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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2534 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
AVV. CRISTINA NAZZARRI;
Avv. MASSIMO PIERONI
[...]
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
AVV. TULLIO CASTELLI, AVV. ANDREA CASTELLI
[...]
- RESISTENTE -
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
, MA EP ABATE CP_2
DIFENSORE: AVV. ELEONORA DE SANTIS
FRANCO MASINI, SA US DIFENSORE: AVV. FRANCESCA DEL CARLO
- TERZI CHIAMATI –
CON L'INTERVENTO DI
OR PA, MA PA DIFENSORI: AVV. CRISTINA NAZZARRI;
Avv. MASSIMO PIERONI
1 - TERZI INTERVENUTI –
avente a oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
➢ Ricorrente e terzi intervenuti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premesse le più opportune declaratorie tutte del caso, in accoglimento del presente ricorso, in tesi: accertato l'inadempimento del locatore agli obblighi di cui agli artt. 1575 e 1576 cc, condannare il Sig.
[...] all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali, non patrimoniali, morali e biologici CP_1 patiti dai ricorrenti, per complessivi €26.000,00, o comunque alla diversa somma, maggiore e minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa oltre, in ogni caso, agli interessi legali e rivalutazione monetaria sul risarcimento riconosciuto dal fatto fino al saldo effettivo, oltre alla refusione delle spese e competenze relative all'assistenza e difesa dei ricorrenti nel presente giudizio e nella fase dell'ATP (nr 1828/2020 rg) ante causa e della mediazione 141/21 (Organismo mediazione avvocati Lucca), oltre al Per rimborso degli onorari del corrisposti al CTU (Ing. , CTU (Geom. e del CTP Geom. Per_1 Per_2
(sia nella fase di ATP che nel presente giudizio) sostenuti dai ricorrenti, come da documenti allegati. in ipotesi: Voglia condannare parte resistente a corrispondere ai ricorrenti Parte_1 Parte_2
e RA, la somma di €8.000,00 a titolo di riduzione del canone di locazione (determinata come in parte narrativa), per i disagi subiti, oltre a 18.000,000 a titolo di danno morale e non patrimoniale (anche biologico) per i pregiudizi alla salute subiti e derivanti dalla infestazione di zecche di piccione, o comunque per il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'abitazione, o comunque alla diversa somma, maggiore e minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul risarcimento riconosciuto dal fatto fino al saldo effettivo oltre, in ogni caso, alla refusione delle spese e competenze relative all'assistenza e difesa dei ricorrenti nel presente giudizio e nella fase dell'ATP (nr 1828/2020 rg) ante causa e della mediazione 141/21 (Organismo mediazione avvocati Lucca), oltre al rimborso degli onorari del corrisposti al CTU (Ing. , CTU (Geom. e del Per_1 Per_2 Per CTP Geom. (sia nella fase di ATP che nel presente giudizio) sostenuti dai ricorrenti, come da documenti allegati. In ogni caso, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate dal resistente e dai terzi chiamati”.
➢ Resistente:
“in principalità: rigettarsi le domande attoree tutte siccome infondate;
in subordine: nel non creduto caso di accoglimento anche soltanto parziale delle domande attoree, condannarsi i condomini sig.ri AT AR SE, MA AN e a rivalere, per CP_2 CP_3 le quote di loro pertinenza, il convenuto di quanto dovesse essere condannato a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento dei danni derivanti da parti condominiali dell'edificio; in subordine istruttorio: si ribadisce la richiesta di audizione degli altri due testi del convenuto, sig.ri
[...]
e con audizione del teste a riferimento sig. del quale è stato fatto il Tes_1 Tes_2 Tes_3 nome dal teste nella sua deposizione;
Tes_4 spese rifuse anche di CTU”.
2 ➢ Terzi Chiamati e MA EP ABATE: CP_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ammissione della prova per interrogatorio formale di CP_1 nonché della prova per testi di cui alla memoria del 28/06/2023 con teste ,
[...] Testimone_5
1) In via preliminare dichiarare la improcedibilità e inammissibilità dell'azione promossa per conto dei minori RA PU e IK PU per carenza di legittimazione processuale attiva in capo alla sola
Parte_1
2) Nel merito: in tesi respingere la domanda della ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1 in subordine: A) respingere in ogni caso la domanda di manleva avanzata dal convenuto CP_1 nei confronti dei comparenti e AT AR SE perché infondata in fatto ed in
[...] CP_2 diritto;
- Con vittoria di spese ed onorari. B) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda della ricorrente e della domanda di manleva del chiamante in causa, ripartire tra i condomini secondo le rispettive quote millesimali di proprietà generale, escluso ogni vincolo di solidarietà, l'importo che eventualmente verrà liquidato a favore della ricorrente;
- Ripartire le spese di lite tra i condomini secondo le rispettive quote millesimali di proprietà generale, escluso ogni vincolo di solidarietà. 3) in ogni caso escludere ogni responsabilità dei comparenti e AT AR SE CP_2 per le spese dell'ATP e della relativa CTU e degli onorari relativi alla difesa della e del convenuto Pt_1 chiamante in causa non essendo stati parti del relativo procedimento”.
