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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3268/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3268 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO ZARBO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
in persona del Direttore Generale , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. SABINA SCHIFANO, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
e nei confronti di
(C.F. ). Controparte_3 C.F._2
- convenuta contumace -
oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 12.2.2025, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale la e Controparte_1 Controparte_3
, rispettivamente compagnia di assicurazioni e proprietaria del veicolo furgone
[...]
modello Mercedes Espan Vito sa 110 CD TARGATO BL296AJ che, condotto da Per_1
1 avrebbe causato il sinistro occorso in data 15.10.2019 dal quale sono conseguiti i danni Per_2
di cui chiede risarcimento.
In particolare, l'attore ha esposto che:
- in data 15.10.2019 alle ore 12:20 circa in San Giovanni Gemini in c.so Umberto I,
all'incrocio in piazza Largo Nazareno, tra via Cesare Battisti e Corso Umberto, mentre era in fase di attraversamento quale pedone, giunto quasi a ridosso del marciapiede opposto dal punto di provenienza, è stato colpito dal furgone Vito, condotto da marito CP_4
della proprietaria , assicurato con la giusta Controparte_3 Controparte_1
polizza n. 0140130000096127;
- il furgone stava percorrendo il c.so Umberto I e, all'altezza del negozio denominato
“Angolo dei sapori “, quasi all'incrocio in piazza Largo Nazareno, non avvedendosi del pedone, lo ha travolto violentemente con la parte anterolaterale destra;
è Parte_1
stato colpito dal veicolo quando aveva finito di attraversare la strada priva di strisce pedonali ed era arrivato quasi a ridosso del marciapiede opposto, è stato colpito sulla gamba destra all'altezza del ginocchio, cadendo rovinosamente per terra;
- a causa delle gravi lesioni riportate, è stato trasportato, dapprima, presso il P.T.E. di
Cammarata, dove gli è stato diagnosticato “trauma contusivo con prognosi di tre giorni” e,
successivamente si è recato autonomamente presso il P.O. di Persona_3
Mussomeli, dove gli sono state diagnosticate Algie post-trauma ginocchio e gamba dx con una iniziale prognosi di 7 giorni;
- a seguito del persistente dolore, in data 18/10/2019, si è sottoposto a un nuovo esame presso il Centro di radiologia medica di San Giovanni Gemini dove gli è stata diagnosticata una “irregolarità del profilo corticale del piatto tibiale laterale sul versante anteriore con aspetto
focalmente avallato ed edema spongioso, in quadro di frattura composta”;
- in data 21.10.2019, è stato nuovamente visitato dal P.O. di Mussomeli, Persona_3
dove gli è stata diagnosticata una “frattura intraspongiosa dell'emipiatto tibiale laterale ginocchio
destro” ed è stata rilasciata una prognosi di gg. successivamente, sono stati avviati una CP_5
serie di controlli periodici;
- all'epoca dell'incidente esercitava attività professionale di avvocato e, in conseguenza delle lesioni riportate, è stato costretto rinviare numerose udienze, nonché rifiutare nuovi
2 incarichi professionali, con notevoli danni patrimoniali, in quanto impossibilitato a svolgere qualunque attività dal 16.10.2019 al 8.4.2021;
- le accertate menomazioni psicofisiche subite hanno inciso in modo consistente sugli aspetti dinamico relazionali della propria vita. Difatti, a seguito del sinistro, ha dovuto sospendere l'attività sportiva di trekking, fonte di svago e di benessere, e non ha potuto compiere determinati movimenti, come si evince dalla relazione medico/legale allegata;
- con lettera inviata per tramite pec in data 1.2.2020 alla ha Controparte_1
domandato a quest'ultima il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla responsabilità civile per i fatti suesposti;
- a seguito di visita medico legale disposta dall'assicurazione, quest'ultima - con lettera raccomandata a/r del 21.05.2021 - ha comunicato la propria intenzione di assegnare la somma di € 7.600,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e delle spese mediche ritenute congrue, precisando che l'offerta è stata parametrata al concorso di responsabilità del pedone nella misura del 30% per attraversamento fuori dalle strisce pedonali;
- con lettera inviata all'assicurazione tramite pec, in data 7.6.2021 ha accettato l'importo di
€ 7.600,00 solamente a titolo di acconto sul maggior danno procurato, chiedendo la liquidazione dell'intero; ha precisato altresì che, come da documento inviato dalla polizia municipale di San Giovanni Gemini, nel tratto di strada interessato dal sinistro non vi erano strisce pedonali alla data del 15.10.2019;
- in mancanza di una ulteriore e migliorativa offerta, ha inviato alla compagnia di assicurazioni, in data 15.9.2021, a mezzo pec, l'invito di adesione alla procedura di negoziazione assistita, ma questa è rimasta priva di alcun riscontro.
