Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/01/2023
N. 00054/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2022, proposto da
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI BRESCIA, rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Barilà e Gianfranco Zanetti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il secondo legale in BR, via Solferino 28;
contro
ANAS SPA, non costituitasi in giudizio;
per l'ottemperanza
- alla sentenza del TAR BR n. 707 del 29 luglio 2021, passata in giudicato, con la quale è stato accertato l’obbligo dell’ANAS di effettuare la scelta tra restituzione e acquisizione ex art. 42- bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 dei terreni di proprietà del ricorrente nei Comuni di Gavardo, Nuvolera e Prevalle occupati per la realizzazione di opere stradali;
- con richiesta accessoria di chiarimenti sulle modalità dell'ottemperanza ex art. 112 comma 5 cpa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In accoglimento del ricorso n. 170/2021 proposto dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di BR, il TAR BR, con sentenza n. 707 del 29 luglio 2021, ha accertato l’obbligo dell’ANAS di effettuare la scelta tra restituzione e acquisizione ex art. 42- bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 dei terreni di proprietà del medesimo Istituto nei Comuni di Gavardo, Nuvolera e Prevalle.
2. Si tratta dei terreni occupati per la realizzazione della strada statale 45- bis Gardesana Occidentale (Variante da Treponti a Tormini - Progetto Esecutivo 2° lotto da Nuvolera a Gavardo). I lavori sono stati realizzati sulla base del progetto approvato dall’ANAS con dichiarazione di pubblica utilità di data 28 febbraio 1990, poi integrato dalla perizia suppletiva di variante di data 19 marzo 1992.
3. Per il completamento delle attività preliminari e la comunicazione all’Istituto della scelta tra la restituzione e l’acquisizione dei terreni occupati la sentenza ha fissato all’ANAS il termine di 120 giorni.
4. Lamentando l’inutile decorso del termine e l’inerzia dell’ANAS nell’esecuzione della sentenza, nel frattempo passata in giudicato in quanto non impugnata, l’Istituto ha proposto il presente ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione delle penalità di mora ex art. 114 comma 4-e cpa, nell’importo di 100 €/giorno con decorrenza dal passaggio in giudicato (2 marzo 2022).
5. È stata formulata anche una richiesta di chiarimenti circa il punto 7-(j) della sentenza ( “Il danno da occupazione senza titolo è già definito forfettariamente dall’art. 42-bis comma 3 del DPR 327/2001 nel 5% annuo del valore venale, fermi restando gli effetti della prescrizione quinquennale eccepita” ). In particolare, è stato chiesto se questa statuizione sia parte del giudicato, e in caso affermativo se sia riferita al solo caso in cui l’ANAS o il commissario ad acta optino per la restituzione, o se riguardi anche l’ipotesi in cui venga scelta l’acquisizione. Secondo il ricorrente, la risposta esatta dovrebbe essere quella negativa, in quanto nel ricorso originario erano state espressamene escluse sia la domanda di condanna al versamento dell’indennizzo per l’acquisizione sanante, sia la domanda di risarcimento per l’occupazione senza titolo.
