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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1377 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., promossa DA C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso l'ufficio postale della società sito in Lamezia Terme (CZ), via F. Filzi, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO (C.F. E (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in San Pietro a Maida (CZ), via P. Mascagni, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Vito Grasso, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 640/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 31.5.2018 e depositata in data 11.6.2018, non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato e evocavano in Controparte_2 Controparte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme per sentirla condannare al Parte_1 pagamento, in loro favore, della somma di euro 5.000,00 quale differenza ancora dovuta sul rendimento pattuito in ordine alla sottoscrizione in data 2.2.1984 del buono fruttifero serie O n. 000.835 emesso da
[...]
, il tutto con il successo delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore Pt_1 anticipatario. Nel libello introduttivo della lite la difesa degli attori esponeva: che, in data 2.2.1984, presso Parte_1
ufficio di Curinga (CZ), aveva sottoscritto, a favore proprio e della figlia
[...] Controparte_2 [...]
un buono fruttifero ventennale, del valore di 1.000.000 di lire, vecchia valuta, con opzione di Controparte_1 proroga dell'investimento per ulteriori dieci anni;
che il suddetto buono fruttifero cointestato, avente il n. 000.835 e appartenente alla serie O, riportava a tergo una tabella rappresentativa del saggio di interesse annualmente applicato sul capitale investito, con indicazione dell'incremento progressivo di valore del buono;
che il buono emesso e sottoscritto non prevedeva alcuna clausola circa l'eventuale modifica unilaterale in peius, disposta da parte della società , del tasso di interesse applicato e concordato Parte_1 all'atto della sottoscrizione;
che, decorsi venti anni dalla emissione del buono, il si era avvalso CP_2 della opzione trentennale, quindi aveva prorogato di ulteriori dieci anni il termine per la riscossione del capitale investito e dell'incremento maturato, alle condizioni indicate a tergo del buono, il quale prevedeva, ferma la cifra di lire 13.330.503 (pari ad euro 6.884,64) maturata al termine dei venti anni, un ulteriore incremento di lire 355.480 (pari ad euro 183,59) per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre
1 del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione del titolo;
che, in data 22.1.2015, gli attori, recatisi presso l'ufficio postale di Curinga, emissario del buono sottoscritto, per la riscossione del titolo de quo, avevano appreso che la somma liquidata di cui avrebbero ottenuto il rimborso era inferiore a quella individuata come cifra maturata in applicazione degli interessi indicati nella tabella collocata sul retro del buono sottoscritto;
che gli attori, infatti, avevano ricevuto la cifra di euro 8.397,37 in luogo dell'attesa maggiore somma di euro 6.884,64, maturata al termine dei venti anni, oltre euro 183,59 per ogni bimestre successivo sino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione del titolo;
che l'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello previsto dalla tabella sul retro del buono, avvenuta sulla base di una errata interpretazione degli artt. 173 D.P.R. n. 156/1973 e 6 D.M. del Tesoro del 13.6./1986, non era stata concordata dalle parti al momento della sottoscrizione, né era stata opportunamente comunicata agli interessati;
che, alla luce di quanto accaduto, e si erano visti Controparte_2 Controparte_1 costretti ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento del loro diritto. Si costituiva nel giudizio di prime cure, mediante apposita comparsa di risposta, che, in Parte_1 via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per avvenuta sottoscrizione, al momento della riscossione della somma liquidata, di quietanza liberatoria;
nel merito, la società convenuta contestava la domanda attorea, deducendone l'assoluta infondatezza ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale (D.P.R. 29.3.1973 n. 156), oltre che alla luce del D.M. 13.6.1986, chiedendone quindi il rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto, con liquidazione a suo favore delle spese di lite. La controversia veniva istruita in primo grado attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento di una CTU contabile. Con sentenza n. 640/2018, emessa il 31.5.2018 e depositata in data 11.6.2018, il Giudice di Pace di Lamezia Terme rigettava l'eccezione preliminare di inammissibilità, sollevata dalla società convenuta in primo grado, per sottoscrizione della quietanza liberatoria, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di euro 5.000,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese processuali e al rimborso di quelle di CTU. Avverso tale sentenza proponeva appello rappresentando l'erroneità della pronuncia del Parte_1 giudice di prime cure che non aveva correttamente valutato tutte le censure sollevate in primo grado, quindi la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda per avvenuta sottoscrizione della quietanza a saldo e la violazione e falsa applicazione dell'art. 73 del D.P.R. 156/1973 e dell'art. 6 D.M. del Tesoro del 13.6.1986. La società appellante concludeva domandando la riforma integrale della sentenza appellata, con conseguente totale rigetto della domanda spiegata in prime cure da e da Controparte_2 CP_1
e con liquidazione a suo favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
[...]
