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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5665/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
In composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dr.ssa Paola Demaria Presidente dr.ssa Maria Vittoria Chiavazza Giudice relatore dr.ssa Simona Gambacorta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 5665/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BEVIONE SILVIA;
Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCHISIO CP_1 C.F._2 MASSIMO e dell'Avv. FRASCA' ALBERTO;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: petitio hereditatis, divisione ereditaria, collazione, riduzione, simulazione contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte attrice (all'udienza del 13.2.2025, come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc, con rinuncia alle prove per interpello e testi e con richiesta di integrare il proposto quesito per la CTU con l'istanza di “accesso agli istituti di credito che non hanno ottemperato all'Ordinanza del GI): “In via istruttoria: 1) (…); 2) ordinare la produzione in giudizio degli estratti dei conti correnti, di tutti i prodotti finanziari e delle polizze comprensive delle condizioni generali degli ultimi dieci anni della de cuius alla convenuta ovvero agli istituti di credito/enti presso cui la sig.ra Persona_1
aveva acceso i conti correnti od altri prodotti finanziari, tra cui R_ Controparte_2 CP_3 e 3) disporre CTU volta a ricostituire la massa dell'asse ereditario della de cuius
[...] CP_4
, con autorizzazione a chiedere informazioni e ad estrarre documentazione presso Persona_1 istituti ed enti pubblici;
nel merito: - previo accoglimento della domanda di collazione e/o riduzione della donazione dissimulata diretta a far dichiarare che i beni che fanno parte dell'asse ereditario e previa verifica delle movimentazioni contabili degli ultimi dieci anni e ricostituzione del patrimonio mobiliare, dichiarare che la quota ereditaria spettante per legge al prof. va calcolata Parte_1 tenendo conto di tali beni, previa dichiarazione della nullità del contratto stipulato in data 23.03.2016 a rogito notaio (Rep. n°36932; raccolta n°21451) di permuta afferenti gli immobili siti Persona_2
pagina 1 di 22 a TO in viale XXV Aprile n°159/20 tra le sig.re e e destinare Persona_1 CP_1 alla massa ereditaria gli immobili oggetto del suddetto contratto;
- accertare la qualità di eredi legittimi del prof. e della sig.ra , - ricostituire l'asse ereditario della de Parte_1 CP_1 cuius e determinare la quota spettante ad ogni erede;
- ordinare alla sig.ra Persona_1 CP_1
la restituzione di tutto quello dovuto al prof. ovvero l'equivalente in denaro;
-
[...] Parte_1 accertata la non comoda divisibilità degli immobili caduti in successione, disporre la vendita degli stessi e l'assegnazione del ricavato pro quota agli eredi. Con tutti i connessi e consequenziali provvedimenti. Con vittoria delle spese e compensi di causa, oltre al rimborso del contributo unificato, delle spese forfettarie CPA e IVA”.
Per parte convenuta (all'udienza del 13.2.2025, come da comparsa di costituzione e risposta): “IN VIA PRELIMINARE - data la disponibilità della signora a riconoscere al signor CP_1 Pt_1
la metà, pur non dovuta, del premio liquidato della polizza assicurativa ad essa
[...] CP_2 intestata, per un valore di circa € 188.000,00 fissare, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., il tentativo di conciliazione tra le parti al fine definire il presente giudizio con il pagamento di tale somma e dichiararne l'estinzione; - espungere dal presente giudizio il doc. 4 prodotto da parte attrice (verbali di mediazione) in quanto non producibile per le ragioni esposte in narrativa IN VIA PRINCIPALE - Respingere le domande tutte formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, mandare assolta la convenuta dalle avverse pretese;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'obbligo di collazione in capo alla signora CP_1 limitatamente alla quota di 1/6 dell'immobile sito in TO, Viale XXV Aprile n. 159/20, laddove fosse accertata la natura simulata della permuta ed il dissimulato sottostante atto donativo totale o parziale e risultata comunque accertata, all'esito delle collazioni a cui sarà tenuto anche il signor Parte_1 per le ragioni descritte in narrativa, la debenza di un residuo a debito della signora , si CP_1 chiede fin d'ora l'assegnazione per imputazione con corresponsione al fratello dell'equivalente di 1/6 del detto immobile;
- procedere alla divisione in natura del patrimonio mobiliare, con assegnazione delle quote ai condividenti nei limiti di 1/2 cadauno. IN VIA ISTRUTTORIA - Ammettersi prove per interpello e testi sulle circostanze di fatto di cui al presente atto come indicate nella parte in premessa ai numeri da 1) a 7) che qui si hanno per integralmente ritrascritti e preceduti dal rituale “Vero che”. Si indicano sin d'ora a testi, con riserva di integrare la lista testimoniale, i signori , Testimone_1 residente in [...], , residente in [...], , residente in [...]e , residente in [...]. - Disporre CTU volta a ricostituire la massa Controparte_5 dell'asse ereditario della de cuius . Con vittoria di spese e competenze di causa, Persona_1 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 24.2.2023, ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la sorella , allegando: CP_1
§ che in data 11.02.2022 è deceduta, in TO, , madre dell'attore e della Persona_1 convenuta, come da certificato di morte prodotto come doc.1;
§ di essere erede legittimo della madre, unitamente alla sorella convenuta;
§ di essere stato informato dalla sorella, alcuni mesi dopo il decesso della madre, del fatto che la convenuta e la madre avevano stipulato, in data 23.03.2016, un atto di permuta, con cessione dalla convenuta alla madre del diritto di usufrutto di 2/3 delle unità immobiliari ubicate a TO in viale XXV Aprile n.159/20 (villino su più piani e autorimessa), a fronte della cessione dalla madre alla figlia di 1/3 della nuda proprietà dello stabile, di cui la madre si era riservata il diritto di usufrutto (come da rogito notaio Rep. n°36932; raccolta n°21451, doc.2); Per_2
§ che tale cessione cela una donazione (come tale nulla), posto che: pagina 2 di 22 - l'immobile in oggetto è composto da due appartamenti (uno già dimora e residenza della defunta madre e l'altro dimora e residenza della convenuta);
- tale villino era già residenza e casa coniugale dei coniugi , per cui alla morte Parte_2 del marito la madre aveva sull'immobile in cui dimorava e sul garage, ex lege, il diritto di abitazione oltre che di uso dei beni mobili;
- la defunta madre ha quindi donato la quota di 1/3 della nuda proprietà dell'immobile non ricevendo nulla quale controprestazione da parte della figlia;
§ che tale donazione dissimulata comporta una “lesione del diritto personale del prof. alla CP_1 integrità della quota spettantegli ex lege come erede e gli immobili oggetto dell'atto devono essere, quindi, tutti integralmente ricompresi nella massa ereditaria della defunta, previa collazione ovvero riduzione della donazione dissimulata” (avendo la parte attrice ribadito in sede di precisazione delle conclusioni che “la domanda di riduzione delle donazioni sottende una domanda di riduzione per lesione della legittima”);
§ che deve essere effettuata la collazione con i beni che la convenuta ha ricevuto in vita dalla de cuius
“sia che riguardino gli immobili di cui al rogito menzionato in atti, sia che riguardino eventuali prelievi dai conti correnti della defunta quanto quest'ultima era ancora in vita”, dovendosi dichiarare
“la nullità della permuta intercorsa tra la sig.ra e la sig.ra ” poiché Persona_1 CP_1
“tale atto, essendo privo degli elementi essenziali per essere considerata una permuta – ovvero la corresponsione della controprestazione contro la cessione della quota degli immobili – è fittizia ed è un negozio dissimulato che viene a ledere la quota ereditaria spettante all'attore”, equivalendo l'importo donato a circa 140.000 euro (stima eseguita, però, senza poter entrare nell'immobile e per l'effetto inferiore al reale valore);
§ che il patrimonio della defunta madre comprende anche gioielli, monili, arredi di pregio, la produzione artistica della defunta (pittrice quotata) oltre a conti correnti e polizze assicurative con consistenti giacenze, in parte intestate esclusivamente alla convenuta;
§ che l'attore ha invitato gli istituti di credito a fornire informazioni in merito ai conti correnti e agli altri prodotti finanziari che sapeva essere accesi presso la Banca DE, e , CP_3 CP_4 risultando prive di riscontro le richieste via pec prodotte come doc. 3;
§ che per una delle dette polizze vita l'unica beneficiaria risulta essere la convenuta ma sussiste un accordo contrattuale nel quale la reale volontà della madre era di rendere beneficiari entrambi i figli al momento della morte;
§ che la permuta degli immobili e l'opposizione svolta dalla convenuta alla ricostruzione del patrimonio mobiliare della de cuius sono avvenuti in mala fede “ovvero nella consapevolezza e con la volontà di sottrarli alla successione ereditaria legittima, con la conseguenza che la convenuta, ex art. 948 c.c., dovrà essere condannata anche a risarcire il danno patito” dall'attore, da determinarsi in via equitativa.
Si è costituita la parte convenuta, riportando che:
§ della predetta permuta (che non dissimula alcuna donazione) l'attore era stato già informato prima della stipula, inserendosi tale atto nella più complessa regolamentazione dei rapporti di famiglia conseguenti alla morte del padre;
Persona_3
§ nel febbraio 2016, con atto del Notaio repertorio numero 36610/21305, la convenuta ha Per_2 acquistato dal fratello il di lui diritto di comproprietà pari ad 1/3 dell'intero immobile indiviso, al prezzo di € 140.000,00 (doc. 8), prezzo stabilito in allora di comune accordo tra le parti ed evidentemente accettato dall'attore;
pagina 3 di 22 § circa un mese dopo, in data 23.03.2016, la convenuta, già divenuta proprietaria di 2/3 dell'immobile (per una parte in forza dell'atto di compravendita sopra citato e per altra parte in forza della successione del padre), con il già richiamato atto rogito Notaio repertorio n. 36932/21451, ha Per_2 ceduto alla madre i 2/3 del diritto di usufrutto (quale ius in re propria del maggior diritto di piena proprietà piena ed esclusiva), permutato con 1/3 del diritto della nuda comproprietà della madre (anche qui quale ius in re propria del maggior diritto di piena ed esclusiva proprietà), avendo le parti stabilito il valore dei diritti permutati in € 131.000,00;
§ la perizia di parte del 2022 prodotta dall'attore come doc.5 (e che attribuisce all'immobile, per l'allora 2016, un valore maggiore rispetto a quello espressamente convenuto sia nell'atto di vendita intercorso inter partes a febbraio 2016, sia nell'atto di permuta del marzo 2016) non è attendibile, in quanto il perito avversario non si è mai recato in sito e non è entrato nell'immobile nonostante la convenuta abbia sempre manifestato l'autorizzazione al detto accesso, oltre al fatto che i valori di mercato del 2022 non sono quelli del 2016;
§ quanto al fatto che la de cuius fosse già titolare del diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c. 2 c.c., occorre rilevare che il diritto di usufrutto e il diritto di abitazione sono fattispecie autonome e distinte, posto che il diritto di usufrutto attribuisce la facoltà di godere del bene e farne propri i frutti mentre il diritto di abitazione attribuisce al coniuge superstite la sola residua facoltà di abitare una casa (che sia esattamente e solo la dimora già coniugale) nei limiti dei bisogni propri e della propria famiglia;
§ l'immobile era originariamente in proprietà unitaria e indivisa del padre deceduto nel 2008 (nonostante vi siano più subalterni catastali in un unico maggior corpo di villa familiare), con conseguente indivisa attribuzione a ciascuno degli eredi legittimi (moglie e due figli) per la quota di 1/3 ciascuno, risultando peraltro complesso enucleare la sussistenza e l'estensione “oggettiva” dell'abitazione già familiare dei coniugi;
§ non tutto l'immobile era destinato a casa coniugale;
§ la de cuius (che è sempre stata, in vita, una persona del tutto indipendente, autonoma e determinata), ben avrebbe potuto sfruttare il bene attribuitole (addirittura i 2/3 del totale, ben oltre la “porzione” ex coniugale del maggior bene indiviso) in altro modo, che non quello di semplice abitazione;
§ nel quadro della regolamentazione familiare, ci si era prefigurati che: la convenuta liquidasse il fratello (che non viveva nella villa di famiglia e non aveva interesse a mantenerne una quota, onerosa per imposte e costi di gestione) e, acquisita la proprietà dei 2/3, ne concedesse l'usufrutto alla madre, che avrebbe potuto così godere per tutta la sua vita della parte maggioritaria del bene, locandola se del caso anche in parte a terzi, per ritrarre una “pensione” utile alla sua anzianità o per ospitarvi personale domestico di “badanza”;
§ in data 6.3.2022 la convenuta ha consegnato al fratello tutta la documentazione bancaria a sue mani, come reperita nell'alloggio della madre, fornendo poi al fratello, il giorno successivo, copia dell'atto di permuta;
§ alla richiesta del fratello di accedere ai movimenti dell'ultimo decennio la convenuta si è fatta parte diligente, provvedendo a prenotare appuntamento presso l'Anagrafe per la redazione dell'atto notorio, appuntamento cui il fratello non si presentava, domandando di non procedere;
§ in data 10-12 marzo 2022 l'attore ha preso visione presso l'abitazione della madre di tutti i beni mobili ivi presenti, tra cui mobili, gioielli, arredi di pregio e quadri;
§ in tale occasione, la convenuta ha esortato il fratello a scegliere quali mobili/oggetti desiderasse ritenere per sé, ma il fratello ha sostenuto che tali beni dovessero essere periziati e venduti, cosicché la convenuta ha contattato un perito, che il fratello non intendeva però incaricare dell'estimo, ritenendolo pagina 4 di 22 costoso (come da messaggi WhatsApp di cui al doc.5), mentre per il pianoforte il perito contattato dalla convenuta indicava il valore dell'oggetto in “zero” (doc. 6);
§ ancora nel mese di aprile 2022 sono proseguiti i contatti tra le parti, anche alla presenza del legale di controparte, e anche in queste occasioni la convenuta ha rinnovato l'invito al fratello a prelevare e la metà dei beni mobili che ritenesse di suo interesse, riconsegnando tutta la documentazione bancaria a sue mani;
§ in data 19.03.2022 la convenuta, con il marito, ha accompagnato il fratello presso l'immobile di IÙ, esso pure caduto in successione, per verificarne lo stato, posto che l'attore non si recava in detto immobile da oltre vent'anni e che tutti i lavori di arredo, di fornitura di elettrodomestici e di piccola manutenzione sostenuti per lo stesso sono sempre stati pagati dalla sola convenuta;
§ fallito il tentativo di trovare un accordo in sede di mediazione, la convenuta ha presentato la dichiarazione di successione in data 31.1.2023, indicando quali eredi legittimi della madre sé stessa e il fratello, per la quota del 50% indiviso ciascuno;
§ il doc.4 della parte attrice, quale verbale della mediazione, non poteva essere prodotto ed è inutilizzabile;
§ l'azione di petizione ereditaria che l'attore dice di svolgere non ha ragion d'essere, in quanto la qualità di erede dell'attore non è contestata;
§ le tesi attoree sulla permuta del 26.3.2016 sono infondate e, in ogni caso, l'atto, anche ove lo si volesse intendere quale donazione, sarebbe comunque valido, considerato che:
- l'atto è nullo se è contrario a norme imperative, se manca di un elemento fondamentale per la sua costituzione, se la causa del contratto è illecita, se l'oggetto del contratto è impossibile, illecito o indeterminato, mentre il rogito de quo non presenta alcuno dei detti motivi di censura in diritto e possiede tutti i requisiti di forma e di sostanza della permuta relativa a beni immobili;
-se poi si intendesse ritenere l'atto come donativo, il medesimo conserverebbe sempre i requisiti di forma e di sostanza prescritti per la donazione di beni immobili, vale a dire la forma dell'atto pubblico rogato alla presenza di due testimoni;
§ l'asse ereditario è dunque costituito dall'immobile in IÙ, da conti correnti e dai beni mobili presenti nella parte di immobile di TO detenuta prima della morte dalla madre, posto che l'immobile di TO, Viale XXV Aprile n. 159/20, non fa parte del patrimonio ereditario, così come non ne fanno parte le polizze vita, per le quali i beneficiari si soddisfano in conseguenza dell'evento morte, ma non per via successoria;
§ la quota parte di 1/3 del predetto immobile di TO, poiché permutata dalla de cuius con 2/3 di usufrutto vitalizio a suo favore, non è soggetta a collazione, posto che, per poter essere ricondotta alla pretesa avversaria, occorrerebbe prima che sia accolta la domanda tesa a dichiarare la natura simulata della permuta (o di parte di essa), a favore di quella dissimulata di donazione;
§ con atto 28.09.2015 a rogito Notaio repertorio n. 35663/20620, e la Per_2 Persona_1 sorella hanno diviso tra di loro i beni siti in IÙ, pervenuti loro per Controparte_5 successione legittima del padre , seguita da riunione di usufrutto in morte della Persona_4 madre (doc. 9), venendo indicato valore complessivo dei beni oggetto di divisione in Persona_5 complessivi € 27.202,00, ereditando quindi e la parte di immobile spettante CP_1 Parte_1 alla madre , di valore non superiore alla metà della cifra sopra indicata, quindi € Persona_1 13.601,00, risultando dunque inveritiero il valore attribuito dalla perizia di parte attorea;
§ l'immobile di IÙ è stato ammobiliato a cura e spese della convenuta, che lo ha usato per taluni brevi periodi estivi, ha comprato tutti gli elettrodomestici, ha provveduto alla revisione in economia dei vari pagina 5 di 22 impianti e alla piccola manutenzione, spendendo, negli anni, una cifra superiore ai 10.000,00 €, pressoché pari al valore dell'immobile stesso;
non essendoci un condominio e un amministratore, lo stabile è gestito in autonomia tra i vari comproprietari ed è stato istituito un fondo cassa per le spese urgenti a cui l'attore non ha mai partecipato;
§ anche le polizze vita non fanno parte del patrimonio ereditario e la convenuta ha domandato e ottenuto legittimamente la liquidazione della propria metà;
§ quanto alla polizza per cui la convenuta è individuata quale beneficiaria esclusiva, i premi non rientrano nell'alveo della successione ereditaria;
la volontà della de cuius di rendere beneficiari entrambi i figli al momento della morte allegata dall'attore dovrebbe essere contenuta in un testamento pubblico o in un testamento olografo, non potendosi disporre della propria successione per contratto, mentre nel caso di specie la successione è ab intestato;
§ quanto ai beni mobili (oggetti, gioielli/monili, i quadri dipinti dalla de cuius), la convenuta ha sempre esortato il fratello a prelevare la metà di tutto quello che è presente nella porzione di immobile che era in usufrutto alla madre, così da liberare i locali, che sono di proprietà esclusiva della sorella, dovendo, in difetto l'attore corrispondere una indennità di occupazione, pari ad 1/2 del valore locativo del bene, a decorrere dalla data del decesso e sino all'effettivo asporto;