6. Non vi è stata costituzione in giudizio da parte dell’ANAS.
7. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:
(a) la mancata costituzione in giudizio dell’ANAS lascia non opposta l’affermazione del ricorrente circa l’inottemperanza alla sentenza n. 707/2021. Questo dato deve quindi essere assunto come dimostrato. L’ANAS ha implicitamente rinunciato a giustificare la propria inerzia rispetto alle prescrizioni fissate dal TAR;
(b) per conseguire il risultato descritto nella sentenza n. 707/2021 non sembra tuttavia necessario, e neppure utile, sostituire la struttura organizzativa dell’ANAS con un commissario ad acta . Le valutazioni finalizzate alla scelta tra acquisizione e restituzione trovano la loro sede naturale presso gli uffici dell’ANAS, che dispongono della competenza tecnica per eseguire tutte le relative operazioni e per individuare nel modo più preciso le superfici trasformate e quelle integre da restituire;
(c) occorre però sollecitare questi adempimenti con un meccanismo di penalità che garantisca, da un lato, la certezza del diritto, e dall’altro l’effettività del ristoro per il soggetto che subisce il danno da ritardo. La soluzione preferibile a tale scopo si articola nei seguenti passaggi: (1) viene immediatamente fissato l’importo delle penalità da corrispondere per ogni giorno di ritardo; (2) viene contestualmente fissato un ultimo termine di adempimento, pari a 90 giorni dal deposito della presente sentenza; (3) si dispone che le penalità siano corrisposte solo nel caso di persistente inadempimento, totale o parziale, dopo il suddetto termine, ma retroattivamente a partire dal giorno di deposito della presente sentenza e fino al giorno di ultimazione delle operazioni descritte nella sentenza n. 707/2021, compreso il versamento del contributo unificato;
(d) come misura delle penalità si ritiene ragionevole l’importo di 25 €/giorno. Si tratta di un importo che nel breve periodo è vantaggioso per l’ANAS, grazie all’esonero per il caso di adempimento entro i primi 90 giorni, e comunque grazie al risparmio sul verosimile costo del commissario ad acta se l’adempimento interviene subito dopo. Nel medio e lungo periodo, invece, si determina un esborso significativo in rapporto al valore dei beni occupati, che si affianca al risarcimento per l’occupazione senza titolo;
(e) vi è quindi un doppio incentivo per l’ANAS ad attivarsi in tempi rapidi, per beneficiare dell’esonero dalle penalità o almeno per non dover pagare più del verosimile costo del commissario ad acta . Correlativamente, la sanzione per l’inadempimento prolungato è la sostanziale creazione di una rendita a favore del ricorrente a partire dal momento in cui l’ANAS ha potuto conoscere il costo esatto della propria inerzia. In proposito, occorre sottolineare che l’importo delle penalità potrà essere adeguato nel tempo, su richiesta del ricorrente, qualora, a causa dell’inflazione o per altri motivi, non si rivelasse sufficientemente efficace;
(f) con riguardo ai chiarimenti chiesti dal ricorrente, si osserva che il giudice amministrativo, nel decidere la controversia, conforma il potere dell’amministrazione. L’accertamento dell’obbligo di scegliere in un termine ragionevole tra acquisizione e restituzione implica quindi l’individuazione e la specificazione del tipo di potere che deve essere esercitato;
(g) per questa ragione, la sentenza n. 707/2021, pur non avendo ad oggetto la monetizzazione delle voci di risarcimento o indennitarie, ha descritto gli adempimenti a cui l’ANAS è tenuta quando effettua la scelta. In particolare, il potere si considera legittimamente esercitato se, oltre alla decisione tra le due ipotesi alternative, e indipendentemente dall’opzione scelta, viene indicato al proprietario il valore venale dei beni, sul quale si calcola automaticamente il danno da occupazione senza titolo nella misura del 5% annuo ai sensi dell’art. 42- bis comma 3 del DPR 327/2001. Su questo presupposto, la sentenza n. 707/2021 ha poi fatto riferimento alla prescrizione quinquennale ritualmente eccepita, seguendo evidentemente l’interpretazione che considera il ristoro dell’occupazione senza titolo una voce di danno basata su un fatto storico, consistente nella mancata utilizzazione dei beni e nella situazione di incertezza sofferta dal proprietario, e non una misura economica di natura indennitaria. Questi aspetti sono quindi coperti da giudicato, ferma restando la possibilità per il ricorrente di dare dimostrazione di un eventuale danno aggiuntivo rispetto a quello forfettariamente liquidato.
8. In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con i termini, gli adempimenti, le penalità e i chiarimenti di cui sopra.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’ANAS, essendo i chiarimenti (dove la tesi del ricorrente è stata respinta) una parte accessoria del ricorso, e sono liquidate come da dispositivo.
10. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis .1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione;
(b) condanna l’ANAS a versare al ricorrente, a titolo di spese di giudizio, l’importo di € 3.000, oltre agli oneri di legge;
(c) pone il contributo unificato a carico dell’ANAS.
Così deciso in BR, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Pedron | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO