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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 94/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Marco Marazza, Domenico De Feo, Fabio D'Aversa e Gabriele Vercelli, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1 C.F._1
Patrizio Zagatti, per procura in atti appellato
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello depositato il 4.4.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 25.10.2024.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2021, il signor ha convenuto CP_1
in giudizio Controparte_2 Parte_1 [...]
, allegando di aver lavorato dal dicembre 2017 al 13 Controparte_3 giugno 2019 sull'appalto della committente Controparte_4
nonché dell'appaltatrice/subappaltatrice già
[...] Parte_1 [...]
di essere stato assunto alle dipendenze di CP_5 Controparte_3
in Genova per lo svolgimento di attività di smistamento,
[...]
trasporto, consegne montaggio di prodotti a marchio Parte_2
di essere stato inquadrato nella categoria di operaio ed inserito nel livello professionale III del Regolamento applicato al rapporto, con mansioni di addetto alla conduzione di autoveicoli e al montaggio;
che, in virtù del citato
Regolamento, la Cooperativa disponeva l'applicazione, per la parte economica, del CCNL per il personale dipendente delle Imprese di Pulizia e
Servizi Integrati e Multiservizi;
di aver svolto mansioni di autista capo furgone attuando i trasporti e le consegne degli imballi e dei mobili affidati
Cont dalla committente e dalla appaltatrice;
di aver svolto un orario di lavoro ben più ampio di quello riconosciuto (40 ore) poiché in effetti iniziava alle 6.30 e concludeva il suo lavoro alle 19/19.30, senza pausa pranzo;
di essersi occupato altresì, al termine delle consegne, del deposito dell'incasso della giornata, a meno che il suo giro terminasse oltre le 20, orario di chiusura del piazzale.
Il ricorrente ha quindi chiesto in via principale di determinare quanto dovuto sulla base del CCNL Logistica Trasporti e Spedizioni in luogo di quello effettivamente applicato ovvero CCNL Multiservizi, con il riconoscimento
Cont del III livello CCNL invocato e di conseguenza di condannare , quale datore di lavoro ed e ai sensi dell'art 29 del d.lvo Parte_1 CP_6
276/2003, in quanto obbligate in solido col datore di lavoro per i crediti sorti in esecuzione dell'appalto.
Si costituivano in giudizio le società convenute, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio di primo grado, la Società datrice di lavoro del ricorrente è stata cancellata dal registro delle imprese, mentre è CP_6
stata fusa per incorporazione in mentre il ricorrente ha Parte_1 rinunciato alle domande di indennità per “maneggio denaro”, ferie e
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permessi non goduti.
Con sentenza n. 939 del 2023 il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Genova ha dichiarato che fra il ricorrente e è Controparte_7
intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 1.12.2017-
13.6.2019, con riconoscimento del diritto all'applicazione del CCNL
Logistica Trasporti e Spedizioni e con inquadramento nel IV livello dello stesso CCNL, ed ha quindi condannato a corrispondere al Parte_1 ricorrente ex art 29 D.lvo 276/2003 l'importo complessivo, come da successiva correzione dell'errore materiale, di euro 24.265,09, compensando per un quinto le spese di lite, con condanna di a rifondere il Parte_1
ricorrente della frazione residua di spese di lite.
La Società ha proposto appello, formulando altresì eccezione preliminare di nullità della sentenza per difetto di motivazione, evidenziando che la sentenza impugnata si fonda, esclusivamente, quanto alla questione del
CCNL applicabile, su un precedente del Tribunale di Genova e quanto all'orario di lavoro sulle dichiarazioni dei testi, senza in alcun modo specificare come tali dichiarazioni possano aver determinato il giudicante in ordine all'orario di lavoro del ricorrente in primo grado.
Si è costituito il signor chiedendo di respingere l'appello. CP_1
All'udienza del 31.10.2024 questa Corte ha formulato la seguente proposta conciliativa “Restituzione da parte del lavoratore di un importo netto corrispondente al 10% lordo del capitale e degli accessori, con compensazione delle spese di questo grado”.
