa della relativa richiesta istruttoria. Ha poi escluso l'applicabilità del secondo comma dell'art. 473 bis 12 c.p.c., in quanto la produzione documentale è ivi prevista in presenza di figli minori (e non è questo il caso) ovvero in presenza di domande di contributo economico che, nella fattispecie in esame, sono state formulate dal solo ricorrente.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall' tenuto conto dell'età della CP_1 secondogenita, aumentata rispetto all'epoca del divorzio, ha innalzato il contributo in euro 300,00, giustificando tale valutazione sulla base delle sole accresciute esigenze economiche di , di per sé Per_2
idonee a giustificare da sole un congruo aumento del contributo paterno, non essendo state provate dalle parti sopravvenienze reddituali o patrimoniali personali tali da incidere sulla valutazione del quantum di mantenimento ex art. 337 ter c.c.
Da ultimo, ha dichiarato l'inammissibilità delle domande dell' di restituzione delle somme che la CP_1
stessa ha asserito essere state indebitamente percepite dal ricorrente a titolo di assegno unico e di conseguente risarcimento del danno.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello ex art. 473 bis.30 c.p.c. Pt_1
affidando l'impugnazione a tre ordini di motivi.
[...]
Con il primo motivo ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 337 septies
c.c., 210 c.p.c. e 473 bis.12 c.p.c. lamentando che il Tribunale non avrebbe valorizzato alcune circostanze fattuali decisive. In particolare, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del decorso di un significativo lasso temporale tra il conseguimento del diploma e l'iscrizione all'università; del fatto che non avrebbe informato il padre dell'andamento universitario e che avrebbe rinviato il conseguimento del titolo di laurea al 2025 per dare priorità al lavoro stagionale, attività lavorativa che nell'ultimo anno ha comportato un corrispettivo annuo di euro 8.140,00 lordi, oltre alla
NASPI. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che dalle stesse deduzioni di controparte è emerso che il figlio sta valutando se frequentare o meno la magistrale, circostanza che dilaterebbe ulteriormente il conseguimento del titolo definitivo e la ricerca di un lavoro confacente alle proprie aspirazioni.
Ha altresì aggiunto che l'omesso ordine a controparte di depositare gli estratti conto bancari dell'ultimo pagina 4 di 13 triennio e l'omesso accertamento della situazione reddituale del figlio in ragione del mancato ordine all'INPS di depositare la documentazione inerente la percezione della NASPI, non consente di ritenere provato che il reddito percepito dal figlio non è idoneo ad assicurargli l'autosufficienza economica.
Con il secondo motivo ha censurato l'accoglimento della domanda riconvenzionale, avendo il
Tribunale accolto la domanda di controparte esclusivamente sulla presunzione di accresciute esigenze della IA , che nel frattempo ha peraltro abbandonato la scuola superiore all'ultimo anno, Per_2
prescindendo del tutto dal dato patrimoniale e reddituale, non avendo controparte prodotto documentazione della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria aggiornata, comprensiva degli estratti conto o conto titoli intestati o cointestati e ciò ha privato l'appellato di esercitare compiutamente il diritto di difesa a parità di condizioni. Ha lamentato che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'art. 473 bis.18 cpc che impone alle parti il dovere di leale collaborazione in ordine alle proprie condizioni economiche e che l'incompleta o inesatta produzione è valutabile ai sensi degli artt. 116, 92 e 96 cpc. e ha chiesto quindi la revoca delle statuizioni del Tribunale in punto di domanda riconvenzionale della convenuta.
Con il terzo motivo ha censurato la liquidazione delle spese di lite, in particolare la compensazione solo parziale delle stesse, eccependo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 473 bis. 18 in relazione agli artt. 96 e 92 c.p.c. Segnatamente ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il comportamento processuale di controparte, contrario al dovere di leale collaborazione e erroneamente avrebbe compensato le stesse soltanto per metà.
2.1 - Si è costituita la resistente in data 6.4.2025, eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza impugnata. Più precisamente, nel merito del primo motivo di appello ha ribadito che il figlio Per_1
non ha conseguito l'indipendenza economica in quanto assunto con contratto a tempo determinato e percettore di una retribuzione annua lorda di euro 8.140,00, aggiungendo che dagli estratti conto versati in atti si evincerebbe che alcuna indennità mensile di disoccupazione sia stata percepita.