si tratta di beni della cui consistenza, peraltro, il signor ha perfetta contezza, atteso il sopralluogo da lui effettuato a ridosso del Parte_1 decesso della madre e il report fotografico acquisito
§ quanto ai conti correnti, gli stessi entrano in successione al 50% per ciascun erede;
§ se l'attore insistesse nelle proprie domande di collazione/riduzione, oggetto di collazione dovranno altresì essere:
-l'appartamento sito in TO, via Vespucci n.45, comprato al fratello dai genitori nel 1998 e poi rivenduto dal fratello nel 2005, con incasso di quanto ricavato;
- somme di denaro per complessivi € 28.600,00 donate dalla madre al figlio e in particolare: - € 8.300,00 in data 4.03.2009 (si produce matrice dell'assegno – doc. 12); - € 2.500,00 in data 26.06.2009 (si produce matrice assegno – doc. 13); - € 1.000,00 in data 14.10.2009 (si produce matrice dell'assegno – doc. 14); - € 500,00 in data 28.12.2009 (si produce matrice dell'assegno– doc. 15); - € 5.000,00 in data 26.01.2012 in contanti, come risulta dall'estratto conto e dall'appunto scritto di pugno dalla de cuius sul suo quaderno domestico di cassa (doc. 16 – si producono anche scritto della signora e sua firma al fine di provare l'autenticità della scrittura – doc. 17); - € 300,00 in data R_ 7.01.2013 (si produce matrice dell'assegno – doc. 18); - € 5.000,00 in data 24.03.2018 a mezzo bonifico, come risulta da estratto conto che si produce (doc. 19); - € 1.000,00 in data 12.02.2019 a mezzo bonifico, come risulta da estratto conto che si produce (doc. 20); - € 5.000,00 in data 25.07.2019 a mezzo bonifico, come risulta da estratto conto che si produce (doc. 21)
§ alla fattispecie delle donazioni, seppure indirette (o comunque, quali debiti dell'erede nei confronti della massa ereditaria), devono poi essere ricondotte:
- le spese sostenute dalla madre in favore del figlio e alle quali il avrebbe dovuto partecipare pro CP_1 quota e in particolare:
a) le spese relative all'immobile di TO (per il periodo intercorrente tra il decesso del padre con la prima proprietà di 1/3 in favore dell'attore e sino al momento dell'acquisto di tale quota indivisa da parte della sorella nel febbraio 2016) per: IMU 2012, 2013, 2014, 2015, SORIS 2022;
b) le spese per l'immobile di IÙ (per acqua e IMU);
c) le spese per la successione della madre sostenuta dalla convenuta e in particolare: l'onorario del notaio per la dichiarazione di successione, l'addebito dell' per la Per_2 Controparte_6 pagina 6 di 22 successione;
le spese per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e per la dichiarazione dei redditi di
. Persona_1
La convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha poi invitato l'attore a prelevare “la metà di tutto quello che è presente nella porzione di immobile che era in usufrutto alla madre” in modo da liberare tali locali di proprietà esclusiva della sorella, “dovendo, in difetto, essere condannato a corrispondere un'indennità di occupazione, pari ad 1/2 del valore locativo del bene, a decorrere dalla data del decesso e sino all'effettivo asporto”; aggiunge poi nella memoria di replica ex art. 190 cpc che
“Il canone di locazione dovrà essere corrisposto dal momento dell'apertura della successione della signora fino all'atto donativo della signora alla figlia Persona_1 CP_1 Controparte_7 di parte dell'immobile e successivamente il canone andrà suddiviso e corrisposto in base alle quote di proprietà”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.:
§ è stato ordinato ai sensi degli artt. 210 segg. c.p.c. a e Controparte_2 CO CP_4 l'esibizione in giudizio dei contratti e degli estratti conto relativi a conti correnti e/o conti titoli e/o altri rapporti e prodotti finanziari (intestati o cointestati) a (nata a [...] il [...] Persona_1 e deceduta in TO l'11.2.2022), con riferimento agli ultimi dieci anni, oltre alla documentazione relativa ai medesimi rapporti e necessaria ad attestare quando e come tali rapporti siano eventualmente stati chiusi o quale ne sia l'eventuale saldo all'epoca del decesso di e ad oggi;
Persona_1
§ è stata disposta CTU sul seguente quesito: “ (…) § in relazione all'immobile sito in TO, viale XX Aprile n.159/20: 1) descriva l'immobile anche mediante rilievi planimetrici e fotografici, indicando, con riferimento a ciascun immobile, dati catastali, ubicazione, confini;
2) accerti la titolarità dell'immobile, risalendo al primo titolo di acquisto anteriore al ventennio, indicando le generalità complete e il codice fiscale degli attuali comproprietari;
3) indichi l'esistenza delle formalità, dei vincoli, degli oneri e dei pesi di cui ai n. 4, 5 e 8 dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c.; 4) accerti lo stato di possesso del bene ai sensi del n. 3 dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., indicando anche, se occupato da terzi, la scadenza del titolo e il corrispettivo pattuito e, in ogni caso, le generalità dell'occupante; 5) verifichi l'esistenza della dichiarazione di agibilità e della certificazione energetica dell'immobile; 6) verifichi la regolarità edilizia e urbanistica dello stesso ai sensi del n. 6 dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., fornendo, in caso di opere abusive, le informazioni di cui al n. 7; 7) ne determini il valore di mercato all'epoca del rogito prodotto dalla convenuta quale doc.2, stimando altresì specificamente il valore dell'usufrutto ceduto a da e della nuda proprietà ceduta da Persona_1 CP_1
a , tenuto altresì conto del valore del diritto di abitazione alla stessa Persona_1 CP_1
già spettante a seguito del decesso del marito (anch'esso da stimarsi); indichi Persona_1 altresì il valore del diritto di comproprietà di 1/3 dell'intero immobile al momento dell'apertura della successione e all'attualità; § quanto all'immobile sito in TO, via A. Vespucci n.45 di cui alle note di trascrizione prodotte dalla convenuta quali doc. 10 e 11, accerti per quale prezzo è stato acquistato da
come nota di trascrizione di cui al doc.10 di parte convenuta, per quale prezzo è stato Parte_1 venduto come da nota di cui al doc.11 di parte convenuta e ne stimi il valore al momento dell'apertura della successione di ”. Persona_1
Depositata la CTU, il giudice, rilevata la necessità di ricostruire il compendio ereditario, verificando preliminarmente la fondatezza o meno delle domande di collazione/riduzione, con successiva ed eventuale identificazione delle quote ereditarie da imputare alle rispettive parti, ricostruendo l'esatta composizione della massa ereditaria in relazione ai beni mobili e immobili, la misura delle quote ereditarie in capo alle parti, la fondatezza delle domande attoree di collazione e riduzione (riservando al merito la valutazione circa le istanze attoree di chiarimenti al CTU e le istanze attoree di ulteriori accertamenti peritali), ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, rimettendo poi la causa al collegio per la decisione. pagina 7 di 22 Le domande proposte e delimitazione dell'oggetto del giudizio
L'attore ha principalmente domandato: (i) di accertare la qualità delle parti di eredi legittimi della madre;
(ii) di ricostruire l'asse ereditario della de cuius, determinando la quota Persona_1 spettante a ciascun erede;
(iii) di sciogliere la comunione ereditaria con collazione o, in subordine, riduzione, della donazione dissimulata della da parte della de cuius alla convenuta di 1/3 della nuda proprietà dello stabile sito in TO, viale XXV Aprile n.159/20.
La convenuta, dal canto suo, ha: (i) sostenuto la superfluità della domanda di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. (posto che pacificamente l'attore e la convenuta sono eredi legittimi, ab intestato, della madre ); (ii) domandato lo scioglimento della comunione, con rigetto delle Persona_1 domande di collazione o riduzione, chiedendo in subordine, ove fosse accolta la domanda di collazione quanto al predetto immobile di TO, il rigetto della domanda di nullità dell'atto di donazione e l'assegnazione a sé per imputazione della quota dell'immobile, con corresponsione la fratello dell'equivalente di 1/6 dell'immobile; (iii) svolto a propria volta domanda di collazione quanto alla donazione indiretta al fratello, nel 1998, dell'immobile sito in TO, via Vespucci n.45 (poi rivenduto dall'attore nel 2005) e quanto alla somma di € 28.600,00 a suo dire oggetto di donazione diretta al fratello da parte della madre, oltre a domandare di accertare in capo al fratello un debito pro quota verso la massa per spese relative agli immobili in comunione e per spese di successione sostenute direttamente dalla convenuta;
(iv) domandato l'espunzione dagli atti di causa dei verbali della procedura di mediazione intercorsa tra le parti, conclusa con esito negativo.
La petitio hereditatis
Sin dalla citazione l'attore, come visto, ha domandato di accertare la qualità di eredi legittimi della madre in capo all'attore stesso e alla sorella convenuta, circostanza di per sé Persona_1 pacifica e non contestata.
Peraltro, a fondamento di tale domanda l'attore, nell'atto di citazione, si è genericamente limitato a riportare che “La petizione di eredità è l'azione che l'erede può esercitare per vedere riconosciuta la sua qualità di erede contro chiunque possiede in tutto od in parte i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno. Scopo ultimo dell'azione è la restituzione dei beni ereditari. Dopo il riconoscimento della qualifica di erede in capo all'attore, i convenuti dovranno restituire i beni ereditari. Nelle restituzioni è rilevante la buona fede del convenuto;
secondo l'art. 535 del codice civile, infatti, al possessore si applicano le regole generali in tema di possesso per le restituzioni, i miglioramenti e addizioni (artt. 1148 e ss.), ma non si applica la regola dell'art. 1153 c.c. sulla rilevanza del possesso di buona fede per l'acquisto dei beni mobili. Anche se l'acquisito dei beni è avvenuto in buona fede, si sarà tenuti alle restituzioni, pure se si tratta di beni mobili, e se il bene, sempre in buona fede, sia stato venduto, all'erede spetterà il corrispettivo ricevuto dal venditore. Sempre in applicazione delle regole generali, invece, è sufficiente che la buona fede esista nel momento dell'acquisto, mentre, nel caso di vendita dei beni ereditari, deve esistere anche nel successivo momento dell'alienazione. Di conseguenza, se l'alienazione è avvenuta in mala fede bisognerà restituire il valore reale del bene - anche se superiore al prezzo ricevuto per la vendita - e risarcire il danno patito (art. 948 c.c.)”, senza alcun riferimento specifico al caso de quo.
Solo nella memoria di replica ex art. 190 cpc l'attore ha poi allegato di avere svolto la petitio hereditatis in quanto la convenuta “ha incassato il 100% di una polizza assicurativa spettante al 50% e non intende consegnarne la metà al fratello, se non previa rinuncia all'azione giudiziale ed alle richieste svolte nella presente causa, oltre ad aver sottratto beni ereditari ed avere devoluto a terzi una parte dell'eredità (la quota dell'immobile di via XXV Aprile) non più di proprietà della convenuta”.
Al di là della tardività delle allegazioni, non è dato comprendere quali beni ereditari la convenuta avrebbe sottratto (neppure in memoria di replica l'attore lo specifica), risultando infondata la domanda pagina 8 di 22 attorea svolta in relazione alla polizza assicurativa suddetta, per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
Risulta poi irrilevante, ai fini della domandata collazione, la donazione da parte della convenuta alla figlia di una parte dell'immobile di TO, via XXV Aprile, che non può essere oggetto della prospettata petitio hereditatis, per le ragioni di seguito evidenziate.
La domanda attorea di simulazione del rogito di permuta del 23.3.2016, le domande di collazione delle parti e la domanda attorea di riduzione
Al fine di ricostruire l'asse ereditario della de cuius, occorre in primo luogo accertare se il rogito di permuta del 23 marzo 2016 notaio concluso tra la convenuta e la madre Persona_2 R_
, integri o meno una donazione dissimulata, a fronte della domanda di collazione e, in
[...] subordine, di riduzione svolta dalla parte attrice quanto alla quota di 1/3 dello stesso.
Come detto, tale immobile è stato ereditato dalla de cuius e dalle odierne parti, per 1/3 ciascuno, a seguito della successione di (marito di e padre di Persona_3 Persona_1 Parte_1 e ), deceduto il 2.11.2008 ab intestato, CP_1
A seguito dell'acquisto dal fratello della quota di 1/3 di comproprietà e, dunque, allorché era già proprietaria di 2/3 dell'immobile in comunione indivisa con la madre (proprietaria del restante 1/3), con il predetto rogito (come precisato dal CTU):
- la convenuta ha permutato alla madre il diritto di usufrutto vitalizio pari a 2/3 sulle CP_1 entità immobiliari individuate con il subalterno 4 ora 6 (unità abitativa) e con il subalterno 2 (locale autorimessa);
- ha ceduto e trasferito a titolo di permuta a favore di : a) i diritti di Persona_1 CP_1 comproprietà di 1/3 sull'unità abitativa sub 3; b) la nuda comproprietà di 1/3 sulle unità sub 4 (ora 6) e sub 2.
A fronte di tale rogito, dunque, l'immobile predetto è divenuto di proprietà esclusiva di , CP_1 proprietà “piena” quanto al sub 3 e “nuda” quanto ai sub 4 e sub 2, concessi in usufrutto alla madre.
I diritti di usufrutto spettanti a si sono poi estinti con la morte di quest'ultima, Persona_1 avvenuta in data 11 febbraio 2022, determinando la conseguente riunione alla nuda proprietà già in capo a , che ha poi donato alla figlia l'unità immobiliare individuata CP_1 Controparte_7 con il subalterno 3 con atto a rogito Notaio del 13 maggio 2022. Persona_2
Come detto, la parte attrice sostiene che la predetta permuta dissimuli in realtà una donazione, domandando di accertare l'esistenza di un negozio apparente.
Come noto, la simulazione integra un'ipotesi di dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione negoziale, dando luogo al fenomeno dell'apparenza, creato intenzionalmente dalle parti al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all'effettivo assetto d'interessi; le parti, in sostanza, pongono in essere una divergenza consapevole e concordata tra volontà (effettiva e celata) e dichiarazione (fittizia e ostensibile); si distingue tra simulazione assoluta, laddove le parti fingano di concludere un determinato negozio mentre in realtà non ne formano nessuno, e relativa, qualora invece vogliano concludere un atto diverso - per la natura, l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile.
A mente degli artt. 1417 e 2697 c.c., l'onere di provare la simulazione (recte, l'accordo simulatorio) incombe su chi l'allega (ex multis Cass. civ., sez. III, 14/06/2002, n. 8585).
Il regime della prova è però diverso a seconda che la simulazione sia fatta valere dai terzi o tra le parti: se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi che, in quanto estranei al contratto, non possono fornire la prova scritta, come nel caso di specie, non esistono preclusioni alla prova per testi e/o per presunzioni. Sul punto, si richiama Cass. civ., sez. II, 6/02/2019, n. 3513 secondo cui “Nella pagina 9 di 22 prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza”).
Nel caso di specie l'attore può quindi beneficiare del regime probatorio più favorevole previsto dall'art. 1417 c.c., che consente anche il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, atteso che l'azione di simulazione proposta è funzionale alla tutela della sua quota di riserva, e ciò a prescindere dalla circostanza che affermi di essere un legittimario pretermesso o solamente un legittimario leso nella sua quota di riserva (come allegato nel caso di specie).
Invero, ai fini della prova della simulazione, l'erede legittimario che agisca per far dichiarare la simulazione di un atto inter vivos del de cuius in funzione del successivo dispiegamento dell'azione di riduzione (qui proposta, in via alternativa o, rectius, subordinata alla riduzione), è considerato quale soggetto terzo rispetto ai contraenti dell'atto impugnato, poiché agisce per la tutela di un diritto proprio e non di un diritto acquisito iure hereditatis, dunque a norma dell'art. 1417 c.c. allo stesso non si applicano le limitazioni previste in tema di prova testimoniale (artt. 2721 e ss. c.c.) e prova per presunzioni dei contratti (art. 2729 c.c.).
Si richiamano al riguardo:
- Cass. Sez. 2 n. 19912/2014, secondo la quale “L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso”;
- Cass. Sez. 2 n. 20960/2016, conforme alla precedente;
- Cass. Sez. 3 n. 8215/2013, secondo la quale “L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti
- con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni
- quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo”;
- Cass. Sez. 2 n. 24134/2009;
- Cass. Sez. 2 n. 20868/2004;
- Cass. Sez. 3 n. 6632/2006;
- Cass. Sez. 2 n. 12317/2019.
Quanto sopra a prescindere dall'ammissibilità e fondatezza o meno dell'azione di riduzione contestualmente spiegata, e finanche a prescindere dal contestuale esercizio di tale azione, come afferma Cass. Sez. 2 n. 11659/2023, secondo la quale “In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata
pagina 10 di 22 alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata”.
Va altresì rilevato che la reale natura della regolamentazione contrattuale voluta e posta in essere dalle parti può essere svelata all'esterno dalla presenza, nella fattispecie concreta, di alcuni elementi che - secondo un giudizio di probabilità effettuato sulla base dell'id quod plerumque accidit - possono mettere in dubbio la natura onerosa del contratto di fatto stipulato (cfr. Cass. 3513/2019).
Questi indizi rivelatori della simulazione variano di volta in volta a seconda della fattispecie concreta e per questo motivo non sono classificabili in uno schema fisso. Inoltre, affinché possa dirsi provata la simulazione, non ne occorre un numero predeterminato, essendo compito del giudice del merito accertarne la rilevanza sintomatica valutandoli non solo singolarmente ma anche nel loro complesso (ex plurimis: Cass. 6 febbraio 2019 n. 3513).
Nel caso di specie, l'attore ha invocato una simulazione relativa, sostenendo che la permuta sia nulla in quanto celerebbe una donazione della madre alla sorella della quota di 1/3 di proprietà, adducendo che alcuna ragione aveva la madre di permutare la nuda proprietà a fronte dell'usufrutto, posto che aveva già il diritto di abitazione sull'intero villino, che era la residenza e casa coniugale dei coniugi
. Parte_2
Scrive in particolare l'attore che: “Tale immobile risulta composto di due appartamenti (uno dimora e residenza della defunta e l'altro dimora e residenza della figlia in questa sede convenuta). Poiché tale villino era la residenza casa coniugale dei coniugi , alla morte del marito la sig.ra Parte_2
aveva ex lege sull'immobile in cui dimorava e sul garage il diritto di uso ed abitazione”. R_
Sul punto la convenuta ha confermato la proprietà unitaria e indivisa del padre (benché vi siano più subalterni catastali in un unico maggior corpo di villa familiare) e non ha contestato che alla morte della madre il villino fosse composto da due distinte unità abitative, di cui una occupata dalla madre e l'altra dalla convenuta con la propria famiglia.
Atteso il pacifico stato dei luoghi all'atto della permuta, si ritiene provata la natura simulatoria della stessa.