Le parti hanno chiesto un rinvio per poter valutare la proposta, rinvio disposto con sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte, da depositare entro il termine perentorio del 20.2.2025.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle quali la Società, oltre ad insistere nelle proprie conclusioni, ha anche dato atto di aderire alla suddetta proposta, mentre l'appellato si è riportato alle proprie conclusioni, quindi la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25.2.2025.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Questa Corte deve innanzitutto sottolineare l'infondatezza della predetta eccezione preliminare di nullità della sentenza per difetto di motivazione, in quanto, al contrario, la motivazione del Giudice di primo risulta del tutto completa ed esaustiva, anche nel suo congruo richiamo ad un precedente del
Tribunale di Genova, riferito, d'altra parte, ad una situazione di fatto del tutto analoga, se non identica, a quella in esame.
La stessa motivazione ha doverosamente affrontato la questione del CCNL applicabile e giustamente si è riferita alle dichiarazioni dei testi, valutando in modo del tutto corretto tali dichiarazioni e traendo le coerenti conclusioni.
Quanto al merito dell'appello, con il primo motivo la ribadisce la CP_3 correttezza del CCNL applicato e dell'inquadramento del ricorrente, richiamando precedenti di merito intervenuti in casi analoghi.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come sulla domanda di differenze di retribuzione per lavoro straordinario, non sia stata raggiunta la necessaria “prova rigorosa”, sia rispetto alla valutazione delle dichiarazioni dei testi sentiti, sia considerando che l'onere della prova ricadeva sul ricorrente.
I motivi sono infondati, come già, d'altra parte, concluso da questa Corte, che si è già occupata di analoghi motivi di appello, da ultimo con sentenza n. 7 del 2024, riguardante un collega dell'attuale appellato, con la quale si è confermata la sentenza di primo grado con riguardo al CCNL applicabile, al corretto inquadramento delle analoghe mansioni svolte ed anche all'effettivo orario di lavoro, sulla base delle identiche circostanze di fatto.
In ordine al CCNL da applicare nel caso in esame, la sentenza di primo grado ha già esaustivamente motivato, anche con il corretto richiamo ad un precedente dello stesso Tribunale di Genova, che aveva affrontato identica questione, sia in termini di fatto che di diritto.
Si deve premettere che l'attuale appellato ha richiesto l'applicazione del
CCNL Logistica Trasporti e Spedizioni in luogo del CCNL Multiservizi.
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Il Giudice di primo grado ha quindi correttamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, giustamente osservando che lo stesso assegna un rilievo determinante, per la tutela economica minimale del socio lavoratore, non solo al criterio della rappresentatività, ma anche a quello dell'inerenza del CCNL al settore di attività dell'impresa, quest'ultimo dovendosi considerare come una pre-condizione per potere poi selezionare, tra più contratti collettivi del settore, quello applicabile.
Altrettanto correttamente, il Giudice di primo grado ha richiamato gli interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia, in particolare laddove si statuisce che “in tema di società cooperative … al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6, della legge n. 142 del 2001, che, destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria ...”.
Il Giudice di primo grado ha poi congruamente applicato tali principi generali al caso in esame, in particolare considerando innanzitutto l'attività lavorativa svolta in concreto dal ricorrente, assunto per svolgere mansioni di
“addetto al montaggio e a lavori di facchinaggio”, quindi il contratto di appalto stipulato il 27.11.2017 tra il “mittente” – all'epoca CP_5
Pt_
cui è succeduta – e la , per la quale
[...] Controparte_3
lavorava il ricorrente, contratto che riguardava “i servizi di trasporto e montaggio dei mobili ed arredi da esso commercializzati, in Italia ed all'estero, .. a soggetti dotati di un elevato grado di competenza, affidabilità ed efficienza, nonché dei necessari mezzi di trasporto, equipaggiamenti e
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risorse, anche economiche, che siano in grado di garantire lo svolgimento di tali servizi”.
Sulla base di tale oggetto del contratto, giustamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che al rapporto di lavoro del signor si dovesse CP_1
applicare il contratto collettivo per la logistica, il trasporto merci e le spedizioni, le cui declaratorie, enucleate nella parte dedicata all'inquadramento professionale, prevedono, appunto, ad ogni livello profili esemplificativi attinenti alle attività di trasporto, di magazzino, di montaggio o smontaggio di arredi, in particolare nel quarto livello si ricomprendono anche gli operai con mansioni multiple di magazzino, gli autisti, i preparatori di ordini addetti anche al montaggio di elementi prefabbricati, il facchino responsabile di carico e scarico.