ha chiesto quindi di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Parte_1
conducente del furgone modello Vito nella causazione del sinistro e, conseguentemente, la condanna di e della al Controparte_3 Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito, quantificato nelle note conclusive (in modo inferiore rispetto a quanto chiesto nell'atto introduttivo) in € 13.494,28, di cui € 4.014,66 a titolo di danno biologico permanente, € 2.430,56 a titolo di danno biologico temporaneo, € 2.148,19
a titolo di danno morale, nonché al pagamento della somma di € 4.900,87 a titolo di danni
3 patrimoniali per le spese mediche sopportate. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
La ritualmente costituita, ha contestato sia l'an che il Controparte_1
quantum debeatur, deducendo:
- di aver pagato in via stragiudiziale, con assegno datato 09/06/2021, la somma di €
7.600,00, sulla scorta della valutazione del proprio fiduciario nella quantificazione del danno e tenendo conto della responsabilità del pedone nella misura del 30%;
- che la componente di responsabilità di è data dalla circostanza che Parte_1
questi aveva attraversato la strada per raggiungere il marciapiede opposto pur in assenza delle strisce pedonali e in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 190 c.d.s. - in particolare l'omessa precedenza al veicolo - pertanto, nulla aveva potuto fare per evitare CP_4
di urtarlo.
Pertanto, sulla scorta di tali elementi, la società ha chiesto il rigetto Controparte_1
della domanda attorea, ritenendo che la somma già elargita sia idonea a risarcire i danni patiti dall'attore.
La convenuta , non si è costituita in giudizio, nonostante la Controparte_3
notifica rituale dell'atto di citazione.
Rigettata la richiesta di prove testimoniali, la causa è stata istruita mediante ctu medico-
legale e posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Si ritiene che l'attore abbia fornito adeguata prova dell'accadimento del sinistro e delle circostanze di tempo e di luogo in cui il medesimo si è verificato. Tra l'altro, a ben vedere, le contestazioni della convenuta compagnia di assicurazioni attengono alla sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato e non propriamente all'an dell'evento.
Muovendo quindi al riparto di responsabilità dell'accaduto, va preliminarmente rilevato che nell'applicazione dell'art. 2054 c.c. è necessario tener conto dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - condivisa da questo giudice -
secondo cui “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso
di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi
4 era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il
pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato
nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto
si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente
sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e
diligenza” (in termini la massima di Cass. n.4551/2017).
Ed ancora “l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce
di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del
conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera
inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli,
violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di
marcia del veicolo investitore” (in termini la massima di Cass. n. 24472/2014).
Per la Corte, il fattore determinante per affermare la colpa esclusiva del conducente è la cosiddetta “avvistabilità” del pedone: se il pedone, nonostante la sua condotta potenzialmente pericolosa, è concretamente visibile, allora il conducente è tenuto a porre in essere tutte le manovre necessarie per evitare l'investimento, se non lo fa, è sempre responsabile (Cass. n.
n.34335/2021).
Conseguentemente, nel caso di specie, non si ravvisa l'ipotesi di esclusione di responsabilità prevista dal primo comma della norma citata in quanto non è stata neppure allegata la condotta imprevedibile del pedone né l'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Affermata quindi la responsabilità del conducente, veniamo alla valutazione sul concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. I c.c., accertando se vi sia stata una condotta negligente del pedone che abbia concorso a provocare il danno. Ed infatti, la presunzione di colpa del conducente
di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, co. 1 c.c., non opera in contrasto con il principio della
responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana,
e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere
la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va
apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. Civ. Sez. 3 Ord.
n. 842/2020).
5 Nel caso di specie, è emerso che ha attraversato in assenza di strisce Parte_1
pedonali e in prossimità delle intersezioni tra vie, così agendo sia in violazione delle regole prudenziali realisticamente esigibili nel caso di specie sia delle cautele prescritte dall'art. 190
D.lg.s. n. 285/1992, ai sensi del quale: “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi. Quando questi non esistono, o distano
più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in
senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. Ed
inoltre ai sensi del comma 5: “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
Conseguentemente, avendo entrambe le parti violato le regole cautelari e le regole di condotta, va affermato un concorso di colpa nella causazione dell'evento.
