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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/03/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3393/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola EL Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 3393 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Manna Federico, come da procura in atti;
ricorrente INFANTE CONCETTA, nata in [...], il [...], parte rappresentata e difesa dall'Avv. Di Caprio Rosa, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, confermarsi le condizioni omologate con la pronunciata separazione coniugale, salvo che per l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole a carico di parte convenuta, di cui parte ricorrente ne ha richiesto la riduzione e parte convenuta l'aumento. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/05/2022, nato in [...] Parte_1 (NA) il 16/01/1970, premesso di aver contratto matrimonio con , nata in Controparte_1 NO (NA), il 21/12/1972, in data 24/07/2002 in Torre EL Greco (NA) (atto di matrimonio n. 31, parte II, serie B, sezione J, anno 2002), dalla cui unione nascevano due figli- nata ad [...] il [...], e nato a [...] il 23 luglio Per_1 Pt_2 2008-chiedeva disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle condizioni omologate con la pronunciata separazione coniugale. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 30/01/2023, venivano pronunciati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “conferma le disposizioni della separazione consensuale relative ai figli, con la precisazione che l'assegno di mantenimento a carico del padre è pari ad euro 605,00 e che, ferma restando la disciplina già vigente, prevarrà in merito ai tempi e alle modalità
1 di permanenza presso il padre l'eventuale diverso accordo tra gli interessati;
dispone che si documenti la situazione di;
” Per_1 Ritenute inammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c., il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. EL pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, innanzitutto, sul regime di affidamento della prole.
A tale riguardo occorre richiamare il principio generale sancito dall'ordinamento ai sensi dell'art.337 ter c.p.c., secondo il quale “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Il Giudice nell'effettuare la valutazione richiesta è tenuto ad osservare un dato imprescindibile, ossia il superiore interesse morale e materiale della prole. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene congruo confermare quanto già disposto in sede di separazione, ossia il regime di affido condiviso del figlio minore sedicenne, Pt_2 con collocazione prevalente presso la madre, atteso che non sono emersi in giudizio elementi sfavorevoli in tal senso. Di fatto, sentito all'udienza del 30/01/2023, Pt_2 ha rappresentato di trascorrere del tempo, con piacere ed in modo equilibrato, con entrambi i genitori (convergente è relazione dei Servizi Sociali di Napoli del 30/11/2022 versata in atti).
*** Quanto al regime di frequentazione padre-figli, occorre statuire con riguardo al figlio ed includere anche la figlia maggiorenne (precisamente: diciannovenne Pt_2 Per_1 affetta dalla Sindrome dell'X fragile-malattia genetica caratterizzata da ritardo dello sviluppo, disabilità intellettiva medio-lieve, disturbo dell'apprendimento e delle capacità di relazionarsi con gli altri;
dal verbale Inps del 2012 l'interessata viene riconosciuta
“portatrice di handicap ai sensi dell'art.3, comma I, della L.104/92, e dal verbale del 2021
“minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età ex L.118/71 e L.289/90). In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo. (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n.2670 del 30/01/2023 (Rv.666786-02).
2 Pertanto, si dispone che il padre potrà vedere i figli, previo accordo con il genitore collocatario, tutti i giorni che vorrà, disponendo incontri liberi, compatibilmente con gli impegni dei medesimi. Mentre i week-end (da intendersi i giorni di sabato e di domenica), con relativo pernottamento, saranno alternati tra i genitori, così anche le festività ed i periodi di vacanze, i quali previo accordo tra i genitori, saranno tra essi alternati.
