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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c., , trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., all'udienza del 24 aprile
2025, pendente tra:
(C.F. , anche in qualità di erede di RT C.F._1
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Persona_1 C.F._2
DUCCIO MARIA TRAINA e GABRIELE PARIGI;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GABRIELE Parte_2 C.F._3
PARIGI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DUCCIO MARIA TRAINA in Firenze
e presso l'indirizzo pec di entrambi;
RICORRENTI contro
(C.F. , residente in [...] C.F._4
Roma n. 262, rappresentato e difeso dagli Avv.ti AGOSTINO ZANELLI QUARANTINI e LORENZO
MASI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze;
RESISTENTE
Oggetto: mancato rispetto delle distanze legali dalle vedute.
Conclusioni per : accertare, anche ai sensi dell'art. 1079 c.c., la violazione dell'art. 907 c.c. e/o Parte_2 dell'art. 1067 c.c. e condannare controparte ad arretrare il fabbricato alla distanza di tre metri o, in
pagina 1 di 3 ipotesi, alla distanza precedente all'intervento di sopraelevazione. Con vittoria di spese, compensi, iva
e c.p.a. per il convenuto: rigettare le domande ex adverso avanzate in quanto inammissibili ed infondate. Con vittoria di spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i signori e e la sig.ra RT Persona_1
proprietari di unità immobiliari site in Firenze, Via Santo Spirito n. 1, chiedevano la Parte_2
condanna del signor a riportare il fabbricato di sua proprietà, oggetto di un Controparte_1
intervento di sopraelevazione, ad una distanza di almeno tre metri dalle loro vedute, o comunque, se maggiore, alla distanza precedente a detto intervento.
A sostegno della domanda adducevano la violazione delle distanze legali prescritte dall'art. 907 c.c. e, in ogni caso, di aver subito un illecito aggravamento della propria servitù di veduta.
2. Il signor si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda dei ricorrenti CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
3. Nelle more del giudizio il signor veniva a mancare;
il signor , costituitosi anche Persona_1 Pt_1
in qualità di suo erede, decideva di rinunciare agli atti del giudizio, sia in proprio che come erede. Il signor accettava la rinuncia a spese compensate. CP_1
4. All'udienza del 24.4.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva le richieste istruttorie della signora ritenendole non necessarie ai fini del decidere e invitava le Pt_2
parti a discutere la causa. I difensori concludevano come sopra riportato. Il giudice tratteneva la causa in decisione.
*******
5. Deve in primo luogo essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., a spese compensate per accordo tra le parti, tra il signor , anche in qualità di erede del signor RT
, e il signor Persona_1 Controparte_1
6. Per quanto concerne, invece, la domanda della signora la stessa è infondata e deve Parte_2
pertanto essere rigettata.
7. Ai fini della risoluzione della presente controversia si impone, come preliminare, la questione relativa alla natura giuridica del balcone della sig.ra se, cioè, esso sia o meno qualificabile Pt_2 come veduta ai sensi dell'art. 900 c.c.
La Corte di legittimità, con insegnamento costante, per poter configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., richiede la possibilità di inspicere e di prospicere in alienum, vale a dire di pagina 2 di 3 affacciarsi dall'apertura per guardare di fronte, obliquamente e lateralmente, in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (ex multis, Cass. Sez. II n. 3043/2020).
Dalla documentazione fotografica allegata da entrambe le parti (vedi immagine n. 4 nel doc. 4 di parte ricorrente e pag. 2 del doc. 9 di parte resistente) emerge che il “terrazzo” della signora risulta Pt_2 schermato da una fitta rete metallica che ne copre tutta l'estensione della sua unica apertura, impedendo che dallo stesso ci si possa affacciare sulla corte sottostante. Da ciò discende che allo stesso non può essere riconosciuta la natura di veduta.
7. Ne consegue che non può trovare applicazione al caso di specie la disciplina delle distanze legali dalle vedute di cui all'art. 907 c.c., invocata da parte ricorrente.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
DICHIARA ESTINTO il processo tra in proprio e in qualità di erede di RT [...]
, e a spese compensate;
Persona_2 Controparte_1
RIGETTA le domande di;
Parte_2
CONDANNA a rifondere a le spese del presente Parte_2 Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% , IVA e CPA come per legge.