Quanto al secondo motivo di appello ha evidenziato che la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli presuppone un'accertata sopravvenuta modifica delle condizioni economiche delle parti. Sotto tale profilo ha evidenziato che lo stesso appellante ha riferito che la propria situazione reddituale è rimasta invariata, benché l'acquisto dell'immobile abbia comportato un miglioramento della situazione patrimoniale.
Ha ribadito che è invece rimasta invariata la propria situazione economico reddituale, in quanto percepisce i medesimi redditi di circa euro 8.000,00 annui lordi;
ha risparmi in denaro iure hereditatis acquisiti nel 2011 e quindi in epoca antecedente alla separazione ed al divorzio;
è cointestataria di titoli pagina 5 di 13 e libretti della madre e del fratello ove sono depositati soltanto risparmi e pensioni della genitrice, cointestazioni parimenti antecedenti al divorzio e, comunque, tali beni non le apparterrebbero in ragione di sottesi accordi privati. Il Tribunale, quindi, correttamente avrebbe accolto la domanda riconvenzionale in ragione delle mutate esigenze della IA . Per_2
In relazione al terzo motivo di appello ha insistito nella irrilevanza della documentazione richiesta, come tale non dovuta, ribadendo la natura esplorativa della domanda ed evidenziando che il comportamento processuale sia stato ineccepibile e, dunque, scevra da vizi sarebbe sul punto la pronuncia adottata.
2.2 – In data 17.4.2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato memoria di replica ex art. 473bis.32. comma secondo c.p.c.
2.3 – All'udienza dell'8.5.2025 i difensori delle parti si sono riportati integralmente alle deduzioni di cui agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'appellata ha dichiarato che il proprio reddito quale collaboratrice nell'impresa del fratello è di circa euro 8.000,00 annui. Quanto alla IA ha dichiarato che la stessa si è ritirata quest'anno dalla scuola per Per_2
problemi con i compagni e che sta seguendo un percorso psicologico. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – L'appello va respinto, essendo le argomentazioni della decisione impugnata sostanzialmente condivisibili.
Vale la pena preliminarmente di richiamare i principi consolidati espressi dalla giurisprudenza in materia modifica delle condizioni di separazione, divorzio e di mantenimento della prole minorenne o maggiorenne ma non autosufficiente. Al riguardo è convincimento della Suprema Corte, condiviso da questa Corte di Appello che Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare
l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (Cass.
Sez. I, Ord. 30.6.2021, n 18608; 15.7.2024, n. 19388).
pagina 6 di 13 Merita inoltre di essere allo stesso tempo ricordato che in tema di assegno di mantenimento del figlio
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. Sez. I, Ord, 29.4.2022, n 13664)
Tanto premesso va osservato che nel caso di specie i coniugi all'epoca del divorzio (marzo 2016) hanno concordemente stabilito che i figli (allora rispettivamente di sedici e dieci anni, essendo nato Il
22 luglio 1999 ed il 16 febbraio 2006) rimanessero a vivere con la madre nella casa familiare, a Per_2 lei assegnata, e che il padre contribuisse al loro mantenimento corrispondendo a quest'ultima un importo di 200 euro per ciascuno.
Dalla documentazione prodotta, interpretata alla luce dei principi testè rammentati, non può dirsi che il complessivo assetto economico delle parti risulti oggi significativamente mutato a favore della CP_1 rispetto all'epoca della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al punto da far ritenere venuto meno l'obbligo di mantenimento in capo al padre.
4- In primo luogo non può infatti dirsi ancora venuto meno l'obbligo del di contribuire al Pt_1
mantenimento del figlio venticinquenne , sotto molteplici profili. Per_1
E' pacifico che il primogenito, dopo aver conseguito il diploma di maturità nel 2018, si è iscritto dapprima ad un corso di graphic & web design e nel 2020 ad un corso di laurea triennale, con recente completamento degli studi universitari (cfr. verbale udienza 8.5.2025), e che nelle more ha stipulato un contratto di lavoro stagionale con retribuzione mensile lorda di euro 1.809,39, che pure ha sottoscritto per la presente stagione.