Con il rogito di permuta la de cuius (già piena proprietaria di 1/3 indiviso) ha ceduto la nuda proprietà di tale quota mantenendone l'usufrutto e ha acquisito l'usufrutto dei 2/3 dell'immobile già di proprietà della figlia, divenuta così nuda proprietaria dell'intero immobile;
con tale rogito, quindi, la convenuta (che già un mese prima aveva acquistato la quota di 1/3 dell'attore) ha di fatto completato il consolidamento dell'acquisto della proprietà dell'intero immobile, evitando di ricorrere alla compravendita, come occorso con il fratello, concludendo invece una permuta che si ritiene dissimuli, in realtà, una donazione.
Significativa in tal senso appare la circostanza per cui la de cuius già godeva del diritto di abitazione rispetto alla ex casa coniugale, diritto che non risulta essere mai stato contestato da alcuno dei figli, considerato che è pacifico tra le parti che abbia sempre abitato nell'immobile in Persona_1 oggetto sia prima che dopo il decesso del marito (proprietario per l'intero dell'immobile).
Il fatto per cui la figlia convenuta ha occupato parte dell'immobile con la propria famiglia (non è dato sapere precisamente da quando, posto che alcuna delle parti lo allega), in assenza peraltro (quanto meno prima del decesso del padre) di un titolo che lo consentisse (non essendo stata allegata né provata la sussistenza della costituzione di usufrutto o di un diritto di abitazione in suo favore), non ha fatto venir meno il diritto di abitazione dell'immobile in capo alla madre, non risultando allegato (né provato) che il padre e la madre delle odierne parti avessero rinunciato al diritto di abitazione su parte dell'immobile e considerato che l'art. 1350 c.c. n.5 prevede che anche la rinuncia al diritto di abitazione debba essere fatta per iscritto con atto pubblico o scrittura privata, di cui nel caso di specie pagina 11 di 22 non vi è traccia, non essendo ammessa una rinuncia tacita o per fatti concludenti.
A fronte dell'esistenza del predetto diritto di abitazione (su tutto l'immobile e, in ogni caso, sulla parte di immobile occupato dalla madre), l'acquisizione da parte della de cuius dell'usufrutto di cui al richiamato rogito appare priva di qualsivoglia utilità pratica e apprezzabile interesse, realizzando piuttosto un escamotage per consentire alla convenuta di acquisire la proprietà della quota di 1/3 dell'immobile in assenza dell'esborso di denaro che aveva invece dovuto sostenere per l'acquisto della quota del fratello.
Invero, dalla CTU si evince la presenza nell'immobile di due unità abitative (una di 8 vani e l'altra di 9), entrambe di per sé più che sufficienti ad ospitare anche una badante ed è altresì inverosimile che la de cuius abbia concluso il predetto rogito in quanto intendeva locare a terzi l'immobile (posto che un'unità era occupata da lei stessa e l'altra dalla figlia), neppure risultando dagli atti che alcun contratto di locazione sia poi stato davvero sottoscritto.
Inoltre, sulla base delle stime svolte dal CTU, se si detrae dal valore dell'usufrutto quello dell'abitazione, si arriva all'importo di € 31.972,00 (che costituirebbe il valore di quanto permutato dalla convenuta alla madre), a fronte della nuda proprietà ceduta alla figlia, stimata in euro 124.500,00, con un'evidente sbilanciamento in favore della convenuta in ragione della sproporzione economica delle rispettive cessioni, tale da confermare la natura simulatoria dell'atto di permuta, dissimulante un atto di cessione del patrimonio immobiliare della de cuius a titolo gratuito, e precisamente un atto di donazione, valorizzato l'animus di depauperare il patrimonio dell'alienante con arricchimento unilaterale della figlia.
Come noto, “Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza” (Cass. civ., sez. II, 6/02/2019, n. 3513).
Nel caso de quo, dai richiamati elementi presuntivi idonei a documentare l'intento simulativo della permuta, in applicazione del principio dell'id quod plerumque accidit, se ne può desumere la natura simulatoria finalizzata a celare una donazione. Di talché, in applicazione dell'art. 1414, comma 1, c.c., il contratto di permuta simulato non produce effetti tra i contraenti, potendo avere solo effetti tra questi come atto dissimulato di donazione, di cui non può dichiararsi la nullità (come domanda l'attore) in quanto redatto per atto pubblico alla presenza di due testimoni. Infatti, a differenza della simulazione assoluta, la domanda tesa all'accertamento della simulazione relativa implica sì la conclusione di un contratto, ma previo accertamento della reale volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente e del quale si invocano gli effetti, purché munito dei medesimi requisiti di sostanza e di forma (art. 1414 co. 2 c.c.), nel caso di specie sussistenti.
Accolta la domanda di simulazione, deve invece essere rigettata la domanda attorea di sentire condannare la convenuta al risarcimento del danno derivante dalla predetta simulazione (domanda esplicata solo nella parte motiva della citazione e mai formulata espressamente nelle c.d. “conclusioni”, neppure venendo trattata nella comparsa conclusionale), vista la genericità di tale domanda (che non chiarisce di quale danno si tratti) e l'assenza di qualsivoglia prova sul punto.
Ciò detto, come noto, al patrimonio che cade in successione, al netto dei debiti se esistenti, vanno aggiunte le donazioni dirette e indirette effettuate in vita.
Il valore delle donazioni deve essere stimato al momento dell'apertura della successione per quanto attiene ai beni immobili e ai beni mobili (artt. 747 e 750 c.c.), facendosi per il denaro riferimento al valore nominale (art. 751 c.c.). pagina 12 di 22 La collazione può avvenire in natura, con la restituzione del bene ottenuto con la donazione, che cessa di essere proprietà esclusiva e rientra nell'asse ereditario, oppure per equivalente, quando il donatario ne restituisce il corrispettivo valore in denaro, sulla base del valore del bene al momento dell'apertura della successione.
L'art. 746 c.c., per gli immobili, prevede in capo a chi deve conferire il diritto, di scegliere se provvedere in natura o imputandone il relativo valore alla propria porzione, disponendo al comma 2 che la collazione possa farsi solo con l'imputazione nel caso in cui l'immobile sia stato alienato o ipotecato;
la Suprema Corte ha in più occasioni precisato che il conferimento per imputazione è la forma tipica in cui si attua la collazione, mentre il conferimento in natura rappresenta una modalità sussidiaria, ammissibile solo per i beni immobili e che può aver luogo esclusivamente in base ad un'opzione riservata al donatario, su cui non possono influire né la scelta del donante né gli altri coeredi, essendo consentita nell'esclusivo interesse di chi è tenuto al conferimento (cfr. Cass. 25 settembre 2018, n. 22721).
L'azione di collazione è imprescrittibile.
Ciò premesso, nel caso di specie la convenuta ha espressamente domandato che, in caso di accoglimento della domanda di simulazione svolta dall'attore, la collazione, quanto all'immobile di TO, via XXV Aprile, avvenga per imputazione, risultando dunque irrilevante che la convenuta abbia a sua volta donato alla propria figlia, in data 13.5.2022 (prima della trascrizione della domanda di divisione in data 19.12.2024) una porzione del predetto immobile (il sub 3), condotta che certamente non rappresenta una sottrazione di parte del patrimonio ereditario, come allegato dall'attore nelle memoria di replica ex art. 190 cpc.
Il valore della proprietà della quota di 1/3 del predetto immobile all'atto dell'apertura della successione di è stato stimato dal CTU come pari ad € 215.000,00, stima che si ritiene Persona_1 correttamente eseguita.
Non si condividono sul punto le contestazioni del CTP attoreo laddove ha sostenuto che la valutazione del predetto valore e, in particolare, dei locali di cui al sub 3, sia stata erroneamente eseguita dal CTU considerando tali locali quali magazzino/locale di deposito, nonostante gli stessi siano pacificamente utilizzati come abitazione.
Congrue e condivisibili appaiono sul punto le puntuali repliche del CTU, che ha rilevato che “il parametro unitario adottato per l'entità sub 3 è stato riferito alla tipologia magazzino/deposito atteso che la destinazione abitativa dei locali al piano seminterrato non può ritenersi condonata (cfr. relazione descrittiva e planimetria della C.E. in Sanatoria n. 168/93) dal momento che l'altezza interna dei predetti locali indicata nella pratica edilizia (290 cm) non è risultata corretta risultando (con misurazioni tra i cm 250 e 260) al di sotto dell'altezza minima di abitabilità/agibilità. Si precisa inoltre che per la valutazione del compendio immobiliare occorrerà anche tenere conto (vd nota 18) dell'incidenza economica conseguente alla presenza di manufatti privi di titolo edilizio che, come tali, comporteranno un costo (da portare quindi in detrazione) correlato agli oneri di demolizione”, dandosi atto che anche il CTP attoreo ha concordato circa il fatto che la valutazione alla data del decesso di si collocassero su importi superiori rispetto all'attualità, apparendo Persona_1 peraltro generiche le osservazioni del CTP laddove scrive che “i valori dovrebbero essere tutti un po' più alti … per una serie di fattori tra cui le crisi intervenute recentemente e la maggior facilità a stipulare mutui in allora, senza esplicitare però alcun conteggio.
Quanto alle osservazioni del CTP di parte convenuta sul valore del predetto immobile all'apertura della successione, si rileva come delle problematiche di commerciabilità e agibilità dello stesso abbia già tenuto conto il CTU nella propria stima.
Per quanto riportato, deve quindi accertarsi in capo alla convenuta l'obbligo di conferire CP_1 pagina 13 di 22 per imputazione alla massa l'importo di Euro 215.000,00.
Anche le domande di collazione svolte in via riconvenzionale dalla convenuta sono fondate e devono essere accolte, nei termini di seguito indicati.
Come detto, la convenuta ha allegato in comparsa di costituzione e risposta che:
§ i genitori hanno acquistato al fratello, nel 1998, un appartamento in TO, via Vespucci n.45, poi rivenduto dall'attore nel 2005, con l'incasso del ricavato, sostenendo trattarsi di una donazione. I genitori (entrambi) avrebbero dunque pagato l'importo dell'acquisto;
§ la madre ha donato al fratello, tra il 2009 e il 2019, complessivi euro 28.600,00. Persona_1
A fronte di tali dettagliate allegazioni, l'attore (sia all'udienza del 6.7.2023, sia nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc previgente), non ha svolto alcuna specifica e tempestiva contestazione, dovendo le predette circostanze ritenersi provare ex art. 115 cpc;
l'attore si è, invero, limitato a sostenere che
“non dovranno essere tenute in considerazione le elargizioni effettuate dai genitori delle parti a queste ultime dieci anni prima della morte della sig.ra ”, in alcun modo argomentando Persona_1 tale affermazione, in ogni caso infondata ove da ricondursi alla prescrizione del diritto alla collazione, che come visto è imprescrittibile.
Solo, tardivamente, nella memoria di replica ex art. 190 cpc l'attore ha sul punto allegato di avere acquistato l'immobile di via Vespucci con fondi propri (circostanza mai prima dedotta), sostenendo sempre nella memoria di replica, per la prima volta, che l'acquisto di tale immobile (che la convenuta ha riferito ai genitori) riguarderebbe “eventualmente la successione paterna e non materna”.
Del tutto fuori luogo ed erronea appare poi l'invocata prescrizione della domanda di riduzione da parte dell'attore, per come illustrata sempre nella memoria di replica ex art. 190 cpc.
In primo luogo, infatti, la convenuta domanda la collazione delle sostenute donazioni (imprescrittibile) e non svolge alcuna domanda di riduzione.
In secondo luogo, ad abundantiam si osserva che, come noto, l'azione di riduzione si prescrive in 10 anni che decorrono però dalla data di apertura della successione se si tratta di donazioni (come nel caso di specie), decorrendo invece dalla data in cui il chiamato beneficiario della disposizione lesiva abbia accettato l'eredità nel caso in cui siano da ridurre disposizioni testamentarie.
Ciò chiarito, quanto all'immobile di TO, via Vespucci n.45, si configura una donazione indiretta dell'immobile.
Secondo la giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 19230 del 12/07/2024, Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 18725 del 27/07/2017), l'intestazione in nome del figlio di un bene immobile acquistato dai genitori configura una donazione indiretta dell'immobile, sia nel caso di acquisto da parte del figlio con il denaro appositamente fornito dai genitori, sia nel caso di pagamento contestuale da parte dei genitori, sia nel caso di conclusione del contratto da parte dei genitori a favore del figlio.
Infatti, “nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 13619 del 30/05/2017).
Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene e il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non pagina 14 di 22 del denaro.
Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro impiegato per il suo acquisto (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 9379 del 21/05/2020: “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio”; altresì Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 13619 del 30/05/2017; Cass. civ. Sez. I, 14/12/2000, n. 15778: “Nell'ipotesi in cui un soggetto (il padre) abbia erogato il denaro occorrente per l'acquisto di un immobile in capo ad un soggetto (il figlio, in comunione legale con il proprio coniuge), devesi distinguere il caso della donazione diretta del denaro, in cui oggetto della liberalità rimane la somma, dal caso in cui il denaro sia stato fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione;
in tale secondo caso, il collegamento tra la elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene da parte del figlio porta a concludere che si sia in presenza di una donazione indiretta dell'immobile e non già del denaro impiegato per l'acquisto: ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquistato, dopo il matrimonio, dal figlio è escluso dal regime di comunione legale, ai sensi dell'art. 179 lett. b) c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articola in attività tipiche, essendo necessaria, ma sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il c. d. negozio - mezzo e l'arricchimento del coniuge onorato per spirito di liberalità”. Nello stesso senso: Cass. civ. Sez. I, 15/11/1997, n. 11327 e Cass. n. 17604/2015, secondo cui “Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto, sicché, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro”.
Dunque, in relazione all'immobile di TO via Vespucci n.45, già rivenduto dall'attore a terzi, la collazione deve avvenire per imputazione.
Il CTU ne ha stimato il valore all'apertura della successione come pari ad euro 167.475,00, in assenza di contestazioni sul punto da parte dei CTP di entrambe le parti.
Considerato che è la stessa convenuta a riportare che il predetto immobile è stato acquistato con denaro di entrambi i genitori, in assenza di qualsivoglia tempestiva allegazione delle parti sul punto, deve presumersi che lo stesso sia stato pagato con denaro per il 50% del padre delle parti e per il restante 50% della madre , attribuendosi dunque per quest'ultima una donazione al figlio di Persona_1 euro 83.737,50, che dovrà essere oggetto di collazione.
Oggetto di collazione da parte dell'attore deve altresì essere la somma di euro 28.600,00, pacificamente donati all'attore dalla madre;
trattasi di donazioni dirette, peraltro di modico valore (tanto prese in considerazione singolarmente che unitariamente), posta la consistenza complessiva dell'asse e il fatto che le stesse sono intervenute nell'arco temporale di circa dieci anni (tant'è che neppure la parte convenuta ne ha invocato la nullità).
Inammissibile appare poi la domanda attorea (anch'essa svolta tardivamente e del tutto genericamente solo nella memoria di replica ex art. 190 cpc) di estendere la collazione “a tutti i beni immobiliari e non ricevuti dai due figli da entrambi i genitori”, risultando altresì irrituale, tardiva e inammissibile l'istanza dell'attore al CTU, nel corso delle operazioni peritali, di espungere “dal quesito la valutazione dell'immobile di via Vespucci perché afferente la successione paterna e antecedente di 10 anni dalla data della successione;
in caso contrario, chiede che venga integrato il quesito stimando il valore dell'immobile di piazza Statuto n.11 a TO ricevuto in donazione da e di stimare le CP_1 donazioni ricevute per l'apertura delle attività tabaccheria bar di Corso Moncalieri n.15 e Atelier Scuola di Pittura via Passalacqua n.0 TO”. pagina 15 di 22 La parte convenuta ha poi sostenuto che siano da ricondurre a donazioni indirette (o a debiti dell'erede nei confronti della massa ereditaria) le spese sostenute dalla madre per l'immobile di TO via XX Aprile per il periodo intercorso tra la morte del padre (in data 2.11.2008) e la vendita da parte del fratello della propria quota di 1/3 alla convenuta (in data 22.2.2016) e precisamente:
1) Pagamento IMU 2012 prima rata € 406,00= (doc. 22) + € 406,00 pagamento seconda rata;
2) Pagamento IMU 2013 prima rata € 567,00= (doc. 23) + € 567,00 pagamento seconda rata;
3) Pagamento IMU 2014 prima rata € 567,00= (doc. 24) + € 567,00 pagamento seconda rata;
4) Pagamento IMU 2015 prima rata € 567,00= (doc. 25) + € 567,00 pagamento seconda rata;
5) 2022 € 192,00= (doc. 26). Pt_3
Dalla documentazione prodotta come doc. 22/25 (Modelli di pagamento unificato intestati a Pt_1
) non emerge però chi abbia provveduto al pagamento delle predette spese.
[...]
Solo quanto al pagamento dell'acqua di cui al doc.26, si evince che il relativo bonifico bancario è stato disposto dalla de cuius; è peraltro pacifico che nell'immobile l'attore non abbia mai vissuto, non competendo quindi allo stesso il pagamento dell'acqua neppure per la quota di 1/3 di sua proprietà, trattandosi di spesa relativa al consumo e non, invece, al titolo proprietario.
La convenuta ha poi allegato alcune spese relative all'immobile di IÙ e in particolare:
1)spese per acqua di € 87,00 (doc.27, fattura relativa al periodo 1.7.2021-31.7.2021, antecedenti alla morte della de cuius in data 11.2.2022);
2)spese per acqua di € 92,00 (doc. 28, periodo 1.1.2022-30.6.2022, in parte precedenti, in parte successive al decesso della de cuius);
3) spese per IMU di € 15,00 (doc.29, saldo IMU per l'anno 2022; si legge scritto a mano: “Pagato on line 16.6.2022). CP_2
Orbene, le spese per l'acqua precedenti al decesso della de cuius gravavano solo sulla stessa, quale unica proprietaria, non comprendendosi a che titolo dovrebbe risponderne l'attore.
Quanto alle spese di cui alla fattura prodotta come doc.28, anche quanto alle spese successive al decesso della de cuius, si ritiene che non debbano gravare sull'attore, che è pacifico non abbia avuto le chiavi dell'immobile di IÙ sino alla mediazione, non facendone evidentemente uso.
Quanto al saldo dell'IMU 2022, neppure è allegato dalla convenuta chi e da quale conto abbia provveduto al relativo pagamento.
Quanto alla domanda di riduzione svolta dall'attore (in alternativa o, meglio, in subordine rispetto a quella di collazione), è opportuno, al riguardo, fare alcune considerazioni sui rapporti tra azione di riduzione e collazione.