➢ Terzi Chiamati FRANCO MASINI e SA US:
“il Tribunale voglia accogliere le proprie conclusioni respingendo così ogni e qualsiasi domanda, eccezione e deduzione avversaria, perché infondata in fatto e diritto e conseguentemente rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa da quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori RA PU e IK PU per Parte_1 carenza di legittimazione processuale attiva in capo alla sola madre;
nel merito respingere tutte Parte_1 le domande avanzate perché infondate in fatto e in diritto;
nell'ipotesi che il Giudice voglia accogliere la domanda di manleva avanzata dal nei confronti del si chiede che la ripartizione dell'eventuale CP_1 CP_1 condanna venga effettuata in base ai millesimi di proprietà generale. Con vittoria di spese e competenze tutte di causa”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. in Parte_1
proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
RA PU e IK PU – premettendo: di condurre, in forza di contratto
3 di locazione del 29.10.2018, un appartamento per civile abitazione posto al terzo ed ultimo piano del fabbricato condominiale sito in Lucca, Corte Bertolini 19, di proprietà dell'Avv. per un canone mensile di euro 800,00, Controparte_1
oltre ad euro 30,00 mensili per spese condominiali;
che l'immobile, sin dal principio dell'occupazione, palesava l'esistenza di gravi vizi limitativi del godimento della cosa locata;
che, in particolare, l'appartamento subiva da subito gravi fenomeni di infiltrazione, risolti soltanto nell'estate 2019 con l'impermeabilizzazione del tetto, salvo poi ripresentarsi nel dicembre 2019, per poi essere infine emendati con nuovo intervento di riparazione nel novembre
2020; che il servizio igienico collocato tra cucina, disimpegno e ripostiglio, del tutto privo di finestre, era altresì sprovvisto di un sistema di ventilazione meccanica con areazione diretta verso l'esterno; che sin dal trasferimento all'interno dell'immobile locato la comparente ed i figli riportavano reazioni allergiche sull'epidermide, inizialmente diagnosticate come sintomi di scabbia umana e, successivamente, nel maggio 2019, dopo la scoperta di insetti sui muri perimetrali interni, quali dermatiti provocate da punture di zecche di piccione;
che la disinfestazione obbligava all'abbandono temporaneo dell'abitazione e non si rivelava risolutiva, tanto da richiederne una seconda nell'agosto 2019 ed ancora una terza, stavolta risolutiva;
che gravi erano i disagi sopportati dalla conduttrice e dai figli, questi ultimi costretti anche al temporaneo allontanamento scolastico e all'abbandono di progetti di scambio di studi;
che dalla relazione depositata in data 4.12.2020, in seguito alla presentazione di ricorso per accertamento tecnico preventivo, riusciva confermata la presenza di tutti i vizi lamentati dalla ricorrente;
che dall'inadempimento del locatore erano derivati pregiudizi di natura patrimoniale e non, consistiti nel ridotto godimento dell'immobile per un periodo di almeno due anni, nel danno dinamico-relazionale e morale derivante dalle lesione all'integrità psico-fisica sofferta per le punture di zecche – ha convenuto in giudizio onde sentirlo condannare ad installare Controparte_1
nel bagno, a sua cura e spese, un impianto di areazione forzata collegato
4 direttamente con l'esterno, nonché al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla ricorrente e dai figli, nella misura complessiva di euro 26.000,00, con gli accessori di legge, oltre al rimborso di tutte le spese di A.T.P.
§1.1 – Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto, preliminarmente eccependo l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ed instando per la chiamata in causa dei condomini
AT AR SE, MA AN e SE HA, Parte_3
provenendo le infiltrazioni da parte comuni dell'edificio e, pertanto, per rivalersi nei confronti di costoro, nei limiti dei rispettivi millesimi di proprietà esclusiva, si
è costituito , il quale ha dedotto che tutte le problematiche Controparte_1
erano state risolte;
che i danni lamentati erano sforniti di prova, anche in tema di nesso di causalità rispetto all'inadempimento addebitato al locatore;
che le conseguenze in ipotesi derivanti dalle punture di zecche erano imputabili ad un'iniziale errata diagnosi effettuata dal medico curante e che nessuna limitazione al godimento dell'immobile era derivata alla ricorrente.
§1.2 – Per resistere alla chiamata in causa si sono costituiti e CP_2
AT AR SE, preliminarmente deducendo il difetto di rappresentanza processuale della sola ai sensi degli artt. 316, 320 Parte_1
c.c., in relazione all'azione promossa in nome e per conto dei figli minori senza la compresenza dell'altro genitore e, nel merito, deducendo che la responsabilità tra i condomini andava ripartita in base agli effettivi millesimi di proprietà esclusiva di ciascuno;
che non vi era alcuna prova in atti che le reazioni allergiche sofferte dagli inquilini dell'appartamento del fossero cagionate da zecche CP_1
piuttosto che da acari o da un fenomeno di scabbia umana;
che, in ogni caso, tutti i vizi denunciati erano in ipotesi attribuibili a parti di proprietà esclusiva del convenuto;
che, per quanto di competenza, i condomini avevano curato diligentemente e prontamente la riparazione delle parti comuni.
§1.3 – Per resistere alla chiamata in causa si sono costituiti anche MA
AN e SE HA, associandosi in rito all'eccepito difetto di rappresentanza
5 processuale della ricorrente, per l'azione promossa in nome e per conto dei figli minori, e deducendo che era escludere qualsiasi responsabilità del condominio;
che non risultava in alcun modo provato che l'abitazione del resistente fosse infestata da zecche e che le lesioni epidermiche non fossero riconducibili ad altra causa;
che, a tutto concedere alla prospettazione della ricorrente, le zecche provenivano da un sottotetto coperto da tavole in legno nella proprietà del resistente, come accertato in sede di A.T.P.; che l'eventuale accoglimento della domanda di manleva doveva tener conto dei millesimi di proprietà esclusiva di ciascun condomino.
§1.4 – Alla prima udienza la ricorrente ha prodotto il certificato di morte del marito onde dimostrare l'esclusiva spettanza della rappresentanza in giudizio dei figli minori.