Resistevano al gravame con comparsa di costituzione e risposta e Controparte_2 Controparte_1 che, in via preliminare, chiedevano fosse dichiarata l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; domandavano, nel merito, la reiezione dell'impugnazione di controparte perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione
2 scritta), con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, occorre precisare che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo Giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 336 c.p.c.), né dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (come disposto ai sensi degli artt. 329 e 336 c.p.c.). Sempre in via preliminare, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dagli appellati. Non si ritengono, infatti, sussistere, nella presente fattispecie, i presupposti per una pronuncia di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348-bis c.p.c. in quanto la valutazione dell'effettiva fondatezza e/o infondatezza dell'appello, nel caso sub iudice, non emerge ictu oculi dalla semplice lettura dell'atto di citazione necessitando un appurato riesame delle risultanze processuali già esaminate dal giudice di prime cure. Nel merito l'appello è fondato e, pertanto, ad opinione del Tribunale, è meritevole di trovare accoglimento, con conseguente integrale riforma della pronuncia di primo grado appellata. Con il primo motivo di gravame, la società appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme per avere questi mancato di riconoscere la particolare natura della quietanza di ricevimento del rimborso, in virtù del quale ogni ulteriore domanda, in assenza di una espressa riserva, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Il motivo è infondato e deve essere rigettato per quanto di ragione. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (cfr. Cass. 15.09.2015, n. 18094). In altre parole, la sottoscrizione per ricevuta il benestare del rimborso non implica la rinuncia del sottoscrittore ai propri diritti o l'accettazione di un importo minore, sicchè, nel caso di specie, gli attori in prime cure non avevano perso il loro diritto alla restituzione delle somme residue eventualmente non corrisposte essendosi limitati soltanto a sottoscrivere la ricevuta del rimborso concretamente conseguito. E' fondato, invece, l'altro motivo di appello proposto da Parte_1
Parte appellante ha contestato, infatti, l'errata lettura ermeneutica del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 13979 del 15.6.2007, posta dal Giudice onorario a fondamento della sua decisione di accoglimento della domanda avversaria. Ed infatti parte appellante ha chiesto la riforma della statuizione di primo grado nella parte in cui si afferma
“A soluzione della vicenda valga a mò di motivazione la seguente massima delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. 13979/07): “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio di interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva
3 l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali -destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”. Non vi sono – ha proseguito il Giudice onorario- distinzioni fra tipologie di buoni nella seguente massima e del resto ciò è in linea con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, in particolare con quelli dell'affidamento e del rispetto delle condizioni contrattuali. Ove non vi sia alcuna previsione di possibile variazione del tasso di interesse nel documento di legittimazione, qual è il buono fruttifero, clausola fra l'altro che avrebbe richiesto idonea e separata accettazione, le condizioni contrattuali non possono essere mutate unilateralmente. Il sottoscrittore di un buono fruttifero, inoltre, è la parte debole del rapporto contrattuale e, come tale, maggiormente tutelata dalle attuali norme del c.d. Codice del Consumo. Essa fa affidamento sulle condizioni contrattuali riportate sul documento all'atto della sottoscrizione e tale affidamento, particolarmente tutelato nel nostro ordinamento, non deve essere disatteso”. Orbene, correttamente ha eccepito l'erronea applicazione, nel caso de quo, del Parte_1 menzionato principio di diritto, oggetto di una non corretta lettura ermeneutica da parte del giudice a quo. Invero, le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza richiamata dal Giudice di Pace e posta a base della sua decisione, si sono occupate di un caso diverso da quello oggetto dell'odierna disamina: hanno trattato non già l'ipotesi in cui, a