La giurisprudenza di legittimità ne ammette il contestuale esercizio evidenziando che (cfr. Cass. n. 28196/2020; n. 17856/2023):
- la collazione, in quanto obbliga i coeredi a conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti con atti di liberalità, può comportare, di fatto, l'eliminazione di eventuali violazioni di legittima, consentendo agli eredi di conseguire nella divisione proporzioni uguali;
- ciò non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore;
difatti, l'art. 746 c.c. attribuisce al coerede che pagina 16 di 22 sia stato beneficiato con delle liberalità la facoltà di scelta tra il conferire il bene in natura ovvero per imputazione del relativo valore: “La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce”; dunque, pur a fronte della neutralizzazione della lesione della legittima per effetto della collazione, il legittimario potrebbe avere comunque interesse a proporre l'azione di riduzione per conseguire i beni ereditari in natura;
- al contempo, e in modo speculare, l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile.
Nel caso di specie, la domanda di riduzione svolta dall'attore (oltre ad essere superflua alla luce dell'accoglimento della domanda di collazione) è di per sé inammissibile e deve essere rigettata.
Come noto, ai fini di tale domanda “L'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius (si pensi, come nel caso deciso da Cass. n. 11432/1992, al testamento che faccia menzione, sebbene in maniera generica, ad altri beni caduti in successione, ovvero al riscontro sulla base delle visure ipocatastali di donazioni poste in essere in vita dal defunto). Una volta soddisfatto tale onere (anche, come detto, per effetto, dell'attività di allegazione della altre parti del giudizio) deve reputarsi che l'attore soddisfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione. In tal senso non può però imporsi anche che la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione, sia ai fini della precisazione del relictum che del donatum, e che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto invece la legge gli riserva. Opinare diversamente significherebbe imporre al legittimario che agisce in riduzione di dover necessariamente esperire una preventiva perizia di parte ovvero di proporre discrezionali (se non addirittura arbitrari) valori per i vari beni implicati dalla vicenda, indicazioni tutte che comunque non rivestirebbero poi carattere vincolante nella successiva fase dinanzi al giudice, chiamato invece autonomamente (e di norma attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio) a riscontrare l'effettività della lesione dedotta e la sua precisa entità” (Cass. n. 181199/2020).
Nel caso di specie, l'azione di riduzione attorea, oltre che formulata in via subordinata, è stata solo genericamente allegata in modo vago e ipotetico, difettando da parte dell'attore qualsiasi specifica prospettazione (in ordine alla propria quota di riserva, all'entità dell'asse, all'entità della lesione), non potendo la domanda essere accolta (circostanza che non pregiudica comunque l'esercizio di divisione e collazione, quand'anche questa dovesse comportare, come effetto pratico, la reintegra dell'eventuale lesione).
Ricostruzione del relictum
§ Beni immobili pagina 17 di 22 Del relictum fa pacificamente parte l'immobile sito in IÙ, via TO n.1 distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 22, part. N.49, sub 7, via TO n.1, piani S1-4, categoria A/4, classe 2, già oggetto della CTU.
§ Beni mobili
1) Conti correnti e prodotti finanziari
In relazione ai conti correnti e ai prodotti finanziari (che l'attore ha allegato essere accesi presso la Banca DE, e Fideco e che la parte convenuta riporta essere quelli riportati nella CP_3 denuncia di successione), dalla denuncia di successione di cui al doc.6 e, in particolare, dal seguente CP_8
si evince che (oltre al valore dell'immobile di IÙ) è stato indicato quale valore totale di “azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali” l'importo di euro 27.134,00 e quale valore totale di altri beni quello di euro 16039,00, dandosi peraltro atto nel (“rendite, crediti e altri beni”): -del CP_9 conto corrente n. [...]CC8002350823 presso Banca GE SpA intestato a R_
, con saldo di € 526,00; - del conto corrente n.5822559 intestato a presso
[...] Persona_1 FINECO Bank SpA con saldo di € 2623,00; - del conto corrente n. 67-00076136 presso Banca DE-Intesa Sanpaolo Banking SpA cointestato alla de cuius e alla convenuta, con importo indicato in successione di euro 12.888,00; - della carta DE Ambra Visa n. 4349942401133405 intestata a , avente un valore al decesso di euro 1,00. Persona_1
A seguito dell'emesso ordine di esibizione (“Ordina, ai sensi degli artt. 210 segg. c.p.c., in accoglimento dell'istanza di parte attrice, a e in Controparte_2 CO CP_4 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, l'esibizione in giudizio dei contratti e degli estratti conto relativi a conti correnti e/o conti titoli e/o altri rapporti e prodotti finanziari (intestati o cointestati) a (nata a [...] il [...] e deceduta in TO l'11.2.2022), con Persona_1 riferimento agli ultimi dieci anni, oltre alla documentazione relativa ai medesimi rapporti e necessaria ad attestare quando e come tali rapporti siano eventualmente stati chiusi o quale ne sia l'eventuale saldo all'epoca del decesso di ”: Persona_1
§ per sé e per la controllata ha trasmesso varia Controparte_10 CP_11 documentazione;
§ ha trasmesso documentazione, dando atto che era titolare dei CP_4 Persona_1 seguenti rapporti, aperti in data 30/05/2018 e attualmente bloccati per decesso dell'intestataria, su cui la stessa risultava unica delegata ad operare: -conto corrente n. 5822559EUR con saldo alla data odierna pari a EUR 2.932,33 (superiore a quello di cui alla denuncia di successione, pari ad € € 2623,00); - conto corrente n. 5822559USD con saldo alla data odierna pari a USD 0,00; - conto corrente n. 5822559GBP con saldo alla data odierna pari a GBP 0,00; -conto corrente n. 5822559CHF con saldo alla data odierna pari a CHF 0,00;- conto deposito n. 5822559EUR con saldo alla data odierna pari a EUR 0,00; - deposito custodia n. 5822559EUR valorizzato alla data odierna in EUR 0,00; - Dep n. 8026611EUR valorizzato alla data della trasmissione della documentazione in EUR CP_12 28.981,10;
pagina 18 di 22 § così ha risposto: “In risposta alla richiesta d'esibizione in giudizio in capo Controparte_13 alla signora (nata a [...] il [...] e deceduta in TO l'11.2.2022) del 10 Persona_1 gennaio 2024, notificataci il 19 gennaio 2024, evidenziamo come il soggetto destinatario degli atti è La notifica invece è stata eseguita a Banca GE S.p.A. (Codice Fiscale e Iscrizione CO al Registro delle Imprese di Trieste Numero ), società distinta da P.IVA_1 CO Restiamo in attesa di ricevere la notifica con l'ordine d'esibizione in giudizio rivolto a Banca GE S.p.A. al fine di produrre quanto reperibile presso i nostri archivi”.
Dopo i predetti depositi, la parte attrice (che nella propria memoria n.2 aveva richiesto di disporre CTU
“volta a ricostituire la massa dell'asse ereditario della de cuius, sig.ra , Persona_1 conferendo al perito ogni facoltà ivi compresa quella di chiedere informazioni ad enti privati o pubblici per determinare la misura delle pensioni erogate alla defunta e le giacenze presenti su c/c bancari, conti titoli, polizze…”), ha insistito affinché fosse disposta “CTU sui beni mobili come da memoria n.2, con autorizzazione al CTU ad accedere ai conti correnti del de cuius, viste le risposte degli istituti bancari, che sono in parte parziali, posto che sul conto corrente vi sono addebiti successivi alla morte”, istanza cui si è opposta la convenuta ritenendo è esaustiva la risposta degli istituti bancari “che hanno fornito la documentazione degli ultimi dieci anni, non ravvisandosi movimenti sospetti segnalati o evidenziati da controparte, trattandosi di CTU meramente esplorativa”.
Ciò detto, la predetta istanza di CTU attorea non può essere accolta, considerato che:
§ anche a fronte della documentazione prodotta da e , alla prima difesa utile CP_4 CP_2
l'attore non ha prospettato alcuna precisa doglianza quanto agli emersi movimenti bancari (in assenza, peraltro, di una qualsivoglia specifica allegazione e domanda già nell'atto di citazione e nella prima memoria), limitandosi a riferire di non meglio individuate operazioni eseguite dopo il decesso della de cuius, senza neppure riportare su quale conto le stesse sarebbero avvenute. L'assoluta genericità delle domande e doglianze attoree è tale da rendere del tutto esplorativa e inammissibile la richiesta CTU, di per sé volta a colmare l'onere probatorio ed ancor prima di allegazione non assolto dall'attore (apparendo peraltro del tutto tardive e inammissibili le allegazioni attoree sulla documentazione esibita svolte solo, per la prima volta, nella memoria di replica ex art. 190 cpc);
§ la parte attrice ha notificato l'ordine di esibizione (emesso anche nei confronti di a CO Banca GE S.p.A. (società distinta da e, nonostante la già richiamata risposta di CO
, non ha notificato l'ordine di esibizione a né ha domandato di Controparte_13 CP_3 essere sul punto rimessa in termini, di fatto omettendo di dare esecuzione all'ordine di esibizione nei confronti della predetta CP_14 le ragioni esposte, si ritiene di considerare come parti del relictum le giacenze di conti correnti e
[...] titoli come sopra riepilogati e di cui alla denuncia di successione.
2) Altri beni mobili
Non può essere accolta la domanda di procedere alla stima e divisione dei beni mobili presenti nell'abitazione della madre, attesa la genericità della domanda da parte di entrambe le parti.
L'attore si è limitato a riferire di produzioni artistiche della de cuius, arredi pellicce, argenteria, gioielli, pianoforte “e tutti gli altri beni mobili”, chiedendo CTU per accertarne consistenza e valore e la stessa convenuta ha fatto riferimento genericamente ai “beni mobili vari presenti nella parte di immobile di TO detenuta dalla signora ” (che neppure allega quale sia), senza che alcuna Persona_1 delle parti abbia elencato tali beni o ne abbia prodotto un inventario, neppure risultando depositata alcuna fotografia degli stessi.
L'unico specifico bene di cui trattano le parti è il pianoforte, che la convenuta sostiene ave fatto stimare ed avere un valore nullo, circostanza non specificamente contestata dall'attore.
pagina 19 di 22 La domanda di divisione sul punto appare dunque del tutto generica e un'eventuale CTU meramente esplorativa, in assenza di qualsivoglia allegazione utile a delimitare l'ambito di indagine del CTU.
Per l'effetto, deve essere rigettata anche la domanda di parte convenuta (enunciata, in realtà, solo nella parte motiva della comparsa di costituzione e risposta, non essendo mai riportata nelle c.d.
“conclusioni”) volta a sentire condannare l'attore al pagamento in proprio favore di “ 1/2 del valore locativo del bene occupato dai beni mobili della madre (che il fratello si sarebbe rifiutato di dividere), a decorrere dalla data del decesso e sino all'effettivo asporto”, canone di locazione che nella memoria di replica ex art. 190 cpc la convenuta precisa che “dovrà essere corrisposto dal momento dell'apertura della successione della signora fino all'atto donativo della signora Persona_1
alla figlia di parte dell'immobile e successivamente il canone andrà CP_1 Controparte_7 suddiviso e corrisposto in base alle quote di proprietà”.
Dall'assoluta genericità di quali siano i beni mobili da dividere tra le parti deriva, infatti, la genericità della svolta domanda della convenuta di condanna dell'attore al pagamento di un canone di occupazione, non essendo dato sapere di quali e quanti beni mobili si tratti, né di quanto spazio e locali occupino, neppure potendo essere svolta dalla convenuta una domanda per l'occupazione eventualmente subita, in parte, dalla figlia cui la convenuta ha donato parte dell'immobile.
3) Polizze vita
L'attore allega poi l'esistenza di polizze vita ( , e intestate a entrambi i CP_4 CP_2 CP_3 fratelli, salvo per una polizza intestata solo alla per cui sostiene esistere “un accordo contrattuale nel quale la reale volontà della sig.ra era di rendere beneficiari entrambi i figli al momento R_ della morte”, dando atto che “tale polizza era intestata alla sig.ra che ha Persona_1 successivamente intestato la polizza alla figlia, sottoscrivendo un accordo collaterale nel quale era indicato che al momento della morte, l'importo della polizza avrebbe dovuto essere ripartito in parti eguali tra i figli”, chiedendo di tenere conto anche di tali polizze per la ricostruzione dell'asse ereditario, domandando la collazione del 50% del premio incassato dalla convenuta, come ben si comprende da quanto scritto dall'attore nella memoria di replica, ove si legge che “Già dalle affermazioni e delle richieste svolte dalla controparte si comprende la necessaria azione di collazione ereditaria dato che la controparte, nel precisare l'entità e la qualità dei beni caduti in successione elenca solo una parte dei beni della de cuius ed esclude beni di notevole entità che devono essere divisi tra le parti al 50%”, facendo poi sul punto espresso riferimento (oltre che all'atto di permuta del fabbricato di via XXV Aprile a TO) proprio alla “polizza integralmente incassata dalla sig.ra
”, scrivendo altresì che “Nonostante la consegna del denaro di tale polizza al prof. CP_1
sia pacificamente dovuta, la controparte ha rifiutato di consegnarla senza la rinuncia CP_1 dell'attore alle domande svolte nel presente giudizio. Quindi già solo le circostanze sovramenzionate sono idonee a legittimare una richiesta di collazione”.
Orbene, indipendentemente dalla genericità dell'allegazione sulle polizze (non viene pressoché mai specificato né quante sarebbero le polizze vita, né quali), come noto, la Cassazione ha ribadito in più occasioni che “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima” (cfr. Cass. n. 26606 del 2016), per cui i premi non entrano in successione.
Quanto alla polizza per cui la beneficiaria sarebbe la sola convenuta (indicata dalla convenuta stessa quale polizza ), nel doc.6 di parte convenuta si legge che , in data CP_2 Persona_1 1.10.2021, ha autorizzato la variazione dei beneficiari della polizza DE VI (non ne sono indicati gli estremi) per il tempo necessario per ottenere un fido per eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile di TO, via XXV Aprile, esprimendo la volontà che una volta “conclusi i lavori e pagina 20 di 22 terminata la procedura della cessione del credito ad Intesa San Paolo ed azzerato il fido in banca
, la mia volontà è che venga ripristinato lo stato precedente dei beneficiari in caso di morte: CP_2 diviso al 50% tra i miei due figli”.
Come detto, tale polizza non fa parte dell'asse ereditario, risultando dunque incongrua e fuori luogo la domanda attorea volta a far rientrare la polizza nell'asse ereditario tramite collazione, posto che la liquidazione della polizza è un diritto iure proprio e che eventuali pretese dovranno essere fatte eventualmente valere nei confronti dell'istituto di credito (non essendo peraltro dato sapere se i lavori di cui al doc.6 siano conclusi e se sia “terminata la procedura della cessione del credito ad Intesa San Paolo ed azzerato il fido in banca ” quali condizioni elencate dalla de cuius nella CP_2 dichiarazione del 1° ottobre 2021, doc.6 attoreo).
Spese allegate dalla convenuta come eseguite in favore della massa
Non si ritiene fondata la domanda della convenuta sul punto.
Invero:
1) quanto all'onorario di euro 1000,00 del Notaio per la dichiarazione di successione, la Per_2 convenuta ha prodotto al doc. 30 il relativo avviso di pagamento, su cui è scritto a mano “pagato
4.5.2023”, non risultando tale documentazione sufficiente a provare che il pagamento sia CP_2 avvenuto con denaro della convenuta e non della de cuius;
2) quanto all'addebito dell' di € 727,97 per la successione, sempre sul doc.30 è Controparte_6 scritto a mano: “31.01.2023 Addebito Ag. Delle Entrate preleva € 727,97 ”, non essendo in CP_2 tal caso dato sapere da quale conto sarebbe avvenuto il prelievo, in assenza di prova che la convenuta vi abbia provveduto con denaro proprio;
3) quanto alle spese per la dichiarazione sostituiva di atto notorio (€ 33,04) e per la dichiarazione dei redditi (€ 406,02), non vi è prova né del pagamento, né del fatto che lo stesso sia Persona_1 avvenuto con denaro della convenuta.
I verbali della mediazione
A fronte dell'istanza della convenuta di espunzione dei verbali della mediazione, si rileva che gli stessi non sono certamente utilizzabili nella presente causa in relazione, in particolare, alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite, in assenza del consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, visto il disposto dell'art. 10 D.L.vo 28/2010; degli stessi non si è in alcun modo tenuto conto ai fini della presente decisione.
***
La causa va dunque rimessa sul ruolo per le operazioni di divisione, come da separata ordinanza in data odierna.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara la simulazione relativa dell'atto pubblico di permuta a rogito Notaio Per_2 del 23.3.2016, repertorio numero 36932/21451 stipulato tra e
[...] Persona_1 CP_1
-con cui ha trasferito a la quota di comproprietà di 1/3
[...] Persona_1 CP_1 sull'unità abitativa sub 3 e la nuda proprietà di 1/3 sulle unità sub 6 (ex 4) e sub 2 dell'immobile sito in TO, Località Cavoretto, via XXV Aprile n.159/20, censito al Catasto fabbricati del Comune di TO al Foglio 1414 (già 133), particella n.87 (già 485) sub 2, sub 3, sub 6; ha CP_1 pagina 21 di 22 trasferito a il diritto di usufrutto pari a 2/3 sulle entità di cui al sub 6 (ex 4) e di Persona_1 cui al sub 2 dell'immobile sito in TO, Località Cavoretto, via XXV Aprile n.159/20, censito al Catasto fabbricati del Comune di TO al Foglio 1414 (già 133), particella n.87 (già 485) sub 2, sub 3, sub 6)- dissimulando tale rogito un atto di donazione in favore di . CP_1
2) Per l'effetto, accerta in capo alla convenuta l'obbligo di conferire per imputazione alla CP_1 massa l'importo di Euro 215.000,00.
3) Accerta e dichiara che ha donato in via indiretta all'attore il 50% Persona_1 Parte_1 dell'immobile sito in TO, via Amerigo Vespucci n.4, censito in Catasto fabbricati al Foglio 181, particella n.902, sub 15, meglio descritto nell'atto di compravendita del 6 maggio 1998.
4) Per l'effetto, accerta in capo all'attore l'obbligo di conferire per imputazione alla massa Parte_1 l'importo di Euro 83.737,50,
5) Accerta e dichiara che , in vita, ha donato all'attore la somma di Persona_1 Parte_1 Euro 28.600,00.
6) Per l'effetto, accerta in capo all'attore l'obbligo di conferire per imputazione alla massa Parte_1
l'importo di Euro 28.600,00.
7) Accerta che il relictum è costituito:
- dall'immobile sito in IÙ, via TO n.1, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 22, particella n. 49 subalterno 7, via TO n. 1, piani S1-4, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 5.5, superficie catastale totale metri quadrati 133 (totale escluse aree scoperte metri quadrati 126), rendita euro 107,94;
- dalle giacenze di conti correnti e titoli come da denuncia di successione telematica acquisita il 31.1.2023 dall' , Direzione Provinciale I di TO. Controparte_6
8) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
9) Spese al definitivo.
Così deciso in TO nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del 30.6.2025.