§1.5 – Assunte le prove richieste dalle parti, rinnovata la C.T.U. già espletata in fase di A.T.P., intervenuti volontariamente con comparsa di costituzione
PU RA e PU IK, frattanto divenuti maggiorenni, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 7 febbraio 2025, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Il ricorso è infondato e va respinto, di tal che resta assorbita la domanda svolta dal resistente nei confronti dei terzi chiamati.
§3. – Preliminarmente, mette conto rilevare che la domanda di condanna all'adempimento di un facere nei confronti del locatore – installazione di un sistema meccanico di areazione forzata all'interno di uno dei bagni – è stata abbandonata, mentre è stata introdotta, sia pur in via subordinata, una domanda nuova di cui va rilevata d'ufficio l'inammissibilità, consistente nella richiesta di restituzione di euro 8.000,00 quale maggior canone corrisposto in eccedenza rispetto al dovuto, da ridursi nella misura ritenuta di giustizia. Tale domanda non risulta precedentemente proposta, atteso che sin dall'origine la ricorrente, in proprio ed in nome e per conto dei figli minori, ha soltanto domandato il
6 risarcimento del danno, donde la macroscopica inammissibilità della domanda nuova svolta in via subordinata.
§4. – Ciò chiarito, mette conto rilevare anzitutto che dalla giurisprudenza di legittimità emerge inequivocabile la diversità dei rimedi che l'ordinamento appresta al conduttore, a seconda che il vizio attenga alla cosa locata o si tratti di guasti della stessa. I vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.), incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione (art. 1581 c.c.). Tali vizi alterano l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull'idoneità all'uso della cosa locata, ed i rimedi previsti sono solo la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, restando esclusa l'esperibilità dell'azione di esatto adempimento, non potendosi configurare in presenza di tali vizi intrinseci e strutturali un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ex art. 1575 c.c. (Cass. sent. n. 7260 del 1994;
Cass. sent. n. 5682 del 2001). Invece, guasti o deterioramenti della cosa locata, dovuti alla naturale usura, effetto del tempo, o ad accadimenti accidentali, che determinino disagi limitati e transeunti nell'utilizzazione del bene, possono rilevare rispetto all'obbligo di manutenzione, posto dalla legge a carico del locatore, quale proiezione nel tempo dell'obbligo di consegna in buono stato di manutenzione (art. 1575 cod. civ.), e rispetto all'obbligo di riparazione ex art. 1576 c.c., l'inosservanza dei quali determina l'inadempimento contrattuale (Cass. sent. n. 24459 del 2011; n. 11198 del 2007; n. 6580 del 2013).
Avuto riguardo alla distinzione esistente tra l'obbligazione del locatore di mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso convenuto e la garanzia per vizi della cosa, la prima si sostanzia nel dovere del locatore di eliminare ogni deterioramento della cosa rispetto allo stato in cui essa si trovava al momento della consegna, e che abbia determinato una diminuzione del godimento, mentre la seconda si concreta nella responsabilità gravante sul locatore per l'esigenza di
7 un difetto nella struttura della cosa, costituente vizio della stessa, in presenza del quale egli è tenuto a subire la pretesa del conduttore di scioglimento o di modificazione del rapporto locatizio, tranne che sia dimostrato trattarsi di vizio conosciuto o facilmente riconoscibile (App. Catania, 01/10/2019, n. 2054).
§4.1 – Orbene, avuto riguardo ai fatti allegati dalla ricorrente, non vi è dubbio che nel caso di specie si versi in un caso di vizi cagionati da deficienze originarie e strutturali della cosa, non spartendo la vicenda punti di contatto con l'ipotesi di un deterioramento prodotto dall'effetto del tempo e dall'usura.
In tale stato di cose, la conduttrice avrebbe però dovuto proporre preliminarmente i mezzi tipici apprestati dall'art. 1578 c.c., consistenti nella domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del corrispettivo, atteso che, fatta eccezione per l'asserita infestazione di zecche – di cui si dirà meglio di qui ad un momento – i pregiudizi derivanti dal ridotto godimento dell'immobile per infiltrazioni o per la presenza di insetti, ovvero, ancora, per un imprecisato e non dimostrato allontanamento temporaneo dall'unità locata onde eseguire gli interventi di eliminazione degli effetti dei vizi - avrebbero dovuto trovare adeguata compensazione nell'azione di riduzione del corrispettivo. In quest'ordine di idee è anche la giurisprudenza di legittimità, che sancisce il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa locata ex art. 1578, comma 2, c.c., non è proponibile in via autonoma rispetto alle azioni di risoluzione o di riduzione del corrispettivo di cui al comma
1 dello stesso articolo (Cass. ord. n. 18470 del 2023; sent. n. 6580 del 2013; n.
910 del 1963).
§4.2 – Peraltro, la situazione non muta significativamente se la si guarda nella diversa prospettiva dell'inadempimento dell'obbligo di mantenere la cosa in buono stato locativo a norma dell'art. 1576 c.c. e del pregiudizio risarcitorio che
è suscettibile di conseguirne, posto che, impregiudicato ogni altro presupposto, nessun danno risarcibile è stato concretamente dimostrato.
8 §4.2.1 – Non è stata anzitutto dimostrata una riduzione del godimento dell'unità abitativa in conseguenza delle infiltrazioni, posto che, al tempo del sopralluogo del C.T.U. nominato in fase di a.t.p., sono state soltanto rilevate delle tracce in camera da letto, con interventi di ripristino già effettuati.
