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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8333 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al N.R.G. 1356/23
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Alberto Napolitano Parte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Amalia Di Meo in
Bacoli, via Svetonio n.10 giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rapp. te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Niger
Sannino ed elett.te domiciliata in Portici alla via A. Diaz n. 54 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Minucci Controparte_2
ed elett.te domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 19 giusta procura in atti.
CONVENUTI
Oggetto: Responsabilità professionale per attività medico - chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che il giorno 16/06/2008 alle ore 13,00, l'istante si recava al
Pronto Soccorso dell "Villa Betania" in Napoli Controparte_1
— Ponticelli a causa di ferita lacero contusa alla gamba destra da incidente domestico, causato dalla rottura accidentale di un vetro;
- che in tale occasione, i sanitari del Pronto Soccorso dell' "Villa Betania" le diagnosticavano "FLC Controparte_1
lato mediale e laterale gamba destra”, rilevando, dal mero esame obbiettivo "non segni di lesioni tendinee in atto e vascolari al momento della visita", praticavano sutura e medicazione, consigliando terapia farmacologia e visita ortopedica;
- che a seguito di incessante dolore ed anomalo gonfiore alla gamba suturata, l'istante, in data 30/06/08, si recava nuovamente presso gli ambulatori dell'Ospedale Evangelico Villa Betania" ove il
Dott. , le diagnosticava media flebite post traumatica e Controparte_2
le visita vascolare;
- 2 -
- che , in data 11/07/08, si sottoponeva a visita vascolare presso gli ambulatori della Clinica Sanatrix, ove le prescrivevano oltre a terapia farmacologia, anche adozione di gambaletto elastico;
- che a causa del persistere del gonfiore e del lancinante dolore alla gamba dx, la Sig.ra si recava in data 16/07/08, Parte_1
nuovamente, a visita ambulatoriale presso l'Ospedale Evangelico
Villa Betania, ove il Dott. le diagnosticava "ferita Controparte_2
lacero -contusa III distale gamba destra infiammata" e le prescriveva terapia farmacologia antibiotica ed antinfiammatoria;
- che in data 17/07/08, a seguito della spontanea fuoriuscita dalla ferita suturata di materiale vitreo, l'istante si recava nuovamente a Pronto Soccorso presso l'Ospedale Evangelico Villa Betania, ove, il
Dott. , diagnosticava:" sospetto corpo estraneo (vetro) Controparte_2
ritenuto a livello del III distale gamba destra e collo piede destro, pregressa ferita lacero contusa III distale gamba destra";
- che solo in data 17/07/08, presso l'Ospedale Evangelico Villa
Betania, veniva praticata RX, della caviglia destra e della gamba destra
III distale, che evidenziava presenza di corpi estranei tra il terzo distale della tibia e del perone, veniva pertanto prescritto intervento chirurgico di asportazione;
- che, in data 22/07/08, veniva ricoverata presso l'ospedale
Evangelico Villa Betania, con diagnosi di “ritenzione Corpi Estranei
(vetro) gamba dx, edema gamba destra" e, in data 23/07/08, l'istante si sottoponeva ad intervento chirurgico di "tenorrafia dell'Achilleo ed
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asportazione frammento di vetro" con immobilizzazione in apparecchio gessato femoro -podalico. All'esito, le veniva prescritta terapia farmacologia e divieto di carico per 45 giorni”;
- che in data 04/09/08, si recava a visita ambulatoriale presso l'Ospedale Evangelico Villa Betania e, presso il reparto di ortopedia e traumatologia veniva sottoposta alla rimozione e dell'apparecchio gessato con prescrizione di calza elastica a compressione media, plantare e FKT;
- che successivamente, praticava cure e terapie come prescritte dai sanitari che, seppur eseguite a perfetta regola d'arte, non consentivano una adeguata guarigione;
- i problemi funzionali e motori alla gamba destra non regredivano, in quanto l'attrice lamentava sempre dolore vivo e gravi limitazioni funzionali della gamba destra;