La Presidente dr.ssa Paola Demaria
Il Giudice estensore dr.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
In composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dr.ssa Paola Demaria Presidente dr.ssa Maria Vittoria Chiavazza Giudice relatore dr.ssa Simona Gambacorta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 5665/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BEVIONE SILVIA;
Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCHISIO CP_1 C.F._2 MASSIMO e dell'Avv. FRASCA' ALBERTO;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: petitio hereditatis, divisione ereditaria, collazione, riduzione, simulazione contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte attrice (all'udienza del 13.2.2025, come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc, con rinuncia alle prove per interpello e testi e con richiesta di integrare il proposto quesito per la CTU con l'istanza di “accesso agli istituti di credito che non hanno ottemperato all'Ordinanza del GI): “In via istruttoria: 1) (…); 2) ordinare la produzione in giudizio degli estratti dei conti correnti, di tutti i prodotti finanziari e delle polizze comprensive delle condizioni generali degli ultimi dieci anni della de cuius alla convenuta ovvero agli istituti di credito/enti presso cui la sig.ra Persona_1
aveva acceso i conti correnti od altri prodotti finanziari, tra cui R_ Controparte_2 CP_3 e 3) disporre CTU volta a ricostituire la massa dell'asse ereditario della de cuius
[...] CP_4
, con autorizzazione a chiedere informazioni e ad estrarre documentazione presso Persona_1 istituti ed enti pubblici;
nel merito: - previo accoglimento della domanda di collazione e/o riduzione della donazione dissimulata diretta a far dichiarare che i beni che fanno parte dell'asse ereditario e previa verifica delle movimentazioni contabili degli ultimi dieci anni e ricostituzione del patrimonio mobiliare, dichiarare che la quota ereditaria spettante per legge al prof. va calcolata Parte_1 tenendo conto di tali beni, previa dichiarazione della nullità del contratto stipulato in data 23.03.2016 a rogito notaio (Rep. n°36932; raccolta n°21451) di permuta afferenti gli immobili siti Persona_2
pagina 1 di 22 a TO in viale XXV Aprile n°159/20 tra le sig.re e e destinare Persona_1 CP_1 alla massa ereditaria gli immobili oggetto del suddetto contratto;
- accertare la qualità di eredi legittimi del prof. e della sig.ra , - ricostituire l'asse ereditario della de Parte_1 CP_1 cuius e determinare la quota spettante ad ogni erede;
- ordinare alla sig.ra Persona_1 CP_1
la restituzione di tutto quello dovuto al prof. ovvero l'equivalente in denaro;
-
[...] Parte_1 accertata la non comoda divisibilità degli immobili caduti in successione, disporre la vendita degli stessi e l'assegnazione del ricavato pro quota agli eredi. Con tutti i connessi e consequenziali provvedimenti. Con vittoria delle spese e compensi di causa, oltre al rimborso del contributo unificato, delle spese forfettarie CPA e IVA”.
Per parte convenuta (all'udienza del 13.2.2025, come da comparsa di costituzione e risposta): “IN VIA PRELIMINARE - data la disponibilità della signora a riconoscere al signor CP_1 Pt_1
la metà, pur non dovuta, del premio liquidato della polizza assicurativa ad essa
[...] CP_2 intestata, per un valore di circa € 188.000,00 fissare, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., il tentativo di conciliazione tra le parti al fine definire il presente giudizio con il pagamento di tale somma e dichiararne l'estinzione; - espungere dal presente giudizio il doc. 4 prodotto da parte attrice (verbali di mediazione) in quanto non producibile per le ragioni esposte in narrativa IN VIA PRINCIPALE - Respingere le domande tutte formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, mandare assolta la convenuta dalle avverse pretese;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'obbligo di collazione in capo alla signora CP_1 limitatamente alla quota di 1/6 dell'immobile sito in TO, Viale XXV Aprile n. 159/20, laddove fosse accertata la natura simulata della permuta ed il dissimulato sottostante atto donativo totale o parziale e risultata comunque accertata, all'esito delle collazioni a cui sarà tenuto anche il signor Parte_1 per le ragioni descritte in narrativa, la debenza di un residuo a debito della signora , si CP_1 chiede fin d'ora l'assegnazione per imputazione con corresponsione al fratello dell'equivalente di 1/6 del detto immobile;
- procedere alla divisione in natura del patrimonio mobiliare, con assegnazione delle quote ai condividenti nei limiti di 1/2 cadauno. IN VIA ISTRUTTORIA - Ammettersi prove per interpello e testi sulle circostanze di fatto di cui al presente atto come indicate nella parte in premessa ai numeri da 1) a 7) che qui si hanno per integralmente ritrascritti e preceduti dal rituale “Vero che”. Si indicano sin d'ora a testi, con riserva di integrare la lista testimoniale, i signori , Testimone_1 residente in [...], , residente in [...], , residente in [...]e , residente in [...]. - Disporre CTU volta a ricostituire la massa Controparte_5 dell'asse ereditario della de cuius . Con vittoria di spese e competenze di causa, Persona_1 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 24.2.2023, ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la sorella , allegando: CP_1
§ che in data 11.02.2022 è deceduta, in TO, , madre dell'attore e della Persona_1 convenuta, come da certificato di morte prodotto come doc.1;
§ di essere erede legittimo della madre, unitamente alla sorella convenuta;
§ di essere stato informato dalla sorella, alcuni mesi dopo il decesso della madre, del fatto che la convenuta e la madre avevano stipulato, in data 23.03.2016, un atto di permuta, con cessione dalla convenuta alla madre del diritto di usufrutto di 2/3 delle unità immobiliari ubicate a TO in viale XXV Aprile n.159/20 (villino su più piani e autorimessa), a fronte della cessione dalla madre alla figlia di 1/3 della nuda proprietà dello stabile, di cui la madre si era riservata il diritto di usufrutto (come da rogito notaio Rep. n°36932; raccolta n°21451, doc.2); Per_2
§ che tale cessione cela una donazione (come tale nulla), posto che: pagina 2 di 22 - l'immobile in oggetto è composto da due appartamenti (uno già dimora e residenza della defunta madre e l'altro dimora e residenza della convenuta);
- tale villino era già residenza e casa coniugale dei coniugi , per cui alla morte Parte_2 del marito la madre aveva sull'immobile in cui dimorava e sul garage, ex lege, il diritto di abitazione oltre che di uso dei beni mobili;
- la defunta madre ha quindi donato la quota di 1/3 della nuda proprietà dell'immobile non ricevendo nulla quale controprestazione da parte della figlia;
§ che tale donazione dissimulata comporta una “lesione del diritto personale del prof. alla CP_1 integrità della quota spettantegli ex lege come erede e gli immobili oggetto dell'atto devono essere, quindi, tutti integralmente ricompresi nella massa ereditaria della defunta, previa collazione ovvero riduzione della donazione dissimulata” (avendo la parte attrice ribadito in sede di precisazione delle conclusioni che “la domanda di riduzione delle donazioni sottende una domanda di riduzione per lesione della legittima”);
§ che deve essere effettuata la collazione con i beni che la convenuta ha ricevuto in vita dalla de cuius
“sia che riguardino gli immobili di cui al rogito menzionato in atti, sia che riguardino eventuali prelievi dai conti correnti della defunta quanto quest'ultima era ancora in vita”, dovendosi dichiarare
“la nullità della permuta intercorsa tra la sig.ra e la sig.ra ” poiché Persona_1 CP_1
“tale atto, essendo privo degli elementi essenziali per essere considerata una permuta – ovvero la corresponsione della controprestazione contro la cessione della quota degli immobili – è fittizia ed è un negozio dissimulato che viene a ledere la quota ereditaria spettante all'attore”, equivalendo l'importo donato a circa 140.000 euro (stima eseguita, però, senza poter entrare nell'immobile e per l'effetto inferiore al reale valore);
§ che il patrimonio della defunta madre comprende anche gioielli, monili, arredi di pregio, la produzione artistica della defunta (pittrice quotata) oltre a conti correnti e polizze assicurative con consistenti giacenze, in parte intestate esclusivamente alla convenuta;
§ che l'attore ha invitato gli istituti di credito a fornire informazioni in merito ai conti correnti e agli altri prodotti finanziari che sapeva essere accesi presso la Banca DE, e , CP_3 CP_4 risultando prive di riscontro le richieste via pec prodotte come doc. 3;
§ che per una delle dette polizze vita l'unica beneficiaria risulta essere la convenuta ma sussiste un accordo contrattuale nel quale la reale volontà della madre era di rendere beneficiari entrambi i figli al momento della morte;
§ che la permuta degli immobili e l'opposizione svolta dalla convenuta alla ricostruzione del patrimonio mobiliare della de cuius sono avvenuti in mala fede “ovvero nella consapevolezza e con la volontà di sottrarli alla successione ereditaria legittima, con la conseguenza che la convenuta, ex art. 948 c.c., dovrà essere condannata anche a risarcire il danno patito” dall'attore, da determinarsi in via equitativa.
Si è costituita la parte convenuta, riportando che:
§ della predetta permuta (che non dissimula alcuna donazione) l'attore era stato già informato prima della stipula, inserendosi tale atto nella più complessa regolamentazione dei rapporti di famiglia conseguenti alla morte del padre;
Persona_3
§ nel febbraio 2016, con atto del Notaio repertorio numero 36610/21305, la convenuta ha Per_2 acquistato dal fratello il di lui diritto di comproprietà pari ad 1/3 dell'intero immobile indiviso, al prezzo di € 140.000,00 (doc. 8), prezzo stabilito in allora di comune accordo tra le parti ed evidentemente accettato dall'attore;
pagina 3 di 22 § circa un mese dopo, in data 23.03.2016, la convenuta, già divenuta proprietaria di 2/3 dell'immobile (per una parte in forza dell'atto di compravendita sopra citato e per altra parte in forza della successione del padre), con il già richiamato atto rogito Notaio repertorio n. 36932/21451, ha Per_2 ceduto alla madre i 2/3 del diritto di usufrutto (quale ius in re propria del maggior diritto di piena proprietà piena ed esclusiva), permutato con 1/3 del diritto della nuda comproprietà della madre (anche qui quale ius in re propria del maggior diritto di piena ed esclusiva proprietà), avendo le parti stabilito il valore dei diritti permutati in € 131.000,00;
§ la perizia di parte del 2022 prodotta dall'attore come doc.5 (e che attribuisce all'immobile, per l'allora 2016, un valore maggiore rispetto a quello espressamente convenuto sia nell'atto di vendita intercorso inter partes a febbraio 2016, sia nell'atto di permuta del marzo 2016) non è attendibile, in quanto il perito avversario non si è mai recato in sito e non è entrato nell'immobile nonostante la convenuta abbia sempre manifestato l'autorizzazione al detto accesso, oltre al fatto che i valori di mercato del 2022 non sono quelli del 2016;
§ quanto al fatto che la de cuius fosse già titolare del diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c. 2 c.c., occorre rilevare che il diritto di usufrutto e il diritto di abitazione sono fattispecie autonome e distinte, posto che il diritto di usufrutto attribuisce la facoltà di godere del bene e farne propri i frutti mentre il diritto di abitazione attribuisce al coniuge superstite la sola residua facoltà di abitare una casa (che sia esattamente e solo la dimora già coniugale) nei limiti dei bisogni propri e della propria famiglia;
§ l'immobile era originariamente in proprietà unitaria e indivisa del padre deceduto nel 2008 (nonostante vi siano più subalterni catastali in un unico maggior corpo di villa familiare), con conseguente indivisa attribuzione a ciascuno degli eredi legittimi (moglie e due figli) per la quota di 1/3 ciascuno, risultando peraltro complesso enucleare la sussistenza e l'estensione “oggettiva” dell'abitazione già familiare dei coniugi;
§ non tutto l'immobile era destinato a casa coniugale;
§ la de cuius (che è sempre stata, in vita, una persona del tutto indipendente, autonoma e determinata), ben avrebbe potuto sfruttare il bene attribuitole (addirittura i 2/3 del totale, ben oltre la “porzione” ex coniugale del maggior bene indiviso) in altro modo, che non quello di semplice abitazione;
§ nel quadro della regolamentazione familiare, ci si era prefigurati che: la convenuta liquidasse il fratello (che non viveva nella villa di famiglia e non aveva interesse a mantenerne una quota, onerosa per imposte e costi di gestione) e, acquisita la proprietà dei 2/3, ne concedesse l'usufrutto alla madre, che avrebbe potuto così godere per tutta la sua vita della parte maggioritaria del bene, locandola se del caso anche in parte a terzi, per ritrarre una “pensione” utile alla sua anzianità o per ospitarvi personale domestico di “badanza”;
§ in data 6.3.2022 la convenuta ha consegnato al fratello tutta la documentazione bancaria a sue mani, come reperita nell'alloggio della madre, fornendo poi al fratello, il giorno successivo, copia dell'atto di permuta;
§ alla richiesta del fratello di accedere ai movimenti dell'ultimo decennio la convenuta si è fatta parte diligente, provvedendo a prenotare appuntamento presso l'Anagrafe per la redazione dell'atto notorio, appuntamento cui il fratello non si presentava, domandando di non procedere;
§ in data 10-12 marzo 2022 l'attore ha preso visione presso l'abitazione della madre di tutti i beni mobili ivi presenti, tra cui mobili, gioielli, arredi di pregio e quadri;
§ in tale occasione, la convenuta ha esortato il fratello a scegliere quali mobili/oggetti desiderasse ritenere per sé, ma il fratello ha sostenuto che tali beni dovessero essere periziati e venduti, cosicché la convenuta ha contattato un perito, che il fratello non intendeva però incaricare dell'estimo, ritenendolo pagina 4 di 22 costoso (come da messaggi WhatsApp di cui al doc.5), mentre per il pianoforte il perito contattato dalla convenuta indicava il valore dell'oggetto in “zero” (doc. 6);
§ ancora nel mese di aprile 2022 sono proseguiti i contatti tra le parti, anche alla presenza del legale di controparte, e anche in queste occasioni la convenuta ha rinnovato l'invito al fratello a prelevare e la metà dei beni mobili che ritenesse di suo interesse, riconsegnando tutta la documentazione bancaria a sue mani;
§ in data 19.03.2022 la convenuta, con il marito, ha accompagnato il fratello presso l'immobile di IÙ, esso pure caduto in successione, per verificarne lo stato, posto che l'attore non si recava in detto immobile da oltre vent'anni e che tutti i lavori di arredo, di fornitura di elettrodomestici e di piccola manutenzione sostenuti per lo stesso sono sempre stati pagati dalla sola convenuta;
§ fallito il tentativo di trovare un accordo in sede di mediazione, la convenuta ha presentato la dichiarazione di successione in data 31.1.2023, indicando quali eredi legittimi della madre sé stessa e il fratello, per la quota del 50% indiviso ciascuno;
§ il doc.4 della parte attrice, quale verbale della mediazione, non poteva essere prodotto ed è inutilizzabile;
§ l'azione di petizione ereditaria che l'attore dice di svolgere non ha ragion d'essere, in quanto la qualità di erede dell'attore non è contestata;
§ le tesi attoree sulla permuta del 26.3.2016 sono infondate e, in ogni caso, l'atto, anche ove lo si volesse intendere quale donazione, sarebbe comunque valido, considerato che:
- l'atto è nullo se è contrario a norme imperative, se manca di un elemento fondamentale per la sua costituzione, se la causa del contratto è illecita, se l'oggetto del contratto è impossibile, illecito o indeterminato, mentre il rogito de quo non presenta alcuno dei detti motivi di censura in diritto e possiede tutti i requisiti di forma e di sostanza della permuta relativa a beni immobili;
-se poi si intendesse ritenere l'atto come donativo, il medesimo conserverebbe sempre i requisiti di forma e di sostanza prescritti per la donazione di beni immobili, vale a dire la forma dell'atto pubblico rogato alla presenza di due testimoni;
§ l'asse ereditario è dunque costituito dall'immobile in IÙ, da conti correnti e dai beni mobili presenti nella parte di immobile di TO detenuta prima della morte dalla madre, posto che l'immobile di TO, Viale XXV Aprile n. 159/20, non fa parte del patrimonio ereditario, così come non ne fanno parte le polizze vita, per le quali i beneficiari si soddisfano in conseguenza dell'evento morte, ma non per via successoria;
§ la quota parte di 1/3 del predetto immobile di TO, poiché permutata dalla de cuius con 2/3 di usufrutto vitalizio a suo favore, non è soggetta a collazione, posto che, per poter essere ricondotta alla pretesa avversaria, occorrerebbe prima che sia accolta la domanda tesa a dichiarare la natura simulata della permuta (o di parte di essa), a favore di quella dissimulata di donazione;
§ con atto 28.09.2015 a rogito Notaio repertorio n. 35663/20620, e la Per_2 Persona_1 sorella hanno diviso tra di loro i beni siti in IÙ, pervenuti loro per Controparte_5 successione legittima del padre , seguita da riunione di usufrutto in morte della Persona_4 madre (doc. 9), venendo indicato valore complessivo dei beni oggetto di divisione in Persona_5 complessivi € 27.202,00, ereditando quindi e la parte di immobile spettante CP_1 Parte_1 alla madre , di valore non superiore alla metà della cifra sopra indicata, quindi € Persona_1 13.601,00, risultando dunque inveritiero il valore attribuito dalla perizia di parte attorea;
§ l'immobile di IÙ è stato ammobiliato a cura e spese della convenuta, che lo ha usato per taluni brevi periodi estivi, ha comprato tutti gli elettrodomestici, ha provveduto alla revisione in economia dei vari pagina 5 di 22 impianti e alla piccola manutenzione, spendendo, negli anni, una cifra superiore ai 10.000,00 €, pressoché pari al valore dell'immobile stesso;
non essendoci un condominio e un amministratore, lo stabile è gestito in autonomia tra i vari comproprietari ed è stato istituito un fondo cassa per le spese urgenti a cui l'attore non ha mai partecipato;
§ anche le polizze vita non fanno parte del patrimonio ereditario e la convenuta ha domandato e ottenuto legittimamente la liquidazione della propria metà;
§ quanto alla polizza per cui la convenuta è individuata quale beneficiaria esclusiva, i premi non rientrano nell'alveo della successione ereditaria;
la volontà della de cuius di rendere beneficiari entrambi i figli al momento della morte allegata dall'attore dovrebbe essere contenuta in un testamento pubblico o in un testamento olografo, non potendosi disporre della propria successione per contratto, mentre nel caso di specie la successione è ab intestato;
§ quanto ai beni mobili (oggetti, gioielli/monili, i quadri dipinti dalla de cuius), la convenuta ha sempre esortato il fratello a prelevare la metà di tutto quello che è presente nella porzione di immobile che era in usufrutto alla madre, così da liberare i locali, che sono di proprietà esclusiva della sorella, dovendo, in difetto l'attore corrispondere una indennità di occupazione, pari ad 1/2 del valore locativo del bene, a decorrere dalla data del decesso e sino all'effettivo asporto;