L'impraticabilità della camera da letto, di cui ha riferito la teste si risolve Tes_6
in un mero apprezzamento valutativo non demandabile al testimone, insuscettibile di essere posto a fondamento della decisione
§4.2.2 – Alla tutela risarcitoria non si accede per vero neppure con riguardo al tempo di indisponibilità dell'immobile per l'esecuzione delle riparazioni, tempo che ha formato oggetto di stima nella C.T.U. espletata in fase di A.T.P.
Ed infatti, non è inutile sottolineare che nel caso in cui il conduttore rimanga privo del godimento del bene locato a causa dell'esecuzione in esso di riparazioni da parte del locatore, quest'ultimo non solo è esposto a subire la riduzione del canone o la risoluzione del rapporto, me è inoltre tenuto a risarcire il danno a titolo di responsabilità contrattuale, salva la responsabilità risarcitoria del terzo appaltatore dei lavori, per illecito aquiliano, sempreché che il conduttore dimostri che dalle riparazioni gli è derivato un pregiudizio ulteriore e diverso rispetto alla diminuzione o alla perdita dell'utilizzabilità del bene, atteso che in tale caso è configurabile una autonoma violazione dell'obbligo del locatore di garantire il pacifico godimento del bene locato (Cass. 14 agosto 1997, n. 7605;
23 marzo 1992, n. 3590). Nulla è stato però dedotto o dimostrato al riguardo per comprovare un pregiudizio risarcibile, al quale avrebbero potuto dar forma i costi documentati per un trasloco temporaneo o per un alloggio sostitutivo.
§4.3 – A tutto concedere alla tesi che guarda al fenomeno nella prospettiva dell'inadempimento all'obbligo di manutenzione e non già di un vizio strutturale, per il quale la domanda risarcitoria separata dalle tutele tipiche non può trovare accoglimento, impregiudicato che nei confronti dei figli il danno lamentato si incasella nella matrice extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., con riguardo ai danni di cui si assume la derivazione dalla presenza di zecche, è vero che in tutti i
9 sopralluoghi eseguiti sia dal C.T.U. designato in sede di A.T.P., quanto dal consulente nominato in corso di causa, sono stati rinvenuti insetti nel controsoffitto, ma nulla dimostra che si trattasse di zecche. D'altro canto, che la reazione epidermica di tipo allergico fosse causalmente riconducibile al morso di una zecca degrada ad un assunto non suffragato dalle evidenze processuali disponibili, né con riguardo alla ricorrente, né tanto meno in relazione ai figli
(specie questi ultimi che non risultano essersi mai sottoposti a controllo medico).
Con riguardo alla madre ricorrente, per contro, non solo il certificato medico in atti (doc. 6 fasc. ricorrente) si esprime in termini meramente probabilistici sul nesso eziologico tra presenza di zecche e dermatiti umane, tenuto conto di una precedente diagnosi di scabbia umana, ma neppure appare razionalmente plausibile l'inferenza meramente probabilistica formulata, poiché non è dato neppure intendere se gli insetti all'interno del controsoffitto fossero davvero zecche o altri acari, oppure ancora insetti diversi, con la loro puntura impotenti a cagionare le conseguenze di natura allergica lamentate, come del resto risulta dalla segnalazione all'ASL del 30.5.2019, ove lo stesso dermatologo, che poco prima aveva redatto il certificato medico, segnala la fonte patogena dei segni cutanei in “acari ambientali”.
Va da sé che, anche a voler diversamente opinare, in mancanza dell'accertamento di una lesione temporanea o permanente del bene costituzionale intangibile dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) e della prova di pregiudizi di serietà esorbitante la soglia minima di tollerabilità, non è dato accordare alcun risarcimento di danni non patrimoniali, nel solco dell'insegnamento della ormai costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il
10 danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi)” (ex multis,
Cass. sent. n. 33276 del 2023).
§4.4 – Da qui, in conclusione il rigetto delle domande dei ricorrenti e l'assorbimento delle domande proposte nei confronti dei terzi chiamati.
§5. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza.
Anzitutto, le spese di lite vanno poste a carico solidale della ricorrente e dei figli intervenuti, che dovranno sopportare le spese del convenuto, oltre che dei terzi chiamati, alla cui evocazione in giudizio la domanda originaria, infondatamente proposta, ha dato causa.
Avuto riguardo al valore di causa, in favore del convenuto, dei terzi chiamati e AT AR SE, nonché dei terzi chiamati MA CP_2
AN e SE HA, si liquidano, tenuto conto delle note spese depositate, al cui dettaglio si rinvia ove qui non modificato: (1) euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre euro 295,55 per esborsi, in favore di;
(2) Controparte_1
euro 5.077,00 per compenso professionale, in favore di MA AN e SE
HA; (3) euro 5.577,00 per compenso professionale (inclusivo anche della fase di mediazione), oltre euro 896,70 per spese di ctp (all. 1, 2 note difensive conclusionali) in favore di e AT AR SE. CP_2
Spese di C.T.U., sia nel presente giudizio, che in fase di A.T.P., definitivamente a carico della ricorrente e dei terzi intervenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande dei ricorrenti.
- Dichiara assorbite le domande nei confronti dei terzi chiamati.
- Condanna la ricorrente ed i terzi intervenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, così liquidate: (1) euro 5.077,00 per compenso professionale, in favore di , euro 295,55 per esborsi, oltre rimborso Controparte_1
forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
(2) euro 5.077,00 per compenso
11 professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di MA AN e SE HA;
(3) euro 5.577,00 per compenso professionale (inclusivo anche della fase di mediazione) in favore di CP_2
e AT AR SE, oltre euro 896,70 per spese di ctp (all. 1, 2
[...]
note difensive conclusionali), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- Spese di C.T.U. definitivamente a carico dei ricorrenti e degli intervenuti in solido.
