Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2025, proposto da
OL OL, rappresentato e difeso dall’avv. Irene Lo Bue e presso la stessa elettivamente domiciliato in Parma, borgo A. Ronchini n. 9, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 196/2023 in data 31 maggio 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 25 marzo 2026 il dott. LO AS e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 196/2023 in data 31 maggio 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato condannato il “… Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore a corrispondere a OL OL il compenso individuale accessorio per i periodi indicati in ricorso da calcolarsi al lordo fiscale netto previdenziale pari ad euro 830,28 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo …”;
che l’interessato assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, egli chiede che si ordini all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 196/2023 del Tribunale di Reggio Emilia e che si nomini “… sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 14 ottobre 2025) della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia;
che si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
che con relazione istruttoria depositata in data 12 novembre 2025 e corredata della relativa documentazione il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha addotto che la “… sentenza in oggetto risulta eseguita con riferimento all’importo dovuto in quota capitale al collaboratore scolastico sig. OL OL a titolo di compenso individuale accessorio …”;
che alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, ammesso dal difensore del ricorrente l’intervenuto pregresso versamento del dovuto da parte dell’Amministrazione, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto documentato dall’Amministrazione e di quanto poi riconosciuto dal ricorrente – circa l’intervenuta esecuzione del giudicato già prima dell’instaurazione del presente giudizio –, al Collegio non resta che prendere atto dell’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse ad una pronuncia riguardante statuizioni del giudice ordinario tempestivamente attuate;
che, quanto alle spese di lite, la non opposizione dell’Avvocatura dello Stato alla richiesta del ricorrente ne giustifica l’integrale compensazione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO AS, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO AS |
IL SEGRETARIO