rapporto in corso, vi sia stata una variazione in senso peggiorativo del saggio di interesse applicato al capitale investito per effetto di decreto ministeriale sopravvenuto (che è quanto accaduto nel caso che ci occupa), bensì hanno esaminato l'ipotesi specifica di buoni fruttiferi postali facenti parte di una serie speciale contrassegnata con la sigla “AA” che, stando alla dicitura figurante sui titoli, assicuravano ai sottoscrittori interessi tali da ottenere la triplicazione del capitale investito dopo otto anni dalla data di emissione del buono, decorsi i quali sarebbe stato possibile riscuotere la somma maturata. I predetti buoni, appartenenti alla serie speciale “AA”, erano stati emessi dopo l'adozione del D.M. 16 giugno 1984, il quale stabiliva, appunto, che in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti, recanti la sigla “AA”, si dovesse procedere ad apporre sui buoni medesimi una stampigliatura con l'indicazione della diversa sigla “AB-AA”, con l'espressa menzione che il termine per il conseguimento del risultato finanziario di triplicazione del capitale sarebbe stato non più di otto anni, bensì di nove. Ebbene, nel caso posto all'esame delle Sezioni Unite, non era stato dato adempimento alle prescrizioni contenute nel D.M. 16 giugno 1984, con la conseguenza che erano stati utilizzati moduli preesistenti senza che fosse apposta debita correzione, e i sottoscrittori, alla luce di quanto riportato sul testo dei buoni, dopo otto anni (e non nove, come sarebbe dovuto essere alla luce del decreto ministeriale del giugno 1984) avevano riscosso il capitale triplicato, con conseguente actio restitutoria azionata da , sul Parte_1 presupposto del carattere indebito dei maggiori interessi lucrati dai sottoscrittori per effetto dell'anticipata CP_ riscossione. Al decreto con cui si accoglieva il ricorso dell'allora (cui in seguito è Parte_1 subentrata per la restituzione delle somme indebite percepite, veniva proposta Parte_1 opposizione che veniva accolta in primo grado e confermata in grado d'appello. Avverso tale decisione
[...] proponeva ricorso per Cassazione e la questione giungeva al vaglio delle Sezioni Unite. Parte_1
Parte ricorrente in quel giudizio, la società , sosteneva che il saggio di interesse da applicare era Parte_1 quello previsto dalla legge, a prescindere dalle indicazioni figuranti sui titoli, con la conseguenza che i buoni in questione erano soggetti alla previsione del citato D.M. 16 giugno 1984, essendo stati emessi dopo la data di entrata in vigore di detto decreto, sicché non avrebbero potuto ricevere rimborso prima del decorso dei nove anni previsti dalla suindicata normativa. La società ricorrente sottolineava, inoltre, la natura del buono postale fruttifero di titolo di legittimazione e non di titolo di credito: tale qualificazione - a dire di Pt_1
4 - si traduceva nella svalutazione del tenore letterale, ove difforme da quanto prescritto dal Parte_1 decreto ministeriale in base al quale detti buoni erano stati emessi, e rendeva indebita la percezione, da parte dei sottoscrittori, di somme corrispondenti alle indicazioni figuranti sui titoli ma non al contenuto del decreto. deduceva, infine, l'irrilevanza della buona fede dell'accipiens di fronte alla pretesa Parte_1 restitutoria da essa azionata per aver pagato per errore. La Suprema Corte, nella sentenza testè richiamata, ha chiarito come, nel caso posto al suo esame, nessuna modificazione si sia prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, diversamente da quanto accaduto nella fattispecie oggi al vaglio dell'intestato Tribunale. Giova rammentare che il Codice Postale di cui al D.P.R. 156 del 1973 e successive modificazioni, prevede, invero, la possibilità di una variazione del tasso di interesse per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali: tuttavia, la variazione cui si fa riferimento è successiva al momento della emissione del buono ed è frutto di una eventuale posteriore determinazione in tal senso della società , circostanza da cui Parte_1 si evince il ricorrere di un'integrazione extratestuale del rapporto. Il fatto che il sottoscrittore, alla luce del principio “ignorantia legis non excusat”, dovesse essere a conoscenza di tale eventuale sopravvenienza (prevista dall'art. 173 D.P.R. 156 del 1973, come modificato dal D.L. n. 460 del 1974), rispetto alla quale la discordanza sopravvenuta tra le diciture riportate sul testo del buono sottoscritto e quanto stabilito da successivi decreti ministeriali del Tesoro sarebbe stata risolta in favore di questi ultimi, non significa di certo -ha affermato la Suprema Corte- che il sottoscrittore dovesse essere edotto anche del fatto che, già al momento della sottoscrizione, le condizioni di emissione del buono fossero diverse - per la colpevole mancata correzione dei moduli preesistenti utilizzati, imputabile a