Lucca, 7 febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
12
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2534 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
AVV. CRISTINA NAZZARRI;
Avv. MASSIMO PIERONI
[...]
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
AVV. TULLIO CASTELLI, AVV. ANDREA CASTELLI
[...]
- RESISTENTE -
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
, MA EP ABATE CP_2
DIFENSORE: AVV. ELEONORA DE SANTIS
FRANCO MASINI, SA US DIFENSORE: AVV. FRANCESCA DEL CARLO
- TERZI CHIAMATI –
CON L'INTERVENTO DI
OR PA, MA PA DIFENSORI: AVV. CRISTINA NAZZARRI;
Avv. MASSIMO PIERONI
1 - TERZI INTERVENUTI –
avente a oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
➢ Ricorrente e terzi intervenuti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premesse le più opportune declaratorie tutte del caso, in accoglimento del presente ricorso, in tesi: accertato l'inadempimento del locatore agli obblighi di cui agli artt. 1575 e 1576 cc, condannare il Sig.
[...] all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali, non patrimoniali, morali e biologici CP_1 patiti dai ricorrenti, per complessivi €26.000,00, o comunque alla diversa somma, maggiore e minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa oltre, in ogni caso, agli interessi legali e rivalutazione monetaria sul risarcimento riconosciuto dal fatto fino al saldo effettivo, oltre alla refusione delle spese e competenze relative all'assistenza e difesa dei ricorrenti nel presente giudizio e nella fase dell'ATP (nr 1828/2020 rg) ante causa e della mediazione 141/21 (Organismo mediazione avvocati Lucca), oltre al Per rimborso degli onorari del corrisposti al CTU (Ing. , CTU (Geom. e del CTP Geom. Per_1 Per_2
(sia nella fase di ATP che nel presente giudizio) sostenuti dai ricorrenti, come da documenti allegati. in ipotesi: Voglia condannare parte resistente a corrispondere ai ricorrenti Parte_1 Parte_2
e RA, la somma di €8.000,00 a titolo di riduzione del canone di locazione (determinata come in parte narrativa), per i disagi subiti, oltre a 18.000,000 a titolo di danno morale e non patrimoniale (anche biologico) per i pregiudizi alla salute subiti e derivanti dalla infestazione di zecche di piccione, o comunque per il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'abitazione, o comunque alla diversa somma, maggiore e minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul risarcimento riconosciuto dal fatto fino al saldo effettivo oltre, in ogni caso, alla refusione delle spese e competenze relative all'assistenza e difesa dei ricorrenti nel presente giudizio e nella fase dell'ATP (nr 1828/2020 rg) ante causa e della mediazione 141/21 (Organismo mediazione avvocati Lucca), oltre al rimborso degli onorari del corrisposti al CTU (Ing. , CTU (Geom. e del Per_1 Per_2 Per CTP Geom. (sia nella fase di ATP che nel presente giudizio) sostenuti dai ricorrenti, come da documenti allegati. In ogni caso, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate dal resistente e dai terzi chiamati”.
➢ Resistente:
“in principalità: rigettarsi le domande attoree tutte siccome infondate;
in subordine: nel non creduto caso di accoglimento anche soltanto parziale delle domande attoree, condannarsi i condomini sig.ri AT AR SE, MA AN e a rivalere, per CP_2 CP_3 le quote di loro pertinenza, il convenuto di quanto dovesse essere condannato a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento dei danni derivanti da parti condominiali dell'edificio; in subordine istruttorio: si ribadisce la richiesta di audizione degli altri due testi del convenuto, sig.ri
[...]
e con audizione del teste a riferimento sig. del quale è stato fatto il Tes_1 Tes_2 Tes_3 nome dal teste nella sua deposizione;
Tes_4 spese rifuse anche di CTU”.
2 ➢ Terzi Chiamati e MA EP ABATE: CP_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ammissione della prova per interrogatorio formale di CP_1 nonché della prova per testi di cui alla memoria del 28/06/2023 con teste ,
[...] Testimone_5
1) In via preliminare dichiarare la improcedibilità e inammissibilità dell'azione promossa per conto dei minori RA PU e IK PU per carenza di legittimazione processuale attiva in capo alla sola
Parte_1
2) Nel merito: in tesi respingere la domanda della ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1 in subordine: A) respingere in ogni caso la domanda di manleva avanzata dal convenuto CP_1 nei confronti dei comparenti e AT AR SE perché infondata in fatto ed in
[...] CP_2 diritto;
- Con vittoria di spese ed onorari. B) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda della ricorrente e della domanda di manleva del chiamante in causa, ripartire tra i condomini secondo le rispettive quote millesimali di proprietà generale, escluso ogni vincolo di solidarietà, l'importo che eventualmente verrà liquidato a favore della ricorrente;
- Ripartire le spese di lite tra i condomini secondo le rispettive quote millesimali di proprietà generale, escluso ogni vincolo di solidarietà. 3) in ogni caso escludere ogni responsabilità dei comparenti e AT AR SE CP_2 per le spese dell'ATP e della relativa CTU e degli onorari relativi alla difesa della e del convenuto Pt_1 chiamante in causa non essendo stati parti del relativo procedimento”.