D'altra parte, lo stesso CCNL risulta essere stato rinnovato nella consapevolezza da parte degli stipulanti “dei crescenti fenomeni di illegalità diffusi nelle attività di logistica, facchinaggio e movimentazione merci”, con inserimento di avvertenze specifiche in ordine alle operazioni di esternalizzazione mediante appalti (riferiti ad attività quali “logistica, facchinaggio, movimentazione, magazzinaggio delle merci”), da affidarsi anche a società cooperative iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative presso il Ministero dello sviluppo economico e in possesso del certificato di revisione;
con l'obbligo per committenti e appaltatori d'inserire nel contratto d'appalto “le condizioni ed i contenuti posti a tutela del lavoro”; con una clausola sociale a protezione dei lavoratori in caso di cambio appalto (art. 42).
Per il resto non si può che richiamare la congrua ed esaustiva motivazione sul punto del Giudice di primo grado “Le attività elencate nel regolamento Con interno di – ...“logistica, nel trasporto e nella consegna di beni per conto terzi, nella movimentazione di merci, nel facchinaggio, nel montaggio ed installazione di arredi e complementi” – rientrano appieno nel campo applicativo di questo CCNL, sia per come è stato disegnato nelle premesse generali sia per quanto emerge dalla descrizione dei singoli profili
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Pt_ professionali. L'appalto conferito da e a cui è stato assegnato il ricorrente concerne servizi di trasporto, consegna, montaggio, partecipazione alle attività di magazzino mediante il carico e lo scarico delle merci. Tutte le relative mansioni trovano disciplina nel CCNL per il trasporto, la logistica e la spedizione delle merci. ...
... quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria. Un'interpretazione che formalisticamente privilegiasse invece l'oggetto identificato dal regolamento interno o addirittura dallo statuto si presterebbe a operazioni di aggiramento della norma compiute inserendovi attività di fatto mai praticate. E' dunque corretto individuare il CCNL di categoria sulla base del contenuto dei Con Pt_ Con servizi forniti da a .... Prima di essere assunto da il ricorrente aveva lavorato nello stesso appalto alle dipendenze di un'altra impresa, denominata TLS vedendosi applicato proprio il contratto CP_7
collettivo per la logistica e il trasporto merci e le spedizioni .... La sua assunzione da parte della convenuta, subentrata nel medesimo servizio di spedizione e montaggio per non è avvenuta per Parte_2
passaggio diretto in applicazione della citata clausola sociale;
anche tale circostanza non è controversa: il ricorrente avrebbe dovuto recedere dal precedente rapporto di lavoro e sottoscrivere un verbale di conciliazione
Con con TLS, per avere garanzia di essere assunto da . Di fatto egli ha potuto continuare a lavorare senza soluzione alcuna di continuità nell'appalto per il trasporto e il montaggio dei mobili di
[...]
. La contrattazione collettiva applicata è stata però modificata. Parte_2
Tale modifica non trova giustificazione in relazione a circostanze concrete.
Alla convenuta peraltro non era preclusa – così come ha precisato la Corte di Cassazione – la facoltà di scegliere un diverso CCNL. Il combinato disposto degli artt. art. 3, primo comma, l. 142/2001 e 7, quarto comma, d.l.
