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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 18/2023 cui è riunita la causa R.G. 24/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 11 gennaio 2023
Da
(P.IVA ) con sede legale in Roma, Piazza San Bernardo n. 106, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Alcide
De Gasperi n. 19, presso lo Studio dell'Avv. Christian Biserni del foro di Ravenna (c.f.
), fax 0544.472923 – pec , che C.F._1 Email_1
la rappresenta e difende,
e Da
(P. IVA ), con sede legale in Trieste, Via Genova n. 1, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Responsabile di , Avv. Marco Catello, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Milano, Via San Damiano n. 9, presso lo Studio degli Avv.ti Angelo Zambelli (C.F.
; PEC , Barbara Grasselli (C.F. C.F._2 Email_2
; PEC , Alberto Testi (C.F. C.F._3 Email_3
; PEC e HA KA (C.F. C.F._4 Email_4
PEC che la rappresentano e C.F._5 Email_5
1 difendono come da delega depositata telematicamente nel giudizio di primo grado, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC suindicati nonché al numero di fax 02.02030812,
Appellanti principali in cause riunite
Contro
1. (C.F. ), nato in [...] il [...], residente Parte_2 C.F._6
a Venezia (VE), Via Damiano Chiesa n. 1 e 2. (C.F.: Parte_3 C.F._7
), nato in [...] il [...], residente a [...], rappresentati
[...]
e difesi dagli avv.ti Dino Bravin (C.F. ) e Rossana Regazzo (C.F. CodiceFiscale_8 [...]
), loro procuratori giusta mandati allegati al fascicolo telematico R.G. 627/2022, C.F._9
Tribunale Ordinario di Venezia - Ufficio del Giudice del Lavoro di 1° grado, (fax 041/981780, PEC
, dimettendo la Email_6 Email_7
seguente appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 711/2022 pubblicata il 7 dicembre
2022 e notificata in data 12 dicembre 2022.
In punto: Responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, d.lgs. 276/2003; differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per parte appellante : Pt_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, Sezione Lavoro, contrariis reiectis e previa ogni occorrenda declaratoria, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro n. 711/2022 pubblicata il 07.12.2022 nella causa di Rg 627/2022,
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara e per l'effetto, in via principale, respinta ogni domanda formulata contro , condannare gli appellati e , alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
restituzione di tutto quanto versato, oltre ad interessi al saldo;
in subordine, accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza dei Sigg.ri e dal diritto di rivendicare nei confronti di Pt_3 Pt_2
i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di Parte_1
al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo accertato), ovvero dichiarata Controparte_3 comunque l'intervenuta prescrizione dei relativi diritti anteriormente al 12.05.2017 ed in ogni caso respinta l'azione ex art. 1676 c.c., quantomeno per le prestazioni anteriori alla costruzione 6278 relativa al periodo 01.06.2020-31.07.2021 ed esclusi gli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., per l'effetto previa rideterminazione degli importi dovuti ai signori e , Parte_2 Parte_3
2 condannare gli stessi a restituire la differenza rispetto a quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo. Vinte le spese del grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge e compensate, quantomeno parzialmente, quelle del precedente grado, con condanna alla restituzione degli importi corrisposti”; in via subordinata si dà atto che non si contestano i conteggi di controparte già condivisi come da e- mail dimessa da appellati;
Per parte appellata e Pt_2 Pt_3
1 - Previa ogni declaratoria, rigettarsi l'appello de quo perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza.
2 - Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n.
55/2014, art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018.
Per parte appellata- appellante principale nella causa riunita CP_1
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., convocare le parti innanzi a sé e, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti e a verbale, da intendersi qui integralmente ritrascritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare parzialmente, con riferimento ai capi del provvedimento impugnato, la sentenza n. 711/2022 resa inter partes nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 627/2022 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Venezia, Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, in data 7 dicembre 2022 e notificata in data 12 dicembre 2022 e, per l'effetto:
In via preliminare,
− accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti al §4.1.
Sempre in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei Sigg.ri e dal diritto di Pt_3 Pt_2
rivendicare nei confronti di i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data Controparte_1
di assunzione alle dipendenze di al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo Controparte_3 che verrà ritenuto di giustizia) e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di
− conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione dell'importo Controparte_1 Pt_2
lordo di Euro 7.327,17, pari a netti Euro 5.641,92 e il Sig. alla restituzione della somma lorda Pt_3
3 di Euro 5.729,31, pari a netti Euro 4.411,57, o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ancora in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dai Sigg.ri e Pt_3
Cont con riferimento al periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di Pt_2 CP_3 al 12 maggio 2017 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) e, per l'effetto,
[...]
rigettare le relative domane avanzate nei confronti di Controparte_1
− conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione della somma lorda di Euro Pt_2
2.434,34, pari a netti Euro 1.874,44 e il Sig. alla restituzione dell'importo lordo di Euro Pt_3
1.328,46, pari a netti Euro 1.022,91, o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito,
− respingere il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. presentato dai Sigg.ri e ed Pt_3 Pt_2 assolvere da tutte le domande in esso contenute e per l'effetto Controparte_1
− condannare gli odierni appellati a restituire a quanto corrisposto dalla Società Controparte_1
stessa ai medesimi in esecuzione della sentenza impugnata, pari rispettivamente a:
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 17.169,19, pari a netti Euro 13.220,28 o, Pt_2
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.022,98, pari a netti Euro 9.257,69 o, Pt_3
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso,
- condannare il Sig. a restituire l'importo lordo di Euro 908,56 pari a netti Euro 699,59 e Pt_2 il Sig. a restituire l'importo lordo di Euro 636,23 pari a netti Euro 489,89 a titolo di interessi Pt_3
per i motivi di cui al paragrafo 4.12;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza non dovesse essere riformata, compensare le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, per i motivi esposti al §4.13.
In ogni caso si dà atto di non contestare i conteggi dimessi da controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia si pronunciava sulle domande proposte da e dipendenti della i quali rivendicavano il Parte_2 Parte_3 Controparte_3
mancato riconoscimento del II livello del CCNL e il pagamento di alcune voci retributive nei
4 confronti della loro datrice di lavoro, della committente e della sub-committente Controparte_1
Nello specifico, in virtù del rapporto d'appalto tra e e del Parte_1 CP_1 Pt_1 subappalto tra quest'ultima e chiedevano l'accertamento della responsabilità di Controparte_3
e ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e anche ai sensi dell'art. 1676 c.c., in relazione ai CP_1 Pt_1
crediti maturati fino al 31 luglio 2021.
In primo luogo, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di decadenza biennale ex art. 29, co. 2,
d.lgs. 276/2003 poiché l'ultimo contratto d'appalto era cessato il 31 luglio 2021, mentre il ricorso era stato depositato il 21 aprile 2022, perciò entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
Sul punto, il giudice, alla luce delle pronunce del Supremo Consesso (n. 7815/2022 e n.
29629/2019) rimeditava il precedente orientamento secondo cui la decadenza biennale in esame, in relazione all'utilizzazione del lavoratore in commesse riferite a diverse navi in costruzione, sia da verificare sulla base della cessazione delle attività commissionate sulla singola nave, tenuto conto del fatto che i lavoratori avevano operato continuativamente nel medesimo cantiere - presso lo stabilimento di Porto Marghera (VE) - anche se su differenti navi in costruzione, nel CP_1
medesimo contesto lavorativo nel quale erano intercorsi con , tra loro sovrapponendosi, vari Pt_1
contratti di subappalto a loro volta correlati ad appalti in sovrapposizione commissionati da ad . CP_1 Pt_1
Dunque, seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, che valorizzava lo scopo di garanzia per il lavoratore, il giudice di primo grado sosteneva che non vi era ragione di ritenere che l'avvenuta consegna della nave, come nel caso in esame, potesse far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 29 d.lgs. 276/03, non essendo stati i lavoratori a conoscenza del contenuto specifico del contratto sulla base del quale le loro prestazioni si erano svolte.
Il giudice, inoltre, rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale, considerato che i crediti erano stati azionati entro il termine quinquennale rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, condividendo quanto affermato dalla sentenza n. 26246/2022 della Corte di Cassazione, secondo la quale il contratto a tempo indeterminato non sarebbe più assistito dal regime di stabilità a seguito delle modifiche introdotte con l. 92/2012 e del d.lgs. 23/2015, pertanto la prescrizione decorrerebbe,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In aggiunta, il Tribunale confermava, in ragione della documentazione prodotta dai ricorrenti
(scheda anagrafico professionale e modelli Unilav) e della genericità della contestazione di che e avevano sempre lavorato, durante tutta la durata del rapporto di CP_1 Pt_2 Pt_3
lavoro con presso il cantiere di in Marghera. Controparte_3 CP_1
5 Avendo poi i ricorrenti allegato il contratto di lavoro e il contratto collettivo di riferimento, mentre non deduceva e provava nulla in merito all'adempimento delle proprie Controparte_3
obbligazioni, il primo giudice accertava come dovute le differenze retributive per l'inquadramento nel II livello decorsi quattro mesi dall'assunzione, oltre al pagamento del TFR maturato e non corrisposto, della tredicesima non corrisposta, ferie, ROL, ex festività non godute, retribuzioni relative ai mesi di agosto e settembre 2021 in quanto non pagate da avendo Controparte_3 quest'ultima sospeso unilateralmente i lavoratori per usufruire della cassa integrazione (poi respinta), indennità di mancato preavviso, a fronte della giusta causa di dimissioni per la mancata corresponsione delle retribuzioni suddette, elemento perequativo ex art. 48 CCNL, elemento aggiuntivo ex art. 53 CCNL e welfare ex art. 52 CCNL.
Riteneva dovuti, in quanto oggetto della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, i crediti di natura strettamente retributiva, ovverosia la retribuzione per il livello superiore, tredicesima mensilità e TFR dovuti e non pagati, i ROL, l'elemento perequativo ex art. 48 CCNL stante la sua chiara natura retributiva, e l'elemento aggiuntivo ex art. 53 CCNL.
Riteneva, invece, non dovuti gli importi per il welfare ex art. 52 CCNL, ferie, permessi e festività non goduti, stante la loro natura non retributiva ma indennitaria, né le mensilità successive al 31 luglio 2021, data di cessazione dell'appalto.
Circoscriveva la responsabilità ex art. 1676 c.c. a , rigettando la coeva domanda verso Pt_1
in quanto riferibile esclusivamente al rapporto di subappalto, quindi al rapporto tra CP_1 [...]
e , e solo per i crediti maturati fino al 31 luglio 2021, periodo in cui i CP_3 Pt_1
dipendenti avevano prestato la loro opera. Pertanto, la garanzia ex art. 1676 c.c. copriva tutte le somme, anche quelle aventi natura non retributiva: welfare ex art. 52 CCNL, indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute.
In conclusione, condannava a corrispondere a € 20.138,87 e a Controparte_3 Parte_2
€ 16.792,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 Parte_3
disp att. c.p.c. con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali era pari ex art. 1284, co. 4, c.c..
Condannava altresì , in solido con a corrispondere in favore di Pt_1 Controparte_3 Pt_3
€ 13.777,74 e in favore di € 17.123,72, di cui 9936,08 ex art. 29 decreto
[...] Pt_2
legislativo 276/03 e la restante parte ex art. 1676 cc per il primo ed euro 14.189,03 per il secondo sempre per i medesimi titoli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali era pari ex art. 1284, co. 4, c.c.
6 Condannava in solido con le altre società ex art. 29 decreto legislativo 276/03 a CP_1 corrispondere in favore di € 14.189,03 e in favore di € 9.936,08 oltre rivalutazione Pt_2 Pt_3
monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284, co. 4, c.c. .
Infine, condannava le società, in solido tra loro, a rifondere ai procuratori dei ricorrenti – che si erano dichiarati antistatari – le spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00 maggiorati del 30% ex DM 55/14, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appelli separati e che Pt_1 CP_1
instavano per la riforma parziale della sentenza.
Si costituivano gli appellati lavoratori che insistevano per la reiezione degli appelli con conferma della sentenza impugnata.
La società già contumace in primo grado non si costituiva neppure in Controparte_3
questo grado.
3. Le cause subivano un rinvio su richiesta delle parti motivata dalla esigenza di trattazione congiunta con altre cause analoghe pendenti in appello;
indi all'udienza del 12 settembre 2024, il
Collegio che in altra controversia analoga aveva emesso sentenza non definitiva, disposta la riunione dei due appelli proposti avverso la stessa sentenza, invitava le parti a trovare un componimento bonario o comunque a depositare conteggi condivisi.
Disponeva altresì l'interruzione della causa rispetto alla società che si Controparte_3
trovava in stato di liquidazione giudiziale per pronuncia del tribunale di Ancona dimessa dai lavoratori.
Indi con il consenso delle parti disponeva la trattazione cartolare delle controversie ex art. 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ottenute le note conclusionali, all'esito della camera di consiglio del 28 novembre 2024, decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Le società appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui il primo giudice affermava che risultava accertato, in virtù della documentazione prodotta dai ricorrenti e della genericità della contestazione da parte di che i lavoratori fossero impiegati, per l'intera durata del CP_1
rapporto, alle dipendenze di nello stabilimento di in Porto Controparte_3 CP_1
Marghera nell'ambito di appalti da questa commissionati ad , che, come pacifico, aveva Pt_1
subappaltato parte degli ordini a Controparte_3
Affermavano che non era possibile desumere l'adibizione esclusiva e continuativa dei lavoratori agli appalti per cui è causa dalle deduzioni e allegazioni contenute nel ricorso, dichiarandosi poi
7 totalmente estranee in merito alle vicende che riguardavano i rapporti di lavoro intercorsi tra gli odierni appellati e Aggiungevano poi che la documentazione allegata Controparte_3 confutava le conclusioni del primo giudice, come dimostrerebbe l'indicazione di “Monfalcone” quale luogo di lavoro dell'appellato nel modulo di recesso del rapporto di lavoro e la sua Pt_2
adibizione alla mansione di custode;
attività estranea all' oggetto dell'appalto.
Le società appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui il tribunale aveva rigettato l'eccezione di decadenza biennale, sollevata in relazione al decorso di termine ultra-biennale rispetto alla cessazione di alcuni appalti in cui avevano operato i ricorrenti.
in particolare richiamava due precedenti sentenze del Tribunale di Venezia (549 e 566 del Pt_1
2022) nelle quali la decadenza biennale sollevata dalle società convenute veniva accolta, non considerando il rapporto tra e come un appalto unitario, ma riconoscendo tra di CP_1 Pt_1
esse una pluralità di appalti, riconducibili a lavorazioni da eseguire su differenti navi;
pertanto il precedente di legittimità richiamato dal primo giudice, non poteva essere ritenuto sovrapponibile al caso di specie ( cfr. sentenze nn. 7815/22 e 29629/19 della Corte di Cassazione).
5. articolava l'impugnazione inerente alla decadenza in quattro motivi. CP_1
Con il primo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza del giudice nella parte in cui, quest'ultimo rigettando l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalle convenute in relazione al decorso del termine ultra biennale rispetto alla cessazione di alcuni appalti in cui avevano operato i ricorrenti, affermava che i ricorrenti avevano continuamente operato nel medesimo cantiere anche se su differenti navi in costruzione, nel medesimo contesto lavorativo nel quale erano intercorsi con
, tra loro sovrapponendosi, vari contratto di subappalto a loro volta correlati ad appalti in Pt_1
sovrapposizione commissionati da ad . Ne conseguiva che secondo il tribunale, il CP_1 Pt_1
mero mutamento dell'oggetto fisico sul quale veniva svolta la prestazione lavorativa non era idoneo a far percepire con immediatezza l'intervenuta cessazione dell'appalto, non essendovi ragione per ritenere che l'avvenuta consegna della nave facesse decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Ad avviso degli appellanti il giudice di primo grado non avrebbe fornito alcuna argomentazione se non quella derivante dalla mera citazione testuale di stralci della decisione della Corte di
Cassazione. Stante il repentino cambiamento di indirizzo interpretativo, adottato anche dallo stesso giudice di prime cure, tale argomentazione veniva rimeditata alla luce delle pronunce della
Cassazione. In virtù di ciò, sosteneva che la pronuncia della Cassazione non era CP_1
applicabile nel caso di specie.
Con il secondo motivo censurava la sentenza laddove il giudice rigettava l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalle convenute in relazione al decorso di termine ultrabiennale rispetto alla
8 cessazione di alcuni appalti in cui avevano operato gli appellati, ritenendo viziato il capo della motivazione in cui il giudice di primo grado non si era avveduto del fatto che la pronuncia di legittimità n. 7815/2022 riguardava una fattispecie completamente diversa. Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, infatti, la fattispecie era relativa a contratti di appalto aventi ad oggetto servizi di logistica, consistenti nella movimentazione delle merci nel magazzino e facchinaggio, da svolgersi nell'ambito di locali della committente.
