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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/09/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4031/2024, promossa con ricorso depositato in data 19/12/2024 da con avv. CARMINE PULLANO, e , con avv. MARIAPIA Parte_1 Parte_2
MAIER;
- i quali hanno contratto matrimonio civile in Trieste in data 22 agosto 1971, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste atto n. 8798 parte 2 serie A anno 1971; all'atto del matrimonio, hanno scelto il regime di comunione dei beni e, successivamente, nel 2014 hanno optato per il regime di separazione;
- da detta unione sono nati i figli il 09.03.1975, e , l'8.11.1971, Persona_1 Persona_2 autosufficienti, imprenditori.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione e poi del divorzio, alle condizioni rispettivamente indicate.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio, in punto separazione personale tra i coniugi, pronunciata con la sentenza n. 71/25 in data 28/02/25.
Con le nuove note depositate per l'udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno reiterato la richiesta di divorzio, formulando le seguenti conclusioni:
“La signora chiede la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_2 pagina 1 di 3 e in Trieste in data 22 agosto 1971, matrimonio trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Trieste atto n. 879P2S/1971 anno 1971, alle seguenti condizioni:
• la casa coniugale sita in Trieste, Localita Prosecco n. 43, di proprietà della sig.ra resta definitivamente Pt_2 in uso esclusivo della signora Parte_2
• il sig. corrisponderà alla sig.ra assegno divorzile di €. 700,00 mensili, rivalutabile Parte_1 Pt_2 annualmente ex indici Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo della data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
• il sig. verserà alla sig.ra l'importo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) omnia a Parte_1 Parte_2 tacitazione di tutte le pretese patrimoniali, a mezzo assegno circolare intestato alla sig.ra consegnato alla Pt_2 predetta alla pubblicazione della sentenza che recepisce integralmente il predetto accordo;
• con il pagamento della somma di cui al precedente punto, le parti, salvo quanto previsto a titolo di assegno divorzile, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente avendo definito tutte le questioni derivanti dal rapporto di coniugio”.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L.
n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato (per effetto di acquiescenza).
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta in modo compiuto e adeguato le condizioni inerenti ai rapporti reciproci, in assenza di prole minorenne o non autonoma, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/08/1971, in Trieste, tra Parte_1
;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 16/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4031/2024, promossa con ricorso depositato in data 19/12/2024 da con avv. CARMINE PULLANO, e , con avv. MARIAPIA Parte_1 Parte_2
MAIER;
- i quali hanno contratto matrimonio civile in Trieste in data 22 agosto 1971, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste atto n. 8798 parte 2 serie A anno 1971; all'atto del matrimonio, hanno scelto il regime di comunione dei beni e, successivamente, nel 2014 hanno optato per il regime di separazione;
- da detta unione sono nati i figli il 09.03.1975, e , l'8.11.1971, Persona_1 Persona_2 autosufficienti, imprenditori.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione e poi del divorzio, alle condizioni rispettivamente indicate.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio, in punto separazione personale tra i coniugi, pronunciata con la sentenza n. 71/25 in data 28/02/25.
Con le nuove note depositate per l'udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno reiterato la richiesta di divorzio, formulando le seguenti conclusioni:
“La signora chiede la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_2 pagina 1 di 3 e in Trieste in data 22 agosto 1971, matrimonio trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Trieste atto n. 879P2S/1971 anno 1971, alle seguenti condizioni:
• la casa coniugale sita in Trieste, Localita Prosecco n. 43, di proprietà della sig.ra resta definitivamente Pt_2 in uso esclusivo della signora Parte_2
• il sig. corrisponderà alla sig.ra assegno divorzile di €. 700,00 mensili, rivalutabile Parte_1 Pt_2 annualmente ex indici Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo della data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
• il sig. verserà alla sig.ra l'importo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) omnia a Parte_1 Parte_2 tacitazione di tutte le pretese patrimoniali, a mezzo assegno circolare intestato alla sig.ra consegnato alla Pt_2 predetta alla pubblicazione della sentenza che recepisce integralmente il predetto accordo;
• con il pagamento della somma di cui al precedente punto, le parti, salvo quanto previsto a titolo di assegno divorzile, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente avendo definito tutte le questioni derivanti dal rapporto di coniugio”.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L.
n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato (per effetto di acquiescenza).
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta in modo compiuto e adeguato le condizioni inerenti ai rapporti reciproci, in assenza di prole minorenne o non autonoma, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/08/1971, in Trieste, tra Parte_1
;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 16/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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