In particolare, tenuto conto dell'accertata dinamica del sinistro e dell'acclarato compimento, da parte del conducente dell'autovettura, di una condotta imprudente e in violazione dei predetti precetti stabiliti dal codice della strada, e considerato che il pedone era quasi al termine dell'attraversamento (circostanza evidente dai punti di impatto), al primo va ascritta una maggiore quota di responsabilità, quantificabile nel 90%, mentre il restante 10%
deve essere attribuita per le sopradette ragioni. Parte_1
Al risarcimento dei suddetti danni - per la parte ascritta a - è Controparte_3
tenuta, in solido, anche la ata la pacifica esistenza di un valido Controparte_1
rapporto assicurativo relativo al veicolo in questione.
Ciò posto, occorre analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate dall'attore.
Ebbene, il c.t.u. nominato, dott.ssa , ha riferito che “alla luce di quanto emerso Persona_4
dall'esame degli atti, dall'anamnesi e dall'esame obiettivo effettuato, si può affermare che in seguito
all'incidente occorso in data 15-10-19 il Sig. di anni 51 ha riportato “Esiti di frattura Parte_1
intraspongiosa emipiatto tibiale laterale del ginocchio destro”. Ha, quindi, quantificato, con conclusioni condivisibili e chiare, i deficit invalidanti nel modo seguente: “danno biologico
permanente complessivo valutato pari al 4% (quattro per cento) di invalidità permanente con
ripercussioni negative sullo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana e di relazione;
-
Inabilità Temporanea Assoluta pari a giorni 4 (quattro); -Inabilità Temporanea Parziale al 75% pari a
giorni 30 (trenta); - Inabilità Temporanea Parziale al 50% pari a giorni 20(venti); - Inabilità
6 Temporanea Parziale al 25% pari a giorni 30(trenta); Le spese sanitarie documentate si ritengono
congrue e non sono previste spese future.” (vedi pag. 6 della relazione di c.t.u.).
Ebbene, per la liquidazione del danno biologico, trattandosi di lesioni micro-permanenti
(inferiori a 10 punti percentuali), vanno utilizzati, i parametri previsti dall'art. 139 D. Lgs.
209/05 nel testo introdotto dall'art. 1 co. 19 legge 4.8.2017 n. 124, aggiornato dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 16.10.2023 (pubblicato su GURI n. 247 del 21.10.2023),
in vigore dall'aprile 2019.
Tenuto conto dell'età (anni 47) del danneggiato all'epoca del sinistro e della percentuale
(4%) di danno biologico attribuita ai postumi ormai stabilizzati e i giorni di inabilità
temporanea, effettuati i calcoli va riconosciuto l'importo di € 6.445,22.
A tale importo va aggiunto incremento del 25% a ristoro del danno morale derivante dalla penosità presuntivamente ricollegata all'impossibilità di svolgere le attività quotidiane per il primo periodo di convalescenza e al doversi sottoporre a cicli di fisioterapia, circostanze che emergono indubbiamente dagli atti di causa.
Si precisa a riguardo che la Suprema Corte si è espressa nel senso che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata come unitarietà
rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica, ed inteso come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. In
particolare, nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa,
come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività
dinamico relazionali - e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. «categorie» o «voci»
di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale, mentre non costituisce, invece,
duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
Da tanto segue che sul piano probatorio, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova
7 delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria).
(Cass. sent. n.5547/24)
Il danno non patrimoniale complessivamente ristorabile è quindi pari a € 7.250,88 (90% di
€ 8.056,53).
Gli importi sin qui liquidati, anche se espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni circa il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata,
conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema
Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Ancora, per individuare le somme effettivamente dovute agli attori è necessario tener conto degli acconti già versati.
8 Ai fini poi dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte
più recente, “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il
debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando
l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi
compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale,
rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e
poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che
va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (vedi, ad ultimo, Cass. Ord. n. 16027/2022,
in termini anche Cass. Civ. sez. III n. 9950/2017).