si tratta di beni della cui consistenza, peraltro, il signor ha perfetta contezza, atteso il sopralluogo da lui effettuato a ridosso del Parte_1 decesso della madre e il report fotografico acquisito
§ quanto ai conti correnti, gli stessi entrano in successione al 50% per ciascun erede;
§ se l'attore insistesse nelle proprie domande di collazione/riduzione, oggetto di collazione dovranno altresì essere:
-l'appartamento sito in TO, via Vespucci n.45, comprato al fratello dai genitori nel 1998 e poi rivenduto dal fratello nel 2005, con incasso di quanto ricavato;
- somme di denaro per complessivi € 28.600,00 donate dalla madre al figlio e in particolare: - € 8.300,00 in data 4.03.2009 (si produce matrice dell'assegno – doc. 12); - € 2.500,00 in data 26.06.2009 (si produce matrice assegno – doc. 13); - € 1.000,00 in data 14.10.2009 (si produce matrice dell'assegno – doc. 14); - € 500,00 in data 28.12.2009 (si produce matrice dell'assegno– doc. 15); - € 5.000,00 in data 26.01.2012 in contanti, come risulta dall'estratto conto e dall'appunto scritto di pugno dalla de cuius sul suo quaderno domestico di cassa (doc. 16 – si producono anche scritto della signora e sua firma al fine di provare l'autenticità della scrittura – doc. 17); - € 300,00 in data R_ 7.01.2013 (si produce matrice dell'assegno – doc. 18); - € 5.000,00 in data 24.03.2018 a mezzo bonifico, come risulta da estratto conto che si produce (doc. 19); - € 1.000,00 in data 12.02.2019 a mezzo bonifico, come risulta da estratto conto che si produce (doc. 20); - € 5.000,00 in data 25.07.2019 a mezzo bonifico, come risulta da estratto conto che si produce (doc. 21)
§ alla fattispecie delle donazioni, seppure indirette (o comunque, quali debiti dell'erede nei confronti della massa ereditaria), devono poi essere ricondotte:
- le spese sostenute dalla madre in favore del figlio e alle quali il avrebbe dovuto partecipare pro CP_1 quota e in particolare:
a) le spese relative all'immobile di TO (per il periodo intercorrente tra il decesso del padre con la prima proprietà di 1/3 in favore dell'attore e sino al momento dell'acquisto di tale quota indivisa da parte della sorella nel febbraio 2016) per: IMU 2012, 2013, 2014, 2015, SORIS 2022;
b) le spese per l'immobile di IÙ (per acqua e IMU);
c) le spese per la successione della madre sostenuta dalla convenuta e in particolare: l'onorario del notaio per la dichiarazione di successione, l'addebito dell' per la Per_2 Controparte_6 pagina 6 di 22 successione;
le spese per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e per la dichiarazione dei redditi di
. Persona_1
La convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha poi invitato l'attore a prelevare “la metà di tutto quello che è presente nella porzione di immobile che era in usufrutto alla madre” in modo da liberare tali locali di proprietà esclusiva della sorella, “dovendo, in difetto, essere condannato a corrispondere un'indennità di occupazione, pari ad 1/2 del valore locativo del bene, a decorrere dalla data del decesso e sino all'effettivo asporto”; aggiunge poi nella memoria di replica ex art. 190 cpc che
“Il canone di locazione dovrà essere corrisposto dal momento dell'apertura della successione della signora fino all'atto donativo della signora alla figlia Persona_1 CP_1 Controparte_7 di parte dell'immobile e successivamente il canone andrà suddiviso e corrisposto in base alle quote di proprietà”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.:
§ è stato ordinato ai sensi degli artt. 210 segg. c.p.c. a e Controparte_2 CO CP_4 l'esibizione in giudizio dei contratti e degli estratti conto relativi a conti correnti e/o conti titoli e/o altri rapporti e prodotti finanziari (intestati o cointestati) a (nata a [...] il [...] Persona_1 e deceduta in TO l'11.2.2022), con riferimento agli ultimi dieci anni, oltre alla documentazione relativa ai medesimi rapporti e necessaria ad attestare quando e come tali rapporti siano eventualmente stati chiusi o quale ne sia l'eventuale saldo all'epoca del decesso di e ad oggi;
Persona_1
§ è stata disposta CTU sul seguente quesito: “ (…) § in relazione all'immobile sito in TO, viale XX Aprile n.159/20: 1) descriva l'immobile anche mediante rilievi planimetrici e fotografici, indicando, con riferimento a ciascun immobile, dati catastali, ubicazione, confini;
2) accerti la titolarità dell'immobile, risalendo al primo titolo di acquisto anteriore al ventennio, indicando le generalità complete e il codice fiscale degli attuali comproprietari;
3) indichi l'esistenza delle formalità, dei vincoli, degli oneri e dei pesi di cui ai n. 4, 5 e 8 dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c.; 4) accerti lo stato di possesso del bene ai sensi del n. 3 dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., indicando anche, se occupato da terzi, la scadenza del titolo e il corrispettivo pattuito e, in ogni caso, le generalità dell'occupante; 5) verifichi l'esistenza della dichiarazione di agibilità e della certificazione energetica dell'immobile; 6) verifichi la regolarità edilizia e urbanistica dello stesso ai sensi del n. 6 dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., fornendo, in caso di opere abusive, le informazioni di cui al n. 7; 7) ne determini il valore di mercato all'epoca del rogito prodotto dalla convenuta quale doc.2, stimando altresì specificamente il valore dell'usufrutto ceduto a da e della nuda proprietà ceduta da Persona_1 CP_1
a , tenuto altresì conto del valore del diritto di abitazione alla stessa Persona_1 CP_1
già spettante a seguito del decesso del marito (anch'esso da stimarsi); indichi Persona_1 altresì il valore del diritto di comproprietà di 1/3 dell'intero immobile al momento dell'apertura della successione e all'attualità; § quanto all'immobile sito in TO, via A. Vespucci n.45 di cui alle note di trascrizione prodotte dalla convenuta quali doc. 10 e 11, accerti per quale prezzo è stato acquistato da
come nota di trascrizione di cui al doc.10 di parte convenuta, per quale prezzo è stato Parte_1 venduto come da nota di cui al doc.11 di parte convenuta e ne stimi il valore al momento dell'apertura della successione di ”. Persona_1
Depositata la CTU, il giudice, rilevata la necessità di ricostruire il compendio ereditario, verificando preliminarmente la fondatezza o meno delle domande di collazione/riduzione, con successiva ed eventuale identificazione delle quote ereditarie da imputare alle rispettive parti, ricostruendo l'esatta composizione della massa ereditaria in relazione ai beni mobili e immobili, la misura delle quote ereditarie in capo alle parti, la fondatezza delle domande attoree di collazione e riduzione (riservando al merito la valutazione circa le istanze attoree di chiarimenti al CTU e le istanze attoree di ulteriori accertamenti peritali), ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, rimettendo poi la causa al collegio per la decisione. pagina 7 di 22 Le domande proposte e delimitazione dell'oggetto del giudizio
L'attore ha principalmente domandato: (i) di accertare la qualità delle parti di eredi legittimi della madre;
(ii) di ricostruire l'asse ereditario della de cuius, determinando la quota Persona_1 spettante a ciascun erede;
(iii) di sciogliere la comunione ereditaria con collazione o, in subordine, riduzione, della donazione dissimulata della da parte della de cuius alla convenuta di 1/3 della nuda proprietà dello stabile sito in TO, viale XXV Aprile n.159/20.
La convenuta, dal canto suo, ha: (i) sostenuto la superfluità della domanda di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. (posto che pacificamente l'attore e la convenuta sono eredi legittimi, ab intestato, della madre ); (ii) domandato lo scioglimento della comunione, con rigetto delle Persona_1 domande di collazione o riduzione, chiedendo in subordine, ove fosse accolta la domanda di collazione quanto al predetto immobile di TO, il rigetto della domanda di nullità dell'atto di donazione e l'assegnazione a sé per imputazione della quota dell'immobile, con corresponsione la fratello dell'equivalente di 1/6 dell'immobile; (iii) svolto a propria volta domanda di collazione quanto alla donazione indiretta al fratello, nel 1998, dell'immobile sito in TO, via Vespucci n.45 (poi rivenduto dall'attore nel 2005) e quanto alla somma di € 28.600,00 a suo dire oggetto di donazione diretta al fratello da parte della madre, oltre a domandare di accertare in capo al fratello un debito pro quota verso la massa per spese relative agli immobili in comunione e per spese di successione sostenute direttamente dalla convenuta;
(iv) domandato l'espunzione dagli atti di causa dei verbali della procedura di mediazione intercorsa tra le parti, conclusa con esito negativo.
La petitio hereditatis
Sin dalla citazione l'attore, come visto, ha domandato di accertare la qualità di eredi legittimi della madre in capo all'attore stesso e alla sorella convenuta, circostanza di per sé Persona_1 pacifica e non contestata.
Peraltro, a fondamento di tale domanda l'attore, nell'atto di citazione, si è genericamente limitato a riportare che “La petizione di eredità è l'azione che l'erede può esercitare per vedere riconosciuta la sua qualità di erede contro chiunque possiede in tutto od in parte i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno. Scopo ultimo dell'azione è la restituzione dei beni ereditari. Dopo il riconoscimento della qualifica di erede in capo all'attore, i convenuti dovranno restituire i beni ereditari. Nelle restituzioni è rilevante la buona fede del convenuto;
secondo l'art. 535 del codice civile, infatti, al possessore si applicano le regole generali in tema di possesso per le restituzioni, i miglioramenti e addizioni (artt. 1148 e ss.), ma non si applica la regola dell'art. 1153 c.c. sulla rilevanza del possesso di buona fede per l'acquisto dei beni mobili. Anche se l'acquisito dei beni è avvenuto in buona fede, si sarà tenuti alle restituzioni, pure se si tratta di beni mobili, e se il bene, sempre in buona fede, sia stato venduto, all'erede spetterà il corrispettivo ricevuto dal venditore. Sempre in applicazione delle regole generali, invece, è sufficiente che la buona fede esista nel momento dell'acquisto, mentre, nel caso di vendita dei beni ereditari, deve esistere anche nel successivo momento dell'alienazione. Di conseguenza, se l'alienazione è avvenuta in mala fede bisognerà restituire il valore reale del bene - anche se superiore al prezzo ricevuto per la vendita - e risarcire il danno patito (art. 948 c.c.)”, senza alcun riferimento specifico al caso de quo.
Solo nella memoria di replica ex art. 190 cpc l'attore ha poi allegato di avere svolto la petitio hereditatis in quanto la convenuta “ha incassato il 100% di una polizza assicurativa spettante al 50% e non intende consegnarne la metà al fratello, se non previa rinuncia all'azione giudiziale ed alle richieste svolte nella presente causa, oltre ad aver sottratto beni ereditari ed avere devoluto a terzi una parte dell'eredità (la quota dell'immobile di via XXV Aprile) non più di proprietà della convenuta”.
Al di là della tardività delle allegazioni, non è dato comprendere quali beni ereditari la convenuta avrebbe sottratto (neppure in memoria di replica l'attore lo specifica), risultando infondata la domanda pagina 8 di 22 attorea svolta in relazione alla polizza assicurativa suddetta, per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
Risulta poi irrilevante, ai fini della domandata collazione, la donazione da parte della convenuta alla figlia di una parte dell'immobile di TO, via XXV Aprile, che non può essere oggetto della prospettata petitio hereditatis, per le ragioni di seguito evidenziate.
La domanda attorea di simulazione del rogito di permuta del 23.3.2016, le domande di collazione delle parti e la domanda attorea di riduzione
Al fine di ricostruire l'asse ereditario della de cuius, occorre in primo luogo accertare se il rogito di permuta del 23 marzo 2016 notaio concluso tra la convenuta e la madre Persona_2 R_
, integri o meno una donazione dissimulata, a fronte della domanda di collazione e, in
[...] subordine, di riduzione svolta dalla parte attrice quanto alla quota di 1/3 dello stesso.
Come detto, tale immobile è stato ereditato dalla de cuius e dalle odierne parti, per 1/3 ciascuno, a seguito della successione di (marito di e padre di Persona_3 Persona_1 Parte_1 e ), deceduto il 2.11.2008 ab intestato, CP_1
A seguito dell'acquisto dal fratello della quota di 1/3 di comproprietà e, dunque, allorché era già proprietaria di 2/3 dell'immobile in comunione indivisa con la madre (proprietaria del restante 1/3), con il predetto rogito (come precisato dal CTU):
- la convenuta ha permutato alla madre il diritto di usufrutto vitalizio pari a 2/3 sulle CP_1 entità immobiliari individuate con il subalterno 4 ora 6 (unità abitativa) e con il subalterno 2 (locale autorimessa);
- ha ceduto e trasferito a titolo di permuta a favore di : a) i diritti di Persona_1 CP_1 comproprietà di 1/3 sull'unità abitativa sub 3; b) la nuda comproprietà di 1/3 sulle unità sub 4 (ora 6) e sub 2.
A fronte di tale rogito, dunque, l'immobile predetto è divenuto di proprietà esclusiva di , CP_1 proprietà “piena” quanto al sub 3 e “nuda” quanto ai sub 4 e sub 2, concessi in usufrutto alla madre.
I diritti di usufrutto spettanti a si sono poi estinti con la morte di quest'ultima, Persona_1 avvenuta in data 11 febbraio 2022, determinando la conseguente riunione alla nuda proprietà già in capo a , che ha poi donato alla figlia l'unità immobiliare individuata CP_1 Controparte_7 con il subalterno 3 con atto a rogito Notaio del 13 maggio 2022. Persona_2
Come detto, la parte attrice sostiene che la predetta permuta dissimuli in realtà una donazione, domandando di accertare l'esistenza di un negozio apparente.
Come noto, la simulazione integra un'ipotesi di dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione negoziale, dando luogo al fenomeno dell'apparenza, creato intenzionalmente dalle parti al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all'effettivo assetto d'interessi; le parti, in sostanza, pongono in essere una divergenza consapevole e concordata tra volontà (effettiva e celata) e dichiarazione (fittizia e ostensibile); si distingue tra simulazione assoluta, laddove le parti fingano di concludere un determinato negozio mentre in realtà non ne formano nessuno, e relativa, qualora invece vogliano concludere un atto diverso - per la natura, l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile.
A mente degli artt. 1417 e 2697 c.c., l'onere di provare la simulazione (recte, l'accordo simulatorio) incombe su chi l'allega (ex multis Cass. civ., sez. III, 14/06/2002, n. 8585).
Il regime della prova è però diverso a seconda che la simulazione sia fatta valere dai terzi o tra le parti: se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi che, in quanto estranei al contratto, non possono fornire la prova scritta, come nel caso di specie, non esistono preclusioni alla prova per testi e/o per presunzioni. Sul punto, si richiama Cass. civ., sez. II, 6/02/2019, n. 3513 secondo cui “Nella pagina 9 di 22 prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza”).
Nel caso di specie l'attore può quindi beneficiare del regime probatorio più favorevole previsto dall'art. 1417 c.c., che consente anche il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, atteso che l'azione di simulazione proposta è funzionale alla tutela della sua quota di riserva, e ciò a prescindere dalla circostanza che affermi di essere un legittimario pretermesso o solamente un legittimario leso nella sua quota di riserva (come allegato nel caso di specie).
Invero, ai fini della prova della simulazione, l'erede legittimario che agisca per far dichiarare la simulazione di un atto inter vivos del de cuius in funzione del successivo dispiegamento dell'azione di riduzione (qui proposta, in via alternativa o, rectius, subordinata alla riduzione), è considerato quale soggetto terzo rispetto ai contraenti dell'atto impugnato, poiché agisce per la tutela di un diritto proprio e non di un diritto acquisito iure hereditatis, dunque a norma dell'art. 1417 c.c. allo stesso non si applicano le limitazioni previste in tema di prova testimoniale (artt. 2721 e ss. c.c.) e prova per presunzioni dei contratti (art. 2729 c.c.).
Si richiamano al riguardo:
- Cass. Sez. 2 n. 19912/2014, secondo la quale “L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso”;
- Cass. Sez. 2 n. 20960/2016, conforme alla precedente;
- Cass. Sez. 3 n. 8215/2013, secondo la quale “L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti
- con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni
- quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo”;
- Cass. Sez. 2 n. 24134/2009;
- Cass. Sez. 2 n. 20868/2004;
- Cass. Sez. 3 n. 6632/2006;
- Cass. Sez. 2 n. 12317/2019.
Quanto sopra a prescindere dall'ammissibilità e fondatezza o meno dell'azione di riduzione contestualmente spiegata, e finanche a prescindere dal contestuale esercizio di tale azione, come afferma Cass. Sez. 2 n. 11659/2023, secondo la quale “In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata
pagina 10 di 22 alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata”.
Va altresì rilevato che la reale natura della regolamentazione contrattuale voluta e posta in essere dalle parti può essere svelata all'esterno dalla presenza, nella fattispecie concreta, di alcuni elementi che - secondo un giudizio di probabilità effettuato sulla base dell'id quod plerumque accidit - possono mettere in dubbio la natura onerosa del contratto di fatto stipulato (cfr. Cass. 3513/2019).
Questi indizi rivelatori della simulazione variano di volta in volta a seconda della fattispecie concreta e per questo motivo non sono classificabili in uno schema fisso. Inoltre, affinché possa dirsi provata la simulazione, non ne occorre un numero predeterminato, essendo compito del giudice del merito accertarne la rilevanza sintomatica valutandoli non solo singolarmente ma anche nel loro complesso (ex plurimis: Cass. 6 febbraio 2019 n. 3513).
Nel caso di specie, l'attore ha invocato una simulazione relativa, sostenendo che la permuta sia nulla in quanto celerebbe una donazione della madre alla sorella della quota di 1/3 di proprietà, adducendo che alcuna ragione aveva la madre di permutare la nuda proprietà a fronte dell'usufrutto, posto che aveva già il diritto di abitazione sull'intero villino, che era la residenza e casa coniugale dei coniugi
. Parte_2
Scrive in particolare l'attore che: “Tale immobile risulta composto di due appartamenti (uno dimora e residenza della defunta e l'altro dimora e residenza della figlia in questa sede convenuta). Poiché tale villino era la residenza casa coniugale dei coniugi , alla morte del marito la sig.ra Parte_2
aveva ex lege sull'immobile in cui dimorava e sul garage il diritto di uso ed abitazione”. R_
Sul punto la convenuta ha confermato la proprietà unitaria e indivisa del padre (benché vi siano più subalterni catastali in un unico maggior corpo di villa familiare) e non ha contestato che alla morte della madre il villino fosse composto da due distinte unità abitative, di cui una occupata dalla madre e l'altra dalla convenuta con la propria famiglia.
Atteso il pacifico stato dei luoghi all'atto della permuta, si ritiene provata la natura simulatoria della stessa.