248/2007 però la vincolava a riconoscere al ricorrente un trattamento
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retributivo complessivo non inferiore a quello del CCNL di settore stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nel caso in esame è in discussione non la rappresentatività delle oo. ss. stipulanti il
CCNL Multiservizi, ma la sua riferibilità al settore di operatività della cooperativa. Gli elementi acquisiti ed esposti in precedenza dimostrano che
Pt_ l'oggetto del servizio affidatole da nulla ha a che fare con l'ambito applicativo di quel contratto collettivo. Il CCNL Multiservizi riguarda attività d'impresa diverse anche da quelle enunciate nel regolamento Con interno di;
il richiamo finale dello Statuto societario ad attività di pulizia e disinfestazione non trova riscontro in servizi effettivamente resi, tanto da apparire inserito nell'atto solo come una componente utile a giustificare l'applicazione di un contratto altrimenti non riferibile al Con proprio oggetto sociale. Contrariamente a quanto ha sostenuto nella propria memoria di costituzione, il caso in esame non concerne dunque
l'ipotesi di coesistenza di due CCNL differenti nello stesso settore. Quello
Multiservizi non attiene né alla categoria in cui opera la cooperativa né a una categoria affine, non avendo il suo campo applicativo alcuna attinenza con le attività di trasporto e consegne, di magazzino, di montaggio e smontaggio, di trasloco di merci o arredi. Si tratta – così come è stato osservato dalla Corte d'appello di Genova in un caso giuridicamente analogo, seppure in una fattispecie concreta differente – “di un contratto destinato a disciplinare rapporti di lavoro che si inseriscono in un contesto organizzativo ed operativo del tutto diverso rispetto a quello appaltato, perciò a nulla valendo che si tratti di contratto collettivo valevole sul piano nazionale e che esso sia stato siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” [App. Genova 17 luglio 2014....”
In ordine poi all'inquadramento del signor l'appellante contesta la CP_1
sentenza di primo grado anche sotto questo profilo sempre quale conseguenza dell'applicazione del predetto CCNL, applicazione la cui legittimità è stata ritenuta invece corretta da questa Corte, con quanto appena detto.
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In ogni caso, sotto il profilo delle concrete caratteristiche del lavoro svolto dal signor non si possono che confermare le corrette valutazioni del CP_1
Giudice di primo grado, anche in ordine all'inquadramento.
In questo senso nella motivazione della sentenza impugnato si riportano puntualmente i dirimenti esiti delle dichiarazioni dei testi, colleghi di lavoro del signor CP_1
Il teste ha dichiarato che il ricorrente “faceva il capo Testimone_1
furgone ovvero caricava il suo furgone, guidava il mezzo e montava i mobili, partendo da Genova e tornando sempre a Genova presso il magazzino di Genova Multedo…”.
Analoghe dichiarazioni ha reso il teste “il era capo Testimone_2 CP_1 furgone e io ero il suo aiuto…”.
Anche le dichiarazioni dei testi negli altri analoghi procedimenti e di cui sono stati correttamente acquisiti i verbali, hanno confermato l'organizzazione del lavoro e la ripartizione dei compiti fra capi furgoni ed aiuti, organizzazione analoga a quella riferita specificamente con riferimento alla posizione del signor CP_1
Sulla base di questo inequivoco esito dell'istruttoria, congrua la conclusione dell'inquadramento del signor quale “Capo Squadra”, nel quarto CP_1
livello, avendo un ruolo di coordinamento delle operazioni di trasporto e montaggio mobili e della squadra, curando la consegna dei documenti controfirmati e gestendo la procedura contabile con inserimento dei dati su un tablet loro affidato.
D'altra parte, nei profili professionali del quarto livello compare, fra gli operai qualificati, la qualifica di “altri capisquadra”.
Anche su questo punto la sentenza di primo grado deve essere confermata, in assenza, peraltro, di specifiche contestazioni di questa parte dirimente della motivazione da parte della Società appellante.
Infondato, anche il secondo motivo di appello, relativo all'orario di lavoro effettivamente svolto dal signor anche considerando, come già detto, CP_1
quanto motivato da questa Corte su identico motivo di appello della stessa
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Società odierna appellante, con sentenza n. 7 del 2024, laddove si sono ritenute infondate analoghe doglianze in punto a valutazione del materiale istruttorio ed applicazione del principio dell'onere della prova.
Anche in questo appello, d'altra parte, le valutazioni del giudice di primo grado, pure in ordine all'orario di lavoro, sono state contestate in termini generici, ed in ogni caso tali valutazioni del Tribunale appaiono corrette e condivisibili in quanto rispettose del riparto dell'onere della prova e coerenti rispetto alle risultanze istruttorie.
In questo senso, si deve anche ribadire che secondo giurisprudenza costante e condivisibile, i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e non può farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 cod. civ.; peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. ex multis Cass. 6623/2001).