[...]
- da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. Parte_1
La Corte ha evidenziato come dalla disciplina di riferimento emerga con evidenza come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli sia destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo di volta in volta sottoscritto, così da consentire ai sottoscrittori -a tutela del risparmio diffuso- la possibilità di valutare compiutamente i profili di convenienza e di rischio connessi al loro investimento. Quindi, se si può ammettere che, alla luce del già citato D.P.R. 156 del 1973, come modificato dal D.L. n. 460 del 1974, le condizioni del contratto vengano modificate, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere – ha affermato la Corte- che le condizioni alle quali si obbliga possano essere, sin da Parte_1 principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono fruttifero. Pertanto, si deve ritenere ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato attraverso l'applicazione al possessore del titolo delle condizioni riprodotte sul titolo stesso. La corte della nomofilachia, infine, ha concluso affermando che non sarebbe stato possibile dare una soluzione diversa alla questione, legittimando la presenza di informazioni fuorvianti riprodotte sui testi dei titoli emessi e facendo quindi ricadere sui risparmiatori le conseguenze di un errore imputabile alla società
. Parte_1
Alla luce di quanto finora esposto, erroneamente il Giudice di Pace ha interpretato il principio di diritto contenuto nella sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007 ritenendo che quest'ultima affermasse la prevalenza in ogni caso del dato testuale riportato dai titoli al momento della loro emissione, senza limitarne la portata all'ipotesi in cui già al momento dell'acquisto del buono le condizioni erano diverse da quelle prospettate sul buono, per errore imputabile all'amministrazione postale. Il riferimento al principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte a SS.UU., nel caso posto all'attenzione di codesto Tribunale, è fuorviante in quanto estrapolato da un approfondimento riferito ad una fattispecie
5 differente in cui, si ribadisce ancora una volta, si discute di una modifica dei tassi di interesse antecedente all'emissione del buono, dissimulata agli investitori mediante mancato aggiornamento delle “condizioni contrattuali” riportate sul testo dei titoli. Diverso da quest'ultimo è il caso posto all'attenzione del Tribunale e deciso in primo grado dal Giudice onorario appellato. Trattasi, infatti, dell'ipotesi in cui, dopo l'emissione del buono fruttifero, Parte_1 ha esercitato, sulla base di successive determinazioni ministeriali, lo jus variandi rispetto al saggio di
[...] interesse originariamente convenuto e rappresentato sul retro dei titoli sottoscritti. Di quest'ultima ipotesi si è nondimeno occupata la Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso, con la nota sentenza n. 3963/2019, la quale ha ritenuto applicabile al rapporto controverso in questione il testo dell'art. 173 del già citato D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dal D.L. n. 460 del 1974. Se infatti l'art. 173 del citato D.P.R. nel suo testo originario stabiliva che i tassi di interesse dovevano essere corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni e che gli stessi non potevano subire variazioni, il D.L. n. 460 del 1974 ne ha modificato il contenuto, stabilendo che «le variazioni del saggio di interessi dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie». La ratio alla base di tale jus variandi era da rinvenire nella necessità di adeguare i saggi di interesse applicati all'andamento dei mercati finanziari. Ed è proprio quanto accaduto nel presente caso in cui, nel febbraio 1984, i hanno sottoscritto il CP_2 buono fruttifero, appartenente alla serie O, del valore di un milione delle vecchie lire, secondo il rendimento riportato nella tabella a tergo del buono. È poi avvenuto che il 13 giugno 1986 è intervenuto un decreto ministeriale che, oltre ad emettere nuove serie di buoni fruttiferi postali, ha sancito appunto una diminuzione dei tassi di interesse delle serie emesse in precedenza e appartenenti a quella identificata con la lettera “O”, variazione che pertanto ha travolto anche il buono fruttifero sottoscritto dal CP_2
