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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2025, n. 30593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30593 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA TE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI che conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. L'avvocata Manti Lavinia si riporta. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 30593 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 07/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1.TE RA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, ha confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla contestazione di numerosi capi di imputazione, concernenti anche reati associativi (di cui all'art. 416 bis cod. pen., 74 d.P.R.309/1990) con l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., quale partecipe di un ramo di una associazione di stampo mafioso, facente capo alla famiglia RA, esistente sul territorio calabrese. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, la nullità dell'ordinanza impugnata determinata dalla omessa notifica al codifensore, avv. Fabrizio Cardinali, dell'avviso dell'udienza camerale che è stato notificato al solo avv. Rotundo, e non anche all'avv. Cardinali, sebbene anche questi fosse stato nominato, unitamente all'avv. Rotundo, dal RA quando egli era detenuto, tramite l'ufficio matricola, in data 16/11/2024. La nomina dei due difensori è stata trasmessa alla 'Procura di Catanzaro e all'Ufficio Gip. Rappresenta il ricorrente di essersi premurato, successivamente al 25/11/2024, di visionare gli atti al TIAP, potendo constatare che nel faldone 016 dei fascicoli cautelari, la nomina dei difensori, avv. Rotondo e avv. Cardinali, effettuata in data 16/11/2024, era stata inserita nel fascicolo contenente gli atti trasmessi al Tribunale del Riesame e che quindi, la nomina dei due difensori era già in atti, prima della proposizione del gravame, proposto dal solo avv. Rotundo in data 23/11/2024. Precisa che l'avviso di udienza è stato notificato all'avv. Rotundo e, erroneamente, anche all'avv. Attisani, sebbene questi in precedenza avesse già rinunciato al mandato difensivo. La doglianza, tempestivamente eccepita e sottoposta al giudice a quo, non è stata neppure correttamente valutata dal Tribunale della libertà che, erroneamente, pur dando atto che la nomina dell'avv. Cardinali non era stata tempestivamente trasmessa al giudice ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., per causa non imputabile al ricorrente, ha affermato il principio secondo cui costituisce dovere di diligenza, posto a carico del codifensore destinatario della notifica, di comunicare all'altro difensore la data fissata per la discussione della richiesta di riesame, qualora la notifica sia stata effettuata nei confronti di un solo difensore. Il giudice quindi ha ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente abbia concorso a dare causa alla nullità, sebbene ristretto. 2 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativamente alla sussistenza della struttura associativa di stampo mafioso, posto che la compagine associativa avrebbe cessato di essere operativa per effetto di sentenze passate in giudicato nel 2014 che ne hanno determinato la cessazione. Ne deriva che le sentenze evocate dal giudice a quo non consentono di affermare l'attuale esistenza dei dati fattuali contestati, ossia l'esistenza di plurime associazioni che costituiscono segmenti operativi della "ndrangheta", nè di fornire gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo di imputazione 1) relativo all'art. 416 bis cod. pen. Anche le intercettazioni evidenziate non forniscono elementi indizianti dell'esistenza di una struttura associativa. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla contestazione dell'art. 74 d.P.R.309/1990, non ravvisandosi elementi per affermare la predisposizione di una struttura operativa stabile dedita all'attività di spaccio di sostanza stupefacente. 2.4. Con il quarto motivo, lamenta l'insussistenza dell'aggravante della agevolazione mafiosa, non essendovi prova della condotta agevolatrice e della finalità specifica. 2.5. Con il quinto motivo, contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, considerato l'allontanamento dal nucleo familiare, dal contesto locale e non profilandosi occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, che neppure sono state evidenziate dal giudice a quo. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Si premette che, nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n.11231 del 18/02/2020, Rv. 278815; Sez.2, n. 49717 del 07/11/2023, Rv. 285545). Nel caso in disamina, dagli atti - cui questa Corte può accedere, trattandosi di questione processuale - emerge che in data 07/11/2024, l'indagato aveva nominato quale difensore di fiducia, l'avv. Attisani, il quale, in data 11/11/2024, in sede di interrogatorio di garanzia, 3 rinunciava alla difesa. Veniva pertanto in tale data nominato l'avv. Andricciola ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Successivamente, in data 16/11/ 2024, il RA aveva nominato due difensori di fiducia, l'avv. Rotundo e l'avv. Cardinali, e revocato l'avv. Andricciola, ex art. 123 cod. proc. pen. La nomina dell'avv. Rotundo e dell'avv. Cardinali è stata trasmessa dall'Ufficio Matricola al Gip ed è stata inserita nel faldone 016. In data 22/11/2024, l'avv. Rotundo depositava l'istanza di riesame. In data 26/11/2024, il decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in camera di consiglio e per la trattazione del riesame per il giorno 03/12/2024 veniva notificato, con pec delle ore 12:09, all'avv. Rotundo, che aveva presentato l'istanza, e all'avv. Attisani (che aveva rinunciato al mandato) e non anche all'avv. Cardinali. Pertanto, immediatamente l'avv. Attisani, comunicava rinuncia formalmente del mandato con due distinte pec rispettivamente inoltrate la prima alle ore 16.51 e la seconda alle ore 17.20 del 26/11/2024. La relativa eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla difesa presente in aula, che ha rappresentato l'omessa notifica dell'avviso all'avv. Cardinali, sicchè non si è prodotta alcuna sanatoria, essendo la questione eccepita entro i termini fissati dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 42799 del 10/11/2005, Rv. 232757). Neppure può ritenersi che, nel caso di specie, sussista un onere di diligenza della parte volto a consentire al difensore di svolgere il proprio mandato, affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla fattispecie in cui l'indagato aveva proposto, presso la casa circondariale richiesta di riesame per mezzo del precedente difensore, revocato il giorno seguente al deposito della richiesta, con contestuale nomina di un nuovo difensore, la cui nomina non era pervenuta tempestivamente al tribunale (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273201). Nel caso in disamina, infatti, è accertato che la nomina era ~stata trasmessa al Tribunale e che era stata inserita nel faldone, sicchè alcun rimprovero può essere mosso al ricorrente o al codifensore per non aver comunicato la fissazione dell'udienza al codifensore che non l'aveva ricevuta. Pertanto, il ricorrente non ha concorso a dare causa alla nullità. 2. Ne segue che l'omessa notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di riesame integra nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si estende all'ordinanza di riesame e che comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza stessa. Tale epilogo decisorio determina la superfluità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 4 Così deciso il 07/04/2025.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod.proc.pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI che conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. L'avvocata Manti Lavinia si riporta. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 30593 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 07/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1.TE RA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, ha confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla contestazione di numerosi capi di imputazione, concernenti anche reati associativi (di cui all'art. 416 bis cod. pen., 74 d.P.R.309/1990) con l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., quale partecipe di un ramo di una associazione di stampo mafioso, facente capo alla famiglia RA, esistente sul territorio calabrese. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, la nullità dell'ordinanza impugnata determinata dalla omessa notifica al codifensore, avv. Fabrizio Cardinali, dell'avviso dell'udienza camerale che è stato notificato al solo avv. Rotundo, e non anche all'avv. Cardinali, sebbene anche questi fosse stato nominato, unitamente all'avv. Rotundo, dal RA quando egli era detenuto, tramite l'ufficio matricola, in data 16/11/2024. La nomina dei due difensori è stata trasmessa alla 'Procura di Catanzaro e all'Ufficio Gip. Rappresenta il ricorrente di essersi premurato, successivamente al 25/11/2024, di visionare gli atti al TIAP, potendo constatare che nel faldone 016 dei fascicoli cautelari, la nomina dei difensori, avv. Rotondo e avv. Cardinali, effettuata in data 16/11/2024, era stata inserita nel fascicolo contenente gli atti trasmessi al Tribunale del Riesame e che quindi, la nomina dei due difensori era già in atti, prima della proposizione del gravame, proposto dal solo avv. Rotundo in data 23/11/2024. Precisa che l'avviso di udienza è stato notificato all'avv. Rotundo e, erroneamente, anche all'avv. Attisani, sebbene questi in precedenza avesse già rinunciato al mandato difensivo. La doglianza, tempestivamente eccepita e sottoposta al giudice a quo, non è stata neppure correttamente valutata dal Tribunale della libertà che, erroneamente, pur dando atto che la nomina dell'avv. Cardinali non era stata tempestivamente trasmessa al giudice ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., per causa non imputabile al ricorrente, ha affermato il principio secondo cui costituisce dovere di diligenza, posto a carico del codifensore destinatario della notifica, di comunicare all'altro difensore la data fissata per la discussione della richiesta di riesame, qualora la notifica sia stata effettuata nei confronti di un solo difensore. Il giudice quindi ha ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente abbia concorso a dare causa alla nullità, sebbene ristretto. 