Tuttavia va anche ricordato che l'obbligo di mantenimento della prole non cessa con il compimento della maggiore età, bensì quando questi conseguono l'autosufficienza economica, sempre che non versino in colpa per non essersi messi in condizione di conseguire un titolo di studio o procurarsi un guadagno mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa ovvero per averla ingiustificatamente rifiutata. Tale principio trova riscontro nella previsione di cui all'art. 337 septies c.c. in base al quale “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Vero è che la Suprema Corte è da ultimo addivenuta ad un orientamento più rigoroso, ponendo a carico del richiedente (o comunque a colui che si oppone alla revoca dell'assegno) l'onere di dimostrare l'autosufficienza: si è comunque ribadita la necessità di contemperare tale obbligo di autoresponsabilità
pagina 7 di 13 con quello del diritto al raggiungimento delle aspirazioni e al mantenimento, pur nei limiti di tempi ragionevoli e del fattivo impegno.
Si è detto infatti che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata. (v. Cass.
121223/2024; 26875/2023).
Ciò detto, va certamente valorizzato l'impegno profuso da , sin da giovanissimo, nella ricerca e Per_1 nell'espletamento di un'attività lavorativa, il che dimostra la volontà del ragazzo di reperire risorse economiche per contribuire, per quanto possibile, ai propri bisogni. Ed invero, sebbene l'occupazione stagionale reperita non sia confacente alle aspirazioni ed alle materie di interesse del ragazzo – multimedia e comunicazione – , la retribuzione percepita, ha consentito al medesimo di coltivare e concludere in tempo ragionevole il proprio percorso formativo.
Tale ragionamento non confligge con il noto indirizzo invocato da parte appellante secondo cui anche lo svolgimento di attività a tempo determinato può essere sintomatico della capacità lavorativa, in quanto, pur nell'ambito di tale orientamento, è stato chiarito che “non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale)
o dalla ridotta misura della retribuzione” ( Cass. 8892/2024, n.8892; Cass. 40282/2021).
Quest'ultimo principio si attaglia alla fattispecie in esame.
Da un lato infatti dagli atti emerge che si è attivato fin dal giovanissimo per reperire un lavoro Per_1
pagina 8 di 13 estivo che gli consentisse di provvedere agli studi: si osserva al riguardo che l'appellante non ha contestato la circostanza sottolineata a pag 5 della decisione impugnata, e cioè che le spese scolastiche sono state sostenute da con i proventi del lavoro come animatore nei mesi estivi per procacciarsi Per_1
risorse da destinare al proprio futuro, in difetto di un aiuto economico da parte del padre che pure sarebbe tenuto a contribuire in ragione del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Né è contestato che il giovane abbia frequentato e sostenuto gli esami con profitto, e che il fatto che il ragazzo non sia riuscito a laurearsi perfettamente nei tempi previsti per il percorso universitario è comprensibile, in considerazione proprio per l'impegno lavorativo estivo.
E' vero che nel corso del giudizio ha conseguito la laurea. Per_1
Senonché occorre evidenziare, da un lato, che è notorio che non vi sia una correlazione immediata tra il conseguimento del titolo ed il reperimento di un'occupazione lavorativa;
dall'altro, che occorre concedere al giovane tempo di spendere il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, avendo per l'appunto appena completato con successo ed impegno il percorso di studi universitari intrapreso presso la facoltà triennale.
Applicati i suddetti principi al caso di specie, considerata l'inadeguatezza dell'occupazione reperita in relazione alle aspirazioni ed alla formazione acquisita, evidentemente non conforme al titolo di studi conseguito, l'instabilità del rapporto di lavoro e l'entità della retribuzione, devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in punto di mancato raggiungimento dell'autonomia economica in capo a . Per_1
Né vale poi ad escludere l'obbligo di mantenimento l'eventuale fruizione della Naspi, trattandosi di un sussidio pubblico temporaneo collegato ad una situazione di necessità derivante dalla disoccupazione, e non una condizione sintomatica di autonomia, sicchè la sua eventuale percezione (sempre temporanea), non varrebbe a sostenere l'indipendenza economica del figlio venticinquenne, dovendosi ritenere conforme ai principi sopra esposti la permanenza dell'obbligo di mantenimento in capo al padre per un periodo di tempo adeguato per consentire al laureato venticinquenne di reperire un'occupazione confacente, periodo che - a titolo meramente indicativo, in questa sede - può prospettarsi in circa sei mesi, impregiudicata la necessità dell'interessato di attivarsi fattivamente.