Il giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di erronea ricostruzione del fatto laddove assimilava le due fattispecie, completamente differenti. Ad avviso di non vi era la CP_1
presenza di una successione di appalti del tutto identici, in quanto i contratti di appalto stipulati tra e erano ontologicamente distinti ed autonomi, aventi ad oggetto navi diverse e CP_1 Pt_1
financo lavorazioni differenti.
A differenza dell'ipotesi decisa dalla Corte di Cassazione, nel caso che ci occupa, infatti, la cessazione del singolo appalto – dies a quo per la decorrenza della decadenza – era chiaramente percepita e percepibile, al di là di qualsiasi dubbio dal lavoratore, dovendosi rinvenire nel momento della consegna della nave all'armatore. Dalle risultanze istruttorie risulta quindi evidente che i lavoratori fossero perfettamente a conoscenza di svolgere la propria prestazione lavorativa su navi diverse, di cui conoscevano altrettanto perfettamente il nome e che soltanto una volta conclusa una nave, passavano a quella successiva.
Proprio il fatto che solo una volta terminati i lavori su una nave, si passava alla nave successiva consentiva di dimostrare la chiara percezione da parte degli odierni appellati di quella cesura temporale e logistica tra la fine di un contratto di appalto e l'inizio del successivo, tale da consentire la decorrenza della decadenza dal termine dei singoli contratti di appalto.
Di conseguenza, il termine biennale della decadenza doveva essere ancorato al dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile dai lavoratori, rappresentato dalla consegna della nave per la quale avevano cessato ogni prestazione lavorativa.
Con il terzo motivo, inerente alla carenza di motivazione e all'erroneità e illogicità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di decadenza biennale, parte appellante riteneva sussistente la violazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, e dell'art. 14 Prel. Cod. Civ. nonché dell'art. 111 comma 6 Cost.
L'impugnante affermava che il Giudice avrebbe errato nel ritenere che i diversi appalti stipulati tra e costituissero un unicum, sostenendo, al contempo, che non vi era alcuna prova CP_1 Pt_1
in tal senso;
era assente anche un ragionamento giuridico che potesse giustificare l'unificazione dei diversi contratti di appalto stipulati tra e , ribadendo che tali contratti avevano ad CP_1 Pt_1
oggetto distinte costruzioni navali, inevitabilmente distinti e autonomi.
9 L'unico elemento comune rinvenibile era dato dal fatto che tutti i contratti di appalto stipulati tra e si basavano sulle medesime condizioni generali di appalto, che regolavano a CP_1 Pt_1
monte i rapporti commerciali tra le parti
Tale regolamento, spiegava l'appellante, non poteva in alcun modo essere considerato un contratto di appalto, dovendo, bensì, essere qualificato come contratto normativo a cui, pertanto, non poteva essere applicata in via analogica la disciplina sulla decadenza dell'art. 29 d.Lgs. n. 276/2003, pena la violazione dell'art. 14 delle Preleggi.
In ogni caso, doveva escludersi che la circostanza dell'impiego continuativo di un lavoratore presso un appalto potesse avere alcuna rilevanza al fine di determinare il dies a quo della decorrenza della decadenza ex art. 29.
Con il quarto motivo contestava il richiamo del primo giudice a un principio di diritto, CP_1
statuito con la sentenza 29629/2019 della Cassazione, riferito a una differente fattispecie. In quest'ultimo caso, infatti, gli appalti riguardavano lavorazioni da espletarsi in un'unica nave, configurando così una fattispecie a formazione progressiva, a differenza del caso di specie in cui le lavorazioni sono state svolte in diverse costruzioni.
6.Le società appellanti contestavano entrambe la sentenza nella parte in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale.
In particolare, richiamava alcune sentenze (44/2022 del Tribunale di Udine e 1795/2022 del Pt_1
Tribunale di Torino) in cui era stata riconosciuta la decorrenza del termine prescrizionale anche a seguito delle novità normative introdotte con la legge 92/2012 e il d.lgs. 23/2015. sosteneva in aggiunta che il giudice, nel rigettare l'eccezione, si sarebbe limitato a CP_1
richiamare acriticamente la pronuncia della Cassazione n. 26426/2022.
Le società consideravano prescritte tutte le pretese antecedenti al 12 maggio 2017 (andando a ritroso di 5 anni dalla data di interruzione della prescrizione, ovverosia dalla notifica del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. avvenuta in data 12 maggio 2022).
Le società assumevano che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere le somme a titolo di tredicesima, TFR, elemento perequativo, elemento aggiuntivo, ROL e le differenze retributive tra il
I e il II livello.
In merito a tredicesima e TFR il giudice di prime cure precisava che, non essendo state prodotte in giudizio tutte le buste paga, non era stato possibile stabilire quanto fosse già stato corrisposto a tale titolo agli odierni appellati.
Nello specifico, dai conteggi di controparte non risultava detratta alcuna somma a titolo di tredicesima e tali conteggi non consentivano, in ogni caso, alcuna verifica di quanto apoditticamente affermato.
10 Quanto al TFR, i cedolini prodotti da controparte nel giudizio di primo grado smentivano, anziché confermare, che potesse residuare un qualche credito a titolo di TFR.
Precisavano poi che l'elemento perequativo ex art. 48 CCNL e l'elemento aggiuntivo ex art. 53
CCNL non dovevano essere compresi nell'ambito della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs.
276/2003, data la loro natura pacificamente indennitaria, non rientrando, così, nella nozione di
«trattamenti retributivi». In aggiunta a ciò, ritenevano errata la sentenza laddove il primo giudice non aveva sottratto, dalla somma richiesta dai lavoratori a titolo di elemento perequativo, i ratei relativi ai mesi in cui la prestazione lavorativa era stata svolta per meno di 15 giorni, nonché quelli relativi ai mesi di cui mancavano le buste paga.
Parte Quanto ai veniva richiamata la sentenza 549/2022 del Tribunale di Venezia, che non riconosceva loro natura strettamente retributiva.
In punto differenze retributive, le appellanti eccepivano che il CCNL stabilisce il passaggio dal I al II livello dopo un periodo non superiore a quattro mesi per gli addetti alla produzione, tra i quali vanno considerati i coibentatori ed i verniciatori. Invero, gli odierni appellati non avrebbero avuto diritto ad alcun automatico passaggio al II livello dopo un periodo non superiore a quattro mesi, atteso che la norma contenuta nel CCNL applicato prevede espressamente che tale passaggio avvenga per i soli «lavoratori addetti alla produzione», mentre i «lavoratori non addetti alla produzione», come gli odierni appellati, «passeranno alla 2° categoria al compimento del 18° mese»; pertanto, le mansioni di verniciatore e coibentatore non potevano ritenersi rientranti in quelle strettamente produttive, avendo palesemente natura di attività accessoria.
Le società contestavano comunemente l'applicazione del saggio degli interessi proprio della legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 co. 4
c.c.
Trattandosi di legge speciale, ritenevano che tale disciplina non fosse applicabile alla materia oggetto della causa, determinando altrimenti la violazione dell'art. 14 delle Preleggi.
In aggiunta a ciò, tale previsione appariva alle società ancor più ingiustificata poiché l'art. 429 c.p.c. dispone che gli interessi siano dovuti nella misura legale e non prevede alcun rinvio all'art. 1284 co.
4 c.c.; se vi fosse tale previsione, ciò comporterebbe un trattamento doppiamente gravoso per il datore di lavoro, essendo già prevista, per i crediti da lavoro, l'automatica rivalutazione.
Quanto alle spese di lite, le società appellanti ritenevano sussistente la violazione dell'art. 92 c.p.c. poiché, anche alla luce delle circostanze del caso concreto, il giudice avrebbe dovuto disporre la
«compensazione delle spese», ai sensi della disposizione codicistica, secondo cui «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
11 giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
Nel caso di specie, infatti, la particolarità della questione giuridica trattata - alla luce dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato su alcuni dei temi esaminati - avrebbe certamente dovuto condurre il giudice de quo alla compensazione delle spese di lite. contestava singolarmente la fittizietà dell'inquadramento a custode del sig. CP_1 Pt_2
che il giudice di prime cure aveva considerato erronea.
La società censurava il capo in esame in quanto sarebbe stato fondato esclusivamente su una congettura del giudice, che superava la certezza fornita dalle prove documentali, cioè le molteplici buste paga allegate dalla società.
In aggiunta a ciò, precisava come le mansioni di custode fossero estranee ai contratti CP_1
d'appalto intercorsi con e spiegava come l'inizio di tale attività, nell'aprile 2018, coincidesse Pt_1 con la consegna della nave 6243 all'armatore.
7. censurava singolarmente la sentenza nella parte in cui era stata condannata ex art. 1676 Pt_1
c.c., in solido con a corrispondere in favore di € 13.777,74 e in Controparte_3 Parte_3 favore di € 17.123,72. Pt_2
La società affermava che il primo giudice sarebbe incorso in errore ritenendo sussistente nei propri confronti un credito di relativo alla costruzione 6278; errore poi ammesso nella Controparte_3
successiva sentenza 725/2022 della medesima giudice.
Aggiungeva poi che la responsabilità di ex art. 1676 c.c. era stata rigettata in altre sentenze Pt_1
inerenti alle medesime casistiche e pertanto chiedeva venisse respinta la domanda ex art. 1676 c.c., quantomeno per i subappalti anteriori all'ultimo, C6278, e la restituzione delle somme versate a tale titolo.
Il Tribunale accertava infatti che la vantava un credito di € 468.005,60 a saldo Controparte_3 del corrispettivo dell'ultimo subappalto e tale accertamento era un evidente accoglimento della domanda dei ricorrenti ex art. 1676 cc.
contestava le conclusioni del primo giudice assumendo che invece – come accertato anche in Pt_1
altri giudizi- non era sussistente alcun debito di rispetto al precedente rapporto di appalto e Pt_1 ogni pendenza era stata saldata;
in ogni caso l'eventuale credito di nella sua attualità era CP_3
insufficiente a coprire i crediti azionati dagli interessati nel presente giudizio.
A sostegno dell'appello invocava precedenti del tribunale di Venezia n. 549/22 e 165/22.
In udienza del 12 settembre 2024 esibiva documentazione attestante la circostanza allegata con l'atto di appello.
12 8. Si costituivano ritualmente i lavoratori appellati che insistevano per la reiezione della impugnazione.
In primo luogo limitatamente alla sola gli appellati eccepivano il difetto di specificità Pt_1 dell'appello proposto, non essendo stati adeguatamente specificati gli errori della sentenza impugnata e le ragioni della critica avanzata;
secondo i lavoratori, si era limitata a riproporre Pt_1
le medesime argomentazioni già sottoposte all'esame del primo giudice, criticando la sentenza soltanto in ragione del precedente, diverso orientamento, del Tribunale di Venezia, ormai superato.
Quanto all'adibizione dei lavoratori nello stabilimento di Marghera, gli appellati sostenevano la genericità delle contestazioni di e sostenevano che pur dando atto dei contratti Pt_1 CP_1
d'appalto intercorsi con per tutto il periodo di occupazione dei lavoratori, nonché del Pt_1
subappalto a si fosse trincerata sotto il preteso mancato assolvimento Controparte_3 dell'onere della prova da parte dei lavoratori per contestarne genericamente e negarne l'impiego nel subappalto, sostenendo al contempo di non sapere nulla al riguardo in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto lavorativo.
Evidenziavano, inoltre, che non era terza estranea al rapporto di lavoro, svolto CP_1 all'interno del proprio stabilimento e nell'ambito di appalti nei quali vi era supervisione e controllo, fisico e documentale, da parte della committente, sicché sussisteva in capo alla stessa CP_1
uno specifico onere di contestazione, non adempiuto. Richiamavano, a tal proposito, le condizioni generali d'appalto. La documentazione prodotta da attestava poi che aveva svolto CP_1 Pt_1
lavorazioni nel cantiere di Marghera per una serie di costruzioni navali che si erano succedute ininterrottamente tra il 2016 ed il 2021.
aveva subappaltato le commesse in questione a per tutto il periodo Pt_1 Controparte_3
indicato affermando che gli odierni appellati, dipendenti di avevano Controparte_3
lavorato continuativamente nel cantiere di Marghera, per conto di (e di , e ciò Pt_1 CP_1
alla luce del fatto che tale circostanza non era stata in alcun modo smentita dalle società convenute tramite allegazione di fatti specifici in contrasto con tali risultanze.
Gli appellati contestavano quanto sostenuto in merito al rigetto dell'eccezione di decadenza biennale dalla difesa avversaria, secondo la quale il giudice di prime cure sarebbe ricorso alla mera citazione acritica della pronuncia della Cassazione 7815/2022, senza che da ciò si potesse ricavare il ragionamento sottostante alla decisione di reiezione. Il giudice, secondo gli appellati, oltre a rifarsi alle pronunce della Cassazione 7815/2012 e 29629/2019 aveva ben esposto la propria motivazione.
In aggiunta a ciò, precisavano che non sarebbe stato comunque ravvisabile alcun vizio, qualora il
Tribunale si fosse limitato a motivare la pronuncia con il solo rinvio ai principi dettati dalla
Suprema Corte (c.d. motivazione per relationem).
13 Il primo giudice poi, secondo gli appellati, avrebbe giustamente richiamato la pronuncia della
Cassazione 7815/2022, per quanto inerente ai servizi logistici, e la precedente Cassazione
29629/2019.
Gli appellati ritenevano che la sentenza citata si fosse occupata di identica questione sostanziale: tale pronuncia aveva statuito che il dies a quo del termine di decadenza biennale decorresse dalla cessazione definitiva del rapporto di contrattuale, ossia dall'ultimo contratto, e non dalla cessazione dei singoli contratti tra committente e appaltatore intervenuti in relazione al medesimo appalto.
Richiamavano anche la sentenza 615/2016 della Corte d'Appello di Venezia, secondo la quale il momento da cui far decorrere il termine di decadenza deve necessariamente coincidere con la cessazione definitiva dell'appalto.
I lavoratori, in aggiunta, eccepivano l'inammissibilità, trattandosi di circostanza tardiva e preclusa, dalla circostanza che le lavorazioni, oggetto di appalto, sarebbero state in parte diverse, rilevando che i contratti di subappalto non recavano alcuna differenza essendo pacifico che i lavoratori avevano sempre svolto le medesime mansioni su ciascuna nave.
Sostenevano poi che la consegna della nave all'armatore non era mai concisa con l'esaurimento delle lavorazioni ad opera dei dipendenti della Risultava infatti in diversi casi Controparte_3
una sovrapposizione tra la fine dei lavori di una nave e l'inizio in un'altra. Pertanto, la consegna della nave si rilevava un dato non adeguato a rappresentare alcuna cesura nei rapporti appaltatore/committente. Il dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile, era rappresentato dal venir definitivamente meno del rapporto appaltatore/committente.
Quanto alla prescrizione, gli appellati sostenevano la correttezza del rigetto del giudice di prime cure e ritenevano che la sentenza impugnata, richiamante Cassazione n. 26246/2022, fosse motivava esaustivamente.
Evidenziavano, per mero tuziorismo, che la prescrizione era stata interrotta anche con diffida del 15 marzo 2022.
In merito alle somme riconosciute agli appellati a titolo di tredicesima e TFR, ritenevano corretto il quantum determinato in sentenza.
Precisavano infatti che tutte le somme versate mensilmente in busta paga come quota di tredicesima erano state globalmente considerate nell'indicazione del percepito del mese di dicembre di ciascun anno. Tutte le somme percepite erano state debitamente considerate, sommando anche l'ulteriore percepito per retribuzione ordinaria, allorché corrisposto.
Considerazioni analoghe venivano svolte anche per il TFR: anche in questo caso, ogni somma erogata in acconto era stata ovviamente sottratta dal dovuto.
14 Ritenevano che l'elemento perequativo avesse la finalità di eliminazione delle disuguaglianze retributive nei settori in cui non erano previste integrazioni economiche del trattamento minimo previsto dal CCNL. Si trattava quindi di un trattamento strettamente legato alla retribuzione.
Contestavano le argomentazioni dell'appellante riguardo all'elemento aggiuntivo della retribuzione, che risultavano meramente autoreferenti, soltanto apparentemente supportate dalla pronuncia del
Tribunale di Venezia, che aveva confuso tale istituto (previsto dall'art. 53 del CCNL), con quello del “welfare” (di cui all'art. 52 CCNL).
Confermavano la sentenza in merito alla natura retributiva dei ROL, richiamando le sentenze
22546/2014 e 10354/2016 della Corte di Cassazione.
In merito alle differenze retributive, gli appellati ritenevano fossero dovute in ragione delle mansioni svolte e delle previsioni del CCNL applicato (Piccola e Media Industria Metalmeccanica); quest'ultimo prevedeva infatti l'automatico passaggio al II livello dei lavoratori dopo quattro mesi di lavoro, purché addetti alla produzione. Gli appellati operavano quali verniciatori o coibentatori della costruzione navale, attività che costituivano l'oggetto delle attività subappaltate da a Pt_1
e si trattava inequivocabilmente di mansioni inerenti alla produzione. Controparte_3
L'inquadramento quale custode poteva essere frutto di un errore considerato che peraltro
[...]
non necessitava di lavoratori con questo inquadramento;
eccepivano in ogni caso la tardività CP_3
delle eccezioni sollevate dalle appellanti soltanto in appello rispetto alle puntuali allegazioni attoree del primo grado.