Come bene argomentato nella sentenza citata “la liquidazione del danno da mora nelle
obbligazioni di valore deve, per così dire, simulare quel che il creditore avrebbe potuto ricavare
dall'investimento della somma a lui dovuta, se fosse stato tempestivamente soddisfatto. Nel caso di
pagamenti in acconto, il creditore:
I) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la
possibilità di investire e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo
periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
II) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi
di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale
dovutogli; dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta
possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni
di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito
risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
- rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito,
ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
- detrarre l'acconto dal credito;
- calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
- sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
- sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento
fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014)”.
9 Quindi, nel caso di specie, rendendo omogenei gli importi, il credito è pari al danno non patrimoniale (€ 7.250,88) devalutato alla data del sinistro (15.10.2019) e rivalutato con interessi alla data di corresponsione dell'acconto (21.5.2021), per un totale di € 6.205,91.
L'acconto versato di € 7.600, pertanto, copre interamente il danno biologico patito nella quantificazione effettuata alla data del suo versamento.
La differenza, pari a € 1.394,09, va decurtata dall'importo dovuto dai convenuti a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche ritenute congrue dalla CTU (€ 4.410,78, pari al 90%
di 4.900,87).
Conclusivamente, i convenuti sono tenuti, in solido, a pagare ad Parte_1
l'importo di € 3.016,69.
Ai convenuti vanno solidalmente addossati gli esborsi relativi all'espletata CTU medico –
legale.
Per quanto riguarda le spese di lite, considerato che l'importo accordato è di molto inferiore a quello richiesto nell'atto introduttivo, si ritiene che vi siano giuste ragioni per compensare per 3/5 le spese di lite e porre i restanti 2/5 a carico dei convenuti soccombenti;
liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), con valori tra i minimi e i medi dello scaglione individuato con la domanda, in considerazione delle questioni giuridiche trattate e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_3
,
[...]
condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e , in solido, a pagare ad la Controparte_3 Parte_1
complessiva somma di € 3.016,69, oltre gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
pone a carico dei convenuti, in solido, le spese occorse per l'espletata CTU medico-legale come liquidate con separato decreto;
compensa per 3/5 le spese di lite tra le parti;
10 condanna i convenuti, in solido, a rimborsare a parte attrice i restanti 2/5 delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CPA se dovuti e come per legge e rimborso spese forfetarie nella misura del 15%.
Così deciso in Agrigento, in data 23 maggio 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3268 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO ZARBO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
in persona del Direttore Generale , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. SABINA SCHIFANO, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
e nei confronti di
(C.F. ). Controparte_3 C.F._2
- convenuta contumace -
oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 12.2.2025, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale la e Controparte_1 Controparte_3
, rispettivamente compagnia di assicurazioni e proprietaria del veicolo furgone
[...]
modello Mercedes Espan Vito sa 110 CD TARGATO BL296AJ che, condotto da Per_1
1 avrebbe causato il sinistro occorso in data 15.10.2019 dal quale sono conseguiti i danni Per_2
di cui chiede risarcimento.
In particolare, l'attore ha esposto che:
- in data 15.10.2019 alle ore 12:20 circa in San Giovanni Gemini in c.so Umberto I,
all'incrocio in piazza Largo Nazareno, tra via Cesare Battisti e Corso Umberto, mentre era in fase di attraversamento quale pedone, giunto quasi a ridosso del marciapiede opposto dal punto di provenienza, è stato colpito dal furgone Vito, condotto da marito CP_4
della proprietaria , assicurato con la giusta Controparte_3 Controparte_1
polizza n. 0140130000096127;
- il furgone stava percorrendo il c.so Umberto I e, all'altezza del negozio denominato
“Angolo dei sapori “, quasi all'incrocio in piazza Largo Nazareno, non avvedendosi del pedone, lo ha travolto violentemente con la parte anterolaterale destra;
è Parte_1