➢ Terzi Chiamati FRANCO MASINI e SA US:
“il Tribunale voglia accogliere le proprie conclusioni respingendo così ogni e qualsiasi domanda, eccezione e deduzione avversaria, perché infondata in fatto e diritto e conseguentemente rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa da quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori RA PU e IK PU per Parte_1 carenza di legittimazione processuale attiva in capo alla sola madre;
nel merito respingere tutte Parte_1 le domande avanzate perché infondate in fatto e in diritto;
nell'ipotesi che il Giudice voglia accogliere la domanda di manleva avanzata dal nei confronti del si chiede che la ripartizione dell'eventuale CP_1 CP_1 condanna venga effettuata in base ai millesimi di proprietà generale. Con vittoria di spese e competenze tutte di causa”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. in Parte_1
proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
RA PU e IK PU – premettendo: di condurre, in forza di contratto
3 di locazione del 29.10.2018, un appartamento per civile abitazione posto al terzo ed ultimo piano del fabbricato condominiale sito in Lucca, Corte Bertolini 19, di proprietà dell'Avv. per un canone mensile di euro 800,00, Controparte_1
oltre ad euro 30,00 mensili per spese condominiali;
che l'immobile, sin dal principio dell'occupazione, palesava l'esistenza di gravi vizi limitativi del godimento della cosa locata;
che, in particolare, l'appartamento subiva da subito gravi fenomeni di infiltrazione, risolti soltanto nell'estate 2019 con l'impermeabilizzazione del tetto, salvo poi ripresentarsi nel dicembre 2019, per poi essere infine emendati con nuovo intervento di riparazione nel novembre
2020; che il servizio igienico collocato tra cucina, disimpegno e ripostiglio, del tutto privo di finestre, era altresì sprovvisto di un sistema di ventilazione meccanica con areazione diretta verso l'esterno; che sin dal trasferimento all'interno dell'immobile locato la comparente ed i figli riportavano reazioni allergiche sull'epidermide, inizialmente diagnosticate come sintomi di scabbia umana e, successivamente, nel maggio 2019, dopo la scoperta di insetti sui muri perimetrali interni, quali dermatiti provocate da punture di zecche di piccione;
che la disinfestazione obbligava all'abbandono temporaneo dell'abitazione e non si rivelava risolutiva, tanto da richiederne una seconda nell'agosto 2019 ed ancora una terza, stavolta risolutiva;
che gravi erano i disagi sopportati dalla conduttrice e dai figli, questi ultimi costretti anche al temporaneo allontanamento scolastico e all'abbandono di progetti di scambio di studi;
che dalla relazione depositata in data 4.12.2020, in seguito alla presentazione di ricorso per accertamento tecnico preventivo, riusciva confermata la presenza di tutti i vizi lamentati dalla ricorrente;
che dall'inadempimento del locatore erano derivati pregiudizi di natura patrimoniale e non, consistiti nel ridotto godimento dell'immobile per un periodo di almeno due anni, nel danno dinamico-relazionale e morale derivante dalle lesione all'integrità psico-fisica sofferta per le punture di zecche – ha convenuto in giudizio onde sentirlo condannare ad installare Controparte_1
nel bagno, a sua cura e spese, un impianto di areazione forzata collegato
4 direttamente con l'esterno, nonché al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla ricorrente e dai figli, nella misura complessiva di euro 26.000,00, con gli accessori di legge, oltre al rimborso di tutte le spese di A.T.P.
§1.1 – Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto, preliminarmente eccependo l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ed instando per la chiamata in causa dei condomini
AT AR SE, MA AN e SE HA, Parte_3
provenendo le infiltrazioni da parte comuni dell'edificio e, pertanto, per rivalersi nei confronti di costoro, nei limiti dei rispettivi millesimi di proprietà esclusiva, si
è costituito , il quale ha dedotto che tutte le problematiche Controparte_1
erano state risolte;
che i danni lamentati erano sforniti di prova, anche in tema di nesso di causalità rispetto all'inadempimento addebitato al locatore;
che le conseguenze in ipotesi derivanti dalle punture di zecche erano imputabili ad un'iniziale errata diagnosi effettuata dal medico curante e che nessuna limitazione al godimento dell'immobile era derivata alla ricorrente.
§1.2 – Per resistere alla chiamata in causa si sono costituiti e CP_2
AT AR SE, preliminarmente deducendo il difetto di rappresentanza processuale della sola ai sensi degli artt. 316, 320 Parte_1
c.c., in relazione all'azione promossa in nome e per conto dei figli minori senza la compresenza dell'altro genitore e, nel merito, deducendo che la responsabilità tra i condomini andava ripartita in base agli effettivi millesimi di proprietà esclusiva di ciascuno;
che non vi era alcuna prova in atti che le reazioni allergiche sofferte dagli inquilini dell'appartamento del fossero cagionate da zecche CP_1
piuttosto che da acari o da un fenomeno di scabbia umana;
che, in ogni caso, tutti i vizi denunciati erano in ipotesi attribuibili a parti di proprietà esclusiva del convenuto;
che, per quanto di competenza, i condomini avevano curato diligentemente e prontamente la riparazione delle parti comuni.
§1.3 – Per resistere alla chiamata in causa si sono costituiti anche MA
AN e SE HA, associandosi in rito all'eccepito difetto di rappresentanza
5 processuale della ricorrente, per l'azione promossa in nome e per conto dei figli minori, e deducendo che era escludere qualsiasi responsabilità del condominio;
che non risultava in alcun modo provato che l'abitazione del resistente fosse infestata da zecche e che le lesioni epidermiche non fossero riconducibili ad altra causa;
che, a tutto concedere alla prospettazione della ricorrente, le zecche provenivano da un sottotetto coperto da tavole in legno nella proprietà del resistente, come accertato in sede di A.T.P.; che l'eventuale accoglimento della domanda di manleva doveva tener conto dei millesimi di proprietà esclusiva di ciascun condomino.
§1.4 – Alla prima udienza la ricorrente ha prodotto il certificato di morte del marito onde dimostrare l'esclusiva spettanza della rappresentanza in giudizio dei figli minori.
