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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 6959/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA nata a [...] il [...] (C.F: Parte_1
) C.F._1
E nato a [...] il [...] (C.F: Parte_2
) C.F._2
rappresentati e difesi la prima dall'Avv. DE STROBEL GABRIELLA e il secondo dall'Avv.
RAFFAGLIO PAOLA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 12.03.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 20/05/2024 che qui di seguito vengono riportate:
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
“ A. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Verona
B. Dato il corretto adempimento delle condizioni di cui alla separazione, in cui si è provveduto a sciogliere la comunione dei beni, e ciò anche tramite trasferimenti di denaro da investimenti finanziari unicamente volti a definire in modo stabile la crisi coniugale e la conseguente separazione in esecuzione alle condizioni sopra citate, da considerarsi esenti da imposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 74/1987;
- Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Dossobuono a
; Parte_2
- dichiararsi obbligato al versamento di € 200,00 mensili quale assegno di divorzio Parte_2
in favore di , a titolo puramente compensativo, e senza previsione di adeguamento Parte_1
ISTAT
C. Spese legali
Spese compensate tra le parti
D. Rinuncia all'impugnazione: Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione dichiarando altresì di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 1490/2024 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento pagina 2 di 3 definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA Parte_2
(atto n.54, parte 2, serie A dell'anno 1968) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 6959/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA nata a [...] il [...] (C.F: Parte_1
) C.F._1
E nato a [...] il [...] (C.F: Parte_2
) C.F._2
rappresentati e difesi la prima dall'Avv. DE STROBEL GABRIELLA e il secondo dall'Avv.
RAFFAGLIO PAOLA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 12.03.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 20/05/2024 che qui di seguito vengono riportate:
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
“ A. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Verona
B. Dato il corretto adempimento delle condizioni di cui alla separazione, in cui si è provveduto a sciogliere la comunione dei beni, e ciò anche tramite trasferimenti di denaro da investimenti finanziari unicamente volti a definire in modo stabile la crisi coniugale e la conseguente separazione in esecuzione alle condizioni sopra citate, da considerarsi esenti da imposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 74/1987;
- Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Dossobuono a
; Parte_2
- dichiararsi obbligato al versamento di € 200,00 mensili quale assegno di divorzio Parte_2
in favore di , a titolo puramente compensativo, e senza previsione di adeguamento Parte_1
ISTAT
C. Spese legali
Spese compensate tra le parti
D. Rinuncia all'impugnazione: Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione dichiarando altresì di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 1490/2024 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento pagina 2 di 3 definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA Parte_2
(atto n.54, parte 2, serie A dell'anno 1968) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3