Va in ogni caso osservato che, come si dirà per , anche per quanto riguarda il primogenito le Per_2
esigenze dell'età devono ritenersi aumentate nel corso degli otto anni trascorsi dall'epoca della sentenza di divorzio, e l'importo invero assai contenuto di duecento euro posto a carico del padre quale contributo al suo mantenimento non appare eccessivo e sproporzionato pur considerando gli importi percepiti dal ragazzo, con i quali proprio a tali aumentate esigenze (e soprattutto a quelle di studio) sta facendo fronte.
pagina 9 di 13 5 – Quanto, da ultimo, all'eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 473 bis. 12 c.p.c. va da un lato condivisa la scelta del Tribunale di non dar seguito alla richiesta esplorativa del ricorrente di disporre indagini di polizia tributaria relative alla posizione economico reddituale e patrimoniale di con riguardo a un ipotetico miglioramento delle condizioni della stessa, per la verità CP_1
neppure specificamente affermato e a sostegno del quale non è stato offerto alcun elemento da parte di
Pt_1
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, il ha spiegato domanda di contributo Pt_1
economico (di revoca e riduzione degli assegni di mantenimento a favore dei figli) omettendo tuttavia di addurre sopravvenienze di fatti nuovi;
di contro la domanda riconvenzionale spiegata dall' è CP_1
fondata sulle accresciute esigenze della IA, notoriamente legate alla crescita della stessa e, a riprova della propria immutata condizione economica, la stessa ha prodotto le dichiarazioni dei redditi 2021-
2022-2023 la quale presta attività lavorativa in qualità di coadiuvante familiare presso l'impresa individuale del fratello (doc. 6, 7 e 8 comparsa di costituzione) e gli estratti conto del CP_2
periodo 30.6.2022-30.6.2024 (doc. 11). Deve pertanto concludersi per la natura esplorativa della domanda istruttoria formulata dall'appellante, non essendo fondata su alcuna allegazione puntuale.
Come noto, infatti, il potere del Giudice di disporre indagini tributarie non può certo sopperire alla carenza di allegazioni, prima ancora che probatoria, della parte onerata, per le ragioni sopra esposte (rispetto all'assetto congiuntamente pattuito in sede di divorzio, non ha per l'appunto nemmeno allegato un fatto modificativo delle condizioni economiche delle parti: un peggioramento della propria situazione economica o un miglioramento della situazione di controparte rispetto all'epoca di emissione della sentenza di divorzio). Come noto, non può ottenersi la modifica delle condizioni di divorzio in virtù di situazioni verificatesi prima della formazione del giudicato, potendo essere riviste le condizioni fissate nel provvedimento impugnato, ma solo per dare rilievo alle sopravvenienze. Tale principio di diritto trova oggi conferma nella previsione di cui all'art. 429 bis. 30 cpc secondo il quale “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
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6 - Quanto alla seconda censura, parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione per aver accolto la domanda riconvenzionale esclusivamente sulla base delle generiche crescenti esigenze della IA, senza alcuno scrutinio della situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i coniugi.
Neppure tale doglianza è meritevole di accoglimento.
Questa Corte intende dare continuità al principio di diritto in base al quale le esigenze della prole pagina 10 di 13 aumentano in funzione del progredire degli anni, essendo le esigenze dei figli notoriamente legate alla crescita ed allo sviluppo della personalità in svariati ambiti e non abbisognano di specifica dimostrazione (così Cass. civ. n. 8927 del 04/06/12; Cass. Civile, Sez. I, 14/07/2011, n. 15566; Cass. civ. Sez. I Sent., 21/06/2011, n. 13630).
Inoltre, il non è stato in grado d'indicare - ed anzi al riguardo nulla ha dedotto – in ordine ad Pt_1
elementi sopravvenuti rispetto al provvedimento del 2016 di cui ha invocato la revisione, limitandosi a lamentare l'omesso espletamento di indagini in ordine alla situazione economico – patrimoniale della
CP_1
Vero è che, trattandosi di diritti patrimoniali anche quest'ultima aveva l'onere di produrre tutta la documentazione economico reddituale (dovere processuale che non riguarda soltanto le questioni relative ai figli minorenni) e così, oltre che le dichiarazioni dei redditi e gli estratti dei depositi e conti bancari solo a lei intestati (e che rivelano redditi invariati, per un massimo di euro 8000 annui quale collaboratrice dell'impresa familiare del fratello, oltre che modestissime giacenze), anche quelli cointestati con la madre. Peraltro tale mancata produzione comporta la violazione del dovere di collaborazione, di cui il Tribunale ha effettivamente tenuto conto, valutando soltanto le accresciute esigenze della IA (la quale ha compiuto 19 anni in corso di causa e che all'epoca della Per_2
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti aveva soltanto dieci anni), senza per questo valorizzare una rinnovata comparazione fra i redditi paterni e i minimi redditi materni
(8.000 euro annui pari a circa 700 euro mensili), e parimenti ha considerato tale violazione dei doveri processuali procedendo alla parziale compensazione delle spese di lite.