Da ultimo gli appellati sostenevano la correttezza della sentenza nella parte in cui riconosce l'applicazione dell'art. 1284 co. 4, in quanto la ratio della norma in questione sarebbe quella di scoraggiare la resistenza dilatoria a fondate domande giudiziali;
se così non fosse, nonostante la disciplina prevista dall'art. 429 c.p.c., l'ambito lavoristico risulterebbe meno tutelato. A sostegno richiamava l'ordinanza 61/2023 della Corte di Cassazione.
Quanto alle spese di lite, osservavano che i lavoratori erano risultati totalmente vittoriosi rispetto alle domande azionate le quali, per espressa indicazione del ricorso, riguardavano solo i titoli ricompresi nella sfera dell'art. 29, mentre erano riservate ad , ex art. 1676 cc, le richieste Pt_1
prive di carattere retributivo. Sussisteva infatti soccombenza reciproca solo nell'ipotesi di parziale accoglimento di domande contrapposte, eventualità non verificatasi nel caso di specie.
9. I proposti appelli rispetto ad entrambe le cause riunite meritano parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Appelli per quanto esposto, proposti da e rispetto alla condanna solidale disposta CP_1 Pt_1
dal primo giudice ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03, limitatamente agli importi retributivi.
15 La sentenza per contro è passata in giudicato rispetto alla domanda di pagamento azionata nei confronti della società . CP_3
9.1. L'appello proposto da è ammissibile poiché per quanto esposto la censura riguarda sia il Pt_1 capo relativo alla condanna solidale con che l'azione ex art. 1676 c.c. e quindi CP_1
l'eccezione sollevata dagli appellati di difetto di interesse ad agire, avendo la società chiesto la riforma della decisione e la restituzione di quanto corrisposto ex art. 1676 c.c. non ha pregio.
L'appello non è peraltro inammissibile per genericità considerato che la società ha esposto in Pt_1 modo chiaro e conciso le ragioni dell'impugnazione; argomentazioni comprensibili sia per il
Collegio che per le parti convenute le quali si sono adeguatamente difese dimostrando il rispetto dei principi di specificità da parte della controparte.
10. Quanto poi al motivo di appello proposto dalla sola relativo alla propria responsabilità Pt_1
sussidiaria ex art. 1676 c.c. trattasi di motivo di appello fondato.
Infatti come evidenziato dall'appellante e provato in via documentale con riferimento agli appalti o meglio subappalti pregressi, non esistevano ragioni di credito insoddisfatte di nei CP_3
confronti della al momento dell'azione proposta dai ricorrenti in primo grado poiché la Pt_1
committente nel tempo e alle scadenze concordate, aveva sempre proceduto ai pagamenti previsti.
Da ultimo quanto all'ulteriore contratto ( considerato che le domande giudiziali inerivano il periodo dal 2016 al luglio 2021 ), come comprovato anche con la documentazione dimessa in appello, la società non aveva debiti nei confronti di sufficienti a garantire le richieste Pt_1 CP_3
azionate dai ricorrenti ( considerati anche i contemporanei giudizi pendenti all'epoca del primo grado); pertanto le conclusioni cui erano giunti i giudici di primo grado nelle sentenze dimesse in atti dall'appellante ( sentenza 549/22; 165/22; docc. 2,3 parte appellante ), sono condivise Pt_1
dal Collegio mentre, in accoglimento parziale dell'appello proposto, la sentenza impugnata è erronea nel punto in cui ha riconosciuto in capo a una responsabilità ex art. 1676 c.c. Pt_1
Quanto esposto trova conferma anche nella difesa assunta in questo grado dagli appellati i quali, con riferimento all'appello , non hanno contestato in alcun modo la censura né allegato Pt_1
elementi sufficienti per ritenere corretta la pronuncia del tribunale in parte qua.
11. Esaminando gli altri motivi di appello comuni alle parti appellanti trattasi di motivi- decadenza e prescrizione -infondati per le assorbenti ragioni che seguono.
I primi motivi di appello ineriscono la eccezione di decadenza che è stata rigettata dal primo giudice il quale ha ritenuto di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sezione Lavoro con sentenza n. 7815/22 poiché nel caso di specie parte attrice aveva provato di operare presso il cantiere della committente principale con continuità benchè su navi diverse ritenuto che- CP_1
come documentato dalle parti- si erano sovrapposti vari contratti di subappalto che erano correlati
16 ad ulteriori appalti commissionati da a che, nel periodo, aveva come unica CP_1 Pt_1
committente e si era avvalsa in forma esclusiva di per i lavori CP_1 CP_3
commissionati.
Pertanto valorizzando la ratio di garanzia della solidarietà per cui è causa e la posizione del lavoratore utilizzato nella catena produttiva, il quale non era a conoscenza del contenuto specifico del contratto di appalto, il giudice di primo grado riteneva che la data di consegna della nave non fosse sufficiente per far ritenere decorrente il termine di decadenza , tenuto conto della unitarietà di lavorazioni svolte nel tempo dalla datrice di lavoro.
All'evidenza pertanto il vizio di nullità eccepito dall'appellante non sussiste nel caso di specie in cui il giudice ha esaminato il caso sottoposto alla propria attenzione ritenendo poi di applicare il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Operazione del tutto legittima e consentita dall'ordinamento per l'iter motivazionale del giudice.
12. Quanto poi alla decadenza biennale , questo Collegio ritiene infondata l'eccezione dell'appellante alla luce di quanto condivisibilmente valorizzato dal primo giudice e di quanto espresso da questa Corte di Appello nei precedenti citati dalla parte appellata ( sentenza n. 229/16) e recente precedente espresso in contenzioso analogo ( cfr. sentenza n. 494/24).
12.1. In punto fatto gli appellati- ricorrenti in primo grado- lamentavano di aver operato nel cantiere di come dipendenti di e di non essere stati retribuiti CP_1 Controparte_3
completamente dalla datrice di lavoro, con conseguente responsabilità solidale ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03 delle società committenti evocate in giudizio.
All'epoca esisteva un rapporto contrattuale di appalto tra la società e la società Controparte_1
di cui, con riferimento alle attività di verniciatura e coibentazione, era subappaltatrice la Pt_1
società che aveva come committente esclusivo . Controparte_3 Pt_1
Per quanto provato in atti gli odierni appellati erano tutti dipendenti della ( cfr. Controparte_3
contratti di assunzione depositati dagli appellanti, contratti di appalto dimessi da e CP_1
contratti di subappalto dimessi dalla parte ), per la quale avrebbero operato in Venezia quanto Pt_1
meno fino al mese di luglio 2021. Successivamente, una volta cessato in via definitiva il rapporto di lavoro con , al pari di altri colleghi, sono stati assunti direttamente da Controparte_3
( cfr. scheda anagrafica). Pt_1
12.2.Formalmente esistevano una pluralità di contratti di appalto : ogni contratto dimesso riporta infatti un numero distintivo e identificativo della nave sulla quale dovevano essere svolte le lavorazioni commissionate- aventi ad oggetto rispettivamente “REALIZZAZIONE ED
INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E
PONTI” per la costruzione 6243; REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI
17 TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6244;
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6251;analoga lavorazione per la 6252 prevedente
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI,ISOLAZIONI PASSAGGI, RIPRISTINI E
RIFACIMENTI come per la 6273 e così pure per la 6278( cfr. docc. Da 1 a 5 . CP_1
Contratti che si distinguevano l'uno dall'altro per i tempi di consegna ( spesso prorogati), per l'entità del compenso pattuito, per la necessità di applicazione della normativa di sicurezza;
ogni ordine-contratto richiamava altresì in via generale le condizioni di appalto stabilite da e CP_1
pubblicate nel proprio sito ( cfr.
7-8 parte . CP_1
12.3. Per quanto provato in via documentale dagli appellati i lavoratori- cfr. contratti di assunzione in atti e riconoscimento di di cui al doc. 14 e 15 prodotto dai ricorrenti in primo grado- CP_3
avevano sempre operato in Venezia con mansioni di coibentatori e verniciatori ( circostanze non specificatamente contestate dalle convenute in primo grado) all'interno del cantiere di CP_1
Dall'esame dei documenti dimessi da ( in particolare contratti di subappalto 2016-2020 sub. Pt_1
1 e docc. 3 contenenti le fatture e i pagamenti di verso suddivisi per anno e in Pt_1 CP_3
relazione alle singole commesse cui corrispondevano i contratti di subappalto), emerge chiaramente una continuità temporale dei singoli contratti di appalto tanto che, come evidenziato dagli appellati, esisteva una contemporaneità di appalti.
La sovrapposizione e continuità temporale lamentata dai lavoratori e valorizzata dal primo giudice emerge dalla documentazione in atti tanto che come evidenziato dai ricorrenti in primo grado:”:.. costruzione 6251 dal 22.2.2016 al 31.12.2016, costruzione 6243 dal 29.7.2016 al 31.8.2017, (ma consegna al 28.3.2018 doc. 1 ter , Costruzione 6244 dal 8.6.2017 al 30.11.2018, CP_1
costruzione 6272 dal 19.10.2017 al 30.11.2018 + dal 11.6.2018 al 31.12.2019, costruzione 6273 dal 2.7.2018 al 31.12.2019 + dal 3.10.2018 al 31.12.2019; costruzione 6278 dal 3.4.19 al
31.07.21”; elementi utili a far ritenere che difficilmente lavoratori stranieri potessero avere contezza della cessazione definitiva di un appalto tra una nave e l'altra e dell'esistenza di una pluralità di contratti da impugnare autonomamente.
13. A questo punto considerate le esigenze di tutela del lavoratore sottese alla ratio della disposizione per cui è causa e che , come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza interpretativa di rigetto n. 254/17, hanno indotto il legislatore e l'interprete ad ampliare le aree di applicazione della protezione solidale dei dipendenti per cui è causa, ritiene il Collegio di poter confermare l'orientamento già assunto in altro precedente ( cfr. CA Venezia 454/23 in causa
18 sub. Rg.670/21), di decorrenza della decadenza dalla cessazione effettiva del rapporto contrattuale tra la datrice di lavoro ed il committente.
Orientamento espresso in adesione ex art. 118 disp. att. c.p.c. all'orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadito da Cass. 7815/2022 secondo cui : “ In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
13.1. Nel caso di specie, per quanto evidenziato nei punti che precedono, i lavoratori sono sempre stati utilizzati per lo svolgimento delle stesse prestazioni lavorative indipendentemente dalla nave su cui erano impiegati;
non vi era una cesura temporale tra un appalto e l'altro percepibile dagli interessati poiché si era verificata anche una sovrapposizione temporale delle attività di appalto e le circostanze di luogo di lavoro, modalità orarie, mezzi di lavoro, sono sempre rimaste immutate nel tempo.
Tutti elementi in fatto valorizzabili da questa Corte al fine di ritenere che la consapevolezza di essere impiegati dapprima su una nave e poi su un'altra riconosciuta dai testimoni escussi in altre controversie e valorizzata dalla parte appellante, non costituisca un elemento sufficiente per far ritenere sussistente quella consapevolezza della effettiva cessazione del rapporto contrattuale tra la propria datrice di lavoro e la committente ( nel caso de quo la ), cui la legge ha ancorato la Pt_1
decorrenza del termine decadenziale.
Tanto più che se conviene il Collegio che l'istituto de quo sia posto dal legislatore a tutela della certezza del diritto, va altresì considerato che trattasi di disposizione di stretta interpretazione che pertanto non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei casi espressamente previsti, incidendo direttamente sull'azionabilità dei diritti di credito fondamentali per il lavoratore.
13.2. Ne consegue che alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale n. 254/17 e della giurisprudenza di legittimità valorizzata dal tribunale, va considerata la peculiare posizione dei lavoratori i quali non avevano accesso alla documentazione contrattuale ed i quali sostanzialmente
19 hanno percepito una continuità temporale della prestazione contrattuale resa in favore della propria datrice di lavoro che aveva operato con appalti continui per all'interno della stessa area Pt_1
cantieristica, indipendentemente dalle navi sulle quali di periodo in periodo, hanno prestato attività.
Tanto più che, come evidenziato dall'oggetto dei singoli contratti sopra riportati, le attività appaltate da alla nel tempo sono sempre state più o meno le stesse, con Pt_1 Controparte_3
modificazioni particolari soltanto dei termini di adempimento;
modifiche che non incidevano in modo sensibile sulla percezione dei dipendenti della effettività della cessazione del rapporto contrattuale nel senso imposto dal legislatore.
Risulta quindi condivisibile quanto disposto dal primo giudice che ha rigettato l'eccezione di decadenza proposta dalle parti convenute. In applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte- non essendo sostanzialmente mai cessato, durante il periodo per cui è causa, il rapporto di appalto tra e e nello stesso tempo tra e ( che aveva quale CP_1 Pt_1 Pt_1 Controparte_3
unica committente per quanto allegato dagli attori e non contestato in giudizio esclusivamente
), quand'anche formalmente articolato in una pluralità di commesse/appalti corrispondenti Pt_1
alle singole navi, considerati i crediti azionati fino al mese di luglio 2021 e la data di proposizione dell'azione giudiziale in primo grado ( 21.04.22), l'eccezione sollevata in primo grado dalle parti resistenti, va rigettata siccome infondata.
14. Analogamente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale riproposta anche in questo grado dagli appellanti e rigettata dal primo giudice in ragione dell'orientamento di legittimità espresso a partire da Cass. 2646/22).
Il rapporto di lavoro degli odierni appellati era assistito dalle garanzie di cui al decreto legislativo n.
23/15 che per giurisprudenza condivisa da questa Corte e prevalente “ mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”( cfr.
Cass. 18008/24).
Considerate le date di assunzione degli appellati ( dal 2016 in poi come emerge dalla documentazione in atti) e l'allegata cessazione del rapporto di lavoro con nel luglio CP_3
2021, termine a partire dal quale ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione, il termine risulta utilmente interrotto quanto meno con la notifica del ricorso giudiziale alle parti convenute in data 12.05.22
Pertanto l'eccezione di prescrizione di cui al motivo di appello va rigettata.
20 15. Nel merito gli appellanti hanno censurato la prova della applicabilità nei propri confronti della solidarietà invocata dai ricorrenti, in ragione della mancata prova della adibizione degli stessi ai propri appalti. Trattasi di motivo infondato.
15.1. Come è noto la disposizione pone a carico del lavoratore l'onere di provare di aver operato nell'appalto per il quale sono azionate le poste retributive e che le stesse sono rimaste inadempiute da parte del datore di lavoro.
L'inadempimento contrattuale di come allegato e documentato anche con l'intervento CP_3
delle parti sindacali non è stato contrastato in giudizio dalle parti convenute;
i ricorrenti peraltro hanno prodotto i pagamenti percepiti dalla datrice di lavoro e pertanto in ragione dell'inversione dell'onere della prova per i crediti rimasti insoddisfatti di cui all'art. 1218 cc, era onere delle controparti provare l'estinzione delle obbligazioni. Estinzione non provata utilmente da alcuno dei convenuti.
15.2. Quanto poi alla prova dell'adibizione degli odierni appellati all'appalto, in primo grado le parti resistenti si erano limitate a contestare che l'indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro ( ove era riportato anche Marghera), oltre alla indicazione nella scheda professionale ove era menzionata la datrice di lavoro e Venezia, la comunicazione Unilav da cui risultava CP_3
l'assunzione in Venezia per le buste paga che riportavano come domicilio Venezia, CP_3
fossero elementi insufficienti a superare l'onere probatorio incombente sui lavoratori.
15.3. Questa Corte ritiene che le circostanze valorizzate dagli appellati- inquadramento come coibentatori-verniciatori, l'esistenza di contratti tra e di quel periodo attestanti Pt_1 CP_3
che il tipo di lavorazione subappaltata imponesse l'utilizzo di dipendenti con inquadramento eguale a quello degli istanti, la monocommittenza di rispetto a l'assunzione successiva Pt_1 CP_3
dei ricorrenti in primo grado in , le prove assunte negli altri giudizi richiamate anche dal Pt_1
giudicante, oltre alle prove documentali riportate al punto 15.2. concretino un quadro di presunzioni gravi precise e concordanti che consentano di ritenere provata l'adibizione degli odierni appellati, nei periodi rivendicati, negli appalti di cui era committente principale e sub-committente CP_1
. Pt_1
15.4.A ciò si aggiunga che dalla lettura delle clausole normative disciplinanti gli appalti, stabilite da risulta provato che per la legittimità del subappalto fosse necessario il consenso di CP_1
e che nell'ambito del subappalto per cui è causa fosse previsto l'obbligo da parte della CP_1
società di comunicare alla e i nominativi dei lavoratori impiegati CP_3 Pt_1 CP_1
21 nell'appalto insieme ai contratti di assunzione e alla relativa documentazione inerente i singoli dipendenti( cfr. art. 6 contratti di subappalto dimessi e condizioni generali appalto 1 ).
