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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
R.G. n. n. 202 /2024
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Licata
Ad esito dell'udienza del 09/10/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza dell;
CP_1
Rilevato che, con la società ricorrente ha impugnato due avvisi di addebito emessi dall' e precisamente quelli aventi n. 59520200000237885000 e n. CP_1
59520210001012301000, notificati il 15.12.2023 e che, in particolare, il primo avviso di addebito è relativo a un credito di € 2.334,77, relativo al controllo della posizione contributiva dalla mensilità di giugno 2015, mentre il secondo è stato emesso per la complessiva somma di € 1.020,76, ed è relativo al controllo delle posizioni contributive di maggio 2015 e di settembre 2015.
Considerato, pertanto, che i predetti crediti riguardano somme dovute dalla società ricorrente per inadempimenti connessi alla sua posizione di datrice di lavoro;
Ritenuto, pertanto, che appare fondata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'istituto resistente, atteso che risulta applicabile l'art. 444, co. 3, c.p.c., secondo cui “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'ente”, sicché, nel caso di specie, essendo stata gestita la procedura relativa alla posizione dell'opponente dalla sede di Messina, l'a.g. competente a CP_1
conoscere dell'odierna opposizione, va individuata nel Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro;
Ritenuto che
, avuto riguardo alla peculiarità giuridica della questione interpretativa sulla competenza territoriale, ricorrono i motivi per compensare interamente le spese di lite sostenute dalle parti.
PQM
Visto l'art. 444 co. 3 c.p.c.;
Dichiara la propria incompetenza per territorio, indicando come autorità giudiziaria territorialmente competente il Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro ed assegna il termine di giorni novanta per la riassunzione della causa;
Compensa interamente le spese di lite sostenute dalle parti.
Si comunichi.
Patti 31/5/2025.
Il G.L.
Dott. Fabio Licata
Rilevato che la causa è matura per la decisione.
PQM
Rinvia per la decisione all'udienza del .2024. Visto l'art. 127 ter c.p.c. dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note sino alle ore 8 del medesimo giorno.
Si comunichi.
Patti, 09/10/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabio Licata