- che in data 2/10/2008 si sottoponeva a visita ambulatoriale presso il Presidio Ospedaliero Loreto Mare ove le veniva diagnosticata "ferita infetta al tendine di Achille" con prescrizione di terapia antibiotica;
- che benché praticata accuratamente , la terapia antibiotica prescritta non produceva gli effetti dovuti ed in data 18/10/08, per il persistere di dolore alla ferita si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Betania ove i Sanitari le diagnosticavano "Dolore ed Eritema in sede di ferita" , procedevano alla disinfezione della ferita consigliando terapia antibiotica e visita ortopedica;
- 4 -
- che successivamente, tale ferita, benché trattata farmacologicamente e accuratamente medicata, si infettava ripetutamente tanto che in data 10/11/08, l'istante si recava nuovamente presso l'Ospedale Evangelico Villa Betania , ove i sanitari le diagnosticavano "infezione in atto a livello della ferita" e le prescrivevano terapia antinfiammatoria ed antibiotica;
- che tuttavia a distanza di circa un mese dalla ultima terapia era costretta a recarsi a nuovo controllo in data 23.12.2008, presso l'ospedale Loreto Nuovo, ove il dott. prescriveva Persona_1
RMN all' achilleo;
- che in data 22.01.2009, 02.02.2009, 12.02.2009, si sottoponeva ad ulteriori controlli presso l' Controparte_3
- che tuttavia, al termine di ogni terapia antibiotica, la ferita si infettava nuovamente sino a che, in data 15/10/2009, l'istante veniva nuovamente ricoverata presso l'ospedale Evangelico Villa Betania per sottoporsi a nuovo intervento chirurgico in data 16/10/09 per
"asportazione del tessuto infetto e scarificazione del tendine di achille" e veniva poi dimessa in data 20/10/09 con diagnosi definitiva di infezione del tendine di Achille a destra";
- che infine, in data 19/01/010, si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica presso il Dott. specialista ortopedico Per_2
dell'Università degli studi di Napoli Federico II che diagnosticava
"esiti di lesione del tendine di Achille e successiva infezione gamba
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destra" con prescrizione di terapia farmacologia e riabilitativa dell'arto;
- che la Sig.ra si sottoponeva a numerose terapie Parte_1
riabilitative onde conseguire la guarigione dell'arto ma tutt'oggi conserva una limitata funzionalità della gamba.
Sulla base di tali premesse, e rilevato come già alla data del 16/06/08 ed ai successivi controlli i sanitari fossero stati inadempienti, in quanto a fronte di una ferita lacero contusa da vetro, omettevano di praticare una RX di controllo dalla quale sarebbe emersa immediatamente la presenza di frammenti vitrei all'interno della gamba l'istante chiedeva di condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva la Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto della domanda
[...]
attorea in quanto infondata e non provata. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva di limitare il risarcimento ai soli danni interamente dimostrati ed accertati, con applicazione dei parametri risarcitori vigenti.
Si costituiva il dott. il quale in via preliminare Controparte_2
eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dall' attrice e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata.
Prodotta documentazione, concessi i termini 183 comma 6,la causa sulle conclusioni delle parti costituite veniva riservata in decisione
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all'udienza del 05.06.25, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nell'ambito della responsabilità professionale ed in particolare in quella medica, diverse ed altalenanti risultano essere sia le posizioni, registrate nel tempo, al riguardo sostenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina. In verità se da un lato, la posizione dell'ente ospedaliero è risultata di più facile inserimento all'interno di un sinallagma contrattuale le difficoltà si sono poste con maggiore intensità avuto riguardo alla posizione del medico curante, soprattutto qualora lo stesso sia inserito all'interno della struttura pubblica e perciò non
“scelto”dal paziente.