*** 4. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, i figli, (maggiorenne affetta da patologie invalidanti) Per_1 e (minore d'età), non risultano economicamente autosufficienti, pertanto, Pt_2 sussistono i presupposti legali per il riconoscimento del diritto al mantenimento. In ordine alle condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori è emerso quanto segue: parte ricorrente risulta avere un'occupazione stabile presso la Società Leonardo s.p.a., con la qualifica di Information Tecnology esperto, con introito stipendiale pari ad euro 1.800,00 (salvo straordinari che consentono di raggiungere anche gli euro 2.200,00- cfr.verbale di udienza del 05/12/2022); parte convenuta guadagna, invece, euro 1.500,00, non ha costi di locazione, vivendo nella casa coniugale di cui ne è proprietaria, e percepisce al 50% l'assegno unico, per un importo di euro 235 (da ultima dichiarazione all'udienza del 05/12/2022). Alla luce delle circostanze emerse, rilevata la partecipazione alla cura della prole derivante da entrambe le figure genitoriali e la percezione in misura del 50% tra i coniugi dell'assegno unico, il Tribunale ritiene congruo determinare l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole da porsi a carico di in euro 610,00 (euro Parte_1
305,00 per ciascun figlio) somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021)
*** 6.A conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione coniugale, si dispone l'assegnazione della casa coniugale (sita in Acerra (NA), alla via Anna Kuliscioff, n.38) alla madre, in qualità di genitore collocatario dei figli sedicenne, e Pt_2 Per_1 diciannovenne, affetta da disabilità, in quanto non autonomi economicamente.
*** 7.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.3393/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1 ed , contratto in data in data 24/07/2002 in Torre EL Greco
[...] Controparte_1 (NA) (atto di matrimonio n. 31, parte II, serie B, sezione J, anno 2002);
2) assegna la casa coniugale (sita in Acerra (NA), alla via Anna Kuliscioff, n.38) ad;
Controparte_1
3) dispone l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente Pt_2 presso la madre;
4) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli, disponendo che il padre potrà vedere i figli, previo accordo con il genitore collocatario, tutti i giorni che vorrà,
3 disponendo incontri liberi, compatibilmente con gli impegni dei medesimi. Mentre i week-end (da intendersi i giorni di sabato e di domenica), con relativo pernottamento, saranno alternati tra i genitori, così anche le festività ed i periodi di vacanze, i quali previo accordo tra i genitori, saranno tra essi alternati;
5) dispone che versi ad la somma di € 610,00, a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli e entro il giorno 5 di ogni Per_1 Pt_2 mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola Per_1 Pt_2 e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
7) dichiara compensate le spese di lite;
8) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torre EL Greco (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torre EL Greco (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 28/02/2025 Il Presidente estensore Paola EL Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola EL Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 3393 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Manna Federico, come da procura in atti;
ricorrente INFANTE CONCETTA, nata in [...], il [...], parte rappresentata e difesa dall'Avv. Di Caprio Rosa, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, confermarsi le condizioni omologate con la pronunciata separazione coniugale, salvo che per l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole a carico di parte convenuta, di cui parte ricorrente ne ha richiesto la riduzione e parte convenuta l'aumento. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/05/2022, nato in [...] Parte_1 (NA) il 16/01/1970, premesso di aver contratto matrimonio con , nata in Controparte_1 NO (NA), il 21/12/1972, in data 24/07/2002 in Torre EL Greco (NA) (atto di matrimonio n. 31, parte II, serie B, sezione J, anno 2002), dalla cui unione nascevano due figli- nata ad [...] il [...], e nato a [...] il 23 luglio Per_1 Pt_2 2008-chiedeva disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle condizioni omologate con la pronunciata separazione coniugale. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 30/01/2023, venivano pronunciati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “conferma le disposizioni della separazione consensuale relative ai figli, con la precisazione che l'assegno di mantenimento a carico del padre è pari ad euro 605,00 e che, ferma restando la disciplina già vigente, prevarrà in merito ai tempi e alle modalità
1 di permanenza presso il padre l'eventuale diverso accordo tra gli interessati;
dispone che si documenti la situazione di;
” Per_1 Ritenute inammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c., il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. EL pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, innanzitutto, sul regime di affidamento della prole.
A tale riguardo occorre richiamare il principio generale sancito dall'ordinamento ai sensi dell'art.337 ter c.p.c., secondo il quale “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Il Giudice nell'effettuare la valutazione richiesta è tenuto ad osservare un dato imprescindibile, ossia il superiore interesse morale e materiale della prole. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene congruo confermare quanto già disposto in sede di separazione, ossia il regime di affido condiviso del figlio minore sedicenne, Pt_2 con collocazione prevalente presso la madre, atteso che non sono emersi in giudizio elementi sfavorevoli in tal senso. Di fatto, sentito all'udienza del 30/01/2023, Pt_2 ha rappresentato di trascorrere del tempo, con piacere ed in modo equilibrato, con entrambi i genitori (convergente è relazione dei Servizi Sociali di Napoli del 30/11/2022 versata in atti).