Con il rogito di permuta la de cuius (già piena proprietaria di 1/3 indiviso) ha ceduto la nuda proprietà di tale quota mantenendone l'usufrutto e ha acquisito l'usufrutto dei 2/3 dell'immobile già di proprietà della figlia, divenuta così nuda proprietaria dell'intero immobile;
con tale rogito, quindi, la convenuta (che già un mese prima aveva acquistato la quota di 1/3 dell'attore) ha di fatto completato il consolidamento dell'acquisto della proprietà dell'intero immobile, evitando di ricorrere alla compravendita, come occorso con il fratello, concludendo invece una permuta che si ritiene dissimuli, in realtà, una donazione.
Significativa in tal senso appare la circostanza per cui la de cuius già godeva del diritto di abitazione rispetto alla ex casa coniugale, diritto che non risulta essere mai stato contestato da alcuno dei figli, considerato che è pacifico tra le parti che abbia sempre abitato nell'immobile in Persona_1 oggetto sia prima che dopo il decesso del marito (proprietario per l'intero dell'immobile).
Il fatto per cui la figlia convenuta ha occupato parte dell'immobile con la propria famiglia (non è dato sapere precisamente da quando, posto che alcuna delle parti lo allega), in assenza peraltro (quanto meno prima del decesso del padre) di un titolo che lo consentisse (non essendo stata allegata né provata la sussistenza della costituzione di usufrutto o di un diritto di abitazione in suo favore), non ha fatto venir meno il diritto di abitazione dell'immobile in capo alla madre, non risultando allegato (né provato) che il padre e la madre delle odierne parti avessero rinunciato al diritto di abitazione su parte dell'immobile e considerato che l'art. 1350 c.c. n.5 prevede che anche la rinuncia al diritto di abitazione debba essere fatta per iscritto con atto pubblico o scrittura privata, di cui nel caso di specie pagina 11 di 22 non vi è traccia, non essendo ammessa una rinuncia tacita o per fatti concludenti.
A fronte dell'esistenza del predetto diritto di abitazione (su tutto l'immobile e, in ogni caso, sulla parte di immobile occupato dalla madre), l'acquisizione da parte della de cuius dell'usufrutto di cui al richiamato rogito appare priva di qualsivoglia utilità pratica e apprezzabile interesse, realizzando piuttosto un escamotage per consentire alla convenuta di acquisire la proprietà della quota di 1/3 dell'immobile in assenza dell'esborso di denaro che aveva invece dovuto sostenere per l'acquisto della quota del fratello.
Invero, dalla CTU si evince la presenza nell'immobile di due unità abitative (una di 8 vani e l'altra di 9), entrambe di per sé più che sufficienti ad ospitare anche una badante ed è altresì inverosimile che la de cuius abbia concluso il predetto rogito in quanto intendeva locare a terzi l'immobile (posto che un'unità era occupata da lei stessa e l'altra dalla figlia), neppure risultando dagli atti che alcun contratto di locazione sia poi stato davvero sottoscritto.
Inoltre, sulla base delle stime svolte dal CTU, se si detrae dal valore dell'usufrutto quello dell'abitazione, si arriva all'importo di € 31.972,00 (che costituirebbe il valore di quanto permutato dalla convenuta alla madre), a fronte della nuda proprietà ceduta alla figlia, stimata in euro 124.500,00, con un'evidente sbilanciamento in favore della convenuta in ragione della sproporzione economica delle rispettive cessioni, tale da confermare la natura simulatoria dell'atto di permuta, dissimulante un atto di cessione del patrimonio immobiliare della de cuius a titolo gratuito, e precisamente un atto di donazione, valorizzato l'animus di depauperare il patrimonio dell'alienante con arricchimento unilaterale della figlia.
Come noto, “Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza” (Cass. civ., sez. II, 6/02/2019, n. 3513).
Nel caso de quo, dai richiamati elementi presuntivi idonei a documentare l'intento simulativo della permuta, in applicazione del principio dell'id quod plerumque accidit, se ne può desumere la natura simulatoria finalizzata a celare una donazione. Di talché, in applicazione dell'art. 1414, comma 1, c.c., il contratto di permuta simulato non produce effetti tra i contraenti, potendo avere solo effetti tra questi come atto dissimulato di donazione, di cui non può dichiararsi la nullità (come domanda l'attore) in quanto redatto per atto pubblico alla presenza di due testimoni. Infatti, a differenza della simulazione assoluta, la domanda tesa all'accertamento della simulazione relativa implica sì la conclusione di un contratto, ma previo accertamento della reale volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente e del quale si invocano gli effetti, purché munito dei medesimi requisiti di sostanza e di forma (art. 1414 co. 2 c.c.), nel caso di specie sussistenti.
Accolta la domanda di simulazione, deve invece essere rigettata la domanda attorea di sentire condannare la convenuta al risarcimento del danno derivante dalla predetta simulazione (domanda esplicata solo nella parte motiva della citazione e mai formulata espressamente nelle c.d. “conclusioni”, neppure venendo trattata nella comparsa conclusionale), vista la genericità di tale domanda (che non chiarisce di quale danno si tratti) e l'assenza di qualsivoglia prova sul punto.
Ciò detto, come noto, al patrimonio che cade in successione, al netto dei debiti se esistenti, vanno aggiunte le donazioni dirette e indirette effettuate in vita.
Il valore delle donazioni deve essere stimato al momento dell'apertura della successione per quanto attiene ai beni immobili e ai beni mobili (artt. 747 e 750 c.c.), facendosi per il denaro riferimento al valore nominale (art. 751 c.c.). pagina 12 di 22 La collazione può avvenire in natura, con la restituzione del bene ottenuto con la donazione, che cessa di essere proprietà esclusiva e rientra nell'asse ereditario, oppure per equivalente, quando il donatario ne restituisce il corrispettivo valore in denaro, sulla base del valore del bene al momento dell'apertura della successione.
L'art. 746 c.c., per gli immobili, prevede in capo a chi deve conferire il diritto, di scegliere se provvedere in natura o imputandone il relativo valore alla propria porzione, disponendo al comma 2 che la collazione possa farsi solo con l'imputazione nel caso in cui l'immobile sia stato alienato o ipotecato;
la Suprema Corte ha in più occasioni precisato che il conferimento per imputazione è la forma tipica in cui si attua la collazione, mentre il conferimento in natura rappresenta una modalità sussidiaria, ammissibile solo per i beni immobili e che può aver luogo esclusivamente in base ad un'opzione riservata al donatario, su cui non possono influire né la scelta del donante né gli altri coeredi, essendo consentita nell'esclusivo interesse di chi è tenuto al conferimento (cfr. Cass. 25 settembre 2018, n. 22721).
L'azione di collazione è imprescrittibile.
Ciò premesso, nel caso di specie la convenuta ha espressamente domandato che, in caso di accoglimento della domanda di simulazione svolta dall'attore, la collazione, quanto all'immobile di TO, via XXV Aprile, avvenga per imputazione, risultando dunque irrilevante che la convenuta abbia a sua volta donato alla propria figlia, in data 13.5.2022 (prima della trascrizione della domanda di divisione in data 19.12.2024) una porzione del predetto immobile (il sub 3), condotta che certamente non rappresenta una sottrazione di parte del patrimonio ereditario, come allegato dall'attore nelle memoria di replica ex art. 190 cpc.
Il valore della proprietà della quota di 1/3 del predetto immobile all'atto dell'apertura della successione di è stato stimato dal CTU come pari ad € 215.000,00, stima che si ritiene Persona_1 correttamente eseguita.
Non si condividono sul punto le contestazioni del CTP attoreo laddove ha sostenuto che la valutazione del predetto valore e, in particolare, dei locali di cui al sub 3, sia stata erroneamente eseguita dal CTU considerando tali locali quali magazzino/locale di deposito, nonostante gli stessi siano pacificamente utilizzati come abitazione.
Congrue e condivisibili appaiono sul punto le puntuali repliche del CTU, che ha rilevato che “il parametro unitario adottato per l'entità sub 3 è stato riferito alla tipologia magazzino/deposito atteso che la destinazione abitativa dei locali al piano seminterrato non può ritenersi condonata (cfr. relazione descrittiva e planimetria della C.E. in Sanatoria n. 168/93) dal momento che l'altezza interna dei predetti locali indicata nella pratica edilizia (290 cm) non è risultata corretta risultando (con misurazioni tra i cm 250 e 260) al di sotto dell'altezza minima di abitabilità/agibilità. Si precisa inoltre che per la valutazione del compendio immobiliare occorrerà anche tenere conto (vd nota 18) dell'incidenza economica conseguente alla presenza di manufatti privi di titolo edilizio che, come tali, comporteranno un costo (da portare quindi in detrazione) correlato agli oneri di demolizione”, dandosi atto che anche il CTP attoreo ha concordato circa il fatto che la valutazione alla data del decesso di si collocassero su importi superiori rispetto all'attualità, apparendo Persona_1 peraltro generiche le osservazioni del CTP laddove scrive che “i valori dovrebbero essere tutti un po' più alti … per una serie di fattori tra cui le crisi intervenute recentemente e la maggior facilità a stipulare mutui in allora, senza esplicitare però alcun conteggio.
Quanto alle osservazioni del CTP di parte convenuta sul valore del predetto immobile all'apertura della successione, si rileva come delle problematiche di commerciabilità e agibilità dello stesso abbia già tenuto conto il CTU nella propria stima.
Per quanto riportato, deve quindi accertarsi in capo alla convenuta l'obbligo di conferire CP_1 pagina 13 di 22 per imputazione alla massa l'importo di Euro 215.000,00.
Anche le domande di collazione svolte in via riconvenzionale dalla convenuta sono fondate e devono essere accolte, nei termini di seguito indicati.
Come detto, la convenuta ha allegato in comparsa di costituzione e risposta che:
§ i genitori hanno acquistato al fratello, nel 1998, un appartamento in TO, via Vespucci n.45, poi rivenduto dall'attore nel 2005, con l'incasso del ricavato, sostenendo trattarsi di una donazione. I genitori (entrambi) avrebbero dunque pagato l'importo dell'acquisto;
§ la madre ha donato al fratello, tra il 2009 e il 2019, complessivi euro 28.600,00. Persona_1
A fronte di tali dettagliate allegazioni, l'attore (sia all'udienza del 6.7.2023, sia nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc previgente), non ha svolto alcuna specifica e tempestiva contestazione, dovendo le predette circostanze ritenersi provare ex art. 115 cpc;
l'attore si è, invero, limitato a sostenere che
“non dovranno essere tenute in considerazione le elargizioni effettuate dai genitori delle parti a queste ultime dieci anni prima della morte della sig.ra ”, in alcun modo argomentando Persona_1 tale affermazione, in ogni caso infondata ove da ricondursi alla prescrizione del diritto alla collazione, che come visto è imprescrittibile.
Solo, tardivamente, nella memoria di replica ex art. 190 cpc l'attore ha sul punto allegato di avere acquistato l'immobile di via Vespucci con fondi propri (circostanza mai prima dedotta), sostenendo sempre nella memoria di replica, per la prima volta, che l'acquisto di tale immobile (che la convenuta ha riferito ai genitori) riguarderebbe “eventualmente la successione paterna e non materna”.
Del tutto fuori luogo ed erronea appare poi l'invocata prescrizione della domanda di riduzione da parte dell'attore, per come illustrata sempre nella memoria di replica ex art. 190 cpc.
In primo luogo, infatti, la convenuta domanda la collazione delle sostenute donazioni (imprescrittibile) e non svolge alcuna domanda di riduzione.
In secondo luogo, ad abundantiam si osserva che, come noto, l'azione di riduzione si prescrive in 10 anni che decorrono però dalla data di apertura della successione se si tratta di donazioni (come nel caso di specie), decorrendo invece dalla data in cui il chiamato beneficiario della disposizione lesiva abbia accettato l'eredità nel caso in cui siano da ridurre disposizioni testamentarie.
Ciò chiarito, quanto all'immobile di TO, via Vespucci n.45, si configura una donazione indiretta dell'immobile.
Secondo la giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 19230 del 12/07/2024, Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 18725 del 27/07/2017), l'intestazione in nome del figlio di un bene immobile acquistato dai genitori configura una donazione indiretta dell'immobile, sia nel caso di acquisto da parte del figlio con il denaro appositamente fornito dai genitori, sia nel caso di pagamento contestuale da parte dei genitori, sia nel caso di conclusione del contratto da parte dei genitori a favore del figlio.
Infatti, “nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 13619 del 30/05/2017).
Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene e il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non pagina 14 di 22 del denaro.
Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro impiegato per il suo acquisto (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 9379 del 21/05/2020: “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio”; altresì Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 13619 del 30/05/2017; Cass. civ. Sez. I, 14/12/2000, n. 15778: “Nell'ipotesi in cui un soggetto (il padre) abbia erogato il denaro occorrente per l'acquisto di un immobile in capo ad un soggetto (il figlio, in comunione legale con il proprio coniuge), devesi distinguere il caso della donazione diretta del denaro, in cui oggetto della liberalità rimane la somma, dal caso in cui il denaro sia stato fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione;
in tale secondo caso, il collegamento tra la elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene da parte del figlio porta a concludere che si sia in presenza di una donazione indiretta dell'immobile e non già del denaro impiegato per l'acquisto: ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquistato, dopo il matrimonio, dal figlio è escluso dal regime di comunione legale, ai sensi dell'art. 179 lett. b) c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articola in attività tipiche, essendo necessaria, ma sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il c. d. negozio - mezzo e l'arricchimento del coniuge onorato per spirito di liberalità”. Nello stesso senso: Cass. civ. Sez. I, 15/11/1997, n. 11327 e Cass. n. 17604/2015, secondo cui “Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto, sicché, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro”.
Dunque, in relazione all'immobile di TO via Vespucci n.45, già rivenduto dall'attore a terzi, la collazione deve avvenire per imputazione.
Il CTU ne ha stimato il valore all'apertura della successione come pari ad euro 167.475,00, in assenza di contestazioni sul punto da parte dei CTP di entrambe le parti.
Considerato che è la stessa convenuta a riportare che il predetto immobile è stato acquistato con denaro di entrambi i genitori, in assenza di qualsivoglia tempestiva allegazione delle parti sul punto, deve presumersi che lo stesso sia stato pagato con denaro per il 50% del padre delle parti e per il restante 50% della madre , attribuendosi dunque per quest'ultima una donazione al figlio di Persona_1 euro 83.737,50, che dovrà essere oggetto di collazione.
Oggetto di collazione da parte dell'attore deve altresì essere la somma di euro 28.600,00, pacificamente donati all'attore dalla madre;
trattasi di donazioni dirette, peraltro di modico valore (tanto prese in considerazione singolarmente che unitariamente), posta la consistenza complessiva dell'asse e il fatto che le stesse sono intervenute nell'arco temporale di circa dieci anni (tant'è che neppure la parte convenuta ne ha invocato la nullità).
Inammissibile appare poi la domanda attorea (anch'essa svolta tardivamente e del tutto genericamente solo nella memoria di replica ex art. 190 cpc) di estendere la collazione “a tutti i beni immobiliari e non ricevuti dai due figli da entrambi i genitori”, risultando altresì irrituale, tardiva e inammissibile l'istanza dell'attore al CTU, nel corso delle operazioni peritali, di espungere “dal quesito la valutazione dell'immobile di via Vespucci perché afferente la successione paterna e antecedente di 10 anni dalla data della successione;
in caso contrario, chiede che venga integrato il quesito stimando il valore dell'immobile di piazza Statuto n.11 a TO ricevuto in donazione da e di stimare le CP_1 donazioni ricevute per l'apertura delle attività tabaccheria bar di Corso Moncalieri n.15 e Atelier Scuola di Pittura via Passalacqua n.0 TO”. pagina 15 di 22 La parte convenuta ha poi sostenuto che siano da ricondurre a donazioni indirette (o a debiti dell'erede nei confronti della massa ereditaria) le spese sostenute dalla madre per l'immobile di TO via XX Aprile per il periodo intercorso tra la morte del padre (in data 2.11.2008) e la vendita da parte del fratello della propria quota di 1/3 alla convenuta (in data 22.2.2016) e precisamente:
1) Pagamento IMU 2012 prima rata € 406,00= (doc. 22) + € 406,00 pagamento seconda rata;
2) Pagamento IMU 2013 prima rata € 567,00= (doc. 23) + € 567,00 pagamento seconda rata;
3) Pagamento IMU 2014 prima rata € 567,00= (doc. 24) + € 567,00 pagamento seconda rata;
4) Pagamento IMU 2015 prima rata € 567,00= (doc. 25) + € 567,00 pagamento seconda rata;
5) 2022 € 192,00= (doc. 26). Pt_3
Dalla documentazione prodotta come doc. 22/25 (Modelli di pagamento unificato intestati a Pt_1
) non emerge però chi abbia provveduto al pagamento delle predette spese.
[...]
Solo quanto al pagamento dell'acqua di cui al doc.26, si evince che il relativo bonifico bancario è stato disposto dalla de cuius; è peraltro pacifico che nell'immobile l'attore non abbia mai vissuto, non competendo quindi allo stesso il pagamento dell'acqua neppure per la quota di 1/3 di sua proprietà, trattandosi di spesa relativa al consumo e non, invece, al titolo proprietario.
La convenuta ha poi allegato alcune spese relative all'immobile di IÙ e in particolare:
1)spese per acqua di € 87,00 (doc.27, fattura relativa al periodo 1.7.2021-31.7.2021, antecedenti alla morte della de cuius in data 11.2.2022);
2)spese per acqua di € 92,00 (doc. 28, periodo 1.1.2022-30.6.2022, in parte precedenti, in parte successive al decesso della de cuius);
3) spese per IMU di € 15,00 (doc.29, saldo IMU per l'anno 2022; si legge scritto a mano: “Pagato on line 16.6.2022). CP_2
Orbene, le spese per l'acqua precedenti al decesso della de cuius gravavano solo sulla stessa, quale unica proprietaria, non comprendendosi a che titolo dovrebbe risponderne l'attore.
Quanto alle spese di cui alla fattura prodotta come doc.28, anche quanto alle spese successive al decesso della de cuius, si ritiene che non debbano gravare sull'attore, che è pacifico non abbia avuto le chiavi dell'immobile di IÙ sino alla mediazione, non facendone evidentemente uso.
Quanto al saldo dell'IMU 2022, neppure è allegato dalla convenuta chi e da quale conto abbia provveduto al relativo pagamento.
Quanto alla domanda di riduzione svolta dall'attore (in alternativa o, meglio, in subordine rispetto a quella di collazione), è opportuno, al riguardo, fare alcune considerazioni sui rapporti tra azione di riduzione e collazione.