Il Tribunale ha dato conto in termini analitici delle dichiarazioni dei testi che, interrogati sugli orari di lavoro del ricorrente, hanno confermato gli orari delle squadre di lavoro che si occupavano del carico dello scarico, della consegna e del montaggio del mobilio;
testi che hanno fatto riferimento sia ad una durata minima della giornata lavorativa che ad evenienze particolari che potevano determinare un prolungamento di orario.
Si deve aggiungere che nei casi già esaminati anche da questa Corte, anche in quelli poi conclusi con una conciliazione, l'istruttoria svolta dai giudici di
Cont primo grado ha confermato che tutti i dipendenti lavoravano secondo un modello organizzativo uniforme.
Tutti i dipendenti della predetta curavano il trasporto, la CP_3
consegna ed il montaggio mobili al cliente, erano organizzati in squadre mediamente di due componenti, di cui un caposquadra ed un facchino;
non esistevano zone preassegnate ed ogni mattino i responsabili della committente ed attuale appellante, , distribuivano a mezzo Parte_1
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tablet le consegne da eseguire, nel medesimo ambito territoriale della
Liguria e del Piemonte, con un uniforme orario di lavoro almeno di dieci ore al giorno, coerente con l'ambito territoriale delle consegne e della complessità delle operazioni demandate ai dipendenti.
In questo senso, i testi sentiti in questo come negli altri analoghi procedimenti, hanno consentito di verificare che i dipendenti avevano 4 turni di carico: 6.30, 7.30, 8.30 e 9.30 e che era necessario arrivare mezz'ora prima per preparare il furgone e compiere operazioni preliminari, con rientri a Genova tra le 20 e le 21.
Per esempio, in questo procedimento il teste signor ha riferito che “i Tes_2
turni di carico erano sei e 30, 7 e 30 e 8 e 30 e poi c'era un carico di turno al pomeriggio si è caricavamo nel turno delle sei e 30 di solito tornavamo per le 20 o 21 è capitato anche che tornassimo alle 22. Tale orario non terminava mai prima delle 19,30, a volte si protraeva sino alle 20,30 o anche più tardi, senza che fosse prevista una pausa pranzo”.
Dichiarazioni coincidenti con quelle rilasciate da altri testi sempre colleghi di lavoro, negli altri analoghi procedimenti, con verbali acquisiti anche in questo procedimento.
Anche in questo caso, quindi, la conclusione del Tribunale, secondo cui
“Poiché talvolta i dipendenti potevano iniziare il carico anche più tardi delle 6,30, deve ritenersi acclarato con ragionevole certezza un orario di lavoro quantomeno dalle 7,30 sino alle 19,30 dal lunedì al sabato (10 ore al giorno)”, non costituisce pertanto applicazione di una valutazione equitativa, ma risulta coerente alle modalità ed alle tempistiche di effettuazione della prestazione lavorativa, oltre che plausibili ed adeguate a fornire la prova incombente sul lavoratore, considerato che lo stesso non lavorava da solo ma in squadra, e che, anche in questo caso, i testi escussi hanno riferito dei fatti sui quali sono stati interrogati per conoscenza diretta, ossia o per aver fatto parte della squadra del ricorrente, o per averne coordinato il lavoro, sia pure per frazioni del periodo dedotto in ricorso, ma coprendo complessivamente l'intera durata del rapporto di lavoro.
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In conclusione, anche nel caso del signor come negli altri analoghi già CP_1 valutati da questa Corte, l'orario di lavoro risulta essere stato correttamente individuato dal Tribunale di Genova.
Infine, il terzo motivo di appello riguarda la “non riconducibilità degli emolumenti non strettamente retributivi al campo di applicazione dell'art.
29 del D. LGS. n. 276/2003”, nel caso concreto l'indennità per “maneggio denaro”: all'appellante è evidentemente sfuggito che in questo caso, a differenza di altri precedenti analoghi ricorsi, il signor alla relativa CP_1
domanda, come già detto, ha peraltro rinunciato nel corso del giudizio di primo grado, quindi tale motivo si deve considerare inammissibile.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del presente grado seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata l'assenza della fase istruttoria e potendosi in particolare scendere sotto i valori medi per l'agevole definizione della causa in questo grado di giudizio.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Viarengo Giuliana Melandri
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