Come evidenziato anche in sede di discussione dagli appellati e non contestato dalle resistenti quale fatto di esperienza e conoscenza comune- inquadrabile nell'ambito dell'art. 115 comma secondo c.p.c.- per accedere all'area cantieristica, area sensibile e protetta, ogni soggetto deve essere dotato di un tesserino e cartellino di riconoscimento che nel caso di specie era rilasciato dalla società
CP_1
Le società convenute erano quindi nella condizione di poter contestare in modo specifico le allegazioni degli appellati- ricorrenti in primo grado, producendo l'elenco dei lavoratori inviati da ai quali era necessario rilasciare il tesserino di riconoscimento;
d'altra parte in via CP_3
istruttoria i ricorrenti – odierni appellati- avevano chiesto l'esibizione di questi elenchi2 .
In applicazione pertanto anche del principio generale del criterio di vicinanza o prossimità della prova, trattandosi di fatti negativi nella disponibilità piena delle parti convenute, era loro onere darne prova3 al fine di paralizzare l'azione avversaria;
conseguentemente va ritenuto infondato il motivo di appello proposto dalle due società. 1 le condizioni generali 6.4 prevedono che “L'impresa appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa, fornire
l'elenco del personale impiegato (…) nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle previdenziali”
Leggendo il documento in questione al punto 7.7 si precisa che “Nel caso di documentazione omessa o comprovante gli inadempimenti retributivi e contributivi del datore di lavoro, ovvero nel caso in cui venga comunque a conoscenza di un inadempimento dell'impresa CP_1
appaltatrice ai propri obblighi di legge, (o dei suoi subappaltatori, associate o consorziate), quest'ultima autorizza sin d'ora a trattenere sui propri compensi maturati gli CP_1 importi corrispondenti alle somme dovute e che non risultino corrisposte.”
2 e) Ordinarsi altresì alla la produzione in giudizio dei cartellini orologio, o CP_1 equipollenti, relativi ai ricorrenti nonché le comunicazioni rese in ordine al permesso di accesso al cantiere, ovvero ordinarsi alla stessa, ove specificatamente contestato, la produzione in giudizio dell'elenco dei lavoratori autorizzati a lavorare all'interno della propria sede, nonché i tabulati delle presenze rilevati dalla medesima.( cfr. ricorso di primo grado ). CP_1 Pt_5 3 In tema di diritti di credito del lavoratore e onere della prova ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cp.c. va richiamata Cass. 20484/08:”. La ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi 22 16. Per quanto esposto il giudice di primo grado, anche se parzialmente, ha riconosciuto in favore degli odierni appellati i crediti per differenze retributive del secondo livello considerato che, indipendentemente da quanto previsto nel contratto di assunzione e nelle successive modifiche i lavoratori erano stati retribuiti con il livello economico primo ccnl Piccola e Media industria metalmeccanica.
La Corte condivide la conclusione del primo giudice.
16.1.Infatti la norma contrattuale invocata ( art. 11 e norma generale sulla mobilità professionale, estratto CCnl dimesso) prevede che i lavoratori inquadrati al primo livello se addetti alla produzione
“ passeranno dopo 4 mesi al secondo livello”.
Trattandosi di dipendenti che hanno prestato attività come coibentatori e verniciatori- attività essenziali nella produzione di una nave- e considerato che nel secondo livello è inserita anche la categoria analoga del montatore, è convincimento del Collegio che l'inquadramento automatico richiesto e accordato dal primo giudice sia corretto.
L'isolamento e la verniciatura di una nave rientrano indubbiamente nelle attività essenziali di costruzione e non può essere circoscritta all'ambito delle attività meramente accessorie come allegato dalle società resistenti, considerato che trattasi di operazioni necessarie per la sicurezza e il funzionamento dei natanti;
d'altra parte l'attività di costruzione delle navi è attività complessa che comprende non soltanto l'assemblaggio e la costruzione dello scafo, ma anche lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per la messa in mare del mezzo.
Conseguentemente la contestazione dell'appellante secondo cui le prestazioni lavorative degli appellati non possono essere qualificate come produttive e quindi i ricorrenti in primo grado non avrebbero potuto fruire dell'inquadramento automatico previsto dal Ccnl invocato, è destituito di fondamento.
Analogamente si condivide l'osservazione del giudice in merito alla fittizietà dell'inquadramento come custode di uno dei ricorrenti in primo grado;
trattasi infatti mansione del tutto estranea all'appalto e in ogni caso non presente nelle attività realizzate dalla Ne Pt_1 CP_3
consegue che la ritenuta irrilevanza valorizzata dal primo giudice di indicazione della qualifica di custode non è frutto di congetture come eccepito dalle appellanti, ma fondata su circostanze concrete.
D'altra parte in primo grado le convenute, a fronte delle allegazioni degli attori di svolgimento di attività di coibentazione e verniciatura per tutti i periodi azionati, non avevano sollevato alcuna contestazione specifica.
di prova;
conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa “. 23 17. Residua la questione degli importi retributivi azionati in primo grado in ragione di conteggi e richieste specifiche e contestati genericamente dalle parti convenute, con l'unica eccezione dell'elemento perequativo e di quello retributivo aggiuntivo ( cfr. art. 48, 52 e 53 Ccnl applicato).
Rispetto alle richieste di saldo 13° e tfr le contestazioni delle parti appellanti sono superabili poiché le pretese azionate ed accolte riguardavano le sole differenze retributive, nel senso che- come emerge dai conteggi dimessi dai ricorrenti in primo grado- sia per le retribuzioni che per la tredicesima, che per il saldo del trattamento di fine rapporto, gli odierni appellati hanno azionato esclusivamente il saldo detraendo quanto corrisposto nel tempo dalla datrice di lavoro;
né è stato provato in causa, come era onere delle parti convenute, il pagamento integrale del trattamento di fine rapporto.
18. In merito alle poste retributive è costante l'orientamento della Corte di Cassazione , condiviso da questa Corte, che l'interpretazione degli elementi da porre a carico del committente in regime di solidarietà debba essere rigorosa, comprendendovi soltanto le poste aventi natura strettamente retributiva e non risarcitoria ( così tra le più recenti Cass. 28517/19).
Pertanto si condivide la valutazione del primo giudice che accanto alle differenze stipendiali conseguenti al livello di inquadramento ( differenze tra 1° e 2°), ha ritenuto di comprendere nel dovuto anche i ratei di 13° e saldo tfr, e il cosiddetto elemento perequativo di cui all'art. 48 Ccnl applicato.
18.1. Trattasi di elemento previsto dall'art. 48 « A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto».
24 La lettura della norma collettiva consente di escludere che l'emolumento abbia natura diversa;
le parti sociali lo hanno definitivo coma quota da corrispondere per perequare la retribuzione;
pertanto l'eccezione delle appellanti va disattesa.
Inoltre nel caso in esame, dalle buste paga dimesse dei ricorrenti, anche se non continuative a causa di inadempimento della società, appare chiaro che non avesse o non aderisse ad Controparte_3
una contrattazione integrativa;
quanto ai superminimi- peraltro un aumento tabellare previsto in misura fissa per il primo livello- nel caso di specie parte attrice allegava di aver sempre detratto i superminimi corrisposti nel tempo .
Né ulteriori contestazioni sui conteggi, formulate soltanto in appello, sono ammissibili attese le decadenze proprie del rito lavoro;
come evidenziato dal tribunale in primo grado a fronte di richieste di pagamento specifiche da parte dei ricorrenti, nessuna contestazione espressa era stata formulata dalle appellanti per gli anni azionati.
D'altra parte l'unica condizione per la percezione dell'elemento che le parti contrattuali definivano retributivo era l'essere in forza nell'anno; le richieste dei singoli ricorrenti sono state limitate ai periodi in cui erano dipendenti e in forza di e laddove era intervenuta la cessazione CP_3
anticipata la richiesta è stata riparametrata e riproporzionata.
Trattasi di lavoratori in forza fino al luglio 2021 con tutte le conseguenze derivanti dall'essere ancora dipendenti nel gennaio 2021 ( cfr. art. 48 cit).
La disposizione contrattuale infatti prevede che l'elemento sia corrisposto“in funzione della durata, anche non consecutiva del rapporto di lavoro nell'anno precedente”. “La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero.” “Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione…, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze”.
19. Rispetto all'elemento retributivo aggiuntivo di cui all'art. 52 riconosciuto dal primo giudice il
Collegio ritiene fondato l'appello delle società appellanti.
Sul punto il giudice ha equivocato il tenore delle norme contrattuali e se da un lato ha riconosciuto come dovuto l'elemento aggiuntivo di 25 euro al mese previsto dal 2017, ha escluso perché avente natura di welfare quello di cui all'art. 53 CCnl. Questa Corte ritiene invece che entrambi gli emolumenti non siano dovuti in quanto aventi natura non retributiva.
Trattasi di emolumenti quelli del 52 e 53 previsti a titolo di welfare ( i 25 euro come sostitutivi della bilateralità prevista per welfare), con finalità assistenziale, che non avendo natura retributiva non possono rientrare nell'obbligo solidale per cui è causa. Infatti trattasi di misura economica prevista in favore dei lavoratori dipendenti di imprese che non aderiscono al sistema di bilateralità e dunque che non beneficiano degli strumenti di welfare garantiti dall'art. 52 del ccnl ( beni e servizi in natura
25 come buoni spesa ovvero buoni carburante, ricariche telefoniche , servizi di trasporto o noleggio per il raggiungimento del posto di lavoro). Pertanto sono emolumenti che hanno natura assistenziale come pure i servizi citati la cui mancanza e non aderenza al sistema di bilateralità è monetizzato dalle parti collettive con il versamento della somma di euro 25,00 di cui all'art. 53 (cd. EAR), dal marzo 2018 in 150 euro sostitutivi di questo strumento “ welfare” di cui all'art. 52; quindi in aderenza all'orientamento restrittivo sopra riportato della Corte di Cassazione ( in particolare Cass.
28517/18), questo elemento non poteva rientrare nella obbligazione solidale azionata nei confronti di e . CP_1 Pt_1
Secondo il primo giudice invece essendo provata la non adesione della al sistema di CP_3
bilateralità anche a fronte della disposizione contrattuale che indica questo elemento come CP_4
un elemento retributivo che incide su tutti gli elementi contrattuali ad esclusione del tfr, dovrebbe per ciò solo giustificare l'inclusione dell'elemento nell'obbligazione solidale per cui è causa.
19.1. Questa Corte, pur consapevole dell'esistenza di orientamento diverso adottato dallo stesso tribunale lagunare in altre controversie analoghe, ritiene che la ratio della dazione prevista dalle parti contrattuali di cui all'art. 53 e 52 per come inteso dal primo giudice, per quanto esposto nel punto che precede, debba essere individuata nella mancata previsione e adempimento di un obbligo assistenziale in favore dei lavoratori che non può pertanto essere posta a carico dei committenti.
E'la stessa disposizione contrattuale che definisce questo elemento come “ prestazione di welfare”; ne consegue che trattandosi di obbligo di bilateralità alla cui mancanza viene collegato il versamento di questo elemento integrativo della retribuzione con finalità assistenziale- per quanto voluto dalle parti collettive- anche in adesione con quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23303/194, il motivo di appello va accolto, con restituzione degli importi come quantificati correttamente a titolo di EDR lordo ( ma con diritto della appellante alla restituzione al netto come da giurisprudenza invocata dagli appellati, cfr. Cass 19735/18; cfr. da ultimo Cass.
2691/24), dalla parte appellata con i conteggi richiesti dal Collegio del 12 settembre 2024. Le società appellanti pur in via subordinata hanno infatti aderito ai conteggi della controparte.
Va quindi accolta la richiesta di restituzione parziale formulata dalle parti appellanti che hanno provato i pagamenti eseguiti in favore degli appellati ( cfr. fascicolo appello). 20. Analogamente ritiene il Collegio fondata la richiesta delle appellanti di stralcio delle somme
Part dovute e richieste dai lavoratori a titolo di
Infatti come evidenziato dalla giurisprudenza invocata dalla parte appellante ( cfr. tra le altre Cass.
10354/16), il mancato godimento dei permessi orari impone al datore di lavoro un obbligo di carattere risarcitorio nei confronti del dipendente;
obbligo che per ciò solo esula dall'ambito di applicazione della domanda di garanzia solidale azionata dai ricorrenti in primo grado.
Pertanto ritenuti corretti i conteggi dimessi, va disposta la restituzione anche delle somme ritenute e comprese dal primo giudice nell'importo complessivo posto a carico delle appellanti ex art. 29 cit.
21. Residua la questione della norma di cui all'art. 1284 cc cc che il tribunale nella formulazione novellata del quarto comma cc ha ritenuto applicabile anche ai crediti per cui è causa.
Questa Corte in aderenza ad orientamento già espresso in altre controversie, ritiene errata la decisione del tribunale in parte qua, poiché il primo giudice, nell'applicare la norma generale in materia di interessi delle obbligazioni pecuniarie, non ha considerato la specialità dei crediti di lavoro che , per disposizione normativa peculiare e non modificata dalla previsione generale, tutela già i crediti di lavoro con apposito cumulo di rivalutazione e interessi legali ( cfr. art. 429 c.p.c.).
Disposizione applicabile soltanto per le pronunce di condanna emesse dal giudice del lavoro in favore lavoratori e per contro non rilevante in ipotesi di accertamento di crediti in capo al datore di lavoro.
Pertanto , in assenza di pattuizione specifica delle parti del rapporto di lavoro per cui è causa, deve ritenersi che nel caso di specie l'obbligazione legale di cui all'art. 29 decreto legislativo n. 276/03 rimanga estranea dall'ambito di efficacia della norma di cui all'art. 1284 c.c. , attesa la specialità della disposizione pertinente al caso di specie ( cfr. art. 429 c.p.c.).
La sentenza va riformata dunque anche in parte qua, con diritto delle società appellanti a ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza riformata in questa sede.
21. Analogamente meritano accoglimento gli ultimi motivi di appello in punto spese di primo grado;
sussistono i presupposti per disporre compensazione parziale nella misura di 1/3 ritenuta la controvertibilità delle questioni e il diverso orientamento assunto dallo stesso Tribunale in altre controversie analoghe in punto decadenza e quantum dovuto. La misura delle spese è quella già operata dal primo giudice con conseguente obbligo dei difensori che avevano chiesto la distrazione, di restituire agli appellanti il maggior importo già ricevuto in pagamento.
Analoga compensazione è disposta per le spese di questo grado in ragione del parziale accoglimento dell'appello e della controvertibilità delle questioni esaminate.
Spese che sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore di causa dichiarato dalle parti (
26000-52000), secondo i criteri minimi attesa la serialità del contenzioso, con aumento previsto dal
27 DM 55/14 e ss modificazioni per i collegamenti ipertestuali e sono poste a carico delle società appellanti in forma solidale.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando anche nella causa riunita 24/23:
- In parziale accoglimento dei proposti appelli, in riforma parziale della sentenza impugnata con riferimento al capo 2), ridetermina le somme richieste ex art. 29 legge 276/03 escludendo quanto azionato a titolo di rol, e elemento aggiuntivo di cui ad art. 53 ccnl , e per l'effetto in euro 11.935,35 per e per euro 7.906,81; Pt_2 Pt_3
- Per l'effetto condanna gli appellati a restituire alle appellanti le maggiori somme ricevute allo stesso titolo in esecuzione della sentenza di primo grado, al netto degli oneri fiscali, con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da rigetta la domanda di pagamento ex Pt_1 art. 1676 c.c. accolta in primo grado e per l'effetto condanna gli appellati a restituire alla Pt_1
quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado con interessi legali dal pagamento al saldo;
- in accoglimento degli appelli e in riforma della sentenza impugnata, accerta che sulle somme dovute dalle appellanti ex art. 29 decreto legislativo 276/03 sono dovuti esclusivamente gli interessi legali maturati ex art. 429 c.c. sulle somme via via rivalutate;
- per l'effetto condanna gli appellati a restituire alle appellanti le maggiori somme corrisposte a detto titolo in loro favore;
- In parziale accoglimento degli appelli limitatamente al capo 4 della sentenza impugnata, compensa per un terzo le spese del primo grado che ridetermina per la frazione residua in euro
5600,00 , oltre accessori come per legge e per l'effetto condanna i difensori antistatari a restituire alla società le maggiori somme percepite a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata;
- Compensa le spese del presente grado nella misura di 1/3 e condanna le appellanti a rifondere agli appellati le spese del presente grado che liquida in euro 3700,00 per compensi oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarre in favore degli avv.ti Bravin e Regazzo.