stato colpito dal veicolo quando aveva finito di attraversare la strada priva di strisce pedonali ed era arrivato quasi a ridosso del marciapiede opposto, è stato colpito sulla gamba destra all'altezza del ginocchio, cadendo rovinosamente per terra;
- a causa delle gravi lesioni riportate, è stato trasportato, dapprima, presso il P.T.E. di
Cammarata, dove gli è stato diagnosticato “trauma contusivo con prognosi di tre giorni” e,
successivamente si è recato autonomamente presso il P.O. di Persona_3
Mussomeli, dove gli sono state diagnosticate Algie post-trauma ginocchio e gamba dx con una iniziale prognosi di 7 giorni;
- a seguito del persistente dolore, in data 18/10/2019, si è sottoposto a un nuovo esame presso il Centro di radiologia medica di San Giovanni Gemini dove gli è stata diagnosticata una “irregolarità del profilo corticale del piatto tibiale laterale sul versante anteriore con aspetto
focalmente avallato ed edema spongioso, in quadro di frattura composta”;
- in data 21.10.2019, è stato nuovamente visitato dal P.O. di Mussomeli, Persona_3
dove gli è stata diagnosticata una “frattura intraspongiosa dell'emipiatto tibiale laterale ginocchio
destro” ed è stata rilasciata una prognosi di gg. successivamente, sono stati avviati una CP_5
serie di controlli periodici;
- all'epoca dell'incidente esercitava attività professionale di avvocato e, in conseguenza delle lesioni riportate, è stato costretto rinviare numerose udienze, nonché rifiutare nuovi
2 incarichi professionali, con notevoli danni patrimoniali, in quanto impossibilitato a svolgere qualunque attività dal 16.10.2019 al 8.4.2021;
- le accertate menomazioni psicofisiche subite hanno inciso in modo consistente sugli aspetti dinamico relazionali della propria vita. Difatti, a seguito del sinistro, ha dovuto sospendere l'attività sportiva di trekking, fonte di svago e di benessere, e non ha potuto compiere determinati movimenti, come si evince dalla relazione medico/legale allegata;
- con lettera inviata per tramite pec in data 1.2.2020 alla ha Controparte_1
domandato a quest'ultima il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla responsabilità civile per i fatti suesposti;
- a seguito di visita medico legale disposta dall'assicurazione, quest'ultima - con lettera raccomandata a/r del 21.05.2021 - ha comunicato la propria intenzione di assegnare la somma di € 7.600,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e delle spese mediche ritenute congrue, precisando che l'offerta è stata parametrata al concorso di responsabilità del pedone nella misura del 30% per attraversamento fuori dalle strisce pedonali;
- con lettera inviata all'assicurazione tramite pec, in data 7.6.2021 ha accettato l'importo di
€ 7.600,00 solamente a titolo di acconto sul maggior danno procurato, chiedendo la liquidazione dell'intero; ha precisato altresì che, come da documento inviato dalla polizia municipale di San Giovanni Gemini, nel tratto di strada interessato dal sinistro non vi erano strisce pedonali alla data del 15.10.2019;
- in mancanza di una ulteriore e migliorativa offerta, ha inviato alla compagnia di assicurazioni, in data 15.9.2021, a mezzo pec, l'invito di adesione alla procedura di negoziazione assistita, ma questa è rimasta priva di alcun riscontro.
ha chiesto quindi di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Parte_1
conducente del furgone modello Vito nella causazione del sinistro e, conseguentemente, la condanna di e della al Controparte_3 Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito, quantificato nelle note conclusive (in modo inferiore rispetto a quanto chiesto nell'atto introduttivo) in € 13.494,28, di cui € 4.014,66 a titolo di danno biologico permanente, € 2.430,56 a titolo di danno biologico temporaneo, € 2.148,19
a titolo di danno morale, nonché al pagamento della somma di € 4.900,87 a titolo di danni
3 patrimoniali per le spese mediche sopportate. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
La ritualmente costituita, ha contestato sia l'an che il Controparte_1
quantum debeatur, deducendo:
- di aver pagato in via stragiudiziale, con assegno datato 09/06/2021, la somma di €
7.600,00, sulla scorta della valutazione del proprio fiduciario nella quantificazione del danno e tenendo conto della responsabilità del pedone nella misura del 30%;
- che la componente di responsabilità di è data dalla circostanza che Parte_1
questi aveva attraversato la strada per raggiungere il marciapiede opposto pur in assenza delle strisce pedonali e in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 190 c.d.s. - in particolare l'omessa precedenza al veicolo - pertanto, nulla aveva potuto fare per evitare CP_4
di urtarlo.
Pertanto, sulla scorta di tali elementi, la società ha chiesto il rigetto Controparte_1
della domanda attorea, ritenendo che la somma già elargita sia idonea a risarcire i danni patiti dall'attore.
La convenuta , non si è costituita in giudizio, nonostante la Controparte_3
notifica rituale dell'atto di citazione.
