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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 308/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 308/2020 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Simona Castagnino
RICORRENTE contro
, C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Maria Macchiarella
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in SIRACUSA, in data 12/06/2001.
Dall'unione nascevano le figlie (03/08/2001) e Per_1 Per_2
(06/09/2008).
I coniugi si separavano con sentenza n. 439/2019 del 12/03/2019.
pagina 1 di 4 Con ricorso del 23/01/2020 , premettendo Parte_1 che tra le parti non era intervenuta riconciliazione, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni contenute nella sentenza di separazione, ovvero disponendo l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre nella Per_2 casa coniugale e ponendo l'obbligo a suo carico di versare per la figlia la somma mensile di € 250,00 oltre al 100% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 21/01/2021 si costituiva , la CP_1 quale aderiva a tutte le richieste del ricorrente;
tuttavia, chiedeva che fosse posto a carico di l'obbligo di versarle un assegno Pt_1 alimentare di € 250,00.
All'udienza presidenziale del 26/01/2021, il Presidente f.f., esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, nominava il Giudice relatore della causa e disponeva per il prosieguo.
Istruita la causa con il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., le parti all'udienza del 21/05/2024 rappresentavano che la
[...]
si era trasferita in Abbruzzo per cercare lavoro e che la figlia CP_1
si era trasferita presso il padre con il quale voleva rimanere Per_2 anche nell'ipotesi in cui la madre fosse tornata in Sicilia.
Il Giudice disponeva pertanto l'ascolto della minore ed invitava le parti a comparire personalmente alla prossima udienza al fine di tentarne la conciliazione.
All'udienza del 18/12/2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa, precisavano le conclusioni nei termini dell'accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto pagina 2 di 4 termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato) mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_2 genitori con collocamento prevalente presso il padre;
2) gli incontri con la madre non vengono rigidamente calendarizzati in considerazione dell'età della figlia e quindi saranno rimessi a liberi accordi, potendo anche essere equivalenti ai tempi di permanenza presso il padre;
3) entrambi i genitori provvederanno in maniera diretta al mantenimento della figlia in base ai rispettivi tempi di permanenza della minore;
4) la sig.ra rinuncia all'assegno alimentare chiesto per CP_1 se stessa”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole e possono essere recepite dal Tribunale in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera economia negoziale.
Atteso l'esito concordato del giudizio e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 308 dell'anno 2020, disattesa ogni pagina 3 di 4 ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno
12/06/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2001 (Atto n. 68 Parte I,
Serie-), alle condizioni concordate tra i coniugi, come riportate in parte motiva:
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
Sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SIRACUSA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 3.2.25.
Il Presidente Il Giudice Est. Dott.ssa Veronica Milone Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 308/2020 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Simona Castagnino
RICORRENTE contro
, C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Maria Macchiarella
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in SIRACUSA, in data 12/06/2001.
Dall'unione nascevano le figlie (03/08/2001) e Per_1 Per_2
(06/09/2008).
I coniugi si separavano con sentenza n. 439/2019 del 12/03/2019.
pagina 1 di 4 Con ricorso del 23/01/2020 , premettendo Parte_1 che tra le parti non era intervenuta riconciliazione, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni contenute nella sentenza di separazione, ovvero disponendo l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre nella Per_2 casa coniugale e ponendo l'obbligo a suo carico di versare per la figlia la somma mensile di € 250,00 oltre al 100% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 21/01/2021 si costituiva , la CP_1 quale aderiva a tutte le richieste del ricorrente;
tuttavia, chiedeva che fosse posto a carico di l'obbligo di versarle un assegno Pt_1 alimentare di € 250,00.
All'udienza presidenziale del 26/01/2021, il Presidente f.f., esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, nominava il Giudice relatore della causa e disponeva per il prosieguo.
Istruita la causa con il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., le parti all'udienza del 21/05/2024 rappresentavano che la
[...]
si era trasferita in Abbruzzo per cercare lavoro e che la figlia CP_1
si era trasferita presso il padre con il quale voleva rimanere Per_2 anche nell'ipotesi in cui la madre fosse tornata in Sicilia.
Il Giudice disponeva pertanto l'ascolto della minore ed invitava le parti a comparire personalmente alla prossima udienza al fine di tentarne la conciliazione.
All'udienza del 18/12/2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa, precisavano le conclusioni nei termini dell'accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto pagina 2 di 4 termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato) mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_2 genitori con collocamento prevalente presso il padre;
2) gli incontri con la madre non vengono rigidamente calendarizzati in considerazione dell'età della figlia e quindi saranno rimessi a liberi accordi, potendo anche essere equivalenti ai tempi di permanenza presso il padre;
3) entrambi i genitori provvederanno in maniera diretta al mantenimento della figlia in base ai rispettivi tempi di permanenza della minore;
4) la sig.ra rinuncia all'assegno alimentare chiesto per CP_1 se stessa”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole e possono essere recepite dal Tribunale in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera economia negoziale.
Atteso l'esito concordato del giudizio e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 308 dell'anno 2020, disattesa ogni pagina 3 di 4 ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno
12/06/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2001 (Atto n. 68 Parte I,
Serie-), alle condizioni concordate tra i coniugi, come riportate in parte motiva:
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
Sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SIRACUSA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 3.2.25.
Il Presidente Il Giudice Est. Dott.ssa Veronica Milone Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4