Venezia, 28 novembre 2024
La Presidente estensore
28 Annalisa Multari
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro svolto, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto. 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 11 gennaio 2023
Da
(P.IVA ) con sede legale in Roma, Piazza San Bernardo n. 106, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Alcide
De Gasperi n. 19, presso lo Studio dell'Avv. Christian Biserni del foro di Ravenna (c.f.
), fax 0544.472923 – pec , che C.F._1 Email_1
la rappresenta e difende,
e Da
(P. IVA ), con sede legale in Trieste, Via Genova n. 1, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Responsabile di , Avv. Marco Catello, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Milano, Via San Damiano n. 9, presso lo Studio degli Avv.ti Angelo Zambelli (C.F.
; PEC , Barbara Grasselli (C.F. C.F._2 Email_2
; PEC , Alberto Testi (C.F. C.F._3 Email_3
; PEC e HA KA (C.F. C.F._4 Email_4
PEC che la rappresentano e C.F._5 Email_5
1 difendono come da delega depositata telematicamente nel giudizio di primo grado, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC suindicati nonché al numero di fax 02.02030812,
Appellanti principali in cause riunite
Contro
1. (C.F. ), nato in [...] il [...], residente Parte_2 C.F._6
a Venezia (VE), Via Damiano Chiesa n. 1 e 2. (C.F.: Parte_3 C.F._7
), nato in [...] il [...], residente a [...], rappresentati
[...]
e difesi dagli avv.ti Dino Bravin (C.F. ) e Rossana Regazzo (C.F. CodiceFiscale_8 [...]
), loro procuratori giusta mandati allegati al fascicolo telematico R.G. 627/2022, C.F._9
Tribunale Ordinario di Venezia - Ufficio del Giudice del Lavoro di 1° grado, (fax 041/981780, PEC
, dimettendo la Email_6 Email_7
seguente appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 711/2022 pubblicata il 7 dicembre
2022 e notificata in data 12 dicembre 2022.
In punto: Responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, d.lgs. 276/2003; differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per parte appellante : Pt_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, Sezione Lavoro, contrariis reiectis e previa ogni occorrenda declaratoria, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro n. 711/2022 pubblicata il 07.12.2022 nella causa di Rg 627/2022,
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara e per l'effetto, in via principale, respinta ogni domanda formulata contro , condannare gli appellati e , alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
restituzione di tutto quanto versato, oltre ad interessi al saldo;
in subordine, accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza dei Sigg.ri e dal diritto di rivendicare nei confronti di Pt_3 Pt_2
i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di Parte_1
al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo accertato), ovvero dichiarata Controparte_3 comunque l'intervenuta prescrizione dei relativi diritti anteriormente al 12.05.2017 ed in ogni caso respinta l'azione ex art. 1676 c.c., quantomeno per le prestazioni anteriori alla costruzione 6278 relativa al periodo 01.06.2020-31.07.2021 ed esclusi gli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., per l'effetto previa rideterminazione degli importi dovuti ai signori e , Parte_2 Parte_3
2 condannare gli stessi a restituire la differenza rispetto a quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo. Vinte le spese del grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge e compensate, quantomeno parzialmente, quelle del precedente grado, con condanna alla restituzione degli importi corrisposti”; in via subordinata si dà atto che non si contestano i conteggi di controparte già condivisi come da e- mail dimessa da appellati;
Per parte appellata e Pt_2 Pt_3
1 - Previa ogni declaratoria, rigettarsi l'appello de quo perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza.
2 - Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n.
55/2014, art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018.
Per parte appellata- appellante principale nella causa riunita CP_1
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., convocare le parti innanzi a sé e, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti e a verbale, da intendersi qui integralmente ritrascritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare parzialmente, con riferimento ai capi del provvedimento impugnato, la sentenza n. 711/2022 resa inter partes nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 627/2022 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Venezia, Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, in data 7 dicembre 2022 e notificata in data 12 dicembre 2022 e, per l'effetto:
In via preliminare,
− accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti al §4.1.
Sempre in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei Sigg.ri e dal diritto di Pt_3 Pt_2
rivendicare nei confronti di i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data Controparte_1
di assunzione alle dipendenze di al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo Controparte_3 che verrà ritenuto di giustizia) e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di
− conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione dell'importo Controparte_1 Pt_2
lordo di Euro 7.327,17, pari a netti Euro 5.641,92 e il Sig. alla restituzione della somma lorda Pt_3
3 di Euro 5.729,31, pari a netti Euro 4.411,57, o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ancora in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dai Sigg.ri e Pt_3
Cont con riferimento al periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di Pt_2 CP_3 al 12 maggio 2017 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) e, per l'effetto,
[...]
rigettare le relative domane avanzate nei confronti di Controparte_1
− conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione della somma lorda di Euro Pt_2
2.434,34, pari a netti Euro 1.874,44 e il Sig. alla restituzione dell'importo lordo di Euro Pt_3
1.328,46, pari a netti Euro 1.022,91, o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito,
− respingere il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. presentato dai Sigg.ri e ed Pt_3 Pt_2 assolvere da tutte le domande in esso contenute e per l'effetto Controparte_1
− condannare gli odierni appellati a restituire a quanto corrisposto dalla Società Controparte_1
stessa ai medesimi in esecuzione della sentenza impugnata, pari rispettivamente a:
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 17.169,19, pari a netti Euro 13.220,28 o, Pt_2
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.022,98, pari a netti Euro 9.257,69 o, Pt_3
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso,
- condannare il Sig. a restituire l'importo lordo di Euro 908,56 pari a netti Euro 699,59 e Pt_2 il Sig. a restituire l'importo lordo di Euro 636,23 pari a netti Euro 489,89 a titolo di interessi Pt_3
per i motivi di cui al paragrafo 4.12;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza non dovesse essere riformata, compensare le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, per i motivi esposti al §4.13.
In ogni caso si dà atto di non contestare i conteggi dimessi da controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia si pronunciava sulle domande proposte da e dipendenti della i quali rivendicavano il Parte_2 Parte_3 Controparte_3
mancato riconoscimento del II livello del CCNL e il pagamento di alcune voci retributive nei
4 confronti della loro datrice di lavoro, della committente e della sub-committente Controparte_1
Nello specifico, in virtù del rapporto d'appalto tra e e del Parte_1 CP_1 Pt_1 subappalto tra quest'ultima e chiedevano l'accertamento della responsabilità di Controparte_3
e ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e anche ai sensi dell'art. 1676 c.c., in relazione ai CP_1 Pt_1
crediti maturati fino al 31 luglio 2021.
In primo luogo, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di decadenza biennale ex art. 29, co. 2,
d.lgs. 276/2003 poiché l'ultimo contratto d'appalto era cessato il 31 luglio 2021, mentre il ricorso era stato depositato il 21 aprile 2022, perciò entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
Sul punto, il giudice, alla luce delle pronunce del Supremo Consesso (n. 7815/2022 e n.
29629/2019) rimeditava il precedente orientamento secondo cui la decadenza biennale in esame, in relazione all'utilizzazione del lavoratore in commesse riferite a diverse navi in costruzione, sia da verificare sulla base della cessazione delle attività commissionate sulla singola nave, tenuto conto del fatto che i lavoratori avevano operato continuativamente nel medesimo cantiere - presso lo stabilimento di Porto Marghera (VE) - anche se su differenti navi in costruzione, nel CP_1
medesimo contesto lavorativo nel quale erano intercorsi con , tra loro sovrapponendosi, vari Pt_1
contratti di subappalto a loro volta correlati ad appalti in sovrapposizione commissionati da ad . CP_1 Pt_1
Dunque, seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, che valorizzava lo scopo di garanzia per il lavoratore, il giudice di primo grado sosteneva che non vi era ragione di ritenere che l'avvenuta consegna della nave, come nel caso in esame, potesse far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 29 d.lgs. 276/03, non essendo stati i lavoratori a conoscenza del contenuto specifico del contratto sulla base del quale le loro prestazioni si erano svolte.
Il giudice, inoltre, rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale, considerato che i crediti erano stati azionati entro il termine quinquennale rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, condividendo quanto affermato dalla sentenza n. 26246/2022 della Corte di Cassazione, secondo la quale il contratto a tempo indeterminato non sarebbe più assistito dal regime di stabilità a seguito delle modifiche introdotte con l. 92/2012 e del d.lgs. 23/2015, pertanto la prescrizione decorrerebbe,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In aggiunta, il Tribunale confermava, in ragione della documentazione prodotta dai ricorrenti
(scheda anagrafico professionale e modelli Unilav) e della genericità della contestazione di che e avevano sempre lavorato, durante tutta la durata del rapporto di CP_1 Pt_2 Pt_3
lavoro con presso il cantiere di in Marghera. Controparte_3 CP_1
5 Avendo poi i ricorrenti allegato il contratto di lavoro e il contratto collettivo di riferimento, mentre non deduceva e provava nulla in merito all'adempimento delle proprie Controparte_3
obbligazioni, il primo giudice accertava come dovute le differenze retributive per l'inquadramento nel II livello decorsi quattro mesi dall'assunzione, oltre al pagamento del TFR maturato e non corrisposto, della tredicesima non corrisposta, ferie, ROL, ex festività non godute, retribuzioni relative ai mesi di agosto e settembre 2021 in quanto non pagate da avendo Controparte_3 quest'ultima sospeso unilateralmente i lavoratori per usufruire della cassa integrazione (poi respinta), indennità di mancato preavviso, a fronte della giusta causa di dimissioni per la mancata corresponsione delle retribuzioni suddette, elemento perequativo ex art. 48 CCNL, elemento aggiuntivo ex art. 53 CCNL e welfare ex art. 52 CCNL.
Riteneva dovuti, in quanto oggetto della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, i crediti di natura strettamente retributiva, ovverosia la retribuzione per il livello superiore, tredicesima mensilità e TFR dovuti e non pagati, i ROL, l'elemento perequativo ex art. 48 CCNL stante la sua chiara natura retributiva, e l'elemento aggiuntivo ex art. 53 CCNL.
Riteneva, invece, non dovuti gli importi per il welfare ex art. 52 CCNL, ferie, permessi e festività non goduti, stante la loro natura non retributiva ma indennitaria, né le mensilità successive al 31 luglio 2021, data di cessazione dell'appalto.
Circoscriveva la responsabilità ex art. 1676 c.c. a , rigettando la coeva domanda verso Pt_1
in quanto riferibile esclusivamente al rapporto di subappalto, quindi al rapporto tra CP_1 [...]
e , e solo per i crediti maturati fino al 31 luglio 2021, periodo in cui i CP_3 Pt_1
dipendenti avevano prestato la loro opera. Pertanto, la garanzia ex art. 1676 c.c. copriva tutte le somme, anche quelle aventi natura non retributiva: welfare ex art. 52 CCNL, indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute.
In conclusione, condannava a corrispondere a € 20.138,87 e a Controparte_3 Parte_2
€ 16.792,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 Parte_3
disp att. c.p.c. con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali era pari ex art. 1284, co. 4, c.c..
Condannava altresì , in solido con a corrispondere in favore di Pt_1 Controparte_3 Pt_3
€ 13.777,74 e in favore di € 17.123,72, di cui 9936,08 ex art. 29 decreto
[...] Pt_2
legislativo 276/03 e la restante parte ex art. 1676 cc per il primo ed euro 14.189,03 per il secondo sempre per i medesimi titoli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali era pari ex art. 1284, co. 4, c.c.
6 Condannava in solido con le altre società ex art. 29 decreto legislativo 276/03 a CP_1 corrispondere in favore di € 14.189,03 e in favore di € 9.936,08 oltre rivalutazione Pt_2 Pt_3
monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284, co. 4, c.c. .
Infine, condannava le società, in solido tra loro, a rifondere ai procuratori dei ricorrenti – che si erano dichiarati antistatari – le spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00 maggiorati del 30% ex DM 55/14, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appelli separati e che Pt_1 CP_1
instavano per la riforma parziale della sentenza.
Si costituivano gli appellati lavoratori che insistevano per la reiezione degli appelli con conferma della sentenza impugnata.
La società già contumace in primo grado non si costituiva neppure in Controparte_3
questo grado.
3. Le cause subivano un rinvio su richiesta delle parti motivata dalla esigenza di trattazione congiunta con altre cause analoghe pendenti in appello;
indi all'udienza del 12 settembre 2024, il
Collegio che in altra controversia analoga aveva emesso sentenza non definitiva, disposta la riunione dei due appelli proposti avverso la stessa sentenza, invitava le parti a trovare un componimento bonario o comunque a depositare conteggi condivisi.
Disponeva altresì l'interruzione della causa rispetto alla società che si Controparte_3
trovava in stato di liquidazione giudiziale per pronuncia del tribunale di Ancona dimessa dai lavoratori.
Indi con il consenso delle parti disponeva la trattazione cartolare delle controversie ex art. 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ottenute le note conclusionali, all'esito della camera di consiglio del 28 novembre 2024, decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Le società appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui il primo giudice affermava che risultava accertato, in virtù della documentazione prodotta dai ricorrenti e della genericità della contestazione da parte di che i lavoratori fossero impiegati, per l'intera durata del CP_1
rapporto, alle dipendenze di nello stabilimento di in Porto Controparte_3 CP_1
Marghera nell'ambito di appalti da questa commissionati ad , che, come pacifico, aveva Pt_1
subappaltato parte degli ordini a Controparte_3
Affermavano che non era possibile desumere l'adibizione esclusiva e continuativa dei lavoratori agli appalti per cui è causa dalle deduzioni e allegazioni contenute nel ricorso, dichiarandosi poi
7 totalmente estranee in merito alle vicende che riguardavano i rapporti di lavoro intercorsi tra gli odierni appellati e Aggiungevano poi che la documentazione allegata Controparte_3 confutava le conclusioni del primo giudice, come dimostrerebbe l'indicazione di “Monfalcone” quale luogo di lavoro dell'appellato nel modulo di recesso del rapporto di lavoro e la sua Pt_2
adibizione alla mansione di custode;
attività estranea all' oggetto dell'appalto.
Le società appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui il tribunale aveva rigettato l'eccezione di decadenza biennale, sollevata in relazione al decorso di termine ultra-biennale rispetto alla cessazione di alcuni appalti in cui avevano operato i ricorrenti.
in particolare richiamava due precedenti sentenze del Tribunale di Venezia (549 e 566 del Pt_1
2022) nelle quali la decadenza biennale sollevata dalle società convenute veniva accolta, non considerando il rapporto tra e come un appalto unitario, ma riconoscendo tra di CP_1 Pt_1
esse una pluralità di appalti, riconducibili a lavorazioni da eseguire su differenti navi;
pertanto il precedente di legittimità richiamato dal primo giudice, non poteva essere ritenuto sovrapponibile al caso di specie ( cfr. sentenze nn. 7815/22 e 29629/19 della Corte di Cassazione).
5. articolava l'impugnazione inerente alla decadenza in quattro motivi. CP_1
Con il primo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza del giudice nella parte in cui, quest'ultimo rigettando l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalle convenute in relazione al decorso del termine ultra biennale rispetto alla cessazione di alcuni appalti in cui avevano operato i ricorrenti, affermava che i ricorrenti avevano continuamente operato nel medesimo cantiere anche se su differenti navi in costruzione, nel medesimo contesto lavorativo nel quale erano intercorsi con
, tra loro sovrapponendosi, vari contratto di subappalto a loro volta correlati ad appalti in Pt_1
sovrapposizione commissionati da ad . Ne conseguiva che secondo il tribunale, il CP_1 Pt_1
mero mutamento dell'oggetto fisico sul quale veniva svolta la prestazione lavorativa non era idoneo a far percepire con immediatezza l'intervenuta cessazione dell'appalto, non essendovi ragione per ritenere che l'avvenuta consegna della nave facesse decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Ad avviso degli appellanti il giudice di primo grado non avrebbe fornito alcuna argomentazione se non quella derivante dalla mera citazione testuale di stralci della decisione della Corte di
Cassazione. Stante il repentino cambiamento di indirizzo interpretativo, adottato anche dallo stesso giudice di prime cure, tale argomentazione veniva rimeditata alla luce delle pronunce della
Cassazione. In virtù di ciò, sosteneva che la pronuncia della Cassazione non era CP_1
applicabile nel caso di specie.
Con il secondo motivo censurava la sentenza laddove il giudice rigettava l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalle convenute in relazione al decorso di termine ultrabiennale rispetto alla
8 cessazione di alcuni appalti in cui avevano operato gli appellati, ritenendo viziato il capo della motivazione in cui il giudice di primo grado non si era avveduto del fatto che la pronuncia di legittimità n. 7815/2022 riguardava una fattispecie completamente diversa. Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, infatti, la fattispecie era relativa a contratti di appalto aventi ad oggetto servizi di logistica, consistenti nella movimentazione delle merci nel magazzino e facchinaggio, da svolgersi nell'ambito di locali della committente.
