Decreto cautelare 13 agosto 2022
Sentenza breve 20 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 20/09/2022, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2022
N. 01426/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00954/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali genitori dell’alunno -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Mara Desantis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione dell'alunno al secondo anno della sezione -OMISSIS- dell'Istituto -OMISSIS- con sede in -OMISSIS-, emesso all'esito degli scrutini di classe da parte del Consiglio di Classe in data 11/06/2022 n. -OMISSIS- e notificato in pari data, nonché di tutti gli atti comunque connessi, coordinati, anteriori e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. S. M. Desantis per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che parte ricorrente impugna il giudizio di non ammissione alla classe successiva dell’Istituto IISS -OMISSIS-, all’esito dell’a.s. 2021/2022, e deduce all’uopo quanto segue:
- a) le insufficienze riportate in talune materie (fisica, matematica, T.T.R.G., italiano, storia, informatica e scienze motorie) non sarebbero gravi (voto 5, salvo che per fisica, per la quale il voto è 4);
- b) la valutazione dell’alunno sarebbe stata inadeguata e non conforme alla normativa regolamentare vigente, in quanto non supportata da un numero minimo di verifiche sufficienti (vi sarebbe stata un'unica prova orale nel mese di marzo in scienze motorie, peraltro con valutazione di 6,25, vi sarebbe stata un'unica verifica nel febbraio 2022 in storia, peraltro con valutazione di 6,5, e per matematica e T.T.R.G. non sarebbero state svolte prove sufficienti o non sarebbero state espletate affatto);
- c) la famiglia non sarebbe stata avvisata tramite il registro di classe né sono stati organizzati corsi di recupero;
- d) non vi sarebbero riscontri oggettivi del voto di 6 in condotta;
- e) le denunciate illegittimità avrebbero prodotto danni da risarcire.
2) Premesso che il 16 agosto 2022 la P.A. si è costituita in giudizio e, in data 6 settembre 2022, ha depositato documenti e memoria difensiva.
3) Premesso che alla camera di consiglio del 13 settembre 2022:
- a) il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di aver depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con modulo ante causam ;
- b) la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
4) Rilevato che:
- a) l’alunno ha riportato insufficienze in 7 materie e il Collegio dei docenti aveva stabilito, nella seduta del 16 maggio 2022, i criteri di ammissione alla classe successiva, ritenendo, per le classi prime dell’indirizzo tecnico, che non si potessero superare “ valutazioni insufficienti di norma in non più di 4 discipline (inclusa educazione civica) ” (v. all. 13 deposito erariale del 6 settembre 2022), per il che l’alunno sarebbe stato comunque bocciato anche prescindendosi dai voti riportati in scienze motorie e storia (in quanto rimangono comunque 5 insufficienze);
- b) la deduzione in virtù della quale il numero delle prove somministrate nelle varie materie non sarebbe stato congruo non vale di per sé ad inficiare l’attendibilità dell’esercizio della discrezionalità tecnica, non risultando affatto verificato che, ove le prove fossero state di più, il rendimento sarebbe stato sicuramente migliore;
- c) la comunicazione Scuola-famiglia è assicurata dalla possibilità di consultare il registro elettronico, come è ormai fatto notorio, tanto è vero che la difesa erariale ha esemplificativamente prodotto l’allegato delle note disciplinari (v. documentazione erariale del 6 settembre 2022);
- d) in ogni caso, l’eventuale assenza di comunicazione e/o di attività di recupero non inficia la legittimità della bocciatura, considerato che “ per diffusa giurisprudenza, le eventuali carenze della Scuola nell’attuazione delle strategie di recupero «non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'allievo alla classe successiva, che deve essere compiuto sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall'alunno stesso e che devono, in ogni caso, essere idonee a consentire la proficua prosecuzione degli studi (cfr Consiglio di Stato, sez. VI, 10/12/2015, n. 5613; Consiglio di Stato, sez. VI, 17/01/2011, n. 236; T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 22/05/2015, n. 483; T.A.R. Firenze, (Toscana), sez. I, 01/04/2014, n. 629); (…) considerazioni analoghe vanno riproposte anche rispetto alla cd. informativa preventiva alla famiglia (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 06/12/2013, n. 5861)” (T.A.R. Campania, Napoli, 12 febbraio 2018, n. 937)» (T.A.R. Puglia, Lecce, 10 giugno 2019, n. 967)” (T.A.R. Puglia, Lecce, 19 ottobre 2021, n. 1501);
- e) le censure di parte ricorrente sono pertanto manifestamente infondate e non vi è spazio per alcuna richiesta risarcitoria.
5) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto e che, in ragione della manifesta infondatezza del medesimo, vada altresì respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
6) Ritenuto che le spese di lite, secondo soccombenza, vadano liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge altresì l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della P.A. resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.