§1.5 – Assunte le prove richieste dalle parti, rinnovata la C.T.U. già espletata in fase di A.T.P., intervenuti volontariamente con comparsa di costituzione
PU RA e PU IK, frattanto divenuti maggiorenni, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 7 febbraio 2025, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Il ricorso è infondato e va respinto, di tal che resta assorbita la domanda svolta dal resistente nei confronti dei terzi chiamati.
§3. – Preliminarmente, mette conto rilevare che la domanda di condanna all'adempimento di un facere nei confronti del locatore – installazione di un sistema meccanico di areazione forzata all'interno di uno dei bagni – è stata abbandonata, mentre è stata introdotta, sia pur in via subordinata, una domanda nuova di cui va rilevata d'ufficio l'inammissibilità, consistente nella richiesta di restituzione di euro 8.000,00 quale maggior canone corrisposto in eccedenza rispetto al dovuto, da ridursi nella misura ritenuta di giustizia. Tale domanda non risulta precedentemente proposta, atteso che sin dall'origine la ricorrente, in proprio ed in nome e per conto dei figli minori, ha soltanto domandato il
6 risarcimento del danno, donde la macroscopica inammissibilità della domanda nuova svolta in via subordinata.
§4. – Ciò chiarito, mette conto rilevare anzitutto che dalla giurisprudenza di legittimità emerge inequivocabile la diversità dei rimedi che l'ordinamento appresta al conduttore, a seconda che il vizio attenga alla cosa locata o si tratti di guasti della stessa. I vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.), incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione (art. 1581 c.c.). Tali vizi alterano l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull'idoneità all'uso della cosa locata, ed i rimedi previsti sono solo la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, restando esclusa l'esperibilità dell'azione di esatto adempimento, non potendosi configurare in presenza di tali vizi intrinseci e strutturali un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ex art. 1575 c.c. (Cass. sent. n. 7260 del 1994;
Cass. sent. n. 5682 del 2001). Invece, guasti o deterioramenti della cosa locata, dovuti alla naturale usura, effetto del tempo, o ad accadimenti accidentali, che determinino disagi limitati e transeunti nell'utilizzazione del bene, possono rilevare rispetto all'obbligo di manutenzione, posto dalla legge a carico del locatore, quale proiezione nel tempo dell'obbligo di consegna in buono stato di manutenzione (art. 1575 cod. civ.), e rispetto all'obbligo di riparazione ex art. 1576 c.c., l'inosservanza dei quali determina l'inadempimento contrattuale (Cass. sent. n. 24459 del 2011; n. 11198 del 2007; n. 6580 del 2013).
Avuto riguardo alla distinzione esistente tra l'obbligazione del locatore di mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso convenuto e la garanzia per vizi della cosa, la prima si sostanzia nel dovere del locatore di eliminare ogni deterioramento della cosa rispetto allo stato in cui essa si trovava al momento della consegna, e che abbia determinato una diminuzione del godimento, mentre la seconda si concreta nella responsabilità gravante sul locatore per l'esigenza di
7 un difetto nella struttura della cosa, costituente vizio della stessa, in presenza del quale egli è tenuto a subire la pretesa del conduttore di scioglimento o di modificazione del rapporto locatizio, tranne che sia dimostrato trattarsi di vizio conosciuto o facilmente riconoscibile (App. Catania, 01/10/2019, n. 2054).
§4.1 – Orbene, avuto riguardo ai fatti allegati dalla ricorrente, non vi è dubbio che nel caso di specie si versi in un caso di vizi cagionati da deficienze originarie e strutturali della cosa, non spartendo la vicenda punti di contatto con l'ipotesi di un deterioramento prodotto dall'effetto del tempo e dall'usura.
In tale stato di cose, la conduttrice avrebbe però dovuto proporre preliminarmente i mezzi tipici apprestati dall'art. 1578 c.c., consistenti nella domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del corrispettivo, atteso che, fatta eccezione per l'asserita infestazione di zecche – di cui si dirà meglio di qui ad un momento – i pregiudizi derivanti dal ridotto godimento dell'immobile per infiltrazioni o per la presenza di insetti, ovvero, ancora, per un imprecisato e non dimostrato allontanamento temporaneo dall'unità locata onde eseguire gli interventi di eliminazione degli effetti dei vizi - avrebbero dovuto trovare adeguata compensazione nell'azione di riduzione del corrispettivo. In quest'ordine di idee è anche la giurisprudenza di legittimità, che sancisce il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa locata ex art. 1578, comma 2, c.c., non è proponibile in via autonoma rispetto alle azioni di risoluzione o di riduzione del corrispettivo di cui al comma
1 dello stesso articolo (Cass. ord. n. 18470 del 2023; sent. n. 6580 del 2013; n.
910 del 1963).
§4.2 – Peraltro, la situazione non muta significativamente se la si guarda nella diversa prospettiva dell'inadempimento dell'obbligo di mantenere la cosa in buono stato locativo a norma dell'art. 1576 c.c. e del pregiudizio risarcitorio che
è suscettibile di conseguirne, posto che, impregiudicato ogni altro presupposto, nessun danno risarcibile è stato concretamente dimostrato.
8 §4.2.1 – Non è stata anzitutto dimostrata una riduzione del godimento dell'unità abitativa in conseguenza delle infiltrazioni, posto che, al tempo del sopralluogo del C.T.U. nominato in fase di a.t.p., sono state soltanto rilevate delle tracce in camera da letto, con interventi di ripristino già effettuati.