Il giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di erronea ricostruzione del fatto laddove assimilava le due fattispecie, completamente differenti. Ad avviso di non vi era la CP_1
presenza di una successione di appalti del tutto identici, in quanto i contratti di appalto stipulati tra e erano ontologicamente distinti ed autonomi, aventi ad oggetto navi diverse e CP_1 Pt_1
financo lavorazioni differenti.
A differenza dell'ipotesi decisa dalla Corte di Cassazione, nel caso che ci occupa, infatti, la cessazione del singolo appalto – dies a quo per la decorrenza della decadenza – era chiaramente percepita e percepibile, al di là di qualsiasi dubbio dal lavoratore, dovendosi rinvenire nel momento della consegna della nave all'armatore. Dalle risultanze istruttorie risulta quindi evidente che i lavoratori fossero perfettamente a conoscenza di svolgere la propria prestazione lavorativa su navi diverse, di cui conoscevano altrettanto perfettamente il nome e che soltanto una volta conclusa una nave, passavano a quella successiva.
Proprio il fatto che solo una volta terminati i lavori su una nave, si passava alla nave successiva consentiva di dimostrare la chiara percezione da parte degli odierni appellati di quella cesura temporale e logistica tra la fine di un contratto di appalto e l'inizio del successivo, tale da consentire la decorrenza della decadenza dal termine dei singoli contratti di appalto.
Di conseguenza, il termine biennale della decadenza doveva essere ancorato al dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile dai lavoratori, rappresentato dalla consegna della nave per la quale avevano cessato ogni prestazione lavorativa.
Con il terzo motivo, inerente alla carenza di motivazione e all'erroneità e illogicità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di decadenza biennale, parte appellante riteneva sussistente la violazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, e dell'art. 14 Prel. Cod. Civ. nonché dell'art. 111 comma 6 Cost.
L'impugnante affermava che il Giudice avrebbe errato nel ritenere che i diversi appalti stipulati tra e costituissero un unicum, sostenendo, al contempo, che non vi era alcuna prova CP_1 Pt_1
in tal senso;
era assente anche un ragionamento giuridico che potesse giustificare l'unificazione dei diversi contratti di appalto stipulati tra e , ribadendo che tali contratti avevano ad CP_1 Pt_1
oggetto distinte costruzioni navali, inevitabilmente distinti e autonomi.
9 L'unico elemento comune rinvenibile era dato dal fatto che tutti i contratti di appalto stipulati tra e si basavano sulle medesime condizioni generali di appalto, che regolavano a CP_1 Pt_1
monte i rapporti commerciali tra le parti
Tale regolamento, spiegava l'appellante, non poteva in alcun modo essere considerato un contratto di appalto, dovendo, bensì, essere qualificato come contratto normativo a cui, pertanto, non poteva essere applicata in via analogica la disciplina sulla decadenza dell'art. 29 d.Lgs. n. 276/2003, pena la violazione dell'art. 14 delle Preleggi.
In ogni caso, doveva escludersi che la circostanza dell'impiego continuativo di un lavoratore presso un appalto potesse avere alcuna rilevanza al fine di determinare il dies a quo della decorrenza della decadenza ex art. 29.
Con il quarto motivo contestava il richiamo del primo giudice a un principio di diritto, CP_1
statuito con la sentenza 29629/2019 della Cassazione, riferito a una differente fattispecie. In quest'ultimo caso, infatti, gli appalti riguardavano lavorazioni da espletarsi in un'unica nave, configurando così una fattispecie a formazione progressiva, a differenza del caso di specie in cui le lavorazioni sono state svolte in diverse costruzioni.
6.Le società appellanti contestavano entrambe la sentenza nella parte in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale.
In particolare, richiamava alcune sentenze (44/2022 del Tribunale di Udine e 1795/2022 del Pt_1
Tribunale di Torino) in cui era stata riconosciuta la decorrenza del termine prescrizionale anche a seguito delle novità normative introdotte con la legge 92/2012 e il d.lgs. 23/2015. sosteneva in aggiunta che il giudice, nel rigettare l'eccezione, si sarebbe limitato a CP_1
richiamare acriticamente la pronuncia della Cassazione n. 26426/2022.
Le società consideravano prescritte tutte le pretese antecedenti al 12 maggio 2017 (andando a ritroso di 5 anni dalla data di interruzione della prescrizione, ovverosia dalla notifica del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. avvenuta in data 12 maggio 2022).
Le società assumevano che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere le somme a titolo di tredicesima, TFR, elemento perequativo, elemento aggiuntivo, ROL e le differenze retributive tra il
I e il II livello.
In merito a tredicesima e TFR il giudice di prime cure precisava che, non essendo state prodotte in giudizio tutte le buste paga, non era stato possibile stabilire quanto fosse già stato corrisposto a tale titolo agli odierni appellati.
Nello specifico, dai conteggi di controparte non risultava detratta alcuna somma a titolo di tredicesima e tali conteggi non consentivano, in ogni caso, alcuna verifica di quanto apoditticamente affermato.
10 Quanto al TFR, i cedolini prodotti da controparte nel giudizio di primo grado smentivano, anziché confermare, che potesse residuare un qualche credito a titolo di TFR.
Precisavano poi che l'elemento perequativo ex art. 48 CCNL e l'elemento aggiuntivo ex art. 53
CCNL non dovevano essere compresi nell'ambito della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs.
276/2003, data la loro natura pacificamente indennitaria, non rientrando, così, nella nozione di
«trattamenti retributivi». In aggiunta a ciò, ritenevano errata la sentenza laddove il primo giudice non aveva sottratto, dalla somma richiesta dai lavoratori a titolo di elemento perequativo, i ratei relativi ai mesi in cui la prestazione lavorativa era stata svolta per meno di 15 giorni, nonché quelli relativi ai mesi di cui mancavano le buste paga.
Parte Quanto ai veniva richiamata la sentenza 549/2022 del Tribunale di Venezia, che non riconosceva loro natura strettamente retributiva.
In punto differenze retributive, le appellanti eccepivano che il CCNL stabilisce il passaggio dal I al II livello dopo un periodo non superiore a quattro mesi per gli addetti alla produzione, tra i quali vanno considerati i coibentatori ed i verniciatori. Invero, gli odierni appellati non avrebbero avuto diritto ad alcun automatico passaggio al II livello dopo un periodo non superiore a quattro mesi, atteso che la norma contenuta nel CCNL applicato prevede espressamente che tale passaggio avvenga per i soli «lavoratori addetti alla produzione», mentre i «lavoratori non addetti alla produzione», come gli odierni appellati, «passeranno alla 2° categoria al compimento del 18° mese»; pertanto, le mansioni di verniciatore e coibentatore non potevano ritenersi rientranti in quelle strettamente produttive, avendo palesemente natura di attività accessoria.
Le società contestavano comunemente l'applicazione del saggio degli interessi proprio della legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 co. 4
c.c.
Trattandosi di legge speciale, ritenevano che tale disciplina non fosse applicabile alla materia oggetto della causa, determinando altrimenti la violazione dell'art. 14 delle Preleggi.
In aggiunta a ciò, tale previsione appariva alle società ancor più ingiustificata poiché l'art. 429 c.p.c. dispone che gli interessi siano dovuti nella misura legale e non prevede alcun rinvio all'art. 1284 co.
4 c.c.; se vi fosse tale previsione, ciò comporterebbe un trattamento doppiamente gravoso per il datore di lavoro, essendo già prevista, per i crediti da lavoro, l'automatica rivalutazione.
Quanto alle spese di lite, le società appellanti ritenevano sussistente la violazione dell'art. 92 c.p.c. poiché, anche alla luce delle circostanze del caso concreto, il giudice avrebbe dovuto disporre la
«compensazione delle spese», ai sensi della disposizione codicistica, secondo cui «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
11 giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
Nel caso di specie, infatti, la particolarità della questione giuridica trattata - alla luce dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato su alcuni dei temi esaminati - avrebbe certamente dovuto condurre il giudice de quo alla compensazione delle spese di lite. contestava singolarmente la fittizietà dell'inquadramento a custode del sig. CP_1 Pt_2
che il giudice di prime cure aveva considerato erronea.
La società censurava il capo in esame in quanto sarebbe stato fondato esclusivamente su una congettura del giudice, che superava la certezza fornita dalle prove documentali, cioè le molteplici buste paga allegate dalla società.
In aggiunta a ciò, precisava come le mansioni di custode fossero estranee ai contratti CP_1
d'appalto intercorsi con e spiegava come l'inizio di tale attività, nell'aprile 2018, coincidesse Pt_1 con la consegna della nave 6243 all'armatore.
7. censurava singolarmente la sentenza nella parte in cui era stata condannata ex art. 1676 Pt_1
c.c., in solido con a corrispondere in favore di € 13.777,74 e in Controparte_3 Parte_3 favore di € 17.123,72. Pt_2
La società affermava che il primo giudice sarebbe incorso in errore ritenendo sussistente nei propri confronti un credito di relativo alla costruzione 6278; errore poi ammesso nella Controparte_3
successiva sentenza 725/2022 della medesima giudice.
Aggiungeva poi che la responsabilità di ex art. 1676 c.c. era stata rigettata in altre sentenze Pt_1
inerenti alle medesime casistiche e pertanto chiedeva venisse respinta la domanda ex art. 1676 c.c., quantomeno per i subappalti anteriori all'ultimo, C6278, e la restituzione delle somme versate a tale titolo.
Il Tribunale accertava infatti che la vantava un credito di € 468.005,60 a saldo Controparte_3 del corrispettivo dell'ultimo subappalto e tale accertamento era un evidente accoglimento della domanda dei ricorrenti ex art. 1676 cc.
contestava le conclusioni del primo giudice assumendo che invece – come accertato anche in Pt_1
altri giudizi- non era sussistente alcun debito di rispetto al precedente rapporto di appalto e Pt_1 ogni pendenza era stata saldata;
in ogni caso l'eventuale credito di nella sua attualità era CP_3
insufficiente a coprire i crediti azionati dagli interessati nel presente giudizio.
A sostegno dell'appello invocava precedenti del tribunale di Venezia n. 549/22 e 165/22.
In udienza del 12 settembre 2024 esibiva documentazione attestante la circostanza allegata con l'atto di appello.
12 8. Si costituivano ritualmente i lavoratori appellati che insistevano per la reiezione della impugnazione.
In primo luogo limitatamente alla sola gli appellati eccepivano il difetto di specificità Pt_1 dell'appello proposto, non essendo stati adeguatamente specificati gli errori della sentenza impugnata e le ragioni della critica avanzata;
secondo i lavoratori, si era limitata a riproporre Pt_1
le medesime argomentazioni già sottoposte all'esame del primo giudice, criticando la sentenza soltanto in ragione del precedente, diverso orientamento, del Tribunale di Venezia, ormai superato.
Quanto all'adibizione dei lavoratori nello stabilimento di Marghera, gli appellati sostenevano la genericità delle contestazioni di e sostenevano che pur dando atto dei contratti Pt_1 CP_1
d'appalto intercorsi con per tutto il periodo di occupazione dei lavoratori, nonché del Pt_1
subappalto a si fosse trincerata sotto il preteso mancato assolvimento Controparte_3 dell'onere della prova da parte dei lavoratori per contestarne genericamente e negarne l'impiego nel subappalto, sostenendo al contempo di non sapere nulla al riguardo in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto lavorativo.
Evidenziavano, inoltre, che non era terza estranea al rapporto di lavoro, svolto CP_1 all'interno del proprio stabilimento e nell'ambito di appalti nei quali vi era supervisione e controllo, fisico e documentale, da parte della committente, sicché sussisteva in capo alla stessa CP_1
uno specifico onere di contestazione, non adempiuto. Richiamavano, a tal proposito, le condizioni generali d'appalto. La documentazione prodotta da attestava poi che aveva svolto CP_1 Pt_1
lavorazioni nel cantiere di Marghera per una serie di costruzioni navali che si erano succedute ininterrottamente tra il 2016 ed il 2021.
aveva subappaltato le commesse in questione a per tutto il periodo Pt_1 Controparte_3
indicato affermando che gli odierni appellati, dipendenti di avevano Controparte_3
lavorato continuativamente nel cantiere di Marghera, per conto di (e di , e ciò Pt_1 CP_1
alla luce del fatto che tale circostanza non era stata in alcun modo smentita dalle società convenute tramite allegazione di fatti specifici in contrasto con tali risultanze.
Gli appellati contestavano quanto sostenuto in merito al rigetto dell'eccezione di decadenza biennale dalla difesa avversaria, secondo la quale il giudice di prime cure sarebbe ricorso alla mera citazione acritica della pronuncia della Cassazione 7815/2022, senza che da ciò si potesse ricavare il ragionamento sottostante alla decisione di reiezione. Il giudice, secondo gli appellati, oltre a rifarsi alle pronunce della Cassazione 7815/2012 e 29629/2019 aveva ben esposto la propria motivazione.
In aggiunta a ciò, precisavano che non sarebbe stato comunque ravvisabile alcun vizio, qualora il
Tribunale si fosse limitato a motivare la pronuncia con il solo rinvio ai principi dettati dalla
Suprema Corte (c.d. motivazione per relationem).
13 Il primo giudice poi, secondo gli appellati, avrebbe giustamente richiamato la pronuncia della
Cassazione 7815/2022, per quanto inerente ai servizi logistici, e la precedente Cassazione
29629/2019.
Gli appellati ritenevano che la sentenza citata si fosse occupata di identica questione sostanziale: tale pronuncia aveva statuito che il dies a quo del termine di decadenza biennale decorresse dalla cessazione definitiva del rapporto di contrattuale, ossia dall'ultimo contratto, e non dalla cessazione dei singoli contratti tra committente e appaltatore intervenuti in relazione al medesimo appalto.
Richiamavano anche la sentenza 615/2016 della Corte d'Appello di Venezia, secondo la quale il momento da cui far decorrere il termine di decadenza deve necessariamente coincidere con la cessazione definitiva dell'appalto.
I lavoratori, in aggiunta, eccepivano l'inammissibilità, trattandosi di circostanza tardiva e preclusa, dalla circostanza che le lavorazioni, oggetto di appalto, sarebbero state in parte diverse, rilevando che i contratti di subappalto non recavano alcuna differenza essendo pacifico che i lavoratori avevano sempre svolto le medesime mansioni su ciascuna nave.
Sostenevano poi che la consegna della nave all'armatore non era mai concisa con l'esaurimento delle lavorazioni ad opera dei dipendenti della Risultava infatti in diversi casi Controparte_3
una sovrapposizione tra la fine dei lavori di una nave e l'inizio in un'altra. Pertanto, la consegna della nave si rilevava un dato non adeguato a rappresentare alcuna cesura nei rapporti appaltatore/committente. Il dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile, era rappresentato dal venir definitivamente meno del rapporto appaltatore/committente.
Quanto alla prescrizione, gli appellati sostenevano la correttezza del rigetto del giudice di prime cure e ritenevano che la sentenza impugnata, richiamante Cassazione n. 26246/2022, fosse motivava esaustivamente.
Evidenziavano, per mero tuziorismo, che la prescrizione era stata interrotta anche con diffida del 15 marzo 2022.
In merito alle somme riconosciute agli appellati a titolo di tredicesima e TFR, ritenevano corretto il quantum determinato in sentenza.
Precisavano infatti che tutte le somme versate mensilmente in busta paga come quota di tredicesima erano state globalmente considerate nell'indicazione del percepito del mese di dicembre di ciascun anno. Tutte le somme percepite erano state debitamente considerate, sommando anche l'ulteriore percepito per retribuzione ordinaria, allorché corrisposto.
Considerazioni analoghe venivano svolte anche per il TFR: anche in questo caso, ogni somma erogata in acconto era stata ovviamente sottratta dal dovuto.
14 Ritenevano che l'elemento perequativo avesse la finalità di eliminazione delle disuguaglianze retributive nei settori in cui non erano previste integrazioni economiche del trattamento minimo previsto dal CCNL. Si trattava quindi di un trattamento strettamente legato alla retribuzione.
Contestavano le argomentazioni dell'appellante riguardo all'elemento aggiuntivo della retribuzione, che risultavano meramente autoreferenti, soltanto apparentemente supportate dalla pronuncia del
Tribunale di Venezia, che aveva confuso tale istituto (previsto dall'art. 53 del CCNL), con quello del “welfare” (di cui all'art. 52 CCNL).
Confermavano la sentenza in merito alla natura retributiva dei ROL, richiamando le sentenze
22546/2014 e 10354/2016 della Corte di Cassazione.
In merito alle differenze retributive, gli appellati ritenevano fossero dovute in ragione delle mansioni svolte e delle previsioni del CCNL applicato (Piccola e Media Industria Metalmeccanica); quest'ultimo prevedeva infatti l'automatico passaggio al II livello dei lavoratori dopo quattro mesi di lavoro, purché addetti alla produzione. Gli appellati operavano quali verniciatori o coibentatori della costruzione navale, attività che costituivano l'oggetto delle attività subappaltate da a Pt_1
e si trattava inequivocabilmente di mansioni inerenti alla produzione. Controparte_3
L'inquadramento quale custode poteva essere frutto di un errore considerato che peraltro
[...]
non necessitava di lavoratori con questo inquadramento;
eccepivano in ogni caso la tardività CP_3
delle eccezioni sollevate dalle appellanti soltanto in appello rispetto alle puntuali allegazioni attoree del primo grado.