La Suprema Corte ha richiamato granitica giurisprudenza di legittimità che qualifica i buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione: tale qualificazione, ha affermato la Suprema Corte nella sentenza a SS.UU. n. 3963/2019, giustifica “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto” e porta a ritenere che la modificazione in questione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.. La corte della nomofilachia ha affermato, ancora, che, alla luce del decreto ministeriale del 1986, i buoni appartenenti alla serie O, interessati dalla variazione del tasso di interesse, dovevano considerarsi convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. Né può, a parere della Cassazione, eccepirsi che gli investitori fossero all'oscuro di tale sopravvenienza normativa modificativa dei tassi di interesse applicati: l'eventualità di tale sopravvenienza era prevista “in astratto” dall'art. 173 del D.P.R. più volte citato, norma antecedente alla sottoscrizione del buono in oggetto;
della sopravvenienza normativa effettivamente intervenuta gli era garantita conoscenza per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale introduttivo della variazione del saggio di interesse in senso peggiorativo, oltre che per effetto dell'affissione delle disposizioni de quo presso tutti gli uffici postali. Tra l'altro, il meccanismo de quo riconosceva, all'atto dell'applicazione del nuovo tasso di interessi, la facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi originariamente convenuti e fino a quel momento maturati. Il risparmiatore che non avesse inteso disinvestire, nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, avrebbe ricevuto comunque, al momento dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo maturato alla luce degli interessi riportati a tergo del titolo sino alla data della variazione.
6 D'altronde non può dubitarsi dell'applicazione al caso in esame della disciplina prevista dall'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, come modificato dal D.L. n. 460 del 1974: pur disponendo, il d. lgs. n. 284 del 1999, l'abrogazione dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, all'art. 7, comma 3, ha stabilito che i rapporti già in essere continuino ad essere regolati dalle norme anteriori. Quanto alla interpretazione della sentenza a Sezioni Unite n. 13979/2007, richiamata nella sentenza appellata, la più recente pronuncia del 2019 ha precisato che: “le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo (cfr. pag 13, Cass S.U. n. 3963/2019). Ne deriva pertanto che alla luce della evoluzione della giurisprudenza: “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore (Cass. S.U. 3963 del 11/02/2019). Dovere di completezza impone di riferire che rispetto alla norma applicata al caso de quo, ovvero l'art. 173 del D. Lgs. n. 156/1973, come modificato dal D.L. n. 460 del 1974, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale sulla quale la Corte Costituzionale si è pronunciata, rigettandola, con sentenza n. 26 del 2020. Tra le più interessanti censure mosse al testo dell'art. 173 rileva quella relativa all'asserito carattere retroattivo della norma, denuncia frutto di un errore interpretativo. Vero è che la norma dispone in astratto l'eventualità che un decreto ministeriale determini una variazione del saggio di interesse, anche in senso sfavorevole per il risparmiatore, estesa ai buoni già emessi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale stesso. Tuttavia, la variazione sfavorevole del tasso di interesse non si estende retroattivamente al momento della sottoscrizione del titolo, ma – ha affermato la Corte Costituzionale- “opera solo per il futuro, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che la dispone. Il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio (…), erroneamente attribuita alla norma denunciata. La quale, per altro, per il fatto stesso di consentire espressamente – e rendere, quindi, prevedibili – successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un “affidamento” del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo”. Quanto all'ulteriore censura di illegittimità per contrasto con l'art. 47 della Costituzione, per il paventato
