Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di LI, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 6 febbraio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 23863/2024 RG TRA
Il sig. nato a [...] il [...] e residente a[...]
n.88, rappresentato e difeso, anche congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabiana
Bacioterracino ed Umberto Schioppo, presso il cui studio in LI alla Via Giuseppe Orsi n. 15 è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
CONTRO
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
-resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che era stato destinatario di incarico di supplenza annuale per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'Istituto Comprensivo NA – I.C. 58 Kennedy di LI, con contratto a tempo determinato dal
12.09.2024 al 31.08.2025, per la classe di concorso A022 (Italiano, storia e geografia); che non gli era stato riconosciuto il bonus di cui all'art. 1, comma 121 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, ovvero la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
che tale esclusione risultava illegittima alla luce della recente giurisprudenza amministrativa e di legittimità.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente chiedeva: “l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarico di supplenza sino alla cessazione delle attività scolastiche per l'a.s. 2024/2025, di percepire per detta annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 121 della L. 13 Luglio 2015 n. 107, pari ad Euro 500,00 annui”; per l'effetto, chiedeva la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della predetta somma.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio rimanendo Controparte_1
contumace.
All'udienza del 6 febbraio 2025, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pubblicamente letta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento sulla base delle analoghe argomentazioni espresse nella sentenza n.
2609/2023 del Tribunale di LI (giudice Scognamiglio) pubblicata il 19/04/2023.
L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione, in primo luogo, rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e
97 Cost..
Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, dunque che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera con la conseguenza che le due posizioni sono differenti dal punto di vista del diritto interno. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado…”). Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto. Ancora la c.d. Carta Docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE. L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per 3
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_3
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4
dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo D.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3). Appare chiaro che la previsione dei D.P.C.M. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato. Ne deriva che, sulla scorta della predetta 4
disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come parte attrice, non possa fruire della Carta in questione.
Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-
450/2021, UC contro . Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in cui Controparte_1
l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana, che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato, costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta. La
Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, Controparte_5
EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno.
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, 5
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Ciò posto, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento. Non costituisce valida ragione di differenziazione la dedotta (dai convenuti) bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di intervento didattico di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso:
l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi.
Ne consegue, quindi, che la Carta docenti, tenuto conto che la stessa è riconosciuta in modo non frazionato per ciascun anno scolastico debba essere attribuita al personale supplente che abbia svolto la propria attività di docenza per l'intero anno scolastico. A tal fine, ai sensi del comma 1 dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del
1999, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto una durata di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico oppure sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Nel caso di specie, il ricorrente ha prestato servizio per periodi superiori a 180 giorni in ciascun anno scolastico, integrando così il requisito previsto dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999 per la considerazione dell'anno scolastico come intero. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il ricorrente è titolare di un contratto di supplenza annuale per l'anno scolastico
2024/2025, con scadenza al 31.08.2025, rientrando quindi pienamente nella categoria dei beneficiari del diritto alla Carta del docente come individuata dalla giurisprudenza di legittimità.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'importo di euro 500,00 a titolo di Carta del docente per l'anno scolastico 2024/2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza. 6
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto del sig. a percepire l'importo di euro 500,00 a titolo Parte_1
di Carta del docente per l'anno scolastico 2024/2025;
Condanna il in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
Condanna il al pagamento della somma di €.400,00 a titolo di Controparte_1
compensi professionali oltre ad €.60,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.460,00 , oltre
IVA e CPA con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
LI Il Giudice
6 febbraio 2025 dott. Ciro Cardellicchio