Rigettata la richiesta di prove testimoniali, la causa è stata istruita mediante ctu medico-
legale e posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Si ritiene che l'attore abbia fornito adeguata prova dell'accadimento del sinistro e delle circostanze di tempo e di luogo in cui il medesimo si è verificato. Tra l'altro, a ben vedere, le contestazioni della convenuta compagnia di assicurazioni attengono alla sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato e non propriamente all'an dell'evento.
Muovendo quindi al riparto di responsabilità dell'accaduto, va preliminarmente rilevato che nell'applicazione dell'art. 2054 c.c. è necessario tener conto dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - condivisa da questo giudice -
secondo cui “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso
di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi
4 era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il
pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato
nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto
si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente
sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e
diligenza” (in termini la massima di Cass. n.4551/2017).
Ed ancora “l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce
di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del
conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera
inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli,
violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di
marcia del veicolo investitore” (in termini la massima di Cass. n. 24472/2014).
Per la Corte, il fattore determinante per affermare la colpa esclusiva del conducente è la cosiddetta “avvistabilità” del pedone: se il pedone, nonostante la sua condotta potenzialmente pericolosa, è concretamente visibile, allora il conducente è tenuto a porre in essere tutte le manovre necessarie per evitare l'investimento, se non lo fa, è sempre responsabile (Cass. n.
n.34335/2021).
Conseguentemente, nel caso di specie, non si ravvisa l'ipotesi di esclusione di responsabilità prevista dal primo comma della norma citata in quanto non è stata neppure allegata la condotta imprevedibile del pedone né l'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Affermata quindi la responsabilità del conducente, veniamo alla valutazione sul concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. I c.c., accertando se vi sia stata una condotta negligente del pedone che abbia concorso a provocare il danno. Ed infatti, la presunzione di colpa del conducente
di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, co. 1 c.c., non opera in contrasto con il principio della
responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana,
e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere
la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va
apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. Civ. Sez. 3 Ord.
n. 842/2020).
5 Nel caso di specie, è emerso che ha attraversato in assenza di strisce Parte_1
pedonali e in prossimità delle intersezioni tra vie, così agendo sia in violazione delle regole prudenziali realisticamente esigibili nel caso di specie sia delle cautele prescritte dall'art. 190
D.lg.s. n. 285/1992, ai sensi del quale: “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi. Quando questi non esistono, o distano
più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in
senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. Ed
inoltre ai sensi del comma 5: “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
Conseguentemente, avendo entrambe le parti violato le regole cautelari e le regole di condotta, va affermato un concorso di colpa nella causazione dell'evento.
In particolare, tenuto conto dell'accertata dinamica del sinistro e dell'acclarato compimento, da parte del conducente dell'autovettura, di una condotta imprudente e in violazione dei predetti precetti stabiliti dal codice della strada, e considerato che il pedone era quasi al termine dell'attraversamento (circostanza evidente dai punti di impatto), al primo va ascritta una maggiore quota di responsabilità, quantificabile nel 90%, mentre il restante 10%
deve essere attribuita per le sopradette ragioni. Parte_1
Al risarcimento dei suddetti danni - per la parte ascritta a - è Controparte_3
tenuta, in solido, anche la ata la pacifica esistenza di un valido Controparte_1
rapporto assicurativo relativo al veicolo in questione.
Ciò posto, occorre analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate dall'attore.
Ebbene, il c.t.u. nominato, dott.ssa , ha riferito che “alla luce di quanto emerso Persona_4
dall'esame degli atti, dall'anamnesi e dall'esame obiettivo effettuato, si può affermare che in seguito
all'incidente occorso in data 15-10-19 il Sig. di anni 51 ha riportato “Esiti di frattura Parte_1
intraspongiosa emipiatto tibiale laterale del ginocchio destro”. Ha, quindi, quantificato, con conclusioni condivisibili e chiare, i deficit invalidanti nel modo seguente: “danno biologico
permanente complessivo valutato pari al 4% (quattro per cento) di invalidità permanente con
ripercussioni negative sullo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana e di relazione;
-
Inabilità Temporanea Assoluta pari a giorni 4 (quattro); -Inabilità Temporanea Parziale al 75% pari a
giorni 30 (trenta); - Inabilità Temporanea Parziale al 50% pari a giorni 20(venti); - Inabilità
6 Temporanea Parziale al 25% pari a giorni 30(trenta); Le spese sanitarie documentate si ritengono
congrue e non sono previste spese future.” (vedi pag. 6 della relazione di c.t.u.).