Orbene, tanto osservato e doverosamente premesso, rileva il
Tribunale come vada confermato l'orientamento alla stregua del quale, in ipotesi di intervento chirurgico non correttamente eseguito, quella della (ovvero dell'ente ospedaliero) è ascrivibile al CP_4
novero della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione che la stessa assume, direttamente con CP_4
i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto: ed infatti, all'adempimento dell'obbligazione predetta è collegata la rimunerazione della prestazione promessa, in essa incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della . CP_4
In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a
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fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del ) Controparte_5
insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 8 gennaio 1999, n. 103).
Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari
(personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ. Nel caso di specie la conventa Struttura eccepisce che gli operatori sanitari hanno agito in regime di libero professionale gestendo in modo autonomo la situazione clinica dell'istante. A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per
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adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore.
Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà
o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto ( o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
Va rilevato come in sede di costituzione il dott. eccepiva la CP_2
prescrizione del diritto avanzato dalla sig.ra rilevando che i Pt_1
fatti di causa risalivano al 2008.
“In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno
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risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito” ( Cass.22059/17). Ora è innegabile che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale non inizia a decorrere dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso ( nel caso in esame dall'accesso al PS), bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che l'evento dannoso si verificava nel 2008 e che “in data 17/07/08, a seguito della spontanea fuoriuscita dalla ferita suturata di materiale vitreo, l'istante si recava nuovamente a Pronto Soccorso presso l'Ospedale Evangelico Villa
Betania” potendo dunque indicare quella data il momento a decorrere dal quale la paziente si poteva ragionevolmente avvedere della mancata attenzione prestata al frammento e della sua mancata diagnosi;
tanto che il 16.02. 2009 veniva inviata formale lettera di costituzione in mora sia alla struttura che al dott. . Della CP_2
successiva convocazione agli incontri di mediazione non vi è alcuna prova in atti della comunicazione alla struttura convenuta, né i verbali del loro espletamento.
In data 11/01/2023 veniva notificato l'atto di citazione ai convenuti.
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Orbene, va ricordato che in base all'art. 2947 c.c. salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, posta la fattispecie rientrante nell'ipotesi di responsabilità contrattuale.
Dall'esame della documentazione versata in atti non emergono atti idonei ad interrompere o sospendere la prescrizione nei confronti del dott. con conseguente maturazione della prescrizione del CP_2
diritto avanzato dall'attore nei suoi confronti.
È altresì pacifico che entrambi i convenuti siano coobbligati solidali in quanto obbligati per la medesima prestazione.
Il punto da chiarire riguarda la possibilità che l'eccezione di prescrizione sollevata da uno solo dei coobbligati possa essere estesa anche al coobbligato che non l'abbia formalmente proposta come accaduto nel caso di specie.
Orbene, la Corte di Cassazione con ordinanza del 03/04/2025
n.8837 ha affermato che “In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta” qualificando nel caso di specie tali
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comportamenti come una “manifestazione tacita di volontà di rinunciare all'azione contrattuale”.
Ulteriore conferma si ricava dall'art 1310 comma 2 c.c., secondo cui
“La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri”.
Ne consegue che la struttura sanitaria, pur essendo solidalmente obbligata con il sanitario convenuto, non può oggi giovarsi dell'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultimo, non avendola essa stessa mai proposta né avendo dato prova, nel corso del giudizio, di volerla fare propria.
Di conseguenza va dichiarata la prescrizione del diritto dell'attrice nei confronti del medico, mentre la domanda resta pienamente efficace nei confronti della struttura sanitaria.
Con separata ordinanza la causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio.
Le spese di lite tra la sig.ra ed il dott. seguono la Pt_1 CP_2
soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 al valore medio dello scaglione di riferimento in base al deductum mentre la regolamentazione delle spese di lite tra la sig. ra e la Pt_1
va Controparte_1
demandata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede :
a) accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto dott. ; CP_2
b) condanna parte attorea al pagamento delle spese di lite nei confronti del dott. che liquida in € 7.616,00 per compensi CP_2
oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
c) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Napoli, 25/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al N.R.G. 1356/23
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Alberto Napolitano Parte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Amalia Di Meo in
Bacoli, via Svetonio n.10 giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rapp. te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Niger
Sannino ed elett.te domiciliata in Portici alla via A. Diaz n. 54 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Minucci Controparte_2
ed elett.te domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 19 giusta procura in atti.