7 effetto di assoluto scoraggiamento del risparmio, la Corte Costituzionale ha chiarito come la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalla disposizione in esame, riflette “un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale” implica “appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”. La decisione impugnata, pertanto, è erronea non avendo fatto buon governo di tutti i suillustrati principi di diritto per come anche chiarito dalla giurisprudenza di merito in casi del tutto assimilabili a quello che qui occupa (v. Corte di Appello di Napoli n. 589/2023; cfr. anche Corte di Appello di Reggio Calabria n. 592/2024; Tribunale Latina n. 1500/2023; Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto n. 677/2023). L'appello, dunque, va accolto essendo la decisione impugnata erronea;
per l'effetto, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, va riformata la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui ha previsto la liquidazione degli interessi maturati al saggio di interesse riportato a tergo del titolo e non in quello presente nel decreto ministeriale 13.6.1986 e successive modifiche. Consegue da ciò l'obbligo, per le parti vittoriose in primo grado, di restituire all'odierna appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della pronuncia medesima (anche per le spese), essendo venuto meno il titolo dell'avvenuto pagamento. Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (v. tra le altre Cass. n. 5391/2013; Cass. n. 21699/2011: ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento). Sotto tale ultimo aspetto deve evidenziarsi che è sempre ammissibile la pronuncia, anche d'ufficio, sulle restituzioni conseguenti alla riforma della sentenza: nel giudizio di appello, in particolare, il ripristino può essere disposto anche d'ufficio dal giudice, il quale ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti a tal fine necessari (Corte di Cassazione Sez. 1 Sentenza n. 23972 del 29.10.2020). Per concludere, in punto di regolamentazione delle spese di lite, va osservato che costante giurisprudenza stabilisce che il Giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado;
al contrario, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo Giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav. 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). Ciò detto, la complessità delle questioni giuridiche affrontate che hanno reso necessario l'intervento nomofilattico risolutivo delle Sezioni Unite della Cassazione, quindi la formazione soltanto successiva all'introduzione del presente giudizio di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulle questioni sottese al caso di specie, costituiscono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti in causa delle spese e competenze di entrambi i gradi di processo. Quanto alle spese della CTU espletata in primo grado, come liquidate dal giudice a quo, le stesse devono essere poste definitivamente e solidalmente a carico degli odierni appellati per il principio di soccombenza e di causalità. Il Giudice, infatti, deve sempre pronunciarsi in maniera espressa, o quanto meno inequivoca, sulla ripartizione delle spese di CTU, non potendo questa ricavarsi per implicito né dalla statuizione sulle spese processuali, né dal decreto di liquidazione ex art. 168, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ed invero è «affetta dal vizio di omessa pronuncia la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, taccia sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita
8 nel primo grado di giudizio, a nulla rilevando che tali spese abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato» (Cass. civile Sez. III, 5 giugno 2020, n. 10804).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) accoglie l'appello, e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata n. 640/2018 emessa il 31.5.2018 dal Giudice di Pace di Lamezia Terme e depositata in data 11.6.2018, respinge la domanda avanzata in prime cure da e da Controparte_2 Controparte_1
2) condanna gli appellati, alla restituzione in favore della parte appellante, di quanto eventualmente da questa versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
3) compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio;
4) pone definitivamente e solidalmente a carico degli odierni appellati le spese della CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado come già liquidate dal Giudice di Pace impugnato con decreto di liquidazione del 13.2.2018; 5) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 11 aprile 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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