2 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativamente alla sussistenza della struttura associativa di stampo mafioso, posto che la compagine associativa avrebbe cessato di essere operativa per effetto di sentenze passate in giudicato nel 2014 che ne hanno determinato la cessazione. Ne deriva che le sentenze evocate dal giudice a quo non consentono di affermare l'attuale esistenza dei dati fattuali contestati, ossia l'esistenza di plurime associazioni che costituiscono segmenti operativi della "ndrangheta", nè di fornire gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo di imputazione 1) relativo all'art. 416 bis cod. pen. Anche le intercettazioni evidenziate non forniscono elementi indizianti dell'esistenza di una struttura associativa. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla contestazione dell'art. 74 d.P.R.309/1990, non ravvisandosi elementi per affermare la predisposizione di una struttura operativa stabile dedita all'attività di spaccio di sostanza stupefacente. 2.4. Con il quarto motivo, lamenta l'insussistenza dell'aggravante della agevolazione mafiosa, non essendovi prova della condotta agevolatrice e della finalità specifica. 2.5. Con il quinto motivo, contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, considerato l'allontanamento dal nucleo familiare, dal contesto locale e non profilandosi occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, che neppure sono state evidenziate dal giudice a quo. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Si premette che, nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n.11231 del 18/02/2020, Rv. 278815; Sez.2, n. 49717 del 07/11/2023, Rv. 285545). Nel caso in disamina, dagli atti - cui questa Corte può accedere, trattandosi di questione processuale - emerge che in data 07/11/2024, l'indagato aveva nominato quale difensore di fiducia, l'avv. Attisani, il quale, in data 11/11/2024, in sede di interrogatorio di garanzia, 3 rinunciava alla difesa. Veniva pertanto in tale data nominato l'avv. Andricciola ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Successivamente, in data 16/11/ 2024, il RA aveva nominato due difensori di fiducia, l'avv. Rotundo e l'avv. Cardinali, e revocato l'avv. Andricciola, ex art. 123 cod. proc. pen. La nomina dell'avv. Rotundo e dell'avv. Cardinali è stata trasmessa dall'Ufficio Matricola al Gip ed è stata inserita nel faldone 016. In data 22/11/2024, l'avv. Rotundo depositava l'istanza di riesame. In data 26/11/2024, il decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in camera di consiglio e per la trattazione del riesame per il giorno 03/12/2024 veniva notificato, con pec delle ore 12:09, all'avv. Rotundo, che aveva presentato l'istanza, e all'avv. Attisani (che aveva rinunciato al mandato) e non anche all'avv. Cardinali. Pertanto, immediatamente l'avv. Attisani, comunicava rinuncia formalmente del mandato con due distinte pec rispettivamente inoltrate la prima alle ore 16.51 e la seconda alle ore 17.20 del 26/11/2024. La relativa eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla difesa presente in aula, che ha rappresentato l'omessa notifica dell'avviso all'avv. Cardinali, sicchè non si è prodotta alcuna sanatoria, essendo la questione eccepita entro i termini fissati dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 42799 del 10/11/2005, Rv. 232757). Neppure può ritenersi che, nel caso di specie, sussista un onere di diligenza della parte volto a consentire al difensore di svolgere il proprio mandato, affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla fattispecie in cui l'indagato aveva proposto, presso la casa circondariale richiesta di riesame per mezzo del precedente difensore, revocato il giorno seguente al deposito della richiesta, con contestuale nomina di un nuovo difensore, la cui nomina non era pervenuta tempestivamente al tribunale (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273201). Nel caso in disamina, infatti, è accertato che la nomina era ~stata trasmessa al Tribunale e che era stata inserita nel faldone, sicchè alcun rimprovero può essere mosso al ricorrente o al codifensore per non aver comunicato la fissazione dell'udienza al codifensore che non l'aveva ricevuta. Pertanto, il ricorrente non ha concorso a dare causa alla nullità. 2. Ne segue che l'omessa notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di riesame integra nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si estende all'ordinanza di riesame e che comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza stessa. Tale epilogo decisorio determina la superfluità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 4 Così deciso il 07/04/2025.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod.proc.pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.