CONVENUTI
Oggetto: Responsabilità professionale per attività medico - chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che il giorno 16/06/2008 alle ore 13,00, l'istante si recava al
Pronto Soccorso dell "Villa Betania" in Napoli Controparte_1
— Ponticelli a causa di ferita lacero contusa alla gamba destra da incidente domestico, causato dalla rottura accidentale di un vetro;
- che in tale occasione, i sanitari del Pronto Soccorso dell' "Villa Betania" le diagnosticavano "FLC Controparte_1
lato mediale e laterale gamba destra”, rilevando, dal mero esame obbiettivo "non segni di lesioni tendinee in atto e vascolari al momento della visita", praticavano sutura e medicazione, consigliando terapia farmacologia e visita ortopedica;
- che a seguito di incessante dolore ed anomalo gonfiore alla gamba suturata, l'istante, in data 30/06/08, si recava nuovamente presso gli ambulatori dell'Ospedale Evangelico Villa Betania" ove il
Dott. , le diagnosticava media flebite post traumatica e Controparte_2
le visita vascolare;
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- che , in data 11/07/08, si sottoponeva a visita vascolare presso gli ambulatori della Clinica Sanatrix, ove le prescrivevano oltre a terapia farmacologia, anche adozione di gambaletto elastico;
- che a causa del persistere del gonfiore e del lancinante dolore alla gamba dx, la Sig.ra si recava in data 16/07/08, Parte_1
nuovamente, a visita ambulatoriale presso l'Ospedale Evangelico
Villa Betania, ove il Dott. le diagnosticava "ferita Controparte_2
lacero -contusa III distale gamba destra infiammata" e le prescriveva terapia farmacologia antibiotica ed antinfiammatoria;
- che in data 17/07/08, a seguito della spontanea fuoriuscita dalla ferita suturata di materiale vitreo, l'istante si recava nuovamente a Pronto Soccorso presso l'Ospedale Evangelico Villa Betania, ove, il
Dott. , diagnosticava:" sospetto corpo estraneo (vetro) Controparte_2
ritenuto a livello del III distale gamba destra e collo piede destro, pregressa ferita lacero contusa III distale gamba destra";
- che solo in data 17/07/08, presso l'Ospedale Evangelico Villa
Betania, veniva praticata RX, della caviglia destra e della gamba destra
III distale, che evidenziava presenza di corpi estranei tra il terzo distale della tibia e del perone, veniva pertanto prescritto intervento chirurgico di asportazione;
- che, in data 22/07/08, veniva ricoverata presso l'ospedale
Evangelico Villa Betania, con diagnosi di “ritenzione Corpi Estranei
(vetro) gamba dx, edema gamba destra" e, in data 23/07/08, l'istante si sottoponeva ad intervento chirurgico di "tenorrafia dell'Achilleo ed
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asportazione frammento di vetro" con immobilizzazione in apparecchio gessato femoro -podalico. All'esito, le veniva prescritta terapia farmacologia e divieto di carico per 45 giorni”;
- che in data 04/09/08, si recava a visita ambulatoriale presso l'Ospedale Evangelico Villa Betania e, presso il reparto di ortopedia e traumatologia veniva sottoposta alla rimozione e dell'apparecchio gessato con prescrizione di calza elastica a compressione media, plantare e FKT;
- che successivamente, praticava cure e terapie come prescritte dai sanitari che, seppur eseguite a perfetta regola d'arte, non consentivano una adeguata guarigione;
- i problemi funzionali e motori alla gamba destra non regredivano, in quanto l'attrice lamentava sempre dolore vivo e gravi limitazioni funzionali della gamba destra;
- che in data 2/10/2008 si sottoponeva a visita ambulatoriale presso il Presidio Ospedaliero Loreto Mare ove le veniva diagnosticata "ferita infetta al tendine di Achille" con prescrizione di terapia antibiotica;