*** Quanto al regime di frequentazione padre-figli, occorre statuire con riguardo al figlio ed includere anche la figlia maggiorenne (precisamente: diciannovenne Pt_2 Per_1 affetta dalla Sindrome dell'X fragile-malattia genetica caratterizzata da ritardo dello sviluppo, disabilità intellettiva medio-lieve, disturbo dell'apprendimento e delle capacità di relazionarsi con gli altri;
dal verbale Inps del 2012 l'interessata viene riconosciuta
“portatrice di handicap ai sensi dell'art.3, comma I, della L.104/92, e dal verbale del 2021
“minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età ex L.118/71 e L.289/90). In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo. (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n.2670 del 30/01/2023 (Rv.666786-02).
2 Pertanto, si dispone che il padre potrà vedere i figli, previo accordo con il genitore collocatario, tutti i giorni che vorrà, disponendo incontri liberi, compatibilmente con gli impegni dei medesimi. Mentre i week-end (da intendersi i giorni di sabato e di domenica), con relativo pernottamento, saranno alternati tra i genitori, così anche le festività ed i periodi di vacanze, i quali previo accordo tra i genitori, saranno tra essi alternati.
*** 4. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, i figli, (maggiorenne affetta da patologie invalidanti) Per_1 e (minore d'età), non risultano economicamente autosufficienti, pertanto, Pt_2 sussistono i presupposti legali per il riconoscimento del diritto al mantenimento. In ordine alle condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori è emerso quanto segue: parte ricorrente risulta avere un'occupazione stabile presso la Società Leonardo s.p.a., con la qualifica di Information Tecnology esperto, con introito stipendiale pari ad euro 1.800,00 (salvo straordinari che consentono di raggiungere anche gli euro 2.200,00- cfr.verbale di udienza del 05/12/2022); parte convenuta guadagna, invece, euro 1.500,00, non ha costi di locazione, vivendo nella casa coniugale di cui ne è proprietaria, e percepisce al 50% l'assegno unico, per un importo di euro 235 (da ultima dichiarazione all'udienza del 05/12/2022). Alla luce delle circostanze emerse, rilevata la partecipazione alla cura della prole derivante da entrambe le figure genitoriali e la percezione in misura del 50% tra i coniugi dell'assegno unico, il Tribunale ritiene congruo determinare l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole da porsi a carico di in euro 610,00 (euro Parte_1
305,00 per ciascun figlio) somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021)
*** 6.A conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione coniugale, si dispone l'assegnazione della casa coniugale (sita in Acerra (NA), alla via Anna Kuliscioff, n.38) alla madre, in qualità di genitore collocatario dei figli sedicenne, e Pt_2 Per_1 diciannovenne, affetta da disabilità, in quanto non autonomi economicamente.
*** 7.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.3393/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1 ed , contratto in data in data 24/07/2002 in Torre EL Greco
[...] Controparte_1 (NA) (atto di matrimonio n. 31, parte II, serie B, sezione J, anno 2002);
2) assegna la casa coniugale (sita in Acerra (NA), alla via Anna Kuliscioff, n.38) ad;
Controparte_1
3) dispone l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente Pt_2 presso la madre;
4) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli, disponendo che il padre potrà vedere i figli, previo accordo con il genitore collocatario, tutti i giorni che vorrà,
3 disponendo incontri liberi, compatibilmente con gli impegni dei medesimi. Mentre i week-end (da intendersi i giorni di sabato e di domenica), con relativo pernottamento, saranno alternati tra i genitori, così anche le festività ed i periodi di vacanze, i quali previo accordo tra i genitori, saranno tra essi alternati;
5) dispone che versi ad la somma di € 610,00, a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli e entro il giorno 5 di ogni Per_1 Pt_2 mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola Per_1 Pt_2 e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
7) dichiara compensate le spese di lite;
8) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torre EL Greco (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torre EL Greco (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 28/02/2025 Il Presidente estensore Paola EL Giudice
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