Da ultimo gli appellati sostenevano la correttezza della sentenza nella parte in cui riconosce l'applicazione dell'art. 1284 co. 4, in quanto la ratio della norma in questione sarebbe quella di scoraggiare la resistenza dilatoria a fondate domande giudiziali;
se così non fosse, nonostante la disciplina prevista dall'art. 429 c.p.c., l'ambito lavoristico risulterebbe meno tutelato. A sostegno richiamava l'ordinanza 61/2023 della Corte di Cassazione.
Quanto alle spese di lite, osservavano che i lavoratori erano risultati totalmente vittoriosi rispetto alle domande azionate le quali, per espressa indicazione del ricorso, riguardavano solo i titoli ricompresi nella sfera dell'art. 29, mentre erano riservate ad , ex art. 1676 cc, le richieste Pt_1
prive di carattere retributivo. Sussisteva infatti soccombenza reciproca solo nell'ipotesi di parziale accoglimento di domande contrapposte, eventualità non verificatasi nel caso di specie.
9. I proposti appelli rispetto ad entrambe le cause riunite meritano parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Appelli per quanto esposto, proposti da e rispetto alla condanna solidale disposta CP_1 Pt_1
dal primo giudice ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03, limitatamente agli importi retributivi.
15 La sentenza per contro è passata in giudicato rispetto alla domanda di pagamento azionata nei confronti della società . CP_3
9.1. L'appello proposto da è ammissibile poiché per quanto esposto la censura riguarda sia il Pt_1 capo relativo alla condanna solidale con che l'azione ex art. 1676 c.c. e quindi CP_1
l'eccezione sollevata dagli appellati di difetto di interesse ad agire, avendo la società chiesto la riforma della decisione e la restituzione di quanto corrisposto ex art. 1676 c.c. non ha pregio.
L'appello non è peraltro inammissibile per genericità considerato che la società ha esposto in Pt_1 modo chiaro e conciso le ragioni dell'impugnazione; argomentazioni comprensibili sia per il
Collegio che per le parti convenute le quali si sono adeguatamente difese dimostrando il rispetto dei principi di specificità da parte della controparte.
10. Quanto poi al motivo di appello proposto dalla sola relativo alla propria responsabilità Pt_1
sussidiaria ex art. 1676 c.c. trattasi di motivo di appello fondato.
Infatti come evidenziato dall'appellante e provato in via documentale con riferimento agli appalti o meglio subappalti pregressi, non esistevano ragioni di credito insoddisfatte di nei CP_3
confronti della al momento dell'azione proposta dai ricorrenti in primo grado poiché la Pt_1
committente nel tempo e alle scadenze concordate, aveva sempre proceduto ai pagamenti previsti.
Da ultimo quanto all'ulteriore contratto ( considerato che le domande giudiziali inerivano il periodo dal 2016 al luglio 2021 ), come comprovato anche con la documentazione dimessa in appello, la società non aveva debiti nei confronti di sufficienti a garantire le richieste Pt_1 CP_3
azionate dai ricorrenti ( considerati anche i contemporanei giudizi pendenti all'epoca del primo grado); pertanto le conclusioni cui erano giunti i giudici di primo grado nelle sentenze dimesse in atti dall'appellante ( sentenza 549/22; 165/22; docc. 2,3 parte appellante ), sono condivise Pt_1
dal Collegio mentre, in accoglimento parziale dell'appello proposto, la sentenza impugnata è erronea nel punto in cui ha riconosciuto in capo a una responsabilità ex art. 1676 c.c. Pt_1
Quanto esposto trova conferma anche nella difesa assunta in questo grado dagli appellati i quali, con riferimento all'appello , non hanno contestato in alcun modo la censura né allegato Pt_1
elementi sufficienti per ritenere corretta la pronuncia del tribunale in parte qua.
11. Esaminando gli altri motivi di appello comuni alle parti appellanti trattasi di motivi- decadenza e prescrizione -infondati per le assorbenti ragioni che seguono.
I primi motivi di appello ineriscono la eccezione di decadenza che è stata rigettata dal primo giudice il quale ha ritenuto di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sezione Lavoro con sentenza n. 7815/22 poiché nel caso di specie parte attrice aveva provato di operare presso il cantiere della committente principale con continuità benchè su navi diverse ritenuto che- CP_1
come documentato dalle parti- si erano sovrapposti vari contratti di subappalto che erano correlati
16 ad ulteriori appalti commissionati da a che, nel periodo, aveva come unica CP_1 Pt_1
committente e si era avvalsa in forma esclusiva di per i lavori CP_1 CP_3
commissionati.
Pertanto valorizzando la ratio di garanzia della solidarietà per cui è causa e la posizione del lavoratore utilizzato nella catena produttiva, il quale non era a conoscenza del contenuto specifico del contratto di appalto, il giudice di primo grado riteneva che la data di consegna della nave non fosse sufficiente per far ritenere decorrente il termine di decadenza , tenuto conto della unitarietà di lavorazioni svolte nel tempo dalla datrice di lavoro.
All'evidenza pertanto il vizio di nullità eccepito dall'appellante non sussiste nel caso di specie in cui il giudice ha esaminato il caso sottoposto alla propria attenzione ritenendo poi di applicare il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Operazione del tutto legittima e consentita dall'ordinamento per l'iter motivazionale del giudice.
12. Quanto poi alla decadenza biennale , questo Collegio ritiene infondata l'eccezione dell'appellante alla luce di quanto condivisibilmente valorizzato dal primo giudice e di quanto espresso da questa Corte di Appello nei precedenti citati dalla parte appellata ( sentenza n. 229/16) e recente precedente espresso in contenzioso analogo ( cfr. sentenza n. 494/24).
12.1. In punto fatto gli appellati- ricorrenti in primo grado- lamentavano di aver operato nel cantiere di come dipendenti di e di non essere stati retribuiti CP_1 Controparte_3
completamente dalla datrice di lavoro, con conseguente responsabilità solidale ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03 delle società committenti evocate in giudizio.
All'epoca esisteva un rapporto contrattuale di appalto tra la società e la società Controparte_1
di cui, con riferimento alle attività di verniciatura e coibentazione, era subappaltatrice la Pt_1
società che aveva come committente esclusivo . Controparte_3 Pt_1
Per quanto provato in atti gli odierni appellati erano tutti dipendenti della ( cfr. Controparte_3
contratti di assunzione depositati dagli appellanti, contratti di appalto dimessi da e CP_1
contratti di subappalto dimessi dalla parte ), per la quale avrebbero operato in Venezia quanto Pt_1
meno fino al mese di luglio 2021. Successivamente, una volta cessato in via definitiva il rapporto di lavoro con , al pari di altri colleghi, sono stati assunti direttamente da Controparte_3
( cfr. scheda anagrafica). Pt_1
12.2.Formalmente esistevano una pluralità di contratti di appalto : ogni contratto dimesso riporta infatti un numero distintivo e identificativo della nave sulla quale dovevano essere svolte le lavorazioni commissionate- aventi ad oggetto rispettivamente “REALIZZAZIONE ED
INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E
PONTI” per la costruzione 6243; REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI
17 TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6244;
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6251;analoga lavorazione per la 6252 prevedente
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI,ISOLAZIONI PASSAGGI, RIPRISTINI E
RIFACIMENTI come per la 6273 e così pure per la 6278( cfr. docc. Da 1 a 5 . CP_1
Contratti che si distinguevano l'uno dall'altro per i tempi di consegna ( spesso prorogati), per l'entità del compenso pattuito, per la necessità di applicazione della normativa di sicurezza;
ogni ordine-contratto richiamava altresì in via generale le condizioni di appalto stabilite da e CP_1
pubblicate nel proprio sito ( cfr.
7-8 parte . CP_1
12.3. Per quanto provato in via documentale dagli appellati i lavoratori- cfr. contratti di assunzione in atti e riconoscimento di di cui al doc. 14 e 15 prodotto dai ricorrenti in primo grado- CP_3
avevano sempre operato in Venezia con mansioni di coibentatori e verniciatori ( circostanze non specificatamente contestate dalle convenute in primo grado) all'interno del cantiere di CP_1
Dall'esame dei documenti dimessi da ( in particolare contratti di subappalto 2016-2020 sub. Pt_1
1 e docc. 3 contenenti le fatture e i pagamenti di verso suddivisi per anno e in Pt_1 CP_3
relazione alle singole commesse cui corrispondevano i contratti di subappalto), emerge chiaramente una continuità temporale dei singoli contratti di appalto tanto che, come evidenziato dagli appellati, esisteva una contemporaneità di appalti.
La sovrapposizione e continuità temporale lamentata dai lavoratori e valorizzata dal primo giudice emerge dalla documentazione in atti tanto che come evidenziato dai ricorrenti in primo grado:”:.. costruzione 6251 dal 22.2.2016 al 31.12.2016, costruzione 6243 dal 29.7.2016 al 31.8.2017, (ma consegna al 28.3.2018 doc. 1 ter , Costruzione 6244 dal 8.6.2017 al 30.11.2018, CP_1
costruzione 6272 dal 19.10.2017 al 30.11.2018 + dal 11.6.2018 al 31.12.2019, costruzione 6273 dal 2.7.2018 al 31.12.2019 + dal 3.10.2018 al 31.12.2019; costruzione 6278 dal 3.4.19 al
31.07.21”; elementi utili a far ritenere che difficilmente lavoratori stranieri potessero avere contezza della cessazione definitiva di un appalto tra una nave e l'altra e dell'esistenza di una pluralità di contratti da impugnare autonomamente.
13. A questo punto considerate le esigenze di tutela del lavoratore sottese alla ratio della disposizione per cui è causa e che , come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza interpretativa di rigetto n. 254/17, hanno indotto il legislatore e l'interprete ad ampliare le aree di applicazione della protezione solidale dei dipendenti per cui è causa, ritiene il Collegio di poter confermare l'orientamento già assunto in altro precedente ( cfr. CA Venezia 454/23 in causa
18 sub. Rg.670/21), di decorrenza della decadenza dalla cessazione effettiva del rapporto contrattuale tra la datrice di lavoro ed il committente.
Orientamento espresso in adesione ex art. 118 disp. att. c.p.c. all'orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadito da Cass. 7815/2022 secondo cui : “ In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
13.1. Nel caso di specie, per quanto evidenziato nei punti che precedono, i lavoratori sono sempre stati utilizzati per lo svolgimento delle stesse prestazioni lavorative indipendentemente dalla nave su cui erano impiegati;
non vi era una cesura temporale tra un appalto e l'altro percepibile dagli interessati poiché si era verificata anche una sovrapposizione temporale delle attività di appalto e le circostanze di luogo di lavoro, modalità orarie, mezzi di lavoro, sono sempre rimaste immutate nel tempo.
Tutti elementi in fatto valorizzabili da questa Corte al fine di ritenere che la consapevolezza di essere impiegati dapprima su una nave e poi su un'altra riconosciuta dai testimoni escussi in altre controversie e valorizzata dalla parte appellante, non costituisca un elemento sufficiente per far ritenere sussistente quella consapevolezza della effettiva cessazione del rapporto contrattuale tra la propria datrice di lavoro e la committente ( nel caso de quo la ), cui la legge ha ancorato la Pt_1
decorrenza del termine decadenziale.
Tanto più che se conviene il Collegio che l'istituto de quo sia posto dal legislatore a tutela della certezza del diritto, va altresì considerato che trattasi di disposizione di stretta interpretazione che pertanto non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei casi espressamente previsti, incidendo direttamente sull'azionabilità dei diritti di credito fondamentali per il lavoratore.
13.2. Ne consegue che alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale n. 254/17 e della giurisprudenza di legittimità valorizzata dal tribunale, va considerata la peculiare posizione dei lavoratori i quali non avevano accesso alla documentazione contrattuale ed i quali sostanzialmente
19 hanno percepito una continuità temporale della prestazione contrattuale resa in favore della propria datrice di lavoro che aveva operato con appalti continui per all'interno della stessa area Pt_1
cantieristica, indipendentemente dalle navi sulle quali di periodo in periodo, hanno prestato attività.
Tanto più che, come evidenziato dall'oggetto dei singoli contratti sopra riportati, le attività appaltate da alla nel tempo sono sempre state più o meno le stesse, con Pt_1 Controparte_3
modificazioni particolari soltanto dei termini di adempimento;
modifiche che non incidevano in modo sensibile sulla percezione dei dipendenti della effettività della cessazione del rapporto contrattuale nel senso imposto dal legislatore.
Risulta quindi condivisibile quanto disposto dal primo giudice che ha rigettato l'eccezione di decadenza proposta dalle parti convenute. In applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte- non essendo sostanzialmente mai cessato, durante il periodo per cui è causa, il rapporto di appalto tra e e nello stesso tempo tra e ( che aveva quale CP_1 Pt_1 Pt_1 Controparte_3
unica committente per quanto allegato dagli attori e non contestato in giudizio esclusivamente
), quand'anche formalmente articolato in una pluralità di commesse/appalti corrispondenti Pt_1
alle singole navi, considerati i crediti azionati fino al mese di luglio 2021 e la data di proposizione dell'azione giudiziale in primo grado ( 21.04.22), l'eccezione sollevata in primo grado dalle parti resistenti, va rigettata siccome infondata.
14. Analogamente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale riproposta anche in questo grado dagli appellanti e rigettata dal primo giudice in ragione dell'orientamento di legittimità espresso a partire da Cass. 2646/22).
Il rapporto di lavoro degli odierni appellati era assistito dalle garanzie di cui al decreto legislativo n.
23/15 che per giurisprudenza condivisa da questa Corte e prevalente “ mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”( cfr.
Cass. 18008/24).
Considerate le date di assunzione degli appellati ( dal 2016 in poi come emerge dalla documentazione in atti) e l'allegata cessazione del rapporto di lavoro con nel luglio CP_3
2021, termine a partire dal quale ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione, il termine risulta utilmente interrotto quanto meno con la notifica del ricorso giudiziale alle parti convenute in data 12.05.22
Pertanto l'eccezione di prescrizione di cui al motivo di appello va rigettata.
20 15. Nel merito gli appellanti hanno censurato la prova della applicabilità nei propri confronti della solidarietà invocata dai ricorrenti, in ragione della mancata prova della adibizione degli stessi ai propri appalti. Trattasi di motivo infondato.
15.1. Come è noto la disposizione pone a carico del lavoratore l'onere di provare di aver operato nell'appalto per il quale sono azionate le poste retributive e che le stesse sono rimaste inadempiute da parte del datore di lavoro.
L'inadempimento contrattuale di come allegato e documentato anche con l'intervento CP_3
delle parti sindacali non è stato contrastato in giudizio dalle parti convenute;
i ricorrenti peraltro hanno prodotto i pagamenti percepiti dalla datrice di lavoro e pertanto in ragione dell'inversione dell'onere della prova per i crediti rimasti insoddisfatti di cui all'art. 1218 cc, era onere delle controparti provare l'estinzione delle obbligazioni. Estinzione non provata utilmente da alcuno dei convenuti.
15.2. Quanto poi alla prova dell'adibizione degli odierni appellati all'appalto, in primo grado le parti resistenti si erano limitate a contestare che l'indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro ( ove era riportato anche Marghera), oltre alla indicazione nella scheda professionale ove era menzionata la datrice di lavoro e Venezia, la comunicazione Unilav da cui risultava CP_3
l'assunzione in Venezia per le buste paga che riportavano come domicilio Venezia, CP_3
fossero elementi insufficienti a superare l'onere probatorio incombente sui lavoratori.
15.3. Questa Corte ritiene che le circostanze valorizzate dagli appellati- inquadramento come coibentatori-verniciatori, l'esistenza di contratti tra e di quel periodo attestanti Pt_1 CP_3
che il tipo di lavorazione subappaltata imponesse l'utilizzo di dipendenti con inquadramento eguale a quello degli istanti, la monocommittenza di rispetto a l'assunzione successiva Pt_1 CP_3
dei ricorrenti in primo grado in , le prove assunte negli altri giudizi richiamate anche dal Pt_1
giudicante, oltre alle prove documentali riportate al punto 15.2. concretino un quadro di presunzioni gravi precise e concordanti che consentano di ritenere provata l'adibizione degli odierni appellati, nei periodi rivendicati, negli appalti di cui era committente principale e sub-committente CP_1
. Pt_1
15.4.A ciò si aggiunga che dalla lettura delle clausole normative disciplinanti gli appalti, stabilite da risulta provato che per la legittimità del subappalto fosse necessario il consenso di CP_1
e che nell'ambito del subappalto per cui è causa fosse previsto l'obbligo da parte della CP_1
società di comunicare alla e i nominativi dei lavoratori impiegati CP_3 Pt_1 CP_1
21 nell'appalto insieme ai contratti di assunzione e alla relativa documentazione inerente i singoli dipendenti( cfr. art. 6 contratti di subappalto dimessi e condizioni generali appalto 1 ).