- che benché praticata accuratamente , la terapia antibiotica prescritta non produceva gli effetti dovuti ed in data 18/10/08, per il persistere di dolore alla ferita si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Betania ove i Sanitari le diagnosticavano "Dolore ed Eritema in sede di ferita" , procedevano alla disinfezione della ferita consigliando terapia antibiotica e visita ortopedica;
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- che successivamente, tale ferita, benché trattata farmacologicamente e accuratamente medicata, si infettava ripetutamente tanto che in data 10/11/08, l'istante si recava nuovamente presso l'Ospedale Evangelico Villa Betania , ove i sanitari le diagnosticavano "infezione in atto a livello della ferita" e le prescrivevano terapia antinfiammatoria ed antibiotica;
- che tuttavia a distanza di circa un mese dalla ultima terapia era costretta a recarsi a nuovo controllo in data 23.12.2008, presso l'ospedale Loreto Nuovo, ove il dott. prescriveva Persona_1
RMN all' achilleo;
- che in data 22.01.2009, 02.02.2009, 12.02.2009, si sottoponeva ad ulteriori controlli presso l' Controparte_3
- che tuttavia, al termine di ogni terapia antibiotica, la ferita si infettava nuovamente sino a che, in data 15/10/2009, l'istante veniva nuovamente ricoverata presso l'ospedale Evangelico Villa Betania per sottoporsi a nuovo intervento chirurgico in data 16/10/09 per
"asportazione del tessuto infetto e scarificazione del tendine di achille" e veniva poi dimessa in data 20/10/09 con diagnosi definitiva di infezione del tendine di Achille a destra";
- che infine, in data 19/01/010, si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica presso il Dott. specialista ortopedico Per_2
dell'Università degli studi di Napoli Federico II che diagnosticava
"esiti di lesione del tendine di Achille e successiva infezione gamba
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destra" con prescrizione di terapia farmacologia e riabilitativa dell'arto;
- che la Sig.ra si sottoponeva a numerose terapie Parte_1
riabilitative onde conseguire la guarigione dell'arto ma tutt'oggi conserva una limitata funzionalità della gamba.
Sulla base di tali premesse, e rilevato come già alla data del 16/06/08 ed ai successivi controlli i sanitari fossero stati inadempienti, in quanto a fronte di una ferita lacero contusa da vetro, omettevano di praticare una RX di controllo dalla quale sarebbe emersa immediatamente la presenza di frammenti vitrei all'interno della gamba l'istante chiedeva di condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva la Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto della domanda
[...]
attorea in quanto infondata e non provata. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva di limitare il risarcimento ai soli danni interamente dimostrati ed accertati, con applicazione dei parametri risarcitori vigenti.
Si costituiva il dott. il quale in via preliminare Controparte_2
eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dall' attrice e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata.
Prodotta documentazione, concessi i termini 183 comma 6,la causa sulle conclusioni delle parti costituite veniva riservata in decisione
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all'udienza del 05.06.25, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nell'ambito della responsabilità professionale ed in particolare in quella medica, diverse ed altalenanti risultano essere sia le posizioni, registrate nel tempo, al riguardo sostenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina. In verità se da un lato, la posizione dell'ente ospedaliero è risultata di più facile inserimento all'interno di un sinallagma contrattuale le difficoltà si sono poste con maggiore intensità avuto riguardo alla posizione del medico curante, soprattutto qualora lo stesso sia inserito all'interno della struttura pubblica e perciò non
“scelto”dal paziente.