La giurisprudenza di legittimità ne ammette il contestuale esercizio evidenziando che (cfr. Cass. n. 28196/2020; n. 17856/2023):
- la collazione, in quanto obbliga i coeredi a conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti con atti di liberalità, può comportare, di fatto, l'eliminazione di eventuali violazioni di legittima, consentendo agli eredi di conseguire nella divisione proporzioni uguali;
- ciò non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore;
difatti, l'art. 746 c.c. attribuisce al coerede che pagina 16 di 22 sia stato beneficiato con delle liberalità la facoltà di scelta tra il conferire il bene in natura ovvero per imputazione del relativo valore: “La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce”; dunque, pur a fronte della neutralizzazione della lesione della legittima per effetto della collazione, il legittimario potrebbe avere comunque interesse a proporre l'azione di riduzione per conseguire i beni ereditari in natura;
- al contempo, e in modo speculare, l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile.
Nel caso di specie, la domanda di riduzione svolta dall'attore (oltre ad essere superflua alla luce dell'accoglimento della domanda di collazione) è di per sé inammissibile e deve essere rigettata.
Come noto, ai fini di tale domanda “L'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius (si pensi, come nel caso deciso da Cass. n. 11432/1992, al testamento che faccia menzione, sebbene in maniera generica, ad altri beni caduti in successione, ovvero al riscontro sulla base delle visure ipocatastali di donazioni poste in essere in vita dal defunto). Una volta soddisfatto tale onere (anche, come detto, per effetto, dell'attività di allegazione della altre parti del giudizio) deve reputarsi che l'attore soddisfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione. In tal senso non può però imporsi anche che la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione, sia ai fini della precisazione del relictum che del donatum, e che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto invece la legge gli riserva. Opinare diversamente significherebbe imporre al legittimario che agisce in riduzione di dover necessariamente esperire una preventiva perizia di parte ovvero di proporre discrezionali (se non addirittura arbitrari) valori per i vari beni implicati dalla vicenda, indicazioni tutte che comunque non rivestirebbero poi carattere vincolante nella successiva fase dinanzi al giudice, chiamato invece autonomamente (e di norma attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio) a riscontrare l'effettività della lesione dedotta e la sua precisa entità” (Cass. n. 181199/2020).
Nel caso di specie, l'azione di riduzione attorea, oltre che formulata in via subordinata, è stata solo genericamente allegata in modo vago e ipotetico, difettando da parte dell'attore qualsiasi specifica prospettazione (in ordine alla propria quota di riserva, all'entità dell'asse, all'entità della lesione), non potendo la domanda essere accolta (circostanza che non pregiudica comunque l'esercizio di divisione e collazione, quand'anche questa dovesse comportare, come effetto pratico, la reintegra dell'eventuale lesione).
Ricostruzione del relictum
§ Beni immobili pagina 17 di 22 Del relictum fa pacificamente parte l'immobile sito in IÙ, via TO n.1 distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 22, part. N.49, sub 7, via TO n.1, piani S1-4, categoria A/4, classe 2, già oggetto della CTU.
§ Beni mobili
1) Conti correnti e prodotti finanziari
In relazione ai conti correnti e ai prodotti finanziari (che l'attore ha allegato essere accesi presso la Banca DE, e Fideco e che la parte convenuta riporta essere quelli riportati nella CP_3 denuncia di successione), dalla denuncia di successione di cui al doc.6 e, in particolare, dal seguente CP_8
si evince che (oltre al valore dell'immobile di IÙ) è stato indicato quale valore totale di “azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali” l'importo di euro 27.134,00 e quale valore totale di altri beni quello di euro 16039,00, dandosi peraltro atto nel (“rendite, crediti e altri beni”): -del CP_9 conto corrente n. [...]CC8002350823 presso Banca GE SpA intestato a R_
, con saldo di € 526,00; - del conto corrente n.5822559 intestato a presso
[...] Persona_1 FINECO Bank SpA con saldo di € 2623,00; - del conto corrente n. 67-00076136 presso Banca DE-Intesa Sanpaolo Banking SpA cointestato alla de cuius e alla convenuta, con importo indicato in successione di euro 12.888,00; - della carta DE Ambra Visa n. 4349942401133405 intestata a , avente un valore al decesso di euro 1,00. Persona_1
A seguito dell'emesso ordine di esibizione (“Ordina, ai sensi degli artt. 210 segg. c.p.c., in accoglimento dell'istanza di parte attrice, a e in Controparte_2 CO CP_4 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, l'esibizione in giudizio dei contratti e degli estratti conto relativi a conti correnti e/o conti titoli e/o altri rapporti e prodotti finanziari (intestati o cointestati) a (nata a [...] il [...] e deceduta in TO l'11.2.2022), con Persona_1 riferimento agli ultimi dieci anni, oltre alla documentazione relativa ai medesimi rapporti e necessaria ad attestare quando e come tali rapporti siano eventualmente stati chiusi o quale ne sia l'eventuale saldo all'epoca del decesso di ”: Persona_1
§ per sé e per la controllata ha trasmesso varia Controparte_10 CP_11 documentazione;
§ ha trasmesso documentazione, dando atto che era titolare dei CP_4 Persona_1 seguenti rapporti, aperti in data 30/05/2018 e attualmente bloccati per decesso dell'intestataria, su cui la stessa risultava unica delegata ad operare: -conto corrente n. 5822559EUR con saldo alla data odierna pari a EUR 2.932,33 (superiore a quello di cui alla denuncia di successione, pari ad € € 2623,00); - conto corrente n. 5822559USD con saldo alla data odierna pari a USD 0,00; - conto corrente n. 5822559GBP con saldo alla data odierna pari a GBP 0,00; -conto corrente n. 5822559CHF con saldo alla data odierna pari a CHF 0,00;- conto deposito n. 5822559EUR con saldo alla data odierna pari a EUR 0,00; - deposito custodia n. 5822559EUR valorizzato alla data odierna in EUR 0,00; - Dep n. 8026611EUR valorizzato alla data della trasmissione della documentazione in EUR CP_12 28.981,10;
pagina 18 di 22 § così ha risposto: “In risposta alla richiesta d'esibizione in giudizio in capo Controparte_13 alla signora (nata a [...] il [...] e deceduta in TO l'11.2.2022) del 10 Persona_1 gennaio 2024, notificataci il 19 gennaio 2024, evidenziamo come il soggetto destinatario degli atti è La notifica invece è stata eseguita a Banca GE S.p.A. (Codice Fiscale e Iscrizione CO al Registro delle Imprese di Trieste Numero ), società distinta da P.IVA_1 CO Restiamo in attesa di ricevere la notifica con l'ordine d'esibizione in giudizio rivolto a Banca GE S.p.A. al fine di produrre quanto reperibile presso i nostri archivi”.
Dopo i predetti depositi, la parte attrice (che nella propria memoria n.2 aveva richiesto di disporre CTU
“volta a ricostituire la massa dell'asse ereditario della de cuius, sig.ra , Persona_1 conferendo al perito ogni facoltà ivi compresa quella di chiedere informazioni ad enti privati o pubblici per determinare la misura delle pensioni erogate alla defunta e le giacenze presenti su c/c bancari, conti titoli, polizze…”), ha insistito affinché fosse disposta “CTU sui beni mobili come da memoria n.2, con autorizzazione al CTU ad accedere ai conti correnti del de cuius, viste le risposte degli istituti bancari, che sono in parte parziali, posto che sul conto corrente vi sono addebiti successivi alla morte”, istanza cui si è opposta la convenuta ritenendo è esaustiva la risposta degli istituti bancari “che hanno fornito la documentazione degli ultimi dieci anni, non ravvisandosi movimenti sospetti segnalati o evidenziati da controparte, trattandosi di CTU meramente esplorativa”.
Ciò detto, la predetta istanza di CTU attorea non può essere accolta, considerato che:
§ anche a fronte della documentazione prodotta da e , alla prima difesa utile CP_4 CP_2
l'attore non ha prospettato alcuna precisa doglianza quanto agli emersi movimenti bancari (in assenza, peraltro, di una qualsivoglia specifica allegazione e domanda già nell'atto di citazione e nella prima memoria), limitandosi a riferire di non meglio individuate operazioni eseguite dopo il decesso della de cuius, senza neppure riportare su quale conto le stesse sarebbero avvenute. L'assoluta genericità delle domande e doglianze attoree è tale da rendere del tutto esplorativa e inammissibile la richiesta CTU, di per sé volta a colmare l'onere probatorio ed ancor prima di allegazione non assolto dall'attore (apparendo peraltro del tutto tardive e inammissibili le allegazioni attoree sulla documentazione esibita svolte solo, per la prima volta, nella memoria di replica ex art. 190 cpc);
§ la parte attrice ha notificato l'ordine di esibizione (emesso anche nei confronti di a CO Banca GE S.p.A. (società distinta da e, nonostante la già richiamata risposta di CO
, non ha notificato l'ordine di esibizione a né ha domandato di Controparte_13 CP_3 essere sul punto rimessa in termini, di fatto omettendo di dare esecuzione all'ordine di esibizione nei confronti della predetta CP_14 le ragioni esposte, si ritiene di considerare come parti del relictum le giacenze di conti correnti e
[...] titoli come sopra riepilogati e di cui alla denuncia di successione.
2) Altri beni mobili
Non può essere accolta la domanda di procedere alla stima e divisione dei beni mobili presenti nell'abitazione della madre, attesa la genericità della domanda da parte di entrambe le parti.
L'attore si è limitato a riferire di produzioni artistiche della de cuius, arredi pellicce, argenteria, gioielli, pianoforte “e tutti gli altri beni mobili”, chiedendo CTU per accertarne consistenza e valore e la stessa convenuta ha fatto riferimento genericamente ai “beni mobili vari presenti nella parte di immobile di TO detenuta dalla signora ” (che neppure allega quale sia), senza che alcuna Persona_1 delle parti abbia elencato tali beni o ne abbia prodotto un inventario, neppure risultando depositata alcuna fotografia degli stessi.
L'unico specifico bene di cui trattano le parti è il pianoforte, che la convenuta sostiene ave fatto stimare ed avere un valore nullo, circostanza non specificamente contestata dall'attore.
pagina 19 di 22 La domanda di divisione sul punto appare dunque del tutto generica e un'eventuale CTU meramente esplorativa, in assenza di qualsivoglia allegazione utile a delimitare l'ambito di indagine del CTU.
Per l'effetto, deve essere rigettata anche la domanda di parte convenuta (enunciata, in realtà, solo nella parte motiva della comparsa di costituzione e risposta, non essendo mai riportata nelle c.d.
“conclusioni”) volta a sentire condannare l'attore al pagamento in proprio favore di “ 1/2 del valore locativo del bene occupato dai beni mobili della madre (che il fratello si sarebbe rifiutato di dividere), a decorrere dalla data del decesso e sino all'effettivo asporto”, canone di locazione che nella memoria di replica ex art. 190 cpc la convenuta precisa che “dovrà essere corrisposto dal momento dell'apertura della successione della signora fino all'atto donativo della signora Persona_1
alla figlia di parte dell'immobile e successivamente il canone andrà CP_1 Controparte_7 suddiviso e corrisposto in base alle quote di proprietà”.
Dall'assoluta genericità di quali siano i beni mobili da dividere tra le parti deriva, infatti, la genericità della svolta domanda della convenuta di condanna dell'attore al pagamento di un canone di occupazione, non essendo dato sapere di quali e quanti beni mobili si tratti, né di quanto spazio e locali occupino, neppure potendo essere svolta dalla convenuta una domanda per l'occupazione eventualmente subita, in parte, dalla figlia cui la convenuta ha donato parte dell'immobile.
3) Polizze vita
L'attore allega poi l'esistenza di polizze vita ( , e intestate a entrambi i CP_4 CP_2 CP_3 fratelli, salvo per una polizza intestata solo alla per cui sostiene esistere “un accordo contrattuale nel quale la reale volontà della sig.ra era di rendere beneficiari entrambi i figli al momento R_ della morte”, dando atto che “tale polizza era intestata alla sig.ra che ha Persona_1 successivamente intestato la polizza alla figlia, sottoscrivendo un accordo collaterale nel quale era indicato che al momento della morte, l'importo della polizza avrebbe dovuto essere ripartito in parti eguali tra i figli”, chiedendo di tenere conto anche di tali polizze per la ricostruzione dell'asse ereditario, domandando la collazione del 50% del premio incassato dalla convenuta, come ben si comprende da quanto scritto dall'attore nella memoria di replica, ove si legge che “Già dalle affermazioni e delle richieste svolte dalla controparte si comprende la necessaria azione di collazione ereditaria dato che la controparte, nel precisare l'entità e la qualità dei beni caduti in successione elenca solo una parte dei beni della de cuius ed esclude beni di notevole entità che devono essere divisi tra le parti al 50%”, facendo poi sul punto espresso riferimento (oltre che all'atto di permuta del fabbricato di via XXV Aprile a TO) proprio alla “polizza integralmente incassata dalla sig.ra
”, scrivendo altresì che “Nonostante la consegna del denaro di tale polizza al prof. CP_1
sia pacificamente dovuta, la controparte ha rifiutato di consegnarla senza la rinuncia CP_1 dell'attore alle domande svolte nel presente giudizio. Quindi già solo le circostanze sovramenzionate sono idonee a legittimare una richiesta di collazione”.
Orbene, indipendentemente dalla genericità dell'allegazione sulle polizze (non viene pressoché mai specificato né quante sarebbero le polizze vita, né quali), come noto, la Cassazione ha ribadito in più occasioni che “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima” (cfr. Cass. n. 26606 del 2016), per cui i premi non entrano in successione.
Quanto alla polizza per cui la beneficiaria sarebbe la sola convenuta (indicata dalla convenuta stessa quale polizza ), nel doc.6 di parte convenuta si legge che , in data CP_2 Persona_1 1.10.2021, ha autorizzato la variazione dei beneficiari della polizza DE VI (non ne sono indicati gli estremi) per il tempo necessario per ottenere un fido per eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile di TO, via XXV Aprile, esprimendo la volontà che una volta “conclusi i lavori e pagina 20 di 22 terminata la procedura della cessione del credito ad Intesa San Paolo ed azzerato il fido in banca
, la mia volontà è che venga ripristinato lo stato precedente dei beneficiari in caso di morte: CP_2 diviso al 50% tra i miei due figli”.
Come detto, tale polizza non fa parte dell'asse ereditario, risultando dunque incongrua e fuori luogo la domanda attorea volta a far rientrare la polizza nell'asse ereditario tramite collazione, posto che la liquidazione della polizza è un diritto iure proprio e che eventuali pretese dovranno essere fatte eventualmente valere nei confronti dell'istituto di credito (non essendo peraltro dato sapere se i lavori di cui al doc.6 siano conclusi e se sia “terminata la procedura della cessione del credito ad Intesa San Paolo ed azzerato il fido in banca ” quali condizioni elencate dalla de cuius nella CP_2 dichiarazione del 1° ottobre 2021, doc.6 attoreo).
Spese allegate dalla convenuta come eseguite in favore della massa
Non si ritiene fondata la domanda della convenuta sul punto.
Invero:
1) quanto all'onorario di euro 1000,00 del Notaio per la dichiarazione di successione, la Per_2 convenuta ha prodotto al doc. 30 il relativo avviso di pagamento, su cui è scritto a mano “pagato
4.5.2023”, non risultando tale documentazione sufficiente a provare che il pagamento sia CP_2 avvenuto con denaro della convenuta e non della de cuius;
2) quanto all'addebito dell' di € 727,97 per la successione, sempre sul doc.30 è Controparte_6 scritto a mano: “31.01.2023 Addebito Ag. Delle Entrate preleva € 727,97 ”, non essendo in CP_2 tal caso dato sapere da quale conto sarebbe avvenuto il prelievo, in assenza di prova che la convenuta vi abbia provveduto con denaro proprio;
3) quanto alle spese per la dichiarazione sostituiva di atto notorio (€ 33,04) e per la dichiarazione dei redditi (€ 406,02), non vi è prova né del pagamento, né del fatto che lo stesso sia Persona_1 avvenuto con denaro della convenuta.
I verbali della mediazione
A fronte dell'istanza della convenuta di espunzione dei verbali della mediazione, si rileva che gli stessi non sono certamente utilizzabili nella presente causa in relazione, in particolare, alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite, in assenza del consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, visto il disposto dell'art. 10 D.L.vo 28/2010; degli stessi non si è in alcun modo tenuto conto ai fini della presente decisione.
***
La causa va dunque rimessa sul ruolo per le operazioni di divisione, come da separata ordinanza in data odierna.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara la simulazione relativa dell'atto pubblico di permuta a rogito Notaio Per_2 del 23.3.2016, repertorio numero 36932/21451 stipulato tra e
[...] Persona_1 CP_1
-con cui ha trasferito a la quota di comproprietà di 1/3
[...] Persona_1 CP_1 sull'unità abitativa sub 3 e la nuda proprietà di 1/3 sulle unità sub 6 (ex 4) e sub 2 dell'immobile sito in TO, Località Cavoretto, via XXV Aprile n.159/20, censito al Catasto fabbricati del Comune di TO al Foglio 1414 (già 133), particella n.87 (già 485) sub 2, sub 3, sub 6; ha CP_1 pagina 21 di 22 trasferito a il diritto di usufrutto pari a 2/3 sulle entità di cui al sub 6 (ex 4) e di Persona_1 cui al sub 2 dell'immobile sito in TO, Località Cavoretto, via XXV Aprile n.159/20, censito al Catasto fabbricati del Comune di TO al Foglio 1414 (già 133), particella n.87 (già 485) sub 2, sub 3, sub 6)- dissimulando tale rogito un atto di donazione in favore di . CP_1
2) Per l'effetto, accerta in capo alla convenuta l'obbligo di conferire per imputazione alla CP_1 massa l'importo di Euro 215.000,00.
3) Accerta e dichiara che ha donato in via indiretta all'attore il 50% Persona_1 Parte_1 dell'immobile sito in TO, via Amerigo Vespucci n.4, censito in Catasto fabbricati al Foglio 181, particella n.902, sub 15, meglio descritto nell'atto di compravendita del 6 maggio 1998.
4) Per l'effetto, accerta in capo all'attore l'obbligo di conferire per imputazione alla massa Parte_1 l'importo di Euro 83.737,50,
5) Accerta e dichiara che , in vita, ha donato all'attore la somma di Persona_1 Parte_1 Euro 28.600,00.
6) Per l'effetto, accerta in capo all'attore l'obbligo di conferire per imputazione alla massa Parte_1
l'importo di Euro 28.600,00.
7) Accerta che il relictum è costituito:
- dall'immobile sito in IÙ, via TO n.1, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 22, particella n. 49 subalterno 7, via TO n. 1, piani S1-4, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 5.5, superficie catastale totale metri quadrati 133 (totale escluse aree scoperte metri quadrati 126), rendita euro 107,94;
- dalle giacenze di conti correnti e titoli come da denuncia di successione telematica acquisita il 31.1.2023 dall' , Direzione Provinciale I di TO. Controparte_6
8) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
9) Spese al definitivo.
Così deciso in TO nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del 30.6.2025.
La Presidente dr.ssa Paola Demaria
Il Giudice estensore dr.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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