Ebbene, per la liquidazione del danno biologico, trattandosi di lesioni micro-permanenti
(inferiori a 10 punti percentuali), vanno utilizzati, i parametri previsti dall'art. 139 D. Lgs.
209/05 nel testo introdotto dall'art. 1 co. 19 legge 4.8.2017 n. 124, aggiornato dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 16.10.2023 (pubblicato su GURI n. 247 del 21.10.2023),
in vigore dall'aprile 2019.
Tenuto conto dell'età (anni 47) del danneggiato all'epoca del sinistro e della percentuale
(4%) di danno biologico attribuita ai postumi ormai stabilizzati e i giorni di inabilità
temporanea, effettuati i calcoli va riconosciuto l'importo di € 6.445,22.
A tale importo va aggiunto incremento del 25% a ristoro del danno morale derivante dalla penosità presuntivamente ricollegata all'impossibilità di svolgere le attività quotidiane per il primo periodo di convalescenza e al doversi sottoporre a cicli di fisioterapia, circostanze che emergono indubbiamente dagli atti di causa.
Si precisa a riguardo che la Suprema Corte si è espressa nel senso che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata come unitarietà
rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica, ed inteso come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. In
particolare, nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa,
come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività
dinamico relazionali - e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. «categorie» o «voci»
di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale, mentre non costituisce, invece,
duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
Da tanto segue che sul piano probatorio, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova
7 delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria).
(Cass. sent. n.5547/24)
Il danno non patrimoniale complessivamente ristorabile è quindi pari a € 7.250,88 (90% di
€ 8.056,53).
Gli importi sin qui liquidati, anche se espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni circa il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata,
conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema
Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Ancora, per individuare le somme effettivamente dovute agli attori è necessario tener conto degli acconti già versati.
8 Ai fini poi dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte
più recente, “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il
debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando
l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi
compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale,
rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e
poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che
va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (vedi, ad ultimo, Cass. Ord. n. 16027/2022,
in termini anche Cass. Civ. sez. III n. 9950/2017).
Come bene argomentato nella sentenza citata “la liquidazione del danno da mora nelle
obbligazioni di valore deve, per così dire, simulare quel che il creditore avrebbe potuto ricavare
dall'investimento della somma a lui dovuta, se fosse stato tempestivamente soddisfatto. Nel caso di
pagamenti in acconto, il creditore:
I) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la
possibilità di investire e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo
periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
II) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi
di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale
dovutogli; dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta
possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni
di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito
risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
- rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito,
ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
- detrarre l'acconto dal credito;
- calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
- sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
- sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento
fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014)”.
9 Quindi, nel caso di specie, rendendo omogenei gli importi, il credito è pari al danno non patrimoniale (€ 7.250,88) devalutato alla data del sinistro (15.10.2019) e rivalutato con interessi alla data di corresponsione dell'acconto (21.5.2021), per un totale di € 6.205,91.
L'acconto versato di € 7.600, pertanto, copre interamente il danno biologico patito nella quantificazione effettuata alla data del suo versamento.
La differenza, pari a € 1.394,09, va decurtata dall'importo dovuto dai convenuti a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche ritenute congrue dalla CTU (€ 4.410,78, pari al 90%
di 4.900,87).
Conclusivamente, i convenuti sono tenuti, in solido, a pagare ad Parte_1
l'importo di € 3.016,69.
Ai convenuti vanno solidalmente addossati gli esborsi relativi all'espletata CTU medico –
legale.
Per quanto riguarda le spese di lite, considerato che l'importo accordato è di molto inferiore a quello richiesto nell'atto introduttivo, si ritiene che vi siano giuste ragioni per compensare per 3/5 le spese di lite e porre i restanti 2/5 a carico dei convenuti soccombenti;
liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), con valori tra i minimi e i medi dello scaglione individuato con la domanda, in considerazione delle questioni giuridiche trattate e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_3
,
[...]
condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e , in solido, a pagare ad la Controparte_3 Parte_1
complessiva somma di € 3.016,69, oltre gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
pone a carico dei convenuti, in solido, le spese occorse per l'espletata CTU medico-legale come liquidate con separato decreto;
compensa per 3/5 le spese di lite tra le parti;
10 condanna i convenuti, in solido, a rimborsare a parte attrice i restanti 2/5 delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CPA se dovuti e come per legge e rimborso spese forfetarie nella misura del 15%.
Così deciso in Agrigento, in data 23 maggio 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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