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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8604 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2778 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
OPPONENTE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Monica Scandaliato
e
– (in qualità di erede di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
)
[...]
rappresentate e difese dagli avv.ti Arturo Salerni e Giuliana Rando OPPOSTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
– nella cessata qualità di amministratore del condominio di via Rosa Parte_1
AI AL n. 42 in Roma – ha proposto opposizione avverso il decreto n.
18745/2021 emesso in data 21.10.2021 con cui il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto di consegnare alle ricorrenti e la Parte_2 Persona_1
documentazione condominiale (specificata alla pagina 9 del ricorso) previamente richiesta senza esito, nonché di rifondere le spese della procedura.
L'opponente – a sostegno – ha dedotto che: - in data 29.9.2021 – precedentemente all'emissione del decreto – ha consegnato alla opponente la documentazione previamente richiestagli – con pec del CP_1
30.7.2021 e 12.8.2021 – e quest'ultima l'ha accettata senza contestazioni;
- – diversamente – non aveva avanzato alcuna formale richiesta Persona_1
all'amministratore volta alla consegna della documentazione, ma solo una richiesta di visione della stessa con raccomandata del 23.6.2021 che veniva concordata ed ottemperata nell'appuntamento fissato al 3.7.2021;
- sono infine insussistenti le irregolarità nella gestione condominiale dedotte dalle opposte nel ricorso monitorio.
Ha pertanto concluso per la revoca del decreto e per la condanna delle controparti ex
art. 96 c.p.c..
e – nel costituirsi – hanno preliminarmente eccepito Controparte_1 Persona_1
l'improcedibilità dell'opposizione stante la tardiva iscrizione a ruolo della causa e –
nel merito – ne hanno comunque contestato la fondatezza chiedendo il suo conseguente rigetto.
In corso di giudizio si è volontariamente costituita – quale erede di Controparte_2
deceduta in corso di giudizio – chiedendo l'accoglimento delle medesime Persona_1
conclusioni.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione – depositate le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed espletato l'interrogatorio formale delle opposte – la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025. Il Tribunale – sulla scorta di tali premesse – osserva quanto segue.
Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione preliminare sollevata dalle opposte in quanto l'opponente ha iscritto la causa a ruolo tempestivamente il 21.12.2022 a fronte della previa notifica della citazione alle convenute via pec in data 13.12.2021 (come chiaramente riscontrabile nel fascicolo telematico).
L'opposizione – nel merito – è fondata.
Deve premettersi che – secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – “In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la
facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione
dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto
annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di
specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia
dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di
amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un
onere economico per il , dovendo i costi relativi alle operazioni compiute Parte_3
gravare esclusivamente sui condomini richiedenti” (Cass. 19210/2011, cfr. sul punto
Cass. 19799/2014 e 15996/2020).
Deve ritenersi – nella fattispecie – che l'ex amministratore abbia effettivamente consegnato in data 29.9.2021 la documentazione condominiale richiesta dalla condomina con pec del 30.7.2021 e 12.8.2021 (cfr. all. 3 e 5 del fascicolo CP_1
monitorio). E' dirimente – in proposito – rilevare che le parti hanno concordato un appuntamento per la visione e l'eventuale consegna di tale documentazione nella data del 29.9.2021
(conversazione whatsapp tra le parti: cfr. all. 6 e 7 atto di citazione), e la non ha CP_1
provato di avere sollevato – all'esito – contestazioni in ordine all'incompletezza/lacunosità della documentazione messa a disposizione da parte dell'amministratore.
L'effettivo svolgimento di tale appuntamento è stato peraltro confermato dalla CP_1
in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale del 20.9.2023).
Deve soltanto rilevarsi – con riguardo alla dedotta omessa consegna di altra
documentazione richiesta in precedenza da (madre della – che Controparte_3 CP_1
non può ritenersi sussistente alcun inadempimento dell'amministratore in ordine ad una richiesta proveniente da un soggetto sprovvisto dello status di condomino legittimante l'istanza di ostensione della documentazione condominiale.