Orbene, tanto osservato e doverosamente premesso, rileva il
Tribunale come vada confermato l'orientamento alla stregua del quale, in ipotesi di intervento chirurgico non correttamente eseguito, quella della (ovvero dell'ente ospedaliero) è ascrivibile al CP_4
novero della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione che la stessa assume, direttamente con CP_4
i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto: ed infatti, all'adempimento dell'obbligazione predetta è collegata la rimunerazione della prestazione promessa, in essa incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della . CP_4
In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a
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fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del ) Controparte_5
insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 8 gennaio 1999, n. 103).
Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari
(personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ. Nel caso di specie la conventa Struttura eccepisce che gli operatori sanitari hanno agito in regime di libero professionale gestendo in modo autonomo la situazione clinica dell'istante. A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per
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adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore.
Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà
o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto ( o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
Va rilevato come in sede di costituzione il dott. eccepiva la CP_2
prescrizione del diritto avanzato dalla sig.ra rilevando che i Pt_1
fatti di causa risalivano al 2008.
“In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno
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risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito” ( Cass.22059/17). Ora è innegabile che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale non inizia a decorrere dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso ( nel caso in esame dall'accesso al PS), bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che l'evento dannoso si verificava nel 2008 e che “in data 17/07/08, a seguito della spontanea fuoriuscita dalla ferita suturata di materiale vitreo, l'istante si recava nuovamente a Pronto Soccorso presso l'Ospedale Evangelico Villa
Betania” potendo dunque indicare quella data il momento a decorrere dal quale la paziente si poteva ragionevolmente avvedere della mancata attenzione prestata al frammento e della sua mancata diagnosi;
tanto che il 16.02. 2009 veniva inviata formale lettera di costituzione in mora sia alla struttura che al dott. . Della CP_2
successiva convocazione agli incontri di mediazione non vi è alcuna prova in atti della comunicazione alla struttura convenuta, né i verbali del loro espletamento.
In data 11/01/2023 veniva notificato l'atto di citazione ai convenuti.
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Orbene, va ricordato che in base all'art. 2947 c.c. salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, posta la fattispecie rientrante nell'ipotesi di responsabilità contrattuale.
Dall'esame della documentazione versata in atti non emergono atti idonei ad interrompere o sospendere la prescrizione nei confronti del dott. con conseguente maturazione della prescrizione del CP_2
diritto avanzato dall'attore nei suoi confronti.
È altresì pacifico che entrambi i convenuti siano coobbligati solidali in quanto obbligati per la medesima prestazione.
Il punto da chiarire riguarda la possibilità che l'eccezione di prescrizione sollevata da uno solo dei coobbligati possa essere estesa anche al coobbligato che non l'abbia formalmente proposta come accaduto nel caso di specie.
Orbene, la Corte di Cassazione con ordinanza del 03/04/2025
n.8837 ha affermato che “In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta” qualificando nel caso di specie tali
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comportamenti come una “manifestazione tacita di volontà di rinunciare all'azione contrattuale”.
Ulteriore conferma si ricava dall'art 1310 comma 2 c.c., secondo cui
“La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri”.
Ne consegue che la struttura sanitaria, pur essendo solidalmente obbligata con il sanitario convenuto, non può oggi giovarsi dell'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultimo, non avendola essa stessa mai proposta né avendo dato prova, nel corso del giudizio, di volerla fare propria.
Di conseguenza va dichiarata la prescrizione del diritto dell'attrice nei confronti del medico, mentre la domanda resta pienamente efficace nei confronti della struttura sanitaria.
Con separata ordinanza la causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio.
Le spese di lite tra la sig.ra ed il dott. seguono la Pt_1 CP_2
soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 al valore medio dello scaglione di riferimento in base al deductum mentre la regolamentazione delle spese di lite tra la sig. ra e la Pt_1
va Controparte_1
demandata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede :
a) accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto dott. ; CP_2
b) condanna parte attorea al pagamento delle spese di lite nei confronti del dott. che liquida in € 7.616,00 per compensi CP_2
oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
c) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Napoli, 25/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
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