Come evidenziato anche in sede di discussione dagli appellati e non contestato dalle resistenti quale fatto di esperienza e conoscenza comune- inquadrabile nell'ambito dell'art. 115 comma secondo c.p.c.- per accedere all'area cantieristica, area sensibile e protetta, ogni soggetto deve essere dotato di un tesserino e cartellino di riconoscimento che nel caso di specie era rilasciato dalla società
CP_1
Le società convenute erano quindi nella condizione di poter contestare in modo specifico le allegazioni degli appellati- ricorrenti in primo grado, producendo l'elenco dei lavoratori inviati da ai quali era necessario rilasciare il tesserino di riconoscimento;
d'altra parte in via CP_3
istruttoria i ricorrenti – odierni appellati- avevano chiesto l'esibizione di questi elenchi2 .
In applicazione pertanto anche del principio generale del criterio di vicinanza o prossimità della prova, trattandosi di fatti negativi nella disponibilità piena delle parti convenute, era loro onere darne prova3 al fine di paralizzare l'azione avversaria;
conseguentemente va ritenuto infondato il motivo di appello proposto dalle due società. 1 le condizioni generali 6.4 prevedono che “L'impresa appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa, fornire
l'elenco del personale impiegato (…) nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle previdenziali”
Leggendo il documento in questione al punto 7.7 si precisa che “Nel caso di documentazione omessa o comprovante gli inadempimenti retributivi e contributivi del datore di lavoro, ovvero nel caso in cui venga comunque a conoscenza di un inadempimento dell'impresa CP_1
appaltatrice ai propri obblighi di legge, (o dei suoi subappaltatori, associate o consorziate), quest'ultima autorizza sin d'ora a trattenere sui propri compensi maturati gli CP_1 importi corrispondenti alle somme dovute e che non risultino corrisposte.”
2 e) Ordinarsi altresì alla la produzione in giudizio dei cartellini orologio, o CP_1 equipollenti, relativi ai ricorrenti nonché le comunicazioni rese in ordine al permesso di accesso al cantiere, ovvero ordinarsi alla stessa, ove specificatamente contestato, la produzione in giudizio dell'elenco dei lavoratori autorizzati a lavorare all'interno della propria sede, nonché i tabulati delle presenze rilevati dalla medesima.( cfr. ricorso di primo grado ). CP_1 Pt_5 3 In tema di diritti di credito del lavoratore e onere della prova ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cp.c. va richiamata Cass. 20484/08:”. La ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi 22 16. Per quanto esposto il giudice di primo grado, anche se parzialmente, ha riconosciuto in favore degli odierni appellati i crediti per differenze retributive del secondo livello considerato che, indipendentemente da quanto previsto nel contratto di assunzione e nelle successive modifiche i lavoratori erano stati retribuiti con il livello economico primo ccnl Piccola e Media industria metalmeccanica.
La Corte condivide la conclusione del primo giudice.
16.1.Infatti la norma contrattuale invocata ( art. 11 e norma generale sulla mobilità professionale, estratto CCnl dimesso) prevede che i lavoratori inquadrati al primo livello se addetti alla produzione
“ passeranno dopo 4 mesi al secondo livello”.
Trattandosi di dipendenti che hanno prestato attività come coibentatori e verniciatori- attività essenziali nella produzione di una nave- e considerato che nel secondo livello è inserita anche la categoria analoga del montatore, è convincimento del Collegio che l'inquadramento automatico richiesto e accordato dal primo giudice sia corretto.
L'isolamento e la verniciatura di una nave rientrano indubbiamente nelle attività essenziali di costruzione e non può essere circoscritta all'ambito delle attività meramente accessorie come allegato dalle società resistenti, considerato che trattasi di operazioni necessarie per la sicurezza e il funzionamento dei natanti;
d'altra parte l'attività di costruzione delle navi è attività complessa che comprende non soltanto l'assemblaggio e la costruzione dello scafo, ma anche lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per la messa in mare del mezzo.
Conseguentemente la contestazione dell'appellante secondo cui le prestazioni lavorative degli appellati non possono essere qualificate come produttive e quindi i ricorrenti in primo grado non avrebbero potuto fruire dell'inquadramento automatico previsto dal Ccnl invocato, è destituito di fondamento.
Analogamente si condivide l'osservazione del giudice in merito alla fittizietà dell'inquadramento come custode di uno dei ricorrenti in primo grado;
trattasi infatti mansione del tutto estranea all'appalto e in ogni caso non presente nelle attività realizzate dalla Ne Pt_1 CP_3
consegue che la ritenuta irrilevanza valorizzata dal primo giudice di indicazione della qualifica di custode non è frutto di congetture come eccepito dalle appellanti, ma fondata su circostanze concrete.
D'altra parte in primo grado le convenute, a fronte delle allegazioni degli attori di svolgimento di attività di coibentazione e verniciatura per tutti i periodi azionati, non avevano sollevato alcuna contestazione specifica.
di prova;
conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa “. 23 17. Residua la questione degli importi retributivi azionati in primo grado in ragione di conteggi e richieste specifiche e contestati genericamente dalle parti convenute, con l'unica eccezione dell'elemento perequativo e di quello retributivo aggiuntivo ( cfr. art. 48, 52 e 53 Ccnl applicato).
Rispetto alle richieste di saldo 13° e tfr le contestazioni delle parti appellanti sono superabili poiché le pretese azionate ed accolte riguardavano le sole differenze retributive, nel senso che- come emerge dai conteggi dimessi dai ricorrenti in primo grado- sia per le retribuzioni che per la tredicesima, che per il saldo del trattamento di fine rapporto, gli odierni appellati hanno azionato esclusivamente il saldo detraendo quanto corrisposto nel tempo dalla datrice di lavoro;
né è stato provato in causa, come era onere delle parti convenute, il pagamento integrale del trattamento di fine rapporto.
18. In merito alle poste retributive è costante l'orientamento della Corte di Cassazione , condiviso da questa Corte, che l'interpretazione degli elementi da porre a carico del committente in regime di solidarietà debba essere rigorosa, comprendendovi soltanto le poste aventi natura strettamente retributiva e non risarcitoria ( così tra le più recenti Cass. 28517/19).
Pertanto si condivide la valutazione del primo giudice che accanto alle differenze stipendiali conseguenti al livello di inquadramento ( differenze tra 1° e 2°), ha ritenuto di comprendere nel dovuto anche i ratei di 13° e saldo tfr, e il cosiddetto elemento perequativo di cui all'art. 48 Ccnl applicato.
18.1. Trattasi di elemento previsto dall'art. 48 « A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto».
24 La lettura della norma collettiva consente di escludere che l'emolumento abbia natura diversa;
le parti sociali lo hanno definitivo coma quota da corrispondere per perequare la retribuzione;
pertanto l'eccezione delle appellanti va disattesa.
Inoltre nel caso in esame, dalle buste paga dimesse dei ricorrenti, anche se non continuative a causa di inadempimento della società, appare chiaro che non avesse o non aderisse ad Controparte_3
una contrattazione integrativa;
quanto ai superminimi- peraltro un aumento tabellare previsto in misura fissa per il primo livello- nel caso di specie parte attrice allegava di aver sempre detratto i superminimi corrisposti nel tempo .
Né ulteriori contestazioni sui conteggi, formulate soltanto in appello, sono ammissibili attese le decadenze proprie del rito lavoro;
come evidenziato dal tribunale in primo grado a fronte di richieste di pagamento specifiche da parte dei ricorrenti, nessuna contestazione espressa era stata formulata dalle appellanti per gli anni azionati.
D'altra parte l'unica condizione per la percezione dell'elemento che le parti contrattuali definivano retributivo era l'essere in forza nell'anno; le richieste dei singoli ricorrenti sono state limitate ai periodi in cui erano dipendenti e in forza di e laddove era intervenuta la cessazione CP_3
anticipata la richiesta è stata riparametrata e riproporzionata.
Trattasi di lavoratori in forza fino al luglio 2021 con tutte le conseguenze derivanti dall'essere ancora dipendenti nel gennaio 2021 ( cfr. art. 48 cit).
La disposizione contrattuale infatti prevede che l'elemento sia corrisposto“in funzione della durata, anche non consecutiva del rapporto di lavoro nell'anno precedente”. “La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero.” “Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione…, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze”.
19. Rispetto all'elemento retributivo aggiuntivo di cui all'art. 52 riconosciuto dal primo giudice il
Collegio ritiene fondato l'appello delle società appellanti.
Sul punto il giudice ha equivocato il tenore delle norme contrattuali e se da un lato ha riconosciuto come dovuto l'elemento aggiuntivo di 25 euro al mese previsto dal 2017, ha escluso perché avente natura di welfare quello di cui all'art. 53 CCnl. Questa Corte ritiene invece che entrambi gli emolumenti non siano dovuti in quanto aventi natura non retributiva.
Trattasi di emolumenti quelli del 52 e 53 previsti a titolo di welfare ( i 25 euro come sostitutivi della bilateralità prevista per welfare), con finalità assistenziale, che non avendo natura retributiva non possono rientrare nell'obbligo solidale per cui è causa. Infatti trattasi di misura economica prevista in favore dei lavoratori dipendenti di imprese che non aderiscono al sistema di bilateralità e dunque che non beneficiano degli strumenti di welfare garantiti dall'art. 52 del ccnl ( beni e servizi in natura
25 come buoni spesa ovvero buoni carburante, ricariche telefoniche , servizi di trasporto o noleggio per il raggiungimento del posto di lavoro). Pertanto sono emolumenti che hanno natura assistenziale come pure i servizi citati la cui mancanza e non aderenza al sistema di bilateralità è monetizzato dalle parti collettive con il versamento della somma di euro 25,00 di cui all'art. 53 (cd. EAR), dal marzo 2018 in 150 euro sostitutivi di questo strumento “ welfare” di cui all'art. 52; quindi in aderenza all'orientamento restrittivo sopra riportato della Corte di Cassazione ( in particolare Cass.
28517/18), questo elemento non poteva rientrare nella obbligazione solidale azionata nei confronti di e . CP_1 Pt_1
Secondo il primo giudice invece essendo provata la non adesione della al sistema di CP_3
bilateralità anche a fronte della disposizione contrattuale che indica questo elemento come CP_4
un elemento retributivo che incide su tutti gli elementi contrattuali ad esclusione del tfr, dovrebbe per ciò solo giustificare l'inclusione dell'elemento nell'obbligazione solidale per cui è causa.
19.1. Questa Corte, pur consapevole dell'esistenza di orientamento diverso adottato dallo stesso tribunale lagunare in altre controversie analoghe, ritiene che la ratio della dazione prevista dalle parti contrattuali di cui all'art. 53 e 52 per come inteso dal primo giudice, per quanto esposto nel punto che precede, debba essere individuata nella mancata previsione e adempimento di un obbligo assistenziale in favore dei lavoratori che non può pertanto essere posta a carico dei committenti.
E'la stessa disposizione contrattuale che definisce questo elemento come “ prestazione di welfare”; ne consegue che trattandosi di obbligo di bilateralità alla cui mancanza viene collegato il versamento di questo elemento integrativo della retribuzione con finalità assistenziale- per quanto voluto dalle parti collettive- anche in adesione con quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23303/194, il motivo di appello va accolto, con restituzione degli importi come quantificati correttamente a titolo di EDR lordo ( ma con diritto della appellante alla restituzione al netto come da giurisprudenza invocata dagli appellati, cfr. Cass 19735/18; cfr. da ultimo Cass.
2691/24), dalla parte appellata con i conteggi richiesti dal Collegio del 12 settembre 2024. Le società appellanti pur in via subordinata hanno infatti aderito ai conteggi della controparte.
Va quindi accolta la richiesta di restituzione parziale formulata dalle parti appellanti che hanno provato i pagamenti eseguiti in favore degli appellati ( cfr. fascicolo appello). 20. Analogamente ritiene il Collegio fondata la richiesta delle appellanti di stralcio delle somme
Part dovute e richieste dai lavoratori a titolo di
Infatti come evidenziato dalla giurisprudenza invocata dalla parte appellante ( cfr. tra le altre Cass.
10354/16), il mancato godimento dei permessi orari impone al datore di lavoro un obbligo di carattere risarcitorio nei confronti del dipendente;
obbligo che per ciò solo esula dall'ambito di applicazione della domanda di garanzia solidale azionata dai ricorrenti in primo grado.
Pertanto ritenuti corretti i conteggi dimessi, va disposta la restituzione anche delle somme ritenute e comprese dal primo giudice nell'importo complessivo posto a carico delle appellanti ex art. 29 cit.
21. Residua la questione della norma di cui all'art. 1284 cc cc che il tribunale nella formulazione novellata del quarto comma cc ha ritenuto applicabile anche ai crediti per cui è causa.
Questa Corte in aderenza ad orientamento già espresso in altre controversie, ritiene errata la decisione del tribunale in parte qua, poiché il primo giudice, nell'applicare la norma generale in materia di interessi delle obbligazioni pecuniarie, non ha considerato la specialità dei crediti di lavoro che , per disposizione normativa peculiare e non modificata dalla previsione generale, tutela già i crediti di lavoro con apposito cumulo di rivalutazione e interessi legali ( cfr. art. 429 c.p.c.).
Disposizione applicabile soltanto per le pronunce di condanna emesse dal giudice del lavoro in favore lavoratori e per contro non rilevante in ipotesi di accertamento di crediti in capo al datore di lavoro.
Pertanto , in assenza di pattuizione specifica delle parti del rapporto di lavoro per cui è causa, deve ritenersi che nel caso di specie l'obbligazione legale di cui all'art. 29 decreto legislativo n. 276/03 rimanga estranea dall'ambito di efficacia della norma di cui all'art. 1284 c.c. , attesa la specialità della disposizione pertinente al caso di specie ( cfr. art. 429 c.p.c.).
La sentenza va riformata dunque anche in parte qua, con diritto delle società appellanti a ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza riformata in questa sede.
21. Analogamente meritano accoglimento gli ultimi motivi di appello in punto spese di primo grado;
sussistono i presupposti per disporre compensazione parziale nella misura di 1/3 ritenuta la controvertibilità delle questioni e il diverso orientamento assunto dallo stesso Tribunale in altre controversie analoghe in punto decadenza e quantum dovuto. La misura delle spese è quella già operata dal primo giudice con conseguente obbligo dei difensori che avevano chiesto la distrazione, di restituire agli appellanti il maggior importo già ricevuto in pagamento.
Analoga compensazione è disposta per le spese di questo grado in ragione del parziale accoglimento dell'appello e della controvertibilità delle questioni esaminate.
Spese che sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore di causa dichiarato dalle parti (
26000-52000), secondo i criteri minimi attesa la serialità del contenzioso, con aumento previsto dal
27 DM 55/14 e ss modificazioni per i collegamenti ipertestuali e sono poste a carico delle società appellanti in forma solidale.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando anche nella causa riunita 24/23:
- In parziale accoglimento dei proposti appelli, in riforma parziale della sentenza impugnata con riferimento al capo 2), ridetermina le somme richieste ex art. 29 legge 276/03 escludendo quanto azionato a titolo di rol, e elemento aggiuntivo di cui ad art. 53 ccnl , e per l'effetto in euro 11.935,35 per e per euro 7.906,81; Pt_2 Pt_3
- Per l'effetto condanna gli appellati a restituire alle appellanti le maggiori somme ricevute allo stesso titolo in esecuzione della sentenza di primo grado, al netto degli oneri fiscali, con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da rigetta la domanda di pagamento ex Pt_1 art. 1676 c.c. accolta in primo grado e per l'effetto condanna gli appellati a restituire alla Pt_1
quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado con interessi legali dal pagamento al saldo;
- in accoglimento degli appelli e in riforma della sentenza impugnata, accerta che sulle somme dovute dalle appellanti ex art. 29 decreto legislativo 276/03 sono dovuti esclusivamente gli interessi legali maturati ex art. 429 c.c. sulle somme via via rivalutate;
- per l'effetto condanna gli appellati a restituire alle appellanti le maggiori somme corrisposte a detto titolo in loro favore;
- In parziale accoglimento degli appelli limitatamente al capo 4 della sentenza impugnata, compensa per un terzo le spese del primo grado che ridetermina per la frazione residua in euro
5600,00 , oltre accessori come per legge e per l'effetto condanna i difensori antistatari a restituire alla società le maggiori somme percepite a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata;
- Compensa le spese del presente grado nella misura di 1/3 e condanna le appellanti a rifondere agli appellati le spese del presente grado che liquida in euro 3700,00 per compensi oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarre in favore degli avv.ti Bravin e Regazzo.
Venezia, 28 novembre 2024
La Presidente estensore
28 Annalisa Multari
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro svolto, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto. 26