E' infatti emerso in sede istruttoria che l'unica contestazione riguardo l'adempimento dell'opponente alla richiesta di ostensione della documentazione condominiale riguarderebbe esclusivamente i documenti richiesti precedentemente da CP_3
(cfr. interrogatorio formale della “preciso che l' mi consegnò
[...] CP_1 Pt_1
documentazione condominiale non completa in quanto mancante di alcuni documenti
già richiesti e, in particolare, quelli indicati in una mail del 5.7.2021 che fu inviata
da mia madre all e che risulta allegata in atti”). Controparte_3 Pt_1
Deve parimenti rilevarsi – quanto all'opposta (costituitasi in Controparte_2
giudizio quale erede di ) – che l'opponente appare aver assolto la richiesta Persona_1 di accesso alla documentazione condominiale avanzata dalla condomina con Per_1
raccomandata del 23.6.2021.
E' decisivo rilevare che – dopo l'appuntamento con l'amministratore pacificamente svoltosi nella data del 3.7.2021 per consentire la visione – non risulta documentata
alcuna richiesta successiva della condomina volta all'estrazione di copie (a nulla rilevando la pec del 1.2.2022 – allegata alla comparsa di costituzione – in quanto
successiva al ricorso monitorio).
Deve evidenziarsi – in proposito – che grava sul condomino l'onere di dimostrare
che l'amministratore non gli abbia consentito la facoltà di prendere visione ed
estrarre copia dei documenti richiesti (fra le altre, cfr. Cass. 1544/2004).
E' infine irrilevante – stante il limitato oggetto del presente giudizio – ogni ulteriore valutazione di merito sulle dedotte irregolarità imputate all'opponente nella gestione condominiale.
L'accoglimento dell'opposizione comporta – di conseguenza – la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali – liquidate ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza delle opposte (mentre non sussistono anche i presupposti per la loro contestuale condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.).
P.Q.M.
revoca il decreto;
condanna in solido le opposte a rimborsare all'opponente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.800,00 per compensi, euro 118,50 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15%, VA e SS come per legge.
10.6.2025. IL IU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2778 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
OPPONENTE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Monica Scandaliato
e
– (in qualità di erede di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
)
[...]
rappresentate e difese dagli avv.ti Arturo Salerni e Giuliana Rando OPPOSTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
– nella cessata qualità di amministratore del condominio di via Rosa Parte_1
AI AL n. 42 in Roma – ha proposto opposizione avverso il decreto n.
18745/2021 emesso in data 21.10.2021 con cui il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto di consegnare alle ricorrenti e la Parte_2 Persona_1
documentazione condominiale (specificata alla pagina 9 del ricorso) previamente richiesta senza esito, nonché di rifondere le spese della procedura.
L'opponente – a sostegno – ha dedotto che: - in data 29.9.2021 – precedentemente all'emissione del decreto – ha consegnato alla opponente la documentazione previamente richiestagli – con pec del CP_1
30.7.2021 e 12.8.2021 – e quest'ultima l'ha accettata senza contestazioni;
- – diversamente – non aveva avanzato alcuna formale richiesta Persona_1
all'amministratore volta alla consegna della documentazione, ma solo una richiesta di visione della stessa con raccomandata del 23.6.2021 che veniva concordata ed ottemperata nell'appuntamento fissato al 3.7.2021;
- sono infine insussistenti le irregolarità nella gestione condominiale dedotte dalle opposte nel ricorso monitorio.
Ha pertanto concluso per la revoca del decreto e per la condanna delle controparti ex
art. 96 c.p.c..
e – nel costituirsi – hanno preliminarmente eccepito Controparte_1 Persona_1
l'improcedibilità dell'opposizione stante la tardiva iscrizione a ruolo della causa e –
nel merito – ne hanno comunque contestato la fondatezza chiedendo il suo conseguente rigetto.
In corso di giudizio si è volontariamente costituita – quale erede di Controparte_2
deceduta in corso di giudizio – chiedendo l'accoglimento delle medesime Persona_1
conclusioni.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione – depositate le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed espletato l'interrogatorio formale delle opposte – la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025. Il Tribunale – sulla scorta di tali premesse – osserva quanto segue.
Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione preliminare sollevata dalle opposte in quanto l'opponente ha iscritto la causa a ruolo tempestivamente il 21.12.2022 a fronte della previa notifica della citazione alle convenute via pec in data 13.12.2021 (come chiaramente riscontrabile nel fascicolo telematico).
L'opposizione – nel merito – è fondata.
Deve premettersi che – secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – “In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la
facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione
dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto
annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di
specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia
dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di
amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un
onere economico per il , dovendo i costi relativi alle operazioni compiute Parte_3
gravare esclusivamente sui condomini richiedenti” (Cass. 19210/2011, cfr. sul punto
Cass. 19799/2014 e 15996/2020).
Deve ritenersi – nella fattispecie – che l'ex amministratore abbia effettivamente consegnato in data 29.9.2021 la documentazione condominiale richiesta dalla condomina con pec del 30.7.2021 e 12.8.2021 (cfr. all. 3 e 5 del fascicolo CP_1
monitorio). E' dirimente – in proposito – rilevare che le parti hanno concordato un appuntamento per la visione e l'eventuale consegna di tale documentazione nella data del 29.9.2021
(conversazione whatsapp tra le parti: cfr. all. 6 e 7 atto di citazione), e la non ha CP_1
provato di avere sollevato – all'esito – contestazioni in ordine all'incompletezza/lacunosità della documentazione messa a disposizione da parte dell'amministratore.
L'effettivo svolgimento di tale appuntamento è stato peraltro confermato dalla CP_1
in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale del 20.9.2023).
Deve soltanto rilevarsi – con riguardo alla dedotta omessa consegna di altra
documentazione richiesta in precedenza da (madre della – che Controparte_3 CP_1
non può ritenersi sussistente alcun inadempimento dell'amministratore in ordine ad una richiesta proveniente da un soggetto sprovvisto dello status di condomino legittimante l'istanza di ostensione della documentazione condominiale.
E' infatti emerso in sede istruttoria che l'unica contestazione riguardo l'adempimento dell'opponente alla richiesta di ostensione della documentazione condominiale riguarderebbe esclusivamente i documenti richiesti precedentemente da CP_3
(cfr. interrogatorio formale della “preciso che l' mi consegnò
[...] CP_1 Pt_1
documentazione condominiale non completa in quanto mancante di alcuni documenti
già richiesti e, in particolare, quelli indicati in una mail del 5.7.2021 che fu inviata
da mia madre all e che risulta allegata in atti”). Controparte_3 Pt_1
Deve parimenti rilevarsi – quanto all'opposta (costituitasi in Controparte_2
giudizio quale erede di ) – che l'opponente appare aver assolto la richiesta Persona_1 di accesso alla documentazione condominiale avanzata dalla condomina con Per_1
raccomandata del 23.6.2021.
E' decisivo rilevare che – dopo l'appuntamento con l'amministratore pacificamente svoltosi nella data del 3.7.2021 per consentire la visione – non risulta documentata
alcuna richiesta successiva della condomina volta all'estrazione di copie (a nulla rilevando la pec del 1.2.2022 – allegata alla comparsa di costituzione – in quanto
successiva al ricorso monitorio).
Deve evidenziarsi – in proposito – che grava sul condomino l'onere di dimostrare
che l'amministratore non gli abbia consentito la facoltà di prendere visione ed
estrarre copia dei documenti richiesti (fra le altre, cfr. Cass. 1544/2004).
E' infine irrilevante – stante il limitato oggetto del presente giudizio – ogni ulteriore valutazione di merito sulle dedotte irregolarità imputate all'opponente nella gestione condominiale.
L'accoglimento dell'opposizione comporta – di conseguenza – la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali – liquidate ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza delle opposte (mentre non sussistono anche i presupposti per la loro contestuale condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.).
P.Q.M.
revoca il decreto;
condanna in solido le opposte a rimborsare all'opponente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.800,00 per compensi, euro 118,50 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15%, VA e SS come per legge.
10.6.2025. IL IU