L'impraticabilità della camera da letto, di cui ha riferito la teste si risolve Tes_6
in un mero apprezzamento valutativo non demandabile al testimone, insuscettibile di essere posto a fondamento della decisione
§4.2.2 – Alla tutela risarcitoria non si accede per vero neppure con riguardo al tempo di indisponibilità dell'immobile per l'esecuzione delle riparazioni, tempo che ha formato oggetto di stima nella C.T.U. espletata in fase di A.T.P.
Ed infatti, non è inutile sottolineare che nel caso in cui il conduttore rimanga privo del godimento del bene locato a causa dell'esecuzione in esso di riparazioni da parte del locatore, quest'ultimo non solo è esposto a subire la riduzione del canone o la risoluzione del rapporto, me è inoltre tenuto a risarcire il danno a titolo di responsabilità contrattuale, salva la responsabilità risarcitoria del terzo appaltatore dei lavori, per illecito aquiliano, sempreché che il conduttore dimostri che dalle riparazioni gli è derivato un pregiudizio ulteriore e diverso rispetto alla diminuzione o alla perdita dell'utilizzabilità del bene, atteso che in tale caso è configurabile una autonoma violazione dell'obbligo del locatore di garantire il pacifico godimento del bene locato (Cass. 14 agosto 1997, n. 7605;
23 marzo 1992, n. 3590). Nulla è stato però dedotto o dimostrato al riguardo per comprovare un pregiudizio risarcibile, al quale avrebbero potuto dar forma i costi documentati per un trasloco temporaneo o per un alloggio sostitutivo.
§4.3 – A tutto concedere alla tesi che guarda al fenomeno nella prospettiva dell'inadempimento all'obbligo di manutenzione e non già di un vizio strutturale, per il quale la domanda risarcitoria separata dalle tutele tipiche non può trovare accoglimento, impregiudicato che nei confronti dei figli il danno lamentato si incasella nella matrice extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., con riguardo ai danni di cui si assume la derivazione dalla presenza di zecche, è vero che in tutti i
9 sopralluoghi eseguiti sia dal C.T.U. designato in sede di A.T.P., quanto dal consulente nominato in corso di causa, sono stati rinvenuti insetti nel controsoffitto, ma nulla dimostra che si trattasse di zecche. D'altro canto, che la reazione epidermica di tipo allergico fosse causalmente riconducibile al morso di una zecca degrada ad un assunto non suffragato dalle evidenze processuali disponibili, né con riguardo alla ricorrente, né tanto meno in relazione ai figli
(specie questi ultimi che non risultano essersi mai sottoposti a controllo medico).
Con riguardo alla madre ricorrente, per contro, non solo il certificato medico in atti (doc. 6 fasc. ricorrente) si esprime in termini meramente probabilistici sul nesso eziologico tra presenza di zecche e dermatiti umane, tenuto conto di una precedente diagnosi di scabbia umana, ma neppure appare razionalmente plausibile l'inferenza meramente probabilistica formulata, poiché non è dato neppure intendere se gli insetti all'interno del controsoffitto fossero davvero zecche o altri acari, oppure ancora insetti diversi, con la loro puntura impotenti a cagionare le conseguenze di natura allergica lamentate, come del resto risulta dalla segnalazione all'ASL del 30.5.2019, ove lo stesso dermatologo, che poco prima aveva redatto il certificato medico, segnala la fonte patogena dei segni cutanei in “acari ambientali”.
Va da sé che, anche a voler diversamente opinare, in mancanza dell'accertamento di una lesione temporanea o permanente del bene costituzionale intangibile dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) e della prova di pregiudizi di serietà esorbitante la soglia minima di tollerabilità, non è dato accordare alcun risarcimento di danni non patrimoniali, nel solco dell'insegnamento della ormai costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il
10 danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi)” (ex multis,
Cass. sent. n. 33276 del 2023).
§4.4 – Da qui, in conclusione il rigetto delle domande dei ricorrenti e l'assorbimento delle domande proposte nei confronti dei terzi chiamati.
§5. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza.
Anzitutto, le spese di lite vanno poste a carico solidale della ricorrente e dei figli intervenuti, che dovranno sopportare le spese del convenuto, oltre che dei terzi chiamati, alla cui evocazione in giudizio la domanda originaria, infondatamente proposta, ha dato causa.
Avuto riguardo al valore di causa, in favore del convenuto, dei terzi chiamati e AT AR SE, nonché dei terzi chiamati MA CP_2
AN e SE HA, si liquidano, tenuto conto delle note spese depositate, al cui dettaglio si rinvia ove qui non modificato: (1) euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre euro 295,55 per esborsi, in favore di;
(2) Controparte_1
euro 5.077,00 per compenso professionale, in favore di MA AN e SE
HA; (3) euro 5.577,00 per compenso professionale (inclusivo anche della fase di mediazione), oltre euro 896,70 per spese di ctp (all. 1, 2 note difensive conclusionali) in favore di e AT AR SE. CP_2
Spese di C.T.U., sia nel presente giudizio, che in fase di A.T.P., definitivamente a carico della ricorrente e dei terzi intervenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande dei ricorrenti.
- Dichiara assorbite le domande nei confronti dei terzi chiamati.
- Condanna la ricorrente ed i terzi intervenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, così liquidate: (1) euro 5.077,00 per compenso professionale, in favore di , euro 295,55 per esborsi, oltre rimborso Controparte_1
forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
(2) euro 5.077,00 per compenso
11 professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di MA AN e SE HA;
(3) euro 5.577,00 per compenso professionale (inclusivo anche della fase di mediazione) in favore di CP_2
e AT AR SE, oltre euro 896,70 per spese di ctp (all. 1, 2
[...]
note difensive conclusionali), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- Spese di C.T.U. definitivamente a carico dei ricorrenti e degli intervenuti in solido.
Lucca, 7 febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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