Firenze, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c., , trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., all'udienza del 24 aprile
2025, pendente tra:
(C.F. , anche in qualità di erede di RT C.F._1
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Persona_1 C.F._2
DUCCIO MARIA TRAINA e GABRIELE PARIGI;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GABRIELE Parte_2 C.F._3
PARIGI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DUCCIO MARIA TRAINA in Firenze
e presso l'indirizzo pec di entrambi;
RICORRENTI contro
(C.F. , residente in [...] C.F._4
Roma n. 262, rappresentato e difeso dagli Avv.ti AGOSTINO ZANELLI QUARANTINI e LORENZO
MASI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze;
RESISTENTE
Oggetto: mancato rispetto delle distanze legali dalle vedute.
Conclusioni per : accertare, anche ai sensi dell'art. 1079 c.c., la violazione dell'art. 907 c.c. e/o Parte_2 dell'art. 1067 c.c. e condannare controparte ad arretrare il fabbricato alla distanza di tre metri o, in
pagina 1 di 3 ipotesi, alla distanza precedente all'intervento di sopraelevazione. Con vittoria di spese, compensi, iva
e c.p.a. per il convenuto: rigettare le domande ex adverso avanzate in quanto inammissibili ed infondate. Con vittoria di spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i signori e e la sig.ra RT Persona_1
proprietari di unità immobiliari site in Firenze, Via Santo Spirito n. 1, chiedevano la Parte_2
condanna del signor a riportare il fabbricato di sua proprietà, oggetto di un Controparte_1
intervento di sopraelevazione, ad una distanza di almeno tre metri dalle loro vedute, o comunque, se maggiore, alla distanza precedente a detto intervento.
A sostegno della domanda adducevano la violazione delle distanze legali prescritte dall'art. 907 c.c. e, in ogni caso, di aver subito un illecito aggravamento della propria servitù di veduta.
2. Il signor si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda dei ricorrenti CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
3. Nelle more del giudizio il signor veniva a mancare;
il signor , costituitosi anche Persona_1 Pt_1
in qualità di suo erede, decideva di rinunciare agli atti del giudizio, sia in proprio che come erede. Il signor accettava la rinuncia a spese compensate. CP_1
4. All'udienza del 24.4.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva le richieste istruttorie della signora ritenendole non necessarie ai fini del decidere e invitava le Pt_2
parti a discutere la causa. I difensori concludevano come sopra riportato. Il giudice tratteneva la causa in decisione.
*******
5. Deve in primo luogo essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., a spese compensate per accordo tra le parti, tra il signor , anche in qualità di erede del signor RT
, e il signor Persona_1 Controparte_1
6. Per quanto concerne, invece, la domanda della signora la stessa è infondata e deve Parte_2
pertanto essere rigettata.
7. Ai fini della risoluzione della presente controversia si impone, come preliminare, la questione relativa alla natura giuridica del balcone della sig.ra se, cioè, esso sia o meno qualificabile Pt_2 come veduta ai sensi dell'art. 900 c.c.
La Corte di legittimità, con insegnamento costante, per poter configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., richiede la possibilità di inspicere e di prospicere in alienum, vale a dire di pagina 2 di 3 affacciarsi dall'apertura per guardare di fronte, obliquamente e lateralmente, in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (ex multis, Cass. Sez. II n. 3043/2020).
Dalla documentazione fotografica allegata da entrambe le parti (vedi immagine n. 4 nel doc. 4 di parte ricorrente e pag. 2 del doc. 9 di parte resistente) emerge che il “terrazzo” della signora risulta Pt_2 schermato da una fitta rete metallica che ne copre tutta l'estensione della sua unica apertura, impedendo che dallo stesso ci si possa affacciare sulla corte sottostante. Da ciò discende che allo stesso non può essere riconosciuta la natura di veduta.
7. Ne consegue che non può trovare applicazione al caso di specie la disciplina delle distanze legali dalle vedute di cui all'art. 907 c.c., invocata da parte ricorrente.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
DICHIARA ESTINTO il processo tra in proprio e in qualità di erede di RT [...]
, e a spese compensate;
Persona_2 Controparte_1
RIGETTA le domande di;
Parte_2
CONDANNA a rifondere a le spese del presente Parte_2 Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% , IVA e CPA come per legge.
Firenze, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 3 di 3