Nel merito ben può presumersi del resto che gli oneri ordinari di mantenimento di una ragazza maggiorenne (comprensivi di vitto, alloggio, abbigliamento) superino l'importo di complessivo di 600 euro (e così che la madre convivente sia tenuta a sostenere ordinariamente – per parte sua, spese per complessivi 300 euro almeno, alla pari del padre).
La mancanza di prova degli eventuali risparmi della non può essere valutata alla stregua di una Pt_2
non contestazione di entità non indicate dalla controparte, mentre semmai giustifica - come correttamente ha fatto il Tribunale – che non si sia dato rilievo al fatto che il nonostante gli Pt_1
oneri di mantenimento, è stato in grado di acquistare un immobile insieme all'attuale moglie, che costituisce la sua attuale residenza, per il quale paga un rateo di mutuo (verosimilmente ripartito con la consorte) di circa 439,00 euro, pressochè equivalente – per l'intero - al canone di locazione i precedenza corrisposto per l'alloggio (dapprima 400 euro poi 420 euro mensili), ma acquisendo un ulteriore bene al proprio patrimonio, fermo restando che dalla documentazione fiscale correttamente depositata (Mod 730) risulta che egli continua a percepire un reddito lordo di circa € 30.000,00 annui pagina 11 di 13 (doc. 4, 5 e 6) che, detratte l'imposta netta e le addizionali comunali e regionali gli assicurano un'entrata netta di circa 2.000 euro mensili.
E' appena il caso di osservare, poi, che il recente ritiro dalla scuola di (la quale ha avuto problemi Per_2
con i compagni e sta seguendo un percorso psicologico, come riferito all'udienza odierna) non fa venir meno l'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento, fin tanto che non saranno chiarite le ragioni di ciò, con ogni necessaria valutazione delle condizioni personali e relazionali della ragazza e della possibilità di una sua ripresa degli studi o circa l'opportunità del suo avvio nel mondo del lavoro.
In definitiva, anche il secondo motivo d'appello deve essere respinto.
7 – Con il terzo motivo il lamenta una compensazione solo per metà delle spese di lite per Pt_1
erronea applicazione dell'art. 473 bis. 18 c.p.c., in relazione agli artt. 116, 92 e 96 c.p.c., avendo controparte depositato soltanto parzialmente la documentazione di cui all'art. 473 bis. 12 c.p.c., comportamento di cui il Collegio non avrebbe tenuto conto in sede di regolazione delle spese di lite.
Sul punto ci si limita a rilevare che è costante l'orientamento della Corte di cassazione per cui
“la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi. Pertanto,
è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in quale misura debba darsi luogo alla compensazione” (ex multis Corte di cassazione, Sentenza n. 8522/2024 del 28.3.2024).
Nel caso di specie appare condivisibile la regolamentazione operata dal Tribunale, tenuto conto della prevalente soccombenza del alla luce del rigetto delle domande di revoca e riduzione del Pt_1
contributo al mantenimento dei due figli proposta dal ricorrente, dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno per (pur contenuto a 300 euro) e della declaratoria di Per_2
inammissibilità della sola domanda riconvenzionale di restituzione somme di parte Pt_2
8 – Nel presente grado, invece, il rigetto dell'appello impone l'applicazione del principio della soccombenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 con riguardo al valore di euro ex art. 13 c.p.c. (euro 400 per 24 mensilità, valore 9.600,00 euro), dell'assenza di attività istruttoria, della ridotta attività per la fase decisoria (stante l'assenza di difese conclusive scritte), oltre accessori di legge.
9- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di ER n. 1087/2024 emessa in data 30 ottobre 2024 e pubblicata in data 6 novembre
2024;
- condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi € 3.473,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile dell'8.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
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