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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13758 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Frettoni Presidente relatore dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Francesca Giacomini Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da
, nato il [...] (rectius il 1/01/1995) in Bangladesh, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagll'avv.to Marco Ponteduro (C.F. C.F._1
- P.E.C.: ), giusta procura C.F._2 Email_1 apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato sito in Roma, via Casilina 394;
RICORRENTE
nei confronti di
domiciliati ex lege c/o l'Avvocatura dello Stato;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE pagina 1 di 4 Conclusioni della parte:
'…riconoscere all'odierno ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale di conseguenza l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, con ogni conseguenza di legge, ritenendo ingiusto e gravatorio. In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il diritto all'odierno ricorrente alla protezione sussidiaria, ovvero ancora in subordine accertare la sussistenza di un permesso di soggiorno per casi/motivi particolari.'
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1
Questura di Roma di rifiuto dell'istanza volta al rinnovo della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 05/06/2024 e notificatogli in data 30/08/2024.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la Commissione territoriale di Roma nel parere espresso non hanno debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. 173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Non si è costituito il . CP_1
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del , il quale, benché Controparte_1 ritualmente notiziato del presente ricorso, non si è costituito.
Ciò posto e venendo al merito della controversia, questo Tribunale osserva che sono ravvisabili i presupposti per riconoscere al ricorrente il rinnovo del titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
La disposizione trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 6 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica, per espressa previsione normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica [ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della pagina 2 di 4 effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, o il suo rinnovo, può essere accordato a causa degli sforzi profusi dal ricorrente per raggiungere un grado di integrazione sociale e lavorativa che gli consenta di vivere dignitosamente nel rispetto delle regole sociali.
Nello specifico, ha dimostrato un serio percorso di integrazione socio-lavorativa. In Parte_1 particolare, il ricorrente ha costituito, insieme alla socia una società a Controparte_2 responsabilità limitata semplificata, denominata – società a responsabilità CP_3 limitata semplificata”, con sede in Roma, in data 12 luglio 2023 per l'esercizio di un'attività commerciale volta alla somministrazione di cibo e bevande.
In definitiva, stante quanto finora osservato, il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi e migliorare la sua situazione economica intraprendendo tutti i passi necessari per tutelare la sua dignità di persona e che consentono di sentirsi parte della società e contribuire al progresso materiale o spirituale della stessa secondo quanto previsto dall'art. 4 della Costituzione. La sua espulsione, quindi, interromperebbe il percorso intrapreso, ledendo il diritto al rispetto della sua vita privata come tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
4. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto il rinnovo di un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
5. Spese compensate ricorrendo eccezionali ragioni, visto che il ricorso è stato accolto in forza di documentazione depositata in corso di causa pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del Parte_1
d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Roma, 30/9/2025 Il Presidente Francesco Frettoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Frettoni Presidente relatore dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Francesca Giacomini Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da
, nato il [...] (rectius il 1/01/1995) in Bangladesh, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagll'avv.to Marco Ponteduro (C.F. C.F._1
- P.E.C.: ), giusta procura C.F._2 Email_1 apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato sito in Roma, via Casilina 394;
RICORRENTE
nei confronti di
domiciliati ex lege c/o l'Avvocatura dello Stato;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE pagina 1 di 4 Conclusioni della parte:
'…riconoscere all'odierno ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale di conseguenza l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, con ogni conseguenza di legge, ritenendo ingiusto e gravatorio. In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il diritto all'odierno ricorrente alla protezione sussidiaria, ovvero ancora in subordine accertare la sussistenza di un permesso di soggiorno per casi/motivi particolari.'
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1
Questura di Roma di rifiuto dell'istanza volta al rinnovo della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 05/06/2024 e notificatogli in data 30/08/2024.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la Commissione territoriale di Roma nel parere espresso non hanno debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. 173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Non si è costituito il . CP_1
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del , il quale, benché Controparte_1 ritualmente notiziato del presente ricorso, non si è costituito.
Ciò posto e venendo al merito della controversia, questo Tribunale osserva che sono ravvisabili i presupposti per riconoscere al ricorrente il rinnovo del titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
La disposizione trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 6 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica, per espressa previsione normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica [ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della pagina 2 di 4 effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, o il suo rinnovo, può essere accordato a causa degli sforzi profusi dal ricorrente per raggiungere un grado di integrazione sociale e lavorativa che gli consenta di vivere dignitosamente nel rispetto delle regole sociali.
Nello specifico, ha dimostrato un serio percorso di integrazione socio-lavorativa. In Parte_1 particolare, il ricorrente ha costituito, insieme alla socia una società a Controparte_2 responsabilità limitata semplificata, denominata – società a responsabilità CP_3 limitata semplificata”, con sede in Roma, in data 12 luglio 2023 per l'esercizio di un'attività commerciale volta alla somministrazione di cibo e bevande.
In definitiva, stante quanto finora osservato, il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi e migliorare la sua situazione economica intraprendendo tutti i passi necessari per tutelare la sua dignità di persona e che consentono di sentirsi parte della società e contribuire al progresso materiale o spirituale della stessa secondo quanto previsto dall'art. 4 della Costituzione. La sua espulsione, quindi, interromperebbe il percorso intrapreso, ledendo il diritto al rispetto della sua vita privata come tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
4. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto il rinnovo di un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
5. Spese compensate ricorrendo eccezionali ragioni, visto che il ricorso è stato accolto in forza di documentazione depositata in corso di causa pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del Parte_1
d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Roma, 30/9/2025 Il Presidente Francesco Frettoni
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